Centro tecnico autorizzato per taratura e

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Centro tecnico autorizzato per taratura e
Il centro tecnico autorizzato Il Gruppo Polimar ha aggiunto un nuovo servizio
tecnico rivolto ai possessori di veicoli che hanno l’obbligo di allestimento ed
utilizzo del cronotachigrafo. Il servizio consente di effettuare tutte quelle
operazioni obbligatorie per tenere a norma lo strumento:
Revisione periodica annuale, con rilascio dell’attestazione;
Riparazione e/o sostituzione del tachigrafo;
Taratura tachigrafo digitale;
Inizializzazione, con taratura, tachigrafo digitale;
Scarico dati carta tachigrafa conducente, obbligatorio ogni massimo 28 gg;
Scarico dati memoria di massa del tachigrafo digitale, obbligatorio ogni massimo
90 gg;
Fornitura software gestionale dzienda per carico e scarico dati tachigrafi
digitali;
Assistenza tecnica ed informatica presso l’azienda sull’utilizzo del software
gestionale;
La Polimar è regolarmente autorizzata dalla Camera di Commercio per il rilascio
della carta tachigrafiche sia del conducente che dell’azienda, e consegna la
carta richiesta entro 5 gg dal ricevimento della documentazione da parte del
cliente.
La Polimar è in possesso dell’autorizzazione Ministeriale per operare su tutti i
tipi e marche di tachigrafi, siano loro Meccanici, Analogici, o Digitali.
Orari dei servizi:
Il servizio tachigrafi, in tutte le sue fasi, è svolto dalla Polimar tutti i giorni della settimana:
dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8:30 alle ore 19:00
sabato
dalle ore 8:30 alle ore 13:00
Durante le sedute di revisioni annuali dei veicoli è possibile effettuare la
taratura del tachigrafo, questo vi consente di non perdere ulteriore tempo
quindi in pochi minuti effettuate la revisione annuale del vs veicolo e la
revisione annuale del tachigrafo.
Normativa di riferimento relativa al montaggio ed utilizzo del cronotachigrafo:
Alla voce “Normativa” potete scaricarvi tutti i riferimenti normativi riferiti
ai cronotachigrafi
(Art. 174, 178, 179 e Regolamento CEE n° 3821/85 e n°
561/2006 e n° 3820/85, legge 727/1978)
Controlli periodici, revisione e taratura Cronotachigrafo (Art. 179.3.6 cds):
Si precisa che la normativa Italiana, con l’emanazione della legge n° 132 del
30/03/1987, aveva inteso restringere i periodi di taratura dei crono portandoli
ad un anno ansichè due anni come previsto dal Regolamento Europeo n° 3821/85/CEE
paragrafo IV che recita: “i controlli periodici hanno luogo dopo ogni
riparazione dei crono e dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del
veicolo o della circonferenza effettiva del pneumatico etc e debbono comunque
essere effettuate almeno ogni due anni (24 mesi)” . Con Decreto Legislativo n° 5
del 12/02/2012 art. 11, sulle semplificazioni, anche l’Italia ha portato a due
anni la taratura di tutti i cronotachigrafi sia analogici che digitali pertanto,
anche se il certificato di taratura porta la scadenza annuale, automaticamente
ha validità biennale.
Software di gestione dati tachigrafo digitale:
I dati registrati dal dispositivo tachigrafo digitale (memoria di massa) e
quelli della carta autista, devono obbligatoriamente essere scaricati e
conservati per un anno in azienda; la legge prevede che gli stessi vengano
gestiti da un software omologato dal Ministero. In commercio, alla data odierna,
esistono tre operatori che hanno omologato detto software e sono: VDO Simens,
Actia, Stonerig. Il centro tecnico Polimar srl di Fiano Romano è concessionario
della VDO ed è in grado di fornire il software, di effettuare i corsi per
l’utilizzo e dare l’assistenza informatica a tutto campo. Il software
gestionale, nell’evoluzione tecnica ed amministrativa, deve essere sottoposto ad
aggiornamento obbligatorio così come previsto dalla normativa vigente, la
Polimar è a servizio dell’utenza per effettuare detti aggiornamenti in tempo
reale.
Il software del dispositivo tachigrafo è soggetto ad aggiornamenti, in alcuni
casi è possibile farlo mentre in altre occasioni no, quando l’aggiornamento non
è possibile e si vuole la funzione della pausa automatica, è indispensabile
sostituire il tachigrafo già installato. I nuovi apparecchi tachigrafi, a
partire dal 1/10/2011, devono essere in grado di calcolare automaticamente il
periodo di non guida, se lo spostamento del veicolo avviene entro il tempo
massimo di 30″. Si comunica, ai possessori di tachigrafi digitali VDO-Siemens,
che si può operare l’aggiornamento del software tachigrafo come segue: – veicoli
allestiti con crono VDO fino alla matric. 428866, il software è versione 1.2 o
precedenti, perciò non è possibile aggiornarlo; se si vuole la funzione della
pausa automatica, si deve sostituire il crono con la versione 1.4 e successive,
– veicoli allestiti con crono VDO dalla matrric. 428867 ed il software è
versione 1.2 e/o 1.2a e/o 1.3, è possibile aggiornarlo con la funzione pausa
automatica senza cambiare il crono.
Utilizzazione della carta tachigrafa del conducente e dell’Azienda e scarico dei
dati:
L’utilizzo dello strumento cronotachigrafo, analogico e/o digitale, impone degli
obblighi operativi sia al datore di lavoro che al conducente (Art. 179.4.1 e
179.4.2 cds) e precisamente:
Datore di lavoro:
Il datore di lavoro ha tutti gli obblighi riportati nell’art. 179.4.1 cds ed ha
l’obbligo di provvedere all’archiviazione dei dati di registrazione giornalieri,
effettuati con dischetti cartacei per i crono analogici e registrati nella
memoria di massa del crono analogico e conservarli per 12 mesi (art. 179.4.2
cds). Con la propria carta azienda, il datore di lavoro ha l’obbligo di
scaricare i dati di massa del crono e conservarli in una memoria informatica in
ufficio, gestiti con un software omologato, per consentire agli Organi di
controllo la loro visione; lo scarico della memoria di massa deve avvenire con
una frequenza trimestrale (art.179.4.4 cds) Per ogni foglio di registrazione
mancante si incorre in una sanzione da 40 a 85 euro; la stessa sanzione si
applica se l’autista non può dimostrare le registrazioni digitali.
Conducente:
il conducente deve assicurarsi di verificare che le seguenti condizioni
comportamentali siano rispettate:
assicurarsi del buon funzionamento del tachigrafo e del limitatore di velocità;
non utilizzare fogli di registrazione sporchi o deteriorati; se il foglio che si
sta utilizzando è sporco o deteriorato, sostituirlo con uno nuovo e spillare il
rovinato a quello nuovo;
utilizzare il foglio di registrazione dal momento della presa in consegna del
veicolo alla fine del servizio o entro la scadenza delle 24 ore;
quando si cambia veicolo nello stesso giorno si deve utilizzare sempre lo stesso
foglio di registrazione, annotando le informazioni richieste sul retro dello
stesso;
non viaggiare mai con il tachigrafo aperto o con il limitatore di velocità
manomesso nè utilizzare più dischi di registrazione per la stessa giornata o
dischi non adatti al modello di tachigrafo installato, nè sovrastampare il disco
di registrazione;
se si è utilizzato un tachigrafo analogico, il conducente ha l’obbligo di
conservare e portarsi dietro 28 dischi di registrazione e/o dichiarazione di
attività svolta (f 374) se nei 28 giorni si è guidato veicoli esenti e/o se si è
stati in malattia o in ferie;
se si utilizza un tachigrafo digitale, il conducente ha l’obbligo di dimostrare,
con
dichiarazione di attività svolta (f 374) se nei 28 giorni si è guidato
veicoli esenti e/o se si è stati in malattia o in ferie e deve scaricare la
propria carta tachigrafica presso la propria azienda ogni massimo 21 giorni;
in caso di guasto del tachigrafo, il conducente deve riportare a mano su disco di
registrazione tutti i dati richiesti; se il trasporto non consente la riparazione
dell’apparato crono entro 7 giorni, l’autista per poter circolare deve effettuare
la riparazione presso un centro tecnico autorizzato;
all’inizio del trasporto il conducente deve inserire la propria carta tachigrafica
oppure inserire il disco di registrazione trascrivendo le seguenti informazioni:
data di partenza;
luogo di partenza;
targa del veicolo;
nome e cognome del conducente;
km di partenza;
alla fine del trasporto il conducente deve togliere la propria carta tachigrafica
oppure togliere il disco di registrazione trascrivendo le seguenti informazioni:
data di arrivo;
luogo di arrivo;
km di arrivo;
fare il calcolo tra i km di arrivo e di partenza e scrivere il risultato sul
disco.
La carta tachigrafica aziendale e del conducente:
Le carte tachigrafiche hanno una validità di 5 anni poi vanno rinnovate, vengono
rilasciate dalla CCIAA, ma anche la Polimar è autorizzata al rilascio ed al
rinnovo di dette carte. Se la carta tachigrafica del conducente viene smarrita,
deteriorata oppure rubata, il conducente può continuare a guidare il veicolo per
un massimo di 15 giorni, compilando il modulo di mancanza carta (f 919), poi
deve astenersi dalla guida se il duplicato non viene richiesto e posseduto. Se
il conducente duplica la propria patente si è costretti a sostituire anche la
carta tachigrafica entro massimo 15 giorni dal possesso del duplicato della
patente, il conducente deve compilare il modulo di mancanza carta (f 919) nei
giorni in cui guida senza carta tachigrafica.