Det_103_del_20_03_2015_affidamento fornitura di gasolio pe….

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Det_103_del_20_03_2015_affidamento fornitura di gasolio pe….
COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI/ESPROPRIAZIONI
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE N° 103 del 23/03/2015
Affidamento fornitura di gasolio per impianto di riscaldamento edifici
OGGETTO: scolastici alla ditta SARDAGAS PETROLI Srl di Jerzu (OG) – Impegno di spesa
– CIG: Z1C13C6C12
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il manutentore degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici
(scuola elementare e materna) ha comunicato che occorre provvedere alla fornitura di
gasolio da riscaldamento, poiché in riserva, atta a garantire la funzionalità degli impianti
solo per alcuni giorni e, vista l’imminenza della stagione invernale, occorre garantire
l’efficienza dell’impianto di riscaldamento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012 (spending review) come convertito in
L. n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
VERIFICATO inoltre che il comma 7 dello stesso art.1 del D.L.n.95/2012 , convertito in L. n.
135/2012, prescrive che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, e dunque anche i Comuni,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
CONSIDERATO che la stessa norma fa comunque salva la possibilità di procedere ad
affidamenti, nelle prima indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle
predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da
altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano
corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, stabilendo in
particolare che, in tali casi, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza
regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
ATTESO che anche l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 prevede che le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano
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i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
ACCERTATO che nelle convenzioni CONSIP attualmente attive sono presenti beni
comparabili con quelli oggetto della presente determinazione, in particolare la
convenzione per l’acquisto di gasolio di riscaldamento;
CONSIDERATO che pertanto, al fine di ottenere ulteriori e migliorative condizioni
economiche, si ritiene di utilizzare i parametri di prezzo-qualità della convenzione
predetta ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 comma 3 e fermo restando il disposto del comma
7 dell’art.1 del D.L. n.95/2012 per quanto concerne la sottoposizione del contratto alla
condizione risolutiva ivi prevista;
RILEVATO che, intendendosi procedere in applicazione dell’art.125 del D.Lgs n.163/2006 e
s.m.i., è stata effettuata una ricerca di mercato per stabilire lo sconto percentuale sul
prezzo CONSIP al momento della consegna, tramite invito alla ditta Sarda Gas Petroli S.r.l.
con sede legale in Jerzu (OG), via XX Settembre 44, P.IVA 00917780918;
VISTO che la ditta Sarda Gas Petroli S.r.l. di Jerzu (OG) ha inviato con nota del 23.03.2015,
assunta in pari data agli atti dell’Ente al prot. 2591, la propria offerta, tramite applicazione
del prezzo di €. 0,99330 IVA compresa sul prezzo CONSIP che attualmente equivale a
1,13216 con IVA al 22% compresa, quindi con uno sconto di €. 0,13886 compresa IVA al
22% ;
DATO ATTO che si rende opportuno affidare la Fornitura alla ditta Sarda Gas Petroli S.r.l. di
Jerzu (OG) per il prezzo di €. 0,99330 IVA accisa e carbon Tax comprese, poiché risulta un
effettivo risparmio per l’ amministrazione su tale fornitura;
CONSIDERATO che al momento occorre acquistare circa 1.500 litri di gasolio per
soddisfare la funzionalità dell’impianto fino al termine della stagione, salvo imprevisti, e
che tale acquisto è necessario ai fini del corretto approvvigionamento di gasolio per le
scuole elementare e materna;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dato atto che, nella fattispecie, si è in presenza di
circostanze improrogabili e urgenti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 occorre assumere impegni di spesa in
dodicesimi rispetto alla capienza del corrispondente capitolo di bilancio 2014, ed è
necessario derogare su tale disposto al fine di evitare un disservizio;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 09/01/2015, mediante il quale è stato nominato il
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata;
RICHIAMATI:
il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
la L.R. 07.08.2007 n .5 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione esercizio 2015 è in fase di elaborazione e
pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si è in regime di
esercizio provvisorio;
DETERMINA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, alla ditta Sarda Gas Petroli S.r.l. con
sede legale in Jerzu (OG), via XX Settembre 44, P.IVA 00917780918 la fornitura del gasolio
da riscaldamento per le scuole elementare e materna, per l’importo complessivo di €.
1.489,95 di cui €. 1.221,27di imponibile e €. 268,68 di IVA al 22%;
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DI IMPEGNARE, per i motivi citati in premessa, la somma complessiva di €. 1.489,95, IVA
compresa, a favore della ditta Sarda Gas Petroli S.r.l. con sede legale in Jerzu (OG), via
XX Settembre 44, P.IVA 00917780918;
DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di €. 1.489,95, IVA compresa, mediante
imputazione della stessa sull’intervento 1.04.02.02 Cap 1366 (SC – elementari) del bilancio
comunale che presenta sufficiente disponibilità
DI DARE ATTO che per la seguente fornitura è stato assegnato il CIG: Z1C13C6C12;
DI DARE ATTO che si tratta di un acquisto presso altri per prezzo inferiore per quanto
riguarda l’acquisizione attraverso convenzioni Consip (codice interno n. 2);
DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente qualora questa contenga informazioni
relativi a interventi superiori a €. 1.000,00 ex art. 18 D.L. n° 83/2012 convertito in L. n°
134/2012;
DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Economico Finanziario per i provvedimenti
di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Ruggero Melis
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