determinazione n. 1024 del 02-11-2015

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determinazione n. 1024 del 02-11-2015
Pratica n. XXDET - 1088 - 2015
SETTORE BILANCIO/TRIBUTI/PATR./ECONOMATO/RIS.UMANE
PERSONALE
Dirigente
FARINELLI CINZIA
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
BETTI GIULIANO
DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 02-11-2015
LIQUIDAZIONE FERIE AI DIPENDENTI A TERMINE VILLA NICOLA E BUFFALINI
ROBERTA - IMPEGNO SPESA
Modalità seguita per individuazione del beneficiario: NORMA
OGGETTO
IL
DIRIGENTE
Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 16.04.2015 ad oggetto “D.Lgs 23.06.2011 n. 118 –
Approvazione Bilancio di Previsione 2015/2017 – DUP 2015/2017 e relativi allegati “;
Vista la delibera G.C. n. 223 del 06.08.2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2015”
Vista la nota del dirigente del Settore Polizia Municipale – Sport – AA.PP. - Suap
(depositata agli atti), avente ad oggetto la richiesta di liquidazione delle ferie e dei riposi
non goduti da parte del dipendente Villa Nicola, titolare di un contratto a termine, dal
28.05.2014 al 27.10.2014, in qualità di Istruttore di Polizia Municipale, assente per
infortunio, formalmente riconosciuto dall’INAIL, dal 06.08.2014 fino alla data di scadenza
del relativo contratto;
Atteso che, ai sensi dell’art.18, comma 9 del CCNL 1994/1997 comparto Enti Locali, le ferie,
da fruire nel corso di ciascun anno solare, costituiscono un diritto irrinunciabile,
costituzionalmente garantito e, in quanto tale, non monetizzabile, salva l’unica eccezione,
espressamente prevista nel successivo comma 16, del pagamento sostitutivo delle stesse
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro per tutte le ipotesi di mancata fruizione per
esigenze di servizio, imputabili, dunque alla sola Amministrazione;
Visto l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con
modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e
permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche dispone che gli stessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto
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dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi”;
Atteso che con l’entrata in vigore della citata disposizione legislativa sono da considerarsi
disapplicate tutte le norme legali e contrattuali che consentivano la monetizzazione delle
ferie non godute , ivi compreso la disciplina contrattuale recata dall’art.18 comma 16 del
Ccnl del comparto Regioni-autonomie locali del 16.7.1995 e s.m.i.;
Richiamato il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica , avallato per gli effetti finanziari conseguenti con
successiva nota della Ragioneria Generale dello Stato Prot.n. 0094806 del 19.10.2012
secondo la quale la portata applicativa del divieto di monetizzazione delle ferie di cui alla
citata normativa “esclude dall’ambito di applicazione della disposizione in oggetto le
situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile
(decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata
fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza
dell’amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario
titolo previste dalle vigenti disposizioni);
Rilevato che la mancata fruizione di n.14 giorni di ferie e di n. 1 giorno di riposo da parte
del dipendente a tempo determinato sig. Villa Nicola all’atto della cessazione del rapporto
di lavoro è riconducibile ad un evento di infortunio ed è pertanto esclusa dal divieto di
monetizzazione, come confermato dalla citata nota della Rgs Prot.n. 0094806 del
19.10.2012;
Visto l’art. 10 del Ccnl del 5.10.2001- biennio economico 2000-2001 disciplinante il calcolo
dei compensi di ferie non godute da effettuarsi prendendo come base di calcolo la nozione
di retribuzione di cui all’art. 52 comma 2 lett. c) del Ccnl del 14.09.2000 ( successivamente
sostituito dall’art.10 del Ccnl biennio economico 2004-2005 del 9.5.2006) ed applicando
per la determinazione del compenso giornaliero il divisore 26 di cui al comma 4 del
medesimo art.52;
Visto l’art.6 comma 8 del CCNL del 14.09.2000 secondo il quale la retribuzione dei giorni
di ferie deve essere commisurata alla durata della prestazione giornaliera (in tal senso
risposta Aran RAL 512);
Considerato che per il calcolo dei compensi per ferie non godute la retribuzione di
riferimento deve essere quella spettante al lavoratore nel momento in cui ha maturato e
dovrebbe fruire delle ferie;
Ritenuto pertanto di liquidare al sig. Villa Nicola a titolo di compenso sostitutivo di n. 14
giorni di ferie e n.1 giorno di riposo non goduti all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato a causa di un evento di infortunio la somma complessiva di €
968,73 , per una spesa complessiva a carico ente al lordo di oneri riflessi ed Irap di €
1.308,97, come da prospetto di calcolo predisposto dall’Ufficio Stipendi e depositato agli
atti;
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Rilevato altresì che come precisato con la citata nota Rgs Prot . 0094806 la ratio della
citata normativa è “finalizzata ad evitare l’insorgenza di
oneri a carico delle
amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei
riposi non goduti all’atto della cessazione dal servizio, per effetti di comportamenti attivi
del dipendente ( mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento , raggiungimento del
limite di età ) e di mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di
lavoro , fermo restando che il diritto alla ferie , di carattere irrinunciabile, gode
nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale atteso che l’art.36
della Costituzione prevede che “ il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed alle ferie
retribuite e non può rinunziarvi”;
Richiamata la deliberazione della Corte dei conti Liguria n. 97 del 13.09.2012 ( in tal senso
anche la deliberazione della Corte dei conti Campania n.249/2014) che con riguardo
all’ambito applicativo del divieto di monetizzazione delle ferie non godute all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro riconducibili a comportamenti attivi del dipendente (
mobilità, dimissioni, risoluzione per pensionamento, raggiungimento del limite di età )
non esclude “ che vi possano essere situazioni in cui il diritto alle ferie costituzionalmente
tutelato dal’art.36 della Costituzione possa confliggere con il divieto di monetizzare le
ferie non godute e con la finalità di produrre risparmi di spesa in capo all’Ente pubblico.
In tali circostanze occorrerà optare per la scelta che nel garantire il diritto in esame si
determini il minor esborso monetario, non potendo la rigida applicazione del divieto di
monetizzare le ferie determinare maggiori spese a carico dell’Amministrazione pubblica
vanificando l’intento che il legislatore intende perseguire con la norma di cui al comma 8,
art.5 del decreto legge n.95/2012. In tali casi la scelta operata dall’Amministrazione
dovrà essere adeguatamente motivata con l’indicazione dell’esborso monetario
conseguente a ciascuna delle opzioni possibili al fine di individuare quella che consenta
all’Amministrazione risparmi di spesa.”
Vista la richiesta di pagamento sostitutivo delle ferie non fruite all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro da parte della dipendente sig.ra Buffalini Roberta - titolare di un
contratto a tempo determinato con articolazione part-time 25 ore settimanali decorrente
dal 1.4.2014 e con scadenza in data 31.3.2017 con inquadramento nel profilo di “Istruttore
amm.vo contabile” -Cat.C1, cessata per dimissioni volontarie pervenute al protocollo
generale n. 18697 in data 14.05.2015, con effetto dal 1.6.2015, nel rispetto dei termini di
preavviso previsti dall’art.7 comma 7 del Ccnl 14.9.2000 e s.m.i. pari nella fattispecie a 30
giorni;
Atteso che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2015 la dipendente
Buffalini Roberta aveva maturato e non fruito di n. 14 giorni di ferie di cui n.2 giorni
relativi al 2014 e n.12 giorni relativi al 2015;
Considerato che l’ integrale fruizione dei n.14 giorni di ferie residue da parte della
dipendente Sig.ra Buffalini Roberta avrebbe comportato il pagamento del trattamento
economico e degli oneri riflessi previsti per gli ordinari giorni lavorativi, previa
sospensione e differimento del periodo di preavviso lavorato con risoluzione del rapporto di
lavoro in data 23.6.2015, per una spesa complessiva a carico ente al lordo degli oneri riflessi
ed Irap di € 1.327,95 , a fronte di una minore spesa complessiva pari ad € 820,33 calcolata
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in applicazione dell’art. 10 del Ccnl del 5.10.2001 e s.m.i. per la liquidazione dell’indennità
sostitutiva per n.14 giorni di ferie non godute come da prospetto di calcolo predisposto
dall’Ufficio Stipendi e depositato agli atti;
Ritenuto pertanto di liquidare a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute pari a
n.14 giorni complessivi l’importo di € 610,76 alla sig.ra Buffalini Roberta, , la cui
liquidazione comporta una spesa complessiva a carico Ente al lordo di oneri riflessi ed Irap
di € 820,33 ,inferiore alla spesa complessiva di € 1.327,95 che l’ente avrebbe sostenuto nel
caso di integrale fruizione delle ferie maturate dalla dipendente alla data della cessazione
del rapporto di lavoro;
Visto l’atto deliberativo del C.C. n.17 del 16/04/2015 immediatamente esecutiva, recante ad
oggetto l’ “approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017 – DUP 2015/2017 e relativi
allegati”;
Dato atto che la spesa prevista per l’adozione del presente atto per complessivi € 2.093,60
( di cui € 1.553,07 per competenze, € 408,52 per oneri riflessi ed € 132,01 per Irap) troverà
copertura finanziaria sui competenti stanziamenti previsti nel bilancio 2015, come segue:
EURO
VOCE
ESERCIZIO IMPEGNO SCADENZA
Competenze
942,31
3001.01.01
2015
141
Contributi
250,86
3001.02.01
2015
142
Irap
80,10
7165.01.02
2015
143
Competenze
610,76
512.01.01
2015
70
Contributi
157,66
512.02.01
2015
71
Irap
51,91
321.01.07
2015
72
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Fatto constare che il Dirigente, con la chiusura del procedimento, ha verificato la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni, in riferimento al rilascio del parere di regolarità
tecnica;
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Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000;
DETERMINA
1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa illustrate, al dipendente Villa Nicola,
titolare di un contratto a termine, dal 28.05.2014 al 27.10.2014, in qualità di
Istruttore di Polizia Municipale assente per infortunio, formalmente riconosciuto
dall’INAIL dal 06.08.2014 fino alla data di scadenza del relativo contratto, il
compenso sostitutivo di n.14 giorni di ferie e n.1 giorno di riposo settimanale
maturati e non fruiti alla data di cessazione del citato rapporto di lavoro a termine
per complessivi € 942,31;
2. Di liquidare, per le motivazioni in premessa illustrate, alla dipendente Buffalini
Roberta, titolare di un contratto a termine, dal 01.04.2014 al 31.03.2017, in qualità
di Istruttore Amministrativo Contabile –Cat.C1, cessata per dimissioni con effetto
dal 1.6.2015, il compenso sostitutivo per n.14 giorni di ferie maturati e non fruiti
alla data di cessazione del rapporto di lavoro a termine per complessivi € 610,76;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.093,60 ( di cui € 1.553,07 per
competenze, € 408,52 per oneri riflessi ed € 132,01 per Irap) sui competenti
capitoli del Bilancio di Previsione 2015-gestione competenza come segue :
EURO
VOCE
ESERCIZIO IMPEGNO SCADENZA
Competenze
942,31
3001.01.01
2015
141
Contributi
250,86
3001.02.01
2015
142
Irap
80,10
7165.01.02
2015
143
Competenze
610,76
512.01.01
2015
70
Contributi
157,66
512.02.01
2015
71
Irap
51,91
321.01.07
2015
72
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
4. di nominare responsabile del procedimento il rag. Betti Giuliano,
funzionario Amministrativo Finanziario, Servizio Gestione Economica
del Personale;
5. di trasmettere il presente atto all’ufficio stipendi affinché provveda all’emissione del
relativo mandato di pagamento;
6. dispone che una copia del presente atto sia trasmesso ai seguenti Settori e/o Servizi:
- Sig. Villa Nicola;
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-
Sig. Buffalini Roberta;
al Settore Polizia Municipale – Sport – AA.PP. - Suap.
F. to Il Dirigente del Settore
D.ssa Cinzia Farinelli
Documenti depositati agli atti:
1) prospetto calcolo compenso ferie non fruite dip.ti Villa Nicola e Buffalini Roberta
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