Tsunami, l`Italia fa mezzo passo indietro

Transcript

Tsunami, l`Italia fa mezzo passo indietro
IN PRIMO PIANO
PAGINA 2 — Lunedì 16 Maggio 2005 - N. 133
GLI AIUTI AL NON PROFIT
IL TRATTAMENTO DELL’ERARIO
IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ
L’articolo 14 del Dl 35 approvato giovedì
dà nuovo slancio alle liberalità
A beneficiarne saranno anche enti a tutela
di beni d’interesse artistico e paesaggistico
Le altre agevolazioni-1 / Persone fisiche
Il Fisco premia la generosità Irpef con sconto del 19%
empre restringendo il campo alle iniziative umanitarie e solidaristiche (anche in
senso ampio), per le persone fisiche spicca la possibilità di ottenere una detrazione
dall’Irpef per le offerte alle Onlus: l’importo
detraibile dall’imposta, nella misura del 19%,
non può essere superiore a 2.065,83 euro. L’erogazione va fatta a favore delle Onlus, comprese
le organizzazioni di volontariato, le cooperative
sociali e le Ong che sono Onlus, "di diritto".
Le calamità. Sono comprese nelle erogazioni di questo tipo anche quelle a favore delle
popolazioni colpite da calamità pubbliche o da
altri eventi straordinari, anche se avvenute in
altri Stati. In questo caso, però,
le offerte devono essere effettuate esclusivamente tramite
Onlus; Ong di cui l’Italia è
membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui
atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie
finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri
eventi straordinari; amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali; enti pubblici non economici o associazioni sindacali di categoria.
Le offerte devono essere effettuate mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari.
Ipab e altri casi. Le stesse regole si applicano anche alle offerte a beneficio delle Ipab
riordinate in aziende di servizi. Sono detraibili
anche le somme erogate a Onlus per adozioni a
distanza (circolare 55/E del 2001). È però necessario che la donazione sia utilizzata nell’attività
Dal 2006 si potrà dedurre fino al 10% del reddito S
L
a generosità ha il sostegno del Fisco. Per numerose tipologie di offerte a organismi non profit
il Testo unico delle imposte
sui redditi riconosce infatti la
possibilità — a contribuenti
e imprese — di ottenere una
detrazione dall’imposta da
versare oppure una deduzione dal reddito imponibile. E
il decreto legge sulla competitività (Dl 35/2005), approvato definitivamente giovedì
12 maggio, contiene inoltre
una disposizione volta a dare
nuovo slancio alle liberalità a
enti non profit, utilizzando il
meccanismo dell’agevolazione fiscale. Concentriamoci
soprattutto su quelle destinate a iniziative umanitarie e
solidaristiche e alla ricerca.
I soggetti che donano. Il
comma 1 dell’articolo 14 del
Dl 35 dispone che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da
enti soggetti all’Ires (società
ed enti non
commerciali)
in favore di
Onlus, nonché di quelle
erogate in favore di associazioni di
promozione
sociale di carattere nazionale, iscritte
nell’apposito registro, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore per il 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, fino a 70mila euro
all’anno. La legge ha inserito, tra i possibili beneficiari
delle contribuzioni, anche le
fondazioni e le associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni d’interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al
Dlgs 42/2004.
La nuova previsione — valevole a partire dai redditi di
quest’anno, quindi da Unico
2006 — non sostituisce le
analoghe disposizioni di agevolazione già previste nel Tuir, ma si affianca ad esse (si
vedano gli articoli a fianco)
come alternativa. La norma
precisa, infatti, che il nuovo
beneficio non può essere cumulato con altre deduzioni o
detrazioni di imposta. Quindi, chi effettua una donazione deve far bene i propri conti al momento di compilare la
dichiarazione dei redditi per
valutare se è più conveniente
fruire della nuova deduzione
o delle precedenti agevolazioni previste dal Tuir.
Per l’applicazione del be-
neficio è necessario che il
soggetto che riceve le erogazioni tenga una contabilità in
grado di rappresentare con
completezza e analiticità le
operazioni effettuate nel periodo di gestione.
Novità per la ricerca. La
seconda parte dell’articolo
14 contiene alcune disposizioni per favorire la ricerca
scientifica. Viene infatti introdotta una nuova previsione di deducibilità dal reddito
delle persone fisiche, che possono dedurre dal proprio imponibile fiscale, senza limiti
d’importo, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie e istituzioni
universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Miur, compreso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché gli enti parco regionali e nazionali.
Anche per
le
imprese
(tutte, individuali e non)
è prevista la
possibilità di
ottenere una
deduzione
dal reddito imponibile, senza
limiti d’importo, per le donazioni effettuate agli enti di
ricerca sopra indicati. In questo caso è stata inoltre introdotta la possibilità di beneficiare delle agevolazioni anche per le erogazioni liberali a favore di fondazioni e
associazioni riconosciute ai
sensi del Dpr 361/2000,
aventi per oggetto statutario
lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica. Questi enti dovranno essere individuati
con apposito decreto.
Rimane anche la deducibilità, per le imprese, per le
erogazioni liberali a persone
giuridiche che perseguono finalità di ricerca scientifica,
di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 100 del
Tuir: sono quindi operative
entrambe le agevolazioni per
il sostegno economico alla ricerca scientifica.
Gli atti relativi ai trasferimenti gratuiti a favore degli
enti di ricerca sono esenti da
tasse e imposte indirette diverse dall’Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo. Sono
ridotti del 90% gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione ai citati enti.
È previsto
un «tetto»
di 70mila euro
A CURA DI
MARTA SACCARO
I bonus per i cittadini...
Le agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche
Tipo e misura
dell’agevolazione
Modalità di erogazione
Deduzione dall’imponibile Irpef pari
al 10% del reddito complessivo e
comunque fino a un massimo di
70mila euro all’anno
Nessuna forma particolare, ma
il ricevente deve rispettare
obblighi di contabilità e di
bilancio
Norma di riferimento
Tipo di erogazione
Destinatari
Articolo 14, Dl 35/2005
Liberalità in denaro e in
natura
Onlus, Associazioni di
promozione sociale
nazionali, enti
riconosciuti di tutela dei
beni culturali
Erogazioni liberali in
denaro
Enti di ricerca individuati Deduzione dall’imponibile Irpef
senza limiti
Trasferimenti a titolo
gratuito
Enti di ricerca individuati Esenzione da tasse e imposte
Nessuna forma particolare
indirette diverse dall’Iva e da diritti
dovuti a qualunque titolo; riduzione
degli onorari notarili sui
trasferimenti
Articolo 15, comma 1,
lettera i-bis), Tuir
Erogazioni liberali in
denaro
Onlus e iniziative
umanitarie, religiose o
laiche nei Paesi
non-Ocse, Ipab
riordinate in aziende di
servizi
Articolo 8, comma 3, legge
52/2001
Nessuna forma particolare
Detrazione dall’Irpef in misura pari
al 19% del contributo, fino a un
massimo di 2.065,83 euro per
periodo d’imposta
Versamento postale o bancario,
ovvero mediante carte di
credito, carte prepagate,
assegni bancari e circolari
Donazioni finalizzate
Ospedale Galliera di
all’attività del registro
Genova
nazionale dei donatori di
midollo osseo
Detrazione dall’Irpef nel limite del
30% dell’imposta dovuta
Versamento risultante da
idonea documentazione
Articolo 10, comma 1,
lettera g), Tuir
Contributi, donazioni e
oblazioni
Organizzazioni non
governative
Deduzione dall’imponibile Irpef nel
limite del 2% del reddito
complessivo
Nessuna forma particolare, ma
questa agevolazione non si può
cumulare a quella per le Onlus
Articolo 10, comma 1,
lettere i) e l), Tuir, articolo
16, comma 2, legge 116/95,
articolo 26, comma 2, legge
520/95, articolo 30, comma
2, legge 101/89
Erogazioni liberali in
denaro
Istituzioni religiose
Deduzione dall’imponibile Irpef
fino a un massimo di 1.032,91
euro
Nessuna forma particolare
L’imponibile perde peso
Agevolazioni fiscali previste per le imprese
Articolo 14,
Dl 35/2005
Articolo 100,
comma 2,
lettera a), Tuir
Tipo di erogazione
Destinatari
Tipo e misura dell’agevolazione
Liberalità in denaro e in natura Onlus, Associazioni di promozione socia- Deduzione dall’imponibile pari al 10% del reddito complessivo e
le nazionali, enti riconosciuti di tutela dei comunque fino a un massimo di 70mila euro all’anno
beni culturali
Erogazioni liberali in denaro
Enti di ricerca individuati
Deduzione dall’imponibile senza limiti
Trasferimenti
a titolo gratuito
Enti di ricerca individuati
Esenzione da tasse e imposte indirette diverse dall’Iva e da diritti
dovuti a qualunque titolo; riduzione degli onorari notarili sui
trasferimenti
Erogazioni liberali
Persone giuridiche che perseguono fina- Deduzione dall’imponibile nel limite del 2% del reddito d’impresa
lità di educazione, istruzione, ricreazio- dichiarato
ne, assistenza sociale e sanitaria, culto
o finalità di ricerca scientifica
Contributi, donazioni e oblazioni Organizzazioni non governative
Deduzione dall’imponibile nel limite del 2% del reddito d’impresa
dichiarato
Articolo 100,
comma 2,
lettera h), Tuir
Erogazioni liberali in denaro
Articolo 13,
comma 2,
Dlgs 460/97
Cessione gratuita di prodotti ali- Onlus
mentari o farmaci da parte delle imprese che li commercializzano o li producono
L’operazione non configura destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa
Articolo 13,
comma 3,
Dlgs 460/97
Cessione gratuita di beni diversi Onlus
dai precedenti, al cui scambio o
alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa
Il costo complessivo sostenuto per la produzione o l’acquisto dei
beni ceduti non deve superare 1.032,91 euro. Ai fini della
deducibilità, il costo concorre con le altre erogazioni liberali in
denaro alle Onlus.
Articolo 100,
comma 2, lettera i),
Tuir
Spese relative all’impiego di la- Onlus
voratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati
per prestazionidi servizi erogate
a favore di Onlus
Le spese sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per
mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi
Articolo 27,
comma 1,
legge 133/99
Erogazioni liberali in denaro
Articolo 27, comma Cessione gratuita di beni
2, legge 133/99
Vale per offerte
a Onlus, Ong
e volontariato
Le altre agevolazioni-2 / Imprese
...e quelli per le aziende
Norma
di riferimento
istituzionale della Onlus volta a favorire i soggetti che versano in una condizione di bisogno e
che l’ente indichi l’offerta ricevuta nelle proprie
scritture contabili. La Onlus beneficiaria delle
offerte deve poi certificare la spettanza o meno
della detrazione. Tutte queste erogazioni liberali
fanno cumulo con le eventuali offerte in denaro
alle Onlus, ai fini del limite di 2.065,83 euro.
È anche prevista un’agevolazione particolare
per chi effettua donazioni all’Ospedale Galliera
di Genova, finalizzate all'attività del registro
nazionale dei donatori di midollo osseo: l’importo delle donazioni è detraibile nei limiti del 30%
dell’imposta lorda dovuta.
Le Ong. Sono inoltre deducibili dall’imponibile i contributi
a favore delle Ong riconosciute
che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo (l’elenco di queste
organizzazioni è consultabile
sul sito www.esteri.it): la deducibilità è consentita nella misura massima del 2% del reddito
complessivo. Per documentare la spesa è necessario conservare le ricevute del versamento (bonifico bancario, ricevuta in conto corrente postale, quietanze liberatorie). La deducibilità dal
reddito è però alternativa alla detrazione dall’Irpef, come visto per le Onlus.
Le chiese. Si possono dedurre dal reddito
anche le offerte in denaro a favore di: Chiesa
cattolica, la Chiesa cristiana avventista del 7º
giorno, Assemblee di Dio in Italia, Tavola
valdese, Unione cristiana evangelica battista
d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia,
Unione delle comunità ebraiche italiane. La
deduzione è ammessa fino all’importo massimo di 1.032,91 euro.
Onlus e iniziative umanitarie, religiose o Deduzione dal reddito per un importo non superiore a 2.065,83
laiche nei Paesi non-Ocse, Ipab riordina- euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato
te in aziende di servizi
Popolazioni colpite da eventi di calamità Deduzione dal reddito d’impresa senza limiti
pubblica o da altri eventi straordinari
anche se avvenuti in altri Stati, per il
tramite di fondazioni, di associazioni, di
comitati e di enti individuati da appositi I beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee
decreti
all’esercizio dell’impresa
I L
nche per le imprese il legislatore fiscale
riconosce agevolazioni, sotto forma di
deduzioni dall’imponibile, per le donazioni a enti che perseguono determinate finalità.
Sono, per esempio, deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di
ricerca scientifica. Sono inoltre deducibili i contributi, le donazioni e le oblazioni a favore di
Ong (ritenute idonee dal ministero degli Esteri)
che operano nei Pvs. Queste donazioni sono
deducibili in misura complessivamente non superiore al 2%
del reddito d’impresa dichiarato. L’agevolazione prevista per
le donazioni alle Ong non si
può cumulare con quella disposta per le Onlus.
Onlus. Sono deducibili in misura complessivamente non superiore a 2.065,83 euro o al 2%
del reddito d’impresa dichiarato le donazioni a
favore delle Onlus (comprese le organizzazioni
di volontariato, le cooperative sociali e le Ong
che sono Onlus "di diritto") e alle Ipab riordinate in aziende di servizi. Anche se l’offerta non è
in denaro ma in natura è possibile beneficiare di
una deduzione fiscale. La cessione gratuita alle
Onlus di beni alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, per un
importo corrispondente al costo sostenuto complessivamente non superiore a 1.032,91 euro è
considerata erogazione liberale deducibile. Questa deduzione si cumula, però, con quella previ-
A
sta per le offerte in denaro alle Onlus.
Alimenti. Le imprese che producono o commercializzano derrate alimentari e prodotti farmaceutici, in alternativa all’eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere gratuitamente i propri prodotti alle Onlus senza che l’operazione sia considerata destinazione di beni a
finalità estranee a quelle dell’impresa.
Lavoro. È infine possibile prestare propri
dipendenti alle Onlus: le spese per questi dipendenti, assunti a tempo indeterminato, sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Calamità. Sono previste agevolazioni anche per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità. Queste offerte sono deducibili, senza alcun limite d’importo, se
vengono effettuate esclusivamente attraverso fondazioni, associazioni, comitati e altri enti
individuati dai prefetti delle province coinvolte,
nel caso di eventi che riguardino il nostro Paese.
Per l’estero, la deducibilità è consentita a condizione che le offerte vengano effettuate per il
tramite di Onlus, organizzazioni internazionali
di cui l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che prevedono interventi umanitari, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici e associazioni sindacali e di categoria.
I beni ceduti gratuitamente secondo le modalità di cui sopra non sono considerati come destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Prelievo leggero
anche sul
prestito di lavoro
C A S O
Tsunami, l’Italia fa mezzo passo indietro Sul piatto della ricostruzione
Il Governo investe 35 milioni invece dei 70 previsti - Tempi lunghi per i fondi degli Sms
opo l’emergenza, è ora la fase della
ricostruzione. Sono stati destinati a
Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e
Somalia i 35 milioni di euro che il ministero dell’Economia ha messo a disposizione
della cooperazione italiana all’indomani
del maremoto che il 26 dicembre 2004 ha
travolto le coste del Sud-Est asiatico, uccidendo 300mila persone. In teoria, gli altri
35 milioni (il Governo si era impegnato a
stanziarne 70) dovrebbero essere reperiti
dai fondi — già risicati — della cooperazione allo sviluppo del ministero degli
Esteri. Ma più di una fonte, non solo alla
Farnesina, lascia intendere che questa seconda tranche di finanziamenti potrebbe
eludere l’Oceano Indiano e finire verso
altre emergenze, come il soccorso alle popolazioni sfollate dal Sudan. Non sarebbe
una novità: visti i cospicui fondi raccolti
su scala internazionale, istituzioni come
Médicins Sans Frontières o la British Red
Cross hanno già annunciato da tempo l’intenzione di riversare altrove parte dei fondi
originariamente raccolti per lo tsunami.
«Fondo di riserva». Ai fondi pubblici
si aggiungono poi i 46 milioni di euro
donati dagli italiani con gli Sms (e con le
iniziative promosse da Rai, Mediaset e
Corriere della Sera) affidati alla Protezione
civile — una decisione che aveva sollevato
vivaci polemiche con il ministero degli
Esteri — destinati interamente allo Sri
Lanka. Di questa somma, 1,5 milioni sono
rimasti fuori dagli interventi programmati
(in parte gestiti direttamente dal Dipartimento, in parte affidati a organizzazioni
non governative) e costituiscono un «fondo di riserva». Secondo Agostino Miozzo,
responsabile della missione per la Protezione civile, «l’impegno nello Sri Lanka po-
D
trebbe durare fino a due anni», visto che
non si tratta di attività di emergenza, ma di
ricostruzioni di lungo periodo.
All’ambasciata italiana di Colombo, nello Sri Lanka, gli Esteri hanno già inviato 7
milioni 150mila euro, da usare per interventi nel campo sanitario, psico-sociale e
per la ricostruzione di abitazioni e villaggi
nelle aree di Ampara, Batticaloa, Hambantota e nel distretto di Kalutara
(mentre gli interventi coordinati
dalla Protezione civile si concentrano nei distretti di Trincomalee, Galle e Matara). I progetti,
nello Sri Lanka come negli altri
Stati, saranno affidati alle Organizzazioni non governative. A
questo si aggiunge l’impegno assunto da Roma di cancellare 7,2
milioni di debito cingalese con
l’Italia: queste risorse confluiranno in un fondo che finanzierà la
ricostruzione e programmi di ricerca sui disastri naturali che potrebbero coinvolgere le università nazionali.
Due uffici in Indonesia. Sono di 9 milioni e 450mila euro i
fondi inviati all’ambasciata italiana di Giakarta. Per gestire gli
interventi in Indonesia, la cooperazione italiana ha aperto due uffici a Banda Aceh e
nel distretto di Bireuen: 2,6 milioni di euro
andranno a finanziare progetti a favore di
donne e bambini, due milioni serviranno a
costruire alloggi per gli sfollati, oltre un
milione sarà destinato alla riabilitazione
delle attività produttive. Il resto delle risorse sarà impiegato per servizi sanitari, formazione della sanità pubblica e per costituire una Banca del sangue che dovrebbe
essere affidata all’Istituto superiore di sanità. Anche in questo caso ai fondi della
cooperazione si aggiunge un impegno alla
conversione del debito indonesiano nei
confronti dell’Italia (derivante da crediti
d’aiuto) pari a 25 milioni di euro, sottoscritto il 9 marzo dal sottosegretario Margherita Boniver.
Ai bambini di Phuket. Non sono anco-
pesca, anche in Somalia), Un Habitat (il
programma delle Nazioni unite per gli insediamenti sostenibili), l’Organizzazione
mondiale della sanità, il Programma alimentare mondiale, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni.
Procedono intanto, tra gli adempimenti
burocratici previsti, gli interventi coordinati dalla Protezione civile nello Sri Lanka.
ci sono 6,7 miliardi di dollari
S
ei miliardi e 691 milioni di dollari. È il gran
totale degli aiuti promessi dal mondo — sia
dagli Stati che dai privati — per cercare di
curare la ferita che si è aperta sulle sponde dell’Oceano Indiano con il maremoto nel giorno di Santo
Stefano. Di questi, secondo le stime del Financial
Tracking Service delle Nazioni Unite con sede a
Ginevra, 3,7 miliardi sono stati destinati agli aiuti
umanitari (e quindi di breve periodo) e i restanti 3,2
Ancora
al lavoro.
Nello Sri Lanka,
a Peraliya, 90
chilometri a sud
della capitale
Colombo,
continuano i
lavori di
ricostruizione
dopo lo tsunami
che ha colpito
l’isola il 26
dicembre
dell’anno
scorso (Ap)
ra arrivati in loco, ma sono già stati
stanziati, 900mila euro per la Thailandia,
destinati a Phuket per interventi a favore
dell’infanzia: ricostruzione di scuole, costruzione di un centro polivalente per i
minori, ricongiungimenti familiari e iscrizioni all’anagrafe.
La fetta più grossa degli aiuti italiani
(16 milioni di euro) servirà a finanziare
organizzazioni internazionali come la Fao
(9,5 milioni per diversi progetti legati alla
La maggior parte dei fondi disponibili è
impiegata in operazioni gestite direttamente dal Dipartimento.
Diciotto milioni di euro finanzieranno
invece i progetti affidati alle Ong tramite
convenzione. Per il momento, le organizzazioni interessate hanno ricevuto la prima tranche dei fondi, in tutto 5,3 milioni
di euro.
MARCO MAGRINI
VALENTINA MELIS
alle opere di ricostruzione (di lungo periodo).
Nel complesso, il mondo è stato generoso. Ma i
problemi non mancano. La settimana scorsa, il
«Financial Times» ha raccontato delle difficoltà
politiche e burocratiche che bloccano, ormai da
mesi, migliaia di container nei porti dell’Indonesia
e dello Sri Lanka, spesso pieni di viveri a rischio di
deperimento. Si deve poi aggiungere che l’enorme
disponibilità di denaro ha innescato una sorta di
«competizione umanitaria», dove gli Stati più ricchi hanno letteralmente fatto a gara per strapparsi
aree di intervento e progetti di ricostruzione,
nell’evidente desiderio di fare bella figura con la
comunità internazionale e soprattutto con i propri
elettori. Tuttavia, come spesso accade in questi
casi, c’è anche l’abituale divario che separa il dire
dal fare: una cosa sono i soldi promessi, un’altra
quelli effettivamente erogati.
«Finora — osserva Laura Calvio del Financial
Tracking Service di Ginevra — non abbiamo
registrato casi clamorosi di tradimento della parola data».
L’unico dato disponibile parla di fondi erogati o
già concordati con un contratto per l’80,1% del
totale. Il guaio è che il totale di cui si è tenuto conto
non riguarda che un 1,2 miliardi di dollari, che
fanno parte dei progetti umanitari inclusi nel cosiddetto «flash appeal», una sorta di procedura d’urgenza lanciata dalle Nazioni Unite nei giorni immediatamente successivi al flagello dello tsunami.
Infine, ci sono le lentezze dell’intero processo di
ricostruzione, dove gli intralci locali sono spesso più
radicati di quelli legati agli aiuti internazionali.
«La ricostruzione sta andando troppo lentamente
— ammette Jan Egeland, coordinatore delle attività
post-tsunami delle Nazioni Unite —. Il problema è
che le popolazioni senza tetto non riescono ancora a
vedere la fine di tutto questo, non sanno quand’è che
potranno di nuovo avere una casa».
In compenso, spiegano al Palazzo di Vetro,
tutti i Paesi coinvolti (lasciando perdere Myanmar, che non ha neppure permesso alla cooperazione internazionale di accedere al Paese) hanno
già redatto un piano di ricostruzione. L’unico che
non l’ha fatto è lo Sri Lanka, il Paese che è
beneficiario della quasi totalità degli aiuti economici italiani. Proprio oggi (e domani) si terrà
nella capitale Colombo una riunione dei donatori
con il Governo locale, nel tentativo di passare il
più rapidamente possibile dalle parole ai fatti.
M.MAG.
V.ME.