Tsunami, l`Italia fa mezzo passo indietro
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Tsunami, l`Italia fa mezzo passo indietro
IN PRIMO PIANO PAGINA 2 — Lunedì 16 Maggio 2005 - N. 133 GLI AIUTI AL NON PROFIT IL TRATTAMENTO DELL’ERARIO IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ L’articolo 14 del Dl 35 approvato giovedì dà nuovo slancio alle liberalità A beneficiarne saranno anche enti a tutela di beni d’interesse artistico e paesaggistico Le altre agevolazioni-1 / Persone fisiche Il Fisco premia la generosità Irpef con sconto del 19% empre restringendo il campo alle iniziative umanitarie e solidaristiche (anche in senso ampio), per le persone fisiche spicca la possibilità di ottenere una detrazione dall’Irpef per le offerte alle Onlus: l’importo detraibile dall’imposta, nella misura del 19%, non può essere superiore a 2.065,83 euro. L’erogazione va fatta a favore delle Onlus, comprese le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le Ong che sono Onlus, "di diritto". Le calamità. Sono comprese nelle erogazioni di questo tipo anche quelle a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In questo caso, però, le offerte devono essere effettuate esclusivamente tramite Onlus; Ong di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; enti pubblici non economici o associazioni sindacali di categoria. Le offerte devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Ipab e altri casi. Le stesse regole si applicano anche alle offerte a beneficio delle Ipab riordinate in aziende di servizi. Sono detraibili anche le somme erogate a Onlus per adozioni a distanza (circolare 55/E del 2001). È però necessario che la donazione sia utilizzata nell’attività Dal 2006 si potrà dedurre fino al 10% del reddito S L a generosità ha il sostegno del Fisco. Per numerose tipologie di offerte a organismi non profit il Testo unico delle imposte sui redditi riconosce infatti la possibilità — a contribuenti e imprese — di ottenere una detrazione dall’imposta da versare oppure una deduzione dal reddito imponibile. E il decreto legge sulla competitività (Dl 35/2005), approvato definitivamente giovedì 12 maggio, contiene inoltre una disposizione volta a dare nuovo slancio alle liberalità a enti non profit, utilizzando il meccanismo dell’agevolazione fiscale. Concentriamoci soprattutto su quelle destinate a iniziative umanitarie e solidaristiche e alla ricerca. I soggetti che donano. Il comma 1 dell’articolo 14 del Dl 35 dispone che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’Ires (società ed enti non commerciali) in favore di Onlus, nonché di quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, iscritte nell’apposito registro, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore per il 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, fino a 70mila euro all’anno. La legge ha inserito, tra i possibili beneficiari delle contribuzioni, anche le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni d’interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004. La nuova previsione — valevole a partire dai redditi di quest’anno, quindi da Unico 2006 — non sostituisce le analoghe disposizioni di agevolazione già previste nel Tuir, ma si affianca ad esse (si vedano gli articoli a fianco) come alternativa. La norma precisa, infatti, che il nuovo beneficio non può essere cumulato con altre deduzioni o detrazioni di imposta. Quindi, chi effettua una donazione deve far bene i propri conti al momento di compilare la dichiarazione dei redditi per valutare se è più conveniente fruire della nuova deduzione o delle precedenti agevolazioni previste dal Tuir. Per l’applicazione del be- neficio è necessario che il soggetto che riceve le erogazioni tenga una contabilità in grado di rappresentare con completezza e analiticità le operazioni effettuate nel periodo di gestione. Novità per la ricerca. La seconda parte dell’articolo 14 contiene alcune disposizioni per favorire la ricerca scientifica. Viene infatti introdotta una nuova previsione di deducibilità dal reddito delle persone fisiche, che possono dedurre dal proprio imponibile fiscale, senza limiti d’importo, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie e istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Miur, compreso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché gli enti parco regionali e nazionali. Anche per le imprese (tutte, individuali e non) è prevista la possibilità di ottenere una deduzione dal reddito imponibile, senza limiti d’importo, per le donazioni effettuate agli enti di ricerca sopra indicati. In questo caso è stata inoltre introdotta la possibilità di beneficiare delle agevolazioni anche per le erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute ai sensi del Dpr 361/2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Questi enti dovranno essere individuati con apposito decreto. Rimane anche la deducibilità, per le imprese, per le erogazioni liberali a persone giuridiche che perseguono finalità di ricerca scientifica, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 100 del Tuir: sono quindi operative entrambe le agevolazioni per il sostegno economico alla ricerca scientifica. Gli atti relativi ai trasferimenti gratuiti a favore degli enti di ricerca sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall’Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo. Sono ridotti del 90% gli onorari notarili relativi agli atti di donazione ai citati enti. È previsto un «tetto» di 70mila euro A CURA DI MARTA SACCARO I bonus per i cittadini... Le agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche Tipo e misura dell’agevolazione Modalità di erogazione Deduzione dall’imponibile Irpef pari al 10% del reddito complessivo e comunque fino a un massimo di 70mila euro all’anno Nessuna forma particolare, ma il ricevente deve rispettare obblighi di contabilità e di bilancio Norma di riferimento Tipo di erogazione Destinatari Articolo 14, Dl 35/2005 Liberalità in denaro e in natura Onlus, Associazioni di promozione sociale nazionali, enti riconosciuti di tutela dei beni culturali Erogazioni liberali in denaro Enti di ricerca individuati Deduzione dall’imponibile Irpef senza limiti Trasferimenti a titolo gratuito Enti di ricerca individuati Esenzione da tasse e imposte Nessuna forma particolare indirette diverse dall’Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo; riduzione degli onorari notarili sui trasferimenti Articolo 15, comma 1, lettera i-bis), Tuir Erogazioni liberali in denaro Onlus e iniziative umanitarie, religiose o laiche nei Paesi non-Ocse, Ipab riordinate in aziende di servizi Articolo 8, comma 3, legge 52/2001 Nessuna forma particolare Detrazione dall’Irpef in misura pari al 19% del contributo, fino a un massimo di 2.065,83 euro per periodo d’imposta Versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari Donazioni finalizzate Ospedale Galliera di all’attività del registro Genova nazionale dei donatori di midollo osseo Detrazione dall’Irpef nel limite del 30% dell’imposta dovuta Versamento risultante da idonea documentazione Articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir Contributi, donazioni e oblazioni Organizzazioni non governative Deduzione dall’imponibile Irpef nel limite del 2% del reddito complessivo Nessuna forma particolare, ma questa agevolazione non si può cumulare a quella per le Onlus Articolo 10, comma 1, lettere i) e l), Tuir, articolo 16, comma 2, legge 116/95, articolo 26, comma 2, legge 520/95, articolo 30, comma 2, legge 101/89 Erogazioni liberali in denaro Istituzioni religiose Deduzione dall’imponibile Irpef fino a un massimo di 1.032,91 euro Nessuna forma particolare L’imponibile perde peso Agevolazioni fiscali previste per le imprese Articolo 14, Dl 35/2005 Articolo 100, comma 2, lettera a), Tuir Tipo di erogazione Destinatari Tipo e misura dell’agevolazione Liberalità in denaro e in natura Onlus, Associazioni di promozione socia- Deduzione dall’imponibile pari al 10% del reddito complessivo e le nazionali, enti riconosciuti di tutela dei comunque fino a un massimo di 70mila euro all’anno beni culturali Erogazioni liberali in denaro Enti di ricerca individuati Deduzione dall’imponibile senza limiti Trasferimenti a titolo gratuito Enti di ricerca individuati Esenzione da tasse e imposte indirette diverse dall’Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo; riduzione degli onorari notarili sui trasferimenti Erogazioni liberali Persone giuridiche che perseguono fina- Deduzione dall’imponibile nel limite del 2% del reddito d’impresa lità di educazione, istruzione, ricreazio- dichiarato ne, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica Contributi, donazioni e oblazioni Organizzazioni non governative Deduzione dall’imponibile nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato Articolo 100, comma 2, lettera h), Tuir Erogazioni liberali in denaro Articolo 13, comma 2, Dlgs 460/97 Cessione gratuita di prodotti ali- Onlus mentari o farmaci da parte delle imprese che li commercializzano o li producono L’operazione non configura destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa Articolo 13, comma 3, Dlgs 460/97 Cessione gratuita di beni diversi Onlus dai precedenti, al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa Il costo complessivo sostenuto per la produzione o l’acquisto dei beni ceduti non deve superare 1.032,91 euro. Ai fini della deducibilità, il costo concorre con le altre erogazioni liberali in denaro alle Onlus. Articolo 100, comma 2, lettera i), Tuir Spese relative all’impiego di la- Onlus voratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazionidi servizi erogate a favore di Onlus Le spese sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi Articolo 27, comma 1, legge 133/99 Erogazioni liberali in denaro Articolo 27, comma Cessione gratuita di beni 2, legge 133/99 Vale per offerte a Onlus, Ong e volontariato Le altre agevolazioni-2 / Imprese ...e quelli per le aziende Norma di riferimento istituzionale della Onlus volta a favorire i soggetti che versano in una condizione di bisogno e che l’ente indichi l’offerta ricevuta nelle proprie scritture contabili. La Onlus beneficiaria delle offerte deve poi certificare la spettanza o meno della detrazione. Tutte queste erogazioni liberali fanno cumulo con le eventuali offerte in denaro alle Onlus, ai fini del limite di 2.065,83 euro. È anche prevista un’agevolazione particolare per chi effettua donazioni all’Ospedale Galliera di Genova, finalizzate all'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo: l’importo delle donazioni è detraibile nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta. Le Ong. Sono inoltre deducibili dall’imponibile i contributi a favore delle Ong riconosciute che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l’elenco di queste organizzazioni è consultabile sul sito www.esteri.it): la deducibilità è consentita nella misura massima del 2% del reddito complessivo. Per documentare la spesa è necessario conservare le ricevute del versamento (bonifico bancario, ricevuta in conto corrente postale, quietanze liberatorie). La deducibilità dal reddito è però alternativa alla detrazione dall’Irpef, come visto per le Onlus. Le chiese. Si possono dedurre dal reddito anche le offerte in denaro a favore di: Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana avventista del 7º giorno, Assemblee di Dio in Italia, Tavola valdese, Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia, Unione delle comunità ebraiche italiane. La deduzione è ammessa fino all’importo massimo di 1.032,91 euro. Onlus e iniziative umanitarie, religiose o Deduzione dal reddito per un importo non superiore a 2.065,83 laiche nei Paesi non-Ocse, Ipab riordina- euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato te in aziende di servizi Popolazioni colpite da eventi di calamità Deduzione dal reddito d’impresa senza limiti pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti individuati da appositi I beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee decreti all’esercizio dell’impresa I L nche per le imprese il legislatore fiscale riconosce agevolazioni, sotto forma di deduzioni dall’imponibile, per le donazioni a enti che perseguono determinate finalità. Sono, per esempio, deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica. Sono inoltre deducibili i contributi, le donazioni e le oblazioni a favore di Ong (ritenute idonee dal ministero degli Esteri) che operano nei Pvs. Queste donazioni sono deducibili in misura complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato. L’agevolazione prevista per le donazioni alle Ong non si può cumulare con quella disposta per le Onlus. Onlus. Sono deducibili in misura complessivamente non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato le donazioni a favore delle Onlus (comprese le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le Ong che sono Onlus "di diritto") e alle Ipab riordinate in aziende di servizi. Anche se l’offerta non è in denaro ma in natura è possibile beneficiare di una deduzione fiscale. La cessione gratuita alle Onlus di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, per un importo corrispondente al costo sostenuto complessivamente non superiore a 1.032,91 euro è considerata erogazione liberale deducibile. Questa deduzione si cumula, però, con quella previ- A sta per le offerte in denaro alle Onlus. Alimenti. Le imprese che producono o commercializzano derrate alimentari e prodotti farmaceutici, in alternativa all’eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere gratuitamente i propri prodotti alle Onlus senza che l’operazione sia considerata destinazione di beni a finalità estranee a quelle dell’impresa. Lavoro. È infine possibile prestare propri dipendenti alle Onlus: le spese per questi dipendenti, assunti a tempo indeterminato, sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Calamità. Sono previste agevolazioni anche per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità. Queste offerte sono deducibili, senza alcun limite d’importo, se vengono effettuate esclusivamente attraverso fondazioni, associazioni, comitati e altri enti individuati dai prefetti delle province coinvolte, nel caso di eventi che riguardino il nostro Paese. Per l’estero, la deducibilità è consentita a condizione che le offerte vengano effettuate per il tramite di Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che prevedono interventi umanitari, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici e associazioni sindacali e di categoria. I beni ceduti gratuitamente secondo le modalità di cui sopra non sono considerati come destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Prelievo leggero anche sul prestito di lavoro C A S O Tsunami, l’Italia fa mezzo passo indietro Sul piatto della ricostruzione Il Governo investe 35 milioni invece dei 70 previsti - Tempi lunghi per i fondi degli Sms opo l’emergenza, è ora la fase della ricostruzione. Sono stati destinati a Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Somalia i 35 milioni di euro che il ministero dell’Economia ha messo a disposizione della cooperazione italiana all’indomani del maremoto che il 26 dicembre 2004 ha travolto le coste del Sud-Est asiatico, uccidendo 300mila persone. In teoria, gli altri 35 milioni (il Governo si era impegnato a stanziarne 70) dovrebbero essere reperiti dai fondi — già risicati — della cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri. Ma più di una fonte, non solo alla Farnesina, lascia intendere che questa seconda tranche di finanziamenti potrebbe eludere l’Oceano Indiano e finire verso altre emergenze, come il soccorso alle popolazioni sfollate dal Sudan. Non sarebbe una novità: visti i cospicui fondi raccolti su scala internazionale, istituzioni come Médicins Sans Frontières o la British Red Cross hanno già annunciato da tempo l’intenzione di riversare altrove parte dei fondi originariamente raccolti per lo tsunami. «Fondo di riserva». Ai fondi pubblici si aggiungono poi i 46 milioni di euro donati dagli italiani con gli Sms (e con le iniziative promosse da Rai, Mediaset e Corriere della Sera) affidati alla Protezione civile — una decisione che aveva sollevato vivaci polemiche con il ministero degli Esteri — destinati interamente allo Sri Lanka. Di questa somma, 1,5 milioni sono rimasti fuori dagli interventi programmati (in parte gestiti direttamente dal Dipartimento, in parte affidati a organizzazioni non governative) e costituiscono un «fondo di riserva». Secondo Agostino Miozzo, responsabile della missione per la Protezione civile, «l’impegno nello Sri Lanka po- D trebbe durare fino a due anni», visto che non si tratta di attività di emergenza, ma di ricostruzioni di lungo periodo. All’ambasciata italiana di Colombo, nello Sri Lanka, gli Esteri hanno già inviato 7 milioni 150mila euro, da usare per interventi nel campo sanitario, psico-sociale e per la ricostruzione di abitazioni e villaggi nelle aree di Ampara, Batticaloa, Hambantota e nel distretto di Kalutara (mentre gli interventi coordinati dalla Protezione civile si concentrano nei distretti di Trincomalee, Galle e Matara). I progetti, nello Sri Lanka come negli altri Stati, saranno affidati alle Organizzazioni non governative. A questo si aggiunge l’impegno assunto da Roma di cancellare 7,2 milioni di debito cingalese con l’Italia: queste risorse confluiranno in un fondo che finanzierà la ricostruzione e programmi di ricerca sui disastri naturali che potrebbero coinvolgere le università nazionali. Due uffici in Indonesia. Sono di 9 milioni e 450mila euro i fondi inviati all’ambasciata italiana di Giakarta. Per gestire gli interventi in Indonesia, la cooperazione italiana ha aperto due uffici a Banda Aceh e nel distretto di Bireuen: 2,6 milioni di euro andranno a finanziare progetti a favore di donne e bambini, due milioni serviranno a costruire alloggi per gli sfollati, oltre un milione sarà destinato alla riabilitazione delle attività produttive. Il resto delle risorse sarà impiegato per servizi sanitari, formazione della sanità pubblica e per costituire una Banca del sangue che dovrebbe essere affidata all’Istituto superiore di sanità. Anche in questo caso ai fondi della cooperazione si aggiunge un impegno alla conversione del debito indonesiano nei confronti dell’Italia (derivante da crediti d’aiuto) pari a 25 milioni di euro, sottoscritto il 9 marzo dal sottosegretario Margherita Boniver. Ai bambini di Phuket. Non sono anco- pesca, anche in Somalia), Un Habitat (il programma delle Nazioni unite per gli insediamenti sostenibili), l’Organizzazione mondiale della sanità, il Programma alimentare mondiale, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Procedono intanto, tra gli adempimenti burocratici previsti, gli interventi coordinati dalla Protezione civile nello Sri Lanka. ci sono 6,7 miliardi di dollari S ei miliardi e 691 milioni di dollari. È il gran totale degli aiuti promessi dal mondo — sia dagli Stati che dai privati — per cercare di curare la ferita che si è aperta sulle sponde dell’Oceano Indiano con il maremoto nel giorno di Santo Stefano. Di questi, secondo le stime del Financial Tracking Service delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, 3,7 miliardi sono stati destinati agli aiuti umanitari (e quindi di breve periodo) e i restanti 3,2 Ancora al lavoro. Nello Sri Lanka, a Peraliya, 90 chilometri a sud della capitale Colombo, continuano i lavori di ricostruizione dopo lo tsunami che ha colpito l’isola il 26 dicembre dell’anno scorso (Ap) ra arrivati in loco, ma sono già stati stanziati, 900mila euro per la Thailandia, destinati a Phuket per interventi a favore dell’infanzia: ricostruzione di scuole, costruzione di un centro polivalente per i minori, ricongiungimenti familiari e iscrizioni all’anagrafe. La fetta più grossa degli aiuti italiani (16 milioni di euro) servirà a finanziare organizzazioni internazionali come la Fao (9,5 milioni per diversi progetti legati alla La maggior parte dei fondi disponibili è impiegata in operazioni gestite direttamente dal Dipartimento. Diciotto milioni di euro finanzieranno invece i progetti affidati alle Ong tramite convenzione. Per il momento, le organizzazioni interessate hanno ricevuto la prima tranche dei fondi, in tutto 5,3 milioni di euro. MARCO MAGRINI VALENTINA MELIS alle opere di ricostruzione (di lungo periodo). Nel complesso, il mondo è stato generoso. Ma i problemi non mancano. La settimana scorsa, il «Financial Times» ha raccontato delle difficoltà politiche e burocratiche che bloccano, ormai da mesi, migliaia di container nei porti dell’Indonesia e dello Sri Lanka, spesso pieni di viveri a rischio di deperimento. Si deve poi aggiungere che l’enorme disponibilità di denaro ha innescato una sorta di «competizione umanitaria», dove gli Stati più ricchi hanno letteralmente fatto a gara per strapparsi aree di intervento e progetti di ricostruzione, nell’evidente desiderio di fare bella figura con la comunità internazionale e soprattutto con i propri elettori. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, c’è anche l’abituale divario che separa il dire dal fare: una cosa sono i soldi promessi, un’altra quelli effettivamente erogati. «Finora — osserva Laura Calvio del Financial Tracking Service di Ginevra — non abbiamo registrato casi clamorosi di tradimento della parola data». L’unico dato disponibile parla di fondi erogati o già concordati con un contratto per l’80,1% del totale. Il guaio è che il totale di cui si è tenuto conto non riguarda che un 1,2 miliardi di dollari, che fanno parte dei progetti umanitari inclusi nel cosiddetto «flash appeal», una sorta di procedura d’urgenza lanciata dalle Nazioni Unite nei giorni immediatamente successivi al flagello dello tsunami. Infine, ci sono le lentezze dell’intero processo di ricostruzione, dove gli intralci locali sono spesso più radicati di quelli legati agli aiuti internazionali. «La ricostruzione sta andando troppo lentamente — ammette Jan Egeland, coordinatore delle attività post-tsunami delle Nazioni Unite —. Il problema è che le popolazioni senza tetto non riescono ancora a vedere la fine di tutto questo, non sanno quand’è che potranno di nuovo avere una casa». In compenso, spiegano al Palazzo di Vetro, tutti i Paesi coinvolti (lasciando perdere Myanmar, che non ha neppure permesso alla cooperazione internazionale di accedere al Paese) hanno già redatto un piano di ricostruzione. L’unico che non l’ha fatto è lo Sri Lanka, il Paese che è beneficiario della quasi totalità degli aiuti economici italiani. Proprio oggi (e domani) si terrà nella capitale Colombo una riunione dei donatori con il Governo locale, nel tentativo di passare il più rapidamente possibile dalle parole ai fatti. M.MAG. V.ME.