Disposizioni di esecuzione dell`articolo 7, paragrafo 2 dello statuto

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Disposizioni di esecuzione dell`articolo 7, paragrafo 2 dello statuto
GB10DEC005
Disposizioni di esecuzione dell’articolo 7, paragrafo 2 dello
statuto relative agli impieghi dirigenziali ad interim
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ETF,
VISTO lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di
dette Comunità (RAA), di cui al regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio,
in particolare l’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto e l’articolo 10 del RAA,,
VISTO il regolamento (CE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce la
Fondazione europea per la formazione professionale, in particolare l’articolo 14,
VISTO iI regolamento (CE) n. 1339/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (rifusione), in
particolare l’articolo 21 che assoggetta il personale della Fondazione ai regolamenti e alle
disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee,
previa consultazione del comitato del personale e d’intesa con la Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 110 dello statuto,
CONSIDERANDO:
(1)
che lo statuto prevede due gruppi di funzioni, ovvero assistenti (in prosieguo “AST”) e
amministratori (in prosieguo “AD”);
(2)
che al posto di direttore si può accedere con il grado AD 14, a quello di vicedirettore
con il grado AD 12 o AD 13 e ai posti nella categoria dei quadri superiori (quali il capo
unità/dipartimento) con i gradi da AD 9 a AD 12;
(3)
che è opportuno definire le disposizioni di esecuzione delle modalità relative ad
assegnazioni ad interim, che dispongano che l’autorità che ha il potere di nomina possa
ricorrere ad agenti temporanei per ricoprire un impiego del loro gruppo di funzioni
corrispondente ad un grado superiore a quello da loro occupato e che tale interim sarà
limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire un agente temporaneo chiamato alle
armi o in congedo per malattia di lunga durata;
DECIDE:
ARTICOLO 1 – POSTI PER I QUALI È POSSIBILE L’INTERIM
Le posizioni corrispondenti della categoria di dirigenti per le quali si può decidere un’occupazione
ad interim sono:
– il posto di direttore nel grado AD 14 e funzioni equivalenti;
– i posti di vicedirettore nel grado AD 12 o AD 13 e funzioni equivalenti;
– i posti di capo unità/dipartimento nei gradi da AD 9 a AD 12 e funzioni equivalenti.
ARTICOLO 2 – ASSEGNAZIONI DELLE FUNZIONI AD INTERIM
L’interim può essere deciso nelle situazioni seguenti:
(a)
quando un posto dirigenziale nuovo e vacante (come definito all’articolo 1) non
può concretamente essere pubblicato o, qualora sia stato pubblicato, non può
essere coperto a breve termine;
(b)
per sostituire un agente temporaneo chiamato alle armi o in congedo per una
malattia di lunga durata.
Le situazioni di cui ai punti (a) e (b) normalmente si riferiscono a periodi superiori ai tre mesi.
Un agente temporaneo può sostituire un membro del personale assente in un impiego di
dirigente solo se ha completato il proprio periodo di prova e la durata del suo contratto copre
l’intero periodo dell’interim previsto.
ARTICOLO 3 – LIVELLO DELLE FUNZIONI AD INTERIM
Per quanto concerne i posti di direttore o funzioni equivalenti, vicedirettore o funzioni equivalenti
e capo unità/dipartimento o funzioni equivalenti di cui all’articolo 1, l’interim sarà effettuato al
grado più basso nel quale possono essere eseguiti tali compiti.
ARTICOLO 4 - PROCEDURA PER LE FUNZIONI AD INTERIM
1.
La procedura amministrativa per le funzioni ad interim è definita nell’allegato al
presente documento.
2.
Il direttore, su proposta del capo dell’amministrazione, è abilitato a sostituire o
modificare tale procedura.
ARTICOLO 5 - ENTRATA IN VIGORE
Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno della loro firma.
Data
Jan Truszczyński
Presidente
del
amministrazione
consiglio
di
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ALLEGATO
PROCEDURA PER LE FUNZIONI AD INTERIM
I. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI AD INTERIM
1.
Laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, l’unità interessata deve
informare entro un mese il capo dell’amministrazione sulle misure adottate per
garantire la prestazione dei compiti in oggetto.
2.
Laddove sia prevedibile che il posto non possa essere coperto entro tre mesi, l’unità
interessata può presentare una proposta di assegnazione ad interim, precisandone i
motivi.
3.
L’assegnazione ad interim viene presentata al direttore per decisione dopo che il capo
dell’amministrazione ha esaminato suddetta proposta.
II. DATA EFFETTIVA DELL’ASSEGNAZIONE AD INTERIM
1.
La data effettiva dell’assegnazione ad interim decorre dal primo giorno del mese
seguente nel quale il direttore ha accettato la proposta.
2.
Laddove la proposta di assegnazione segua un periodo di supplenza, la data effettiva è
fissata con effetto retroattivo alla data alla quale sono iniziate le mansioni di supplenza.
III. CESSAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE AD INTERIM
1.
L’abolizione dei compiti per i quali era stata effettuata l’assegnazione ad interim a
seguito di una modifica nella tabella dell’organico comporta automaticamente la
cessazione dell’assegnazione ad interim.
2.
Laddove funzionari o agenti temporanei siano nominati o assunti a titolo permanente
per coprire un impiego che hanno occupato ad interim, la loro nomina permanente è
fissata con effetto retroattivo qualora l’assegnazione ad interim sia stata effettuata per
più di un anno. L’effetto retroattivo si applica solo al periodo ad interim eccedente un
anno,
fatto
salvo
il
periodo
minimo
nel
grado
necessario
alla
promozione/all’inquadramento ad un grado superiore. Non potrà comunque superare i
tre anni.
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