Disposizioni di esecuzione dell`articolo 7, paragrafo 2 dello statuto
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Disposizioni di esecuzione dell`articolo 7, paragrafo 2 dello statuto
GB10DEC005 Disposizioni di esecuzione dell’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto relative agli impieghi dirigenziali ad interim IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ETF, VISTO lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (RAA), di cui al regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto e l’articolo 10 del RAA,, VISTO il regolamento (CE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale, in particolare l’articolo 14, VISTO iI regolamento (CE) n. 1339/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (rifusione), in particolare l’articolo 21 che assoggetta il personale della Fondazione ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, previa consultazione del comitato del personale e d’intesa con la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 110 dello statuto, CONSIDERANDO: (1) che lo statuto prevede due gruppi di funzioni, ovvero assistenti (in prosieguo “AST”) e amministratori (in prosieguo “AD”); (2) che al posto di direttore si può accedere con il grado AD 14, a quello di vicedirettore con il grado AD 12 o AD 13 e ai posti nella categoria dei quadri superiori (quali il capo unità/dipartimento) con i gradi da AD 9 a AD 12; (3) che è opportuno definire le disposizioni di esecuzione delle modalità relative ad assegnazioni ad interim, che dispongano che l’autorità che ha il potere di nomina possa ricorrere ad agenti temporanei per ricoprire un impiego del loro gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore a quello da loro occupato e che tale interim sarà limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire un agente temporaneo chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata; DECIDE: ARTICOLO 1 – POSTI PER I QUALI È POSSIBILE L’INTERIM Le posizioni corrispondenti della categoria di dirigenti per le quali si può decidere un’occupazione ad interim sono: – il posto di direttore nel grado AD 14 e funzioni equivalenti; – i posti di vicedirettore nel grado AD 12 o AD 13 e funzioni equivalenti; – i posti di capo unità/dipartimento nei gradi da AD 9 a AD 12 e funzioni equivalenti. ARTICOLO 2 – ASSEGNAZIONI DELLE FUNZIONI AD INTERIM L’interim può essere deciso nelle situazioni seguenti: (a) quando un posto dirigenziale nuovo e vacante (come definito all’articolo 1) non può concretamente essere pubblicato o, qualora sia stato pubblicato, non può essere coperto a breve termine; (b) per sostituire un agente temporaneo chiamato alle armi o in congedo per una malattia di lunga durata. Le situazioni di cui ai punti (a) e (b) normalmente si riferiscono a periodi superiori ai tre mesi. Un agente temporaneo può sostituire un membro del personale assente in un impiego di dirigente solo se ha completato il proprio periodo di prova e la durata del suo contratto copre l’intero periodo dell’interim previsto. ARTICOLO 3 – LIVELLO DELLE FUNZIONI AD INTERIM Per quanto concerne i posti di direttore o funzioni equivalenti, vicedirettore o funzioni equivalenti e capo unità/dipartimento o funzioni equivalenti di cui all’articolo 1, l’interim sarà effettuato al grado più basso nel quale possono essere eseguiti tali compiti. ARTICOLO 4 - PROCEDURA PER LE FUNZIONI AD INTERIM 1. La procedura amministrativa per le funzioni ad interim è definita nell’allegato al presente documento. 2. Il direttore, su proposta del capo dell’amministrazione, è abilitato a sostituire o modificare tale procedura. ARTICOLO 5 - ENTRATA IN VIGORE Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno della loro firma. Data Jan Truszczyński Presidente del amministrazione consiglio di 2 ALLEGATO PROCEDURA PER LE FUNZIONI AD INTERIM I. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI AD INTERIM 1. Laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, l’unità interessata deve informare entro un mese il capo dell’amministrazione sulle misure adottate per garantire la prestazione dei compiti in oggetto. 2. Laddove sia prevedibile che il posto non possa essere coperto entro tre mesi, l’unità interessata può presentare una proposta di assegnazione ad interim, precisandone i motivi. 3. L’assegnazione ad interim viene presentata al direttore per decisione dopo che il capo dell’amministrazione ha esaminato suddetta proposta. II. DATA EFFETTIVA DELL’ASSEGNAZIONE AD INTERIM 1. La data effettiva dell’assegnazione ad interim decorre dal primo giorno del mese seguente nel quale il direttore ha accettato la proposta. 2. Laddove la proposta di assegnazione segua un periodo di supplenza, la data effettiva è fissata con effetto retroattivo alla data alla quale sono iniziate le mansioni di supplenza. III. CESSAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE AD INTERIM 1. L’abolizione dei compiti per i quali era stata effettuata l’assegnazione ad interim a seguito di una modifica nella tabella dell’organico comporta automaticamente la cessazione dell’assegnazione ad interim. 2. Laddove funzionari o agenti temporanei siano nominati o assunti a titolo permanente per coprire un impiego che hanno occupato ad interim, la loro nomina permanente è fissata con effetto retroattivo qualora l’assegnazione ad interim sia stata effettuata per più di un anno. L’effetto retroattivo si applica solo al periodo ad interim eccedente un anno, fatto salvo il periodo minimo nel grado necessario alla promozione/all’inquadramento ad un grado superiore. Non potrà comunque superare i tre anni. 3