testo relazione/i - Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
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testo relazione/i - Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia _______________________________________________________________________ IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI _______________________________________________________________________ CONSIGLIO REGIONALE GM/MN N. 162 - A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all’estero, previdenza complementare e integrativa) (Relatori di maggioranza VALENTI, LUPIERI) sulla PROPOSTA DI LEGGE <<Disciplina dei campi di inumazione per animali d’affezione>> Presentata dai consiglieri Lupieri, Baiutti il 19 ottobre 2005 -------- Presentata alla Presidenza il 14 novembre 2006 -------- Signor Presidente, Egregi Consiglieri, il progetto di legge n. 162 ha trovato il nostro voto favorevole in commissione in quanto da risposta ad una sempre più diffusa esigenza dei cittadini di provvedere alla sepoltura delle spoglie di animali domestici di proprietà: esigenza sentita e rispettabile che rende opportuno un intervento del legislatore per regolamentare le procedure. Il dibattito in Commissione ha consentito di indicare alcune modifiche da apportare al testo legge, ma a nostro avviso nell’esame dell’Aula dovranno essere introdotte alcune ulteriori al fine di migliorare la norma. In particolare andrà integrato il testo degli articoli 1 e 2, esplicitando la previsione che nei cimiteri potrà essere prevista oltre che l’inumazione anche la realizzazione di appositi manufatti (colombari) atti ad accogliere le ossa provenienti dalla esumazione o alla custodia delle urne cinerarie. Tale tipologia è già prevista in alcuni regolamenti adottati dalle amministrazioni comunali in Regione e, oltre tutto appare opportuno consentirne l’applicazione anche al resto dei Comuni. In caso contrario la norma rischia di risultare restrittiva. Andrà altresì rivisto il disposto degli articoli 3 e 4, definendo che i cimiteri per animali d’affezione potranno essere realizzati sia da soggetti pubblici che da soggetti privati e che i siti cimiteriali dovranno essere localizzati in zona giudicata idonea dall’Amministrazione comunale nell’ambito dello strumento urbanistico. Risulta altresì opportuno definire in legge la distanza di rispetto minima attorno ai cimiteri che i Comuni dovranno adottare a livello di strumento urbanistico: sulla base di quanto stabilito dalle normative di altre regioni appare congrua una distanza di 50 metri, che potranno essere aumentati a discrezione dai comuni qualora lo ritengano opportuno. Da ultimo si ritiene utile una precisazione all’articolo 5, nel senso di consentire comunque l’incenerimento delle spoglie di animali presso gli impianti autorizzati a prescindere dalla specifica normativa relativa al caso di spoglie obbligate all’incenerimento che continua a trovare la sua specifica applicazione. GAETANO I VALENTI Signor Presidente, Egregi Consiglieri, negli ultimi anni anche nella nostra regione è emersa l’esigenza di privati cittadini di provvedere alla sepoltura o alla cremazione delle spoglie di animali domestici di proprietà, in quanto perdere l’animale che ha condiviso tanti anni della nostra vita è doloroso, ma quando accade è ancora più difficile la decisione di “come” e “dove” seppellirlo. Molto spesso prevale “il fai da te”, proprio per mancanza di cimiteri per animali, e c’è così chi, senza troppi scrupoli, getta l’animale nei cassonetti dei rifiuti o in autostrada. Chi ha un piccolo giardino lo sceglie come ultima dimora dell’animale, altri di nascosto lo seppelliscono nei parchi. Si tratta comunque sempre di manovre furtive, in quanto la normativa attuale considera i nostri amici deceduti “materia ad alto rischio ambientale” e parla di “raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale”, vietando quindi il loro seppellimento in giardini, campi, argini, boschi e parchi. In molte realtà dell’Unione Europea, prima fra tutte la Francia, i cimiteri per animali di affezione sono largamente diffusi, sulla base di motivazioni affettive e psicologiche che si sono venute diffondendo anche in Italia, seppur all’interno di un quadro normativo scarsamente definito. Alcune Regioni hanno già provveduto ad approvare disposizioni legislative in materia. Nel Friuli Venezia Giulia, non essendo invalso l’uso di eseguire l’inumazione o la cremazione degli animali d’affezione in appositi siti cimiteriali, non è stata ancora introdotta una normativa che garantisca la sicurezza delle operazioni di raccolta, trattamento, interramento o incenerimento delle spoglie animali. Si è perciò ritenuto utile definire le indicazioni sanitarie indispensabili affinché il servizio possa essere svolto senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla possibilità di trasmissione di zoonosi, oltreché per l’igiene e la sicurezza degli abitati e dei residenti. La proposta di legge, come approvata dalla III Commissione, consta di 6 articoli e prevede tra l’altro: la definizione degli animali destinatari del servizio e i criteri sanitari che possono limitare l’uso del servizio medesimo, come la presenza di malattie trasmissibili (art. 2); l’autorizzazione comunale per l’attivazione dei campi di inumazione in zone idonee, individuate dagli stessi Comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici (artt. 3 e 4); l’adozione di un apposito regolamento regionale di attuazione, destinato a definire nel dettaglio le modalità per l’istituzione dei campi di inumazione, la tenuta di un registro delle inumazioni e le sanzioni amministrative previste (art. 6). La discussione in Commissione ha registrato un’ampia partecipazione, con il significativo contributo di tutti i consiglieri presenti. Dalle audizioni dei responsabili dei I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali è emersa la necessità di un provvedimento legislativo di questo tipo e l’importanza di far seguire alla legge un regolamento attuativo il più completo e dettagliato possibile. Data l’importanza del regolamento di attuazione, la Commissione ha convenuto di dover esprimere il proprio parere al riguardo. Dalla discussione è poi emersa l’opportunità di consentire, oltre all’inumazione, l’incenerimento delle spoglie degli animali in parola, con la possibilità di conservare le relative ceneri presso il proprio domicilio. Si è comunque ritenuto di rinviare l’inserimento di questo ulteriore specifico contenuto all’esame in Aula. La proposta è stata approvata dalla Commissione all’unanimità, e vista l’utilità e la necessità riconosciutale, si auspica che l’Aula possa a sua volta pronunciarsi in senso favorevole, recependo le ipotesi di modifica già condivise in sede di Commissione. SERGIO LUPIERI II