Le novità per le società di mutuo soccorso

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Le novità per le società di mutuo soccorso
Decreto
«Crescita bis»
Le novità per le società
di mutuo soccorso
di Sebastiano Di Diego e Giorgio Gentili
La novità
Con le modifiche apportate dal decreto «Crescita
bis» alla legge istitutiva delle società di mutuo soccorso - ritenuta inadeguata a sostenere lo sviluppo
di questa importante forma organizzativa - è stato
ridefinito il ruolo di tali enti e gli ambiti di intervento della loro attività (sanità ed assistenza).
Grazie alla previsione di soci «sostenitori», inoltre,
sarà possibile favorire lo sviluppo di partnership
tra società di mutuo soccorso di grandi e piccole
dimensioni, queste ultime spesso incapaci di sviluppare prestazioni socio sanitarie di «spessore» per
ridotta capacità patrimoniale e finanziaria.
fiscale; deve pertanto ritenersi valido l’orientamento che qualifica le società di mutuo soccorso come
enti non commerciali.
La nuova impostazione normativa, inoltre, rafforza
la collocazione delle società di mutuo soccorso all’interno della categoria degli enti non profit, considerato (cfr. Tavola n. 1):
• il divieto espresso di svolgere attività di impresa;
• la delimitazione dell’ambito operativo delle mutue ad attività meramente erogative.
Tavola n. 1 - Le nuove società di mutuo
soccorso
Riferimenti
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 23
D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 18
Legge 15 aprile 1886, n. 3818, artt. 1-3, 8
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 1791 (decreto «Crescita
bis») ha introdotto importanti novità nella normativa di riferimento delle società di mutuo soccorso,
risalente al 1886.
Con il decreto «Crescita bis» viene, infatti, rifocalizzata l’attività di tali enti ed è introdotta la figura del
socio sostenitore che può essere anche persona giuridica.
In particolare, è stato disposto che le società di mutuo soccorso dovranno essere iscritte nella sezione
delle imprese sociali presso il Registro delle imprese, secondo criteri e modalità che saranno stabilite
con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
È stata, inoltre, prevista l’ulteriore iscrizione di tali
enti in un’apposita sezione dell’Albo delle società
cooperative, di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 2202.
La normativa non è intervenuta, invece, sul regime
Le novità previste dal decreto «Crescita bis»
Il decreto «Crescita bis», considerati i dubbi interpretativi e vuoti normativi caratterizzanti la discipli-
Sebastiano Di Diego - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Macerata e Ancona
Giorgio Gentili - Dottore Commercialista e Revisore Legale
dei Conti in Macerata e Ancona
Note:
1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
2 In Banca Dati BIG Suitee, IPSOA.
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Decreto
«Crescita bis»
na di riferimento, è intervele 1886, n. 3818 sono tenute
Osservazioni
nuto sulla legge 15 aprile
all’iscrizione presso il Regi1886, n. 3818, modificandone
stro delle imprese e conseRegime fiscale delle mutue
gli artt. 1, 2, 3 e 8.
guono, attraverso tale via, la
Il D.L. n. 179/2012 non è intervenuto sul regime
L’obiettivo prioritario persepersonalità giuridica.
fiscale delle società di mutuo soccorso; deve,
guito dal legislatore è quello
L’iscrizione nella sezione delle
pertanto, ritenersi valido l’orientamento che tali ordi colmare i vuoti legislativi
imprese sociali, trova giustifiganismi come enti non commerciali.
venutisi a creare nel tempo
cazione, non tanto nel ricocon l’abrogazione di norme
noscimento della natura imcollegate alla legge n. 3818/1886, non adeguata- prenditoriale dell’ente – che va esclusa considerato il
mente sostituite con altre disposizioni.
divieto di svolgere attività di impresa contenuto nel
L’art. 23 del decreto «Crescita bis», oltre a modifica- nuovo art. 2 - quanto nell’ormai acquisita collocare la legge n. 3818/1886, è intervenuto, infine, sul zione delle società di mutuo soccorso all’interno di
D.Lgs. n. 220/2002 estendendo la vigilanza tipica soggetti (associazioni, fondazioni, comitati, cooperadelle cooperative alle società di mutuo soccorso.
tive sociali ecc.) che definiscono il cd. Terzo Settore.
L’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo delle soIscrizione in pubblici registri
cietà cooperative, invece, ha la funzione di sottoliNell’analisi dettagliata delle innovazioni introdotte neare la natura mutualistica della società di mutuo
dal decreto, si evidenzia quanto disposto dal primo soccorso, ricomprendendo tale ente all’interno del
punto dell’art. 23:
genus degli enti mutualistici, seppur con tratti forte«Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 mente differenziati dalle cooperative, considerata la
aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione del- sua natura fortemente associativa (e non societaria),
le imprese sociali presso il registro delle imprese se- riconosciuta anche da un punto di vista fiscale.
condo criteri e modalità stabilite con un decreto del Le altre modifiche rilevanti, come detto, riguardano
Ministro dello sviluppo economico.
gli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
Con il medesimo decreto è istituita un’apposita se- e l’art. 18 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e possozione dell’albo delle società cooperative, di cui al no essere sintetizzate, così come di seguito illustrato.
D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua
Art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
soccorso sono automaticamente iscritte».
Viene, quindi, prevista l’iscrizione delle società di In base al nuovo art. 1 della legge n. 3818/1886, le
mutuo soccorso sia nella sezione delle imprese so- società di mutuo soccorso possono svolgere sostanciali, sia nell’apposita sezione dell’albo delle società zialmente due tipi di attività:
• quella erogativa di trattamenti, prestazioni e servizi
cooperative.
nel settore socio sanitario e dell’assistenza familiare;
In passato, le società di mutuo soccorso non avevano l’obbligo di iscriversi in pubblici registri; l’iscri- • quella erogativa di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di inzione prevista dall’art. 4 della legge n. 3818/1886
dennità alla famiglia, soprattutto nell’ipotesi in
nel «Registro delle società», tenuto presso la cancelcui questa si trovi in condizione di gravissimo dileria del tribunale a norma dell’art. 91 del codice di
sagio economico a seguito dell’improvvisa perdicommercio del 1882, era facoltativa e prevista ai sota di fonti reddituali.
li fini dell’ottenimento della personalità giuridica.
In altre parole, l’ente non era tenuto all’iscrizione a L’intervento normativo ha ridefinito l’ambito d’inmeno che non volesse far godere i soci dei benefici tervento delle società di mutuo soccorso, indiviconseguenti al riconoscimento della autonomia pa- duando, da un lato, finalità più articolate delle pretrimoniale perfetta, tipica della personalità giuridica. cedenti e più attente ai nuovi bisogni della collettiCon la recente modifica normativa, invece, tutte le vità (con riferimento al tema della salute e dell’assisocietà di mutuo soccorso di cui alla legge 15 apri- stenza familiare); dall’altro, riducendo il raggio d’in-
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Decreto
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tervento, attraverso l’eliminazione del riferimento
alla condizione di vecchiaia che, di fatto, preclude lo
svolgimento d’iniziative che in passato le mutue potevano svolgere grazie alla genericità dell’originario
disposto (cfr. Tavola n. 2).
È importante precisare, che molte finalità sono state mutuate dalle attività dei Fondi Sanitari Integrativi (FSI) di cui al D.Lgs. n. 502/1992.
Art. 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
In base al nuovo art. 2 (cfr. Tavola n. 3), le società di
mutuo soccorso - fatta eccezione per la promozione di attività di carattere educativo e culturale, diretto a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di
diffusione dei valori mutualistici - non possono
svolgere attività diverse da quelle previste dall’art. 1
della legge n. 3818/1886.
La nuova formulazione, quindi, limita fortemente le
possibilità d’intervento delle mutue nei settori non
sanitari che, in passato, erano quelli dell’educazione
(cooperare all’educazione dei soci e delle loro famiglie), dell’avvio al lavoro (dare aiuto ai soci per l’ac-
Tavola n. 2 - Art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
Ante D.L. n. 179/2012
D.L. n. 179/2012 (art. 23)
Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d’impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.
Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità
giuridica nei modi stabiliti dalla presente legge.
Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità
di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in
favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o
più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o
permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e
degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa
perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere
svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
Tavola n. 3 - Art. 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
Ante D.L. n. 179/2012
D.L. n. 179/2012 (art. 23)
Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare
all’educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto
ai soci per l’acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed
esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza
economica.
Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di
farvi fronte nell’annuo bilancio.
Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale
non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in
questo articolo e nel precedente.
Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di
prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né
possono svolgere attività di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi
sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’art. 1 sono svolte dalle società nei limiti delle proprie
disponibilità finanziarie e patrimoniali.
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quisto degli attrezzi del loro
so», distinguendolo forteLa novità
mestiere) e delle attività tipimente da quello di «assicurache degli istituti di previdenza
zione».
Caratteristiche delle nuove mutue
economica.
L’assicurazione comporta il
Il decreto «Crescita bis», sebbene abbia ridefinito
La volontà del legislatore di
trasferimento del rischio dal
l’ambito d’intervento delle società di mutuo soccircoscrivere i confini operatisoggetto assicurato alla sociecorso, prevedendo finalità più articolate delle
vi delle società di mutuo soctà di assicurazione; il mutuo
precedenti e più attente ai nuovi bisogni della
collettività (salute e assistenza familiare), ha, tutcorso è anche evidente nelsoccorso, invece, esclude tale
tavia, limitato fortemente le possibilità d’intervento
l’uso dell’espressione «protrasferimento, considerato
delle
mutue
nei
settori
non
sanitari
che,
in
pasmuovere attività di carattere
che le società di mutuo socsato, erano quelli dell’educazione (cooperare aleducativo e culturale» che, da
corso possono erogare servizi
l’educazione
dei
soci
e
delle
loro
famiglie),
delpunto di vista terminologico,
e somme di denaro soltanto
l’avvio al lavoro (dare aiuto ai soci per l’acquisto
ha indubbiamente un signifinei limiti delle disponibilità
degli attrezzi del loro mestiere) e delle attività ticato molto limitativo: quello
di bilancio.
piche degli istituti di previdenza economica.
di essere animatore e non anArt. 3 della legge
che erogatore di tali attività.
Inoltre, l’art. 2, così come modificato, prevede che le 15 aprile 1886, n. 3818
società di mutuo soccorso debbano svolgere le atti- Le innovazioni all’art. 3 della legge n. 3818/1886 rività di cui all’art. 1, comma 1 nei limiti delle pro- conoscono anche a soggetti diversi dalle persone fisiche la possibilità di diventare soci della società di
prie disponibilità di bilancio.
Viene, così, chiarito il concetto di «mutuo soccor- mutuo soccorso (cfr. Tavola n. 4).
Tavola n. 4 - Art. 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
Ante D.L. n. 179/2012
D.L. n. 179/2012 (art. 23)
La costituzione della società e l’approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art. 136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente: la sede della
società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le
modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le
norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del
patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è
condizionata la validità delle assemblee generali, delle
elezioni e delle deliberazioni; l’obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze,
degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di
sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della società in giudizio e
fuori; le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempre che le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
La costituzione della società e l’approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto
degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art. 136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente: la sede della
società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri
che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme
e le cautele per l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; l’obbligo di redigere processo verbale
delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione
degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della società in giudizio e fuori; le particolari
cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento,
la proroga della società e le modificazioni dello statuto,
sempre che le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo
soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i
membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle
prestazioni rese dalla società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque
denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale
degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari
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Sulla base della nuova normativa, in particolare, possono essere individuate le seguenti categorie di soci:
• ordinari: appartengono a questa categoria i soci
che partecipano allo scambio mutualistico; si tratta di persone fisiche, altre società di mutuo soccorso e Fondi Sanitari Integrativi di cui all’art. 2
del D.Lgs. n. 502/1992;
• sostenitori: appartengono a questa categoria i soci persone fisiche o giuridiche che, non usufruendo dello scambio mutualistico, sostengono,
anche finanziariamente, l’attività della società. Per
i soci sostenitori possono essere previste delle riserve nell’organo amministrativo ma limitate ad
1/3 del totale degli amministratori.
della perdita della natura di società di mutuo soccorso simile a quella delle società cooperative. Tale
norma è, forse, quella che avvicina di più questo
particolare tipo di ente alle società cooperative (cfr.
Tavola n. 5).
In passato, la destinazione era stabilita dallo statuto
con alcuni limiti per la parte del patrimonio costituita da lasciti o donazioni.
Modifiche all’art. 18
del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220
L’innovazione normativa, attraverso la previsione di
soci ordinari diversi dalle persone fisiche (altre società di mutuo soccorso e Fondi Sanitari Integrativi), ha istituzionalizzato il fenomeno della cd. mutualità mediata.
Attraverso tale riconoscimento, viene in pratica favorita la creazione di partnership tra società di mutuo
soccorso di grandi dimensioni e quelle di piccole dimensioni che si trovano spesso nell’impossibilità di
sviluppare prestazioni socio sanitarie di «spessore»
per ridotta capacità patrimoniale e finanziaria.
All’art. 18 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, sono stati aggiunti nuovi commi (cfr. Tavola n. 6).
Le modifiche introdotte dal decreto «Crescita bis»
sottopongono le società di mutuo soccorso alla vigilanza ex D.Lgs. n. 220/2002, così come accade per
le società cooperative.
La vigilanza ha lo scopo di accertare:
• la conformità dell’oggetto sociale alle disposizione di legge (artt. 1 e 2 della legge n. 3818/1886);
• la loro osservanza.
Nel caso in cui siano accertate violazioni, potranno
verificarsi:
• perdita della qualifica di società di mutuo soccorso;
• cancellazione dal Registro delle imprese e dall’Albo delle società cooperative.
Art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
La disciplina fiscale
Viene adottata una disciplina della liquidazione o
Le innovazioni normative non intervengono in al-
Mutualità mediata
Tavola n. 5 - Art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818
Ante D.L. n. 179/2012
D.L. n. 179/2012 (art. 23)
I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito
o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore
o dal donatore.
Se la società fosse liquidata, come pure se esse perdesse
semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno
a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie
I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito
o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore
o dal donatore.
Se la società fosse liquidata, come pure se esse perdesse
semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno
a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi
mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio
dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
n. 12/2012
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Decreto
«Crescita bis»
cun modo sulla disciplina fini normative introdotte dal
Definizioni
scale delle società di mutuo
decreto «Crescita bis»; si pensoccorso.
si alle norme che prevedono
Mutuo soccorso e assicurazione
Devono, pertanto, ritenersi
da parte delle società di muIl D.L. n. 179/2012 distingue il concetto di «mutuo
soccorso» da quello di «assicurazione»: mentre
ancora attuali gli orientamentuo soccorso l’esclusivo svoll’assicurazione
comporta
il
trasferimento
del
riti dottrinali e di prassi che
gimento di attività erogative
schio dal soggetto assicurato alla società di assihanno ricondotto le società di
in campo assistenziale e sanicurazione,
il
mutuo
soccorso
esclude
tale
tramutuo soccorso nell’ambito
tario, escludendo, al contemsferimento, considerato che le mutue possono
degli enti non commerciali di
po, lo svolgimento di ogni aterogare servizi e somme di denaro soltanto nei
cui all’art. 148 del TUIR.
tività d’impresa.
limiti delle disponibilità di bilancio.
Tale qualificazione, a nostro
Osservazioni conclusive
avviso, risulta ulteriormente
rafforzata, seppur indirettamente, da alcune previsio- Le società di mutuo soccorso sono andate via via asTavola n. 6 - Art. 18 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220
Ante D.L. n. 179/2012
D.L. n. 179/2012 (art. 23)
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
1. Fatte salve le competenze della Banca d’Italia e tenuto
conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità
vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite
dall’art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono
assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all’autorità governativa, limitatamente al
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 3,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui
all’art. 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla
base di un’apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d’Italia i verbali delle revisioni effettuate.
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso
1. Fatte salve le competenze della Banca d’Italia e tenuto
conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità
vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite
dall’art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono
assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all’autorità governativa, limitatamente al
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 3,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui
all’art. 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla
base di un’apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad
inviare anche alla Banca d’Italia i verbali delle revisioni
effettuate.
2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente
decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le
revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle
stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione
straordinaria sono approvati con decreto del Ministero
dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha
lo scopo di accertare la conformità dell’oggetto sociale
alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 15
aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di società di mutuo
soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e
dall’Albo delle società cooperative.
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n. 12/2012
Decreto
«Crescita bis»
sumendo un ruolo di primo piano nella creazione di
forme di previdenza e assistenza volontarie in caso di
malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia e nello svolgimento di attività a carattere culturale e genericamente assistenziale.
Di qui, l’esigenza di mettere mano alla legge istitutiva di tale forma giuridica che, come da tempo lamentavano gli operatori del settore, si presentava
piena di lacune e, quindi, inadeguata a sostenere lo
sviluppo di questa importante forma organizzativa.
Le modifiche introdotte dal decreto «Crescita bis»
trasformano le società di mutuo soccorso, definendone gli ambiti di intervento della loro attività: sanità e assistenza.
Alcune attività sono state totalmente precluse.
In sostanza, l’obiettivo perseguito sembra essere di
chiarire il ruolo di tali enti rendendoli soggetti giuridici utili per sviluppare l’attività sanitaria e dell’assistenza familiare.
Si ritiene che la scelta legislativa seguita indirizzerà
probabilmente molte società di mutuo soccorso, nate alla fine dell’Ottocento o agli inizi del Novecento, a modificare la loro veste giuridica con la loro
trasformazione in semplici associazioni.
Contestualmente si prevede la nascita di nuove mutue soccorso che perseguiranno le attività identificate dalla nuova normativa.
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