Sposami - Filo Diretto

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Sposami - Filo Diretto
Contratto di Assicurazione
Danni
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore su 24
per 365 giorni l’anno, telefonando:
– dall’Italia al NUMERO
–
NUMEROVERDE
VERDE800.816692
800.151003
– dall’estero al numero 0039 039.65546370
–
039 6554 6646
Saranno richieste le seguenti informazioni:
– Nome e Cognome
– Numero di polizza
– Motivo della chiamata
– Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi
Filo diretto è impegnata da sempre a fornire ai propri clienti la massima qualità nei
prodotti e nei servizi. Per fare questo il suo contributo è prezioso: non esiti a
comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento all’indirizzo
mail [email protected]
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Nota Informativa Sposami Mod. 5018 ed. 2015-03 – Ultimo aggiornamento 01/03/2015
Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al
Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della polizza.
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto
sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l’Impresa la
redazione in altra lingua.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) Informazioni generali
• Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo
Filo diretto, iscritto al n. 039 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia,
20864 Agrate Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso n. 14, tel: 039-6056804
mail: [email protected]
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte
dell’Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: www.filodiretto.it
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto
del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta
Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni relative alla situazione patrimoniale dell’Impresa, così come previste dal
Reg. Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, sono indicate nell’apposito documento riepilogativo
allegato alla scheda di polizza.
Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme
contenute nel presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet
dell’Impresa www.filodiretto.it.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza previsione di tacito rinnovo ed ha effetto dal momento della
sottoscrizione. La durata e l’efficacia delle singole garanzie è specificata in ciascuna delle
sezione nelle quali si articola il contratto.
Avvertenza: si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Effetto del contratto –
Efficacia delle singole garanzie” delle Norme comuni a tutte le garanzie per gli aspetti di dettaglio
nonché agli articoli contenuti in ciascuna sezione e rubricati “Decorrenza della garanzia”.
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3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto presenta una serie di garanzie elaborate per offrire una protezione verso gli
accadimenti dannosi più frequenti, connessi con la celebrazione del matrimonio. La copertura
offerta si articola in una serie di garanzie sempre comprese in polizza quali l’annullamento
evento matrimonio, la responsabilità civile, la tutela legale, il servizio Medical Passport, alle
quali si affiancano l’assistenza alla casa ed alla persona. Il tutto è poi completato da altre
garanzie (definite come annullamento viaggio di nozze, infortuni sposi e perdita di impiego
non volontaria) che rendono ancora più globale l’offerta.
Si rammenta come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza
sottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse.
Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero
a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato
“Esclusioni e limiti specifici per la garanzia…” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia e
per gli aspetti di dettaglio.
Si ricorda che non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o
massimali, meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura
risultante dalla scheda di polizza ovvero dalle norme delle singole garanzie e con le seguenti modalità:
Franchigia:a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato
a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a
carico dell’assicurato (es: Euro 250,00);
Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a
seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato
(es: 10% del danno);
Massimale:a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a
seguito del sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la
somma di denaro predeterminata (es: Euro 10.000,00).
4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: qualora il contraente/assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle
circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti
in ordine alla prestazione resa dall’Impresa. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione
rubricato “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio.
5) Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni
aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione
rubricati “Aggravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” per gli aspetti di dettaglio.
Per quanto concerne le garanzie sempre comprese in polizza non sussistono ipotesi che
concorrono alla modificazione del rischio. Limitatamente alla garanzia “Infortuni sposi”, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare le seguenti ipotesi che concorrono
alla modificazione del rischio: età degli assicurati.
6) Premio
Per aderire al contratto il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre
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determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore,
e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in più rate, con relativa
applicazione di un onere aggiuntivo del 3%.
L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare,
contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni
altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso.
7) Rivalse
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa,
ovvero la possibilità per l’assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo
la liquidazione dello stesso. L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio
nell’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Rinvio alle norme di legge”.
8) Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo all’assicurato, all’Impresa
ovvero ad entrambi. L’assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di riferimento, rubricati
“Recesso in caso di sinistro” e “Diritto di recesso” i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel cui interesse
è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il
contratto prima di sottoscriverlo.
10) Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà,
prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti
derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
11) Regime fiscale
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a
carico del contraente/assicurato.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: per quanto concerne la garanzia “Infortuni sposi” il momento di insorgenza del
sinistro dovrà essere ricercato nel momento di verificazione di un evento dovuto a causa
fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali
abbiano per conseguenza la morte ovvero una invalidità permanente.
Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità del sinistro medesimo,
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per l’accertamento della quale potrà, altresì, essere richiesta apposita visita medica. Si rinvia
all’articolo “Criteri di indennizzo”.
Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del
sinistro, così come descritte nella sezione “Denuncia del sinistro e obblighi relativi”, il mancato
rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, così come
dettagliatamente descritto nell’articolo rubricato “Denuncia del sinistro ed obblighi realtivi”.
Il Contratto di Assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all’assicurato,
all’Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno.
Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’articolo rubricato “Capitali assicurati e cumulo”
e – per la singola fattispecie – alla norma dell’articolo “Franchigia per invalidità permanente”.
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la
denuncia del sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo. Il contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi
in capo all’assicurato, all’Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno.
L’assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di riferimento, gli aspetti di dettaglio
relativi alle procedure liquidative.
13) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale
Colleoni – Via Paracelso, 14 – 20864 - Agrate Brianza – MB – fax 039/6892199 – reclami@
filodiretto.it .
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente
al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14) Arbitrato
Avvertenza: il presente contratto assicurativo potrà prevedere – ove espressamente
regolamentato all’interno del dettato normativo - la possibilità per l’assicurato e/o per l’Impresa
di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità
giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Nel testo che segue si intende per:
GLOSSARIO
ASSICURATO – Il soggetto, purché residente in Italia, il cui interesse è protetto dalla stessa,
così come meglio indicato all’art. 11.
ASSICURAZIONE – Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE – Il soggetto che stipula l’assicurazione.
4 di 5
4 di A
DANNO EXTRACONTRATTUALE - Danno conseguente a fatto illecito.
PREMIUM – any amount due by the Contracting party to the company;
DIRITTO REALE – Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene
RESIDENCE
any place,
even temporary,
where thee insured
lives;ad es. di usufrutto) e
(disponibilità– piena
nel caso,
ad es. di proprietà,
limitataparty
nel caso
conseguente dovere per i terzi di astensione dal turbamento dell’esercizio del diritto stesso.
RISK – any probability that the harmful event covered by the insurance will occur;
FRANCHIGIA – La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo
ROBBERY
misappropriation
e che resta–aany
carico
dell’assicurato.of personal property from the owner, using violence or by
threatening the owner him/herself;
IMPRESA – Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
SURGICAL OPERATION – any medical operation carried out in an operating room of a
INDENNIZZO
– La somma
dall’Impresa
in caso
di issinistro
causato
daofevento
hospital
or ambulatory
that dovuta
is equipped
as required,
which
based on
surgery
tissuescoperto
using
dalle garanzie
di polizza.
sources
of mechanic,
thermal or light energy. For insurance purposes, it includes also the
closed reduction of fractures and dislocations;
INFORTUNIO – L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni
RISCHIO
– probabilità checonstatabili
avveri l’evento
dannoso
contro
cui èconseguenza
prestata l’assicurazione;
fisiche –obiettivamente
abbiano
come
la morte
ovverowho
una
THEFT
any crime undersiarticle
624leofquali
the
Italian
Criminal
Code,
committed
by anyone
invalidità
permanente.
SCOPERTO
– la parte
di danno
indennizzabile
a termini
di polizza
l'assicurato
tiene
suo
takes
possession
of the
personal
property of
any third
party, che
stealing
it from
thea owner,
in
carico to
permake
ciascun
sinistro;
order
profit
for him/herself or for any third party;
MASSIMALE – Somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro
SERVIZI
TURISTICI di
– passaggi
aerei, sistemazioni
alberghiere,
trasferimenti, noleggi
auto,
ecc
nell’assicurazione
responsabilità
verso
e nell’assicurazione
giudiziaria.
THIRD
PARTY
– usually
does not civile
include:
a) Terzi
the spouse,
the parents, Tutela
the children
of the
venduti dal
Contraente
all’Assicurato;
insured party nor any other relative or similar person living with him/her as reported at the
MATRIMONIO
–
Istituto
giuridico
tramite
il
quale
due
persone,
di
diverso
sesso
e
in
possesso
SINISTROb)– any
il verificarsi
delof
fatto
dell'evento
dannoso
quale è prestata
l'assicurazione;
registry;
employee
theoinsured
party
havingper
an ilaccident
during work
activities;
dei requisiti richiesti dalla legge italiana, ufficializzano liberamente e volontariamente davanti
SPESE
DI SOCCOMBENZA
–civile
spesee alla
che la
parte soccombente
è condannata
a rimborsare
alla alla
ad
un
ufficiale
dello
stato
presenza
di
due
testimoni
il
loro
legame
finalizzato
TOURISTIC
SERvICES
– any flight,
parte
vittoriosa
nel
procedimento
civile; hotel accommodation, transfer, rental, etc. sold by the
formazione
di
una
famiglia.
Contracting party to the insured party;
TASSO LORDO – il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui
PERDITA DIil Premio
IMPIEGO
NON
VOLONTARIA
Si intende
tale il licenziamento,
ovverosia
determinare
Definitivo;
TRAvEL/RENTAL
– any
transfer
and/or stay–for
touristic,per
educational
or business purposes
l’atto
con
il
quale
il
datore
di
lavoro
recede
unilateralmente
dal
contratto
di
lavoro
con
suo
of
the –insured
party
organized
by the
contracting
party;
any travel/rental
starts ilafter
TERZO
di norma
non as
rivestono
qualifica
di lavoro.
terzi:
a) il coniuge,
i genitori,
i figli dell’assicurato
dipendente,
ed
il
fallimento
del
datore
di
checking-in
(by plane),
after entering
(should dallo
the stay
non ché qualunque
altro affine
o parente the
con hotel/apartment
lui convivente e risultante
statobediprovided
famiglia; only),
after
embarking
(by ship orche
ferry-boat),
after
sitting
in a carriage
(by otrain).
b)
i dipendenti
che
subiscano
il danno
in occasione
di lavoro
di servizio;
POLIZZA
– Il dell’assicurato
documento
prova
l’assicurazione.
USA
E CANADA
E RESTO
DEL insured
MONDO
– tuttiwho,
i paesi
del though
mondo inclusi
Stati Uniti
e Canada;
TRAvEL
COMPANION
– Any
person
even
not related
to the
insured party
PREMIO
– La somma
dovuta
dal
contraente
all’Impresa.
who
suffered
the
accident,
is
regularly
participating
in
the
same
travel
as
the
insured
party;
VENDITA DIRETTA – contratti stipulati dal contraente/assicurato direttamente con l’Impresa,
RISCHIO
– Probabilità
che si avveri l’evento
dannoso
cui è prestata l’assicurazione.
tramite
il sito
internet www.filodiretto.it,
senza alcun
tipo dicontro
intermediazione;
TURNOvER – any total amount billed by the Contracting party during validity of the policy;
VEICOLO
meccanico
di trasporto
guidato
dall’assicurato, azionato da motore e destinato
SCHEDA–DImezzo
POLIZZA
– L’esemplare
della
polizza.
a circolare
sulleAND
strade,REST
sulleOF
areeTHE
pubbliche
nonché
quelle private.
veicolo
assicurato
quello
US,
CANADA
WORLD
– anysucountry
of the Ilworld
including
USèand
Canada;
identificato
deve intendersi nuovo
ovvero
da non
di sei mesi
alla
SCOPERTOin– polizza
La partee dell’ammontare
del danno
che,immatricolato
per ogni sinistro,
restapiùa carico
dell’assicurato.
data di effetto
della
polizza. means of transport driven by the insured party that operates with
vEHICLE
– any
mechanical
SINISTRO
– Il verificarsi
dell’evento
dannoso
contro
cuiThe
è prestata
l’assicurazione
ovvero,
per la
an
engine
and
runs
on–roads,
both public
private.
insured
vehicle
is the
reported
VIAGGIO/LOCAZIONE
lo spostamento
e/oand
soggiorno
a scopo
turistico,
di studio
e dione
affari
garanzia
Tutela
giudiziaria,
l’insorgere
della
controversia
per
la
quale
è
prestata
l’assicurazione.
in
the policy organizzato
and it mustdalbeContraente;
intended ilasviaggio/locazione
new or as having
registered no
more than six
dell’Assicurato
iniziabeen
successivamente
al momento
months
beforecon
thevolo
date
when
the policyingoes
into effect. (se solo soggiorno), dell’imbarco
del
check–in
aereo),
dell’ingresso
TERZO
– Di(senorma
non
rivestono
qualificahotel/appartamento
di Terzi:
(se con
o traghetto),
dell’accomodarsi
in carrozza (senonché
con treno).
a)nave
coniuge,
i genitori,
i figli
dell’assicurato
qualunque altro affine o parente
WORLD
–ilall
the countries
of the
world,
except US and Canada;
con
lui
convivente
e
risultante
dallo
stato
di
famiglia;
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità
e della completezza dei dati
b)notizie
i dipendenti
dell’assicurato
cheNota
subiscano
in occasioneand
di lavoro
o di servizio.
Filo
diretto
Assicurazioni
S.p.A.
is responsible
foril danno
the truthfulness
completeness
of
e delle
contenuti
nella
presente
informativa.
the information reported in this General Description.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati
Il Rappresentante legale
e delle
contenuti nella presente Nota informativa.
The
Legalnotizie
Proxy
Ing.
Gualtiero
Ventura
Mr.
Gualtiero
Ventura
Il Rappresentante legale
Ing. Gualtiero Ventura
5 di 5
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Mod. 5018 ed. 2015-03 // Ultimo aggiornamento 01/03/2015
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell’assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892,
1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario cui è assegnato il contratto assicurativo oppure
all’Impresa.
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile se il Contraente non paga entro 30 giorni i
premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno
successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze.
ART. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento
del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai
sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del contraente o dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo
è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono
recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dal Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte
del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa;
ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO
(valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali
e senza dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
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1 di 6
1. dalla data della conclusione del contratto;
2. dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di
cui all’articolo 67–undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è
successiva a quella di cui Al punto 1).
Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe
polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
presso la sede legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa
comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato.
Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei
confronti dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l’Impresa trattiene la frazione di
premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l’Assicurato non eserciti
il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
ART. 8 – EFFETTO DEL CONTRATTO – EFFICACIA DELLE SINGOLE GARANZIE
Il contratto ha effetto dal momento della sottoscrizione e non prevede alcun tacito rinnovo.
Per quanto riguara la durata delle singole garanzie, questa risulta specificata in ciascuna della
sezioni nelle quali si articola il presente contratto.
ART. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato.
ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte
le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o
di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
ART. 11 – DEFINIZIONE DI ASSICURATO
Ai fini del presente contratto, con il termine di assicurato/i si intendono le due persone,
residente/i in Italia, che intendono celebrare la loro unione nuziale. I loro nominativi dovranno
risultare sulla scheda di polizza.
SEZIONE 1
ANNULLAMENTO EVENTO MATRIMONIO
(garanzia sempre inclusa)
ART. 1.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal 30° giorno precedente alla data fissata nelle
pubblicazioni per la celebrazione delle nozze. Limitatamente ai casi di decesso ovvero di malattia
ovvero di infortunio, di un Assicurato o di entrambi, di gravità tale da impedire la celebrazione
del matrimonio, la presente garanzia opererà dalle 24.00 del giorno di stipula della polizza.
ART. 1.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, gli Assicurati del
corrispettivo di recesso (comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante
dall’annullamento dei servizi tecnico professionali connessi alla celebrazione del matrimonio
ed esaustivamente elencati qui di seguito:
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• operatori fotografici e video ed attività professionale di intrattenimento artistico;
• locazione della struttura o, comunque, del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio;
• ristoratori, società di catering;
• realizzatori torta nuziale;
• confezionatori abiti da cerimonia;
• realizzatori di bomboniere e partecipazioni;
• gioielliere per gli anelli nuziali;
•fioristi;
• noleggiatori di autoveicoli o altro mezzo di trasporto per gli sposi;
• servizio professionale di consulenza prestato agli Assicurati relativamente alle fasi
organizzative del matrimonio (c. d. wedding planner).
L’impresa, in aggiunta a quanto sopra, indennizzerà gli Assicurati del corrispettivo di recesso
(comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante dall’annullamento dei servizi di
biglietteria aerea e ferroviaria nonché dall’annullamento delle prenotazioni presso strutture
alberghiere (i.e. camere d’albergo) – destinati al trasporto ed all’alloggio degli invitati alla
celebrazione del matrimonio – a condizione che l’acquisto di quanto indicato nel presente comma
sia stato effettuato dagli Assicurati e questi ne sostengano integralmente l’onere economico.
L’annullamento dei servizi tecnico professionali di cui sopra, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della stipula della polizza, dovrà essere determinato da uno dei
seguenti motivi che determinano altresì l’annullamento del matrimonio:
 decesso, malattia o infortunio di un Assicurato o di entrambi, dei genitori, fratelli,
sorelle, figli, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare
della Ditta di un Assicurato o di entrambi, di gravità tale da indurre gli Assicurati a
desistere dal procedere alla celebrazione del matrimonio nei termini e modi già stabiliti
al momento della stipula della presente polizza, a causa delle loro condizioni di salute
o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
 danni materiali all'abitazione, allo studio od all'Impresa degli Assicurati o di uno dei
due o dei loro familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la loro presenza;
 impossibilità degli Assicurati ovvero di uno dei due ovvero dell’officiante a
raggiungere il luogo fissato per la celebrazione del matrimonio a seguito di gravi
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
 danni alla struttura prescelta per la celebrazione del matrimonio (es: Chiesa o
Municipio) di gravità tale da impedirne totalmente la fruibilità.
Resta inteso che l’Impresa provvederà all’indennizzo nei termini di cui sopra anche nell’ipotesi
di mancata celebrazione per motivi diversi da quelli stabiliti nell’elenco precedente, dipendenti
anche dalla volontà dei due Assicurati o di uno dei due.
In tal caso l’Impresa provvederà all’indennizzo applicando uno scoperto pari al 50% della
somma indennizzabile a termine di polizza.
ART. 1.3 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico degli Assicurati pari al
10% da calcolarsi sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere
inferiore ad € 100,00 per evento.
Lo scoperto non verrà applicato in caso di decesso degli Assicurati e in caso di ricovero
ospedaliero di un Assicurato o di entrambi purchè il ricovero sia ancora in essere alla data fissata
per la celebrazione del matrimonio. In tal caso, l’Impresa riconoscerà altresì un indennizzo
forfetario aggiunto pari al 10% del massimale per il rimborso delle spese non documentate.
ART. 1.4 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del terzo giorno successivo al
giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano
l’annullamento della celebrazione), a fare immediata denuncia telefonica contattando
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il numero verde 800.151003 oppure al numero 039.6554.6646 attivo 24 ore su 24.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè
alla penale prevista e/o addebitata in virtù dell’accordo con i tecnici professionisti scelti dagli
Assicurati, nel caso di cancellazione degli stessi), calcolato alla data in cui si è manifestato
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità di
procedere alla celebrazione del matrimonio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso,
addebitato dal/i tecnici professionisti in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel
segnalare l’annullamento della celebrazione resterà a carico dell’Assicurato.
ART. 1.5 – DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento di cui all’articolo 1.2 soggetto a corrispettivo di recesso superiore al
50% del costo pattuito, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto
connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente
sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte
dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
ART. 1.6 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO
La garanzia non è operante se gli Assicurati provvederanno a celebrare le nozze nei 30 giorni
successivi alla data originariamente stabilita.
La garanzia non è altresì operante:
 per tutte quelle circostanze impeditive alla celebrazione già conosciute alla stipula
della polizza;
 terremoti, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, inondazioni ed altri fenomeni
atmosferici nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
 per tutti quei servizi non risultanti dai preventivi rilasciati dai tecnici professionisti;
 qualora l’annullamento derivasse da uso di sostanze stupefacenti o alcolismo;
 qualora l’annullamento derivi da convocazione ovvero da qualsiasi altro provvedimento
emesso dalla pubblica Autorità;
 per tutte quelle voci di spesa non esclusivamente finalizzate alla celebrazione del matrimonio.
ART. 1.7 – DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN CASO DI SINISTRO
- In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- il Certificato di avvenuta pubblicazione - documento necessario per fissare la data del
matrimonio - rilasciato dal competente Comune;
- originali delle pubblicazioni di matrimonio;
- stato civile degli Assicurati, rilasciato dalle competenti Autorità almeno 30 giorni dopo
l’annullamento dell’evento.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta
valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati,
relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
SEZIONE 2
RESPONSABILITA’ CIVILE
(garanzia sempre inclusa)
ART. 2.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto dalle ore 00.00 del giorno previsto per la formalizzazione del consenso
matrimoniale innanzi il Pubblico Ufficiale preposto e fino alle 24.00 ore del giorno successivo.
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ART. 2.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza, a
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in
conseguenza di un fatto accidentale – connesso alla celebrazione del matrimonio – verificatosi
dal momento della formalizzazione del consenso matrimoniale e fino alle 24.00 ore del giorno
successivo.
ART. 2.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
Sono esclusi i sinistri:
a) derivanti da furto;
b) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore e/o a
trazione animale;
c) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da inquinamento dell’aria, dell’acqua,
del suolo ovvero terremoti, alluvioni, inondazioni, slavine e scioperi;
e) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
f) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi
assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle
trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
i) indennizzabili a termini della polizza Responsabilità Civile Professionale sottoscritta dal
tecnico professionista scelto dagli assicurati.
ART. 2.4 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli degli
assicurati o di uno di loro nonché ogni altra persona con i medesimi convivente e risultante
dallo stato di famiglia.
ART. 2.5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa, entro tre giorni da quando
ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (art.1915 del Codice Civile).
ART. 2.6 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove
occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell’Assicurato fino all’esaurimento
del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico
dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le
spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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SEZIONE 3
TUTELA LEGALE
(garanzia sempre inclusa)
ART. 3.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal 90° giorno precedente alla data fissata per la
celebrazione delle nozze e fino alle ore 24.00 del giorno successivo.
ART. 3.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella
presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale – in ambito penale e civile
– in favore degli Assicurati (così come definiti nel precedente art. 11) a seguito di un sinistro
connesso alla celebrazione del matrimonio. Le copertura dettagliate al secondo comma del
presente articolo operano sia in caso di contenzioso attivo sia in caso di contenzioso passivo.
L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti
liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di
mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal
Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con
condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di
compagnie di assicurazione (escluso Filo diretto Assicurazioni Spa), atte a riconoscere
il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore
di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a
euro 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città
di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente
e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa
corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione.
Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta
del legale di fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente
polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
ART. 3.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Sono esclusi dalla garanzia, oltre alle spese legali relative ad eventi non connessi alla
celebrazione del matrimonio:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito,
intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia
l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e
tributaria;
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
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g) le spese per controversie nei confronti di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
h) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso
contratto);
i) le tasse di registro;
j) le controversie afferenti – direttamente o indirettamente – al c.d. diritto di famiglia;
k) le controversie di natura giuslavoristica;
ART. 3.4 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale
è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare
la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Unitamente alla denuncia l’assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti
occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri
elementi necessari.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari
e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni
Ufficio Tutela Legale
via Paracelso,14
20864 Agrate Brianza (MB)
contattando il numero 039.6554.6646 (dall’estero +39.039.6554.6646) ovvero il numero
verde 800.151003 ovvero via fax al numero 039.6898545 o via posta elettronica all’indirizzo
e mail: [email protected].
ART. 3.5 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi
interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli
ha il domicilio ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa
comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale
assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle
professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni.
L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni
in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà
pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa
sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi
termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti
giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese
secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari
predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a
favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione
dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un Arbitro nominato di comune accordo
dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di
legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito
dell’arbitrato.
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ART. 3.6 – SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di
conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale
di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’assicurato ha il
proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo
all’Impresa. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale
fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le
norme fiscali in vigore.
ART. 3.7 – RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate
o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano all’Impresa,
che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale
ovvero concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 3.8 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli inerenti alla vicenda sottesa al
sinistro, in merito ai quali l’assicurato è tenuto a fornire ogni informazione richiesta e la
documentazioni necessaria, nessuna eccettuata (quale, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, il libro paga prescritto dall’art. 20 DPR 30.6.65 n. 1124, il registro delle fatture
ovvero quello dei corrispettivi).
SEZIONE 4
ASSISTENZA ALLA CASA
(garanzia sempre inclusa)
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.
ART. 4.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal giorno del matrimonio e avrà durata di un anno.
ART. 4.2 – ASSISTENZA ALLA CASA OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:
a) l’invio di un elettricista a domicilio: in caso di mancanza improvvisa di corrente
elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto-circuito dell’impianto elettrico
del domicilio dell’assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno,
provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l’abitazione. Sono a carico
dell’Impresa il diritto d’uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di
manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono a carico dell’assicurato la
manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la
riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo
alla prestazione:
1. i guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione;
2. l’interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
b) l’invio di un idraulico a domicilio: in caso di otturazione/rottura delle tubature
fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell’assicurato
e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d’acqua in tutta la
casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un
tecnico idraulico presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione
dell’emergenza. Sono a carico dell’assicurato la manodopera eccedente, eventuali
pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita
sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
1) l’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
2) il semplice guasto di rubinetti;
l’invio di un fabbro a domicilio, in caso di:
1. furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta
d’ingresso;
2. furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della
porta d’ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa;
la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ad attivare un fabbro
presso l’abitazione. Sono a carico dell’Impresa il diritto d’uscita, il trasferimento del
tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell’emergenza. Sono
a carico dell’assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il
materiale utilizzato per la riparazione.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
l’invio di un artigiano per manutenzione ordinaria: su richiesta dell’assicurato la
Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un artigiano (elettricista,
fabbro, idraulico) a tariffe convenzionate. In questo caso tutti i costi relativi alla
prestazione (manodopera, materiale ecc.) restano a carico dell’assicurato;
il soggiorno in albergo: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni
di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della
presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici,
incendio, fulmine o scoppio, rendano inagibile la casa, la Centrale Operativa
organizzerà il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell’assicurato
e dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell’Impresa le relative
spese fino a un massimo di 3 notti.
Non danno luogo alla prestazione le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.
La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
il rientro immediato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di
cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della
presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici,
incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all’abitazione
principale dell’assicurato in viaggio o di un suo familiare risultante dallo Stato di
Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell’assicurato o
del familiare risultante dallo Stato di Famiglia. Sono a carico dell’Impresa le relative
spese fino a un massimo di Euro 500,00 per evento.
La prestazione non viene erogata se l’assicurato nel contattare la Centrale Operativa,
non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non procrastinabile il
rientro. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
la vigilanza del Contenuto dell’abitazione: qualora uno degli eventi che possono
generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro
indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti
cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria
la salvaguardia del Contenuto dell’abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la
vigilanza dell’abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell’abitazione riposto
nel luogo indicato dall’assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza
dell’abitazione. Sono a carico dell’Impresa le relative spese fino a un massimo di 24
ore. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.
blocco e sostituzione delle carte di credito: la Centrale Operativa, in caso di furto,
rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall’assicurato, si impegna ad
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l’assicurato
notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e
per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato,
ove ciò sia possibile;
cambio di indirizzo: la Centrale Operativa si impegna a comunicare alle Società
emittenti le carte di credito (laddove ciò sia possibile) il cambio di indirizzo
dell’zssicurato, intervenuto successivamente all’adesione al contratto e ciò al fine di
evitare che le carte di credito dell’assicurato siano inviate ad un indirizzo errato o che
siano inviate a Terzi;
registrazione documenti: l’assicurato potrà, compilando l’apposita modulistica, far
memorizzare dalla Centrale Operativa i dati dei propri documenti personali (patente,
passaporto e simili) ed in caso di furto, rapina o smarrimento di detti documenti
unitamente alle carte di credito, potrà richiedere alla Centrale Operativa una lista
completa delle registrazioni precedentemente effettuate;
spese di comunicazione: la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento
delle carte di credito, prenderà in carico le eventuali spese di comunicazione
documentate (telefono, fax o telex) che si rendessero necessarie al fine di contattare
la stessa Centrale Operativa oppure le competenti Autorità al fine di esporre regolare
denuncia dei fatti, e ciò fino a concorrenza di Euro 62,00 per sinistro e per anno
assicurativo;
anticipo denaro contante all’estero: qualora l’assicurato in conseguenza di furto,
rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, debba
sostenere all’estero delle spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al
pagamento “in loco” di fatture o ad un anticipo di denaro all’assicurato stesso e ciò
complessivamente fino ad un importo massimo di Euro 930,00 a fronte di adeguata
garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso le Società emittenti le
carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate
le carte di credito. L’assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od
autorizzando l’addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni
successivi alla data in cui è stato erogato l’anticipo. La prestazione è operante nei
paesi ove esistano corrispondenti dell’Impresa e purché l’eventuale trasferimento di
valuta all’estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui
si trova l’assicurato;
pagamento fattura hotel all’estero: qualora l’assicurato in conseguenza di furto,
rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, avvenuti
all’estero, non abbia altri mezzi per provvedere al pagamento della fattura dell’hotel,
la Centrale Operativa provvederà al pagamento “in loco” di tale fattura fino ad un
importo massimo di Euro 1.650,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa
verifica ed autorizzazione presso Società emittenti le carte di credito ed eventualmente
presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L’assicurato si
impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l’addebito sulle
carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui
è stato effettuato il pagamento. La prestazione è operante nei paesi ove esistano
corrispondenti dell’Impresa e purché l’eventuale trasferimento di valuta all’estero non
violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato;
rifacimento documenti: qualora l’assicurato in conseguenza di furto, rapina o
smarrimento delle carte di credito unitamente a passaporto, carta d’identità e/o
patente, avvenuti all’estero, debba provvedere ad avviare le pratiche di emergenza
necessarie per l’emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione del
viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale Operativa provvederà a mettere
in contatto l’assicurato con l’ambasciata italiana più vicina per agevolare per quanto
possibile le suddette pratiche.
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ASSISTENZA ALLA PERSONA
(garanzia sempre inclusa)
ART. 4.3 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal giorno del matrimonio e avrà durata di un anno.
ART. 4.4 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa,
la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del
verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni
in denaro od in natura.
ART. 4.5 – CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell’Assicurato,
l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli
accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
ART. 4.6 – INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo,
l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato, nelle ore notturne
(dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia
medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento
della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica
con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero
necessario, l’ Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del
paziente in un pronto soccorso.
ART. 4.7 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri
fenomeni naturali;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d’energia nucleare o di radioattività;
d) dolo dell’assicurato.
L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni
da parte della Centrale Operativa. Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni,
l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da
altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente
alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i
limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente
contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione
dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi
in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l’intervento di assistenza venga impedito da
norme sanitarie internazionali.
Per qualsiasi richiesta di informazione l’assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale
Operativa, restando inteso che il contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in
ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
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La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere
durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali
che vietino l’intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui
diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.
ART. 4.8 – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l’assicurato dovrà chiamare la Centrale
Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno al numero verde
800.151003 (+39.039.6554.6646 per chi chiama dall’estero)
ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.6554.6646.
L’assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
SEZIONE 5
MEDICAL PASSPORT
(garanzia sempre inclusa)
ART. 5.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Con Medical Passport l’assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella medica multilingue on-line, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di
identificazione, consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo.
Le informazioni relative alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile
questionario guidato.
b) Attivazione del servizio
L’assicurato accedendo al sito www.medical-passport.it, alla sezione “Come attivare”, dovrà
registrarsi compilando un modulo on-line in cui gli sarà richiesto di indicare il numero della
propria polizza e di scegliere le Username e Password personali.
Con la doppia coppia di Username e Password potrà accedere alla propria cartella medica online in modalità di modifica/edit (digitando la password di modifica/edit) o in modalità di sola
lettura (digitando la password di lettura/read).
Utilizzando la password di modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura,
l’assicurato potrà compilare e successivamente modificare il questionario guidato sulla
propria storia sanitaria, se possibile facendosi coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il
questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie lingue straniere (inglese, francese,
tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di elaborazione) in modo tale
da permettere all’assicurato all’estero di fornire le informazioni sulla propria storia sanitaria
senza errori di traduzione.
La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla card personale “Medical
Passport” che verrà inviata all’assicurato all’atto della richiesta di accesso al servizio e che
dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso di
necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute).
c) Utilizzo del servizio di cartella medica on-line
In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l’assicurato, i suoi
familiari e/o direttamente i medici o paramedici, accedendo a www.medical-passport.it e
inserendo la Username e la Password indicate nella card personale Medical Passport, avranno
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accesso alla sua cartella medica multilingue on-line visualizzando tutte le informazioni sulla
sua storia sanitaria precedentemente inserite dallo stesso assicurato
d) Durata e rinnovo
Il servizio è efficace per la durata della polizza, nel caso in cui Medical Passport fosse attivato
a seguito dell’acquisto di una polizza assicurativa che abbia durata inferiore a un anno,
l’efficacia del servizio sarà pari a quella della polizza, con una durata minima di un mese.
Alla scadenza, l’assicurato potrà rinnovare il servizio alle condizioni che gli saranno comunicate,
utilizzando la procedura di rinnovo disponibile nell’area riservata del sito.
L’Impresa si riserva la facoltà di interrompere il servizio nel caso in cui venga meno per
qualsiasi motivo il contratto originario in cui MEDICAL PASSPORT è incluso.
e) Prestazioni
Il servizio Medical Passport incluso nella polizza Filo diretto è la versione standard individuale
che comprende:
• Cartella medica on-line multilingue: la possibilità di inserire, su uno spazio web
protetto, tutte le informazioni sulla propria storia sanitaria che possono essere
automaticamente tradotte in 10 lingue semplicemente cliccando sulla bandierina del
relativo Paese. Una volta compilata sarà possibile:
 farla visionare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo,
fornendo le password di lettura/read;
 stamparla in una qualsiasi delle lingue straniere (per esempio in quella del
paese dove si sta per andare);
 salvarla sul proprio pc o su qualsiasi altro supporto informatico (hard disk
portatile, chiavetta usb, ecc.).
• Inserimento di allegati come esami diagnostici, radiografie, tac, elettrocardiogrammi
ecc. fino a 1 Giga che potranno essere visualizzati da qualsiasi computer, in qualsiasi
luogo grazie a Virtual Viewer ®, l’innovativa piattaforma di visualizzazione che
supporta quasi tutte le più comuni tipologie di file, non solo di tipo grafico.
• Servizio caricamento allegati: qualora non sia possibile trasferire i documenti su
file, lo staff Medical Passport può farlo per l’assicurato. Le informazioni relative
alle modalità e ai costi del servizio sono presenti all’interno del Medical Passport
personale, nel menù in alto, alla voce “Servizio Allegati”
• Supporto nella compilazione della cartella medica Lo staff Medical Passport è a
disposizione per fornire informazioni e, se lo desidera, un medico seguirà passo per passo
l’assicurato nella compilazione della cartella medica. Tre le modalità di accesso al servizio:
 via telefono, chiamando il numero indicato nella sezione contatti
 via chat, cliccando sul pulsante di chat all'interno dell'area patologie.
 inviando via fax o via posta la scheda medica cartacea presente sul sito alla
sezione “Supporto compilazione”
• Medical Passport Card: è la card che viene consegnata a tutti i clienti che si attivano
sulla quale sono presenti i riferimenti di come accedere al servizio nonché nome,
cognome, username e password di lettura (da compilare a cura dell’assicurato)
• Convenzioni con medici specialisti e strutture sanitarie: possibilità di accedere
alla rete Filo diretto di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia e beneficiare
nella maggior parte dei casi di sconti per visite o esami. Per effettuare la ricerca
l’assicurato può utilizzare l’apposita funzione all’interno del suo Medical Passport
alla sezione “Convenzioni Filo diretto” oppure chiamare la Centrale Operativa che nel
caso di versione standard del prodotto fornisce i recapiti affinché l’assicurato contatti
autonomamente lo specialista o la struttura. L’assicurato dovrà presentarsi come
assicurato Filo diretto e presentare la Medical Passport Card all’atto del pagamento
della prestazione per ottenere le tariffe convenzionate.
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SEZIONE 6
ANNULLAMENTO LUNA DI MIELE (Viaggio di nozze)
(garanzia facoltativa)
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di
polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 6.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dal 90° giorno precedente alla data fissata per
la celebrazione delle nozze e fino alle ore 24.00 del giorno successivo, fermo restando che
la prenotazione del viaggio dovrà avvenire in una data antecedente a quella prevista per la
celebrazione del matrimonio.
ART. 6.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa, appurata l’effettiva mancata celebrazione del matrimonio ai sensi del presente
contratto, a seguito del verificarsi di una condizione prevista all’art. 1.2, indennizzerà gli
Assicurati del corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici (connessi
al viaggio di nozze).
ART. 6.3 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio di nozze entro il massimale indicato
nella scheda di polizza (compresi i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees
di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili ed i visti). Gli indennizzi avverranno previa
deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 15% da calcolarsi sul corrispettivo di
recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
ART. 6.4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio),
a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.151003 oppure al
numero 039.6554.6646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet
sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici
acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è
conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o
infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso
dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire
l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In
questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 6.3.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto
eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro
verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il
rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 6.3.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico
fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua
partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo
il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al
25% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
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L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla
definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso
specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato
eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le
condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in
caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la
corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè
alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato
alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno
determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel
segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
ART. 6.5 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno
successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data
di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga
dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato
sull’importo da liquidare.
ART. 6.6 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 6.1, soggetto a corrispettivo di recesso
superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto
connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente
sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte
dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
SEZIONE 7
INFORTUNI SPOSI
(garanzia facoltativa)
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di
polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 7.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dalla data di stipula della polizza e avrà durata annuale.
ART. 7.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda
di polizza qualora l’Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni
derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio e
che entro un anno provochino:
-morte;
- invalidità permanente.
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ART. 7.3 – LIMITI DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora
compiuto i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in
precedenza assicurato.
ART. 7.4 – CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I massimali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie
prestate sono:
- Caso morte
- Caso invalidità permanente
I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l’Impresa
liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte
dell’Assicurato, ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l’ulteriore
indennizzo andrà a coprire la differenza fino al massimale assicurato.
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso
massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 300.000,00 per polizza e per evento.
ART. 7.5 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato all’Impresa, non appena
questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.
L’Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all’Intermediario cui è
assegnata la polizza oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza
ai sensi dell’Art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da
certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché
una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve
essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari
indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
ART. 7.6 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’Art.1916 Codice Civile verso
i terzi responsabili dell’infortunio.
ART. 7.7 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli
infortuni derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l’Assicurato non abbia
le prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione aerei o subacquei;
c) dalla pratica del volo da diporto o sportivo anche con l’uso di deltaplani con o senza
motore, di ultraleggeri, di alianti, nonché dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
d) dall’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo:
pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali nelle loro varie forme,
rugby, football americano, hockey, snowboard, skate-board, scalata di roccia di grado
superiore al 3° della scala U.I.A.A., scalata di ghiaccio, free climbing (arrampicata libera),
discesa di rapide, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci
estremo, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), bob, immersione con autorespiratore,
paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
e) dalla partecipazione a competizioni, e relative prove, ippiche, calcistiche e sciistiche, ciclistiche,
di pallacanestro, di pallavolo organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o
patrocinate dagli stessi; sono comunque comprese le gare aziendali e interaziendali;
f) da delitti compiuti o tentati dall’Assicurato e da atti contro la propria persona da lui
volontariamente compiuti o consentiti;
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g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio
non preesistente al contratto;
h) dall’uso non terapeutico di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni e similari;
i) da ubriachezza quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; di qualsiasi genere.
j) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, od eruzioni vulcaniche;
k) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X).
ART. 7.8 – CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il
pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati, o in mancanza di designazione,
agli eredi testamentari o legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal
giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero
dichiarato la morte presunta, l’Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata
prevista in caso di morte.
Invalidità Permanente:
qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua
il pagamento di una percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in
proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle
percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6-1965 n° 1124 e successive modifiche, relative
al settore “Industria” con rinuncia dell’Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e
con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita.
ART. 7.9 – FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di
invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in
tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i
5 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65%
la franchigia non verrà applicata.
SEZIONE 8
PERDITA DI IMPIEGO NON VOLONTARIA
(garanzia facoltativa)
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di
polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 8.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia avrà effetto a partire dalla data di stipula della polizza e avrà durata annuale.
ART. 8.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Perdita d’Impiego (“Garanzia PI”)
La presente garanzia opera esclusivamente nei confronti degli Assicurati che, al momento
della stipula della polizza siano lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato da almeno 6 mesi e abbiano superato il periodo di prova.
La presente garanzia opererà a seguito della perdita di impiego non volontaria, non conosciuta
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e non prevedibile al momento della stipula della polizza, fermo restando che – condizione di
operatività della medesima – rimane la celebrazione del matrimonio ovvero l’annullamento
per uno dei motivi richiamati all’art. 1.2, con l’esclusione di quelli dipendenti dalla volontà dei
due Assicurati o di uno dei due; in quest’ultima ipotesi la garanzia non opererà.
L’impresa liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma pari all’80% dell’importo netto
percepito, di cui all’ultima busta paga documentata, con un massimo di euro 2.500,00.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente alla perdita di impiego non volontaria, stipuli un
nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività regolarmente remunerata di altra
natura, l’indennizzo non sarà più dovuto.
L’operatività della presente copertura prevede:
(i) un periodo minimo intercorrente tra la stipula della polizza e la perdita di impiego non
volontaria pari a 30 gg (c.d. periodo di carenza);
(ii) verificato il superamento del periodo di carenza di cui al punto precedente, il presente
contratto prevede un periodo di franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni che decorre dal
primo giorno successivo alla perdita di impiego non volontaria;
(iii)verificatesi le condizioni di cui ai primi due punti, l’Impresa provvederà all’erogazione
di quanto previsto al terzo comma dell’art. 8.2, per un periodo massimo di tre mesi, al
termine dei quali l’erogazione resterà sospesa per altri due mesi;
(iv) decorso il bimestre di cui al punto tre l’Impresa, acquisita la documentazione attestante
lo stato di non occupazione dell’Assicurato, provvede all’erogazione di quanto previsto al
terzo comma dell’art. 8.2 per un periodo massimo di ulteriori tre mesi ed a concorrenza
del massimale assicurato, al termine dei quali la copertura si intende automaticamente
cessata.
ART. 8.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA PERDITA DI IMPIEGO
Le coperture sono escluse nei casi in cui la perdita di impiego sia causata da:
1. dolo dell’Assicurato;
2. licenziamento per giusta causa;
3. fatti avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi
inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo,
l’occupazione militare e l’invasione;
4. azioni intenzionali dell’Assicurato quali il tentato suicidio; la mutilazione volontaria;
5. uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati
d’alcolismo acuto o cronico;
6. incidente aereo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo
o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
7. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
8. infortuni già verificatisi o malattie già in essere, anche se non noti o diagnosticati,
alla Data di decorrenza dell’assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
9. stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
10. conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
11. conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica
del paracadutismo o di sport aerei in genere;
12. malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre
patologie ad essa collegate.
ART. 8.4 – DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN CASO DI SINISTRO
A seguito del verificarsi di un sinistro rientrante nella presente garanzia, l’assicurato per poter
ottenere l’indennizzo, dovrà inviare:
1. copia della lettera e/o contratto di assunzione;
2. copia ultima busta paga con l’evidenza dell’importo netto percepito;
3. eventuale documentazione attestante lo stato di non occupazione;
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4. documentazione attestante la celebrazione del matrimonio ovvero, in caso di
annullamento, la documentazione indicata all’articolo 1.7.
L’Impresa, prima di procedere alla liquidazione si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore
documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata
produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la
decadenza totale o parziale del diritto all’indennizzo.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in
funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.151003
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39.039.6554.6646
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
•Numero di polizza
•Motivo della chiamata
•Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
via Paracelso, 14 – Centro Colleoni –
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Per eventuali reclami scrivere a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6892199 - [email protected]
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web
selezionando nella home page del sito dell’Impresa www.filodiretto.it la voce “Richiedi le tue
credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la
login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo
nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa
relativa a:
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a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call
Center dell’Impresa al numero +39.039.65546470.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali
modifiche o integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Contraente e che formeranno oggetto del
trattamento, l’Impresa intende precisare che:
− il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti del Contraente;
− il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al
rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma
1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Contraente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26
del Codice Privacy, sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento,
dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché
per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri,
attinenti all’attività assicurativa svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da
autorità ed organi di vigilanza e controllo;
c) per lo svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi
offerti dalla società e dal Gruppo Filo diretto, invio di materiale pubblicitario e di
comunicazioni commerciali mediante il ricorso, a tal fine, sia agli strumenti di comunicazione
tradizionali, quali ad esempio la posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore,
sia a quelli automatizzati ai sensi dell’art. 130, c. 1 e 2 del Codice Privacy, quali ad esempio
chiamate senza l’intervento dell’operatore, e-mail, telefax, mms, sms ecc.
d) Per la verifica della soddisfazione degli utenti e per l’analisi e ricerche di mercato sui servizi
offerti.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a
mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni
di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco
dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità,
integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla
legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a
tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati
in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi
al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste
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e richieste dal Contraente (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a
diffusione. I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al Contraente, (anche eventualmente di natura
sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore
esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività
strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e
liquidazione dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa
comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b)
comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le
prestazioni contrattualmente previste.
c)Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei
servizi e delle offerte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al
rapporto contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti
a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, all’Impresa o a società
del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono
attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti,
organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del
settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker,
produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la
gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti,
studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di
gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che
effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono
attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi
di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile,
mediante soggetti incaricati dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la
comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge,
organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi
della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri
del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, ANIA, IVASS, Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali
la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni,
Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) e 1 d) a società del
Gruppo Filo diretto (società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Contraente specifici diritti tra cui quello di conoscere
in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono
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comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché
il loro utilizzo; il Contraente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini
di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
L’opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali di promozione di servizi e prodotti
assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo Filo diretto di cui al punto 1 c) espressa in relazione
al trattamento effettuato mediante l’utilizzo degli strumenti di comunicazione automatizzati
si estende anche al relativo trattamento mediante gli strumenti di comunicazione tradizionali.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con
sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 –
20864 Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle società del
Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
Fascicolo Informativo Mod. 5018 ed. 2015-03 // Ultimo aggiornamento 01/03/2015
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Con questo prodotto contribuisci a sostenere le attività di Filo diretto Onlus.
Filo diretto Onlus promuove e finanzia progetti e iniziative in ambito sociale, dedicandosi in
particolare ai bambini in difficoltà, alle loro famiglie e alle persone anziane.
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È anche possibile devolvere il 5x1000 a favore di Filo diretto Onlus, basterà inserire il
codice fiscale 02922360967 nell’apposito riquadro presente in tutti i moduli per la dichiarazione
dei redditi (730, CUD e Unico) e mettere la propria firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale".
Mod. 5018 ed. 2015_03
Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato alla data del 01 Marzo 2015
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