Il credito d`imposta per investimenti nelle aree svantaggiate 2006
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Il credito d`imposta per investimenti nelle aree svantaggiate 2006
Il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate 2006-2013 relatore: Guerino Russetti Credito investimenti aree svantaggiate Normativa/Prassi di riferimento • legge 29/12/2006 n. 296 (art. 1, co 271-279) • Decisione C (2008) 380 cor del 25/01/2008 • Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in GUUE C 54 del 4 marzo 2006) • Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (in GUUE C 319 del 27 dicembre 2006 • Circolare n. 38/E del 11/04/2008 Credito investimenti aree svantaggiate Descrizione Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree “svantaggiate” (territori di cui all’articolo 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato UE) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia Credito investimenti aree svantaggiate BENEFICIARI Titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 53 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti [anche grandi progetti d’investimento (con spese ammissibili > € 50 mln)] Credito investimenti aree svantaggiate SOGGETTI ESCLUSI Sono ammessi tutti i settori economici eccetto le imprese: • dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche e carbonifera • dei settori creditizio, finanziario e assicurativo • del settore della pesca e dell’acquacoltura Sono altresì escluse le imprese in difficoltà finanziaria secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUUE C 244 del 1/10/2004) Credito investimenti aree svantaggiate SOGGETTI ESCLUSI Secondo la definizione comunitaria, un’impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In generale: • “nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi” ovvero • “nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi”, ovvero • “per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza” Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Progetti di “investimento iniziale” relativi a beni strumentali nuovi. Investimento iniziale(*) è “un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante: - la creazione di un nuovo stabilimento; - l’ampliamento di uno stabilimento esistente; - la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente” (*) Orientamenti, paragrafo 4.1.1, punto 33 Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Progetto di “investimento iniziale” ↓ formulario Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Progetto di “investimento iniziale” Per investimento iniziale si intende (vedi punto 33 degli Orientamenti) “un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante: – la creazione di un nuovo stabilimento; – l’ampliamento di uno stabilimento esistente; – la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; – un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente”. Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Costi di acquisto/costruzione relativi a determinate categorie di “beni” materiali e immateriali: - strumentali (ammortizzabili ex art. 102, 102-bis e 103 del TUIR) - nuovi (mai utilizzati o sui quali sono “prevalenti” interventi di ammodernamento) operati Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Sono altresì agevolabili i beni acquisiti in locazione finanziaria (per il costo sostenuto dal concedente), a condizione che i relativi contratti contengano “l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”, in conformità al punto 53 degli Orientamenti Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Beni materiali: - impianti non infissi al suolo - macchinari non infissi al suolo - attrezzature “classificabili”(*) nelle voci B.II.2 (“Impianti e macchinario”) e B.II.3 (“Attrezzature industriali e commerciali”) dello schema di Stato Patrimoniale di cui all’art. 2424 del codice civile (*) Per i beni in leasing e per le imprese che non utilizzano tale classificazione, è sufficiente la “teorica riconducibilità” alle predette voci dello Stato Patrimoniale Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Impianti/macchinari sono “non infissi al suolo” se: - diversi da quelli che costituiscano fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano ovvero da quelli che ne sono parte integrante - possono essere “agevolmente”(*) rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (vedi cir. n. 46/E/2007 e n. 38/E/2008) - “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, suscettibili di essere utilizzati altrove con le medesime finalità senza dover effettuare “antieconomici”(*) interventi di trasformazione e adattamento (vedi cir. n. 38/E/2008) (*) criterio di economicità Credito investimenti aree svantaggiate OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE Beni immateriali: - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a “trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche”(*) - brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva (nei limiti del 50% per le Grandi Imprese (*) Orientamenti, paragrafo 4.1.1, punto 34. Credito investimenti aree svantaggiate AMBITO TERRITORIALE I beni agevolati devono essere destinati ad una struttura produttiva • è l’unità locale in cui sono inseriti i beni agevolati • l’insieme di valori da utilizzare al fine di determinare l’agevolazione • è individuata su base comunale Credito investimenti aree svantaggiate AMBITO TERRITORIALE La circolare n. 38/E/2001 precisa che - “può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato”. - “può trattarsi, altresì, di una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale” Credito investimenti aree svantaggiate AMBITO TERRITORIALE La struttura produttiva deve essere ubicata in “area svantaggiata”, vale a dire in un territorio ammesso alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3: lettera a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione lettera c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse Credito investimenti aree svantaggiate AMBITO TERRITORIALE Le aree ammesse alle deroghe sono individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 (elenco è disponibile su http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp). Tra queste, il credito d’imposta è concesso limitatamente a: Area Deroga Estensione Basilicata(1), Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 87.3.a Interamente ammessa Abruzzo(3), Molise(3), Sardegna 87.3.c Parzialmente ammessa(2) (1) Dal 1° gennaio 2011 sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (2) Ammesse soltanto le zone censuarie dei singoli comuni specificate nelle Carta (3) Talune territori di tali regioni sono ammessi solo per il periodo 2007-2008 (Phasing out) Credito investimenti aree svantaggiate AMBITO TEMPORALE 01 gen 2007 25 gen 2008 | | 31 dic 2013 | Il credito d’imposta spetta per investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013. Non sono agevolabili progetti d’investimento “avviati” in epoca anteriore. Credito investimenti aree svantaggiate AMBITO TEMPORALE Gli investimenti si considerano realizzati al momento della: - consegna o spedizione, per le acquisizioni di beni mobili ultimazione dell’opera, per le prestazioni di servizi consegna o collaudo del bene, per i beni acquisiti in leasing capitalizzazione dei costi, per i beni costruiti in economia Credito investimenti aree svantaggiate DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Il credito d’imposta è ottenuto moltiplicando le intensità di aiuto, previste dalla Carta italiana degli aiuti regionali, al montante dei costi sostenuti al netto degli ammortamenti(*) dei beni appartenenti alle categorie agevolate (“investimento netto”) relativi alla medesima struttura produttiva Investimento netto X Intensità di aiuto = Credito d’imposta (*) Escluse le quote di ammortamento dei beni agevolati relative al periodo d’imposta in cui gli stessi entrano in funzione Credito investimenti aree svantaggiate DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Impianti Macchinari Attrezzature Programmi informatici Brevetti 500.000 0 20.000 0 150.000 INVESTIMENTO LORDO 670.000 Ammortamento impianti Ammortamento macchinari Ammortamento attrezzature Ammortamento programmi informatici Ammortamento brevetti 100.000 --5.000 --25.000 INVESTIMENTO NETTO 570.000 Credito investimenti aree svantaggiate MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Per le aree in deroga per le quali è concesso il credito d’imposta le intensità sono: Intensità Area Grande impresa 40% Media impresa 50% Piccola impresa 60% Calabria (dal 01/01/2011) 30% 40% 50% Campania, Puglia, Sicilia 30% 40% 50% Basilicata (fino al 31/12/2010) 30% 40% 50% Basilicata (dal 01/01/2011) 20% 30% 40% Abruzzo, Molise 15% 25% 35% Abruzzo, Molise (Phasing out) 10% 20% 30% Sardegna (fino al 31/12/2010) 25% 35% 45% Sardegna (dal 01/01/2011) 15% 25% 35% Calabria (fino al 31/12/2010) Credito investimenti aree svantaggiate MISURA DELL’AGEVOLAZIONE La Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (art. 2) definisce la microimpresa, la piccola impresa e la media impresa: a) b) c) la media impresa (MI) occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro la piccole impresa (PI) occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro la microimpresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro L’impresa di dimensioni superiori a quelle indicate al punto a) è, per esclusione, una grande impresa. Credito investimenti aree svantaggiate PROCEDURA La decisione C (2008) 380 del 25/01/2008 prevede che i beneficiari devono inviare all’Agenzia delle entrare un formulario (semplice comunicazione su apposto modello approvato con provvedimento del Direttore dall’Agenzia delle entrate) nel quale sono contenute notizie sull’impresa beneficiaria e sul progetto d’investimento, nonché quantificato il credito d’imposta corrispondente. Credito investimenti aree svantaggiate PROCEDURA La fruizione del credito d’imposta è automatica solo successivamente alla presentazione del formulario. Tale adempimento comporta una mera “presa d’atto” da parte dell’Amministrazione e costituisce una mera condizione sospensiva al verificarsi della quale è possibile, nel rispetto di quanto previsto dalla norma agevolativa, utilizzare il credito d’imposta. In ogni caso, il formulario deve essere inviato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui sono realizzati gli investimenti agevolati. Credito investimenti aree svantaggiate PROCEDURA La presentazione del formulario può avvenire tanto prima che dopo la realizzazione degli investimenti previsti dal progetto; in ogni caso, deve essere presentato entro il termine per la dichiarazione dei redditi FORMULARIO INVESTIMENTO Credito investimenti aree svantaggiate PROCEDURA Per i grandi progetti di investimento si rende necessaria l’invio del formulario anche al MISE al fine di: - verificare il rispetto dei massimali “ridotti” previsti dalla Carta, per i progetti superiori a 50 milioni di euro ed inferiori a 100 milioni di euro - verificare il rispetto dei massimali “ridotti” previsti dalla Carta, per i progetti superiori a a 100 milioni di euro per i quali il beneficiario voglia “contenere” il credito al di sotto della “soglia di notifica” - procedere alla notifica individuale del progetto, nel caso di progetto superiore a 100 milioni di euro (25 milioni di euro per progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) Credito investimenti aree svantaggiate PROCEDURA Grandi progetti di investimento Grande progetto non soggetto a notifica individuale L’impresa invia il formulario Grande progetto soggetto a notifica individuale Il beneficiario invia il formulario anche all’ AGENZIA DELLE ENTRATE Il MISE comunica al beneficiario il “positivo riscontro” Utilizzo del credito d’imposta MISE Il MISE notifica il progetto alla CE La CE (tramite il MISE) comunica al beneficiario l’autorizzazione Il beneficiario invia il formulario anche all’AGENZIA DELLE ENTRATE Credito investimenti aree svantaggiate PROCEDURA Per i tutti i progetti realizzati da imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il progetto di investimento iniziale (quindi anche il formulario) dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che assicuri la “coerenza e la conformità degli investimenti al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Regione interessata” La Regione rilascia dichiarazione di conformità L’impresa invia il formulario all’Agenzia delle Entrate Utilizzo del credito d’imposta Credito investimenti aree svantaggiate PROCEDURA PRESENTAZIONE FORMULARIO REALIZZAZIONE INVETIMENTO REALIZZAZIONE INVETIMENTO PRESENTAZIONE FORMULARIO UTILIZZO Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Il credito d’imposta è utilizzabile: 1. 2. per il versamento delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF in acconto e saldo relative ai periodi d’imposta agevolati); per l’eccedenza, in compensazione (con Mod. F24) ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 1) 2) Versamento delle imposte sui redditi Compensazione con modello F24 Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Esempio 1 Credito maturato nell’anno 2007 - € 15.000 → → II rata rata acconto acconto (giugno (giugno 2007) 2007) → → II II rata rata acconto acconto (novembre (novembre 2007) 2007) → Saldo 2007 (giugno 2008) Credito residuo → I rata acconto (giugno 2008) → II rata acconto (novembre 2008) Credito residuo → Compensazione F24 (gennaio-maggio 2009) → Saldo 2008 (giugno 2009) → I rata acconto 2009 (giugno 2009) Credito residuo 2.000 2.000 3.000 3.000 1.000 14.000 2.500 4.500 7.000 2.500 3.000 1.500 0 T E M P O Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Esempio 2 Credito maturato nel marzo 2008 - € 8.000 → I rata rata acconto acconto (giugno (giugno 2007) 2007) → → II II rata rata acconto acconto (novembre (novembre 2007) 2007) → Saldo 2007 (giugno 2008) Credito residuo → I rata acconto (giugno 2008) → II rata acconto (novembre 2008) Credito residuo 2.000 2.000 3.000 3.000 1.000 7.000 2.500 4.500 0 T E M P O Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Esempio 3 Credito maturato nel settembre 2008 - € 12.000 → → II rata rata acconto acconto (giugno (giugno 2007) 2007) → → II II rata rata acconto acconto (novembre (novembre 2007) 2007) → (giugno 2008) 2008) → Saldo Saldo 2007 2007 (giugno → → II rata rata acconto acconto (giugno (giugno 2008) 2008) → II rata acconto (novembre 2008) Credito residuo → Saldo 2008 (giugno 2009) → I rata acconto 2009 (giugno 2009) → II rata acconto 2009 (novembre 2009) Credito residuo → Compensazione F24 ( da gennaio 2010) Credito residuo 2.000 2.000 3.000 3.000 1.000 1.000 2.500 2.500 4.500 7.500 2.500 1.200 1.800 2.000 2.000 0 T E M P O Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO • • • •• • • Il credito d’imposta deve essere evidenziato nel Quadro RU Sezione XVII bis (rigo RU86) del Modello UNICO 2008 - Redditi 2007 indicando in: colonna 1, l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta; colonna 2, l’ammontare dell’investimento netto agevolabile; colonna 3, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta; colonna ammontare del del credito credito utilizzato utilizzato in in diminuzione diminuzione degli degli acconti acconti colonna 4, 4, ll’’ammontare dell (2007); imposta (2007) (2007) IRES relativa relativa al al periodo periodo dd’’imposta dell’’IRES colonna 5, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione del saldo dell’IRES relativa al periodo d’imposta (2007); colonna 6, l’ammontare del credito residuo [col. 3 - (col. 4. + col. 5] da utilizzare secondo le modalità già illustrate (acconto 2008?). 500.000 500.000 250.000 50.000 200.000 Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) • “A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza” eccedenza • “il tetto previsto…non si applica al credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010” Risoluzione n. 3/DPF del 3 aprile 2008 • “il limite dei 250.000 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d’imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d’imposta della specie (fatta sempre eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola,che rimangono utilizzabili senza alcun limite) che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in ciascun anno solare” • “tale limite si cumula con quello di carattere generale, fissato a 516.456,90 euro (dall’articolo 25) del d. lgs. n. 241 del 1997…pertanto, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro” Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Limite di € 250.000 – Regola generale 2008 2009 2010 2011 2012 Utilizzi 2008 250.000 Utilizzi 2009 250.000 Utilizzi 2010 250.000 Utilizzi 2011 250.000 Utilizzi 2012 250.000 Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Utilizzo eccedenza 2008 Utilizzo eccedenza 2009 Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Limite di € 250.000 – Regola credito aree svantaggiate 2008 2009 2010 2011 2012 Utilizzi 2008 250.000 Utilizzi 2009 250.000 Utilizzi 2010 (no limits) Utilizzi 2011 (no limits) Utilizzi 2012 (no limits) Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Utilizzo eccedenza 2008 Utilizzo Utilizzo eccedenza eccedenza 2008 2008 Utilizzo Utilizzo eccedenza eccedenza 2009 2009 Utilizzo eccedenza 2009 Le eccedenze 2008 e 2009 si “svicolano” anticipatamente rispetto al termine triennale (Ris. n. 9/DPF/2008) Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Credito residuo Credito d’imposta 2007 Credito 2007 (€ 280.000) 280.000 Credito 2008 (€ 200.000) 2008 2009 280.000 30.000 - 200.000 200.000 - Credito 2009 (€ 260.000) 260.000 Credito 2010 (€ 240.000) 2010 260.000 240.000 Totale credito aree svantaggiate disponibile 280.000 480.000 490.000 500.000 Utilizzi credito aree svantaggiate) 250.000 230.000 500.000 Utilizzi altri crediti Quadro RU 100.000 320.000 250.000 Utilizzi “imposte a credito” 416.456 216.456 516.456 Utilizzo massimo complessivo 766.456 766.456 1.216.456 U T I L I Z Z I Credito investimenti aree svantaggiate CUMULABILITA’ Il credito d’imposta: – – – non è cumulabile con altri aiuti di Stato o altre misure agevolative concesse secondo la regola “de minimis” che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili non è cumulabile con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale è cumulabile con misure agevolative diverse da quelle di cui al punto precedente (quindi incentivi a carattere generale) che abbiamo ad oggetto i medesimi costi ammissibili Credito investimenti aree svantaggiate CUMULABILITA’ Il beneficiario - “onde garantire che l’investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile” - deve partecipare al finanziamento del progetto d’investimento con un apporto minimo pari almeno al 25 % dei costi ammissibili o attraverso “proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico” Credito investimenti aree svantaggiate CUMULABILITA’ 25% 40% nuova visco sud incentivo cumulabile apporto minimo 35% Credito investimenti aree svantaggiate TRATTAMENTO FISCALE Il credito d’imposta (contributo in conto impianti) “non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” (art. 12, co. 276, legge n. 296/2006). Occorre “sterilizzare” gli effetti della contabilizzazione del credito con variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: a) se contabilizzato come rettifica del costo dei beni agevolati, la variazione in diminuzione sarà pari alla differenza tra le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, e le minori quote imputate in bilancio, determinate sul costo al netto del contributo stesso; b) se contabilizzato secondo la tecnica dei risconti, la variazione in diminuzione sarà pari alla quota del credito d’imposta maturato imputata al conto economico come componente positivo in funzione della durata dell’ammortamento dei beni agevolati. Credito investimenti aree svantaggiate TRATTAMENTO FISCALE Il credito d’imposta (contributo in conto impianti) “non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive” (art. 1, co. 276, legge n. 296/2006). Occorre “sterilizzare” gli effetti della contabilizzazione del credito con variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: a) se contabilizzato come rettifica del costo dei beni agevolati, la variazione in diminuzione sarà pari alla differenza tra le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, e le minori quote imputate in bilancio, determinate sul costo al netto del contributo stesso; b) se contabilizzato secondo la tecnica dei risconti, la variazione in diminuzione sarà pari alla quota del credito d’imposta maturato imputata al conto economico come componente positivo in funzione della durata dell’ammortamento dei beni agevolati. Credito investimenti aree svantaggiate TRATTAMENTO FISCALE Il credito d’imposta “non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (e 61) e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi” (art. 1, co. 276, legge n. 296/2006), vale a dire in ordine alla determinazione del “rapporto di deducibilità”: • degli interessi passivi, (artt. 61 e 96 del TUIR) • delle spese generali (art. 109, co. 5, del TUIR) Credito investimenti aree svantaggiate TRATTAMENTO FISCALE Deducibilità degli interessi passivi IR P E F Art. 61 Deduzione in misura pari al rapporto tra l’ammontare di ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi Esclusione del contributo sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto Interessi passivi Art. 96 IR E S Deduzione fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica Sterilizazione del reddito operativo lordo ? Credito investimenti aree svantaggiate TRATTAMENTO FISCALE Deducibilità delle spese generali Art. 109, co. 5 Spese generali Deduzione per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi Esclusione del contributo sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto Credito investimenti aree svantaggiate NORMA ANTIELUSIVA Il credito è revocato (“rideterminato”) se i beni agevolati: • • non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (art. 1, co. 277, primo periodo); sono “distratti dall’originaria destinazione” in quanto “dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione” entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione (comma 277, secondo periodo). La “rideterminazione” è effettuata, per anno di maturazione, escludendo dall’investimento lordo (e, quindi, dal calcolo del credito d’imposta) il costo dei beni non entrati in funzione ovvero “distratti dall’originaria destinazione” Credito investimenti aree svantaggiate NORMA ANTIELUSIVA Per effetto della “rideterminazione”, l’Amministrazione finanziaria disconosce il diritto al credito maturato per un importo pari alla differenza tra il credito “calcolato” nel periodo d’imposta di maturazione ed il credito “rideterminato” nel periodo in cui si verifica l’ipotesi di rideterminazione; tale differenza, qualora già utilizzata, deve essere restituita, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano dette ipotesi. Anno di determinazione 2008 Anno di rideterminazione 2011 IMPIANTI 40.000 IMPIANTI 20.000 MACCHINARI 20.000 MACCHINARI 20.000 Ammortamenti 10.000 Ammortamenti 10.000 Investimento netto 2008 50.000 Investimento netto 2008 30.000 25.000 Credito rideterminato 15.000 Credito calcolato Credito investimenti aree svantaggiate NORMA ANTI-ANTIELUSIVA Se, nel periodo di imposta in cui un bene agevolato è “distratto dall’originaria destinazione”, vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, “il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni” (art. 1. co. 275, terzo periodo) La sostituzione (“rimpiazzo”) del bene agevolato con un bene (anche non nuovo) di costo superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito: • non può essere oggetto di agevolazione • comporta la rideterminazione del credito corrispondente al bene sostituito solo nella misura in cui il costo non ammortizzato di quest’ultimo bene (sostituito) è superiore a quello del bene acquisito (sostituto) Credito investimenti aree svantaggiate NORMA ANTI-ANTIELUSIVA 2 0 0 8 2 0 1 Calcolo 2008 Bene agevolato 1 Rideterminazione 2008 Costo di acquisto Valore residuo Bene uscente Nuovo acquisto Δ Bene agevolato Costo di Acquisto Impianto 40.000 20.000 20.000 10.000 - 10.000 Impianto 30.000 Macchinario 20.000 10.000 10.000 13.000 + 3.000 Macchinario 20.000 Brevetto 50.000 50.000 Brevetto 50.000 Ammortamenti 10.000 Ammortamenti 10.000 Investimento netto 2008 90.000 Credito d’imposta 2008 45.000 Investimento netto 2008 Credito d’imposta 2008 100.000 50.000 - - - Credito investimenti aree svantaggiate Questioni ricorrenti: • avvio dell’investimento • investimenti su beni di terzi • operazioni straordinarie • trasferibilità del credito