Il credito d`imposta per investimenti nelle aree svantaggiate 2006

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Il credito d`imposta per investimenti nelle aree svantaggiate 2006
Il credito d’imposta per investimenti
nelle aree svantaggiate 2006-2013
relatore: Guerino Russetti
Credito investimenti aree svantaggiate
Normativa/Prassi di riferimento
•
legge 29/12/2006 n. 296 (art. 1, co 271-279)
•
Decisione C (2008) 380 cor del 25/01/2008
•
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013 (in GUUE C 54 del 4 marzo 2006)
•
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (in GUUE C 319
del 27 dicembre 2006
•
Circolare n. 38/E del 11/04/2008
Credito investimenti aree svantaggiate
Descrizione
Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nelle aree “svantaggiate”
(territori di cui all’articolo 87, par. 3, lett. a) e
c) del Trattato UE) delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia
Credito investimenti aree svantaggiate
BENEFICIARI
Titolari di reddito d’impresa, individuabili in
base all’articolo 53 del TUIR, indipendentemente
dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi
investimenti
[anche grandi progetti d’investimento (con spese
ammissibili > € 50 mln)]
Credito investimenti aree svantaggiate
SOGGETTI ESCLUSI
Sono ammessi tutti i settori economici eccetto le imprese:
•
dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche e
carbonifera
•
dei settori creditizio, finanziario e assicurativo
•
del settore della pesca e dell’acquacoltura
Sono altresì escluse le imprese in difficoltà finanziaria
secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà (in GUUE C 244 del 1/10/2004)
Credito investimenti aree svantaggiate
SOGGETTI ESCLUSI
Secondo la definizione comunitaria, un’impresa è in difficoltà quando
non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere
dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in
assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la
condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel
medio periodo.
In generale:
• “nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso
più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di
tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi” ovvero
• “nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia
perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della
società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta
nel corso degli ultimi dodici mesi”, ovvero
• “per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di
una procedura concorsuale per insolvenza”
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Progetti di “investimento iniziale” relativi a beni strumentali
nuovi.
Investimento iniziale(*) è “un investimento in attivi materiali
e immateriali riguardante:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento
in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di uno stabilimento esistente”
(*) Orientamenti, paragrafo 4.1.1, punto 33
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Progetto di “investimento iniziale”
↓
formulario
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Progetto di “investimento iniziale”
Per investimento iniziale si intende (vedi punto 33 degli
Orientamenti) “un investimento in attivi materiali e immateriali
riguardante:
– la creazione di un nuovo stabilimento;
– l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
– la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi
prodotti aggiuntivi;
– un cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di uno stabilimento esistente”.
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Costi di acquisto/costruzione relativi a determinate
categorie di “beni” materiali e immateriali:
-
strumentali (ammortizzabili ex art. 102, 102-bis e 103
del TUIR)
-
nuovi (mai utilizzati o sui quali sono
“prevalenti” interventi di ammodernamento)
operati
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Sono altresì agevolabili i beni acquisiti in locazione
finanziaria (per il costo sostenuto dal concedente), a
condizione che i relativi contratti contengano “l’obbligo
di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di
locazione”, in conformità al punto 53 degli Orientamenti
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Beni materiali:
-
impianti non infissi al suolo
-
macchinari non infissi al suolo
-
attrezzature
“classificabili”(*) nelle voci B.II.2 (“Impianti e macchinario”) e B.II.3
(“Attrezzature industriali e commerciali”) dello schema di Stato
Patrimoniale di cui all’art. 2424 del codice civile
(*)
Per i beni in leasing e per le imprese che non utilizzano tale classificazione, è
sufficiente la “teorica riconducibilità” alle predette voci dello Stato Patrimoniale
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Impianti/macchinari sono “non infissi al suolo” se:
-
diversi da quelli che costituiscano fabbricati iscritti o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano ovvero da quelli che ne
sono parte integrante
-
possono essere “agevolmente”(*) rimossi e posizionati in altro
luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (vedi
cir. n. 46/E/2007 e n. 38/E/2008)
-
“stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo,
suscettibili di essere utilizzati altrove con le medesime finalità
senza dover effettuare “antieconomici”(*) interventi di
trasformazione e adattamento (vedi cir. n. 38/E/2008)
(*) criterio di economicità
Credito investimenti aree svantaggiate
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Beni immateriali:
-
programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa nella misura in cui i
medesimi programmi siano riferibili a “trasferimenti di
tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto,
licenze, know-how o conoscenze tecniche”(*)
-
brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per
l’attività svolta nell’unità produttiva (nei limiti del 50%
per le Grandi Imprese
(*)
Orientamenti, paragrafo 4.1.1, punto 34.
Credito investimenti aree svantaggiate
AMBITO TERRITORIALE
I beni agevolati devono essere destinati ad una
struttura produttiva
• è l’unità locale in cui sono inseriti i beni agevolati
•
l’insieme di valori da utilizzare al fine di
determinare l’agevolazione
•
è individuata su base comunale
Credito investimenti aree svantaggiate
AMBITO TERRITORIALE
La circolare n. 38/E/2001 precisa che
-
“può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un
insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane
precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili,
dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto,
idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione
di un output specifico indirizzato al mercato”.
-
“può trattarsi, altresì, di una autonoma diramazione territoriale
dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto,
pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per
sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti
parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata
nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro
aziendale”
Credito investimenti aree svantaggiate
AMBITO TERRITORIALE
La struttura produttiva deve essere ubicata in “area
svantaggiata”, vale a dire in un territorio ammesso alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3:
lettera a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione
lettera c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse
Credito investimenti aree svantaggiate
AMBITO TERRITORIALE
Le aree ammesse alle deroghe sono individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalità regionale 2007-2013 (elenco è disponibile su
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).
Tra queste, il credito d’imposta è concesso limitatamente a:
Area
Deroga
Estensione
Basilicata(1), Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
87.3.a
Interamente ammessa
Abruzzo(3), Molise(3), Sardegna
87.3.c
Parzialmente ammessa(2)
(1) Dal 1° gennaio 2011 sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
(2) Ammesse soltanto le zone censuarie dei singoli comuni specificate nelle Carta
(3) Talune territori di tali regioni sono ammessi solo per il periodo 2007-2008 (Phasing out)
Credito investimenti aree svantaggiate
AMBITO TEMPORALE
01 gen 2007 25 gen 2008
|
|
31 dic 2013
|
Il credito d’imposta spetta per investimenti realizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013.
Non sono agevolabili progetti d’investimento “avviati” in epoca
anteriore.
Credito investimenti aree svantaggiate
AMBITO TEMPORALE
Gli investimenti si considerano realizzati al momento della:
-
consegna o spedizione, per le acquisizioni di beni
mobili
ultimazione dell’opera, per le prestazioni di
servizi
consegna o collaudo del bene, per i beni
acquisiti in leasing
capitalizzazione dei costi, per i beni costruiti in
economia
Credito investimenti aree svantaggiate
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è ottenuto moltiplicando le intensità di aiuto,
previste dalla Carta italiana degli aiuti regionali, al montante dei costi
sostenuti al netto degli ammortamenti(*) dei beni appartenenti alle
categorie agevolate (“investimento netto”) relativi alla medesima struttura
produttiva
Investimento
netto
X
Intensità
di aiuto
=
Credito
d’imposta
(*) Escluse le quote di ammortamento dei beni agevolati relative al periodo d’imposta
in cui gli stessi entrano in funzione
Credito investimenti aree svantaggiate
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Impianti
Macchinari
Attrezzature
Programmi informatici
Brevetti
500.000
0
20.000
0
150.000
INVESTIMENTO LORDO
670.000
Ammortamento impianti
Ammortamento macchinari
Ammortamento attrezzature
Ammortamento programmi informatici
Ammortamento brevetti
100.000
--5.000
--25.000
INVESTIMENTO NETTO
570.000
Credito investimenti aree svantaggiate
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Per le aree in deroga per le quali è concesso il credito d’imposta le intensità
sono:
Intensità
Area
Grande
impresa
40%
Media
impresa
50%
Piccola
impresa
60%
Calabria (dal 01/01/2011)
30%
40%
50%
Campania, Puglia, Sicilia
30%
40%
50%
Basilicata (fino al 31/12/2010)
30%
40%
50%
Basilicata (dal 01/01/2011)
20%
30%
40%
Abruzzo, Molise
15%
25%
35%
Abruzzo, Molise (Phasing out)
10%
20%
30%
Sardegna (fino al 31/12/2010)
25%
35%
45%
Sardegna (dal 01/01/2011)
15%
25%
35%
Calabria (fino al 31/12/2010)
Credito investimenti aree svantaggiate
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
La Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003 (art. 2) definisce la microimpresa, la piccola impresa
e la media impresa:
a)
b)
c)
la media impresa (MI) occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
la piccole impresa (PI) occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a
10 milioni di euro
la microimpresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di euro
L’impresa di dimensioni superiori a quelle indicate al punto a) è,
per esclusione, una grande impresa.
Credito investimenti aree svantaggiate
PROCEDURA
La decisione C (2008) 380 del 25/01/2008 prevede che i
beneficiari devono inviare all’Agenzia delle entrare un
formulario (semplice comunicazione su apposto modello
approvato con provvedimento del Direttore dall’Agenzia
delle entrate) nel quale sono contenute notizie
sull’impresa beneficiaria e sul progetto d’investimento,
nonché quantificato il credito d’imposta corrispondente.
Credito investimenti aree svantaggiate
PROCEDURA
La fruizione del credito d’imposta è automatica
solo successivamente alla presentazione del
formulario.
Tale adempimento comporta una mera “presa
d’atto” da parte dell’Amministrazione e costituisce
una mera condizione sospensiva al verificarsi della
quale è possibile, nel rispetto di quanto previsto dalla
norma agevolativa, utilizzare il credito d’imposta.
In ogni caso, il formulario deve essere inviato entro
il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui
sono realizzati gli investimenti agevolati.
Credito investimenti aree svantaggiate
PROCEDURA
La presentazione del formulario può avvenire tanto prima che dopo la
realizzazione degli investimenti previsti dal progetto; in ogni caso, deve
essere presentato entro il termine per la dichiarazione dei redditi
FORMULARIO
INVESTIMENTO
Credito investimenti aree svantaggiate
PROCEDURA
Per i grandi progetti di investimento si rende necessaria l’invio del
formulario anche al MISE al fine di:
-
verificare il rispetto dei massimali “ridotti” previsti dalla Carta,
per i progetti superiori a 50 milioni di euro ed inferiori a 100
milioni di euro
-
verificare il rispetto dei massimali “ridotti” previsti dalla
Carta, per i progetti superiori a a 100 milioni di euro per i
quali il beneficiario voglia “contenere” il credito al di sotto
della “soglia di notifica”
-
procedere alla notifica individuale del progetto, nel caso di
progetto superiore a 100 milioni di euro (25 milioni di euro
per progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli)
Credito investimenti aree svantaggiate
PROCEDURA
Grandi progetti di investimento
Grande progetto
non soggetto
a notifica
individuale
L’impresa invia
il formulario
Grande progetto
soggetto
a notifica
individuale
Il beneficiario
invia il formulario
anche all’ AGENZIA
DELLE ENTRATE
Il MISE
comunica al
beneficiario il
“positivo riscontro”
Utilizzo del
credito d’imposta
MISE
Il MISE
notifica il
progetto
alla CE
La CE (tramite il
MISE) comunica
al beneficiario
l’autorizzazione
Il beneficiario
invia il formulario
anche all’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Credito investimenti aree svantaggiate
PROCEDURA
Per i tutti i progetti realizzati da imprese operanti nel settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli il progetto di investimento iniziale (quindi anche il
formulario) dovrà essere accompagnato da una dichiarazione
che assicuri la “coerenza e la conformità degli investimenti al
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Regione
interessata”
La Regione
rilascia
dichiarazione
di conformità
L’impresa invia
il formulario
all’Agenzia
delle Entrate
Utilizzo del
credito d’imposta
Credito investimenti aree svantaggiate
PROCEDURA
PRESENTAZIONE
FORMULARIO
REALIZZAZIONE
INVETIMENTO
REALIZZAZIONE
INVETIMENTO
PRESENTAZIONE
FORMULARIO
UTILIZZO
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile:
1.
2.
per il versamento delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF in acconto
e saldo relative ai periodi d’imposta agevolati);
per l’eccedenza, in compensazione (con Mod. F24) ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal sesto
mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi
1)
2)
Versamento delle imposte sui redditi
Compensazione con modello F24
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Esempio 1
Credito maturato nell’anno 2007 - € 15.000
→
→ II rata
rata acconto
acconto (giugno
(giugno 2007)
2007)
→
→ II
II rata
rata acconto
acconto (novembre
(novembre 2007)
2007)
→ Saldo 2007 (giugno 2008)
Credito residuo
→ I rata acconto (giugno 2008)
→ II rata acconto (novembre 2008)
Credito residuo
→ Compensazione F24 (gennaio-maggio 2009)
→ Saldo 2008 (giugno 2009)
→ I rata acconto 2009 (giugno 2009)
Credito residuo
2.000
2.000
3.000
3.000
1.000
14.000
2.500
4.500
7.000
2.500
3.000
1.500
0
T
E
M
P
O
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Esempio 2
Credito maturato nel marzo 2008 - € 8.000
→
I rata
rata acconto
acconto (giugno
(giugno 2007)
2007)
→
→ II
II rata
rata acconto
acconto (novembre
(novembre 2007)
2007)
→ Saldo 2007 (giugno 2008)
Credito residuo
→ I rata acconto (giugno 2008)
→ II rata acconto (novembre 2008)
Credito residuo
2.000
2.000
3.000
3.000
1.000
7.000
2.500
4.500
0
T
E
M
P
O
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Esempio 3
Credito maturato nel settembre 2008 - € 12.000
→
→ II rata
rata acconto
acconto (giugno
(giugno 2007)
2007)
→
→ II
II rata
rata acconto
acconto (novembre
(novembre 2007)
2007)
→
(giugno 2008)
2008)
→ Saldo
Saldo 2007
2007 (giugno
→
→ II rata
rata acconto
acconto (giugno
(giugno 2008)
2008)
→ II rata acconto (novembre 2008)
Credito residuo
→ Saldo 2008 (giugno 2009)
→ I rata acconto 2009 (giugno 2009)
→ II rata acconto 2009 (novembre 2009)
Credito residuo
→ Compensazione F24 ( da gennaio 2010)
Credito residuo
2.000
2.000
3.000
3.000
1.000
1.000
2.500
2.500
4.500
7.500
2.500
1.200
1.800
2.000
2.000
0
T
E
M
P
O
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
•
•
•
••
•
•
Il credito d’imposta deve essere evidenziato nel Quadro RU Sezione XVII bis
(rigo RU86) del Modello UNICO 2008 - Redditi 2007 indicando in:
colonna 1, l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta;
colonna 2, l’ammontare dell’investimento netto agevolabile;
colonna 3, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta;
colonna
ammontare del
del credito
credito utilizzato
utilizzato in
in diminuzione
diminuzione degli
degli acconti
acconti
colonna 4,
4, ll’’ammontare
dell
(2007);
imposta (2007)
(2007)
IRES relativa
relativa al
al periodo
periodo dd’’imposta
dell’’IRES
colonna 5, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione del saldo dell’IRES
relativa al periodo d’imposta (2007);
colonna 6, l’ammontare del credito residuo [col. 3 - (col. 4. + col. 5] da
utilizzare secondo le modalità già illustrate (acconto 2008?).
500.000
500.000
250.000
50.000
200.000
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008)
•
“A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole
leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare
eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle
singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire
dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza”
eccedenza
•
“il tetto previsto…non si applica al credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 271,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010”
Risoluzione n. 3/DPF del 3 aprile 2008
•
“il limite dei 250.000 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito
d’imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d’imposta della specie
(fatta sempre eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola,che rimangono
utilizzabili senza alcun limite) che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in
ciascun anno solare”
•
“tale limite si cumula con quello di carattere generale, fissato a 516.456,90 euro
(dall’articolo 25) del d. lgs. n. 241 del 1997…pertanto, per un importo complessivo pari a
766.456,90 euro”
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Limite di € 250.000 – Regola generale
2008
2009
2010
2011
2012
Utilizzi
2008
250.000
Utilizzi
2009
250.000
Utilizzi
2010
250.000
Utilizzi
2011
250.000
Utilizzi
2012
250.000
Eccedenza
2008
Eccedenza
2009
Eccedenza
2010
Eccedenza
2011
Eccedenza
2012
Utilizzo
eccedenza
2008
Utilizzo
eccedenza
2009
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Limite di € 250.000 – Regola credito aree svantaggiate
2008
2009
2010
2011
2012
Utilizzi
2008
250.000
Utilizzi
2009
250.000
Utilizzi
2010
(no limits)
Utilizzi
2011
(no limits)
Utilizzi
2012
(no limits)
Eccedenza
2008
Eccedenza
2009
Utilizzo
eccedenza
2008
Utilizzo
Utilizzo
eccedenza
eccedenza
2008
2008
Utilizzo
Utilizzo
eccedenza
eccedenza
2009
2009
Utilizzo
eccedenza
2009
Le eccedenze 2008 e 2009 si “svicolano” anticipatamente rispetto
al termine triennale (Ris. n. 9/DPF/2008)
Credito investimenti aree svantaggiate
UTILIZZO
Credito residuo
Credito d’imposta
2007
Credito 2007 (€ 280.000)
280.000
Credito 2008 (€ 200.000)
2008
2009
280.000
30.000
-
200.000
200.000
-
Credito 2009 (€ 260.000)
260.000
Credito 2010 (€ 240.000)
2010
260.000
240.000
Totale credito aree svantaggiate disponibile
280.000
480.000
490.000
500.000
Utilizzi credito aree svantaggiate)
250.000
230.000
500.000
Utilizzi altri crediti Quadro RU
100.000
320.000
250.000
Utilizzi “imposte a credito”
416.456
216.456
516.456
Utilizzo massimo complessivo
766.456
766.456
1.216.456
U T I L I Z Z I
Credito investimenti aree svantaggiate
CUMULABILITA’
Il credito d’imposta:
–
–
–
non è cumulabile con altri aiuti di Stato o altre misure
agevolative concesse secondo la regola “de minimis”
che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili
non è cumulabile con aiuti agli investimenti iniziali di
altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei
costi salariali con riferimento allo stesso progetto di
investimento iniziale
è cumulabile con misure agevolative diverse da quelle
di cui al punto precedente (quindi incentivi a carattere
generale) che abbiamo ad oggetto i medesimi costi
ammissibili
Credito investimenti aree svantaggiate
CUMULABILITA’
Il beneficiario - “onde garantire che l’investimento sia
economicamente redditizio e finanziariamente solido e
rispettare il massimale di aiuto applicabile” - deve
partecipare al finanziamento del progetto d’investimento
con un apporto minimo pari almeno al 25 % dei costi
ammissibili o attraverso “proprie risorse o mediante
finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
sostegno pubblico”
Credito investimenti aree svantaggiate
CUMULABILITA’
25%
40%
nuova visco
sud
incentivo
cumulabile
apporto
minimo
35%
Credito investimenti aree svantaggiate
TRATTAMENTO FISCALE
Il credito d’imposta (contributo in conto impianti) “non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive” (art. 12, co. 276, legge n. 296/2006). Occorre “sterilizzare”
gli effetti della contabilizzazione del credito con variazione in diminuzione in
sede di dichiarazione dei redditi:
a)
se contabilizzato come rettifica del costo dei beni agevolati, la variazione in
diminuzione sarà pari alla differenza tra le quote di ammortamento fiscalmente
deducibili, calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, e le minori quote
imputate in bilancio, determinate sul costo al netto del contributo stesso;
b)
se contabilizzato secondo la tecnica dei risconti, la variazione in diminuzione
sarà pari alla quota del credito d’imposta maturato imputata al conto economico
come componente positivo in funzione della durata dell’ammortamento dei beni
agevolati.
Credito investimenti aree svantaggiate
TRATTAMENTO FISCALE
Il credito d’imposta (contributo in conto impianti) “non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive” (art. 1, co. 276, legge n. 296/2006). Occorre “sterilizzare” gli
effetti della contabilizzazione del credito con variazione in diminuzione in sede
di dichiarazione dei redditi:
a)
se contabilizzato come rettifica del costo dei beni agevolati, la variazione in
diminuzione sarà pari alla differenza tra le quote di ammortamento fiscalmente
deducibili, calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, e le minori quote
imputate in bilancio, determinate sul costo al netto del contributo stesso;
b)
se contabilizzato secondo la tecnica dei risconti, la variazione in diminuzione
sarà pari alla quota del credito d’imposta maturato imputata al conto economico
come componente positivo in funzione della durata dell’ammortamento dei beni
agevolati.
Credito investimenti aree svantaggiate
TRATTAMENTO FISCALE
Il credito d’imposta “non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 96 (e 61) e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi” (art. 1, co. 276, legge n. 296/2006), vale
a dire in ordine alla determinazione del “rapporto di
deducibilità”:
•
degli interessi passivi, (artt. 61 e 96 del TUIR)
•
delle spese generali (art. 109, co. 5, del TUIR)
Credito investimenti aree svantaggiate
TRATTAMENTO FISCALE
Deducibilità degli interessi passivi
IR
P
E
F
Art. 61
Deduzione in misura pari al rapporto
tra l’ammontare di ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito
d’impresa o che non vi concorrono
in quanto esclusi e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi
Esclusione del contributo
sia dal numeratore che dal
denominatore del rapporto
Interessi
passivi
Art. 96
IR
E
S
Deduzione fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati.
L’eccedenza è deducibile nel limite del
30% del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica
Sterilizazione del
reddito operativo lordo
?
Credito investimenti aree svantaggiate
TRATTAMENTO FISCALE
Deducibilità delle spese generali
Art. 109, co. 5
Spese
generali
Deduzione per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi
Esclusione del contributo
sia dal numeratore che dal
denominatore del rapporto
Credito investimenti aree svantaggiate
NORMA ANTIELUSIVA
Il credito è revocato (“rideterminato”) se i beni agevolati:
•
•
non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (art. 1,
co. 277, primo periodo);
sono “distratti dall’originaria destinazione” in quanto “dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all’agevolazione” entro il quinto
periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono
entrati in funzione (comma 277, secondo periodo).
La “rideterminazione” è effettuata, per anno di maturazione, escludendo
dall’investimento lordo (e, quindi, dal calcolo del credito d’imposta) il
costo dei beni non entrati in funzione ovvero “distratti dall’originaria
destinazione”
Credito investimenti aree svantaggiate
NORMA ANTIELUSIVA
Per effetto della “rideterminazione”, l’Amministrazione finanziaria disconosce il diritto al
credito maturato per un importo pari alla differenza tra il credito “calcolato” nel periodo
d’imposta di maturazione ed il credito “rideterminato” nel periodo in cui si verifica
l’ipotesi di rideterminazione; tale differenza, qualora già utilizzata, deve essere restituita,
senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano dette ipotesi.
Anno di determinazione 2008
Anno di rideterminazione 2011
IMPIANTI
40.000
IMPIANTI
20.000
MACCHINARI
20.000
MACCHINARI
20.000
Ammortamenti
10.000
Ammortamenti
10.000
Investimento netto 2008
50.000
Investimento netto 2008
30.000
25.000
Credito rideterminato
15.000
Credito calcolato
Credito investimenti aree svantaggiate
NORMA ANTI-ANTIELUSIVA
Se, nel periodo di imposta in cui un bene agevolato è “distratto dall’originaria
destinazione”, vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati,
“il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli
investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni”
(art. 1. co. 275, terzo periodo)
La sostituzione (“rimpiazzo”) del bene agevolato con un bene (anche non nuovo)
di costo superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito:
•
non può essere oggetto di agevolazione
•
comporta la rideterminazione del credito corrispondente al bene
sostituito solo nella misura in cui il costo non ammortizzato di
quest’ultimo bene (sostituito) è superiore a quello del bene acquisito
(sostituto)
Credito investimenti aree svantaggiate
NORMA ANTI-ANTIELUSIVA
2 0 0 8
2
0
1
Calcolo 2008
Bene
agevolato
1
Rideterminazione 2008
Costo di
acquisto
Valore
residuo
Bene
uscente
Nuovo
acquisto
Δ
Bene
agevolato
Costo di
Acquisto
Impianto
40.000
20.000
20.000
10.000
- 10.000
Impianto
30.000
Macchinario
20.000
10.000
10.000
13.000
+ 3.000
Macchinario
20.000
Brevetto
50.000
50.000
Brevetto
50.000
Ammortamenti
10.000
Ammortamenti
10.000
Investimento netto
2008
90.000
Credito
d’imposta 2008
45.000
Investimento netto
2008
Credito
d’imposta 2008
100.000
50.000
-
-
-
Credito investimenti aree svantaggiate
Questioni ricorrenti:
• avvio dell’investimento
• investimenti su beni di terzi
• operazioni straordinarie
• trasferibilità del credito