DGR 1214-Interventi PUC trasformazione locazione

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
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Serie Generale
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N. 58
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2015, n. 1214.
Interventi di edilizia residenziale sociale destinati alla vendita, realizzati nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana, approvati ai sensi della L.R. 11 aprile 1997, n. 13 - Trasformazione di uno o più alloggi in locazione
a termine - Determinazioni.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Giuseppe Chianella
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del visto
prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di stabilire che gli alloggi di edilizia residenziale sociale, realizzati con contributo pubblico nell’ambito dei
Programmi di Riqualificazione Urbana approvati ai sensi della L.R. 11 aprile 1997, n. 13 ed originariamente destinati
alla vendita, possano, in alternativa, essere destinati dai relativi operatori alla locazione a termine, per un periodo di
tempo non inferiore ad otto anni;
3) di approvare l’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del documento istruttorio, concernente
le modalità e le procedure per effettuare la modifica di destinazione degli alloggi prevista al punto 2);
4) di disporre che gli alloggi di cui trattasi possano essere assegnati in proprietà dai relativi operatori entro il
termine di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;
5) di precisare che il Comune territorialmente competente provvede direttamente alle procedure di concessione ed
erogazione dei finanziamenti, sia nel caso di vendita che di locazione a termine ed ivi compresa la verifica dei requisiti soggettivi nei confronti dei beneficiari, in attuazione di quanto previsto dall’allegato A) - punto 1.B) - alla D.G.R.
n. 586 del 22 marzo 2010;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 33/2013.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Chianella)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Interventi di edilizia residenziale sociale destinati alla vendita, realizzati nell’ambito dei Programmi di
Riqualificazione Urbana, approvati ai sensi della L.R. 11 aprile 1997, n. 13 - Trasformazione di uno o più alloggi in
locazione a termine - Determinazioni.
Con le delibere n. 337 del 15 aprile 2013 e n. 103 del 10 febbraio 2014 la Giunta regionale ha assunto alcune determinazioni in merito agli interventi sperimentali nel campo della bioarchitettura e del risparmio energetico realizzati,
con contributo pubblico, nell’ambito dei “Piani triennali per l’edilizia residenziale 2004-2006 e 2008-2010”, approvati
ai sensi della L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. e del “Piano regionale di edilizia abitativa” approvato con D.G.R.
n. 1823 del 13 dicembre 2010.
In particolare, tenendo conto delle richieste pervenute da alcuni operatori, con i suddetti provvedimenti è stata
concessa la possibilità di gestire tali interventi in maniera più flessibile ed aderente alle mutate esigenze del mercato,
destinando gli alloggi non ancora prenotati non solo alla vendita, come originariamente previsto, ma anche alla locazione a termine ad otto anni, con le seguenti caratteristiche:
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• canone di locazione calcolato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e s.m.i.;
• erogazione del contributo a favore dell’operatore;
• verifica dei requisiti soggettivi nei confronti dei beneficiari sia all’inizio della locazione che al momento dell’acquisto;
• diritto di prelazione a favore dell’assegnatario per l’acquisto dell’alloggio al termine della locazione.
Identica richiesta è pervenuta da alcuni operatori che hanno realizzato, ugualmente con contributo pubblico,
interventi di edilizia residenziale sociale da destinare alla vendita nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione
Urbana, approvati ai sensi della L.R. 11 aprile 1997, n. 13.
Infatti, anche la domanda di tali alloggi ha subito, nel tempo, una forte flessione, a causa, essenzialmente, della
crisi economica, che ha portato con sé un sensibile impoverimento di larghi strati della popolazione, con la conseguente impossibilità di sostenere l’onere economico dell’acquisto di un alloggio.
Per questo motivo, si ritiene di poter aderire alle istanze formulate, in considerazione dell’eccezionalità del
momento storico che stiamo vivendo e della necessità di far fronte, quanto più possibile, alle difficoltà delle persone
interessate, che non possono accedere al libero mercato e, quindi, si rivolgono all’housing sociale per poter individuare una soluzione alloggiativa idonea alle proprie condizioni socio-economiche.
La modifica della destinazione di uno o più alloggi da vendita a locazione a termine, per un periodo di tempo non
inferiore ad otto anni, deve essere effettuata sulla base di quanto previsto nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio.
Inoltre, in analogia con quanto disposto con le delibere sopra citate, si rende opportuno, anche per gli interventi
oggetto del presente atto, prorogare di 12 mesi il termine per pervenire alla vendita degli alloggi, già fissato in due
anni dalla data di ultimazione dei lavori, al fine di favorire i potenziali acquirenti che, dovendosi rivolgere agli istituti
di credito, spesso scontano tempi molto lunghi per ottenere l’assenso alla finanziabilità dell’operazione.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato A)
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DESTINATI ALLA VENDITA REALIZZATI
NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, APPROVATI AI SENSI
DELLA L.R. 11.4.1997 N.13
MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DA VENDITA A LOCAZIONE A TERMINE
La presente disciplina si applica agli interventi di edilizia residenziale sociale destinati alla vendita
realizzati dai relativi operatori nell’ambito dei Programmi di Riqualificazione Urbana, approvati ai
sensi della L.R. 11.4.1997 n. 13.
La modifica di destinazione da vendita a locazione a termine, per un periodo di tempo non inferiore
a otto anni, può essere richiesta dall’operatore alla Regione:
x per tutti gli alloggi facenti parte dell’intervento, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori;
x solo per gli alloggi che dovessero risultare invenduti nell’ambito del periodo stabilito per
l’individuazione degli acquirenti (tre anni dalla data di ultimazione dei lavori).
A) LOCAZIONE
Il periodo di otto anni stabilito per la locazione a termine decorre dalla data del provvedimento con
il quale la Regione autorizza l’operatore a trasformare la destinazione degli alloggi.
Il canone di locazione è determinato dal Comune in misura non superiore a quello concordato di
cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e succ. mod.
Allo scadere del termine di otto anni gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione a
favore dell’assegnatario alle condizioni stabilite nella convenzione stipulata con il Comune ovvero
nell’atto d’obbligo registrato e trascritto alla Conservatoria RR.II..
B) REQUISITI DEI LOCATARI
I locatari devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti sia all’inizio della locazione che
al momento dell’acquisto degli alloggi.
Al momento della locazione, la verifica viene effettuata alla data del preliminare di locazione per gli
interventi realizzati da imprese e alla data di assegnazione provvisoria effettuata con verbale del
Consiglio di Amministrazione per gli interventi realizzati dalle Cooperative.
Al momento dell’acquisto/assegnazione definitiva la verifica viene effettuata alla data della
proposta di vendita inviata dall’operatore all’affittuario con diritto di prelazione, ovvero, qualora
l’alloggio venga venduto a terzi, al momento della prima fattura per le imprese e al momento del
verbale di assegnazione provvisoria per le cooperative.
B 1) Requisiti soggettivi che devono essere posseduti al momento della locazione
1. cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione europea o di paesi che non
aderiscono all’Unione europea purchè in regola con le vigenti norme in materia di
immigrazione;
2. residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi;
3. non titolarità del diritto di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e
abitazione su di un alloggio o quota parte di esso, adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ed ubicato nel comune di residenza, in quello in cui il richiedente svolge la propria
attività lavorativa o in quello sede dell’intervento.
Al fine di poter valutare l’adeguatezza dell’alloggio, viene divisa per sedici l’intera superficie
utile dello stesso. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è
composta l’unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello dei componenti il
nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri:
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tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone;
sei vani convenzionali per un nuclei familiare di sei persone e oltre.
Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un
alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l’immobile è occupato
dall’usufruttuario, dall’altro comproprietario o è locato a terzi.
Inoltre, Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo
complessivo da fabbricati, ad eccezione di quello derivante da immobili non residenziali,
superiore ad Euro 500,00;
4. capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell’ISEE, predisposto
nell’anno in cui ricade la data di valutazione dei requisiti soggettivi di cui al precedente
punto B), non superiore a € 30.000,00.
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti esclusivamente dal componente il
nucleo familiare che risulti essere il richiedente.
I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo
familiare, compreso il richiedente.
B 2) Requisiti soggettivi che devono essere posseduti al momento della vendita
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto B1 1. 2.3.
C) FINANZIAMENTO
Ai fini della trasformazione, il finanziamento originariamente previsto, ovvero il finanziamento
residuo (qualora la trasformazione venga operata solo per alcuni alloggi ancora invenduti) deve
essere gestito nel seguente modo:
x l’importo totale viene suddiviso per il numero di alloggi interessati, al fine di individuare il
contributo per ogni singolo alloggio;
x qualora l’alloggio sia assegnato in locazione a termine, tale contributo rimane nella
disponibilità dell’operatore;
x nel caso in cui l’alloggio sia venduto il contributo come sopra determinato è considerato
come importo massimo ad alloggio e viene assegnato al beneficiario alle condizioni
originariamente stabilite.
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