Newsletter Novembre 2007

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Newsletter Novembre 2007
EUROPA
STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:
ARGENTINA
Gran Bretagna
La tassazione dei redditi di società prodotti all’estero
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta
AUSTRIA
Wien
Nel giugno 2007 il Ministero delle Finanze inglese ha emanato una bozza di riforma
del regime delle società estere controllate (CFC).
BRAZIL
L’attuale regime CFC
CHILE
Una società rientra nel regime CFC se:
- è residente fuori del Regno Unito,
São Paulo
Rio de Janeiro
Santiago de
Chile
COLOMBIA
Bogotà
- in uno Stato ove il livello di tassazione è inferiore rispetto a quello del Regno Unito,
ECUADOR
- ed è controllata da un soggetto residente nel Regno Unito.
GREECE
Quito
Athens
In tal caso l’amministrazione finanziaria inglese può tassare i redditi della società
controllata attribuibili alla società controllante inglese direttamente in capo a quest’ultima,
sempre che detti redditi costituiscano almeno il 25 per cento dei redditi totali della CFC.
HUNGARY
Budapest
MÉJICO
L’obiettivo di questa normativa è di impedire che le società inglesi trasferiscano i
propri utili in filiali (subsidiaries) costituite appositamente in paradisi fiscali.
Ciudad de
Méjico
Vi sono tuttavia alcune eccezioni a tale disciplina; per esempio, se la CFC persegue
una ragionevole politica di distribuzione degli utili, o se svolge attività esenti da imposta.
Lima
Il caso Cadbury Schweppes: una nuova esenzione dal regime CFC
SWITZERLAND
Recentemente – con l’introduzione del nuovo capo 751A nell’“Income and
Corporation Taxes Act 1988” – è stata prevista una nuova esenzione dal regime CFC.
Bern
Zurich
Il nuovo capo, introdotto in seguito alla sentenza Cadbury Schweppes, esclude dal
regime CFC gli utili derivanti da un’attività commerciale (business establishment)
esercitata in uno Stato dell’UE.
Montevideo
La sentenza Cadbury Schweppes (causa C-196/04) aveva dichiarato il regime inglese
CFC in contrasto con la libertà di stabilimento prevista dal Trattato istitutivo della
Comunità Europea.
Tuttavia, la restrizione alla libertà di stabilimento è ammessa nelle ipotesi in cui il
regime CFC impedisca operazioni totalmente fittizie volte ad evadere le imposte.
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37129 VERONA - Lungadige Sammicheli n. 3 - Tel. (045) 8030550 - Fax (045) 8040844
E-mail: [email protected] [email protected]
Partita I.V.A. 00623630282 - Codice Fiscale MSC FNC 42A21 G224A
PERÙ
SPAIN
Barcelona
URUGUAY
VENEZUELA
Caracas
Riforma del regime CFC – Il regime CC
La bozza di riforma emanata nel giugno 2007 è in parte una risposta alla sentenza
Cadbury Schweppes.
STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:
Essa propone che le nuove regole sulle società controllate si applichino sia alle filiali
(subsidiaries) nel Regno Unito, sia alle società non residenti. Pertanto, più che di regime
delle società estere controllate (Controlled Foreign Companies) si deve parlare di regime
delle società controllate (CC – Controlled Companies).
ARGENTINA
Esenzione dei dividendi stranieri
Wien
La bozza di riforma propone – insieme al nuovo regime CC – un’esenzione dei
dividendi stranieri dall’imposta societaria inglese. Al sistema del credito d’imposta sui
dividendi, dunque, si sostituisce il sistema dell’esenzione.
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta
AUSTRIA
BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro
CHILE
Santiago de
Chile
Presupposti per l’applicazione del regime CC
Come per il regime CFC, anche il regime CC mira alla prevenzione di fittizie
localizzazioni dei redditi.
La maggior parte delle piccole imprese commerciali saranno escluse
dall’applicazione del regime CC grazie ad una soglia di esclusione (gateway test).
Nell’attuale regime CFC, l’esclusione si applica qualora i ricavi della società controllata
non superino le 50.000 sterline.
COLOMBIA
Bogotà
ECUADOR
Quito
GREECE
Athens
HUNGARY
Budapest
MÉJICO
Presupposto (trigger) per l’applicazione del regime CC è il possesso del 10 per cento
delle partecipazioni nella società controllata (l’attuale regime CFC, invece, richiede il
possesso del 25 per cento).
Ciudad de
Méjico
Pertanto, se il 10 per cento o una quota maggiore degli utili della società controllata
sono attribuibili ad una società residente nel Regno Unito, la società controllante inglese
dovrà pagare l’imposta su detti utili in base alla corrispondente aliquota.
SPAIN
Redditi che rientrano nel regime CC
La bozza di riforma propone che il nuovo regime CC sia autodichiarato (self
assessed) dal contribuente. Quest’ultimo dovrà indicare i redditi derivanti dalla società
controllata come dividendi presunti oppure come utili attribuiti (apportioned income).
Il regime CC avrà come oggetto principale i redditi costituiti da dividendi, interessi e
royalties.
La bozza di riforma includerà nel regime CC - diversamente dall’attuale regime CFC
- anche i redditi di capitale (capital gains).
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PERÙ
Lima
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SWITZERLAND
Bern
Zurich
URUGUAY
Montevideo
VENEZUELA
Caracas
ASIA
India
Decisione del Tribunale di Delhi sulla tassazione di una società non residente che
presta servizi di trasferimento di denaro
Il Tribunale d’appello di Delhi (Income Tax Appellate Tribunal), nel caso Western
Union Financial Services Inc. vs. ADIT ([2007] 291 ITR (AT) 176), ha esaminato
l’assoggettabilità a tassazione in India di una società non residente che presta servizi di
trasferimento di denaro.
La società - costituita negli Stati Uniti - svolge la propria attività di trasferimento di
denaro in tutto il mondo.
Per l’attività esercitata in India, la società ha nominato alcuni agenti, che retribuisce
con provvigioni.
La società possiede inoltre un liaison office in India, che funge da punto di contatto
tra la società stessa e gli agenti.
Si tratta di stabilire, dunque, se la società americana possieda in India una stabile
organizzazione che giustificherebbe - in applicazione della Convenzione contro le doppie
imposizioni tra India e Stati Uniti - la tassazione in India del reddito ivi prodotto.
In base all’art. 5, primo comma, di detta Convenzione, si ha stabile organizzazione
quando in uno dei due Stati contraenti vi è una sede fissa tramite la quale la società non
residente svolge la propria attività commerciale (“fixed place through which is carried out
the business of the foreign company”).
STUDI
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Wien
BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro
CHILE
Santiago de
Chile
COLOMBIA
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ECUADOR
Quito
GREECE
Athens
HUNGARY
Budapest
MÉJICO
Ciudad de
Méjico
PERÙ
Lima
SPAIN
Barcelona
Il Tribunale d’appello di Delhi ha affermato che la società americana non ha alcuna
stabile organizzazione in India, in quanto essa non ha il diritto di utilizzare i locali dei
propri agenti al fine di svolgere la propria attività.
SWITZERLAND
Con riguardo alla funzione svolta dal liaison office, il Tribunale ha ritenuto che,
trattandosi di attività preparatoria ed ausiliaria, essa rientrasse nell’esclusione di cui al terzo
comma dell’art. 5 della Convenzione.
Montevideo
***
Il Tribunale di Delhi ha osservato, poi, che al fine di creare una stabile
organizzazione - in conformità a quanto previsto dall’art. 5, quarto comma, della
Convenzione (agency rule) -, vi deve essere un agente, dipendente legalmente o
economicamente dalla società non residente, il quale svolga specifiche attività per conto
della società non residente.
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Bern
Zurich
URUGUAY
VENEZUELA
Caracas
Poiché gli agenti:
- esercitavano l’attività non in modo dipendente, ma nell’ordinario svolgimento della
loro attività propria (e quindi anche per altri soggetti),
- non avevano il potere di concludere contratti e
- non esercitavano abitualmente tale potere per conto della società americana,
il Tribunale di Delhi ha escluso l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi
dell’art. 5, quarto comma, della Convenzione India – Stati Uniti.
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AUSTRIA
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BRAZIL
AMERICHE
Canada
La Corte d’Appello canadese conferma la sentenza dei giudici di primo grado nel caso
MIL Investments (vedi newsletter aprile 2007)
In data 13 giugno 2007, i giudici della Corte Federale d’Appello canadese hanno
confermato all’unanimità la sentenza resa dalla Commissione Tributaria di primo grado
nella controversia MIL Investments S.A. v. The Queen (2006 T.C.C. 460).
Ricordiamo che questa sentenza ha affrontato, per la prima volta in Canada, la
questione del c.d. treaty shopping.
La vicenda esaminata dalle corti canadesi riguardava un’ipotesi in cui la sede di una
società delle Isole Cayman, che possedeva quote di una società canadese, veniva trasferita
in Lussemburgo poco prima della cessione delle quote.
Come osservato nella newsletter dello scorso aprile 2007, dinanzi al giudice di primo
grado l’Amministrazione Finanziaria canadese aveva chiesto che fossero negati i benefici
previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Canada e
Lussemburgo, sulla base delle disposizioni antielusive nazionali (“general anti-avoidance
rules”, o “G.A.A.R.”) o di una norma anti-abuso implicitamente contenuta nella
Convenzione (“treaty anti-abuse rule”).
Nella sentenza di primo grado, i giudici canadesi avevano rigettato gli argomenti
dell’Amministrazione Finanziaria sostenendo che “la scelta di una Convenzione al fine di
minimizzare il prelievo fiscale non può essere, di per sé, considerata una fattispecie
abusiva”.
La decisione di primo grado è stata confermata nella breve sentenza della Corte
d’Appello. In particolare, la Corte ha osservato che la normativa fiscale canadese (Income
Tax Act, ITA) riconosce l’esenzione, in capo a soggetti non residenti, delle plusvalenze che
in base ad una Convenzione non sono imponibili in Canada.
La Corte ha quindi concluso che né dalle norme fiscali nazionali, né dalla Convenzione
de qua, poteva trarsi una regola che giustificasse uno scostamento dalle disposizioni che
prevedono l’esenzione, in Canada, delle plusvalenze oggetto della controversia.
La sentenza della Corte d’Appello ha precisato inoltre che la funzione delle
disposizioni antielusive nazionali (G.A.A.R.) attiene all’applicazione delle imposte
canadesi, e non alla rinuncia alla tassazione da parte delle autorità fiscali lussemburghesi.
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MÉJICO
Ciudad de
Méjico
PERÙ
Lima
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Barcelona
SWITZERLAND
Bern
Zurich
URUGUAY
Montevideo
VENEZUELA
Caracas
Il contenuto di questa sentenza dovrebbe confortare i contribuenti che fanno (o
intendono fare) affidamento sulle disposizioni e sui benefici previsti dai trattati contro le
doppie imposizioni stipulati dal Canada. La sentenza conferma la volontà dei giudici
canadesi di attenersi al significato letterale delle disposizioni pattizie e, pertanto, di non
ammettere deroghe in base ai G.A.A.R..
Rimane quindi da chiedersi se, in futuro, tale approccio sarà confermato o smentito con
riguardo ad altri casi di treaty shopping concernenti le Convenzioni stipulate dal Canada.
Tuttavia, ci si deve anche chiedere se il risultato della controversia sarebbe stato il
medesimo qualora l’Amministrazione Finanziaria canadese avesse utilizzato il diverso
argomento dell’“effettivo beneficiario” dei redditi al fine di negare i vantaggi derivanti
dalla Convenzione. Qualora, infatti, il beneficiario effettivo dei redditi non fosse un
soggetto residente in Lussemburgo, dovrebbero essere disconosciuti i vantaggi fiscali
previsti dalla Convenzione tra Canada e Lussemburgo.
STUDI
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São Paulo
Rio de Janeiro
CHILE
Giovanni Moschetti, [email protected]
Santiago de
Chile
Alessandro Vigna, [email protected]
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