Newsletter Novembre 2007
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Newsletter Novembre 2007
EUROPA STUDI COLLEGATI: LINKED LAW FIRMS: ARGENTINA Gran Bretagna La tassazione dei redditi di società prodotti all’estero Buenos Aires Mendoza Rosario Salta AUSTRIA Wien Nel giugno 2007 il Ministero delle Finanze inglese ha emanato una bozza di riforma del regime delle società estere controllate (CFC). BRAZIL L’attuale regime CFC CHILE Una società rientra nel regime CFC se: - è residente fuori del Regno Unito, São Paulo Rio de Janeiro Santiago de Chile COLOMBIA Bogotà - in uno Stato ove il livello di tassazione è inferiore rispetto a quello del Regno Unito, ECUADOR - ed è controllata da un soggetto residente nel Regno Unito. GREECE Quito Athens In tal caso l’amministrazione finanziaria inglese può tassare i redditi della società controllata attribuibili alla società controllante inglese direttamente in capo a quest’ultima, sempre che detti redditi costituiscano almeno il 25 per cento dei redditi totali della CFC. HUNGARY Budapest MÉJICO L’obiettivo di questa normativa è di impedire che le società inglesi trasferiscano i propri utili in filiali (subsidiaries) costituite appositamente in paradisi fiscali. Ciudad de Méjico Vi sono tuttavia alcune eccezioni a tale disciplina; per esempio, se la CFC persegue una ragionevole politica di distribuzione degli utili, o se svolge attività esenti da imposta. Lima Il caso Cadbury Schweppes: una nuova esenzione dal regime CFC SWITZERLAND Recentemente – con l’introduzione del nuovo capo 751A nell’“Income and Corporation Taxes Act 1988” – è stata prevista una nuova esenzione dal regime CFC. Bern Zurich Il nuovo capo, introdotto in seguito alla sentenza Cadbury Schweppes, esclude dal regime CFC gli utili derivanti da un’attività commerciale (business establishment) esercitata in uno Stato dell’UE. Montevideo La sentenza Cadbury Schweppes (causa C-196/04) aveva dichiarato il regime inglese CFC in contrasto con la libertà di stabilimento prevista dal Trattato istitutivo della Comunità Europea. Tuttavia, la restrizione alla libertà di stabilimento è ammessa nelle ipotesi in cui il regime CFC impedisca operazioni totalmente fittizie volte ad evadere le imposte. 35137 PADOVA - Passeggiata del Carmine n. 2 – Tel. (049) 8757011 - Fax (049) 8754164 37129 VERONA - Lungadige Sammicheli n. 3 - Tel. (045) 8030550 - Fax (045) 8040844 E-mail: [email protected] [email protected] Partita I.V.A. 00623630282 - Codice Fiscale MSC FNC 42A21 G224A PERÙ SPAIN Barcelona URUGUAY VENEZUELA Caracas Riforma del regime CFC – Il regime CC La bozza di riforma emanata nel giugno 2007 è in parte una risposta alla sentenza Cadbury Schweppes. STUDI COLLEGATI: LINKED LAW FIRMS: Essa propone che le nuove regole sulle società controllate si applichino sia alle filiali (subsidiaries) nel Regno Unito, sia alle società non residenti. Pertanto, più che di regime delle società estere controllate (Controlled Foreign Companies) si deve parlare di regime delle società controllate (CC – Controlled Companies). ARGENTINA Esenzione dei dividendi stranieri Wien La bozza di riforma propone – insieme al nuovo regime CC – un’esenzione dei dividendi stranieri dall’imposta societaria inglese. Al sistema del credito d’imposta sui dividendi, dunque, si sostituisce il sistema dell’esenzione. Buenos Aires Mendoza Rosario Salta AUSTRIA BRAZIL São Paulo Rio de Janeiro CHILE Santiago de Chile Presupposti per l’applicazione del regime CC Come per il regime CFC, anche il regime CC mira alla prevenzione di fittizie localizzazioni dei redditi. La maggior parte delle piccole imprese commerciali saranno escluse dall’applicazione del regime CC grazie ad una soglia di esclusione (gateway test). Nell’attuale regime CFC, l’esclusione si applica qualora i ricavi della società controllata non superino le 50.000 sterline. COLOMBIA Bogotà ECUADOR Quito GREECE Athens HUNGARY Budapest MÉJICO Presupposto (trigger) per l’applicazione del regime CC è il possesso del 10 per cento delle partecipazioni nella società controllata (l’attuale regime CFC, invece, richiede il possesso del 25 per cento). Ciudad de Méjico Pertanto, se il 10 per cento o una quota maggiore degli utili della società controllata sono attribuibili ad una società residente nel Regno Unito, la società controllante inglese dovrà pagare l’imposta su detti utili in base alla corrispondente aliquota. SPAIN Redditi che rientrano nel regime CC La bozza di riforma propone che il nuovo regime CC sia autodichiarato (self assessed) dal contribuente. Quest’ultimo dovrà indicare i redditi derivanti dalla società controllata come dividendi presunti oppure come utili attribuiti (apportioned income). Il regime CC avrà come oggetto principale i redditi costituiti da dividendi, interessi e royalties. La bozza di riforma includerà nel regime CC - diversamente dall’attuale regime CFC - anche i redditi di capitale (capital gains). 35137 PADOVA - Passeggiata del Carmine n. 2 – Tel. (049) 8757011 - Fax (049) 8754164 37129 VERONA - Lungadige Sammicheli n. 3 - Tel. (045) 8030550 - Fax (045) 8040844 E-mail: [email protected] [email protected] Partita I.V.A. 00623630282 - Codice Fiscale MSC FNC 42A21 G224A PERÙ Lima Barcelona SWITZERLAND Bern Zurich URUGUAY Montevideo VENEZUELA Caracas ASIA India Decisione del Tribunale di Delhi sulla tassazione di una società non residente che presta servizi di trasferimento di denaro Il Tribunale d’appello di Delhi (Income Tax Appellate Tribunal), nel caso Western Union Financial Services Inc. vs. ADIT ([2007] 291 ITR (AT) 176), ha esaminato l’assoggettabilità a tassazione in India di una società non residente che presta servizi di trasferimento di denaro. La società - costituita negli Stati Uniti - svolge la propria attività di trasferimento di denaro in tutto il mondo. Per l’attività esercitata in India, la società ha nominato alcuni agenti, che retribuisce con provvigioni. La società possiede inoltre un liaison office in India, che funge da punto di contatto tra la società stessa e gli agenti. Si tratta di stabilire, dunque, se la società americana possieda in India una stabile organizzazione che giustificherebbe - in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra India e Stati Uniti - la tassazione in India del reddito ivi prodotto. In base all’art. 5, primo comma, di detta Convenzione, si ha stabile organizzazione quando in uno dei due Stati contraenti vi è una sede fissa tramite la quale la società non residente svolge la propria attività commerciale (“fixed place through which is carried out the business of the foreign company”). STUDI COLLEGATI: LINKED LAW FIRMS: ARGENTINA Buenos Aires Mendoza Rosario Salta AUSTRIA Wien BRAZIL São Paulo Rio de Janeiro CHILE Santiago de Chile COLOMBIA Bogotà ECUADOR Quito GREECE Athens HUNGARY Budapest MÉJICO Ciudad de Méjico PERÙ Lima SPAIN Barcelona Il Tribunale d’appello di Delhi ha affermato che la società americana non ha alcuna stabile organizzazione in India, in quanto essa non ha il diritto di utilizzare i locali dei propri agenti al fine di svolgere la propria attività. SWITZERLAND Con riguardo alla funzione svolta dal liaison office, il Tribunale ha ritenuto che, trattandosi di attività preparatoria ed ausiliaria, essa rientrasse nell’esclusione di cui al terzo comma dell’art. 5 della Convenzione. Montevideo *** Il Tribunale di Delhi ha osservato, poi, che al fine di creare una stabile organizzazione - in conformità a quanto previsto dall’art. 5, quarto comma, della Convenzione (agency rule) -, vi deve essere un agente, dipendente legalmente o economicamente dalla società non residente, il quale svolga specifiche attività per conto della società non residente. 35137 PADOVA - Passeggiata del Carmine n. 2 – Tel. (049) 8757011 - Fax (049) 8754164 37129 VERONA - Lungadige Sammicheli n. 3 - Tel. (045) 8030550 - Fax (045) 8040844 E-mail: [email protected] [email protected] Partita I.V.A. 00623630282 - Codice Fiscale MSC FNC 42A21 G224A Bern Zurich URUGUAY VENEZUELA Caracas Poiché gli agenti: - esercitavano l’attività non in modo dipendente, ma nell’ordinario svolgimento della loro attività propria (e quindi anche per altri soggetti), - non avevano il potere di concludere contratti e - non esercitavano abitualmente tale potere per conto della società americana, il Tribunale di Delhi ha escluso l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della Convenzione India – Stati Uniti. STUDI COLLEGATI: LINKED LAW FIRMS: ARGENTINA Buenos Aires Mendoza Rosario Salta AUSTRIA Wien BRAZIL AMERICHE Canada La Corte d’Appello canadese conferma la sentenza dei giudici di primo grado nel caso MIL Investments (vedi newsletter aprile 2007) In data 13 giugno 2007, i giudici della Corte Federale d’Appello canadese hanno confermato all’unanimità la sentenza resa dalla Commissione Tributaria di primo grado nella controversia MIL Investments S.A. v. The Queen (2006 T.C.C. 460). Ricordiamo che questa sentenza ha affrontato, per la prima volta in Canada, la questione del c.d. treaty shopping. La vicenda esaminata dalle corti canadesi riguardava un’ipotesi in cui la sede di una società delle Isole Cayman, che possedeva quote di una società canadese, veniva trasferita in Lussemburgo poco prima della cessione delle quote. Come osservato nella newsletter dello scorso aprile 2007, dinanzi al giudice di primo grado l’Amministrazione Finanziaria canadese aveva chiesto che fossero negati i benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Canada e Lussemburgo, sulla base delle disposizioni antielusive nazionali (“general anti-avoidance rules”, o “G.A.A.R.”) o di una norma anti-abuso implicitamente contenuta nella Convenzione (“treaty anti-abuse rule”). Nella sentenza di primo grado, i giudici canadesi avevano rigettato gli argomenti dell’Amministrazione Finanziaria sostenendo che “la scelta di una Convenzione al fine di minimizzare il prelievo fiscale non può essere, di per sé, considerata una fattispecie abusiva”. La decisione di primo grado è stata confermata nella breve sentenza della Corte d’Appello. In particolare, la Corte ha osservato che la normativa fiscale canadese (Income Tax Act, ITA) riconosce l’esenzione, in capo a soggetti non residenti, delle plusvalenze che in base ad una Convenzione non sono imponibili in Canada. La Corte ha quindi concluso che né dalle norme fiscali nazionali, né dalla Convenzione de qua, poteva trarsi una regola che giustificasse uno scostamento dalle disposizioni che prevedono l’esenzione, in Canada, delle plusvalenze oggetto della controversia. La sentenza della Corte d’Appello ha precisato inoltre che la funzione delle disposizioni antielusive nazionali (G.A.A.R.) attiene all’applicazione delle imposte canadesi, e non alla rinuncia alla tassazione da parte delle autorità fiscali lussemburghesi. 35137 PADOVA - Passeggiata del Carmine n. 2 – Tel. (049) 8757011 - Fax (049) 8754164 37129 VERONA - Lungadige Sammicheli n. 3 - Tel. (045) 8030550 - Fax (045) 8040844 E-mail: [email protected] [email protected] Partita I.V.A. 00623630282 - Codice Fiscale MSC FNC 42A21 G224A São Paulo Rio de Janeiro CHILE Santiago de Chile COLOMBIA Bogotà ECUADOR Quito GREECE Athens HUNGARY Budapest MÉJICO Ciudad de Méjico PERÙ Lima SPAIN Barcelona SWITZERLAND Bern Zurich URUGUAY Montevideo VENEZUELA Caracas Il contenuto di questa sentenza dovrebbe confortare i contribuenti che fanno (o intendono fare) affidamento sulle disposizioni e sui benefici previsti dai trattati contro le doppie imposizioni stipulati dal Canada. La sentenza conferma la volontà dei giudici canadesi di attenersi al significato letterale delle disposizioni pattizie e, pertanto, di non ammettere deroghe in base ai G.A.A.R.. Rimane quindi da chiedersi se, in futuro, tale approccio sarà confermato o smentito con riguardo ad altri casi di treaty shopping concernenti le Convenzioni stipulate dal Canada. Tuttavia, ci si deve anche chiedere se il risultato della controversia sarebbe stato il medesimo qualora l’Amministrazione Finanziaria canadese avesse utilizzato il diverso argomento dell’“effettivo beneficiario” dei redditi al fine di negare i vantaggi derivanti dalla Convenzione. Qualora, infatti, il beneficiario effettivo dei redditi non fosse un soggetto residente in Lussemburgo, dovrebbero essere disconosciuti i vantaggi fiscali previsti dalla Convenzione tra Canada e Lussemburgo. STUDI COLLEGATI: LINKED LAW FIRMS: ARGENTINA Buenos Aires Mendoza Rosario Salta AUSTRIA Wien BRAZIL São Paulo Rio de Janeiro CHILE Giovanni Moschetti, [email protected] Santiago de Chile Alessandro Vigna, [email protected] COLOMBIA Bogotà ECUADOR Quito GREECE Athens HUNGARY Budapest MÉJICO Ciudad de Méjico PERÙ Lima SPAIN Barcelona SWITZERLAND Bern Zurich URUGUAY Montevideo VENEZUELA Caracas 35137 PADOVA - Passeggiata del Carmine n. 2 – Tel. (049) 8757011 - Fax (049) 8754164 37129 VERONA - Lungadige Sammicheli n. 3 - Tel. (045) 8030550 - Fax (045) 8040844 E-mail: [email protected] [email protected] Partita I.V.A. 00623630282 - Codice Fiscale MSC FNC 42A21 G224A