Giacca per ALPINISMO e MONTAGNA in materialePaclite
Transcript
Giacca per ALPINISMO e MONTAGNA in materialePaclite
Allegato G CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO OGGETTO: procedura negoziata, ex art. 36 del D.Lgs 50/2016, senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di una piattaforma crowdfunding, dedicata al finanziamento di interventi, opere, attività culturali, attività ricreative compatibili, attività educative, manifestazioni, ecc., rientranti nei fini istituzionali dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. C.I.G. Z891A8A233 Il/la sottoscritto/a ......................................................... nato/a a ............................ il.........................., in qualità di legale rappresentante della ditta ......................................................, con sede legale in ................................, via ....................................... n. ....... Prov. ......................... cap ............ n. di telefono ................................. n. di fax .......................... mail …........................................ codice fiscale....................................................... partita IVA..................................................... Dichiara 1) di prendere atto delle specifiche tecniche relative al servizio di realizzazione e gestione di una piattaforma crowdfunding, dedicata al finanziamento di interventi, opere, attività culturali, attività ricreative compatibili, attività educative, manifestazioni, ecc., rientranti nei fini istituzionali dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 2) che il prezzo complessivo posto a base d’asta, pari a € 25.000 (euro venticinquemila/00), I.V.A. al 22% esclusa, ogni altro onere incluso è congruo per il servizio in esame; ART. 1 - Oggetto del servizio Costituisce oggetto del servizio la realizzazione e gestione di una piattaforma crowdfunding, promossa dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dedicata al finanziamento di interventi, opere, attività culturali, attività ricreative compatibili, attività educative, manifestazioni, ecc., rientranti nei fini istituzionali dell’Ente Parco, anche se proposte da terzi. La piattaforma prevista è del tipo Donation-based e/o Reward-based, realizzata ex novo ovvero attraverso personalizzazione di una piattaforma già esistente. Il servizio richiesto consta dell’insieme di tutti gli apparati e dispositivi tecnologici necessari al funzionamento efficiente e sicuro e di ogni attività connessa all’ottimale svolgimento dell’iniziativa. ART. 2 – Prestazioni a carico dell’aggiudicatario l’aggiudicatario si obbliga a : - fornire gli strumenti tecnici necessari alla raccolta di donazioni on line; - gestire le diverse fasi della campagna di crowdfundig, di seguito meglio specificate; - fornire il supporto tecnico e l’accompagnamento ai soggetti utilizzatori della piattaforma nella pubblicazione, comunicazione e promozione dei progetti ammessi al crowdfunding. 1 Fasi della campagna di crowdfunding: a. Predisposizione dello strumento tecnologico a mezzo web dedicato alla raccolta di donazioni on line che dovrà essere attivato entro 40 giorni dalla firma contrattuale. b. Lancio e diffusione dell’iniziativa attraverso i propri network e verso un pubblico il più possibile allargato, prevedendo anche iniziative pubbliche di promozione della piattaforma. c. Attività di community engagement orientata a creare specifici gruppi e/o ad attivare comunità esistenti a supporto dell’iniziativa. d. Accompagnamento ed assistenza ai soggetti ammessi in graduatoria nella pubblicazione dei progetti e nelle connesse attività di comunicazione e promozione. e. Adempimenti burocratici e formali legati all’accesso pubblico al servizio, alla protezione e sicurezza dei dati, al modello del finanziamento (all or nothing o take it all) ed alle modalità di transazione economica da utilizzare (Paypal, carta di credito, money order, bonifico bancario o postale). f. Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte nel periodo corrispondente alla durata dell’appalto. Le prestazioni dovranno essere rese secondo un dettagliato piano di lavoro - crono programma da sviluppare in sede di offerta tecnica di cui all’All. E della lettera di invito, Il crono programma dovrà descrivere le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi, collocandole in ordine temporale in funzione di logica di servizio. Il crono programma dovrà contenere almeno gli elementi indicati di seguito, riportati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a. indicazione delle fasi per la predisposizione dello strumento/piattaforma di di crowdfunding, da rendere disponibile entro e non oltre 40 giorni dalla data di stipula del contratto. b. indicazione delle fasi per la comunicazione, promozione e finanziamento dei progetti selezionati. c. La collocazione temporale di ogni fase. d. La descrizione tecnica delle attività previste per ogni fase. e. L’impegno del personale dedicato al servizio. Art. 3- Stato di avanzamento Semestralmente, a decorrere dalla data di inizio del servizio, dovrà essere rilasciata all’Amministrazione apposita relazione contenente lo stato di avanzamento della prestazione rispetto al crono programma, con indicazione delle fasi successive che si dovranno mettere in atto per il raggiungimento dei risultati attesi. Art. 4 – Importo dell’appalto L’importo a base d’asta dell’appalto forfettario e omnicomprensivo, per l’esecuzione del servizio in oggetto, è pari a € 25.000 oltre I.V.A. di legge. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza ambientale sono pari a zero. L’appalto è aggiudicato a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016. Non è ammessa l’offerta al rialzo. Art. 5 – Specifiche beneficiari del servizio di crowdfounding Potranno beneficiare del servizio,oltre alla stazione appaltante, imprese private e Enti del terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non 2 governative, ONLUS, Fondazioni ecc.) che si faranno promotori di progetti che saranno selezionati dall’Amministrazione. Nessun contributo economico potrà essere chiesto ai fruitori del servizio, ad eccezione della percentuale sulle donazioni ricevute, che potrà essere trattenuta dal soggetto gestore della piattaforma tra lo 0 e il tre (3)% . Sulla percentuale massima del tre (3) % verrà chiesto in sede di offerta economica di formulare un offerta al ribasso in percentuale, che costituirà il criterio di valutazione premiante. Art. 6 – Composizione dello staff . L’operatore economico partecipante dovrà dimostrare il possesso delle qualifiche, delle competenze, dell’esperienza idonee allo svolgimento delle attività descritte all’art. 1 e all’art. 2 in base alla tabella di seguito riportata: RUOLO RICOPERTO TITOLO DI STUDIO TIPO MINIMO PER LA COMPETENZE VALUTAZIONE IN RICHIESTE SEDE DI OFFERTA TECNICA Project manager Laurea triennale Responsabile comunicazione della Laurea triennale Progettazione e Laurea triennale sviluppo della piattaforma on line DI ANNI DI ESPERIENZA MINIMA IN RELAZIONE AL RUOLO RICOPERTO PER LA VALUTAZIONE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA Conoscenza approfondita degli strumenti di gestione di crowdfunding e conoscenza dei principali approcci e metodologie di community building e community engagement 3 Comunicazione promozione campagne crowdfunding e delle di 3 Conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie innovative per lo sviluppo di piattaforme on line 3 Art. 7 – Condizioni generali di contratto La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi dei regolamenti e di tutta la normativa vigenti in materia di appalti. L’appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto a norma degli artt. 2341 e 2342 del c.c. tutte le clausole previste dal presente capitolato, nonché le clausole previste dalle norme di legge e dei regolamenti in esso richiamate, in particolare l’appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato speciale ( art. 12 cause sopravvenute-sospensione); 3 Art. 8 – Fallimento dell’appaltatore Il fallimento dell’appaltatore comporta l’annullamento ope legis del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 110 de dec leg. 50/2016. Art. 9 – Inizio e durata della prestazione-variazioni a) La prestazione del servizio in oggetto decorrerà dalla firma del contratto ed avrà termine dopo mesi 18 continuativi. L’Amministrazione si riserva la possibilità ai sensi dell’art 106 comma 11 del dec lgs 50/2016, in corso di esecuzione di prorogare il contratto per il tempo necessario a ultimare le procedure per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario o più favorevoli per la stazione appaltante, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e il corrispettivo relativo alla proroga è proporzionale alla durata della stessa. b) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, impone all’appaltatore l’esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel contratto originario con relativo adeguamento del corrispettivo alla modifica del suddetto quinto d’obbligo. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. c) Ai sensi dell’art 106 comma 2 lett. b, il contratto può essere rinnovato per diciotto mesi, alle stesse condizioni del contratto originario, ma il corrispettivo previsto è inferiore del 30% rispetto al prezzo di aggiudicazione dell’appalto, (in considerazione di un ridotto apporto di risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione della piattaforma di crowdfunding, successivamente alla fase di start up). Art. 10 – Luogo di esecuzione della prestazione Le attività del servizio in oggetto devono essere espletate presso la sede dell’aggiudicatario. Art. 11 – Esecuzione in pendenza della stipula L’amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa acquisizione della cauzione definitiva dell’appaltatore. Art. 12 – Cause sopravvenute-sospensione Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. All’appaltatore non è dovuto nessun compenso o indennizzo per la sospensione suddetta. Nel caso di sospensioni che durino oltre un quarto della durata contrattuale, e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell’appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad alcun indennizzo salvo il pagamento delle prestazioni rese. Art. 13 – Penali per ritardi e inadempienze In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le seguenti penali: OGGETTO IMPORTO PENALITA’ Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio della prestazione, € 100,00 fino a max 30 giorni dalla data di avvio 4 Per ogni giorno solare di ritardo (oltre i 60 giorni max previsti € 200 per la messa a dispozione della piattaforma) Per ogni settimana di ritardo nell’adempimento delle attività € 300,00 individuate dal crono programma del presente capitolato Per ogni mancato adempimento nei tempi previsti dal crono € da 3000,00 a 5.000,00 programma di una o più attività relative al lancio e diffusione dell’iniziativa, promozione presso propri network..(quanto sopra fermo restando che anche una sola delle suddette inadempienze potrà costituire motivo di grave inadempimento con possibilità di risoluzione contrattuale). Per ogni settimana di ritardo nella presentazione della € 500,00 relazione semestrale relativa allo stato di avanzamento della prestazione (non oltre 4 settimane) Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore del contratto. L’applicazione delle penali dovrà essere preventivamente preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di controdedurre entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Amministrazione. In caso di mancata controdeduzione o di mancato accoglimento della stessa, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali e si riserva il diritto di agire per gli eventuali ulteriori danni. 14- Sicurezza L’Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro in ossequio al dec. legislativo n° 81/1988. L’inosservanza delle leggi in materia di sicurezza può comportare la risoluzione del contratto. Art. 15 – Subappalto E’ vietato il subappalto. Art. 16 – Revisione dei prezzi Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Art. 17 – fatturazione e pagamenti 1) La fatturazione del corrispettivo per il contratto in oggetto dovrà avvenire alle seguenti scadenze. 40 giorni dall’avvio del servizio (in coincidenza del termine massimo per la predisposizione della piattaforma) per l’importo pari al 20% dell’importo di aggiudicazione del servizio ; Alla scadenza dell’ottavo mese dall’avvio del servizio, per l’importo pari al 50 % del servizio ; Alla scadenza del diciottesimo mese del contratto, per la restante parte del corrispettivo pari al 30% dell’importo di aggiudicazione. Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta con l’indicazione delle prestazioni eseguite. 5 La fattura dovrà essere inviata, in formato elettronico esclusivamente al seguente indirizzo : [email protected] e dovrà riportare il seguente codice univoco d’ufficio: UFLFJ4-Si precisa che l’ente Parco non è soggetto allo Split Payment secondo la vigente normativa. Si evidenzia che l'Ente Parco Nazionale essendo un Ente Pubblico non economico, attualmente non rientra tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 6, comma 5 del DPR 633/1972 e, di conseguenza non verrà applicato il nuovo meccanismo dello split payment per il pagamento dell’I.V.A dovuta all’applatatore. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di ATI il corrispettivo verrà liquidato in favore del capogruppo. 2) Il Committente corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo di cui all’articolo precedente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di regolarità del servizio espletato, dal responsabile del procedimento. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dal fornitore. Per quanto attiene alle procedure per effettuare i pagamenti a favore del fornitore, in base alla vigente normativa, la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010, in particolare si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il Codice C.I.G. specificato in oggetto sulla presente e a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o nel caso di conti correnti esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni altra forma di pagamento, che dovrà essere comunicata all'Ente, specificando le coordinate bancarie/postali (Codice IBAN Completo) e l'indirizzo per gli assegni, comporterà il costo bancario, di seguito riportato, a carico del beneficiario del mandato, così come previsto dall'art. 34, comma 1, DPR 97/2003: Operazioni di bonifico bancario, mandato telematico euro 1,10; Assegno circolare non trasferibile : spese postali; Bollettino postale: euro 1,30 Ritiro allo sportello: zero spese Art. 18 – Garanzia definitiva L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto lgs. 50/2016, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria, dall’art. 93, comma 7 del richiamato decreto. La garanzia si intende a copertura dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto e degli eventuali danni da inadempimento contrattuale, salvo il diritto dell’ente di agire per il risarcimento dei danni ulteriori. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso venga escussa parzialmente o totalmente in corso di esecuzione del contratto a seguito di ritarsi o altre inadempienze da parte dell’appaltatore. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, l’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per la ultimazione delle prestazioni nonché per eventuali ulteriori danni. 6 La garanzia è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’originario importo della stessa. Lo svincolo, nei termini e con la modalità anzidetti, è automatico in quanto avviene senza necessità del benestare dell’Amministrazione, a fronte della presentazione all’Istituto che ha emesso la polizza fideiussoria, dell’attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione. L’ammontare residuo è svincolato secondo la vigente normativa. Art. 19–Risoluzione del contratto L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli art. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali reiterate e tali da rendere insoddisfacente e inadeguata la prestazione. Inoltre, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. È dunque facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte del contratto; b) qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine stabilito; c) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata; d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000. h) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista; La risoluzione del contratto, per qualunque causa, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare l’esecuzione del contratto all’ impresa che segue immediatamente in graduatoria. i)nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza di esso, la prestazione del presente capitolato sia resa disponibile da un Convenzione attivata sulla piattaforma di CONSIP, o nel catalogo MEPA, a condizione di maggiore vantaggio economico per l’Amministrazione. Art. 20–Recesso L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671, in qualunque tempo e fino alla fine del contratto. Tale facoltà si esercita tramite comunicazione formale con raccomandata R/R, e l’effetto è sospeso fino alla decorrenza del quindicesimo giorno dal ricevimento della stessa. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Appaltatore il corrispettivo corrispondente alla prestazione eseguita al momento della comunicazione e del recesso, oltre a un decimo del servizio non ancora eseguito, calcolato sulla differenza sull’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 7 Art.- 21 responsabilità L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali , diretti e indiretti causati a persone o a cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, consulenti. L’appaltatore si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne e sollevata da eventuali azioni di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse dai terzi. Art. 22 –Foro competente Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla efficacia, esecuzione e interpretazione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di L’Aquila. Art. 23- Norme di rinvio Per tutto quanto non è disciplinato dal presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti di settore. Art. 24 –Stipulazione del contratto Il contratto sarà stipulata secondo la forma della scrittura privata e registrato in caso d’uso. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, sono a carico dell’appaltatore. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Art. 25 - Trattamento dei dati L’appaltatore Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali, l’appaltatore è tenuto ad osservare nel’espletamento della prestazione affidata il richiamato Codice e le disposizioni emanate dall’Autorità sulla privacy. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, co n cui è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dalla Società Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore Prof. Domenico Nicoletti. Il legale rappresentante Timbro e firma (________________________________) 8