Giacca per ALPINISMO e MONTAGNA in materialePaclite

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Giacca per ALPINISMO e MONTAGNA in materialePaclite
Allegato G
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: procedura negoziata, ex art. 36 del D.Lgs 50/2016, senza previa pubblicazione
del bando, per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di una piattaforma
crowdfunding, dedicata al finanziamento di interventi, opere, attività culturali, attività
ricreative compatibili, attività educative, manifestazioni, ecc., rientranti nei fini istituzionali
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
C.I.G. Z891A8A233
Il/la sottoscritto/a ......................................................... nato/a a ............................ il..........................,
in qualità di legale rappresentante della ditta ......................................................, con sede legale in
................................, via ....................................... n. ....... Prov. ......................... cap ............ n. di
telefono ................................. n. di fax .......................... mail …........................................ codice
fiscale....................................................... partita IVA.....................................................
Dichiara
1) di prendere atto delle specifiche tecniche relative al servizio di realizzazione e gestione di una
piattaforma crowdfunding, dedicata al finanziamento di interventi, opere, attività culturali, attività
ricreative compatibili, attività educative, manifestazioni, ecc., rientranti nei fini istituzionali dell’Ente
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
2) che il prezzo complessivo posto a base d’asta, pari a € 25.000 (euro venticinquemila/00), I.V.A.
al 22% esclusa, ogni altro onere incluso è congruo per il servizio in esame;
ART. 1 - Oggetto del servizio
Costituisce oggetto del servizio la realizzazione e gestione di una piattaforma crowdfunding,
promossa dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dedicata al finanziamento
di interventi, opere, attività culturali, attività ricreative compatibili, attività educative, manifestazioni,
ecc., rientranti nei fini istituzionali dell’Ente Parco, anche se proposte da terzi.
La piattaforma prevista è del tipo Donation-based e/o Reward-based, realizzata ex novo ovvero
attraverso personalizzazione di una piattaforma già esistente.
Il servizio richiesto consta dell’insieme di tutti gli apparati e dispositivi tecnologici necessari al
funzionamento efficiente e sicuro e di ogni attività connessa all’ottimale svolgimento dell’iniziativa.
ART. 2 – Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
l’aggiudicatario si obbliga a :
- fornire gli strumenti tecnici necessari alla raccolta di donazioni on line;
- gestire le diverse fasi della campagna di crowdfundig, di seguito meglio specificate;
- fornire il supporto tecnico e l’accompagnamento ai soggetti utilizzatori della piattaforma nella
pubblicazione, comunicazione e promozione dei progetti ammessi al crowdfunding.
1
Fasi della campagna di crowdfunding:
a. Predisposizione dello strumento tecnologico a mezzo web dedicato alla raccolta di
donazioni on line che dovrà essere attivato entro 40 giorni dalla firma contrattuale.
b. Lancio e diffusione dell’iniziativa attraverso i propri network e verso un pubblico il più
possibile allargato, prevedendo anche iniziative pubbliche di promozione della piattaforma.
c. Attività di community engagement orientata a creare specifici gruppi e/o ad attivare
comunità esistenti a supporto dell’iniziativa.
d. Accompagnamento ed assistenza ai soggetti ammessi in graduatoria nella pubblicazione
dei progetti e nelle connesse attività di comunicazione e promozione.
e. Adempimenti burocratici e formali legati all’accesso pubblico al servizio, alla protezione e
sicurezza dei dati, al modello del finanziamento (all or nothing o take it all) ed alle modalità
di transazione economica da utilizzare (Paypal, carta di credito, money order, bonifico
bancario o postale).
f.
Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte nel periodo corrispondente alla durata
dell’appalto.
Le prestazioni dovranno essere rese secondo un dettagliato piano di lavoro - crono programma da
sviluppare in sede di offerta tecnica di cui all’All. E della lettera di invito, Il crono programma dovrà
descrivere le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi, collocandole in ordine temporale in
funzione di logica di servizio.
Il crono programma dovrà contenere almeno gli elementi indicati di seguito, riportati a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
a. indicazione delle fasi per la predisposizione dello strumento/piattaforma di di crowdfunding,
da rendere disponibile entro e non oltre 40 giorni dalla data di stipula del contratto.
b. indicazione delle fasi per la comunicazione, promozione e finanziamento dei progetti
selezionati.
c. La collocazione temporale di ogni fase.
d. La descrizione tecnica delle attività previste per ogni fase.
e. L’impegno del personale dedicato al servizio.
Art. 3- Stato di avanzamento
Semestralmente, a decorrere dalla data di inizio del servizio, dovrà essere rilasciata
all’Amministrazione apposita relazione contenente lo stato di avanzamento della prestazione
rispetto al crono programma, con indicazione delle fasi successive che si dovranno mettere in atto
per il raggiungimento dei risultati attesi.
Art. 4 – Importo dell’appalto
L’importo a base d’asta dell’appalto forfettario e omnicomprensivo, per l’esecuzione del servizio in
oggetto, è pari a € 25.000 oltre I.V.A. di legge.
Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza ambientale sono pari a zero. L’appalto è
aggiudicato a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs 50/2016. Non è ammessa l’offerta al rialzo.
Art. 5 – Specifiche beneficiari del servizio di crowdfounding

Potranno beneficiare del servizio,oltre alla stazione appaltante, imprese private e Enti del
terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non
2
governative, ONLUS, Fondazioni ecc.) che si faranno promotori di progetti che saranno
selezionati dall’Amministrazione.

Nessun contributo economico potrà essere chiesto ai fruitori del servizio, ad eccezione
della percentuale sulle donazioni ricevute, che potrà essere trattenuta dal soggetto gestore
della piattaforma tra lo 0 e il tre (3)% . Sulla percentuale massima del tre (3) % verrà
chiesto in sede di offerta economica di formulare un offerta al ribasso in percentuale, che
costituirà il criterio di valutazione premiante.
Art. 6 – Composizione dello staff .
L’operatore economico partecipante dovrà dimostrare il possesso delle qualifiche, delle
competenze, dell’esperienza idonee allo svolgimento delle attività descritte all’art. 1 e all’art. 2 in
base alla tabella di seguito riportata:
RUOLO RICOPERTO
TITOLO DI STUDIO TIPO
MINIMO
PER
LA COMPETENZE
VALUTAZIONE
IN RICHIESTE
SEDE DI OFFERTA
TECNICA
Project manager
Laurea triennale
Responsabile
comunicazione
della Laurea triennale
Progettazione
e Laurea triennale
sviluppo
della
piattaforma on line
DI ANNI DI
ESPERIENZA
MINIMA IN
RELAZIONE AL
RUOLO RICOPERTO
PER LA
VALUTAZIONE IN
SEDE DI OFFERTA
TECNICA
Conoscenza
approfondita
degli
strumenti di gestione
di crowdfunding e
conoscenza
dei
principali approcci e
metodologie
di
community building e
community
engagement
3
Comunicazione
promozione
campagne
crowdfunding
e
delle
di
3
Conoscenza
e
capacità di utilizzo di
tecnologie innovative
per lo sviluppo di
piattaforme on line
3
Art. 7 – Condizioni generali di contratto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle leggi dei regolamenti e di tutta la normativa vigenti in materia di
appalti.
L’appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto a norma degli artt.
2341 e 2342 del c.c. tutte le clausole previste dal presente capitolato, nonché le clausole previste
dalle norme di legge e dei regolamenti in esso richiamate, in particolare l’appaltatore accetta
espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato speciale ( art. 12
cause sopravvenute-sospensione);
3
Art. 8 – Fallimento dell’appaltatore
Il fallimento dell’appaltatore comporta l’annullamento ope legis del contratto, salvo quanto previsto
dall’art. 110 de dec leg. 50/2016.
Art. 9 – Inizio e durata della prestazione-variazioni
a) La prestazione del servizio in oggetto decorrerà dalla firma del contratto ed avrà termine dopo
mesi 18 continuativi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità ai sensi dell’art 106 comma 11 del dec lgs 50/2016, in
corso di esecuzione di prorogare il contratto per il tempo necessario a ultimare le procedure per
l’individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario o più favorevoli per la stazione
appaltante, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e il corrispettivo relativo alla
proroga è proporzionale alla durata della stessa.
b) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, impone
all’appaltatore l’esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel contratto originario con relativo
adeguamento del corrispettivo alla modifica del suddetto quinto d’obbligo. In tal caso l’appaltatore
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
c) Ai sensi dell’art 106 comma 2 lett. b, il contratto può essere rinnovato per diciotto mesi, alle
stesse condizioni del contratto originario, ma il corrispettivo previsto è inferiore del 30% rispetto al
prezzo di aggiudicazione dell’appalto, (in considerazione di un ridotto apporto di risorse umane e
finanziarie necessarie per la gestione della piattaforma di crowdfunding, successivamente alla fase
di start up).
Art. 10 – Luogo di esecuzione della prestazione
Le attività del servizio in oggetto devono essere espletate presso la sede dell’aggiudicatario.
Art. 11 – Esecuzione in pendenza della stipula
L’amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione della prestazione contrattuale con
l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa
acquisizione della cauzione definitiva dell’appaltatore.
Art. 12 – Cause sopravvenute-sospensione
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la
stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
All’appaltatore non è dovuto nessun compenso o indennizzo per la sospensione suddetta. Nel
caso di sospensioni che durino oltre un quarto della durata contrattuale, e comunque sei mesi
complessivi, è facoltà dell’appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad alcun
indennizzo salvo il pagamento delle prestazioni rese.
Art. 13 – Penali per ritardi e inadempienze
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le
seguenti penali:
OGGETTO
IMPORTO PENALITA’
Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio della prestazione, € 100,00
fino a max 30 giorni dalla data di avvio
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Per ogni giorno solare di ritardo (oltre i 60 giorni max previsti € 200
per la messa a dispozione della piattaforma)
Per ogni settimana di ritardo nell’adempimento delle attività € 300,00
individuate dal crono programma del presente capitolato
Per ogni mancato adempimento nei tempi previsti dal crono € da 3000,00 a 5.000,00
programma di una o più attività relative al lancio e diffusione
dell’iniziativa, promozione presso propri network..(quanto
sopra fermo restando che anche una sola delle suddette
inadempienze potrà costituire motivo di grave inadempimento
con possibilità di risoluzione contrattuale).
Per ogni settimana di ritardo nella presentazione della € 500,00
relazione semestrale relativa allo stato di avanzamento della
prestazione (non oltre 4 settimane)
Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore del contratto.
L’applicazione delle penali dovrà essere preventivamente preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di controdedurre entro e non oltre otto
giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Amministrazione. In caso di mancata
controdeduzione o di mancato accoglimento della stessa, l’Amministrazione procederà
all’applicazione delle penali e si riserva il diritto di agire per gli eventuali ulteriori danni.
14- Sicurezza
L’Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare le norme in materia di sicurezza e igiene
del lavoro in ossequio al dec. legislativo n° 81/1988.
L’inosservanza delle leggi in materia di sicurezza può comportare la risoluzione del contratto.
Art. 15 – Subappalto
E’ vietato il subappalto.
Art. 16 – Revisione dei prezzi
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità
2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al
10 %, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo
medesimo.
Art. 17 – fatturazione e pagamenti
1) La fatturazione del corrispettivo per il contratto in oggetto dovrà avvenire alle seguenti
scadenze.

40 giorni dall’avvio del servizio (in coincidenza del termine massimo per la predisposizione
della piattaforma) per l’importo pari al 20% dell’importo di aggiudicazione del servizio ;

Alla scadenza dell’ottavo mese dall’avvio del servizio, per l’importo pari al 50 % del servizio
;

Alla scadenza del diciottesimo mese del contratto, per la restante parte del corrispettivo
pari al 30% dell’importo di aggiudicazione.
Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta con l’indicazione delle prestazioni eseguite.
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La fattura dovrà essere inviata, in formato elettronico esclusivamente al seguente indirizzo :
[email protected] e dovrà riportare il seguente codice univoco d’ufficio: UFLFJ4-Si
precisa che l’ente Parco non è soggetto allo Split Payment secondo la vigente normativa.
Si evidenzia che l'Ente Parco Nazionale essendo un Ente Pubblico non economico, attualmente
non rientra tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 6, comma 5 del DPR 633/1972 e, di
conseguenza non verrà applicato il nuovo meccanismo dello split payment per il pagamento
dell’I.V.A dovuta all’applatatore.
Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate.
In caso di ATI il corrispettivo verrà liquidato in favore del capogruppo.
2) Il Committente corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo di cui all’articolo precedente entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di regolarità del servizio espletato, dal
responsabile del procedimento.
I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente dedicato, comunicato dal fornitore.
Per quanto attiene alle procedure per effettuare i pagamenti a favore del fornitore, in base alla
vigente normativa, la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della
legge 136/2010, in particolare si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il
Codice C.I.G. specificato in oggetto sulla presente e a comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o
nel caso di conti correnti esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una
commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso.
Ogni altra forma di pagamento, che dovrà essere comunicata all'Ente, specificando le coordinate
bancarie/postali (Codice IBAN Completo) e l'indirizzo per gli assegni, comporterà il costo bancario,
di seguito riportato, a carico del beneficiario del mandato, così come previsto dall'art. 34, comma 1,
DPR 97/2003:

Operazioni di bonifico bancario, mandato telematico euro 1,10;

Assegno circolare non trasferibile : spese postali;

Bollettino postale: euro 1,30

Ritiro allo sportello: zero spese
Art. 18 – Garanzia definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 del decreto lgs. 50/2016, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10%
dell’importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria, dall’art. 93,
comma 7 del richiamato decreto.
La garanzia si intende a copertura dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in
oggetto e degli eventuali danni da inadempimento contrattuale, salvo il diritto dell’ente di agire per
il risarcimento dei danni ulteriori.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione
beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza di ogni eventuale eccezione e controversia
sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso venga escussa parzialmente o
totalmente in corso di esecuzione del contratto a seguito di ritarsi o altre inadempienze da parte
dell’appaltatore.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, l’Amministrazione potrà
avvalersi della garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per la ultimazione delle
prestazioni nonché per eventuali ulteriori danni.
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La garanzia è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’80% dell’originario importo della stessa. Lo svincolo, nei termini e con la
modalità anzidetti, è automatico in quanto avviene senza necessità del benestare
dell’Amministrazione, a fronte della presentazione all’Istituto che ha emesso la polizza fideiussoria,
dell’attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione.
L’ammontare residuo è svincolato secondo la vigente normativa.
Art. 19–Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere, ai sensi degli art. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore,
in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali reiterate e tali da rendere insoddisfacente e
inadeguata la prestazione.
Inoltre, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente
secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti in conto fatture relative a prestazioni regolarmente
eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.
È dunque facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione a regola
d’arte del contratto;
b) qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine stabilito;
c) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione
straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso
equiparata;
d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede
di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71,
comma 3 del D.P.R. 445/2000.
h) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista;
La risoluzione del contratto, per qualunque causa, fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto
di affidare l’esecuzione del contratto all’ impresa che segue immediatamente in graduatoria.
i)nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza di esso, la prestazione del
presente capitolato sia resa disponibile da un Convenzione attivata sulla piattaforma di CONSIP, o
nel catalogo MEPA, a condizione di maggiore vantaggio economico per l’Amministrazione.
Art. 20–Recesso
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671, in qualunque tempo e
fino alla fine del contratto.
Tale facoltà si esercita tramite comunicazione formale con raccomandata R/R, e l’effetto è sospeso
fino alla decorrenza del quindicesimo giorno dal ricevimento della stessa.
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Appaltatore il corrispettivo corrispondente alla
prestazione eseguita al momento della comunicazione e del recesso, oltre a un decimo del servizio
non ancora eseguito, calcolato sulla differenza sull’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale, e
l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
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Art.- 21 responsabilità
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura,
materiali ed immateriali , diretti e indiretti causati a persone o a cose e connessi all’esecuzione del
contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, consulenti.
L’appaltatore si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne e sollevata da eventuali azioni di
risarcimento dei danni e da azioni legali promosse dai terzi.
Art. 22 –Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla efficacia, esecuzione e interpretazione del
contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di L’Aquila.
Art. 23- Norme di rinvio
Per tutto quanto non è disciplinato dal presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti di
settore.
Art. 24 –Stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulata secondo la forma della scrittura privata e registrato in caso d’uso.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, sono a carico dell’appaltatore.
Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 25 - Trattamento dei dati
L’appaltatore Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il codice in
materia di protezione dei dati personali, l’appaltatore è tenuto ad osservare nel’espletamento della
prestazione affidata il richiamato Codice e le disposizioni emanate dall’Autorità sulla privacy.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, co n cui è stato approvato il codice in materia di
protezione dei dati personali, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dalla Società
Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva
stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti.
Il legale rappresentante
Timbro e firma
(________________________________)
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