Comunicazioni telamatica AIMV per veicoli
Transcript
Comunicazioni telamatica AIMV per veicoli
Comunicazioni telamatica AIMV per veicoli fiscalmente nuovi di importazione comunitaria Facendo seguito al DM 08/06/2005 il DTT, dopo il superamento delle difficoltà economiche annunciate a settembre 2005, dal 09/11/2005 ha reso disponibile la nuova procedura di trasmissione dei dati relativi ai veicoli di importazione comunitaria parallela fiscalmente nuovi (ovvero con meno di 6 mesi tra la data della fattura di acquisto e la data di prima registrazione nel Paese comunitario straniero o meno di 6000 km). Prima di poter procedere a comunicazione per tramite di uno studio di consulenza auto è necessario codificare l'impresa presso il CED del Dipartimento dei Trasporti Terrestri come importatore ed a tal fine è necessaria una dichiarazione di un procuratore dell'impresa medesima. Il codice assegnato sarà del tipo MI XXXX. La procedura di comunicazione informatica sarà obbligatoria dal 01/12/2005 e propedeutica all'immatricolazione del veicolo (altrimenti impossibile). La procedura prevede un obbligo di comunicazione entro 15 gg dalla data del documento di cessione comunitaria. La nuova procedura prevede quanto segue. Nel caso di acquisto intracomunitario, entro 15 gg dalla data dell'acquisto stesso (data fattura) è necessario trasmettere al CED DTT l'informazione relativa all'acquisto indicando: - il codice impresa - la data della fattura di acquisto, il nome del cedente e la sua denominazione sociale, lo stato comunitario del cedente (informazioni desumibili dalla copia della fattura che fornirete) Nel caso della cessione intracomunitaria (successiva all'acquisto intracomunitario ovviamente), entro 15 gg dalla data della cessione stessa (data fattura) è necessario trasmettere al CED DTT l'informazione relativa alla cessione indicando: - il codice impresa - la data della fattura di vendita, il nome del cessionario e la sua denominazione sociale, lo stato comunitario del cessionario (informazioni desumibili dalla copia della fattura di vendita) www.businesscar.it -1- Nel caso di cessione ad altro operatore nazionale di veicolo precedentemente importato (e dunque per il quale era già stata fatta comunicazione), sarà il cessionario nazionale che dovrà a sua volta comunicare al CED DTT l'acquisto indicando: - il suo codice di impresa - il codice dell'impresa importatrice o il suo codice fiscale (desumibile dalla dalla ricevuta della comunicazione precedente dell'importatore da allegare) - la data della fattura di vendita del cedente nazionale. Segnaliamo che esiste l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai veicoli fiscalmente nuovi acquisiti dal il 01/09/2005 incluso (fa fede la data della fattura del cedente comunitario) ancorchè già immatricolati o già riceduti ad altri soggetti nazionali o comunitari (in questo caso saranno necessarie due comunicazioni, una di acquisto intracomunitario ed una di cessione intracomunitaria) oltre al caso che detti siano ancora da immatricolare. Dopo ogni comunicazione il sistema produce una ricevuta di tale comunicazione che vi sarà consegnata una volta evaso l'incarico. www.businesscar.it -2-