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CITTA’ di PIZZO Provincia di Vibo Valentia Via M. Salomone cap 89812 - Tel.0963534289 - fax 0963531166 - www.comune.pizzo.vv.it UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ACCONTO 2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE INFORMA che entro il 16 GIUGNO 2015 deve essere effettuato il versamento della rata di acconto dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2015, risultante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni riportate di seguito: ALIQUOTE DA UTILIZZARE TIPOLOGIA RIVALUTAZIONE COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE CATEGORIA ALIQUOTA IMU APPLICABILE Area edificabile Fabbricato Valore venale in comune commercio Rendita catastale rivalutata del 5% 160 A,C2,C6,C7 Fabbricato Fabbricato Fabbricato Rendita catastale rivalutata del 5% Rendita catastale rivalutata del 5% Rendita catastale rivalutata del 5% 140 80 65 Fabbricato Rendita catastale rivalutata del 5% 55 B,C3, C4, C5 A10,D5 Categoria D escluso D5 C1 Terreni agricoli Reddito dominicale (risultante al catasto al primo gennaio 2014) Rivalutato del 25% 75% 7,60 per mille Reddito dominicale (risultante al catasto al primo gennaio 2014) Rivalutato del 25% 135% 7,60 per mille condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori professionali. Terreni non coltivati direttamente 10.60 per mille (aliquota ordinaria) 10.60 per mille Aliquota ordinaria); 4 per mille (aliquota abitazione principale e pertinenze A1 - A8 - A9). 10.60 per mille (aliquota ordinaria) 10.60 per mille (aliquota ordinaria) 10.60 per mille (aliquota ordinaria) 2 per mille (per rurali) 10.60 per mille (aliquota ordinaria) SONO ESENTATI DAL VERSAMENTO LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI 1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. 3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 6. Per poter usufruire dell’esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. FATTISPECIE EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE SONO EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 1 -Immobile adibito ad abitazione principale,posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizioni che la stessa non risulti locata 2- immobile adibito ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 3-Immobili delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari. 4-Immobili qualificati come “housing sociale” ai sensi e criteri stabiliti dal D.M. delle Infrastrutture 22/04/2008. 5- Casa coniugale assegnata in sede di separazione e divorzio,prescindere dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del coniuge assegnatario. 6-Immobili non locati e non classificati nelle categorie A1/A8/A9/ possedute dai soggetti appartenenti alle Forze Armate e dai soggetti originariamente individuati nell’art.2 e 5 del D.L. 102/2013. 7 – Unità immobiliari e relative pertinenze,escluse quelle classificate nella categoria A1/A8/A9, concesse in comodato dal soggetto passivo sell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più immobili concessi dal medesimo soggetto, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità abitativa. Tale agevolazione si applica per le unità immobiliare che hanno una rendita non superiore ad Euro 500,00 TERRENI AGRICOLI Con decreto del 28 novembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha eliminato l’esenzione Imu dei terreni agricoli ricadenti nel nostro Comune. RIDUZIONI: I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche’ dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000” (in pratica non si paga nulla per terreni fino a euro 6.000 compresi). Oltre tale importo è prevista una serie di riduzioni d’imposta progressive come riportato nella seguente tabella: Scaglione Riduzione % Scaglione Riduzione % da 0 fino a € 6.000 compresi da € 6.000 fino a € 15.500 compresi da € 15.500 fino a € 25.500 compresi da € 25.500 fino a € 32.000 compresi 100 % 70 % 50 % 25 % DETRAZIONE: DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 34 • di € 200,00 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali aventi i requisiti previsti ai sensi dell’art. 1 comma 1-bis. • la detrazione di cui al comma 1-bis si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori direti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. CALCOLO DELL’IMPOSTA: l’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. - E’ possibile effettuare il calcolo IMU 2015 e stampare il modello F24 con il supporto di apposito link presente sull’home-page del portale del Comune di Pizzo, all’indirizzo www.comune.pizzo.vv.it . Modalità di versamento acconto 2015: il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. - Spetta interamente al COMUNE l’Imposta su tutti gli Immobili ad eccezione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale D per i quali l’aliquota deliberata dal Comune da applicare è del 10,60 per mille è versata allo Stato per la quota del 7,60 per mille ed al comune per la quota del 3 per mille. IMU IMU IMU IMU IMU Descrizione abitaz. Princ (A1- A8 – A9) – Altri Fabbricati Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Aree fabbricabili - Terreni Agricoli Codice IMU - Comune 3912 3918 3930 3916 3941 Codice IMU - Stato 3925 - Per maggiori informazioni: Ufficio Tributi: lunedì - mercoledi – venerdi dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e lunedi pomeriggio dalle ore16.00 alle ore 18.00. email: [email protected] Dalla Residenza Comunale, li______________ Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Isabella SCORDAMAGLIA