Fondo Pensione ESPERO Fondo Pensione ESPERO

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Fondo Pensione ESPERO Fondo Pensione ESPERO
Fondo
FondoPensione
PensioneESPERO
ESPERO
3
La
Lapensione
pensionepubblica
pubblica
Tassi di sostituzione con 35 anni di contributi
Anzianità contributiva al 31.12.95
Età
pensionamento
(sistema retributivo)
57
67,1%
52,5%
44,8%
60
67,1%
55,4%
48,5%
62
67,1%
57,8%
51,4%
65
67,1%
61,8%
56,7%
18 anni
10 anni
0 anni
(sistema contributivo)
Ipotesi assunte: PIL + 1,5% dinamica retributiva + 2%
coefficienti di trasformazione in base alla legge 335/95
Fonte: INPDAP, Rapporto annuale sullo stato sociale 2003
Con la riforma Amato del 1992, la Riforma Dini del 1995 e la riforma Prodi del 1997 si è
determinato un nuovo metodo di calcolo delle prestazioni erogate dal sistema
previdenziale pubblico.
La riforma del sistema obbligatorio di base si è resa necessaria per il cambiamento del
quadro macroeconomico di riferimento, riconducibile sommariamente a:
- fattori demografici: progressivo invecchiamento della popolazione, dovuto sia
all’allungamento della vita media (per i progressi della medicina e le migliori condizioni
economico-sanitarie), sia al calo della natalità, legato al passaggio da una società
agricola ad una industriale, all’emancipazione femminile e agli sviluppi della
contraccezione;
- fattori economico-produttivi: riduzione del numero di lavoratori dipendenti, a causa delle
ristrutturazioni produttive e delle nuove tecnologie, che hanno comportato licenziamenti,
cassa integrazione e prepensionamenti.
Per effetto di questi cambiamenti si è progressivamente ridotto il monte delle retribuzioni
erogate (che costituisce la principale base di finanziamento della previdenza sociale)
mentre è cresciuto il numero delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione. Di
conseguenza il rapporto tra anziani e occupati (cioè il rapporto tra la quota di
popolazione con più di 65 anni e quella occupata di età compresa tra i 15 e i 64 anni
(indice economico di dipendenza degli anziani), che nel 1960 era del 24% è salito al
48,8% nel 2000 ed è previsto in aumento anche nel futuro, fino al 63,3% nel 2020 e al
97,0% nel 2050.
Le riforme previdenziali effettuate hanno introdotto (per i soggetti che alla data del
31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione obbligatoria) una nuova modalità di
calcolo della pensione pubblica (metodo contributivo) basata anche su un meccanismo di
equità (indifferenza) attuariale in base al quale la pensione da erogare dipende, oltre che
dai contributi versati e dal tasso di crescita dell’economia, anche dalla aspettativa di vita
del soggetto.
4
Come
Comenasce
nasceESPERO
ESPERO
… a seguito dell’accordo istitutivo del 14.03.2001
in sede di contrattazione di comparto tra
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS-Confsal
GILDA-UNAMS
ANP-CIDA
ARAN
… e al successivo atto costitutivo del 17.11.2003
Il fondo pensione del comparto scuola nasce a seguito di una complessa fase
istitutiva che prende avvio con la sottoscrizione, in data 29.07.99, dell’accordo quadro
sottoscritto tra ARAN ed OO.SS. sul TFR e la previdenza complementare poi recepito
nel DPCM del 20.12.99.
Solo dopo l’entrata in vigore del DPCM (31 maggio 2000) è stato possibile concludere
la trattativa con l’ARAN per la stipula dell’accordo istitutivo del fondo del comparto
scuola.
L’accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori
della scuola è stato sottoscritto in data 14 marzo 2001.
Con tale accordo istitutivo sono state definite le caratteristiche essenziali del fondo
(destinatari, modalità di iscrizione, tipologia delle prestazioni, requisiti di accesso alle
prestazioni, composizione degli organi sociali, etc.).
Espero è stato autorizzato all’attività dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione) il 12/5/2004.
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Gli organi del Fondo: composizione
bilaterale e paritetica
Assemblea dei delegati
(60 componenti)
ELEGGE
Collegio dei revisori
contabili
(4 componenti effettivi
+ 2 supplenti)
Consiglio di
amministrazione
(18 componenti )
Presidente e Vice Presidente
Il Decreto Legislativo numero 124 del 1993 stabilisce che gli organi del Fondo pensione debbano essere a
composizione bilaterale e paritetica. Ciò significa che tutti gli organi del fondo devono essere formati sia dai
rappresentanti dei dipendenti che hanno aderito sia dai rappresentanti dei datori di lavoro in eguale numero.
In ossequio al principio di democrazia rappresentativa, tutti gli iscritti al fondo pensione ESPERO hanno il dirittodovere di partecipare alle elezioni generali finalizzate ad individuare i componenti dell’assemblea la quale, a sua
volta, elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.
DALLO STATUTO DI ESPERO
Art. 8 Organi associativi
1. Sono organi del Fondo: a. Assemblea dei Delegati; b. Consiglio di Amministrazione; c. Presidente e Vice
Presidente; d. Collegio dei Revisori Contabili.
Art. 9 Assemblea dei Delegati
1. L’Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e
per metà designati dalle amministrazioni nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità
stabilite dal regolamento elettorale, che fa parte integrante delle fonti istitutive.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi
I rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dal Ministro dell’Istruzione che
provvede a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo.
Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito con nota del Ministro
dell’Istruzione che vi provvederà nel termine più sollecito possibile.
N.B. Le elezioni per la prima Assemblea dei Delegati si svolgeranno al raggiungimento delle prime 30.000
adesioni.
Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione: composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione
paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.
Art. 19 Il Presidente e il Vice Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e
alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in
rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono
alla componente che non ha espresso il presidente.
Art. 20 Il Collegio dei Revisori Contabili: composizione
1.
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto
del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori.
N.B. Secondo quanto previsto dall’accordo istitutivo e dallo statuto di ESPERO nella prima fase di vita del Fondo
il collegio dei revisori contabili sarà composto unicamente da due componenti effettivi.
6
AAchi
chisi
sirivolge
rivolgeESPERO
ESPERO
Ai lavoratori del comparto scuola
assunti con contratto:
• a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale)
• a tempo determinato ( la cui attività lavorativa abbia durata
complessivamente non inferiore a 3 mesi continuativi)
Ai lavoratori delle scuole private parificate, legalmente riconosciute,
paritarie ed Enti per la formazione professionale
assunti con contratto:
•a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale)
• a tempo determinato ( la cui attività lavorativa abbia durata
complessivamente non inferiore a 3 mesi continuativi)
• di formazione lavoro
I dipendenti delle OO.SS. firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo
Dalla Scheda Informativa
Art.1 lettera c) Area dei destinatari
Possono aderire al Fondo i dipendenti statali della scuola, cui si applica il Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:
•con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
•con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi.
I dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie,
anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti o
istituti per la formazione professionale, a condizione che venga sottoscritta
un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha
sottoscritto l’accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario
dell’accordo collettivo che li riguarda.
Possono infine aderire a ESPERO anche i dipendenti delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali
che abbiano stipulato gli accordi per l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori
dipendenti da scuole private, parificate o legalmente riconosciute o da enti o istituti
per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale
prevista dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),
operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.
7
Le fasi del Fondo Pensione
Raccolta
dei contributi
Gestione
del patrimonio del Fondo
Erogazione
prestazioni
11
Le fasi di attività del Fondo Pensione possono essere così schematizzate:
•Fase di contribuzione durante la quale i contributi definiti dal CCNL vengono versati
periodicamente al fondo e accreditati sulle posizioni individuali
•Fase di gestione durante la quale i le risorse complessive del fondo (contributi ed
interessi maturati) vengono investite tramite i soggetti a ciò abilitati da specifiche
disposizioni di legge:
•Banche;
•Compagnie di Assicurazione;
•SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)
•SGR (Società di Gestione del Risparmio).
La fase di contribuzione e la fase di gestione (tranne che per il primo periodo di vita del
fondo) coesistono e danno vita alla c.d. fase di accumulazione.
•Fase di erogazione durante la quale, in presenza dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti, il fondo pensione pagherà le prestazioni o sotto forma di sola pensione o sotto
forma di solo capitale ovvero sotto forma di mix tra pensione e capitale.
ESPERO funziona in base al principio della capitalizzazione individuale. Ogni lavoratore che
aderisce al Fondo Pensione apre un proprio “conto” individuale, distinto da quello degli altri
lavoratori, che si accresce di anno in anno. Le prestazioni finali dipendono dall’importo dei
versamenti e dai rendimenti ottenuti.
8
Effetti
Effettidell’adesione
dell’adesionead
adESPERO:
ESPERO:
lavoratori
già
in
servizio
al
lavoratori già in servizio al31.12.2000
31.12.2000
Per i lavoratori già in servizio al 31.12.2000 ed in regime di
Indennità di buonuscita (IBU), l’adesione ad ESPERO comporta:
• il passaggio automatico al TFR (Trattamento di Fine Rapporto)
IBU
TFR
• Il TFS maturato al momento dell’adesione si trasforma in TFR
• Da quel momento in poi si applicano le regole di rivalutazione
del TFR
• Una parte del TFR maturando (2%) viene versato ad ESPERO
Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato già in servizio al
31.12.2000.
Rientrano nel regime IBU (indennità di buonuscita) e, per aderire al fondo, devono
esercitare l’opzione per il trattamento di fine rapporto.
Dalla Scheda Informativa: art 1 lettera c)
L’opzione per il TFR
L’opzione per la trasformazione della buonuscita (IBU) in TFR è stata prevista dall’art. 59,
comma 56 della legge n. 449/97 al fine di favorire il processo di attuazione per i
dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare. L’accordo
tra Aran e sindacati del 29.07.99, ed il Dpcm del 20.12.99, e successive modifiche,
hanno dettato regole per disciplinare il passaggio al TFR che si possono così sintetizzare:
i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.00 e in
regime di IBU, possono aderire ad ESPERO solo se optano per la trasformazione in TFR
del precedente trattamento di fine servizio. L’opzione è esercitata mediante la
sottoscrizione del modulo di adesione (che contiene apposito riquadro) ed è pertanto,
strettamente connessa e non separabile rispetto alla adesione stessa. In altre parole, non
è possibile aderire al fondo se non si esercita l’opzione per il TFR.
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Effetti
Effettidell’adesione
dell’adesionead
adESPERO:
ESPERO:
lavoratori
assunti
dopo
il
lavoratori assunti dopo il31.12.2000
31.12.2000
Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2000 ed in regime di TFR
(Trattamento di Fine Rapporto) l’adesione ad ESPERO
comporta:
• il versamento di tutto il TFR maturando (6,91%) ad ESPERO
TFR
•Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assunti dopo il
31.12.2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al
30.05.2000.
Hanno diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), secondo quanto previsto dal
Dpcm 20.12.99, e successive modifiche.
Occorre considerare che l’accantonamento al TFR, per i pubblici dipendenti è pari al
6,91% della retribuzione utile.
Il TFR che il datore di lavoro deve accantonare viene calcolato nel seguente modo:
Retribuzione annua lorda
_____________________ = 7,41%
13,5
Al 7,41% così calcolato deve essere sottratto un contributo (pari allo 0,50%) destinato al
finanziamento dell’istituto della perequazione automatica delle pensioni erogate
dall’INPS, cosicché la somma effettivamente accantonata è pari al 6,91%.
Poiché i dipendenti pubblici sono iscritti all’INPDAP il suddetto contributo (0,50%) non è
dovuto. Per evitare una ingiustificata disparità di trattamento è stato stabilito che
l’accantonamento al TFR nel settore del pubblico impiego fosse pari al 6,91%.
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Indennità
Indennitàdi
dibuonuscita
buonuscita(IBU)
(IBU)ee
Trattamento
Trattamentodi
difine
finerapporto
rapporto(TFR)
(TFR)
Dipendente già in
Dipendente assunto
servizio al 31.12.2000 dopo il 31.12.2000
Retribuzione annua
22.000
18.000
Anni di servizio
10
0
14.667
0
(2%) 440
(6,91%) 1.244
(4,91%) 1.080
0
IBU lorda maturata al
momento dell'adesione ad
Espero
quota TFR destinata ad
Espero (% su retribuzine
"TFR")
TFR residuo accantonato
Indennità di buonuscita (IBU) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
• Dipendenti a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000
Al momento dell’adesione ad Espero, il lavoratore dovrà , contestualmente, sottoscrivere
l’opzione per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine
Rapporto (TFR).
A seguito del passaggio:
• viene effettuato un calcolo del TFS (Trattamento di fine servizio = IBU) che si è
maturato e lo si trasforma in TFR, che viene rivalutato tutti gli anni del 75% dell’indice
ISTAT + 1,5%
• viene destinata al Fondo una quota del TFR che il lavoratore matura annualmente, pari
al 2%.
La restante quota di TFR, pari al 4,91% della retribuzione annua lorda, verrà liquidata
direttamente al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
• Dipendenti assunti dopo il 31.12.2000
Trattamento di Fine Rapporto
A partire dal momento in cui si aderisce ad Espero, tutto il TFR maturato annualmente,
ovvero il 6,91 % della retribuzione annua lorda, viene versato nel Fondo.
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La
Lacontribuzione
contribuzionead
adEspero
Esperoper
periidipendenti
dipendenti
già
in
servizio
al
31/12/2000
già in servizio al 31/12/2000
Dipendente
Amministrazione
busta paga
Contributo 1 %
dei seguenti elementi retributivi:
retribuzione tabellare, indennità integrativa
speciale e tredicesima mensilità
Contributo 1,5
+
Contributo volontario
Contributo 1 %
%
della base contributiva
riferita al TFS
dei seguenti elementi retributivi:
retribuzione tabellare, indennità integrativa
speciale e tredicesima mensilità
+
TFR
Contributo 1 % aggiuntivo
una tantum (12 mesi)
• 2 % retribuzione utile TFR
solo per i dipendenti che aderiranno
entro il primo anno di operatività
La retribuzione tabellare è comprensiva degli aumenti legati all’anzianità (retribuzione
individuale di anzianità)
CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI (art. 4 della Scheda Informativa)
I dipendenti aderenti, già in servizio al 31.12.2000, hanno diritto complessivamente:
• al contributo “ordinario” a carico dell’Amministrazione pari all’1%
• al contributo a titolo di maggiorazione, per 12 mesi,
• pari all’1% per coloro che hanno aderito entro il primo anno di operatività di
ESPERO
• pari allo 0,50% per coloro che hanno aderito nel corso del secondo anno di
operatività di ESPERO
• al contributo pari all’1,5% della retribuzione utile all’IBU (1,5 x 80% retrib. = 1,2%)
• all’attribuzione al fondo pensione di una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile
Dallo Statuto: Art. 23 La contribuzione
1.
(omissis)
2.
La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al
Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese
successivo.
12
La
Lacontribuzione
contribuzionead
adEspero
Esperoper
periidipendenti
dipendenti
assunti
dopo
il
31/12/2000
assunti dopo il 31/12/2000
Dipendente
Amministrazione
busta paga
Contributo 1 %
dei seguenti elementi retributivi:
retribuzione tabellare, indennità integrativa
speciale e tredicesima mensilità
+
Contributo 1 %
Contributo volontario
dei seguenti elementi retributivi:
retribuzione tabellare, indennità integrativa
speciale e tredicesima mensilità
TFR
+
Contributo 1 % aggiuntivo
una tantum (12 mesi)
• 6,91% retribuzione utile TFR
(100% TFR maturando nell’anno)
solo per i dipendenti che aderiranno
entro il primo anno di operatività
La retribuzione tabellare è comprensiva degli aumenti legati all’anzianità (retribuzione
individuale di anzianità)
CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI (art. 4 della Scheda Informativa)
I dipendenti aderenti, assunti dopo il 31.12.2000, hanno diritto complessivamente:
• al contributo “ordinario” a carico dell’Amministrazione pari all’1%
• al contributo a titolo di maggiorazione, per 12 mesi:
• pari all’1% per coloro che hanno aderito entro il primo anno di operatività di ESPERO
• pari allo 0,50% per coloro che hanno aderito nel corso del secondo anno di
operatività di ESPERO
•all’attribuzione al fondo pensione di tutto il TFR maturando (6,91% della retribuzione utile)
Dallo Statuto: Art. 23 La contribuzione
1.
(omissis)
2.
La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo,
contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.
13
IlIlcontributo
contributoaggiuntivo
aggiuntivodell’Amministrazione
dell’Amministrazione
I dipendenti che aderiscono ad Espero entro il:
• primo anno da quando il fondo inizia l’esercizio della propria
attività hanno diritto, per un periodo di 12 mesi, ad una
maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari
all’1%
• secondo anno da quando il fondo inizia l’esercizio della propria
attività hanno diritto, per un periodo di 12 mesi, ad una
maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari
allo 0,5%
+
Come anticipato nella pagina precedente, al fine di incentivare l’avvio ed il rapido
consolidamento del fondo pensione, l’accordo istitutivo ha previsto:
•per coloro che aderiscono nel corso del primo anno di operatività di ESPERO, una
maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari all’1%, per un
periodo di 12 mesi.
•Per coloro che aderiscono nel secondo anno di operatività di ESPERO, una
maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari all’0,50 %, per un
periodo di 12 mesi.
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Ulteriore
Ulteriore contributo
contributo volontario
volontario del
del dipendente
dipendente
DIPENDENTE
Eventuale ulteriore contributo volontario fino
a un max:
• 2 % (dipendente già in servizio al 31/12/2000)
• 10 % (dipendente assunto dopo il 31/12/2000)
calcolato sulla retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale
e tredicesima mensilità
La scelta viene indicata sul modulo di adesione e può essere variata
di anno in anno
Il lavoratore può versare un ulteriore contributo volontario ad ESPERO con facoltà di
cambiare la quota di contribuzione volontaria a suo carico di anno in anno.
La facoltà di effettuare versamenti volontari ad ESPERO è però soggetta a limitazioni che
derivano dalla normativa fiscale vigente.
In particolare, come si vedrà in maniera più approfondita quando si tratterà del
trattamento fiscale dei contributi, la deduzione fiscale consentita è pari al doppio del TFR
destinato al fondo pensione con il limite del 12% del reddito complessivo e fino ad un
massimo di € 5.164,57.
Per effetto di tale norma, il tetto massimo di deduzione fiscale a disposizione del
lavoratore cambia a seconda della quantità di TFR destinato al fondo pensione.
Di conseguenza:
•Il lavoratore in servizio al 31.12.2000 può versare, a titolo di contribuzione volontaria, o
l’1% oppure il 2% sempre calcolati su posizione stipendiale, indennità integrativa speciale
e tredicesima mensilità.
•Il lavoratore assunto dopo il 31.12.2000 può versare, a titolo di contribuzione
volontaria, una ulteriore percentuale sempre calcolata su posizione stipendiale, indennità
integrativa speciale e tredicesima mensilità scegliendo tra una delle seguenti aliquote:
1%
2%
3%
4%
5% 6%
7%
15
8%
9% 10%
Contributi
Contributifigurativi
figurativiad
adESPERO
ESPERO
TFR
Il TFR e il contributo dell’1,5% sono:
contabilizzati presso l’INPDAP per essere poi versati al
fondo pensione al momento:
• del pensionamento
• della cessazione del rapporto di lavoro
Inizialmente saranno rivalutati tutti gli anni, in base alla
media dei rendimenti netti di un “paniere” di Fondi
Pensione
Le quote di TFR destinate a previdenza complementare e il contributo dell’1,50% della
retribuzione utile ai fini dell’IBU (solo per i dipendenti già in servizio al 31.12.2000) non sono
versate al fondo, ma sono accantonate figurativamente presso l’INPDAP che provvede a
contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è
determinato in base alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi pensione
appositamente individuati.
Art. 5 DPCM 20/12/1999
“… applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria,
per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un
“paniere” di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra
quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo
quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Il trasferimento di queste somme al fondo avviene al momento del pensionamento ovvero
alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità
d’iscrizione all’INPDAP: solo quando si verifica questa circostanza, l’INPDAP provvede al
conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
Nel caso in cui il lavoratore richieda la sospensione della contribuzione a proprio carico non è
sospeso l’accantonamento delle quote (TFR ed 1,5%) destinate al Fondo e contabilizzate
dall’INPDAP (art. 24 comma 2 dello Statuto).
16
Decorrenza
Decorrenzadella
dellacontribuzione
contribuzione
La contribuzione ad ESPERO decorre dal terzo mese
successivo alla consegna del modulo di adesione
all’Amministrazione
Dipendente
busta paga
TFR
La contribuzione decorre dalla data in cui si perfeziona l’associazione ad ESPERO.
A tal riguardo la scheda informativa prevede che “L’associazione al Fondo, trascorsi due
mesi dalla data in cui la domanda è pervenuta al Fondo e ai soggetti tenuti al versamento dei
contributi, decorre dal primo giorno del mese successivo.” (cfr. art. 7 comma 2 dello Statuto).
Tale norma deve essere intesa nel senso che la contribuzione a carico sia
dell’amministrazione che del lavoratore decorre con effetto sulla retribuzione relativa
al terzo mese successivo alla data di consegna del modulo di adesione
all’Amministrazione competente.
Dallo Statuto: Art. 23 La contribuzione
1.
(omissis)
2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo,
contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.
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IIvantaggi
vantaggifiscali
fiscaliin
inbusta
bustapaga
paga
• I contributi versati al fondo (dal dipendente e dall’Amministrazione) sono
deducibili dal reddito complessivo del dipendente
• Il dipendente ha un risparmio fiscale direttamente in busta paga
DESCRIZIONE VOCI
Aliquote
Dipendente
che ha aderito
Dipendente che
non ha aderito
Competenze lorde
20.000,00
20.000,00
Trattenute assistenziali e
previdenziali
11,10%
2.220,00
2.220,00
Contributo lavoratore
ad ESPERO
1%
200,00
0
17.580,00
17.780,00
Imponibile IRPEF
2.987,18
3.046,47
14.592,82
14.733,53
IRPEF
Netto in busta paga
Risparmio fiscale
59,29
Costo effettivo*
0,71%
140,71
* Contributo lavoratore – Risparmio fiscale
Dire che i contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo del
lavoratore significa dire che questi contributi sono sottratti dal reddito lordo del soggetto
dando origine ad una minore tassazione e quindi a un risparmio fiscale.
Il risparmio fiscale che l’associato ottiene è correlato alla sua aliquota marginale.
Quanto si paga di imposte sul reddito (IRPEF)
Scaglioni di reddito (anno 2003)
da euro
a euro
Aliquote IRPEF*
%
0
15.000
23
15.000
29.000
29
29.000
32.6000
31
32.600
70.000
39
45
Oltre 70.000
* Più addizionali comunali e regionali. Sull’entità dell’imposta devono essere detratte le
detrazioni spettanti sia per carichi di famiglia, sia per particolari situazioni reddituali o
rilevazioni specifiche, nonché i crediti d’imposta
18
II contributi
contributi aaEspero
Esperoper
perilillavoratore
lavoratoreche
cheaderisce
aderisce
nel
primo
anno
di
operatività
nel primo anno di operatività
Retribuzione annua
Dipendente già in
Dipendente assunto
servizio al 31.12.2000 dopo il 31.12.2000
22.000
18.000
contributo Amministrazione
2 % (1 + 1%*)
440
360
contributo Dipendente 1 %
220
180
contributo 1,5 %**
quota TFR
(% su retribuzine "TFR")
264
totale versamento
(2%) 440
(6,91%) 1.244
1.364
1.784
82
53
risparmio fiscale
costo annuo effettivo
138
127
* limitatamente ai primi 12 mesi di adesione, solo per il lavoratore che ha aderito
ad Espero entro il primo anno di operatività
** sulla retribuzione utile IBU (1,5 x 0,80 = 1,2%)
Al netto del risparmio fiscale conseguente alla deduzione dal reddito complessivo dei
contributi versati al fondo pensione ESPERO (sia dal lavoratore che
dall’Amministrazione), il peso effettivo sulla basta paga è molto limitato pari nei casi
sopra illustrati a:
• 138 euro su base annua per il dipendente già in servizio al 31.12.2000 con 22.000 euro
di reddito da lavoro dipendente
•127 euro su base annua per il dipendente assunto dopo il 31.12.2000 con 18.000 euro di
reddito da lavoro dipendente.
19
IIcosti:
costi:trasparenti
trasparentieecontenuti
contenuti
Copertura dei costi di apertura della posizione
individuale dell’aderente
quota di iscrizione (una tantum)
• 2,58 euro a carico del lavoratore
Per fare fronte alle spese di funzionamento del Fondo
quota associativa annua Viene stabilita annualmente dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione (in base ad un
preventivo di spesa) e dedotta dai versamenti effettuati.
Sarà particolarmente contenuta in quanto Espero ha una dotazione
iniziale di 2,5 mln di euro
6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO (Scheda informativa)
Il Fondo ESPERO sostiene, per il suo funzionamento, spese relative alla gestione amministrativa e
all’investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo
sostiene riguardano: personale, sede e beni strumentali; attività degli organi statutari; gestione
amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali; consulenze; attività promozionali; spese legali.
Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa ESPERO provvede invia prioritaria
utilizzando le seguenti risorse:
•quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
•quote di iscrizione una tantum versate all’atto della adesione, pari a € 2,58;
•quote associative, nell’ammontare determinato annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio
di amministrazione;
Gli oneri per l’investimento delle risorse finanziarie, compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono
addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
Si precisa che le indicazioni circa l’ammontare delle spese a carico del Fondo, anche in percentuale del
patrimonio, distinte nelle loro componenti saranno indicate nella parte mobile della scheda relativa ai
risultati di gestione.
Art.17, comma 4, dell’accordo istitutivo: “Spese per la gestione del fondo”
La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del fondo sarà determinata di anno in anno
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel
rispetto del principio di economicità.
L’entità della quota associativa non può superare, in ogni caso, lo 0,12% della retribuzione annua utile al
calcolo della contribuzione.
----------------------------------La dotazione iniziale di 2,5 mln di euro deriva dal versamento dell’Amministrazione in ragione di 2,58
euro per dipendente.
20
Confronto
Confrontooneri
oneridi
digestione
gestionedei
deiFondi
FondiPensione
Pensione
negoziali
negozialirispetto
rispettoai
aipiani
pianipensionistici
pensionisticiindividuali
individuali
Anno 2003
FONDI PENSIONE NEGOZIALI
Spese/ Patrimonio fine esercizio
0,47%
3 anni
10 anni 35 anni
Fondi Pensione aperti *
1,80%
1,40%
1,20%
Polizze individuali pensionistiche *
8,40%
3,00%
1,90%
* Commissione annua onnicomprensiva in % del patrimonio
in base agli anni di permanenza nel fondo/polizza
Fonte: COVIP Relazione per l’anno 2003
I costi di gestione dei fondi pensione negoziali sono in media molto contenuti soprattutto
se confrontati con quelli dei fondi pensioni aperti e dei piani individuali pensionistici (PIP).
Ciò è dovuto in gran parte alle seguenti circostanze:
•possono generare e beneficiare di economie di scala in relazione alla ampiezza del
bacino dei destinatari
•non hanno fini di lucro, non devono generare ricavi per soggetti diversi dagli iscritti
•riescono ad ottimizzare il loro potere contrattuale in sede di definizione dei rapporti
contrattuali con i soggetti terzi fornitori di servizi
21
IIgestori
gestoridelle
dellerisorse
risorsefinanziarie
finanziariedel
del
Fondo
Pensione
ESPERO
Fondo Pensione ESPERO
Il fondo pensione affida la gestione del patrimonio a
soggetti abilitati scelti tra:
• BANCHE
• Società di intermediazione
mobiliare (SIM)
• Società di Gestione del
Risparmio (SGR)
• IMPRESE DI ASSICURAZIONI
Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta si applica
• un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari all’11%
I fondi pensione per la gestione delle risorse si affidano a soggetti specializzati, in possesso di
specifiche abilitazioni, scelti a seguito di una rigorosa selezione tra banche, SIM, SGR e compagnie
di assicurazione.
Per la individuazione dei gestori il C.d.A. del fondo deve richiedere offerte contrattuali
mediante la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore
diffusione nazionale o internazionale.
Il processo di selezione dei gestori dovrà essere condotto dagli organi di amministrazione del Fondo
nel rispetto delle istruzioni emanate dalla Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e
comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra i criteri di scelta
dei gestori e gli obiettivi e le modalità gestionali decisi preventivamente dagli amministratori.
La gestione affidata a soggetti specializzati rappresenta implicitamente un elemento di “sicurezza”
per gli iscritti al fondo.
Sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta si applicherà un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi dell’11%.
Nel “risultato netto” sono comprese (con segno negativo) tutte le spese , anche amministrative , sostenute dal
fondo.
Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del fondo rilevato al termine di ciascun
anno (aumentato delle somme erogate a titolo di riscatto, prestazioni, trasferimento di posizioni presso altri
fondi) e il patrimonio a inizio anno (aumentato dei contributi, delle somme ricevute da altri fondi a seguito di
trasferimento di posizioni, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti, nonché dei proventi maturati
derivanti dalla partecipazione a un fondo comune).
Se alla fine dell’anno il risultato delle gestione è negativo, esso può essere portato
in diminuzione dei risultati positivi degli anni successivi senza limiti temporali.
22
La
Lagestione
gestionefinanziaria
finanziariamonocomparto
monocomparto
• è orientata verso una strategia finanziaria
necessariamente “prudente”
gestione
gestione
monocomparto
monocomparto
• unico rendimento per tutti gli aderenti
• ha minori costi
ESPERO nel primo esercizio attuerà una gestione monocomparto
Fondo Pensione
Negoziale
COMETA
ALIFOND
PREVIAMBIENTE
COOPERLAVORO
ARCO
Media dei fondi
Indicatori
azionari
Indicatori
obbligazionari
19,2%
34,7%
30,3%
20,0%
30,0%
80,8%
65,3%
69,7%
80,0%
70,0%
22,6%
77,4%
Fonte: COVIP Relazione per l’anno 2003
In un fondo pensione organizzato, per quel che concerne l’assetto di gestione finanziaria,
secondo lo schema monocomparto i contributi vengono investiti con un’unica strategia
di investimento (linea di investimento unica). Tutti i lavoratori avranno lo stesso
rendimento.
In un fondo pensione organizzato secondo lo schema multicomparto l’iscritto può
scegliere, a seconda dell’età e della propensione personale al rischio, fra diverse linee e
strategie di investimento. Il rendimento riconosciuto a ciascun lavoratore sarà quello della
linea di investimento prescelta.
In caso di fondo multicomparto il lavoratore nel corso degli anni può cambiare linea di
investimento.
Dalla scheda informativa
8. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
a) Criteri per la gestione delle risorse
….Per il primo esercizio verrà adottata la gestione monocomparto idonea a fornire un unico tasso
di rendimento per tutti i lavoratori iscritti ad ESPERO. Successivamente il Consiglio di
amministrazione potrà adottare multicomparto, cioè un assetto che preveda più linee di
investimento con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento, in funzione delle diverse
esigenze dei lavoratori iscritti
Al momento dell’eventuale passaggio dalla gestione monocomparto a quella multicomparto agli
iscritti sarà fornita adeguata informazione al fine di consentire loro la scelta della linea di
investimento tra quelle adottate dal ESPERO.
Relazione COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) 2003
“Il profilo di rischio-rendimento delle diverse opzioni di scelta, rintracciabile in estrema sintesi nella
composizione del benchmark (o portafoglio neutrale) di ogni singolo comparto, è rimasto per
quanto riguarda i fondi monocomparto sostanzialmente prudenziale; la percentuale di titoli di
capitale presente nel benchmark del fondo non supera il 35 per cento toccando il minimo (5 per
cento) nel caso dell’unico fondo (FUNDUM) che offre ai propri aderenti la garanzia di risultato.”
23
Fondi
FondiPensione:
Pensione:rendimenti
rendimenti
Fondi pensione negoziali*
Rendimeto a 5 anni
(1999 - 2003)
Rendimeto a 1 anno
(2003)
16,1%
5,0%
Re ndim e to m e dio
annuale ne i 5 anni
(1999 - 2003)
3,2%
Fonte: COVIP Relazione per l’anno 2003
*
Rendimenti netti calcolati come variazione dei relativi indici di capitalizzazione
Proprio per le turbolenze dei mercati finanziari di questi anni, il rendimento medio annuo dei Fondi
Pensione in questi 5 anni (3,2%) può ritenersi più che soddisfacente.
Relazione COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) 2003
”La breve vita dei fondi di nuova istituzione non consente di effettuare valutazioni compiute circa la
loro performance la quale può essere valutata correttamente solo con riferimento al lungo periodo.
Oltretutto, l’orizzonte temporale per il quale sono disponibili dati, che non si estende oltre il
quinquennio 1999-2003, è stato caratterizzato da gravi turbolenze dei mercati finanziari e da
rendimenti penalizzanti”.
”Al fine di tentare di avere una percezione migliore delle opportunità offerte dall’impiego sul mercato
finanziario del risparmio previdenziale, è stato condotto un semplice esercizio di simulazione
calcolando quale sarebbe stato il rendimento dei fondi pensione negoziali qualora essi fossero nati già
alla fine degli anni ‘60 e avessero seguito fin da allora l’asset allocation oggi adottata, che risulta di
tipo prevalentemente obbligazionario, con una componente azionaria dell’ordine del 20-25 per cento.
…
Sulla base delle ipotesi adottate, negli ultimi 35 anni il rendimento nominale dei fondi pensione - al
netto degli oneri di amministrazione e gestione, supposti pari all’incidenza percentuale sul patrimonio
registrata alla fine del 2003, e dell’imposizione fiscale - sarebbe risultato pari al 10 per cento annuo
(su base composta); considerando un tasso di inflazione nel periodo pari all’8,2 per cento, il
rendimento reale annuo dei fondi risulterebbe pari all’1,7 per cento.
Limitando l’esercizio all’ultimo ventennio, vale a dire tornando indietro al momento dell’istituzione del
TFR (maggio 1982), il rendimento nominale medio annuo ottenuto dai fondi pensione resta
ampiamente positivo attestandosi al 10,6 per cento, contro una rivalutazione lorda annua del TFR pari
al 5,3 per cento; considerando un tasso di inflazione nel periodo pari al 5,1 per cento, il rendimento
reale dei fondi pensione resta ampiamente positivo. Viceversa il TFR, dopo una prima fase
caratterizzata da elevati livelli di inflazione nella quale non è riuscito a consentire il mantenimento del
potere d’acquisto, nella fase successiva, al ridursi dell’inflazione sotto la soglia del 6 per cento,
recupera una rivalutazione positiva in termini reali.”
24
Maggiore
Maggiorerivalutazione
rivalutazionedel
delTFR
TFRdestinato
destinatoad
adEspero
Espero
Per chi è in regime di TFR e non aderirà ad Espero, il TFR accantonato annualmente si rivaluterà,
alla fine dell’anno successivo, del:
75% dell’indice ISTAT + 1,5% fisso
Inflazione
Rivalutazione TFR
Rivalutazione reale
2
3
+1
6
6
0
8
7,5
- 0,5
Per chi aderirà, il TFR destinato ad Espero si rivaluterà, a regime, in base al rendimento
che si otterrà dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo
Per i lavoratori in regime di TFR (dipendenti assunti dopo il 31/12/2000) che non aderiranno al Fondo, alla fine di
ciascun anno di lavoro sarà accantonata una quota a titolo di TFR. Alla fine dell’anno successivo il TFR accantonato
sarà rivalutato nella misura del 75% dell’indice ISTAT (incremento costo della vita per famiglie di impiegati ed operai)
+ 1,5 (tasso fisso).
Per i lavoratori in regime di TFR (dipendenti assunti dopo il 31/12/2000) e per quelli in regime di buonuscita
(dipendenti già in servizio al 31/12/2000) che aderiranno al Fondo, il TFR destinato al Fondo si rivaluterà
annualmente a un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura
finanziaria dei fondi pensione, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di
previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti.
Successivamente, si applicherà il rendimento netto ottenuto da Espero dalla gestione finanziaria del patrimonio in
gestione.
Relazione COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) 2003
”La breve vita dei fondi di nuova istituzione non consente di effettuare valutazioni compiute circa la loro performance
la quale può essere valutata correttamente solo con riferimento al lungo periodo. Oltretutto, l’orizzonte temporale per
il quale sono disponibili dati, che non si estende oltre il quinquennio 1999-2003, è stato caratterizzato da gravi
turbolenze dei mercati finanziari e da rendimenti penalizzanti”.
”Al fine di tentare di avere una percezione migliore delle opportunità offerte dall’impiego sul mercato finanziario del
risparmio previdenziale, è stato condotto un semplice esercizio di simulazione calcolando quale sarebbe stato il
rendimento dei fondi pensione negoziali qualora essi fossero nati già alla fine degli anni ‘60 e avessero seguito fin da
allora l’asset allocation oggi adottata, che risulta di tipo prevalentemente obbligazionario, con una componente
azionaria dell’ordine del 20-25 per cento. …
Sulla base delle ipotesi adottate, negli ultimi 35 anni il rendimento nominale dei fondi pensione - al netto degli oneri
di amministrazione e gestione, supposti pari all’incidenza percentuale sul patrimonio registrata alla fine del 2003, e
dell’imposizione fiscale - sarebbe risultato pari al 10 per cento annuo (su base composta); considerando un tasso di
inflazione nel periodo pari all’8,2 per cento, il rendimento reale annuo dei fondi risulterebbe pari all’1,7 per
cento.
Limitando l’esercizio all’ultimo ventennio, vale a dire tornando indietro al momento dell’istituzione del TFR (maggio
1982), il rendimento nominale medio annuo ottenuto dai fondi pensione resta ampiamente positivo attestandosi al
10,6 per cento, contro una rivalutazione lorda annua del TFR pari al 5,3 per cento; considerando un tasso di
inflazione nel periodo pari al 5,1 per cento, il rendimento reale dei fondi pensione resta ampiamente positivo.
Viceversa il TFR, dopo una prima fase caratterizzata da elevati livelli di inflazione nella quale non è riuscito a
consentire il mantenimento del potere d’acquisto, nella fase successiva, al ridursi dell’inflazione sotto la soglia del 6
per cento, recupera una rivalutazione positiva in termini reali.”
--------------------------------------------------Detto ciò, è bene chiarire che i datori di lavoro pubblici, per espressa previsione normativa, continueranno a versare
ad INPDAP la stessa quota che versavano per l’IBU (9,60% calcolato sull’80% delle voci retributive considerate utili a
tal fine). Spetterà ad INPDAP conteggiare e, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, liquidare al
lavoratore il montante relativo all’accantonamento al TFR ed ai conseguenti rendimenti come precedentemente
descritto.
25
PRESTAZIONI:
PRESTAZIONI:pensione
pensionecomplementare,
complementare,capitale
capitale
Al momento del pensionamento il dipendente ha diritto alla:
PENSIONE COMPLEMENTARE: rendita vitalizia, rivalutabile,
eventualmente reversibile
Può percepire la prestazione 100% sotto forma di CAPITALE se:
ƒ la rendita annua vitalizia maturata è inferiore all’assegno sociale;
ƒ non ha maturato i requisiti minimi di accesso per la pensione
complementare (pensione vecchiaia: almeno 5 anni di permanenza nel Fondo; pensione
anzianità almeno 15 anni di permanenza nel Fondo);
Se ha maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione complementare,
può percepire la prestazione:
•
•
massimo il 50% sotto forma di CAPITALE;
la restante parte sotto forma di RENDITA.
La prestazione è rapportata ai contributi versati e alle rivalutazioni maturate
L’obiettivo di ESPERO è garantire agli associati una pensione complementare aggiuntiva, a
quella di base: rendita vitalizia rivalutabile.
Vitalizia perché verrà pagata finché l’associato/pensionato è in vita.
Rivalutabile perché comunque ogni anno, in base ai risultati della gestione, aumenta l’importo
della rendita che sarà erogata.
Reversibile perché il lavoratore, al momento del pensionamento, può designare un beneficiario
al quale sarà corrisposta la rendita dopo il suo decesso.
Abbiamo detto in precedenza che per accedere alle prestazioni sotto forma di pensione
complementare devono sussistere determinati requisiti.
La pensione di vecchiaia è erogata in presenza dei seguenti requisiti:
• cessazione dell’attività;
• compimento dell’età pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica;
• iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione.
Senza questi requisiti il lavoratore ha diritto a percepire, sotto forma di capitale, quanto
accantonato sulla sua posizione (capitale più rivalutazioni).
La pensione complementare di anzianità è erogata quando sono presenti i seguenti requisiti:
• cessazione dell'attività;
• almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione;
• un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia
Laddove i sopra citati requisiti non sussistano il fondo pensione non può erogare la prestazione
sotto forma di pensione, ma unicamente sotto forma di capitale.
Analogamente la prestazione non può essere percepita sotto forma di pensione complementare
(dovendo necessariamente essere erogata sotto forma di capitale) qualora l’importo della
pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all’assegno sociale.
26
La
Latassazione
tassazione
della
pensione
della pensionecomplementare
complementare
La pensione complementare concorre parzialmente a formare il
reddito complessivo del pensionato:
• è assoggettata a tassazione solo per la parte derivante dai
contributi dedotti (Amministrazione, Dipendente), dal
contributo 1,5%* e dal TFR
•
è esente da tassazione per la parte derivante dai rendimenti,
e da eventuali contributi non dedotti
Durante l’erogazione della pensione, le rivalutazioni anno per anno,
sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 12,5 %
* In via di definizione in attesa di una risposta all’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate
Prestazioni sotto forma di rendita
La pensione complementare erogata da ESPERO concorre parzialmente a formare il
reddito complessivo dell’associato/pensionato. Ciò significa che si cumula parzialmente
con gli altri redditi dell’associato/pensionato ed è assoggettata a tassazione progressiva
(con aliquota marginale IRPEF).
La concorrenza parziale alla formazione del reddito complessivo deve intendersi nel senso
che:
•È soggetta a tassazione la quota di pensione complementare derivante:
•dai contributi posti a carico dell’Amministrazione
•dai contributi versati dal lavoratore
•dal TFR
•dall’1,5%* a valere sulla retribuzione utile ai fini IBU
•Non è soggetta a tassazione la quota di pensione complementare derivante:
•dai contributi non dedotti
•Dai rendimenti maturati, a condizione, però,
l’imposta sostitutiva dell’11% presso il fondo
che abbiano scontato
Esempio
pensione complementare
10.000.000
di cui:
generata da contributi
6.000.000
generata da rendimenti
4.000.000
quota di pensione complementare imponibile
6.000.000
quota di pensione complementare non imponibile
4.000.000
Sul rendimento finanziario (rivalutazioni) maturato annualmente sulle rendite, viene
applicata un’imposta sostitutiva del 12, 50%.
27
Tassazione
Tassazionedel
delcapitale:
capitale:
se
senon
nonsuperiore
superioread
ad1/3
1/3del
delmontante
montantematurato/pensionamento
maturato/pensionamento
senza
aver
maturato
i
requisiti
senza aver maturato i requisitiminimi
minimidi
diaccesso/importo
accesso/importodella
della
pensione
maturata
è
inferiore
all’assegno
pensione maturata è inferiore all’assegnosociale/
sociale/
decesso
decessodell’associato
dell’associato
Contributi dedotti
(versati:
Amministrazione,
Dipendente)
TASSAZIONE
SEPARATA
con aliquota media
ultimi 5 anni
Tfr
Contributo 1,5%*
Rendimenti
Contributi
non dedotti
ESENTI
* In via di definizione in attesa di una risposta all’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate
Nel caso di prestazione sotto forma di capitale in presenza dei requisiti di accesso alla pensione
complementare si applica la tassazione separata.
La modalità di tassazione separata presuppone il calcolo della c.d. aliquota interna ed il calcolo della base
imponibile.
La aliquota interna si calcola nella seguente maniera:
1. si calcola prima il reddito di riferimento attraverso la seguente formula:
(montante maturato - contributi non dedotti - rendimenti maturati) X 12
anni effettivi di contribuzione
2.
applicando al reddito di riferimento le aliquote corrispondenti ai vigenti scaglioni IRPEF si ottiene
l’imposta media
3.
si calcola la c.d. aliquota interna dividendo l’imposta media per il reddito di riferimento
Nel caso in cui si chieda sotto forma di capitale meno di 1/3 del montante maturato la base imponibile alla
quale si applica l’aliquota interna come sopra calcolata è costituita da:
•
contributi dedotti versati sia dall’amministrazione che dal dipendente
• TFR
• Contributo pari all’1,5%* della retribuzione utile ai fini IBU
Sono invece esenti da tassazione (non rientrando nella base imponibile):
•
rendimenti
• Contributi non dedotti
La tassazione come sopra descritta è operata dal fondo pensione a titolo provvisorio. Successivamente sarà
effettuata direttamente dagli Uffici Finanziari la riliquidazione dell’imposta mediante applicazione
dell’aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla prestazione.
Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli
Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.
La stessa modalità di tassazione si applica nel caso di riscatto esercitato a seguito di cessazione del rapporto
di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
28
Le
Leanticipazioni
anticipazioni
Dopo 8 anni di iscrizione, il lavoratore può richiedere
una anticipazione (fino al 100% di quanto maturato su: contr.
Amministrazione, Dipendenti + rivalutazioni) sulla sua posizione
per:
• acquisto o ristrutturazione della 1^ casa,
per sé o per i figli
• spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle strutture
pubbliche competenti
• spese sostenute durante la fruizione dei
congedi per la formazione continua
Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere
sulla quota della posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi:
-per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalla competenti strutture
pubbliche ;
- per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto
1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati, come previsto dalla normativa
prevista dall’art. 1 – comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n 449;
- per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua di cui agli
agli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi dipendente + contributi azienda +
rivalutazioni maturate) all’interno del fondo pensione ovvero una sua parte. Sono escluse
dall’anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l’INPDAP (TFR ed 1,5% a valere sulla
retribuzione utile ai fini IBU) in quanto il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell’eventuale 1,5%
aggiuntivo avviene esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro che comporti anche cessazione
d’iscrizione all’INPDAP.
Nelle ipotesi di anticipazione di cui sopra l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.
Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anzidetta anticipazione delle prestazioni, sono
considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali
non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.
29
In
Incaso
casodi
didecesso
decessodel
deldipendente
dipendentedurante
duranteilil
rapporto
rapportodi
dilavoro
lavoro
La posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto
AVENTI DIRITTO
• coniuge
• in mancanza del coniuge, i figli
• in mancanza del coniuge e dei
figli, i genitori se viventi a carico
• In mancanza di tali soggetti, il
beneficiario nominato dall’aderente
In mancanza anche di quest’ultimo la posizione
resta acquisita al fondo
In caso di morte dell’associato prima del suo pensionamento, la
posizione patrimoniale accantonata (capitale maturato) viene
riscattata dal coniuge, ovvero in sua mancanza dai figli, ovvero in
mancanza di coniuge e figli dai genitori se conviventi e a carico
dell’iscritto.
Se mancano i suddetti soggetti, l’iscritto al fondo pensione può
designare, come beneficiario della prestazione per il caso di sua
premorienza, una qualsiasi persona.
In mancanza dei soggetti sopra richiamati, o di diverse disposizioni
del dipendente, la posizione resta acquisita al fondo pensione.
30
Cessazione
Cessazionedel
delrapporto
rapportodi
dilavoro
lavoroprima
primadel
del
pensionamento
pensionamento
Mantenimento della posizione in assenza di
contribuzione
Trasferimento della posizione maturata in un
altro Fondo Pensione negoziale
Trasferimento della posizione maturata in
una forma pensionistica individuale
Riscatto di tutto il capitale maturato
Se vengono meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per
l’erogazione delle prestazioni pensionistiche l’iscritto al fondo potrà esercitare, a domanda, una delle seguenti
opzioni:
• mantenimento della posizione individuale anche in assenza di contribuzione;
• trasferimento della propria posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari (sia fondi
negoziali, sia fondi aperti, sia piani individuali pensionistici). Il fondo provvede ai relativi adempimenti entro
sei mesi dalla richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
•Riscatto della posizione con liquidazione della posizione entro sei mesi dalla richiesta.
Poiché il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base
utile ai fini IBU) avviene solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro che determini la cessazione del
rapporto di iscrizione all’INPDAP, non può essere trasferita o riscattata la parte di posizione individuale riferita
a questi accantonamenti, fintanto che non si determina al cessazione dell’iscrizione all’INPDAP: fino a questo
momento detti contributi conservano la natura figurativa e non possono essere liquidati. Questa limitazione
non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al
fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali ci
sia stata una contestuale cessazione dell’iscrizione all’INPDAP.
31
IIvantaggi
vantaggi dati
datidall’adesione
dall’adesioneaaESPERO
ESPERO
Gestione professionale
e rendimenti di mercato
(anche sul TFR destinato al fondo)
Pensione aggiuntiva
a quella erogata dall’INPDAP
6
11
22
Costi trasparenti
e contenuti
5
Contributo
dell’Amministrazione
(1% + 1%)
33
Contributo dell’1,5 %
(dipendenti a tempo indeterminato
già in servizio al 31/12/2000)
4
Fiscali sui versamenti,
rendimenti e prestazioni
I vantaggi dati dall’adesione a ESPERO sono i seguenti:
1) Il lavoratore matura prestazioni aggiuntive (pensione complementare) a quelle erogate dal
sistema previdenziale pubblico (INPDAP). Vedi pag. 4
2) Usufruisce del contributo del datore di lavoro, previsto solo se il lavoratore aderisce ad
ESPERO. Vedi pag. 12, 13 e 14
3) I dipendenti a tempo indeterminato già in servizio al 31/12/2000 che aderiscono ad Espero
avranno diritto ad un’ulteriore quota pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini dell’IBU.
Vedi pag. 12
4) Il contributo del lavoratore al fondo pensione viene prelevato direttamente dal datore di
lavoro in busta paga, senza adempimenti e oneri per il lavoratore.
• Il lavoratore, sui contributi a suo carico e su quelli a carico del datore di lavoro,
usufruisce di vantaggi fiscali (IRPEF) Vedi pag. 18 e 19
•I rendimenti ottenuti anno per anno sono tassati con un’aliquota agevolata dell’11%.
Vedi pag. 22
•Le prestazioni sono assoggettate a una tassazione agevolata Vedi da pag. 27 e 28
5) I costi di gestione previsti sono trasparenti e contenuti in quanto Espero non ha fini di lucro,
e ha un forte potere contrattuale nei confronti dei fornitori di servizi. Vedi pag. 20 e 21
6) Il patrimonio di Espero sarà dato in gestione a società specializzate (Banche, SIM, SGR,
Imprese di assicurazioni) scelte tramite una gara pubblica. I rendimenti di cui beneficeranno gli
aderenti saranno quelli ottenuti dai gestori finanziari con gli investimenti (rendimenti di
mercato). Anche il TFR destinato ad Espero si rivaluterà in base ai rendimenti di mercato
ottenuti, e non più in base al rendimento previsto dalla legge (75% indice ISTAT + 1,5%). Vedi
pag. 22, 24 e 25
32
Modalità
Modalitàdi
diadesione
adesionead
adESPERO
ESPERO
• L’adesione è volontaria
• Per aderire è necessario sottoscrivere l’apposito
modulo
Chi non aderisce:
• Rinuncia ad un diritto contrattuale
• Non ha diritto a percepire il contributo del datore di
lavoro sotto altra forma
Dallo Statuto: Art. 7 Modalità di adesione
1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione del modulo di
adesione al Fondo, contenente l’impegno ai versamenti contributivi previsti dall’Accordo istitutivo di cui
all’art. 1 o dagli accordi o altre disposizioni di cui dall’art. 5, comma 2, del presente statuto e con la quale
il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto
dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.
2. I lavoratori in possesso dei requisiti potranno associarsi al Fondo con un atto individuale e volontario
attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione. L’associazione al fondo, trascorsi due mesi dalla
data in cui la domanda è pervenuta al fondo e ai soggetti tenuti al versamento dei contributi, decorre dal
primo giorno del mese successivo.
3. Il dipendente assunto contratto a tempo determinato potrà associarsi al Fondo entro entro la
scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art.5, comma 1, lettera c. In tal caso la
contribuzione e gli accantonamenti figurativi sono dovuti ed attribuiti con riferimento all’intero periodo di
servizio prestato.
4. A seguito della accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al
fondo anche l’amministrazione da cui egli dipende. Per effetto dell’adesione i lavoratori e
l’amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al
versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti
all’osservanza delle norme contenute nel presente statuto.
5. L’adesione è preceduta dalla consegna dello statuto e della scheda informativa relativa alle
principali caratteristiche del Fondo, predisposta secondo lo schema della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP).
6. All’atto della adesione il singolo lavoratore verserà una quota di iscrizione “una tantum” per il tramite
del sostituto di imposta nella somma prevista dal C.d.A..
7. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari, presso le
sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché
presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o
promotori delle fonti istitutive.
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Supporto
Supportoeeinfo
infoai
aireferenti
referentiterritoriali
territoriali
eeai
potenziali
aderenti/aderenti
ai potenziali aderenti/aderentidi
diEspero
Espero
L’attivazione è prevista a decorrere da lunedì 25 ottobre
REFERENTI TERRITORIALI
•
Numero telefonico dedicato : 06.58495092 (dal lunedì al venerdì, 9:00-
•
E-mail dedicata: [email protected]
•
Sito web con area riservata ai materiali formativi
•
Programma per le simulazioni personalizzate
13:00/14:30-17:00
POTENZIALI ADERENTI/ADERENTI
•
Numero telefonico dedicato : 848.800.270 (dal lunedì al venerdì –
•
E_mail dedicata: [email protected] (dal sito web);
[email protected] (riportato sul materiale cartaceo).
09:00-
13:00/14:30-17:00)
Il Fondo si è dotato di una struttura il CIPREA (Centro Informativo Previdenziale Espero
Assistenza) che curerà le relazioni con i referenti, il rapporto con i lavoratori del settore e
gli associati.
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