Fondo Pensione ESPERO Fondo Pensione ESPERO
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Fondo FondoPensione PensioneESPERO ESPERO 3 La Lapensione pensionepubblica pubblica Tassi di sostituzione con 35 anni di contributi Anzianità contributiva al 31.12.95 Età pensionamento (sistema retributivo) 57 67,1% 52,5% 44,8% 60 67,1% 55,4% 48,5% 62 67,1% 57,8% 51,4% 65 67,1% 61,8% 56,7% 18 anni 10 anni 0 anni (sistema contributivo) Ipotesi assunte: PIL + 1,5% dinamica retributiva + 2% coefficienti di trasformazione in base alla legge 335/95 Fonte: INPDAP, Rapporto annuale sullo stato sociale 2003 Con la riforma Amato del 1992, la Riforma Dini del 1995 e la riforma Prodi del 1997 si è determinato un nuovo metodo di calcolo delle prestazioni erogate dal sistema previdenziale pubblico. La riforma del sistema obbligatorio di base si è resa necessaria per il cambiamento del quadro macroeconomico di riferimento, riconducibile sommariamente a: - fattori demografici: progressivo invecchiamento della popolazione, dovuto sia all’allungamento della vita media (per i progressi della medicina e le migliori condizioni economico-sanitarie), sia al calo della natalità, legato al passaggio da una società agricola ad una industriale, all’emancipazione femminile e agli sviluppi della contraccezione; - fattori economico-produttivi: riduzione del numero di lavoratori dipendenti, a causa delle ristrutturazioni produttive e delle nuove tecnologie, che hanno comportato licenziamenti, cassa integrazione e prepensionamenti. Per effetto di questi cambiamenti si è progressivamente ridotto il monte delle retribuzioni erogate (che costituisce la principale base di finanziamento della previdenza sociale) mentre è cresciuto il numero delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione. Di conseguenza il rapporto tra anziani e occupati (cioè il rapporto tra la quota di popolazione con più di 65 anni e quella occupata di età compresa tra i 15 e i 64 anni (indice economico di dipendenza degli anziani), che nel 1960 era del 24% è salito al 48,8% nel 2000 ed è previsto in aumento anche nel futuro, fino al 63,3% nel 2020 e al 97,0% nel 2050. Le riforme previdenziali effettuate hanno introdotto (per i soggetti che alla data del 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione obbligatoria) una nuova modalità di calcolo della pensione pubblica (metodo contributivo) basata anche su un meccanismo di equità (indifferenza) attuariale in base al quale la pensione da erogare dipende, oltre che dai contributi versati e dal tasso di crescita dell’economia, anche dalla aspettativa di vita del soggetto. 4 Come Comenasce nasceESPERO ESPERO … a seguito dell’accordo istitutivo del 14.03.2001 in sede di contrattazione di comparto tra FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS-Confsal GILDA-UNAMS ANP-CIDA ARAN … e al successivo atto costitutivo del 17.11.2003 Il fondo pensione del comparto scuola nasce a seguito di una complessa fase istitutiva che prende avvio con la sottoscrizione, in data 29.07.99, dell’accordo quadro sottoscritto tra ARAN ed OO.SS. sul TFR e la previdenza complementare poi recepito nel DPCM del 20.12.99. Solo dopo l’entrata in vigore del DPCM (31 maggio 2000) è stato possibile concludere la trattativa con l’ARAN per la stipula dell’accordo istitutivo del fondo del comparto scuola. L’accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori della scuola è stato sottoscritto in data 14 marzo 2001. Con tale accordo istitutivo sono state definite le caratteristiche essenziali del fondo (destinatari, modalità di iscrizione, tipologia delle prestazioni, requisiti di accesso alle prestazioni, composizione degli organi sociali, etc.). Espero è stato autorizzato all’attività dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) il 12/5/2004. 5 Gli organi del Fondo: composizione bilaterale e paritetica Assemblea dei delegati (60 componenti) ELEGGE Collegio dei revisori contabili (4 componenti effettivi + 2 supplenti) Consiglio di amministrazione (18 componenti ) Presidente e Vice Presidente Il Decreto Legislativo numero 124 del 1993 stabilisce che gli organi del Fondo pensione debbano essere a composizione bilaterale e paritetica. Ciò significa che tutti gli organi del fondo devono essere formati sia dai rappresentanti dei dipendenti che hanno aderito sia dai rappresentanti dei datori di lavoro in eguale numero. In ossequio al principio di democrazia rappresentativa, tutti gli iscritti al fondo pensione ESPERO hanno il dirittodovere di partecipare alle elezioni generali finalizzate ad individuare i componenti dell’assemblea la quale, a sua volta, elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori. DALLO STATUTO DI ESPERO Art. 8 Organi associativi 1. Sono organi del Fondo: a. Assemblea dei Delegati; b. Consiglio di Amministrazione; c. Presidente e Vice Presidente; d. Collegio dei Revisori Contabili. Art. 9 Assemblea dei Delegati 1. L’Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, che fa parte integrante delle fonti istitutive. 2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi I rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dal Ministro dell’Istruzione che provvede a notificare i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo sarà sostituito con nota del Ministro dell’Istruzione che vi provvederà nel termine più sollecito possibile. N.B. Le elezioni per la prima Assemblea dei Delegati si svolgeranno al raggiungimento delle prime 30.000 adesioni. Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione: composizione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori. Art. 19 Il Presidente e il Vice Presidente 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni e i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente. Art. 20 Il Collegio dei Revisori Contabili: composizione 1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori. N.B. Secondo quanto previsto dall’accordo istitutivo e dallo statuto di ESPERO nella prima fase di vita del Fondo il collegio dei revisori contabili sarà composto unicamente da due componenti effettivi. 6 AAchi chisi sirivolge rivolgeESPERO ESPERO Ai lavoratori del comparto scuola assunti con contratto: • a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) • a tempo determinato ( la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi continuativi) Ai lavoratori delle scuole private parificate, legalmente riconosciute, paritarie ed Enti per la formazione professionale assunti con contratto: •a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) • a tempo determinato ( la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi continuativi) • di formazione lavoro I dipendenti delle OO.SS. firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo Dalla Scheda Informativa Art.1 lettera c) Area dei destinatari Possono aderire al Fondo i dipendenti statali della scuola, cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche: •con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time; •con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi. I dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro e i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale, a condizione che venga sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l’accordo istitutivo del Fondo ESPERO costituisca soggetto firmatario dell’accordo collettivo che li riguarda. Possono infine aderire a ESPERO anche i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo nonché quelli delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato gli accordi per l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate o legalmente riconosciute o da enti o istituti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale prevista dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali. 7 Le fasi del Fondo Pensione Raccolta dei contributi Gestione del patrimonio del Fondo Erogazione prestazioni 11 Le fasi di attività del Fondo Pensione possono essere così schematizzate: •Fase di contribuzione durante la quale i contributi definiti dal CCNL vengono versati periodicamente al fondo e accreditati sulle posizioni individuali •Fase di gestione durante la quale i le risorse complessive del fondo (contributi ed interessi maturati) vengono investite tramite i soggetti a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge: •Banche; •Compagnie di Assicurazione; •SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) •SGR (Società di Gestione del Risparmio). La fase di contribuzione e la fase di gestione (tranne che per il primo periodo di vita del fondo) coesistono e danno vita alla c.d. fase di accumulazione. •Fase di erogazione durante la quale, in presenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti, il fondo pensione pagherà le prestazioni o sotto forma di sola pensione o sotto forma di solo capitale ovvero sotto forma di mix tra pensione e capitale. ESPERO funziona in base al principio della capitalizzazione individuale. Ogni lavoratore che aderisce al Fondo Pensione apre un proprio “conto” individuale, distinto da quello degli altri lavoratori, che si accresce di anno in anno. Le prestazioni finali dipendono dall’importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti. 8 Effetti Effettidell’adesione dell’adesionead adESPERO: ESPERO: lavoratori già in servizio al lavoratori già in servizio al31.12.2000 31.12.2000 Per i lavoratori già in servizio al 31.12.2000 ed in regime di Indennità di buonuscita (IBU), l’adesione ad ESPERO comporta: • il passaggio automatico al TFR (Trattamento di Fine Rapporto) IBU TFR • Il TFS maturato al momento dell’adesione si trasforma in TFR • Da quel momento in poi si applicano le regole di rivalutazione del TFR • Una parte del TFR maturando (2%) viene versato ad ESPERO Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000. Rientrano nel regime IBU (indennità di buonuscita) e, per aderire al fondo, devono esercitare l’opzione per il trattamento di fine rapporto. Dalla Scheda Informativa: art 1 lettera c) L’opzione per il TFR L’opzione per la trasformazione della buonuscita (IBU) in TFR è stata prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/97 al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare. L’accordo tra Aran e sindacati del 29.07.99, ed il Dpcm del 20.12.99, e successive modifiche, hanno dettato regole per disciplinare il passaggio al TFR che si possono così sintetizzare: i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.00 e in regime di IBU, possono aderire ad ESPERO solo se optano per la trasformazione in TFR del precedente trattamento di fine servizio. L’opzione è esercitata mediante la sottoscrizione del modulo di adesione (che contiene apposito riquadro) ed è pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto alla adesione stessa. In altre parole, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l’opzione per il TFR. 9 Effetti Effettidell’adesione dell’adesionead adESPERO: ESPERO: lavoratori assunti dopo il lavoratori assunti dopo il31.12.2000 31.12.2000 Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2000 ed in regime di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) l’adesione ad ESPERO comporta: • il versamento di tutto il TFR maturando (6,91%) ad ESPERO TFR •Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato assunti dopo il 31.12.2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000. Hanno diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), secondo quanto previsto dal Dpcm 20.12.99, e successive modifiche. Occorre considerare che l’accantonamento al TFR, per i pubblici dipendenti è pari al 6,91% della retribuzione utile. Il TFR che il datore di lavoro deve accantonare viene calcolato nel seguente modo: Retribuzione annua lorda _____________________ = 7,41% 13,5 Al 7,41% così calcolato deve essere sottratto un contributo (pari allo 0,50%) destinato al finanziamento dell’istituto della perequazione automatica delle pensioni erogate dall’INPS, cosicché la somma effettivamente accantonata è pari al 6,91%. Poiché i dipendenti pubblici sono iscritti all’INPDAP il suddetto contributo (0,50%) non è dovuto. Per evitare una ingiustificata disparità di trattamento è stato stabilito che l’accantonamento al TFR nel settore del pubblico impiego fosse pari al 6,91%. 10 Indennità Indennitàdi dibuonuscita buonuscita(IBU) (IBU)ee Trattamento Trattamentodi difine finerapporto rapporto(TFR) (TFR) Dipendente già in Dipendente assunto servizio al 31.12.2000 dopo il 31.12.2000 Retribuzione annua 22.000 18.000 Anni di servizio 10 0 14.667 0 (2%) 440 (6,91%) 1.244 (4,91%) 1.080 0 IBU lorda maturata al momento dell'adesione ad Espero quota TFR destinata ad Espero (% su retribuzine "TFR") TFR residuo accantonato Indennità di buonuscita (IBU) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) • Dipendenti a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 Al momento dell’adesione ad Espero, il lavoratore dovrà , contestualmente, sottoscrivere l’opzione per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). A seguito del passaggio: • viene effettuato un calcolo del TFS (Trattamento di fine servizio = IBU) che si è maturato e lo si trasforma in TFR, che viene rivalutato tutti gli anni del 75% dell’indice ISTAT + 1,5% • viene destinata al Fondo una quota del TFR che il lavoratore matura annualmente, pari al 2%. La restante quota di TFR, pari al 4,91% della retribuzione annua lorda, verrà liquidata direttamente al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. • Dipendenti assunti dopo il 31.12.2000 Trattamento di Fine Rapporto A partire dal momento in cui si aderisce ad Espero, tutto il TFR maturato annualmente, ovvero il 6,91 % della retribuzione annua lorda, viene versato nel Fondo. 11 La Lacontribuzione contribuzionead adEspero Esperoper periidipendenti dipendenti già in servizio al 31/12/2000 già in servizio al 31/12/2000 Dipendente Amministrazione busta paga Contributo 1 % dei seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità Contributo 1,5 + Contributo volontario Contributo 1 % % della base contributiva riferita al TFS dei seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità + TFR Contributo 1 % aggiuntivo una tantum (12 mesi) • 2 % retribuzione utile TFR solo per i dipendenti che aderiranno entro il primo anno di operatività La retribuzione tabellare è comprensiva degli aumenti legati all’anzianità (retribuzione individuale di anzianità) CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI (art. 4 della Scheda Informativa) I dipendenti aderenti, già in servizio al 31.12.2000, hanno diritto complessivamente: • al contributo “ordinario” a carico dell’Amministrazione pari all’1% • al contributo a titolo di maggiorazione, per 12 mesi, • pari all’1% per coloro che hanno aderito entro il primo anno di operatività di ESPERO • pari allo 0,50% per coloro che hanno aderito nel corso del secondo anno di operatività di ESPERO • al contributo pari all’1,5% della retribuzione utile all’IBU (1,5 x 80% retrib. = 1,2%) • all’attribuzione al fondo pensione di una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile Dallo Statuto: Art. 23 La contribuzione 1. (omissis) 2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo. 12 La Lacontribuzione contribuzionead adEspero Esperoper periidipendenti dipendenti assunti dopo il 31/12/2000 assunti dopo il 31/12/2000 Dipendente Amministrazione busta paga Contributo 1 % dei seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità + Contributo 1 % Contributo volontario dei seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità TFR + Contributo 1 % aggiuntivo una tantum (12 mesi) • 6,91% retribuzione utile TFR (100% TFR maturando nell’anno) solo per i dipendenti che aderiranno entro il primo anno di operatività La retribuzione tabellare è comprensiva degli aumenti legati all’anzianità (retribuzione individuale di anzianità) CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI (art. 4 della Scheda Informativa) I dipendenti aderenti, assunti dopo il 31.12.2000, hanno diritto complessivamente: • al contributo “ordinario” a carico dell’Amministrazione pari all’1% • al contributo a titolo di maggiorazione, per 12 mesi: • pari all’1% per coloro che hanno aderito entro il primo anno di operatività di ESPERO • pari allo 0,50% per coloro che hanno aderito nel corso del secondo anno di operatività di ESPERO •all’attribuzione al fondo pensione di tutto il TFR maturando (6,91% della retribuzione utile) Dallo Statuto: Art. 23 La contribuzione 1. (omissis) 2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo. 13 IlIlcontributo contributoaggiuntivo aggiuntivodell’Amministrazione dell’Amministrazione I dipendenti che aderiscono ad Espero entro il: • primo anno da quando il fondo inizia l’esercizio della propria attività hanno diritto, per un periodo di 12 mesi, ad una maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari all’1% • secondo anno da quando il fondo inizia l’esercizio della propria attività hanno diritto, per un periodo di 12 mesi, ad una maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari allo 0,5% + Come anticipato nella pagina precedente, al fine di incentivare l’avvio ed il rapido consolidamento del fondo pensione, l’accordo istitutivo ha previsto: •per coloro che aderiscono nel corso del primo anno di operatività di ESPERO, una maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari all’1%, per un periodo di 12 mesi. •Per coloro che aderiscono nel secondo anno di operatività di ESPERO, una maggiorazione del contributo a carico dell’Amministrazione pari all’0,50 %, per un periodo di 12 mesi. 14 Ulteriore Ulteriore contributo contributo volontario volontario del del dipendente dipendente DIPENDENTE Eventuale ulteriore contributo volontario fino a un max: • 2 % (dipendente già in servizio al 31/12/2000) • 10 % (dipendente assunto dopo il 31/12/2000) calcolato sulla retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità La scelta viene indicata sul modulo di adesione e può essere variata di anno in anno Il lavoratore può versare un ulteriore contributo volontario ad ESPERO con facoltà di cambiare la quota di contribuzione volontaria a suo carico di anno in anno. La facoltà di effettuare versamenti volontari ad ESPERO è però soggetta a limitazioni che derivano dalla normativa fiscale vigente. In particolare, come si vedrà in maniera più approfondita quando si tratterà del trattamento fiscale dei contributi, la deduzione fiscale consentita è pari al doppio del TFR destinato al fondo pensione con il limite del 12% del reddito complessivo e fino ad un massimo di € 5.164,57. Per effetto di tale norma, il tetto massimo di deduzione fiscale a disposizione del lavoratore cambia a seconda della quantità di TFR destinato al fondo pensione. Di conseguenza: •Il lavoratore in servizio al 31.12.2000 può versare, a titolo di contribuzione volontaria, o l’1% oppure il 2% sempre calcolati su posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità. •Il lavoratore assunto dopo il 31.12.2000 può versare, a titolo di contribuzione volontaria, una ulteriore percentuale sempre calcolata su posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità scegliendo tra una delle seguenti aliquote: 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 15 8% 9% 10% Contributi Contributifigurativi figurativiad adESPERO ESPERO TFR Il TFR e il contributo dell’1,5% sono: contabilizzati presso l’INPDAP per essere poi versati al fondo pensione al momento: • del pensionamento • della cessazione del rapporto di lavoro Inizialmente saranno rivalutati tutti gli anni, in base alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di Fondi Pensione Le quote di TFR destinate a previdenza complementare e il contributo dell’1,50% della retribuzione utile ai fini dell’IBU (solo per i dipendenti già in servizio al 31.12.2000) non sono versate al fondo, ma sono accantonate figurativamente presso l’INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi pensione appositamente individuati. Art. 5 DPCM 20/12/1999 “… applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. Il trasferimento di queste somme al fondo avviene al momento del pensionamento ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità d’iscrizione all’INPDAP: solo quando si verifica questa circostanza, l’INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati. Nel caso in cui il lavoratore richieda la sospensione della contribuzione a proprio carico non è sospeso l’accantonamento delle quote (TFR ed 1,5%) destinate al Fondo e contabilizzate dall’INPDAP (art. 24 comma 2 dello Statuto). 16 Decorrenza Decorrenzadella dellacontribuzione contribuzione La contribuzione ad ESPERO decorre dal terzo mese successivo alla consegna del modulo di adesione all’Amministrazione Dipendente busta paga TFR La contribuzione decorre dalla data in cui si perfeziona l’associazione ad ESPERO. A tal riguardo la scheda informativa prevede che “L’associazione al Fondo, trascorsi due mesi dalla data in cui la domanda è pervenuta al Fondo e ai soggetti tenuti al versamento dei contributi, decorre dal primo giorno del mese successivo.” (cfr. art. 7 comma 2 dello Statuto). Tale norma deve essere intesa nel senso che la contribuzione a carico sia dell’amministrazione che del lavoratore decorre con effetto sulla retribuzione relativa al terzo mese successivo alla data di consegna del modulo di adesione all’Amministrazione competente. Dallo Statuto: Art. 23 La contribuzione 1. (omissis) 2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo. 17 IIvantaggi vantaggifiscali fiscaliin inbusta bustapaga paga • I contributi versati al fondo (dal dipendente e dall’Amministrazione) sono deducibili dal reddito complessivo del dipendente • Il dipendente ha un risparmio fiscale direttamente in busta paga DESCRIZIONE VOCI Aliquote Dipendente che ha aderito Dipendente che non ha aderito Competenze lorde 20.000,00 20.000,00 Trattenute assistenziali e previdenziali 11,10% 2.220,00 2.220,00 Contributo lavoratore ad ESPERO 1% 200,00 0 17.580,00 17.780,00 Imponibile IRPEF 2.987,18 3.046,47 14.592,82 14.733,53 IRPEF Netto in busta paga Risparmio fiscale 59,29 Costo effettivo* 0,71% 140,71 * Contributo lavoratore – Risparmio fiscale Dire che i contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore significa dire che questi contributi sono sottratti dal reddito lordo del soggetto dando origine ad una minore tassazione e quindi a un risparmio fiscale. Il risparmio fiscale che l’associato ottiene è correlato alla sua aliquota marginale. Quanto si paga di imposte sul reddito (IRPEF) Scaglioni di reddito (anno 2003) da euro a euro Aliquote IRPEF* % 0 15.000 23 15.000 29.000 29 29.000 32.6000 31 32.600 70.000 39 45 Oltre 70.000 * Più addizionali comunali e regionali. Sull’entità dell’imposta devono essere detratte le detrazioni spettanti sia per carichi di famiglia, sia per particolari situazioni reddituali o rilevazioni specifiche, nonché i crediti d’imposta 18 II contributi contributi aaEspero Esperoper perilillavoratore lavoratoreche cheaderisce aderisce nel primo anno di operatività nel primo anno di operatività Retribuzione annua Dipendente già in Dipendente assunto servizio al 31.12.2000 dopo il 31.12.2000 22.000 18.000 contributo Amministrazione 2 % (1 + 1%*) 440 360 contributo Dipendente 1 % 220 180 contributo 1,5 %** quota TFR (% su retribuzine "TFR") 264 totale versamento (2%) 440 (6,91%) 1.244 1.364 1.784 82 53 risparmio fiscale costo annuo effettivo 138 127 * limitatamente ai primi 12 mesi di adesione, solo per il lavoratore che ha aderito ad Espero entro il primo anno di operatività ** sulla retribuzione utile IBU (1,5 x 0,80 = 1,2%) Al netto del risparmio fiscale conseguente alla deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati al fondo pensione ESPERO (sia dal lavoratore che dall’Amministrazione), il peso effettivo sulla basta paga è molto limitato pari nei casi sopra illustrati a: • 138 euro su base annua per il dipendente già in servizio al 31.12.2000 con 22.000 euro di reddito da lavoro dipendente •127 euro su base annua per il dipendente assunto dopo il 31.12.2000 con 18.000 euro di reddito da lavoro dipendente. 19 IIcosti: costi:trasparenti trasparentieecontenuti contenuti Copertura dei costi di apertura della posizione individuale dell’aderente quota di iscrizione (una tantum) • 2,58 euro a carico del lavoratore Per fare fronte alle spese di funzionamento del Fondo quota associativa annua Viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione (in base ad un preventivo di spesa) e dedotta dai versamenti effettuati. Sarà particolarmente contenuta in quanto Espero ha una dotazione iniziale di 2,5 mln di euro 6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO (Scheda informativa) Il Fondo ESPERO sostiene, per il suo funzionamento, spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie. A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano: personale, sede e beni strumentali; attività degli organi statutari; gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali; consulenze; attività promozionali; spese legali. Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla gestione amministrativa ESPERO provvede invia prioritaria utilizzando le seguenti risorse: •quote una tantum versate dalle amministrazioni alla data di costituzione del Fondo; •quote di iscrizione una tantum versate all’atto della adesione, pari a € 2,58; •quote associative, nell’ammontare determinato annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; Gli oneri per l’investimento delle risorse finanziarie, compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. Si precisa che le indicazioni circa l’ammontare delle spese a carico del Fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti saranno indicate nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione. Art.17, comma 4, dell’accordo istitutivo: “Spese per la gestione del fondo” La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità. L’entità della quota associativa non può superare, in ogni caso, lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione. ----------------------------------La dotazione iniziale di 2,5 mln di euro deriva dal versamento dell’Amministrazione in ragione di 2,58 euro per dipendente. 20 Confronto Confrontooneri oneridi digestione gestionedei deiFondi FondiPensione Pensione negoziali negozialirispetto rispettoai aipiani pianipensionistici pensionisticiindividuali individuali Anno 2003 FONDI PENSIONE NEGOZIALI Spese/ Patrimonio fine esercizio 0,47% 3 anni 10 anni 35 anni Fondi Pensione aperti * 1,80% 1,40% 1,20% Polizze individuali pensionistiche * 8,40% 3,00% 1,90% * Commissione annua onnicomprensiva in % del patrimonio in base agli anni di permanenza nel fondo/polizza Fonte: COVIP Relazione per l’anno 2003 I costi di gestione dei fondi pensione negoziali sono in media molto contenuti soprattutto se confrontati con quelli dei fondi pensioni aperti e dei piani individuali pensionistici (PIP). Ciò è dovuto in gran parte alle seguenti circostanze: •possono generare e beneficiare di economie di scala in relazione alla ampiezza del bacino dei destinatari •non hanno fini di lucro, non devono generare ricavi per soggetti diversi dagli iscritti •riescono ad ottimizzare il loro potere contrattuale in sede di definizione dei rapporti contrattuali con i soggetti terzi fornitori di servizi 21 IIgestori gestoridelle dellerisorse risorsefinanziarie finanziariedel del Fondo Pensione ESPERO Fondo Pensione ESPERO Il fondo pensione affida la gestione del patrimonio a soggetti abilitati scelti tra: • BANCHE • Società di intermediazione mobiliare (SIM) • Società di Gestione del Risparmio (SGR) • IMPRESE DI ASSICURAZIONI Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta si applica • un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari all’11% I fondi pensione per la gestione delle risorse si affidano a soggetti specializzati, in possesso di specifiche abilitazioni, scelti a seguito di una rigorosa selezione tra banche, SIM, SGR e compagnie di assicurazione. Per la individuazione dei gestori il C.d.A. del fondo deve richiedere offerte contrattuali mediante la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale. Il processo di selezione dei gestori dovrà essere condotto dagli organi di amministrazione del Fondo nel rispetto delle istruzioni emanate dalla Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra i criteri di scelta dei gestori e gli obiettivi e le modalità gestionali decisi preventivamente dagli amministratori. La gestione affidata a soggetti specializzati rappresenta implicitamente un elemento di “sicurezza” per gli iscritti al fondo. Sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta si applicherà un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell’11%. Nel “risultato netto” sono comprese (con segno negativo) tutte le spese , anche amministrative , sostenute dal fondo. Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del fondo rilevato al termine di ciascun anno (aumentato delle somme erogate a titolo di riscatto, prestazioni, trasferimento di posizioni presso altri fondi) e il patrimonio a inizio anno (aumentato dei contributi, delle somme ricevute da altri fondi a seguito di trasferimento di posizioni, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti, nonché dei proventi maturati derivanti dalla partecipazione a un fondo comune). Se alla fine dell’anno il risultato delle gestione è negativo, esso può essere portato in diminuzione dei risultati positivi degli anni successivi senza limiti temporali. 22 La Lagestione gestionefinanziaria finanziariamonocomparto monocomparto • è orientata verso una strategia finanziaria necessariamente “prudente” gestione gestione monocomparto monocomparto • unico rendimento per tutti gli aderenti • ha minori costi ESPERO nel primo esercizio attuerà una gestione monocomparto Fondo Pensione Negoziale COMETA ALIFOND PREVIAMBIENTE COOPERLAVORO ARCO Media dei fondi Indicatori azionari Indicatori obbligazionari 19,2% 34,7% 30,3% 20,0% 30,0% 80,8% 65,3% 69,7% 80,0% 70,0% 22,6% 77,4% Fonte: COVIP Relazione per l’anno 2003 In un fondo pensione organizzato, per quel che concerne l’assetto di gestione finanziaria, secondo lo schema monocomparto i contributi vengono investiti con un’unica strategia di investimento (linea di investimento unica). Tutti i lavoratori avranno lo stesso rendimento. In un fondo pensione organizzato secondo lo schema multicomparto l’iscritto può scegliere, a seconda dell’età e della propensione personale al rischio, fra diverse linee e strategie di investimento. Il rendimento riconosciuto a ciascun lavoratore sarà quello della linea di investimento prescelta. In caso di fondo multicomparto il lavoratore nel corso degli anni può cambiare linea di investimento. Dalla scheda informativa 8. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE a) Criteri per la gestione delle risorse ….Per il primo esercizio verrà adottata la gestione monocomparto idonea a fornire un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori iscritti ad ESPERO. Successivamente il Consiglio di amministrazione potrà adottare multicomparto, cioè un assetto che preveda più linee di investimento con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento, in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori iscritti Al momento dell’eventuale passaggio dalla gestione monocomparto a quella multicomparto agli iscritti sarà fornita adeguata informazione al fine di consentire loro la scelta della linea di investimento tra quelle adottate dal ESPERO. Relazione COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) 2003 “Il profilo di rischio-rendimento delle diverse opzioni di scelta, rintracciabile in estrema sintesi nella composizione del benchmark (o portafoglio neutrale) di ogni singolo comparto, è rimasto per quanto riguarda i fondi monocomparto sostanzialmente prudenziale; la percentuale di titoli di capitale presente nel benchmark del fondo non supera il 35 per cento toccando il minimo (5 per cento) nel caso dell’unico fondo (FUNDUM) che offre ai propri aderenti la garanzia di risultato.” 23 Fondi FondiPensione: Pensione:rendimenti rendimenti Fondi pensione negoziali* Rendimeto a 5 anni (1999 - 2003) Rendimeto a 1 anno (2003) 16,1% 5,0% Re ndim e to m e dio annuale ne i 5 anni (1999 - 2003) 3,2% Fonte: COVIP Relazione per l’anno 2003 * Rendimenti netti calcolati come variazione dei relativi indici di capitalizzazione Proprio per le turbolenze dei mercati finanziari di questi anni, il rendimento medio annuo dei Fondi Pensione in questi 5 anni (3,2%) può ritenersi più che soddisfacente. Relazione COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) 2003 ”La breve vita dei fondi di nuova istituzione non consente di effettuare valutazioni compiute circa la loro performance la quale può essere valutata correttamente solo con riferimento al lungo periodo. Oltretutto, l’orizzonte temporale per il quale sono disponibili dati, che non si estende oltre il quinquennio 1999-2003, è stato caratterizzato da gravi turbolenze dei mercati finanziari e da rendimenti penalizzanti”. ”Al fine di tentare di avere una percezione migliore delle opportunità offerte dall’impiego sul mercato finanziario del risparmio previdenziale, è stato condotto un semplice esercizio di simulazione calcolando quale sarebbe stato il rendimento dei fondi pensione negoziali qualora essi fossero nati già alla fine degli anni ‘60 e avessero seguito fin da allora l’asset allocation oggi adottata, che risulta di tipo prevalentemente obbligazionario, con una componente azionaria dell’ordine del 20-25 per cento. … Sulla base delle ipotesi adottate, negli ultimi 35 anni il rendimento nominale dei fondi pensione - al netto degli oneri di amministrazione e gestione, supposti pari all’incidenza percentuale sul patrimonio registrata alla fine del 2003, e dell’imposizione fiscale - sarebbe risultato pari al 10 per cento annuo (su base composta); considerando un tasso di inflazione nel periodo pari all’8,2 per cento, il rendimento reale annuo dei fondi risulterebbe pari all’1,7 per cento. Limitando l’esercizio all’ultimo ventennio, vale a dire tornando indietro al momento dell’istituzione del TFR (maggio 1982), il rendimento nominale medio annuo ottenuto dai fondi pensione resta ampiamente positivo attestandosi al 10,6 per cento, contro una rivalutazione lorda annua del TFR pari al 5,3 per cento; considerando un tasso di inflazione nel periodo pari al 5,1 per cento, il rendimento reale dei fondi pensione resta ampiamente positivo. Viceversa il TFR, dopo una prima fase caratterizzata da elevati livelli di inflazione nella quale non è riuscito a consentire il mantenimento del potere d’acquisto, nella fase successiva, al ridursi dell’inflazione sotto la soglia del 6 per cento, recupera una rivalutazione positiva in termini reali.” 24 Maggiore Maggiorerivalutazione rivalutazionedel delTFR TFRdestinato destinatoad adEspero Espero Per chi è in regime di TFR e non aderirà ad Espero, il TFR accantonato annualmente si rivaluterà, alla fine dell’anno successivo, del: 75% dell’indice ISTAT + 1,5% fisso Inflazione Rivalutazione TFR Rivalutazione reale 2 3 +1 6 6 0 8 7,5 - 0,5 Per chi aderirà, il TFR destinato ad Espero si rivaluterà, a regime, in base al rendimento che si otterrà dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo Per i lavoratori in regime di TFR (dipendenti assunti dopo il 31/12/2000) che non aderiranno al Fondo, alla fine di ciascun anno di lavoro sarà accantonata una quota a titolo di TFR. Alla fine dell’anno successivo il TFR accantonato sarà rivalutato nella misura del 75% dell’indice ISTAT (incremento costo della vita per famiglie di impiegati ed operai) + 1,5 (tasso fisso). Per i lavoratori in regime di TFR (dipendenti assunti dopo il 31/12/2000) e per quelli in regime di buonuscita (dipendenti già in servizio al 31/12/2000) che aderiranno al Fondo, il TFR destinato al Fondo si rivaluterà annualmente a un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti. Successivamente, si applicherà il rendimento netto ottenuto da Espero dalla gestione finanziaria del patrimonio in gestione. Relazione COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) 2003 ”La breve vita dei fondi di nuova istituzione non consente di effettuare valutazioni compiute circa la loro performance la quale può essere valutata correttamente solo con riferimento al lungo periodo. Oltretutto, l’orizzonte temporale per il quale sono disponibili dati, che non si estende oltre il quinquennio 1999-2003, è stato caratterizzato da gravi turbolenze dei mercati finanziari e da rendimenti penalizzanti”. ”Al fine di tentare di avere una percezione migliore delle opportunità offerte dall’impiego sul mercato finanziario del risparmio previdenziale, è stato condotto un semplice esercizio di simulazione calcolando quale sarebbe stato il rendimento dei fondi pensione negoziali qualora essi fossero nati già alla fine degli anni ‘60 e avessero seguito fin da allora l’asset allocation oggi adottata, che risulta di tipo prevalentemente obbligazionario, con una componente azionaria dell’ordine del 20-25 per cento. … Sulla base delle ipotesi adottate, negli ultimi 35 anni il rendimento nominale dei fondi pensione - al netto degli oneri di amministrazione e gestione, supposti pari all’incidenza percentuale sul patrimonio registrata alla fine del 2003, e dell’imposizione fiscale - sarebbe risultato pari al 10 per cento annuo (su base composta); considerando un tasso di inflazione nel periodo pari all’8,2 per cento, il rendimento reale annuo dei fondi risulterebbe pari all’1,7 per cento. Limitando l’esercizio all’ultimo ventennio, vale a dire tornando indietro al momento dell’istituzione del TFR (maggio 1982), il rendimento nominale medio annuo ottenuto dai fondi pensione resta ampiamente positivo attestandosi al 10,6 per cento, contro una rivalutazione lorda annua del TFR pari al 5,3 per cento; considerando un tasso di inflazione nel periodo pari al 5,1 per cento, il rendimento reale dei fondi pensione resta ampiamente positivo. Viceversa il TFR, dopo una prima fase caratterizzata da elevati livelli di inflazione nella quale non è riuscito a consentire il mantenimento del potere d’acquisto, nella fase successiva, al ridursi dell’inflazione sotto la soglia del 6 per cento, recupera una rivalutazione positiva in termini reali.” --------------------------------------------------Detto ciò, è bene chiarire che i datori di lavoro pubblici, per espressa previsione normativa, continueranno a versare ad INPDAP la stessa quota che versavano per l’IBU (9,60% calcolato sull’80% delle voci retributive considerate utili a tal fine). Spetterà ad INPDAP conteggiare e, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, liquidare al lavoratore il montante relativo all’accantonamento al TFR ed ai conseguenti rendimenti come precedentemente descritto. 25 PRESTAZIONI: PRESTAZIONI:pensione pensionecomplementare, complementare,capitale capitale Al momento del pensionamento il dipendente ha diritto alla: PENSIONE COMPLEMENTARE: rendita vitalizia, rivalutabile, eventualmente reversibile Può percepire la prestazione 100% sotto forma di CAPITALE se: la rendita annua vitalizia maturata è inferiore all’assegno sociale; non ha maturato i requisiti minimi di accesso per la pensione complementare (pensione vecchiaia: almeno 5 anni di permanenza nel Fondo; pensione anzianità almeno 15 anni di permanenza nel Fondo); Se ha maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione complementare, può percepire la prestazione: • • massimo il 50% sotto forma di CAPITALE; la restante parte sotto forma di RENDITA. La prestazione è rapportata ai contributi versati e alle rivalutazioni maturate L’obiettivo di ESPERO è garantire agli associati una pensione complementare aggiuntiva, a quella di base: rendita vitalizia rivalutabile. Vitalizia perché verrà pagata finché l’associato/pensionato è in vita. Rivalutabile perché comunque ogni anno, in base ai risultati della gestione, aumenta l’importo della rendita che sarà erogata. Reversibile perché il lavoratore, al momento del pensionamento, può designare un beneficiario al quale sarà corrisposta la rendita dopo il suo decesso. Abbiamo detto in precedenza che per accedere alle prestazioni sotto forma di pensione complementare devono sussistere determinati requisiti. La pensione di vecchiaia è erogata in presenza dei seguenti requisiti: • cessazione dell’attività; • compimento dell’età pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica; • iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione. Senza questi requisiti il lavoratore ha diritto a percepire, sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione (capitale più rivalutazioni). La pensione complementare di anzianità è erogata quando sono presenti i seguenti requisiti: • cessazione dell'attività; • almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione; • un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia Laddove i sopra citati requisiti non sussistano il fondo pensione non può erogare la prestazione sotto forma di pensione, ma unicamente sotto forma di capitale. Analogamente la prestazione non può essere percepita sotto forma di pensione complementare (dovendo necessariamente essere erogata sotto forma di capitale) qualora l’importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all’assegno sociale. 26 La Latassazione tassazione della pensione della pensionecomplementare complementare La pensione complementare concorre parzialmente a formare il reddito complessivo del pensionato: • è assoggettata a tassazione solo per la parte derivante dai contributi dedotti (Amministrazione, Dipendente), dal contributo 1,5%* e dal TFR • è esente da tassazione per la parte derivante dai rendimenti, e da eventuali contributi non dedotti Durante l’erogazione della pensione, le rivalutazioni anno per anno, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 12,5 % * In via di definizione in attesa di una risposta all’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate Prestazioni sotto forma di rendita La pensione complementare erogata da ESPERO concorre parzialmente a formare il reddito complessivo dell’associato/pensionato. Ciò significa che si cumula parzialmente con gli altri redditi dell’associato/pensionato ed è assoggettata a tassazione progressiva (con aliquota marginale IRPEF). La concorrenza parziale alla formazione del reddito complessivo deve intendersi nel senso che: •È soggetta a tassazione la quota di pensione complementare derivante: •dai contributi posti a carico dell’Amministrazione •dai contributi versati dal lavoratore •dal TFR •dall’1,5%* a valere sulla retribuzione utile ai fini IBU •Non è soggetta a tassazione la quota di pensione complementare derivante: •dai contributi non dedotti •Dai rendimenti maturati, a condizione, però, l’imposta sostitutiva dell’11% presso il fondo che abbiano scontato Esempio pensione complementare 10.000.000 di cui: generata da contributi 6.000.000 generata da rendimenti 4.000.000 quota di pensione complementare imponibile 6.000.000 quota di pensione complementare non imponibile 4.000.000 Sul rendimento finanziario (rivalutazioni) maturato annualmente sulle rendite, viene applicata un’imposta sostitutiva del 12, 50%. 27 Tassazione Tassazionedel delcapitale: capitale: se senon nonsuperiore superioread ad1/3 1/3del delmontante montantematurato/pensionamento maturato/pensionamento senza aver maturato i requisiti senza aver maturato i requisitiminimi minimidi diaccesso/importo accesso/importodella della pensione maturata è inferiore all’assegno pensione maturata è inferiore all’assegnosociale/ sociale/ decesso decessodell’associato dell’associato Contributi dedotti (versati: Amministrazione, Dipendente) TASSAZIONE SEPARATA con aliquota media ultimi 5 anni Tfr Contributo 1,5%* Rendimenti Contributi non dedotti ESENTI * In via di definizione in attesa di una risposta all’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate Nel caso di prestazione sotto forma di capitale in presenza dei requisiti di accesso alla pensione complementare si applica la tassazione separata. La modalità di tassazione separata presuppone il calcolo della c.d. aliquota interna ed il calcolo della base imponibile. La aliquota interna si calcola nella seguente maniera: 1. si calcola prima il reddito di riferimento attraverso la seguente formula: (montante maturato - contributi non dedotti - rendimenti maturati) X 12 anni effettivi di contribuzione 2. applicando al reddito di riferimento le aliquote corrispondenti ai vigenti scaglioni IRPEF si ottiene l’imposta media 3. si calcola la c.d. aliquota interna dividendo l’imposta media per il reddito di riferimento Nel caso in cui si chieda sotto forma di capitale meno di 1/3 del montante maturato la base imponibile alla quale si applica l’aliquota interna come sopra calcolata è costituita da: • contributi dedotti versati sia dall’amministrazione che dal dipendente • TFR • Contributo pari all’1,5%* della retribuzione utile ai fini IBU Sono invece esenti da tassazione (non rientrando nella base imponibile): • rendimenti • Contributi non dedotti La tassazione come sopra descritta è operata dal fondo pensione a titolo provvisorio. Successivamente sarà effettuata direttamente dagli Uffici Finanziari la riliquidazione dell’imposta mediante applicazione dell’aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla prestazione. Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici. La stessa modalità di tassazione si applica nel caso di riscatto esercitato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. 28 Le Leanticipazioni anticipazioni Dopo 8 anni di iscrizione, il lavoratore può richiedere una anticipazione (fino al 100% di quanto maturato su: contr. Amministrazione, Dipendenti + rivalutazioni) sulla sua posizione per: • acquisto o ristrutturazione della 1^ casa, per sé o per i figli • spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti • spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sulla quota della posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi: -per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalla competenti strutture pubbliche ; - per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati, come previsto dalla normativa prevista dall’art. 1 – comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n 449; - per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua di cui agli agli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi dipendente + contributi azienda + rivalutazioni maturate) all’interno del fondo pensione ovvero una sua parte. Sono escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l’INPDAP (TFR ed 1,5% a valere sulla retribuzione utile ai fini IBU) in quanto il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo avviene esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro che comporti anche cessazione d’iscrizione all’INPDAP. Nelle ipotesi di anticipazione di cui sopra l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione. Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anzidetta anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale. 29 In Incaso casodi didecesso decessodel deldipendente dipendentedurante duranteilil rapporto rapportodi dilavoro lavoro La posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto AVENTI DIRITTO • coniuge • in mancanza del coniuge, i figli • in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori se viventi a carico • In mancanza di tali soggetti, il beneficiario nominato dall’aderente In mancanza anche di quest’ultimo la posizione resta acquisita al fondo In caso di morte dell’associato prima del suo pensionamento, la posizione patrimoniale accantonata (capitale maturato) viene riscattata dal coniuge, ovvero in sua mancanza dai figli, ovvero in mancanza di coniuge e figli dai genitori se conviventi e a carico dell’iscritto. Se mancano i suddetti soggetti, l’iscritto al fondo pensione può designare, come beneficiario della prestazione per il caso di sua premorienza, una qualsiasi persona. In mancanza dei soggetti sopra richiamati, o di diverse disposizioni del dipendente, la posizione resta acquisita al fondo pensione. 30 Cessazione Cessazionedel delrapporto rapportodi dilavoro lavoroprima primadel del pensionamento pensionamento Mantenimento della posizione in assenza di contribuzione Trasferimento della posizione maturata in un altro Fondo Pensione negoziale Trasferimento della posizione maturata in una forma pensionistica individuale Riscatto di tutto il capitale maturato Se vengono meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche l’iscritto al fondo potrà esercitare, a domanda, una delle seguenti opzioni: • mantenimento della posizione individuale anche in assenza di contribuzione; • trasferimento della propria posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari (sia fondi negoziali, sia fondi aperti, sia piani individuali pensionistici). Il fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. •Riscatto della posizione con liquidazione della posizione entro sei mesi dalla richiesta. Poiché il conferimento al fondo delle quote del TFR e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini IBU) avviene solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro che determini la cessazione del rapporto di iscrizione all’INPDAP, non può essere trasferita o riscattata la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti, fintanto che non si determina al cessazione dell’iscrizione all’INPDAP: fino a questo momento detti contributi conservano la natura figurativa e non possono essere liquidati. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali ci sia stata una contestuale cessazione dell’iscrizione all’INPDAP. 31 IIvantaggi vantaggi dati datidall’adesione dall’adesioneaaESPERO ESPERO Gestione professionale e rendimenti di mercato (anche sul TFR destinato al fondo) Pensione aggiuntiva a quella erogata dall’INPDAP 6 11 22 Costi trasparenti e contenuti 5 Contributo dell’Amministrazione (1% + 1%) 33 Contributo dell’1,5 % (dipendenti a tempo indeterminato già in servizio al 31/12/2000) 4 Fiscali sui versamenti, rendimenti e prestazioni I vantaggi dati dall’adesione a ESPERO sono i seguenti: 1) Il lavoratore matura prestazioni aggiuntive (pensione complementare) a quelle erogate dal sistema previdenziale pubblico (INPDAP). Vedi pag. 4 2) Usufruisce del contributo del datore di lavoro, previsto solo se il lavoratore aderisce ad ESPERO. Vedi pag. 12, 13 e 14 3) I dipendenti a tempo indeterminato già in servizio al 31/12/2000 che aderiscono ad Espero avranno diritto ad un’ulteriore quota pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini dell’IBU. Vedi pag. 12 4) Il contributo del lavoratore al fondo pensione viene prelevato direttamente dal datore di lavoro in busta paga, senza adempimenti e oneri per il lavoratore. • Il lavoratore, sui contributi a suo carico e su quelli a carico del datore di lavoro, usufruisce di vantaggi fiscali (IRPEF) Vedi pag. 18 e 19 •I rendimenti ottenuti anno per anno sono tassati con un’aliquota agevolata dell’11%. Vedi pag. 22 •Le prestazioni sono assoggettate a una tassazione agevolata Vedi da pag. 27 e 28 5) I costi di gestione previsti sono trasparenti e contenuti in quanto Espero non ha fini di lucro, e ha un forte potere contrattuale nei confronti dei fornitori di servizi. Vedi pag. 20 e 21 6) Il patrimonio di Espero sarà dato in gestione a società specializzate (Banche, SIM, SGR, Imprese di assicurazioni) scelte tramite una gara pubblica. I rendimenti di cui beneficeranno gli aderenti saranno quelli ottenuti dai gestori finanziari con gli investimenti (rendimenti di mercato). Anche il TFR destinato ad Espero si rivaluterà in base ai rendimenti di mercato ottenuti, e non più in base al rendimento previsto dalla legge (75% indice ISTAT + 1,5%). Vedi pag. 22, 24 e 25 32 Modalità Modalitàdi diadesione adesionead adESPERO ESPERO • L’adesione è volontaria • Per aderire è necessario sottoscrivere l’apposito modulo Chi non aderisce: • Rinuncia ad un diritto contrattuale • Non ha diritto a percepire il contributo del datore di lavoro sotto altra forma Dallo Statuto: Art. 7 Modalità di adesione 1. I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo, contenente l’impegno ai versamenti contributivi previsti dall’Accordo istitutivo di cui all’art. 1 o dagli accordi o altre disposizioni di cui dall’art. 5, comma 2, del presente statuto e con la quale il dipendente conferisce delega al proprio datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo. 2. I lavoratori in possesso dei requisiti potranno associarsi al Fondo con un atto individuale e volontario attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione. L’associazione al fondo, trascorsi due mesi dalla data in cui la domanda è pervenuta al fondo e ai soggetti tenuti al versamento dei contributi, decorre dal primo giorno del mese successivo. 3. Il dipendente assunto contratto a tempo determinato potrà associarsi al Fondo entro entro la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art.5, comma 1, lettera c. In tal caso la contribuzione e gli accantonamenti figurativi sono dovuti ed attribuiti con riferimento all’intero periodo di servizio prestato. 4. A seguito della accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al fondo anche l’amministrazione da cui egli dipende. Per effetto dell’adesione i lavoratori e l’amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente statuto. 5. L’adesione è preceduta dalla consegna dello statuto e della scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo, predisposta secondo lo schema della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 6. All’atto della adesione il singolo lavoratore verserà una quota di iscrizione “una tantum” per il tramite del sostituto di imposta nella somma prevista dal C.d.A.. 7. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari, presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive. 33 Supporto Supportoeeinfo infoai aireferenti referentiterritoriali territoriali eeai potenziali aderenti/aderenti ai potenziali aderenti/aderentidi diEspero Espero L’attivazione è prevista a decorrere da lunedì 25 ottobre REFERENTI TERRITORIALI • Numero telefonico dedicato : 06.58495092 (dal lunedì al venerdì, 9:00- • E-mail dedicata: [email protected] • Sito web con area riservata ai materiali formativi • Programma per le simulazioni personalizzate 13:00/14:30-17:00 POTENZIALI ADERENTI/ADERENTI • Numero telefonico dedicato : 848.800.270 (dal lunedì al venerdì – • E_mail dedicata: [email protected] (dal sito web); [email protected] (riportato sul materiale cartaceo). 09:00- 13:00/14:30-17:00) Il Fondo si è dotato di una struttura il CIPREA (Centro Informativo Previdenziale Espero Assistenza) che curerà le relazioni con i referenti, il rapporto con i lavoratori del settore e gli associati. 34