Mini guida all`attività sanzionatoria
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Mini guida all`attività sanzionatoria
Legge Le L a accertamento giurisprudenz urispr nzz notifica d n REA legalità Mini Guidaa all’attività sanzionatoriaa (illeciti (illeciti ee sanzioni sanzioni amministrative amministrativee Legge Legge 24.11.1981 24.11.1981 n.n. 689) 689) Ordinanza L iimpresa impres im m mpre mp pre p presa pr re res resa resa esa es sa processo ces verbale Prescrizionee Obbligazione decorrenza termini t i i sanzioni nzio oni o Giudice di Pace CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO A cura di: Area Regolazione del Mercato Progetto e impaginazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stampa e Comunicazione Gennaio 2014 Riproduzione riservata: i contenuti della presente guida sono di proprietà della Camera di Commercio di Treviso. Ogni duplicazione o riproduzione, anche parziale, deve avvenire con il preventivo consenso della Camera di Commercio di Treviso 2 SOMMARIO - PREMESSA - LEGGE N. 689 DEL 24.11.1981 - TABELLA 1 - IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE società imprese individuali notai sanzioni REA-A e REA-B - TABELLA 2 - DECORRENZA TERMINI ATTI AMMINISTRATIVI MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 3 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO PREMESSA Le Camere di Commercio I. A.A. sono enti pubblici dotati di propria autonomia funzionale in ambito provinciale nelle cui materie di competenza rientrano gli accertamenti delle seguenti violazioni in materia di: • disposizioni/adempimenti connessi alla tenuta del Registro delle Imprese; • disposizioni/adempimenti connessi alla tenuta del registro Repertorio Economico Amministrativo; • concorrenza del mercato con specifico riferimento alle attività di vigilanza e controllo della sicurezza dei prodotti disciplinati da leggi speciali e dei prodotti in genere regolamentati dal D. LGS. 206/2005 e successive notifiche ed integrazioni; La presente guida vuole essere un supporto per approfondire il dettato della Legge 24.11.1981 n. 689 (legge di depenalizzazione) applicabile a tutte le disposizione di legge che prevedono sanzioni amministrative e quindi anche quelle applicabili nelle suddette materie di competenza della Camera di Commercio ed in particolare per le violazioni agli adempimenti connessi ai depositi delle denunce al Registro delle Imprese (R.I.) ed al Repertorio Economico Amministrativo (REA). Sono stati approfonditi gli argomenti relativamente alle suddette violazioni amministrative alla luce della vasta giurisprudenza formatasi dall’entrata in vigore della legge di depenalizzazione e pertanto sono stati individuati gli articoli che maggiormente meritano più approfondita esamina riportando poi i chiarimenti sull’articolato di legge. 4 Legge 24.11.1981 n. 689 MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 5 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO ART.1 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. La sanzione pecuniaria amministrativa prevista per l’illecito contestato non può avere applicazione se non alla data di entrata in vigore della legge; per il principio di irretroattività e di legalità in esso stabilito, se un evento illecito è stato commesso precedentemente alla data di applicazione di una pena pecuniaria più favorevole, essa non può trovare applicazione, pertanto si applica la sanzione prevista al momento dell’evento illecito contestato. Per quanto attiene quindi gli illeciti amministrativi connessi alla tenuta del Registro delle Imprese si applicano le sanzioni previste all’epoca dei fatti accertati, come riportate nella tabella I allegata. ART. 3 - ELEMENTO SOGGETTIVO Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della condotta illecita od omissiva da parte di colui che ha commesso l’illecito, salvo la prova di aver agito senza colpa da parte di quest’ultimo; pertanto al fine di escludere ogni responsabilità non basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito ma occorre che il fatto non sia superabile con l’ordinaria diligenza. 6 ART. 5- CONCORSO DI PERSONE Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Ogni singolo amministratore è responsabile per la violazione amministrativa conseguente ad un comportamento omissivo essendo opponibile, a tutti quelli che ne hanno facoltà, l’inadempiuto obbligo di agire. Ogni amministratore che abbia facoltà di agire deve quindi pagare la sanzione prevista per l’illecito accertato. Nel caso di adempimenti connessi agli obblighi di deposito sia essi riguardanti il Registro delle Imprese, sia le comunicazioni dovute al Repertorio Economico Amministrativo, o nel caso di commercializzazione dei prodotti in cui la normativa riconosca la responsabilità della commissione dell’illecito ad una pluralità di obbligati in concorso nella commissione dell’illecito, che avrebbero potuto adempiere ma nessuno lo ha fatto, ognuno è tenuto a rispondere integralmente della propria omissione. Ciò significa che ognuno degli obbligati è tenuto a corrispondere l’importo della sanzione stabilita dalle disposizioni di legge. Nell’impresa individuale l’accertamento della violazione è a carico del titolare. Nelle società di persone i soci concorrono tutti nell’obbligazione. Nella società di capitali la responsabilità dell’illecito è in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo limitazioni di rappresentanza che risultino da documenti depositati al Registro delle Imprese. Le sanzioni si applicano ai soggetti responsabili che al momento della violazione risultano in carica all’atto dell’accertamento e contestazione dell’illecito e, per quanto riguarda le comunicazioni dovute al registro delle Imprese ed al REA quando la persona fisica responsabile è in carica al 31° giorno dalla data dell’evento da comunicare al registro imprese. ART. 6 – SOLIDARIETÀ (omissis…..) Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 7 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato, ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione. Questo principio stabilisce che quando vi siano i suddetti presupposti di solidarietà l’impresa è tenuta al pagamento della sanzione qualora l’obbligato principale non adempia al pagamento della somma dovuta; in altri termini il pagamento della somma prevista per la violazione effettuato da uno dei due obbligati (quello principale o l’obbligato solidale) estingue l’addebito. ART. 7 - NON TRASMISSIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. La suddetta norma stabilisce che in caso di morte dell’obbligato principale (persona fisica) l’obbligazione non si estende agli eredi e si estingue anche nei confronti dell’obbligato in solido. L’ufficio competente all’irrogazione della sanzione, vista la comunicazione ufficiale del Comune, procede pertanto a disporre l’archiviazione degli atti ed alla conseguente conclusione del procedimento amministrativo. ART. 14 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. 8 Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’Art. 137, terzo comma, del medesimo codice. La contestazione dell’illecito amministrativo, secondo quanto sopra riportato deve essere, ove possibile, immediatamente contestata alla persona fisica responsabile e quando ciò non sia possibile la contestazione deve essere notificata entro 90 giorni dalla data di accertamento. Per accertamento deve intendersi la conoscenza da parte dell’organo accertatore di tutti gli elementi di fatto e di diritto per individuare il fatto illecito da contestare. Quindi è dalla data dell’accertamento che decorrono i 90 giorni stabiliti per la notifica al contravventore delle disposizioni violate. La notifica può essere fatta consegnandone copia a mani dell’interessato che appone la propria firma per ricevuta ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno di atti giudiziari ai sensi della Legge 20.11.1982 n. 890 o con le procedure previste dall’art. 138 e seguenti del codice di procedura civile ovvero all’indirizzo pubblico di posta elettronica certificata dalla società estratto dal Registro delle Imprese di Treviso, ai sensi dell’art. 149 bis del codice di procedura civile. L’interessato, in sede di sopralluogo, può richiedere che vengano verbalizzati i motivi che possano chiarire le circostanze che hanno determinato il fatto illecito o presentare qualsiasi altro documento a supporto delle sue tesi difensive. Le memorie difensive devono essere presentate all’autorità competente MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 9 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO all’irrogazione della sanzione entro 30 giorni dalla data di notifica dell’accertamento. Il rifiuto di firmare il verbale non significa che la notifica non sia stata regolarmente eseguita, corre l’obbligo però da parte del funzionario accertatore di dichiarare espressamente e verbalizzare che il contravventore si rifiuta di firmare. L’accertamento dell’illecito in materia di depositi al R.I. o al REA va contestato al legale rappresentante, o in caso di s.r.l. o s.p.a, a tutti gli amministratori (che hanno l’obbligo di agire), i quali risultano in carica al momento in cui l’evento si verifica e nei trenta giorni successivi allo stesso. Il processo verbale si intende ritualmente notificato, in caso di compiuta giacenza della raccomandata a.r. di atti giudiziari e la notifica è data per eseguita il 10 giorno dall’avvenuto deposito presso gli uffici postali. In questo caso per il verbalizzato la decorrenza dei termini per effettuare il pagamento in misura ridotta ovvero per esercitare il proprio diritto di difesa decorrono pertanto dal decimo giorno dalla data del deposito dell’atto come sopra indicato. ART 16 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. L’importo in misura ridotta di cui al presente articolo di legge è determinato applicando il doppio del minimo della sanzione nzzio ione prevista ione previist sta ta per per l’illecito l’l il ille ill leci cit ito to 10 contestato o il terzo del massimo previsto qualora sia inferiore al doppio del minimo come determinato. L’obbligato pertanto ha la possibilità di estinguere il procedimento a suo carico mediante il pagamento in via liberatoria della somma come innanzi stabilita. Il pagamento estingue ogni addebito, per cui a carico del contravventore non risulteranno precedenti in atti, particolare che influisce eventualmente in caso di commissione di violazioni della stessa natura o specie nella determinazione dell’entità della sanzione da applicare. Il pagamento della violazione contestata e notificata a termini di legge deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo. ART. 17 - OBBLIGO DEL RAPPORTO Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Quando il verbalizzato non si avvale del pagamento in via liberatoria, quindi non pagando l’importo indicato nel processo verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo, nei termini previsti di 60 gg. dalla data di ricevimento del processo verbale, l’organo accertatore trasmette il processo verbale, con il rapporto delle operazioni effettuate, all’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione di pagamento. ART. 18 - ORDINANZA-INGIUNZIONE Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 11 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto. Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell’ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Il verbalizzato che ha ricevuto il processo verbale di contestazione dell’illecito può proporre ricorso entro e non oltre il termine di 30 dalla data di cui ha avuto notifica e quindi quando ha conoscenza delle contestazioni rilevate a suo carico, alla Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero dove è stata commessa la violazione, fatta salva l’eccezione di tale regola relativamente alla Parte II Titolo I e II - Capo II del D. Lgs. 6.9.2005 n. 206 in cui la competenza a ricevere il rapporto ai sensi del suddetto disposto, è riconosciuta alla Camera di 12 Commercio non dove è stata commessa l’infrazione ma bensì dove risiede o abbia la sede legale il professionista. Il verbalizzato può inviare all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 innanzi riportato, scritti difensivi 1 e/o documenti che possano dimostrare l’illegittimità dell’atto e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto espressa richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, con motivata ordinanza ingiunzione di pagamento, stabilisce la somma dovuta per la violazione che tenga conto della gravità, dei fatti che hanno determinato la violazione, della presenza di precedenti illeciti della stessa natura in cui è incorso il contravventore negli ultimi cinque anni. L’ordinanza ingiunge all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in concorso o solidalmente, il pagamento oltre che della sanzione anche delle spese di procedimento. La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di legge di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell’art. 149 bis del codice di procedura civile. Se non vi sono i presupposti per l’emanazione della sanzione l’organo accertatore emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge di depenalizzazione. Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Qualora il contravventore abbia pagato oltre i termini previsti di legge per 1 La presentazione degli scritti difensivi non necessita di formalità ma solo della stesura in carta semplice delle motivazioni in merito a quanto accertato, indicando i riferimenti del processo verbale, le generalità e la sottoscrizione del documento. Si consiglia di indicare eventuali estremi di contatti vie brevi che possano consentire all’organo competente a ricevere il rapporto, di cui all’art. 17, di poter concordare una data per un eventuale audizione per chiarimenti circa le circostanze che hanno determinato il fatto contestato. MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 13 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO avvalersi del pagamento in via liberatoria, l’organo accertatore è tenuto comunque a trasmettere al competente Ente il rapporto di cui al sopra citato art.17. L’organo sanzionatorio emette l’ordinanza-ingiunzione di pagamento individuando, nel caso in specie esaminato, la somma della sanzione da irrogare che va dal minimo ed il massimo fissato dalla legge violata, ingiungendo il pagamento di una somma data dalla differenza dall’importo stabilito per la violazione accertata decurtata della somma già corrisposta. L’importo eccedente così determinato va corrisposto all’erario con il pagamento della somma con modello F23 indicando il codice tributo 741T (tributi erariali per sanzioni amministrative). Particolare attenzione deve essere data alle violazioni relativamente agli adempimenti e alle denunce REA in quanto se non viene eseguito il pagamento in via liberatoria la somma da pagare con l’ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 1 della Legge 4.11.81 n. 630, modificata con Legge 26.10.1987 n. 435, è stabilita nella misura fissa di euro 154,00, quando l’adempimento avviene oltre i trenta giorni successivi ai termini fissati e di euro 60,00 quando l’adempimento avviene entro i trenta giorni successivi ai termini fissati. Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle denunce al Registro delle Imprese, sono unificati in giorni trenta. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione. ART. 22-BIS - COMPETENZA PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) …omissis.. Avverso l’ordinanza ingiunzione può essere proposta opposizione al giudice di Pace o al Tribunale nei casi previsti di cui all’art. 22 bis sopra riportato, con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla notifica 14 del’ordinanza ingiunzione di pagamento presso l’Ufficio del Giudice competente in materia, del luogo in cui è stata commessa la violazione, a norma dell’art. 6 del citato D. Lgs.150/2011. ART. 27 - ESECUZIONE FORZATA Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanzaingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso. Quando il contravventore non provvede al pagamento della sanzione irrogata con l’ordinanza ingiunzione entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della stessa, l’organo sanzionatorio provvede a riscuotere la somma dovuta mediante esecuzione forzata. La somma da iscrivere a ruolo è data dall’importo della sanzione comminata aumentata della maggiorazione di legge prevista per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile più gli interessi di mora per le frazioni di giorni eccedenti i semestri fino al termine in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. L’eventuale esercizio dell’azione avanti al Giudice non sospende l’esecutività dell’ordinanza ingiunzione di pagamento. La sospensione dell’esecutività deve essere richiesta al Giudice di Pace. ART. 28 - PRESCRIZIONE Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 15 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO Relativamente agli adempimenti previsti per le denunce R.I. e REA, la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita per legge, le somme dovute per l’illecito non possono essere richieste decorsi cinque anni dal 31° giorno dagli eventi da iscrivere nei suddetti R.I. e R.E.A.. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni del deposito delle denunce, di cui sopra, può essere eccepita quando non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione, come regolati dalle norme del codice civile. 16 IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE (Registro delle Imprese - REA) SOCIETÀ Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per l’omesso deposito nei termini delle modifiche e/o comunicazioni dovute al Registro delle Imprese degli eventi avvenuti prima del 15.11.2011: Pagamento in misura ridotta art. 16 legge 689/1981 Violazioni contestate Omesso deposito del bilancio nel termine previsto di giorni 30 dall’evento e cioè entro il termine di giorni 30 dalla data di approvazione del bilancio € 549,00 Omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle altre denunce, ai sensi delle disposizioni del codice civile, dovute al Registro Imprese € 412,00 Pagamento in misura ridotta art. 16 legge 689/1981 Violazioni contestate Omesso deposito del bilancio nel termine previsto di giorni 30 dall’evento ed entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza € 91,56 Omesso deposito del bilancio nel termine previsto di giorni 30 dall’evento, oltre il termine di 30 giorni successivi alla scadenza € 274,66 Omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle altre denunce dovute, ai sensi delle disposizioni del codice civile, al Registro Imprese entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza € 68,66 Omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle altre denunce dovuta, ai sensi delle disposizioni del codice civile, al Registro Imprese oltre il termine di 30 giorni successivi alla scadenza € 206,00 MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA TABELLA 1 Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per l’omesso deposito nei termini delle modifiche e/o comunicazioni dovute al Registro delle Imprese degli eventi avvenuti a far data dal 15.11.2011 o a cavallo della stessa: 17 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO IMPRESE INDIVIDUALI Pagamento in misura ridotta art. 16 legge 689/1981 Violazioni contestate Sanzione ai sensi dell’art. 2194 del codice civile per omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle denunce al Registro Imprese oltre il termine di 30 giorni successivi alla scadenza € 20,00 NOTAI Pagamento in misura ridotta art. 16 legge 689/1981 TABELLA 1 Violazioni contestate 18 Sanzione ai sensi dell’art. 2194 del codice civile per inosservanza dell’obbligo di iscrizione nei modi e nei termini stabiliti di legge delle denunce dovute al Registro Imprese € 20,00 SANZIONI REA-A E REA-B Importo sanzione stabilita nella misura fissa Importo sanzione pagamento in via liberatoria REA-A Deposito delle denunce dovute al REA dal 31 al 60 giorno dall’evento € 30,00 € 10,00 REA- B Deposito delle denunce dovute al REA dal 61 giorno dall’evento € 154,00 € 51,33 Deposito sanzioni REA oltre i termini di legge DECORRENZA TERMINI ATTI AMMINISTRATIVI (artt. nn. 14, 16,17, 18, 22, 27 legge 689/1981) Atti amministrativi previsti 90 giorni Per la notifica del processo verbale di accertamento della violazione amministrativa commessa 60 giorni Per effettuare il pagamento in via liberatoria della somma elevata con il processo verbale di accertamento a far data dalla notifica dello stesso 30 giorni Dalla data di notifica del processo verbale di accertamento per presentare scritti difensivi all’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/1981, indicata nel processo verbale 60 giorni Termine MINIMO di decorrenza, dalla data di notifica del processo verbale di contestazione dell’illecito, per la trasmissione del rapporto dell’organo accertatore all’autorità competente all’attività sanzionatoria (art. 17 legge 689/1981) 30 giorni Dalla data di notifica del verbale di sequestro per presentare ricorso in opposizione al sequestro o l’istanza di dissequestro 10 giorni Per l’emissione del provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione al sequestro, per l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione non vi sono termini di risposta 5 anni Dalla data del processo verbale di accertamento per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento 30 giorni Per il pagamento della somma irrogata, dalla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione di pagamento 30 giorni Dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento per depositare il ricorso al Giudice del Tribunale o al Giudice di Pace competente territorialmente e in materia per il ricorso in opposizione all’ordinanza stessa 5 anni Dalla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione di pagamento per la iscrizione a ruolo delle somme irrogate e non pagate dal trasgressore MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA TABELLA 2 Decorrenza termini atti amministrativi 19 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso Area Regolazione del Mercato tel. 0422 595280 fax 0422 595419 [email protected] [email protected]