Mini guida all`attività sanzionatoria

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Mini guida all`attività sanzionatoria
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Legge 24.11.1981
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Giudice di Pace
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
A cura di:
Area Regolazione del Mercato
Progetto e impaginazione:
Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Stampa e Comunicazione
Gennaio 2014
Riproduzione riservata: i contenuti della presente guida sono di proprietà della Camera di Commercio
di Treviso. Ogni duplicazione o riproduzione, anche parziale, deve avvenire con il preventivo consenso
della Camera di Commercio di Treviso
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SOMMARIO
- PREMESSA
- LEGGE N. 689 DEL 24.11.1981
- TABELLA 1 - IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE
società
imprese individuali
notai
sanzioni REA-A e REA-B
- TABELLA 2 - DECORRENZA TERMINI ATTI AMMINISTRATIVI
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PREMESSA
Le Camere di Commercio I. A.A. sono enti pubblici dotati di propria
autonomia funzionale in ambito provinciale nelle cui materie di competenza
rientrano gli accertamenti delle seguenti violazioni in materia di:
• disposizioni/adempimenti connessi alla tenuta del Registro delle
Imprese;
• disposizioni/adempimenti connessi alla tenuta del registro Repertorio
Economico Amministrativo;
• concorrenza del mercato con specifico riferimento alle attività di vigilanza
e controllo della sicurezza dei prodotti disciplinati da leggi speciali e dei
prodotti in genere regolamentati dal D. LGS. 206/2005 e successive
notifiche ed integrazioni;
La presente guida vuole essere un supporto per approfondire il dettato della
Legge 24.11.1981 n. 689 (legge di depenalizzazione) applicabile a tutte
le disposizione di legge che prevedono sanzioni amministrative e quindi
anche quelle applicabili nelle suddette materie di competenza della Camera
di Commercio ed in particolare per le violazioni agli adempimenti connessi
ai depositi delle denunce al Registro delle Imprese (R.I.) ed al Repertorio
Economico Amministrativo (REA).
Sono stati approfonditi gli argomenti relativamente alle suddette violazioni
amministrative alla luce della vasta giurisprudenza formatasi dall’entrata
in vigore della legge di depenalizzazione e pertanto sono stati individuati gli
articoli che maggiormente meritano più approfondita esamina riportando
poi i chiarimenti sull’articolato di legge.
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Legge 24.11.1981 n. 689
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ART.1 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei
casi e per i tempi in esse considerati.
La sanzione pecuniaria amministrativa prevista per l’illecito contestato non
può avere applicazione se non alla data di entrata in vigore della legge;
per il principio di irretroattività e di legalità in esso stabilito, se un evento
illecito è stato commesso precedentemente alla
data di applicazione di una pena pecuniaria più
favorevole, essa non può trovare applicazione,
pertanto si applica la sanzione prevista al
momento dell’evento illecito contestato.
Per quanto attiene quindi gli illeciti amministrativi
connessi alla tenuta del Registro delle Imprese si
applicano le sanzioni previste all’epoca dei fatti
accertati, come riportate nella tabella I allegata.
ART. 3 - ELEMENTO SOGGETTIVO
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è
responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.
Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della
condotta illecita od omissiva da parte di colui che ha commesso l’illecito,
salvo la prova di aver agito senza colpa da parte di quest’ultimo; pertanto
al fine di escludere ogni responsabilità non basta l’ignoranza della
sussistenza dei presupposti dell’illecito ma occorre che il fatto non sia
superabile con l’ordinaria diligenza.
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ART. 5- CONCORSO DI PERSONE
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna
di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.
Ogni singolo amministratore è responsabile per la violazione amministrativa
conseguente ad un comportamento omissivo essendo opponibile, a
tutti quelli che ne hanno facoltà, l’inadempiuto obbligo di agire. Ogni
amministratore che abbia facoltà di agire deve quindi pagare la sanzione
prevista per l’illecito accertato. Nel caso di adempimenti connessi agli
obblighi di deposito sia essi riguardanti il Registro delle Imprese, sia
le comunicazioni dovute al Repertorio Economico Amministrativo, o nel
caso di commercializzazione dei prodotti in cui la normativa riconosca
la responsabilità della commissione dell’illecito ad una pluralità di
obbligati in concorso nella commissione dell’illecito, che avrebbero
potuto adempiere ma nessuno lo ha fatto, ognuno è tenuto a rispondere
integralmente della propria omissione. Ciò significa che ognuno degli
obbligati è tenuto a corrispondere l’importo della sanzione stabilita dalle
disposizioni di legge.
Nell’impresa individuale l’accertamento della violazione è a carico del
titolare.
Nelle società di persone i soci concorrono tutti nell’obbligazione.
Nella società di capitali la responsabilità dell’illecito è in capo a tutti
i componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo limitazioni di
rappresentanza che risultino da documenti depositati al Registro delle
Imprese.
Le sanzioni si applicano ai soggetti responsabili che al momento della
violazione risultano in carica all’atto dell’accertamento e contestazione
dell’illecito e, per quanto riguarda le comunicazioni dovute al registro
delle Imprese ed al REA quando la persona fisica responsabile è in carica
al 31° giorno dalla data dell’evento da comunicare al registro imprese.
ART. 6 – SOLIDARIETÀ
(omissis…..)
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
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persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque,
di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato, ha diritto di regresso
per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.
Questo principio stabilisce che quando vi siano i suddetti presupposti
di solidarietà l’impresa è tenuta al pagamento della sanzione qualora
l’obbligato principale non adempia al pagamento della somma dovuta; in
altri termini il pagamento della somma prevista per la violazione effettuato
da uno dei due obbligati (quello principale o l’obbligato solidale) estingue
l’addebito.
ART. 7 - NON TRASMISSIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE
La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette
agli eredi.
La suddetta norma stabilisce che in caso di morte dell’obbligato principale
(persona fisica) l’obbligazione non si estende agli eredi e si estingue
anche nei confronti dell’obbligato in solido.
L’ufficio competente all’irrogazione della sanzione, vista la comunicazione
ufficiale del Comune, procede pertanto a disporre l’archiviazione degli atti
ed alla conseguente conclusione del procedimento amministrativo.
ART. 14 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall’accertamento.
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Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente
con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano
le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può
essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile
anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall’Art. 137, terzo comma,
del medesimo codice.
La contestazione dell’illecito amministrativo,
secondo quanto sopra riportato deve essere,
ove possibile, immediatamente contestata alla
persona fisica responsabile e quando ciò non sia
possibile la contestazione deve essere notificata
entro 90 giorni dalla data di accertamento.
Per accertamento deve intendersi la conoscenza
da parte dell’organo accertatore di tutti gli
elementi di fatto e di diritto per individuare il
fatto illecito da contestare. Quindi è dalla data
dell’accertamento che decorrono i 90 giorni stabiliti per la notifica al
contravventore delle disposizioni violate.
La notifica può essere fatta consegnandone copia a mani dell’interessato
che appone la propria firma per ricevuta ovvero a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno di atti giudiziari ai sensi della Legge 20.11.1982
n. 890 o con le procedure previste dall’art. 138 e seguenti del codice
di procedura civile ovvero all’indirizzo pubblico di posta elettronica
certificata dalla società estratto dal Registro delle Imprese di Treviso, ai
sensi dell’art. 149 bis del codice di procedura civile.
L’interessato, in sede di sopralluogo, può richiedere che vengano
verbalizzati i motivi che possano chiarire le circostanze che hanno
determinato il fatto illecito o presentare qualsiasi altro documento a
supporto delle sue tesi difensive.
Le memorie difensive devono essere presentate all’autorità competente
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all’irrogazione della sanzione entro 30 giorni dalla data di notifica
dell’accertamento.
Il rifiuto di firmare il verbale non significa che la notifica non sia stata
regolarmente eseguita, corre l’obbligo però da parte del funzionario
accertatore di dichiarare espressamente e verbalizzare che il
contravventore si rifiuta di firmare.
L’accertamento dell’illecito in materia di depositi al R.I. o al REA
va contestato al legale rappresentante, o in caso di s.r.l. o s.p.a, a
tutti gli amministratori (che hanno l’obbligo di agire), i quali risultano
in carica al momento in cui l’evento si verifica e nei trenta giorni
successivi allo stesso.
Il processo verbale si intende ritualmente notificato, in caso di compiuta
giacenza della raccomandata a.r. di atti giudiziari e la notifica è data per
eseguita il 10 giorno dall’avvenuto deposito presso gli uffici postali. In
questo caso per il verbalizzato la decorrenza dei termini per effettuare
il pagamento in misura ridotta ovvero per esercitare il proprio diritto
di difesa decorrono pertanto dal decimo giorno dalla data del deposito
dell’atto come sopra indicato.
ART 16 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio
del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta
giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione.
L’importo in misura ridotta di cui al
presente articolo di legge è determinato
applicando il doppio del minimo della sanzione
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per l’illecito
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contestato o il terzo del massimo previsto qualora sia inferiore al doppio
del minimo come determinato.
L’obbligato pertanto ha la possibilità di estinguere il procedimento a
suo carico mediante il pagamento in via liberatoria della somma come
innanzi stabilita. Il pagamento estingue ogni addebito, per cui a carico del
contravventore non risulteranno precedenti in atti, particolare che influisce
eventualmente in caso di commissione di violazioni della stessa natura o
specie nella determinazione dell’entità della sanzione da applicare.
Il pagamento della violazione contestata e notificata a termini di legge deve
essere effettuato entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento
del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo.
ART. 17 - OBBLIGO DEL RAPPORTO
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario
o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista
nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti
del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
Quando il verbalizzato non si avvale del pagamento in via liberatoria, quindi
non pagando l’importo indicato nel processo verbale di accertamento
e contestazione dell’illecito amministrativo, nei termini previsti di 60
gg. dalla data di ricevimento del processo verbale, l’organo accertatore
trasmette il processo verbale, con il rapporto delle operazioni effettuate,
all’autorità competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione di pagamento.
ART. 18 - ORDINANZA-INGIUNZIONE
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente
a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli
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scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono
obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non
siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non
ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio
indicato nell’ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art.
14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura
dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede
all’estero.
La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio
che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982,
n. 890.
Il verbalizzato che ha ricevuto il
processo verbale di contestazione
dell’illecito può proporre ricorso entro
e non oltre il termine di 30 dalla data di
cui ha avuto notifica e quindi quando ha
conoscenza delle contestazioni rilevate
a suo carico, alla Camera di Commercio
territorialmente competente, ovvero
dove è stata commessa la violazione,
fatta salva l’eccezione di tale regola
relativamente alla Parte II Titolo I e II
- Capo II del D. Lgs. 6.9.2005 n. 206 in cui la competenza a ricevere
il rapporto ai sensi del suddetto disposto, è riconosciuta alla Camera di
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Commercio non dove è stata commessa l’infrazione ma bensì dove risiede
o abbia la sede legale il professionista.
Il verbalizzato può inviare all’autorità competente a ricevere il rapporto a
norma dell’art. 17 innanzi riportato, scritti difensivi 1 e/o documenti che
possano dimostrare l’illegittimità dell’atto e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
espressa richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti
negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, con motivata
ordinanza ingiunzione di pagamento, stabilisce la somma dovuta per la
violazione che tenga conto della gravità, dei fatti che hanno determinato
la violazione, della presenza di precedenti illeciti della stessa natura in
cui è incorso il contravventore negli ultimi cinque anni.
L’ordinanza ingiunge all’autore della violazione ed alle persone che vi
sono obbligate in concorso o solidalmente, il pagamento oltre che della
sanzione anche delle spese di procedimento.
La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio
che adotta l’atto, secondo le modalità di legge di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890 ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata ai
sensi dell’art. 149 bis del codice di procedura civile.
Se non vi sono i presupposti per l’emanazione della sanzione l’organo
accertatore emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone
comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto ai sensi dell’art. 17
della legge di depenalizzazione.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non
siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando
non ne sia obbligatoria la confisca.
Qualora il contravventore abbia pagato oltre i termini previsti di legge per
1 La presentazione degli scritti difensivi non necessita di formalità ma solo della stesura
in carta semplice delle motivazioni in merito a quanto accertato, indicando i riferimenti
del processo verbale, le generalità e la sottoscrizione del documento. Si consiglia
di indicare eventuali estremi di contatti vie brevi che possano consentire all’organo
competente a ricevere il rapporto, di cui all’art. 17, di poter concordare una data per
un eventuale audizione per chiarimenti circa le circostanze che hanno determinato il
fatto contestato.
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avvalersi del pagamento in via liberatoria, l’organo accertatore è tenuto
comunque a trasmettere al competente Ente il rapporto di cui al sopra
citato art.17.
L’organo sanzionatorio emette l’ordinanza-ingiunzione di pagamento
individuando, nel caso in specie esaminato, la somma della sanzione
da irrogare che va dal minimo ed il massimo fissato dalla legge violata,
ingiungendo il pagamento di una somma data dalla differenza dall’importo
stabilito per la violazione accertata decurtata della somma già corrisposta.
L’importo eccedente così determinato va corrisposto all’erario con il
pagamento della somma con modello F23 indicando il codice tributo 741T
(tributi erariali per sanzioni amministrative).
Particolare attenzione deve essere data alle violazioni relativamente
agli adempimenti e alle denunce REA in quanto se non viene eseguito
il pagamento in via liberatoria la somma da pagare con l’ordinanza
ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 1 della Legge 4.11.81 n. 630,
modificata con Legge 26.10.1987 n. 435, è stabilita nella misura fissa di
euro 154,00, quando l’adempimento avviene oltre i trenta giorni successivi
ai termini fissati e di euro 60,00 quando l’adempimento avviene entro i
trenta giorni successivi ai termini fissati.
Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione
alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle
denunce al Registro delle Imprese, sono unificati in giorni trenta.
Per gli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese il termine
decorre dalla data di tale iscrizione.
ART. 22-BIS - COMPETENZA PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22
si propone davanti al giudice di pace.
L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a)
…omissis..
Avverso l’ordinanza ingiunzione può essere proposta opposizione al
giudice di Pace o al Tribunale nei casi previsti di cui all’art. 22 bis sopra
riportato, con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla notifica
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del’ordinanza ingiunzione di pagamento presso l’Ufficio del Giudice
competente in materia, del luogo in cui è stata commessa la violazione, a
norma dell’art. 6 del citato D. Lgs.150/2011.
ART. 27 - ESECUZIONE FORZATA
Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 22, decorso inutilmente
il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanzaingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle
norme previste per l’esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo
all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in
unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.
Quando il contravventore non provvede al pagamento della sanzione
irrogata con l’ordinanza ingiunzione entro il termine di 30 giorni dalla
data di notifica della stessa, l’organo sanzionatorio provvede a riscuotere
la somma dovuta mediante esecuzione forzata. La somma da iscrivere
a ruolo è data dall’importo della sanzione comminata aumentata della
maggiorazione di legge prevista per ogni semestre di ritardo a decorrere
da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile più gli interessi di mora
per le frazioni di giorni eccedenti i semestri fino al termine in cui il ruolo
è trasmesso all’esattore.
L’eventuale esercizio dell’azione avanti al
Giudice non sospende l’esecutività dell’ordinanza
ingiunzione di pagamento.
La sospensione dell’esecutività deve essere
richiesta al Giudice di Pace.
ART. 28 - PRESCRIZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per
le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA
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CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
Relativamente agli adempimenti previsti per le denunce R.I. e REA, la
violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita
per legge, le somme dovute per l’illecito non possono essere richieste
decorsi cinque anni dal 31° giorno dagli eventi da iscrivere nei suddetti
R.I. e R.E.A..
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
del deposito delle denunce, di cui sopra, può essere eccepita quando non
vi sono stati atti interruttivi della prescrizione, come regolati dalle norme
del codice civile.
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IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE
(Registro delle Imprese - REA)
SOCIETÀ
Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per l’omesso deposito
nei termini delle modifiche e/o comunicazioni dovute al Registro delle
Imprese degli eventi avvenuti prima del 15.11.2011:
Pagamento in
misura ridotta
art. 16 legge
689/1981
Violazioni contestate
Omesso deposito del bilancio nel termine previsto di giorni 30 dall’evento e cioè entro il termine di giorni 30 dalla
data di approvazione del bilancio
€ 549,00
Omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle
altre denunce, ai sensi delle disposizioni del codice civile,
dovute al Registro Imprese
€ 412,00
Pagamento in
misura ridotta
art. 16 legge
689/1981
Violazioni contestate
Omesso deposito del bilancio nel termine previsto di giorni 30 dall’evento ed entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza
€ 91,56
Omesso deposito del bilancio nel termine previsto di giorni 30 dall’evento, oltre il termine di 30 giorni successivi
alla scadenza
€ 274,66
Omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle
altre denunce dovute, ai sensi delle disposizioni del codice civile, al Registro Imprese entro il termine di 30 giorni
successivi alla scadenza
€ 68,66
Omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle
altre denunce dovuta, ai sensi delle disposizioni del codice civile, al Registro Imprese oltre il termine di 30 giorni
successivi alla scadenza
€ 206,00
MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA
TABELLA 1
Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per l’omesso deposito
nei termini delle modifiche e/o comunicazioni dovute al Registro delle
Imprese degli eventi avvenuti a far data dal 15.11.2011 o a cavallo della
stessa:
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CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
IMPRESE INDIVIDUALI
Pagamento in
misura ridotta
art. 16 legge
689/1981
Violazioni contestate
Sanzione ai sensi dell’art. 2194 del codice civile per
omesso deposito nel termine previsto di giorni 30 delle
denunce al Registro Imprese oltre il termine di 30 giorni
successivi alla scadenza
€ 20,00
NOTAI
Pagamento in
misura ridotta
art. 16 legge
689/1981
TABELLA 1
Violazioni contestate
18
Sanzione ai sensi dell’art. 2194 del codice civile per inosservanza dell’obbligo di iscrizione nei modi e nei termini
stabiliti di legge delle denunce dovute al Registro Imprese
€ 20,00
SANZIONI REA-A E REA-B
Importo
sanzione
stabilita nella
misura fissa
Importo
sanzione
pagamento in
via liberatoria
REA-A
Deposito delle denunce dovute al REA
dal 31 al 60 giorno dall’evento
€ 30,00
€ 10,00
REA- B
Deposito delle denunce dovute al REA
dal 61 giorno dall’evento
€ 154,00
€ 51,33
Deposito sanzioni REA oltre i termini di
legge
DECORRENZA TERMINI ATTI AMMINISTRATIVI
(artt. nn. 14, 16,17, 18, 22, 27 legge 689/1981)
Atti amministrativi previsti
90 giorni
Per la notifica del processo verbale di accertamento della
violazione amministrativa commessa
60 giorni
Per effettuare il pagamento in via liberatoria della somma
elevata con il processo verbale di accertamento a far data
dalla notifica dello stesso
30 giorni
Dalla data di notifica del processo verbale di accertamento per presentare scritti difensivi all’autorità competente
a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della legge
689/1981, indicata nel processo verbale
60 giorni
Termine MINIMO di decorrenza, dalla data di notifica
del processo verbale di contestazione dell’illecito, per la
trasmissione del rapporto dell’organo accertatore all’autorità competente all’attività sanzionatoria (art. 17 legge
689/1981)
30 giorni
Dalla data di notifica del verbale di sequestro per presentare ricorso in opposizione al sequestro o l’istanza di
dissequestro
10 giorni
Per l’emissione del provvedimento di rigetto del ricorso in
opposizione al sequestro, per l’accoglimento dell’istanza di
regolarizzazione non vi sono termini di risposta
5 anni
Dalla data del processo verbale di accertamento per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento
30 giorni
Per il pagamento della somma irrogata, dalla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione di pagamento
30 giorni
Dalla data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento per depositare il ricorso al Giudice del Tribunale o
al Giudice di Pace competente territorialmente e in materia per il ricorso in opposizione all’ordinanza stessa
5 anni
Dalla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione di pagamento per la iscrizione a ruolo delle somme irrogate e non
pagate dal trasgressore
MINI GUIDA ALL’ATTIVITÀ SANZIONATORIA
TABELLA 2
Decorrenza
termini atti
amministrativi
19
Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di Treviso
Area Regolazione del Mercato
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