Prospetto di quotazione - UniCredit Investimenti
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Prospetto di quotazione - UniCredit Investimenti
UNICREDITO ITALIANO S.p.A. Società iscritta all’Albo delle Banche Capogruppo del Gruppo Bancario UNICREDITO iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1 Sede legale in Via Dante 1, Genova Capitale sociale Euro 5.219.285.766,50 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Genova: 00348170101 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Prospetto di quotazione NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Per l’ammissione a quotazione del Prestito Obbligazionario: Euro 22.133.000 "UniCredito Italiano S.p.A. – CPI Fixed-Floater 23.02.2013 – Serie 02/06" Codice ISIN: IT0004010416 La presente Nota Informativa (in cui si devono ritenere compresi i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) è stata predisposta in conformità ed ai sensi della Direttiva sul Prospetto. La presente Nota Informativa, unitamente al Documento di Registrazione sull'Emittente ed alla Nota di Sintesi, redatti in conformità alla Direttiva sul Prospetto, nonché i documenti indicati come inclusi mediante riferimento nei medesimi, costituiscono, ai sensi e per gli effetti della Direttiva sul Prospetto, un Prospetto di Quotazione. La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione ed alla Nota di Sintesi. L’informativa completa su UniCredito Italiano S.p.A. e sul Prestito Obbligazionario può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della presente Nota Informativa e della Nota di Sintesi. Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e nella presente Nota Informativa per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di cui alla presente Nota Informativa. La presente Nota Informativa è stata depositata presso la CONSOB in data 2 aprile 2007, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7013689 del 14 febbraio 2007. Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la CONSOB in data 14 dicembre 2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6075637 del 20 settembre 2006. L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Copia del Prospetto di Quotazione sarà a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale dell'Emittente e verrà pubblicata sul sito internet dello stesso (www.unicreditgroup.eu). INDICE GLOSSARIO............................................................................................................................... 4 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL'EMITTENTE.......................................... 7 1. PERSONE RESPONSABILI............................................................................................. 9 1.1 Indicazione delle persone responsabili ............................................................. 9 1.2 Dichiarazione delle persone responsabili .......................................................... 9 2. FATTORI DI RISCHIO.................................................................................................... 9 2.1 RISCHIO CONNESSO ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI...............................................................................................10 2.2 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL MERCATO SECONDARIO POTREBBE ESSERE ILLIQUIDO (RISCHIO DI LIQUIDITÀ) ......................................................11 2.3 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI, SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE, POSSA ESSERE INFLUENZATO DA FATTORI IMPREVEDIBILI .................................................................................11 2.4 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE AVERE UN ANDAMENTO MOLTO DIVERSO DA QUELLO DEL LIVELLO DELL'INDICE CPI...........................................................11 2.5 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE L'EMITTENTE NON COMPENSERÀ GLI 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3. 4. INVESTITORI QUALORA DEBBA DEDURRE IMPOSTE FISCALI DAI PAGAMENTI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI........................................................................12 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE I VALORI NETTI RELATIVI AL TASSO D'INTERESSE ED AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SONO STATI CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA............................................................12 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE L'INDICE CPI A CUI È COLLEGATO IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE ESSERE MODIFICATO, SOSTITUITO O NON ESSERE PIÙ DISPONIBILE .....................................................12 RISCHIO EMITTENTE ......................................................................................13 RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTO .........13 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE LE VARIAZIONE DEI RATING DI DEBITO DELL'EMITTENTE POSSANO INFLUIRE SUL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI...............................................................................................13 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE LE VARIAZIONI DEI TASSI D'INTERESSE POSSONO INFLUIRE SUL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI..................14 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE ESSERE INFERIORE RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO NON STRUTTURATO DI PARI DURATA ......................................................................14 RISCHIO CONNESSO AL CONFLITTO DI INTERESSE .............................................14 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI...............................................................14 2.13 2.14 INFORMAZIONI FONDAMENTALI..............................................................................16 3.1 Conflitto di interessi ......................................................................................16 3.2 Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi ....................................................17 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE....................................................................................................17 4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione ...............17 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.............17 4.3 Forma e regime di circolazione degli strumenti finanziari.................................17 4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari .................................................17 4.5 Ranking degli strumenti finanziari ..................................................................17 4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio ..........18 4.7 Tasso di interesse...........................................................................................18 2 4.8 5. 6. 7. 8. Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito Obbligazionario e modalità di pagamento degli interessi...........................................................22 4.9 Tasso di rendimento.......................................................................................23 4.10 Delibere ed autorizzazioni..............................................................................23 4.11 Data di emissione ..........................................................................................23 4.12 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari............................23 4.13 Regime fiscale ...............................................................................................23 CONDIZIONI DELL'OFFERTA......................................................................................29 5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta...............................................................................29 5.2 Destinatari dell'Offerta...................................................................................29 5.3 Fissazione del Prezzo.....................................................................................29 5.4. Collocamento e sottoscrizione ........................................................................30 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE...............31 6.1 Mercati presso i quali è chiesta la quotazione...................................................31 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.............................................................................31 7.1 Informazioni sottoposte a revisione .................................................................31 7.2 Pareri di terzi.................................................................................................31 7.3 Rating...........................................................................................................31 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO............................................36 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO..............................................38 3 GLOSSARIO Agente per il Calcolo UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., con sede in Via Tommaso Grossi, 10 - 20121 Milano. Cedola Annuale a Tasso Fisso 3,00% del Valore Nominale delle Obbligazioni per il primo anno. Cedola Annuale a Tasso Variabile o le Cedole Per gli anni successivi al primo, 133% del maggiore tra la variazione annuale dell'Indice Annuali a Tasso Variabile CPI e zero, secondo la seguente formula: CPI N Interessi = 1000 Euro * 133 % Max − 1;0 CPI N −1 dove: CPI è l’Indice CPI. CPI N è il valore dell’Indice CPI rilevato in ciascuna Data di Rilevazione. CPI N-1 è, in riferimento a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, il valore dell’Indice CPI rilevato 12 mesi prima della corrispondente Data di Rilevazione del CPI N. Cedole Annuali La cedola annuale a tasso fisso congiuntamente alle cedola annuale a tasso variabile . CONSOB La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Data di Emissione Il 23 febbraio 2006. Data di Godimento Il 23 febbraio 2006. Data di Pagamento degli Interessi Ciascuna data di pagamento degli interessi che cade il 23 febbraio di ogni anno a partire dal 23 febbraio 2007 sino al 23 febbraio 2013. Data di Rilevazione Novembre 2006, novembre 2007, novembre 2008, novembre 2009, novembre 2010 e novembre 2011. Data di Scadenza Il 23 febbraio 2013. Data di Sostituzione L'eventuale data di sostituzione dell'Indice CPI con il Nuovo Indice. Direttiva sul Prospetto La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo 4 e del Consiglio del 4 novembre 2004. Documento di Registrazione Il documento di registrazione sull'Emittente, depositato presso CONSOB in data 14 dicembre 2006, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. n. 6075637 del 20 settembre 2006. Giorno Lavorativo Qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema TransEuropean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET). Gruppo UniCredito Italiano S.p.A., assieme alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento. Indice CPI L'indice EUROSTAT armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco, relativo ai paesi dell'Euro Zone su base mensile. Istituto di Riferimento Si veda la definizione di Sponsor dell'Indice. L'Emittente UniCredito o UniCredito Italiano o UniCredito Italiano S.p.A., con sede in Via Dante 1, Genova e Direzione Centrale in Piazza Cordusio 2, Milano. Nota di Sintesi La nota di sintesi relativa alle Obbligazioni, depositata presso la CONSOB in data 2 aprile 2007 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7013689 del 14 febbraio 2007. Nota Informativa La presente nota informativa sugli strumenti finanziari depositata presso la CONSOB in data 2 aprile 2007 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7013689 del 14 febbraio 2007. Nuovo Indice L'indice, diverso dall'Indice CPI, che potrebbe essere sostituito a quest'ultimo, nel corso della vita delle Obbligazioni, da parte dello Sponsor dell'Indice. Nuovo Sponsor dell'Indice Il nuovo soggetto che sostituisca lo Sponsor dell'Indice nell’ipotesi in cui, nel corso della vita delle Obbligazioni, questi cessi ovvero sospenda, per qualsiasi motivo, di calcolare e pubblicare il valore dell’Indice CPI. Obbligazioni/ Prestito Obbligazionario/Titoli Le obbligazioni o il prestito obbligazionario o i titoli denominati "UniCredito Italiano S.p.A. – CPI Fixed-Floater 23.02.2013 – Serie 02/06". Codice ISIN IT0004010416. Periodo di Rilevazione Ciascun periodo durante il quale il valore 5 dell'Indice CPI è rilevato ed, in particolare, ciascun periodo che intercorre tra una Data di Rilevazione e la successiva Data di Rilevazione. Prezzo di Emissione Euro 1.000 per Obbligazione. Prima Data di Pagamento degli Interessi Il 23 febbraio 2007. Prospetto di Quotazione Il prospetto di quotazione composto dal Documento di Registrazione, dalla presente Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi. Regolamento CONSOB Il Regolamento adottato da lla CONSOB con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato. Regolamento del Prestito Obbligazionario Il regolamento del prestito obbligazionario allegato alla presente Nota Informativa. Rimborso 100%, alla pari. Sponsor dell'Indice o Istituto di Riferimento Il dipartimento di statistica della Commissione Europea (EUROSTAT). Valore Nominale Euro 1.000 per Obbligazione. 6 INFORMAZIONI SUPPLEM ENTARI RELATIVE ALL'EMITTENTE (AI SENSI DELL' ARTICOLO 6, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME DA ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERA N. 15232 DEL 29 NOVEMBRE 2005, E DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2, DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 NOVEMBRE 2003) In data 4 agosto 2006, il Consiglio di Amministrazione di UniCredito e il Supervisory Board di Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) hanno rispettivamente adottato due risoluzioni in base alle quali: • BA-CA si è impegnata a cedere a UniCredit o l’intera partecipazione in BPH Bank S.A. (BPH), pari al 71,03% del capitale sociale di BPH, verso un corrispettivo totale di circa 4,3 miliardi di Euro, composto da tre pagamenti annuali in contanti tra il 2007 e il 2009 e un pagamento fisso in contanti alla fine del 2009 pari a 3,6 miliardi di Euro. Il trasferimento di BPH è conforme agli impegni presi con la Banking Supervisory Commission polacca di consolidare tutte le attività del Gruppo svolte in Polonia direttamente sotto UniCredito. • UniCredito si è impegnata a conferire a BA-CA un ramo d’azienda costituito dalle proprie partecipazioni bancarie nell’Europa Centro-Orientale , ad eccezione di Bank Pekao S.A., e dalle attività ad esse correlate (Ramo d’Azienda CEE) in cambio di 55 milioni di azioni ordinarie BA-CA di nuova emissione. Le azioni BA-CA di nuova emissione non avranno diritto ai dividendi relativi all’esercizio 2006. Con riferimento allo stesso periodo, UniCredit o manterrà, a sua volta, il diritto agli eventuali dividendi distribuiti dalle banche ricomprese nel Ramo d’Azienda CEE. Il completamento dell’operazione, subordinato all’approvazione della Autorità Austriaca per il Mercato Finanziario e delle altre autorità austriache competenti, nonché di tutte le autorità competenti nei paesi coinvolti, era atteso per l’inizio di gennaio 2007 con la registrazione dell’aumento di capita le di BA-CA.. L'operazione di trasferimento della quota di controllo in BPH è stata completata in data 3 novembre 2006, a seguito dell'ottenimento dell'approvazione dalla Autorità Austriaca per il Mercato Finanziario. • In data 12 settembre 2006 il Consiglio di Amministrazione di UniCredito e il Supervisory Board di Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB) hanno approvato alcune operazioni (alcune delle quali ancora soggette alla approvazione delle autorità competenti) volte a semplificare la struttura e la governance del Gruppo:trasferimento ad UniCredit o della partecipazione del 77,53% di HVB nel capitale di BA-CA ad un prezzo pari a €109,81 per azione, per un corrispettivo di circa €12,5 miliardi per l’intera quota. • trasferimento ad UniCredito della partecipazione azionaria di HVB in HVB Ukraine, pari al 100%, nell’ottica di integrare le attività attualmente svolte dal Gruppo in Ucraina sotto Bank Pekao S.A. • trasferimento a BA-CA della partecipazione azionaria di HVB in International Moskow Bank (IMB), fino al 70,3%, e del 100% della partecipazione azionaria di HVB in HVB Latvia , pari al 100%. HVB utilizzerà i profitti realizzati dal trasferimento della partecipazione in BA-CA e delle altre società ed attività in Europa Centro-Orientale per rafforzare significativamente la propria posizione patrimoniale, al fine di espandere ulteriormente l'attività attraverso crescita organica e/o acquisizioni nell’ambito del piano complessivo di crescita strategica del Gruppo. 7 In data 21 settembre 2006, l’assemblea degli azionisti di Kocbank A.S. (Kocbank ), controllata al 99,8% da Koc Financial Services A.S., la joint venture paritetica fra UniCredito e il Gruppo Koc, e quella di Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Yapi Kredi), controllata al 67,3% da Kocbank, hanno approvato la fusione fra Kocbank e Yapi Kredi che si è perfezionata in data 4 ottobre 2006, a seguito dell'intervenuta approvazione da parte delle competenti autorità turche e della registrazione presso la competente camera di commercio. In data 4 ottobre 2006, UniCredito ha reso noto di aver perfezionato la vendita a Pirelli & C. S.p.A. della propria partecipazione in Olimpia S.p.A. (4,77%) per un corrispettivo pari a circa 585 milioni di Euro. In data 14 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di UniCredito ha preso atto che, in data 12 novembre 2006, il Management Board di Bank Pekao S.A. e di BPH hanno approvato l'intenzione di integrare le proprie attività attraverso la scissione parziale e proporzionale di BPH e di Bank Pekao S.A. L'integrazione delle due banche attraverso la scissione di BPH rispetta l'accordo siglato il 19 aprile 2006 dal Ministero del Tesoro polacco ed UniCredito relativamente all'integrazione delle proprie attività bancarie in Polonia. In data 20 dicembre 2006, BA-CA ha sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione delle attività del broker russo Aton Capital, che si posiziona fra le cinque principali banche di investimento in Russia ed ha rapporti con clientela istituzionale, per un importo di US$424 milioni. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato, inter alia, al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità di vigilanza. La Aton-Line discount brokerage e le attività di asset management che fanno capo ad Aton non sono oggetto dell'operazione e rimarranno interamente in capo ad Aton Capital Group. In data 28 dicembre 2006, BA-CA ha perfezionato l’acquisto del 19,77% di IMB da parte di VTB Bank (France) SA (già Banque Commerciale pour L’Europe du Nord-EUROBANK) per un corrispettivo pari a US$395 milioni. BA-CA pagherà a VTB Bank (France) anche circa US$20 milioni per l’aumento di capitale in IMB già sottoscritto da VTB Bank (France) in dicembre. In base all’accordo precedentemente firmato da BA-CA e HVB, BA-CA acquisirà la quota pari al 70,26% del capitale di IMB attualmente detenuta da HVB. Si prevede che l’operazione sia perfezionata entro il primo trimestre del 2007. A seguito del perfezionamento dell’acquisizione della partecipazione attualmente detenuta da VTB France, UniCredito controlla indirettamente – attraverso HVB e BA-CA – il 90,03% del capitale sociale totale di IMB, pari al 95,19% del capitale sociale con diritto di voto. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) rimane l’unico altro azionista di IMB. In data 9 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione di HVB ha approvato il trasferimento della quota del 77,53% detenuta da BA-CA a UniCredito ad un corrispettivo di €109,81 per azione, pari a un importo di circa €12,5 miliardi, nonché la cessione del 100% di HVB Latvia a BA-CA per un importo pari a €35 milioni, a cui va aggiunta la quota di aumento di capitale di circa €40 milioni sottoscritta da HVB nell’agosto 2006. L'efficacia della cessione delle partecipazioni di BA-CA a favore di UniCredito e di HVB Bank Latvia a favore di BA-CA non è sottoposta a condizioni sospensive, mentre i rimanenti trasferimenti approvati dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di HVB del 25 ottobre 2006, vale a dire il trasferimento della partecipazione di HVB in HVB Bank Ukraine ad UniCredito, Bank Pekao o alla controllata ucraina di Bank Pekao, UniCredit Bank Ltd, il trasferimento delle attività e passività delle filiali di HVB in Estonia e Lituania ad HVB Bank Latvia, alla data della presente Nota Informativa, sono ancora subordinati all'ottenimento delle approvazioni delle autorità competenti, attese nel prossimo futuro. 8 In data 11 gennaio 2007, HVB ha completato il trasferimento della propria partecipazione azionaria in IMB, pari al 70,26%, a BA-CA per un corrispettivo di €1.015 milioni. Inoltre, BA-CA ha completato l’acquisizione delle azioni detenute da VTB Bank (France) SA ed emesse a seguito dell’aumento de l capitale di IMB, avvenuto nel dicembre 2006. In data 23 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione di UniCredito, in qualità di azionista di maggioranza di HVB e di BA-CA, ha approvato una delibera per iniziare la procedura di squeeze-out in entrambe le banche e, conseguentemente, invierà richiesta formale ai rispettivi consigli di gestione. UniCredito attualmente detiene il 95% del capitale sociale di HVB e il 94,98% del capitale sociale di BA-CA, una quota che consente l’avvio di tale procedura secondo quanto previsto rispettivamente dalla normativa tedesca e austriaca. In data 25 gennaio 2007, il Supervisory Board di BA-CA ha approvato un piano di ristrutturazione che si concreta in investimenti infrastrutturali e misure di riorganizzazione e ristrutturazione nelle divisioni Retail, Corporate , Markets & Investment Banking, Global Banking Services, Support Services e Risk Management. Questo piano ha un impatto sul bilancio del quarto trimestre 2006 di BA-CA con accantonamenti stimati per Euro 225.000.000. BA-CA pubblicherà i risultati di fine anno 2006 il 21 marzo 2007. 1. PERSONE RESPONSABILI 1.1 Indicazione delle pe rsone responsabili UniCredito Italiano S.p.A., una banca costituita in forma di società per azioni, con sede in Via Dante 1, Genova e Direzione Cenerale in Piazza Cordusio 2, Milano, in qualità di Emittente. 1.2 Dichiarazione delle persone responsabili La presente Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 2 aprile 2007 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 7013689 del 14 febbraio 2007 e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi alle Obbligazioni. UniCredito Italiano S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa e dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 2. FATTORI DI RISCHIO LE OBBLIGAZIONI CON SCADENZA A MEDIO/LUNGO TERMINE OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA PRESENTANO ELEMENTI DI RISCHIO CHE GLI INVESTITORI DEVONO CONSIDERARE NEL DECIDERE SE INVESTIRE NELLE STESSE. NEL PRENDERE UNA DECISIONE DI INVESTIMENTO, GLI INVESTITORI SONO INVITATI A VALUTARE GLI SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE, AI SETTORI DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI FINANZIARI PROPOSTI. I FATTORI DI RISCHIO DESCRITTI NEL PRESENTE CAPITOLO 2 DEVONO ESSERE LETTI CONGIUNTAMENTE AGLI ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO CONTENUTI NEL CAPITOLO 3 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, AI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, NONCHÉ A QUELLI INCLUSI MEDIANTE RIFERIM ENTO NEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, ELENCATI RISPETTIVAMENTE AI CAPITOLO 11 E 14 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE. I RINVII A CAPITOLI E P ARAGRAFI SI RIFERISCONO A CAPITOLI E PARAGRAFI DELLA NOTA INFORMATIVA E DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE. 9 LE OBBLIGAZIONI SONO OBBLIGAZIONI STRUTTURATE. LE OBBLIGAZIONI STRUTTURATE INCORPORANO UNO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO TRADIZIONALE E UNO O PIÙ CONTRATTI DERIVATI. P ERTANTO, L'ACQUISTO DI UN TITOLO STRUTTURATO IMPLICA L'ACQUISTO E/O VENDITA, DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE, ANCHE DI UNO O PIÙ CONTRATTI DERIVATI, IL CUI VALORE È DETERMINATO DALL'ANDAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E/O PARAMETRI QUALI TITOLI, INDICI, VALUTE, TASSI AD ESSI COLLEGATI. CONSIDERATE LE SUDDETTE CARATTERISTICHE, LE OBBLIGAZIONI SONO CARATTERIZZATE DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL’INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ . E’ QUINDI NECESSARIO CHE L’INVESTITORE CONCLUDA OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA E IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSE COMPORTANO. L’INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DELLE OBBLIGAZIONI PUÒ FAVORIRE L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE ALL'INVESTITORE STESSO . UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL’OPERAZIONE, L’INVESTITORE E L’INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L’INVESTIMENTO SIA ADEGUATO PER L’INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO ED ALL’ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DI QUEST ’ULTIMO. LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA COMPORTANO GLI ELEMENTI DI RISCHIO PROPRI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI INDICIZZATI AD UN INDICE DI VARIAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO (I.E. INDICE CPI). SI PREGA DI NOTARE CHE, FERMO RESTANDO IL RIMBORSO A SCADENZA DEL CAPITALE INVESTITO , NON È POSSIBILE DETERMINARE A PRIORI IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI. 2.1 RISCHIO CONNESSO ALLE PRINCIPALI CARATTERIS TICHE DELLE OBBLIGAZIONI LE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO STRUMENTI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO A MEDIO/LUNGO TERMINE (SETTE ANNI) CON RIMBORSO DEL CAPITALE ALLA SCADENZA ED INTERESSE FISSO E VARIABILE PAGATO ANNUALMENTE, LEGATO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE CPI. IN PARTICOLARE, L'OBBLIGAZIONE CORRISPONDE, PER IL PRIMO ANNO DI VITA DEL P RESTITO OBBLIGAZIONARIO , UNA CEDOLA ANNUALE A TASSO FISSO , PARI AL 3,00% DEL VALORE NOMINALE DELL'OBBLIGAZIONE. P ER CIASCUNO DEI SEI ANNI SUCCESSIVI , OSSIA DAL SECONDO AL SETTIMO ANNO DI VITA DEL P RESTITO OBBLIGAZIONARIO , L'OBBLIGAZIONE CORRISPONDE UNA CEDOLA ANNUALE A TASSO VARIABILE, PARI AL 135% DEL MAGGIORE TRA LA VARIAZIONE ANNUALE DELL'INDICE CPI E ZERO. LE OBBLIGAZIONI PAGANO CEDOLE ANNUALI A TASSO VARIABILE TANTO MAGGIORI QUANTO MAGGIORE È LA VARIAZIONE DELL'INDICE CPI; TUTTAVIA, SI CONSIDERI CHE UN AUMENTO DELLA VARIAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO E, QUINDI, DELL'INDICE CPI COMPORTA UNA DIMINUZIONE DEL POTERE DI ACQUISTO DEL CAPITALE INVESTITO. LE OBBLIGAZIONI SONO SCOMPONIBILI, SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO, IN UNA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA - A TASSO FISSO PER IL PRIMO ANNO - ED UNA COMPONENTE DERIVATIVA . PER TALE RAGIONE, LA VALUTAZIONE DEL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. E' OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCANO UN INVESTIMENTO ADEGUATO AL PROPRIO PROFILO DI RISCHIO. TALI ELEMENTI DI RISCHIO SONO COLLEGATI ALLE FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI E ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE CPI, CHE POTREBBERO DETERMINARE VARIAZIONI DEL VALORE DELLE CEDOLE ANNUALI E, CONSEGUENTEMENTE, DETERMINARE VARIAZIONI ANCHE 10 NEGATIVE SUL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI NEL CASO IN CUI L'INVESTITORE VENDA QUESTE ULTIME PRIMA DELLA LORO SCADENZA NATURALE. SI FA INOLTRE PRESENTE CHE, POICHÉ L'ULTIM O P ERIODO DI RILEVAZIONE DELL'INDICE CPI AI FINI DEL CALCOLO DELLA CEDOLA A TASSO VARIABILE DA CORRISPONDERSI ALLA DATA DI SCADENZA SARÀ EFFETTUATA NELL'OTTOBRE 2011, TALE CEDOLA A TASSO VARIABILE SARÀ CALCOLATA CON RIFERIMENTO ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE CPI RILEVATO TRA L'OTTOBRE 2010 E L' OTTOBRE 2011 E, PERTANTO, NON TERRÀ CONTO DELL'ANDAMENTO DELL'INDICE CPI SUCCESSIVO ALL' OTTOBRE 2011, VALE A DIRE RELATIVO AGLI ULTIMI QUINDICI MESI DI DURATA DELLE OBBLIGAZIONI. SI RINVIA AL RIGUARDO AL SUCCESSIVO COMPRENSIONE DELL'INVESTIMENTO. 2.2 CAPITOLO 4, P ARAGRAFO 4.7.3, AL FINE DI UN MIGLIORE RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL MERCATO SECONDARIO POTREBBE ESSERE ILLIQUIDO (RISCHIO DI LIQUIDITÀ) IL RISCHIO LIQUIDITÀ È RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ O DALL'IMPOSSIBILITÀ PER L'INVESTITORE DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI TEMPESTIVAMENTE PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA AD UN PREZZO CHE CONSENTA A QUEST 'ULTIMO DI REALIZZARE UN RENDIMENTO EQUIVALENTE AL RENDIMENTO OTTENIBILE A SCADENZA. GLI OBBLIGAZIONISTI POTREBBERO AVERE DIFFICOLTÀ A LIQUIDARE IL LORO INVESTIMENTO E/O POTREBBERO DOVER ACCETTARE UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI SOTTOSCRIZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALL'EMITTENTE E DALL'AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE RICHIESTE DI VENDITA NON POSSANO TROVARE UNA RISPOSTA TEMPESTIVA ED ADEGUATA . P ERTANTO L'OBBLIGAZIONISTA NELL'ELABORARE LA PROPRIA STRATEGIA FINANZIARIA DEVE AVERE BEN PRESENTE CHE L'ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO SIA IN LINEA CON LE PROPRIE FUTURE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ. 2.3 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI, SUCCESSIVAMENTE ALL' EMISSIONE, POSSA ESSERE INFLUENZATO DA FATTORI IMPREVEDIBILI SUL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI SUCCESSI VAMENTE ALL'EMISSIONE POTREBBERO INFLUIRE ALCUNI FATTORI AL DI FUORI DEL CONTROLLO DELL’EMITTENTE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO , LA VOLATILITÀ (OVVERO LA FREQUENZA E AMPIEZZA DEI MOVIM ENTI E/O LA RIDUZIONE NEL VALORE DELL'INDICE CPI), EVENTI ECONOMICI, DI NATURA MILITARE, FINANZIARI, NORMATIVI , POLITICI, TERRORISTICI O DI ALTRA NATURA CHE ESERCITINO UN'INFLUENZA SUI MERCATI DEI CAPITALI IN GENERE, SUI TASSI D’INTERESSE , SUI RENDIMENTI DI MERCATO E SULL'INDICE CPI. IN CONSEGUENZA DELL'INFLUENZA DEI FATTORI SOPRA ELENCATI, GLI INVESTITORI CHE DECIDANO DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA POTREBBERO RICAVARE UN IMPORTO INFERIORE AL VALORE NOMINALE DELLE STESSE. È IMPOSSIBILE PREVEDERE LA PERFORMANCE FUTURA DELL'INDICE CPI SULLA BASE DEI RISPETTIVI RENDIMENTI STORICI. 2.4 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE AVERE UN ANDAMENTO MOLTO DIVERS O DA QUELLO DEL LIVELLO DELL'INDICE CPI LE VARIAZIONI DEL LIVELLO DELL'INDICE CPI NON COMPORTANO NECESSARIAMENTE UNA VARIAZIONE ANALOGA DEL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI. CIÒ È IN LARGA MISURA ATTRIBUIBILE ALLA FORMULA UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI , SECONDO LA QUALE LE CEDOLE ANNUALI A TASSO VARIABILE SONO COMMISURATE ALL'ANDAMENTO DELL'INDICE CPI. 11 2.5 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE L'EMITTENTE NON COMPENSERÀ GLI INVESTITORI QUALORA DEBBA DEDURRE IMPOSTE FISCALI DAI PAGAMENTI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI SONO A CARICO DELL'OBBLIGAZIONISTA LE IM POSTE E LE TASSE , PRESENTI E FUTURE, CHE PER LEGGE COLPISCANO LE OBBLIGAZIONI E/O I RELATIVI INTERESSI , PREMI ED ALTRI FRUTTI. NON VI È CERTEZZA CHE IL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLA DATA DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E DESCRITTO AL CAPITOLO 4, P ARAGRAFO 4.13, NON MUTI DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI CON POSSIBILE EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE SUL RENDIMENTO NETTO ATTESO DALLE OBBLIGAZIONI. DI CONSEGUENZA, QUALORA TALI TRATTENUTE SI RENDANO NECESSARIE , GLI INVESTITORI RICEVERANNO UN IMPORTO INFERIORE A QUELLO CUI AVREBBERO AVUTO DIRITTO QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI ALLA DATA DI SCADENZA. L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI PREVEDERE SE MODIFICHE NORMATIVE QUALI QUELLE SOPRA DESCRITTE SI VERIFICHERANNO ENTRO LA SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI E, QUALORA CIÒ ACCADESSE , QUALI SARANNO GLI M I PORTI CHE DOVRÀ TRATTENERE. IN NESSUN CASO POTRÀ ESSERE DECISA QUALSIASI TRATTENUTA A DISCREZIONE DELL'EMITTENTE. 2.6 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE I VALORI NETTI RELATIVI AL TASSO D 'INTERESSE ED AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SONO STATI CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA I VALORI NETTI RELATIVI AL TASSO DI INTERESSE ED AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SONO STATI CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA . NON È POSSIBILE PREVEDERE EVENTUALI MODIFICHE ALL'ATTUALE REGIME FISCALE DURANTE LA VITA DELLE OBBLIGAZIONI NÉ PUÒ ESSERE ESCLUSO CHE, IN CASO DI MODIFICHE, I VALORI NETTI INDICATI CON RIFERIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI POSSANO DISCOSTARSI , ANCHE SENSIBILMENTE, DA QUELLI CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI ALLE VARIE DATE DI PAGAMENTO . A TALE PROPOSITO, IL CAPITOLO 4, P ARAGRAFO 4.14, RIPORTA UNA BREVE DESCRIZIONE DEL REGIME FISCALE PROPRIO DELL’ACQUISTO, DELLA DETENZIONE E DELLA CESSIONE DELLE OBBLIGAZIONI PER CERTE CATEGORIE DI INVESTITORI, AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE FISCALE ITALIANA E DELLA PRASSI VIGENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA , FERMO RESTANDO CHE LE STESSE RIMANGONO SOGGETTE A POSSIBILI CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO AVERE EFFETTI RETROATTIVI . 2.7 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE L'INDICE CPI A CUI È COLLEGATO IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE ESSERE MODIFICATO , SOSTITUITO O NON ESSERE PIÙ DISPONIBILE NELL’IPOTESI IN CUI, NEL CORSO DELLA VITA DELLE OBBLIGAZIONI, L'ISTITUTO DI RIFERIMENTO (I) SOSTITUISCA IL VALORE DELL’INDICE CPI CON IL NUOVO INDICE, (II) EFFETTUI UNA SIGNIFICATIVA MODIFICA NELLA FORMULA O NEL METODO UTILIZZATO PER IL CALCOLO DELL’INDICE CPI O COMUNQUE MODIFICHI SIGNIFICATIVAMENTE L’INDICE CPI, ANCHE A SEGUITO DELL’ADESIONE DI NUOVI STATI ALL’UNIONE MONETARIA EUROPEA O DELL’USCITA DI UNO O PIÙ STATI MEMBRI DALL’UNIONE MONETARIA EUROPEA , OVVERO (III) CESSI OVVERO SOSPENDA, PER QUALSIASI MOTIVO, DI CALCOLARE E PUBBLICARE IL VALORE DELL’INDICE CPI, L'INDICE CPI POTRÀ ESSERE SOSTITUITO E, CONSEGUENTEMENTE, VI È IL RISCHIO CHE IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI VENGA INDICIZZATO AD UN INDICE DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO (I.E. INDICE CPI). SI RINVIA AL RIGUARDO AL CAPITOLO 4, P ARAGRAFO 4.7.4. 12 2.8 RISCHIO EMITTENTE ACQUISTANDO LE OBBLIGAZIONI, L'INVESTITORE DIVIENE FINANZIATORE DELL'EMITTENTE ED ACQUISISCE IL DIRITTO A PERCEPIRE LE CEDOLE ANNUALI ED IL RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA. P ERTANTO, NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI ONORARE I PROPRI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE CEDOLE ANNUALI E/O AL RIMBORSO DEL CAPITALE DEL SUDDETTO PRESTITO , TALE DIRITTO POTREBBE ESSERE PREGIUDICATO . P ER ULTERIORI RISCHI RELATIVI ALL'EMITTENTE SI RINVIA AL CAPITOLO "FATTORI DI RISCHIO" DI CUI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE. 2.9 RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTO . LE OBBLIGAZIONI NON SONO COPERTE DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. IL RIMBORSO DEL P RESTITO OBBLIGAZIONARIO E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI NON SONO ASSISTITI DA GARANZIE SPECIFICHE, NÉ SONO PREVISTI IM PEGNI RELATIVI ALLA ASSUNZIONE DI GARANZIE. P ER MAGGIORI INFORMAZIONI DI VEDA CAPITOLO 4, P ARAGRAFO 4.5. 2.10 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE LE VARIAZIONE DEI RATING DI DEBITO DELL'EMITTENTE POSSANO INFLUIRE SUL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI NON È STATA RICHIESTA L'ASSEGNAZIONE DI RATING PER LE OBBLIGAZIONI. IL RATING ATTUALE DI UNICREDITO È "A+" DA PARTE DI STANDARD & POOR'S, "A+" DA PARTE DI FITCH E "A1" DA PARTE DI MOODY'S. NELLA DETERMINAZIONE DEL RATING ASSEGNATO ALL'EMITTENTE, LE AGENZIE DI RATING HANNO PRESO IN CONSIDERAZIONE E CONTINUERANNO AD ESAMINARE VARI INDICATORI DELLA PERFORMANCE DEL GRUPPO, LA REDDITIVITÀ DI UNICREDITO E LA SUA CAPACITÀ DI MANTENERE I PROPRI COEFFICIENTI DI CAPITALE CONSOLIDATO ENTRO CERTI LIVELLI. SE UNICREDITO NON RAGGIUNGESSE O MANTENESSE UN SINGOLO INDICATORE O UNA COMBINAZIONE DI PIÙ INDICATORI, INCLUSA ANCHE L'EVENTUALITÀ CHE UNICREDITO NON RIUSCISSE A MANTENERE I PROPRI COEFFICIENTI DI CAPITALE ENTRO IL LIVELLO PREDETERMINATO, SI POTREBBE AVERE UN DECLASSAMENTO DEL RATING DI UNICREDITO DA PARTE DI STANDARD & P OOR'S, FITCH O MOODY'S. SI PRECISA CHE L'INDICAZIONE DEI SUDDETTI RATING NON COSTITUISCE UNA RACCOMANDAZIONE ALL'INVESTIMENTO AI SENSI DELL'ART . 9 DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62, RECANTE "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2004", E POSSONO ESSERE MODIFICATI, SOSPESI O REVOCATI IN QUALSIASI MOMENTO DALLA RELATIVA AGENZIA DI RATING. SI RIPORTA DI SEGUITO L'INDICAZIONE DEL RATING SUL DEBITO DELL'EMITTENTE ASSEGNATO DALLE PRINCIPALI AGENZIE DI RATING MONDIALI AGENZIA di rating Debiti a breve Debiti a medio -lungo Status Data dell'ultimo report Fitch Ratings F1 A+ Outlook Positivo ottobre 2006 Moody's Investor Service P-1 A1 Outlook Stabile dicembre 2006 Standard & Poor's A-1 A+ Outlook Stabile ottobre 2006 13 SI RINVIA AL CAPITOLO 7, PARAGRAFO 7.3 PER UNA SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEL SIGNIFICATO ATTRIBUITO AI GIUDIZ I DI RATING DA PARTE DELLE CITATE AGENZIE. 2.11 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE LE VARIAZIONI DEI TASSI D'INTERESSE POSSONO INFLUIRE SUL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI L'EMITTENTE PREVEDE CHE IL PREZZO DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI POTRÀ SUBIRE L’EFFETTO DI EVENTUALI VARIAZIONI DEI TASSI D’INTERESSE , SEBBENE TALI VARIAZIONI INFLUISCANO SULLE OBBLIGAZIONI E SU UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO TRADIZIONALE CON DIVERSE MODALITÀ. IN GENERE, A FRONTE DI UN AUMENTO DEI TASSI D’INTERESSE, L'EMITTENTE SI ASPETTA LA RIDUZIONE DEL PREZZO DI MERCATO DI UNO STRUMENTO A REDDITO FISSO , EQUIVALENTE ALLE OBBLIGAZIONI PER DURATA FINANZIARIA , MENTRE, A FRONTE DI UN RIBASSO DEI TASSI D’INTERESSE, SI ATTENDE UN RIALZ O DEL PREZZO DI MERCATO DI TALE STRUMENTO A REDDITO FISSO . 2.12 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE ESSERE INFERIORE RIS PETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO NON STRUTTURATO DI PARI DURATA L'AMMONTARE CHE L'EMITTENTE POTREBBE CORRISPONDERE AD UN INVESTITORE ALLA DATA DI SCADENZA PREVISTA POTREBBE ESSERE INFERIORE RISPETTO AL RENDIMENTO SU ALTRI INVESTIMENTI. IL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI POTREBBE ESSERE INFERIORE RISPETTO AL RENDIMENTO OTTENUTO QUALORA UN INVESTITORE AVESSE ACQUISTATO UN TITOLO NON STRUTTURATO DELL'EMITTENTE, (PARIMENTI NON SUBORDINATO E NON RIMBORSABILE ANTICIPATAMENTE), AVENTE PARI DURATA. INFATTI, A PARITÀ DI DURATA , TALI INVESTIMENTI, CONSIDERATE LE DIVERSE POSSIBILI CARATTERISTICHE DEGLI STESSI , POTREBBERO REAGIRE DIVERSAMENTE AI DIVERSI FATTORI DI MERCATO INFLUENZANTI IL LORO ANDAMENTO ED IL LORO RENDIMENTO EFFETTIVO . 2.13 RISCHIO CONNESSO AL CONFLITTO DI INTERESSE COME INDICATO NEL CAPITOLO 5, P ARAGRAFO 5.4, LE OBBLIGAZIONI SONO STATE COLLOCATE PER IL TRAMITE DI INTERMEDIARI APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO BANCARIO DELL'EMITTENTE ED IL RUOLO DI COORDINATORE DEL COLLOCAMENTO È STATO SVOLTO DA UNICREDIT BANCA MOBILIARE S. P.A. – INTERAMENTE CONTROLLATA DALL'EMITTENTE – CHE SVOLGERÀ ALTRESÌ LA FUNZIONE DI AGENTE PER IL CALCOLO. È PREVISTA LA QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SUL MERCATO SOCIETÀ PARTECIPATA DA UNICREDIT BANCA MOBILIARE S. P.A. TLX®, GESTITO DA TLX S. P.A., INOLTRE, IL RUOLO DI OPERATORE MARKET MAKER SUL MERCATO TLX® SARÀ SVOLTO UNICREDIT BANCA MOBILIARE S. P.A. (SI VEDA, AL RIGUARDO, IL CAPITOLO 6, P ARAGRAFO 6.1.4). 2.14 DA ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI L'Obbligazione paga, alla Prima Data di Pagamento degli Interessi, ovvero il 23 febbraio 2007, una Cedola Annuale a Tasso Fisso pari al 3,00% del Valore Nominale dell'Obbligazione. Per ciascuna delle successive Date di Pagamento degli Interessi, l'Obbligazione paga una Cedola Annuale a Tasso Variabile pari al 133% del maggiore tra la variazione annuale dell'indice CPI e zero secondo la formula indicata nel Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3. Assumendo diversi andamenti dell'Indice CPI ed un prezzo d'acquisto pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, per il sottoscrittore delle Obbligazioni potranno configurarsi i seguenti scenari. 14 I - Scenario negativo Nel caso in cui la variazione dell’Indice CPI sia nulla o negativa nel corso di ciascun Periodo di Rilevazione che intercorre tra la Data di Rilevazione che cade nel novembre 2006 e la Data di Rilevazione che cade nel novembre 2011, il tasso della cedola lorda pagabile ai sottoscrittori delle Obbligazioni sarebbe pari al 3,00% per il primo anno di vita de l Prestito Obbligazionario, ossia, per il 2007, e pari a zero, per i sei anni successivi al primo, ossia dal 2008 al 2013, equivalente ad un rendimento annuo lordo dell'Obbligazione dello 0,434% (pari ad un rendimento netto dello 0,379%). La seguente tabella riporta schematicamente il suddetto scenario negativo: Data di Pagamento degli Variazione Interessi Indice CPI Valore della cedola 23 febbraio 2007 23 febbraio 2008 23 febbraio 2009 23 febbraio 2010 23 febbraio 2011 23 febbraio 2012 23 febbraio 2013 3% zero zero zero zero zero zero 0% o – [x]% 0% o – [x]% 0% o – [x]% 0% o – [x]% 0% o – [x]% 0% o – [x]% 0% o – [x]% II – Scenario intermedio Un possibile scenario intermedio per il sottoscrittore delle Obbligazioni si profila nell'ipotesi in cui la variazione dell’Indice CPI risulti pari al 2,00% nel corso di ogni Periodo di Rilevazione che intercorre tra la Data di Rilevazione che cade nel novembre 2006 e la Data di Rilevazione che cade nel novembre 2011. In tal caso, il tasso della cedola lorda pagabile per il primo anno di vita del Prestito Obbligazionario sarebbe del 3,00%, mentre, per ciascun anno successivo al primo, ossia dal 2008 al 2013, sarebbe pari al 2,66%, equivalente ad un rendimento annuo lordo dell'Obbligazione del 2,713% (pari ad un rendimento netto del 2,373%). La seguente tabella riporta schematicamente il suddetto scenario intermedio: Data di Interessi Pagamento 23 febbraio 2007 23 febbraio 2008 23 febbraio 2009 23 febbraio 2010 23 febbraio 2011 23 febbraio 2012 23 febbraio 2013 degli Variazione Indice CPI Valore della cedola 3% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2,66% 2% 2% 2% 2% 2% 2% III – Scenario positivo Uno scenario più favorevole per il sottoscrittore delle Obbligazioni si profila nell'ipotesi in cui la variazione dell’Indice CPI risulti pari al 3,50% nel corso di ogni Periodo di Rilevazione che intercorre tra la Data di Rilevazione che cade nel novembre 2006 e la Data di Rilevazione che cade nel novembre 2011. In tal caso, il tasso della cedola lorda pagabile per il primo anno sarebbe del 3,00%, mentre, per ciascun anno successivo al primo, ossia dal 2008 al 2013, sarebbe pari al 4,655%, equivalente ad un rendimento annuo lordo dellObbligazione del 4,387% (pari ad un rendimento netto del 3,842%). La seguente tabella riporta schematicamente il suddetto scenario positivo: 15 Data di Pagamento degli Variazione Indice CPI Interessi 23 febbraio 2007 23 febbraio 2008 3,50% 23 febbraio 2009 3,50% 23 febbraio 2010 3,50% 23 febbraio 2011 3,50% 23 febbraio 2012 3,50% 23 febbraio 2013 3,50% Valore della cedola 3% 4.655% 4,655% 4,655% 4,655% 4,655% 4,655% * * * L’Emittente e le società del Gruppo non assumono nessuna responsabilità relativa al calcolo, al mantenimento o alla pubblicazione dell'Indice CPI e non assumono nessuna di tali responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni nell'Indice CPI. A titolo comparativo, si riporta di seguito un prospetto esemplificativo del rendimento effettivo netto e lordo delle Obbligazioni a confronto con altro strumento finanziario a basso rischio emittente (BTP di simile scadenza), calcolando i valori alla Data di Emissione. Si precisa che nel calcolo si è tenuto conto del prezzo di mercato per il BTP, mentre per le Obbligazioni del Prezzo di Emissione. BTP 4,75% «UniCredito Italiano S.p.A. – CPI Fixed-Floater 23.02.2013 – Serie 02/06». Codice ISIN IT0004010416 ISIN IT0003357982 Scadenza 01 febbraio 2013 23 febbraio 2013 Scenario negativo Scenario intermedio Scenario positivo Rendimento Effettivo Lordo 3,498%(1) 0,434%(2) 2,713%(2) 4,387%(2) Rendimento Effettivo Netto 3,060%(1) 0,379%(2) 2,373%(2) 3,842%(2) (1) Calcolato sulla base del prezzo di mercato (i.e. 107,83%). (2) Calcolato sulla base del prezzo di emissione (i.e. 100%). 3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 3.1 Conflitto di interessi Come indicato nel Capitolo 5, Paragrafo 5.4, le Obbligazioni sono state collocate per il tramite di intermediari appartenenti allo stesso gruppo bancario dell'Emittente ed il ruolo di coordinatore del collocamento è stato svolto da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. interamente controllata dall'Emittente – che svolgerà altresì la funzione di Agente per il Calcolo (si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5). E' prevista la quotazione delle Obbligazioni sul mercato TLX®, gestito da TLX S.p.A., società partecipata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 16 Inoltre, il ruolo di operatore market maker sul mercato TLX® sarà svolto da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (si veda, al riguardo, il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4). 3.2 Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi L'Emittente intende utilizzare il ricavato netto dell'emissione delle Obbligazioni, pari a Euro 22.133.000, per i propri scopi societari generali e, pertanto, non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali). 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE 4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione Il Prestito Obbligazionario di cui alla presente Nota Informativa è costituito da obbligazioni strutturate, non subordinate, che determinano l'obbligo per l'Emittente di pagare le Cedole Annuali, anche in funzione dell'andamento dell'Indice CPI, e di rimborsare all'investitore il 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni alla scadenza. 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Le Obbligazioni sono state create ed emesse in Italia e sono sottoposte alla legge italiana. L'autorità giudiziaria competente per le controversie relative alle Obbligazioni sarà il Tribunale di Milano; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice de l Consumo"), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 4.3 Forma e regime di circolazione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono interamente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni. L'emissione delle Obbligazioni è avvenuta pertanto senza la consegna materiale di titoli. I portatori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle stesse, fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 31, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. 4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni sono denominate in Euro. 4.5 Ranking degli strumenti finanziari 17 Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario. I diritti inerenti a lle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (ossia i debiti non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente già contratti o futuri. Ne consegue che il credito dei portatori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio Le Obbligazioni sono disciplinate ed incorporano i diritti e i benefici previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario , il quale è sottoposto alla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici propri della stessa legge italiana. Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale. Il rimborso delle Obbligazioni avverrà in un’unica soluzione, alla pari e senza alcuna deduzione di spese, alla Data di Scadenza, ossia, il 23 febbraio 2013, per il tramite degli intermediari autorizzati, italiani ed esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso, ossia alla Data di Scadenza. Non è prevista la facoltà dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni. 4.7 Tasso di interesse 4.7.1. Data di godimento e scadenza degli interessi Il Prestito Obbligazionario avrà durata di 7 anni, a partire dalla Data di Godimento inclusa (ossia dal 23 febbraio 2006) fino alla Data di Scadenza esclusa (ossia al 23 febbraio 2013). Le Obbligazioni maturano interessi a partire dalla Data di Godimento inclusa, data a partire dalla quale sono esercitabili anche gli altri diritti connessi alle Obbligazioni. 4.7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente. 4.7.3 Descrizione del tasso di interesse L'Obbligazione paga per il primo anno, ossia il 23 febbraio 2007, una cedola annuale a tasso fisso pari al 3,00% del Valore Nominale dell'Obbligazione (la Cedola Annuale a Tasso Fisso). Per ciascuno dei sei 18 anni successivi, dal secondo al settimo anno di vita del Prestito Obbligazionario, ovvero il 23 febbraio 2008, 23 febbraio 2009, 23 febbraio 2010, 32 febbraio 2011, 23 febbraio 2012 e 23 febbraio 2013, l'Obbligazione paga una cedola annuale a tasso variabile (ciascuna una Cedola Annuale a Tasso Variabile e, congiuntamente, le Cedole Annuali a Tasso Variabile ) pari al 133% del maggiore tra la variazione annuale dell'indice CPI e zero (la Cedola Annuale a Tasso Fisso congiuntamente alle Cedole Annuali a Tasso Variabile, le Cedole Annuali). La Cedola Annuale a Tasso Variabile sarà calcolata per ogni Obbligazione, dall'Agente per il Calcolo, secondo la seguente formula : CPI N Interessi = 1000 Euro * 133 % Max − 1; 0 CPI N −1 dove: CPI è l’indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai paesi dell’Euro-Zone su base mensile. L’Indice CPI potrebbe subire delle variazioni in caso di allargamento dell’Euro-Zone a nuovi paesi membri. L’Indice CPI è rilevato dall'Istituto di Riferimento ed è reperibile sulla pubblicazione "Statistics in Focus", Economy and Finance, Theme 2, sulla pagina CPTFEMU del circuito Bloomberg, o su qualunque altra pagina che sostituisca tali pagine come strumento di diffusione dell’Indice CPI ed è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". CPI N è il valore dell’Indice CPI rilevato alle seguenti date di rilevazione : novembre 2006, novembre 2007, novembre 2008, novembre 2009, novembre 2010 e novembre 2011 (ciascuna una Data di Rilevazione mentre ciascun periodo intercorrente tra una Data di Rilevazione e la successiva Data di Rilevazione, un Periodo di Rilevazione ), secondo quanto indicato nella seguente tabella. CPI N-1 è, in riferimento a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi (come di seguito definita), che cade nell'anno "t", il valore dell’Indice CPI rilevato dodici mesi prima della corrispondente Data di Rilevazione del CPI N. La tabella che segue evidenzia le date alle quali verrà effettuata la rilevazione dell’Indice CPI per il calcolo delle Cedole Annuali a Tasso Variabile . Data di Pagamento degli CPI N Interessi (Anno "t") 23 febbraio 2008 novembre 2006 23 febbraio 2009 novembre 2007 23 febbraio 2010 novembre 2008 23 febbraio 2011 novembre 2009 23 febbraio 2012 novembre 2010 23 febbraio 2013 novembre 2011 CPI N-1 novembre 2005 novembre 2006 novembre 2007 novembre 2008 novembre 2009 novembre 2010 Il valore dell'Indice CPI sarà arrotondato alla quinta cifra decimale. Con riferimento alla Cedole Annuali a Tasso Variabile si noti che qualora l'incremento dell'Indice CPI fosse pari a zero, il rendimento annuo lordo composto alla scadenza per il sottoscrittore sarebbe pari allo 0,434% (pari allo 0,379% netto). 4.7.4 Indice di Riferimento L'indice di riferimento è l’Indice CPI. L’Indice CPI è rilevato dall’Istituto di Riferimento ed è reperibile sulla pubblicazione "Statistics in Focus", Economy and Finance, Theme 2, sulla pagina CPTFEMU del 19 circuito Bloomberg, o su qualunque altra pagina che sostituisca tali pagine come strumento di diffusione dell’Indice CPI ed è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". In caso di revisione dell'Indice CPI, ai fini del calcolo di tale parametro, sarà utilizzato il valore dell’Indice CPI riferito alla prima pubblicazione e, pertanto, ogni successiva revisione dell’Indice CPI non sarà tenuta in considerazione. Qualora, entro cinque Giorni Lavorativi precedenti una qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi, l’Indice CPI non fosse ancora stato pubblicato dall'Istituto di Riferimento, l’Agente per il Calcolo utilizzerà l’ultimo valore dell’Indice CPI disponibile, ossia quello pubblicato più recentemente rispetto alla data di rilevazione dell’Indice CPI. Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Istituto di Riferimento sostituisca il valore dell’Indice CPI con un diverso indice (il Nuovo Indice), che, tuttavia, a ragionevole giudizio dell'Agente per il Calcolo, sia determinato utilizzando una formula similare ovvero un metodo di calcolo simile o, comunque, criteri simili a quelli utilizzati con riferimento all’Indice CPI, l'Agente per il Calcolo farà riferimento al Nuovo Indice ed il termine "Indice CPI" s’intenderà riferito, a partire dalla data di sostituzione, al Nuovo Indice. Nell’ipotesi in cui, a ragionevole giudizio dell'Agente per il Calcolo, il valore del Nuovo Indice sia determinato, mediante l'utilizzo di una formula, di un metodo di calcolo e/o di criteri che non siano simili a quelli utilizzati con riferimento all’Indice CPI, l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, in luogo del Nuovo Indice, un indice determinato e calcolato dall'Agente per il Calcolo, utilizzando la formula, i metodi di calcolo ovvero la composizione dell’Indice CPI vigenti prima della sostituzione. Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo dovesse esercitare tale facoltà, ogni riferimento all’Indice CPI s’intenderà effettuato, a partire dalla data di modifica, all’indice che sarà determinato e calcolato dall'Agente per il Calcolo. Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Istituto di Riferimento venga ad effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo dell’Indice CPI o comunque modifichi significativamente l’Indice CPI, anche a seguito dell’adesione di nuovi Stati all’Unione Monetaria Europea o dell’uscita di uno o più Stati Membri dall’Unione Monetaria Europea, l'Agente per il Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, in luogo dell’indice così determinato e pubblicato dall’Istituto di Riferimento, un indice determinato e calcolato dall'Agente per il Calcolo, utilizzando la formula, i metodi di calcolo ovvero la composizione dell’Indice CPI vigenti prima della modifica. Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo dovesse esercitare tale facoltà, ogni riferimento all’Indice CPI s’intenderà effettuato, a partire dalla data di modifica, all’indice che sarà determinato e calcolato dall'Agente per il Calcolo. Nell’ipotesi in cui, nel corso della vita delle Obbligazioni, l’Istituto di Riferimento cessi ovvero sospenda, per qualsiasi motivo, di calcolare e pubblicare il valore dell’Indice CPI e questo venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il Nuovo Sponsor dell'Indice), l'Agente per il Calcolo farà riferimento all’indice come calcolato e pubblicato dal Nuovo Sponsor dell'Indice, ed il termine "Sponsor dell'Indice" s’intenderà riferito, a partire dalla data di sostituzione, al Nuovo Sponsor dell'Indice. L’Emittente ha ricavato tutte le informazioni contenute nella presente Nota Informativa ed inerenti all'Indice CPI, comprese quelle concernenti la costituzione, il metodo di calcolo e il relativo andamento storico, da informazioni pubblicamente disponibili. L’Emittente si assume la responsabilità per quanto riguarda la corretta riproduzione delle suddette informazioni, ma non si assume ulteriori responsabilità (esplicite o implicite) con riferimento a tali informazioni. 20 Le informazioni contenute qui di seguito con riferimento all'Indice CPI riflettono le linee di condotta adottate dallo Sponsor dell'Indice e sono soggette alle modifiche ad esso apportate da parte dello Sponsor dell'Indice CPI. Lo Sponsor dell'Indice è titolare dei diritti d'autore e di ogni altro diritto inerente all'Indice CPI. Lo Sponsor dell'Indice CPI non è obbligato a continuare la pubblicazione, e può cessare la pubblicazione, dell'Indice. Le conseguenze successive all'eventuale cessazione da parte dello Sponsor dell'Indice nella pubblicazione dell'Indice CPI sono descritte al Capitolo 2, Paragrafo 2.7 ed al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.4. Informazioni aggiornate concernenti il valore di mercato dell'Indice CPI sono reperibili presso lo Sponsor dell'Indice e tramite numerose fonti pubbliche di informazione. L’Emittente non effettua alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o alla completezza delle fonti di informazione pubblica sull'Indice CPI. L'Indice CPI è determinato, costituito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice senza alcuna considerazione per le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa. Ogni indicazione storica inerente alle fluttuazioni del livello di chiusura dell'Indice CPI non costituisce un'indicazione che l'Indice CPI con maggiore o minore probabilità possa subire un aumento o un decremento in qualsiasi momento durante la vita delle Obbligazioni. Risulta infatti impossibile prevedere se l'Indice CPI subirà un rialzo o un ribasso e si consiglia di non prendere i valori storici dell'Indice CPI come indicativi dell’andamento futuro. L’Emittente non formula alcuna dichiarazione con riferimento al futuro andamento dell'Indice CPI. Di seguito si riportano i cambiamenti del valore dell'Indice CPI registrati annualmente dal gennaio 2001 al dicembre 2006: Avvertenza: l'andamento storico dell'Indice CPI sopra riportato non è necessariamente indicativo dell'andamento futuro dello stesso. 21 L’Emittente e le società facenti parte del Gruppo non assumono nessuna responsabilità relativa al calcolo, al mantenimento o alla pubblicazione dell'Indice CPI e non assumono nessuna di tali responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni nell'Indice CPI. LO SPONSOR DELL'INDICE NON DA' ALCUNA GARANZIA IN MERITO ALL’ACCURATEZZA E COMPLETEZZA DELL’INDICE CPI COME PUBBLICATO E NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI ERRORI O OMISSIONI DELL'INDICE CPI E DEI DATI IN ESSO INCLUSI NÉ È RESPONSABILE PER EVENTUALI INTERRUZIONI NELLA PUBBLICAZIONE DELL’INDICE CPI. LO SPONSOR DELL'INDICE NON HA ALCUNA OBBLIGAZIONE E NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SOTTOSCRITTORI E SUCCESSIVI ACQUIRENTI DELLE OBBLIGAZIONI O DI QUALSIASI ALTRO TERZO PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI E PER QUALSIASI DANNO DIRETTO O INDIRETTO CHE GLI OBBLIGAZIONISTI OD ALTRI TERZI POSSANO SUBIRE. L’UTILIZZO DELL'INDICE CPI DA PARTE DELL’AGENTE PER IL CALCOLO NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO UNA GARANZIA DA PARTE DELLO SPONSOR DELL'INDICE DELLA COMMERCIABILITÀ E DELLA REDDITIVITÀ DELLE OBBLIGAZIONI, E NON COSTITUISCE UNA SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI DA PARTE DELLO SPONSOR DELL'INDICE. 4.7.5 Nome dell'Agente per il Calcolo UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., con sede in Via Tommaso Grossi, 10 20121 Milano nella sua qualità di Agente per il Calcolo , determinerà il valore delle Cedole Annuali, secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del Regolamento del Prestito Obbligazionario. 4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito Obbligazionario e modalità di pagamento degli interessi Il Prestito Obbligazionario, della durata di sette anni, scadrà il 23 febbraio 2013 e non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente. Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari e le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi pagabili, senza deduzione di spese, con periodicità annuale e in via posticipata, il 23 febbraio di ciascun anno (ciascuna una Data di Pagamento degli Interessi), a partire dal 23 febbraio 2007 (la Prima Data di Pagamento degli Interessi) fino alla Data di Scadenza, sulla base della Convenzione di Calcolo "Actual/Actual" (come di seguito definita). Qualora una qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi non cada in un Giorno Lavorativo, si applicherà la Convenzione Modified Following Business Day Convention, su base Unadjusted, secondo la quale tale Data di Pagamento degli Interessi dovrà essere posticipata al primo giorno immediatamente successivo che sia un Giorno Lavorativo, salvo che lo stesso cada nel mese solare successivo; nel quale caso tale Data di Pagamento degli Interessi dovrà essere anticipata all'ultimo Giorno Lavorativo del mese solare di riferimento. Il conteggio degli interessi sarà invece effettuato senza modificare il periodo di riferimento. Per Giorno Lavorativo s'intende qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET). Per Convenzione di Calcolo "Actual/Actual" s'intende, con riferimento al calcolo degli interessi pagabili ad una qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi, il numero di giorni del periodo che intercorre tra la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente (o, nel caso della Prima Data di Pagamento degli Interessi, la Data di Godimento) (inclusa) e tale Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), diviso 365 (o, se una parte di quel periodo cade in un anno bisestile, la somma di (i) 22 il numero effettivo di giorni del periodo che cade in un anno bisestile diviso 366, e (ii) il numero effettivo di giorni del periodo che cade in un anno non bisestile diviso 365). Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati, italiani ed esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. 4.9 Tasso di rendimento Non è possibile determinare in anticipo il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni, le quali fruttano, per il primo anno a decorrere dalla Data di Emissione, un tasso di interesse pari al 3,00% lordo e, successivamente e per tutta la durata dell'Obbligazione, un tasso di interesse lordo pari al 133% del maggiore tra la variazione annuale dell'indice CPI e zero. Pertanto, a partire dal secondo anno di vita del Prestito Obbligazionario e sino alla Data di Scadenza inclusa, il tasso di rendimento sia al lordo, sia al netto della ritenuta di legge pari al 12,50% (al riguardo, si veda il successivo Paragrafo 4.13), è variabile in relazione all'andamento dell'Indice CPI, fermo restando che, nel caso in cui l'incremento dell'Indice CPI sia pari a zero, e dunque le Cedole Annuali a Tasso Variabile siano pari a zero, l'investimento nelle Obbligazioni consente comunque di ottenre un rendimento annuo lordo pari allo 0,434% in quanto per il primo anno è corrisposta la Cedola Annuale a Tasso Fisso pari al 3%. 4.10 Delibere ed autorizzazioni In data 18 novembre 2005, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha attribuito all'Amministratore Delegato e al Personale Direttivo addetto alla Direzione Centrale i poteri di procedere nel corso del 2006 ad operazioni di raccolta a medio/lungo termine per un importo complessivo fino a 35 miliardi di Euro, tramite l'emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito, ordinari o subordinati, nonché i poteri di determinare le caratteristiche di tali emissioni. L’emissione e la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso il mercato TLX®, gestito da TLX S.p.A., sono state effettuate, pertanto, nell'ambito delle menzionate deleghe di poteri. Il Prestito Obbligazionario è stato oggetto di comunicazione in via cumulativa alla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche (il TUB), in data 22 novembre 2005. 4.11 Data di emissione Le Obbligazioni sono state emesse in data 23 febbraio 2006. 4.12 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari Non esistono restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle Obbligazioni. 4.13 Regime fiscale Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione della presente Nota Informativa e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione delle Obbligazioni. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. 23 Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 dicembre 2003 n. 291 (Supplemento Ordinario n. 190), in vigore dal 1 gennaio 2004, ha introdotto una riforma dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del trattamento fiscale applicabile ad alcuni redditi di natura finanziaria, a modifica del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Il Decreto Legislativo 18 novembre 2005 n. 247 (noto come il "Correttivo IRES"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 dicembre 2005, n. 280, ha modificato il Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 con riguardo a talune disposizioni relative all'IRES ed alla tassazione dei redditi di natura finanziaria. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni. Il Governo Italiano potrebbe essere autorizzato, a seguito dell'approvazione del progetto di legge delega 4 Ottobre 2006, n. 1762, attualmente in corso di esame in Parlamento, ad introdurre una ritenuta con aliquota unica pari al 20 per cento, sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, a prescindere dalla natura del titolo e dalla fonte del reddito. Tale modifica potrebbe incidere sul regime fiscale delle stesse Obbligazioni. Il regime fiscale delle Obbligazioni in Italia Il Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato, (D.Lgs. n. 239) disciplina il regime fiscale per gli interessi, premi e gli altri proventi (compresa la differenza tra l'ammontare rimborsato ed il prezzo di emissione) derivanti da titoli emessi, tra l'altro, da banche italiane, e che ricadano nella definizione di "obbligazioni" o di "titoli similari alle obbligazioni", aventi una durata iniziale non inferiore a 18 mesi. Investitori residenti in Italia Qualora un investitore residente in Italia sia (i) una persona fisica che non esercita un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, (ii) una società di persone non commerciale, (iii) un ente pubblico o privato non avente ad oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività commerciale (a meno che i predetti investitori non abbiano optato per l'applicazione del regime del "risparmio gestito" – in proposito si veda quanto illustrato nel paragrato "Regime fiscale delle plusvalenze"), o (iv) un investitore esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati nel periodo di possesso delle Obbligazioni, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva applicata nella misura del 12,5%. Qualora gli investitori menzionati nei punti (i) e (iii) abbiano sottoscritto le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata a titolo d'acconto. Qualora un investitore residente in Italia sia una società, un altro ente commerciale assimilabile o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, e le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nella dichiarazione annuale dei redditi dell'investitore, essendo soggetti alle ordinarie imposte sul reddito delle persone giuridiche e, in taluni casi, in relazione allo status del sottoscrittore, anche all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E gli interessi, premi e gli altri proventi delle Obbligazioni, corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato o integrato, o ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi. 24 Nel caso in cui l'investitore sia un fondo d'investimento mobiliare di tipo aperto o chiuso, ovvero una SICAV, residenti in Italia, che abbiano depositato le Obbligazioni presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati nel periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva, ma concorrono a determinare il risultato della gestione del fondo alla fine del periodo fiscale, su cui si applica una specifica imposta sostitutiva (l'Imposta Sostitutiva sui Fondi Comuni di Investimento) con aliquota del 12,5%. Qualora l'investitore sia un fondo pensione italiano, soggetto al regime previsto negli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, del primo comma del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni, per la parte maturata nel periodo di possesso, non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il risultato della gestione del fondo maturato al termine del periodo fiscale, soggetto ad una specifica imposta sostitutiva applicata con un'aliquota dell'11%. Ai sensi del D.Lgs. n. 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle SIM, dalle società fiduciarie, dalle SGR, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti individuati con decreto del Ministero delle Finanze (ciascuno, un Intermediario). Un Intermediario deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni o un trasferimento delle stesse dall'Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate. Se le Obbligazioni non sono depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata dal soggetto incaricato del pagamento degli interessi. Investitori non residenti in Italia Gli Investitori non residenti in Italia, che siano beneficiari effettivi degli interessi, premi o altri proventi corrisposti sulle Obbligazioni e che siano altresì: (i) investitori residenti, ai fini fiscali, in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; (ii) investitori istituzionali costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, ancorché privi di soggettività tributaria nel proprio Paese di residenza; (iii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o (iv) Banche Centrali o organismi deputati alla gestione di riserve ufficiali di uno Stato, sono esenti dall'imposta sostitutiva. Gli interessi, i premi e gli altri proventi corrisposti in relazione alle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,5% (o con un'aliquota inferiore, se applicabile in base ad un trattato contro le doppie imposizioni) qualora l'investitore sia residente, a fini fiscali, in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane. Al fine di evitare l'applicazione dell'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono essere i beneficiari dei pagamenti degli interessi, dei premi o degli altri proventi e devono (i) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca, una SIM o una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, o presso un operatore non residente che aderisca ad un sistema di amministrazione accentrata dei titoli attraverso un proprio agente in Italia nominato ai fini del D.Lgs. n. 239, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze; e (ii) consegnare al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un'autocertificazione, valida sino ad una successiva revoca della stessa, che attesti il possesso dei requisiti richiesti per la non applicazione dell'imposta sostitutiva. Questa autocertificazione, non richiesta nel caso di un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o di una Banca Centrale o di un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero, deve essere redatta in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001. 25 Rimborso Anticipato Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni siano riscattate, anche solo parzialmente, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla Data di Emissione, l'Emittente è tenuto a pagare un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato. Tale pagamento è effettuato dall'Emittente e non riduce gli importi dovuti all'investitore in forma di interessi o di altri proventi. Regime fiscale delle plusvalenze Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni costituiscono reddito imponibile (e, in taluni casi, in relazione allo status del Sottoscrittore, concorrono anche alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'IRAP) se conseguite da una società italiana o da un ente commerciale assimilabile, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse, o da persone fisiche residenti in Italia che esercitano un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse. Qualora un investitore residente in Italia sia una persona fisica non nell'esercizio di un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse o sia comunque un soggetto per il quale i redditi derivanti da plusvalenze sulle Obbligazioni rientrino nella categoria dei "redditi diversi" di cui all'articolo 67 del TUIR, le plusvalenze dallo stesso realizzate in caso di vendita o rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad un'imposta sostitutiva applicata nella misura del 12,5%. I medesimi investitori possono compensare le minusvalenze con le plusvalenze in tal modo realizzate secondo uno dei seguenti regimi impositivi. (1) Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi delle Obbligazioni effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. (2) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso delle Obbligazioni, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applic abile a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia tempestivamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all’Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello 26 stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale. (3) Le plusvalenze realizzate dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, comprese le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, il Sottoscrittore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Le plusvalenze conseguite da un investitore che sia un fondo di investimento mobiliare italiano, di tipo aperto o chiuso, o una SICAV, concorrono a formare il risultato di gestione del fondo maturato alla fine del periodo fiscale, soggetto all'Imposta Sostitutiva sui Fondi Comuni di Investimento. Le plusvalenze conseguite da un fondo pensione residente in Italia e soggetto al regime previsto negli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, primo comma, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concorrono a formare il risultato di gestione del fondo, maturato alla fine del periodo fiscale, che è soggetto ad un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota dell'11%. Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni negoziati in mercati regolamentati, se realizzati da non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i titoli siano connessi, non sono soggetti ad imposta sostitutiva. Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni, non negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette all'imposta sostitutiva, a condizione che il beneficiario effettivo delle stesse sia: (i) un soggetto residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; (ii) un ente od un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia ; (iii) una Banca Centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o (iv) un investitore istituzionale costituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni, anche se nel proprio Paese non è soggetto d'imposta. Se non ricorrono le sopra menzionate condizioni, le plusvalenze derivanti dalle Obbligazioni non negoziate in mercati regolamentati, conseguite da non residenti in Italia, sono soggette all'imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. Tuttavia, le plusvalenze ricevute da investitori non residenti, privi di una stabile organizzazione in Italia alla quale siano effettivamente connessi le Obbligazioni, potrebbero non essere soggette a tassazione in Italia, in conformità alle disposizioni di un trattato contro le doppie imposizioni eventualmente applicabile. Imposta italiana sulle successioni e donazioni Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 novembre 2006, n. 277 (supplemento ordinario n. 223) , il trasferimento a titolo gratuito, inter vivos o mortis causa, di qualsiasi 27 attività (comprese le obbligazioni e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda il valore di Euro 1.000.000; (ii) 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione; (iii) 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati. Tassa sui contratti di borsa Ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435, che ha parzialmente modificato il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come regola generale, per il trasferimento delle Obbligazioni è attualmente dovuta un'imposta che si applica tra un massimo di € 0,0083 ed un minimo di € 0,00465 ogni € 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di trasferimento delle Obbligazioni. Qualora l'imposta sui trasferimenti sia applicata con l'aliquota € 0,00465 per € 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di trasferimento delle Obbligazioni, l'imposta sui trasferimenti non può superare € 929,62. Tuttavia, l'imposta sui trasferimenti non si applica, tra l'altro, a: (i) contratti conclusi sui mercati regolamentati riguardanti il trasferimento di titoli, compresi i contratti tra l'intermediario finanziario ed il suo cliente o tra intermediari qualificati; (ii) operazioni fuori mercato riguardanti titoli quotati su mercati regolamentati, a condizione che tali contratti siano conclusi (a) tra banche, SIM o altri intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, sostituito dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o agenti di cambio; (b) tra i soggetti menzionati al precedente punto (a), da un lato, e soggetti non residenti in Italia, dall'altro lato; (c) tra i soggetti citati al precedente punto (a), anche se non residenti in Italia, da un lato, ed organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, dall'altro lato; e (iii) contratti relativi alla vendita di titoli nell'ambito di un'offerta pubblica di vendita mirata alla quotazione su mercati regolamentati o riguardanti strumenti finanziari già quotati su mercati regolamentati; (iv) contratti aventi ad oggetto titoli non quotati su mercati regolamentati, conclusi tra intermediari autorizzati di cui al punto (ii)(a), da un lato e soggetti non residenti, dall'altro. Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC, ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, a decorrere dal 1 luglio 2005, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva. Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a 28 decorrere dal 1 luglio 2005 a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario. 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA 5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta 5.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata L'Offerta non è stata subordinata ad alcuna condizione. 5.1.2 Ammontare totale dell'Emissione/Offerta Il Prestito Obbligazionario ha un valore complessivo pari ad Euro 22.133.000 ed è costituito da n. 22.133 Obbligazioni del Valore Nominale unitario pari ad Euro 1.000. 5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione Le Obbligazioni sono state offerte dal 1 febbraio 2006 al 21 febbraio 2006 tramite intermediari appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente ed, in particolare: • • • UniCredit Banca S.p.A. UniCredit Private Banking S.p.A. Xelion Banca S.p.A. Il ruolo di coordinatore del collocamento è stato svolto da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. Non è stata prevista assunzione a fermo delle Obbligazioni, né garanzia circa il buon esito del collocamento. 5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione Le Obbligazioni sono state offerte in sottoscrizione al prezzo di Euro 1.000 ciascuna (pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni) senza ulteriore aggravio di commissioni o spese a carico dei sottoscrittori, fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 5.3 che segue. 5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle Obbligazioni è stato effettuato in data 23 febbraio 2006. Le Obbligazioni sono state messe a disposizione dei sottoscrittori in pari data, mediante deposito presso Monte Titoli S.p.A. 5.1.6 Diritto di prelazione Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni. 5.2 Destinatari dell'Offerta Le Obbligazioni sono state offerte ed interamente collocate sul mercato italiano. 5.3 Fissazione del Prezzo 29 Le Obbligazioni sono state emesse alla pari al prezzo unitario di Euro 1.000 per Obbligazione. Le Obbligazioni sono state offerte in sottoscrizione e vendute ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 per Obbligazione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del primo richiedente. Il prezzo di emissione, che comprende una commissione implicita di collocamento pari al 2% di tale prezzo, è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate, riferite al taglio di Euro 1.000 e alla Data di Emissione: Valore componente obbligazionaria: 80,56% Valore componente derivativa: 17,44% Commissioni: 2,00% Prezzo di emissione: 100,00% Alla Data di Emissione, il Valore Nominale della componente obbligazionaria è pari all'80,56% ed è rappresentata da una obbligazione a tasso fisso per il primo anno. Per quanto concerne la componente derivativa, sottoscrivendo le Obbligazioni, l’investitore ha acquistato implicitamente un'opzione sull’andamento dell'Indice CPI, con pagamento annuale. Il valore totale della componente derivativa è del17,44% del Valore Nominale dell’Obbligazione. Il rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria al netto della componente derivativa è pari al 3,303% su base annua. Il valore totale della componente derivativa è stato determinato sulla base delle condizioni di mercato alla relativa data di riferimento, sulla base di una serie di fattori, tra i quali quelli relativi a: • livello di volatilità dell'Indice CPI e dei tassi di interesse in Euro; e • livello dei tassi di interesse in Euro e dei prezzi a termine dell'Indice CPI. Di seguito sono riportati i valori delle componenti finanziarie delle Obbligazioni al 23 gennaio 2007: Valore componente obbligazionaria: 76,56% Valore componente derivativa: 14,37% Valore attuale: 90,93% Si precisa al riguardo che il valore attuale dell'Obbligazione di cui alla tabella sopra riportata non è indicativo del prezzo che sarà indicato quale prezzo di riferimento delle Obbligazioni per il giorno di inizio delle negoziazioni. 5.4. Collocamento e sottoscrizione 5.4.1 Nome e indirizzo del coordinatore del collocamento 30 Il Prestito Obbligazionario è stato collocato mediante intermediari appartenenti al medesimo Gruppo dell' Emittente. Il ruolo di coordinatore del collocamento è stato svolto da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. una società del Gruppo dell'Emittente, con sede in Via Tommaso Grossi, 10 20121 Milano. 5.4.2 Altri soggetti rilevanti Agente per il Calcolo: UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE 6.1 Mercati presso i quali è chiesta la quotazione La quotazione delle Obbligazioni è richiesta presso il mercato regolamentato italiano TLX®, gestito da TLX S.p.A., come previsto dall'articolo 10 del Regolamento del Prestito Obbligazionario. 6.1.2 Estremi del provvedimento di quotazione Con provvedimento n. 1078/07 del 12 febbraio 2007 TLX S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni. 6.1.3 Periodo di inizio delle negoziazioni La data di inizio delle negoziazioni sarà fissata con successivo provvedimento di TLX S.p.A. 6.1.4 Indicazione del market maker sul mercato TLX® Ai sensi della Sezione 2 del Titolo 4 del Regolamento del mercato TLX®, operatore market maker sul mercato TLX® per le Obbligazioni è UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 7. INFORMAZIONI SUPPLEM ENTARI 7.1 Informazioni sottoposte a revisione La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti. 7.2 Pareri di terzi La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti fatta eccezione per i giudizi di rating di cui al successivo Paragrafo 7.3. 7.3 Rating Non è stata richiesta l'assegnazione di rating per le Obbligazioni. Il rating attuale di UniCredito è "A+" da parte di Fitch, "A+" da parte di Standard & Poor's e "A1" da parte di Moody's. Nella determinazione del rating assegnato all'Emittente, le agenzie di rating hanno preso in considerazione e continueranno ad esaminare vari indicatori della performance del Gruppo, la redditività di UniCredito e la sua capacità di mantenere i propri coefficienti di capitale consolidato entro certi livelli. Qualora UniCredito non raggiungesse o mantenesse un singolo indicatore o una combinazione di più indicatori, inclusa anche l'eventualità che UniCredito non riuscisse a mantenere i 31 propri coefficienti di capitale entro il livello predeterminato, si potrebbe avere un declassamento del rating di UniCredito da parte di Standard &C Poor's, Fitch o Moody's. Si precisa che l'indicazione dei suddetti rating non costituisce una raccomandazione all'investimento ai sensi dell'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004", e possono essere modificati, sospesi o revocati in qualsiasi momento dalla relativa agenzia di rating. Si riporta di seguito l'indicazione del rating sul debito dell'Emittente assegnato dalle principali agenzie di rating mondiali. AGENZIA rating di Debiti a breve Debiti a medio -lungo Status Data dell'ultimo report F1 A+ Outlook Positivo ottobre 2006 Standard & Poor's A-1 A+ Outlook Stabile ottobre 2006 Moody's Service A1 Outlook Stabile dicembre 2006 Fitch Ratings Investor P-1 LA SCALA DEI RATING DI FITCH, STANDARD & POOR’S E MOODY’S: (Fonte: Fitch ratings) Rating internazionale per il debito a lungo termine Investment Grade (Investimenti non speculativi) AAA Massima qualità creditizia. I rating "AAA" denotano minime aspettative di rischio di credito. Essi vengono assegnati solo in presenza di una capacità straordinariamente elevata di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari. E’ altamente improbabile che una capacità di questo tipo risenta dell’influsso degli eventi prevedibili. AA Elevatissima qualità creditizia. I rating "AA" denotano aspettative molto ridotte di rischio di credito e indicano una capacità molto elevata di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari. Una capacità di questo tipo non è molto vulnerabile agli eventi prevedibili. A Elevata qualità creditizia. I rating "A" denotano aspettative ridotte di rischio di credito. La capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata alta. Tuttavia, tale capacità potrebbe essere più vulnerabile a eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico rispetto ai rating più elevati. BBB Buona qualità creditizia. I rating "BBB" indicano 32 un’aspettativa di rischio di credito in questo momento ridotta. La capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che risenta negativamente di eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico. Si tratta della categoria più bassa di investimento non speculativo. Speculative Grade (Investimenti speculativi) BB Speculativo. I rating "BB" indicano la possibilità che si profili un rischio di credito, in particolare quale conseguenza di cambiamenti economici negativi nel tempo; tuttavia, si ipotizza la disponibilità di risorse commerciali o finanziarie alternative per consentire l’assolvimento degli impegni finanziari. I titoli di questa categoria non sono investment grade. B Altamente speculativo. I rating ‘B’ indicano la presenza di un rischio di credito importante, benché permanga un piccolo margine di sicurezza. Attualmente gli impegni finanziari vengono assolti, ma la capacità di rimborso futura è strettamente dipendente dalla permanenza nel tempo di un quadro economico e commerciale favorevole. CCC, CC, C Rischio d’insolvenza elevato. Vi è una reale possibilità di insolvenza. La capacità di assolvere gli impegni finanziari dipende esclusivamente dalla permanenza nel tempo di un quadro commerciale ed economico favorevole. DDD, DD, D Insolvenza. Questa categoria di rating obbligazionari si basa sulle prospettive dei titoli oggetto della valutazione di conseguire un recupero completo o parziale, attraverso la riorganizzazione o la liquidazione del debitore. Sebbene l’entità del recupero sia una valutazione di tipo altamente speculativo e non può essere stimata con precisione, quanto segue fornisce alcune linee guida indicative. Le obbligazioni "DDD" offrono il massimo potenziale di recupero, intorno al 90% - 100% degli importi non riscossi e degli interessi maturati. "DD" indica un potenziale di recupero intorno al 50% - 90% e "D" il minimo potenziale di recupero, inferiore al 50%. Le società che sono state assegnate a questa categoria di rating sono risultate insolventi, in tutto o in parte, ai propri obblighi finanziari. Le società con rating 'DDD' offrono le più elevate prospettive di recuperare un sufficiente livello di rendimento o di continuare a operare in maniera ininterrotta anche senza un formale processo di ristrutturazione. Le società con rating 'DD' e 'D' sono in genere soggette a un processo formale di ristrutturazione o liquidazione; quelle con rating 'DD' hanno buone probabilità di poter assolvere una porzione più consistente delle rispettive obbligazioni in essere, mentre le società con rating 'D' offrono scarse prospettive di rimborso. 33 Rating internazionale per il debito a breve termine F1 Massima qualità creditizia. Indica la massima capacità di riuscire ad assolvere per tempo gli impegni finanziari; l’aggiunta di un segno "+" denota qualità creditizie di livello eccezionale. F2 Buona qualità creditizia. Una soddisfacente capacità di assolvere per tempo gli impegni finanziari, tuttavia con un margine di sicurezza meno elevato dei rating più alti. F3 Discreta qualità creditizia. La capacità di assolvere per tempo gli impegni finanziari è adeguata, ma eventuali deterioramenti a breve termine potrebbero determinare un declassamento a non-investment grade. B Speculativo. Minima capacità di assolvere per tempo gli impegni finanziari, aggravata dalla vulnerabilità a deterioramenti a breve termine del quadro economico e finanziario. C Rischio d’insolvenza elevato. Vi è una reale possibilità di insolvenza La capacità di assolvere gli impegni finanziari dipende esclusivamente dalla permanenza nel tempo di un quadro commerciale ed economico favorevole. D Insolvenza. Denota imminente insolvenza. un’effettiva o Note ai rating per il debito a lungo termine e a breve termine: Alle notazioni può essere posposto un segno "+" o "-" che contrassegna la posizione specifica nell’ambito della più ampia categoria di rating. Tali suffissi non sono utilizzati per la categoria di rating a lungo termine ‘AAA’ né per le categorie inferiori a ‘CCC o per le categorie di rating a breve termine, ad eccezione di ‘F1'. ‘NR’ significa che Fitch IBCA non valuta l’emittente o l’emissione in questione. ‘Ritirato’: un rating può essere ritirato ove Fitch IBCA ritenga che le informazioni disponibili siano insufficienti ai fini della valutazione, ovvero laddove si verifichi la scadenza, la richiesta di rimborso anticipato o il rifinanziamento di un’obbligazione. Allarme: i rating vengono segnalati da un Allarme (Rating Alert) per allertare gli Investitori della presenza di una ragionevole probabilità di variazione del rating, indicando la probabile direzione di tale variazione. Le variazioni possono essere "Positive", in vista di un probabile aumento del rating, "Negative", per un probabile declassamento, oppure "Evolving" (in evoluzione) quando si prospetta la possibilità che i rating vengano aumentati, ridimensionati o lasciati invariati. Il Rating Alert normalmente si risolve entro tempi relativamente brevi. (Fonte: Standard & Poor’s ) LUNGO TERMINE Titoli di debito con durata superiore a un anno BREVE TERMINE Titoli di debito con durata inferiore a un anno 34 CATEGORIA INVESTIMENTO AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata. CATEGORIA INVESTIMENTO A-1 Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+". AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore. A-2 Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1". A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche. A-3 Capacità accettabile di pagamento alla scadenza. Esiste tuttavia una maggiore sensibilità a cambiamenti di circostanze rispetto ai titoli di valutazione superiore. BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito. CATEGORIA SPECULATIVA BB Nell’immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. B Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. CCC Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. CC Al momento estrema vulnerabilità. C E’ stata inoltrata un’istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti. D Situazione di insolvenza CATEGORIA SPECULATIVA B Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata. C Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio. D Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova data di scadenza. Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating (Fonte: Moody’s Investors Service) LUNGO TERMINE Titoli di debito con durata superiore a un anno BREVE TERMINE Titoli di debito con durata inferiore a un anno 35 CATEGORIA INVESTIMENTO Aaa Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non alterano la sicurezza dell’obbligazione. Aa Obbligazioni di alta qualità. Hanno un rating minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori. CATEGORIA INVESTIMENTO Prime-1 L’emittente ha una capacità superiore di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. Prime-2 L’emittente ha una capacità forte di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati "Prime 1". Prime-3 L’emittente ha una capacità adeguata di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. A Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro. Baa Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento. CATEGORIA SPECULATIVA Ba Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non possono dirsi ben garantite. La garanzia di interessi e capitale è limitata e può venire meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli. CATEGORIA SPECULATIVA Not Prime L’emittente non ha una capacità adeguata pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. di B Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili. Le garanzie del pagamento di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono poche nel lungo periodo. Caa Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi. Ca Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite. C Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento. Nota: i rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all’interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). 8. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 36 I documenti a disposizione del pubblico indicati nel Capitolo 14 del Documento di Registrazione, nonché quelli inclusi mediante riferimento di cui al Capitolo 11 del Documento di Registrazione sono depositati presso la sede legale e la direzione centrale dell'Emittente, rispettivamente in via Dante 1, Genova e in Piazza Cordusio 2, Milano nonché presso TLX S.p.A., Via Cavriana 20, 20134 Milano. I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito Internet dell'Emittente alla pagina www.unicreditgroup.eu. In data 10 ottobre 2006, l'Emittente ha pubblicato la Relazione Semestrale del Gruppo al 30.06.2006 assoggettata a revisione contabile . Tale relazione è a disposizione del pubblico nei luoghi e secondo le modalità suindicati, nonché inclusa mediante riferimento nel Prospetto di Quotazione. Fascicolo della Relazione Semestrale del Gruppo al 30.06.2006 assoggettata a revisione contabile: - Stato Patrimoniale riclassificato: pagina 16. - Conto Economico riclassificato: pagina 17. - Schemi di bilancio consolidato: pagina 79. - Note al bilancio semestrale consolidato: pagina 89 - Relazione della Società di Revisione: pag. 277. L'Emittente ha inoltre pubblicato in data 14 novembre 2006, la Relazione Trimestrale del Gruppo al 30 settembre 2006. Tale relazione è a disposizione del pubblico nei luoghi e secondo le modalità suindicati, nonché inclusa mediante riferimento nel Prospetto di Quotazione. Fascicolo della Relazione Trimestrale del Gruppo al 30.09.2006 non assoggettata a revisione contabile: - Stato Patrimoniale riclassificato: pagina 12. - Conto Economico riclassificato: pagina 13. - Note di commento e osservazioni degli amministratori: pagg. 17-59. Per maggiori informazioni sui documenti inclusi mediante riferimento e su quelli a disposizione del pubblico, si vedano, rispettivamente, i Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione. 37 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "UniCredito Italiano S.p.A. –CPI Fixed-Floater 23.02.2013 – Serie 02/06" Di nominali Massimi Euro 35.000.000 Codice ISIN IT0004010416 Art. 1 – IMPORTO E TITOLI ll prestito obbligazionario "UNICREDITO ITALIANO S.P.A. - CPI Fixed-Floater 23.02.2013-Serie 2/06" emesso da UniCredito Italiano S.p.A. (“UniCredit”) di nominali massimi Euro 35.000.000 è costituito da un numero massimo di 35.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna non frazionabile, rappresentate da titoli al portatore (le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse in gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. L’emissione avviene pertanto senza la consegna materiale di titoli. Art. 2 – PREZZO DI EMISSIONE Le Obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale) e cioè al prezzo di Euro 1.000 per Obbligazione. Art. 3 – DATA DI GODIMENTO Il prestito ha godimento dal 23 Febbraio 2006. Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E DI RIMBORSO Il prestito obbligazionario, della durata di sette anni, è emesso in data 23 Febbraio 2006 e scadrà il 23 Febbraio 2013. Art. 5 – INTERESSI Gli interessi lordi, pagabili in via posticipata il 23 Febbraio di ogni anno, a partire dal 23 Febbraio 2007 fino al 23 Febbraio 2013 (secondo la convenzione Act/Act -Modified Following Unadjusted) 1 e soggetti al regime fiscale di cui al successivo articolo 7, sono fissati nella seguente misura: A - La prima cedola lorda pagabile il 23 Febbraio 2007 relativa al primo anno di vita è pari al 3,00% annuo (l’ “Interesse Fisso”). B - Successivamente, dal secondo al settimo anno di vita del prestito obbligazionario, sarà corrisposta una cedola annua lorda pari al 133% del maggiore tra la variazione annuale dell’Indice CPI (come di seguito definito) e zero (gli “Interessi Variabili”). Gli Interessi Variabili saranno pagabili senza deduzione di spese il 23 Febbraio di ogni anno a partire dal 2008 fino al 2013 (ciascuna la “Data di Pagamento”) e saranno determinati dall’Agente per il Calcolo (come definito all’articolo 12 del presente regolamento), per ogni Obbligazione, in conformità con la seguente formula: 1 Modified Following Business Day Convention: qualora una data di pagamento degli interessi o di rilevazione dell’indice CPI o la data di rimborso del capitale dovesse coincidere con un giorno di chiusura della Borsa (incluso il caso di giorno non lavorativo), il pagamento degli interessi, la rilevazione dell’indice CPI e il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello previsto se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi, la rilevazione dell’indice CPI e il rimborso del capitale verrà effettuato l’ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento. Unadjusted Basis: qualora una data di pagamento degli interessi, nonchè la data di rimborso del capitale, dovesse essere modificata in ragione della suddetta convenzione, il calcolo degli interessi verrà effettuato senza modificare il periodo di riferimento originario (“unadjusted”) ed il rimborso avverrà alla pari senza maggiorazioni. 38 CPI N Interessi = 1000 Euro * 133 % Max − 1;0 CPI N −1 dove: CPI è l’indice armonizzato (non rivisto) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell’Euro-Zone su base mensile (l’“Indice CPI”), calcolato dal dipartimento di statistica della Commissione Europea ("EUROSTAT" o "Sponsor"). L’Indice CPI è diffuso da EUROSTAT, pubblicazione “Statistics in Focus”, Economy and Finance, Theme 2, sulla pagina CPTFEMU del circuito Bloomberg, o su qualunque altra pagina che sostituisca tali pagine come strumento di diffusione dell’Indice CPI, ed è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. CPI N è, in riferimento a ciascuna Data di Pagamento che cade nell’anno “t” il valore dell’Indice CPI rilevato nei seguenti mesi: Novembre 2006, Novembre2007, Novembre 2008, Novembre 2009 e Novembre 2010 ed Novembre 2011 (come indicato sotto la colonna CPI N nella tabella sotto riportata). CPI N-1 è, in riferimento a ciascuna Data di Pagamento che cade nell’anno “t”, il valore dell’Indice CPI rilevato 12 mesi prima rispetto alla rilevazione del CPI N (come indicato sotto la colonna CPI N-1 nella tabella sotto riportata). Il valore dell’Indice CPI verrà arrotondato alla quinta cifra decimale . Data di Pagamento degli Interessi anno "t" 23 febbraio 2007 23 febbraio 2008 23 febbraio 2009 23 febbraio 2010 23 febbraio 2011 23 febbraio 2012 23 febbraio 2013 CPI N CPI N-1 novembre 2006 novembre 2007 novembre 2008 novembre 2009 novembre 2010 novembre 2011 novembre 2005 novembre 2006 novembre 2007 novembre 2008 novembre 2009 novembre 2010 Il prestito ha un rendimento minimo pari al 0,434% lordo annuo. Revisione dell'Indice CPI: ai fini del calcolo degli Interessi Variabili, verrà utilizzato il valore dell’Indice CPI riferito alla prima pubblicazione da parte dell’EUROSTAT e, pertanto, ogni successiva revisione dell’Indice CPI non sarà tenuta in considerazione. Mancata pubblicazione dell’indice CPI: qualora entro cinque giorni lavorativi precedenti ciascuna Data di Pagamento, l’Indice CPI non fosse stato pubblicato dall’EUROSTAT, l’Agente per il Calcolo utilizzerà l’ultimo valore dell’Indice CPI disponibile, ossia quello pubblicato più recentemente rispetto alla data prevista per la rilevazione dell’Indice CPI. Sostituzione dell'Indice CPI: nell’ipotesi in cui, nel corso della vita delle Obbligazioni, il valore dell’Indice CPI venga ad essere sostituito da un diverso indice (il "Nuovo Indice ") che tuttavia, a ragionevole giudizio dell’Agente per il Calcolo, sia determinato utilizzando una formula similare ovvero un metodo di calcolo similare, ovvero comunque criteri similari a quelli utilizzati con riferimento all’Indice CPI, l’Agente per il Calcolo farà riferimento al Nuovo Indice, ed il termine "Indice CPI" s’intenderà riferito, a partire dalla data di sostituzione, al Nuovo Indice. Nell’ipotesi in cui, a ragionevole giudizio dell’Agente per il Calcolo, il valore del Nuovo Indice sia determinato, utilizzando una formula, un metodo di calcolo e/o dei criteri che non siano similari a quelli utilizzati con riferimento all’Indice CPI, l’Agente per il Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, in luogo del Nuovo Indice, un indice determinato e calcolato dall’Agente per il Calcolo, utilizzando la formula, i metodi di calcolo ovvero la composizione dell’Indice CPI quali vigenti prima della sostituzione. Ove l’Agente per il Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento all’Indice CPI s’intenderà riferito, a partire dalla data di modifica, all’indice quale 39 determinato e calcolato dall’Agente per il Calcolo e tale modifica verrà comunicata agli obbligazionisti in conformità con quanto previsto all’articolo 11 del presente regolamento. Rielaborazione dell'Indice CPI: nell’ipotesi in cui, nel corso della vita delle Obbligazioni, lo Sponsor venga ad effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo dell’Indice CPI o comunque modifichi significativamente l’Indice CPI, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche a seguito dell’adesione di nuovi Stati all’Unione Monetaria Europea o dell’uscita di uno o più Stati Membri dall’Unione Monetaria Europea, l’Agente per il Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, in luogo dell’indice così determinato e pubblicato dall’EUROSTAT, un indice determinato e calcolato dall’Agente per il Calcolo utilizzando la formula, i metodi di calcolo ovvero la composizione dell’Indice CPI quali vigenti prima della modifica. Ove l’Agente per il Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento all’Indice CPI s’intenderà riferito, a partire dalla data di modifica, all’indice quale determinato e calcolato dall’Agente per il Calcolo e tale modifica verrà comunicata agli obbligazionisti in conformità con quanto previsto all’articolo 11 del presente regolamento. Sostituzione dello Sponsor: nell’ipotesi in cui, nel corso della vita delle Obbligazioni, l’EUROSTAT cessi ovvero sospenda, per un qualsiasi motivo, di calcolare e pubblicare il valore dell’Indice CPI e questo venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall’EUROSTAT(il "Nuovo Sponsor"), l’Agente per il Calcolo farà riferimento all’indice quale calcolato e pubblicato dal Nuovo Sponsor, ed il termine "Sponsor" s’intenderà riferito, a partire dalla data di sostituzione, al Nuovo Sponsor. Art. 6 – RIMBORSO Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione il 23 Febbraio 2013 per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari (100% del valore nominale) e senza alcuna deduzione per spese. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. Art. 7 – REGIME FISCALE Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse che la legge prevede per i titoli obbligazionari e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, ove ne ricorrano le condizioni, è applicabile l’imposta sostitutiva del 12.5% ai sensi del Decreto Legislativo 1° Aprile 1996 N° 239, come modificato dall’art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e dagli art. 44 e 45 del Decreto Legislativo 12 dicembre n. 344/2003. Regime fiscale per i soggetti non residenti: I proventi sono soggetti a ritenuta del 12,50%. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6 del comma 1 del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni. Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del T.U.I.R. e secondo le disposizioni di cui all’art. 5 e dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo. Regime fiscale per i soggetti non residenti: Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n.461 non concorrono a formare il reddito: le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i 40 redditi e le perdite di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR percepiti o sostenuti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti e semprechè tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. Ai fini del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale si farà riferimento alla convenzione Modified Following Business Day Convention. Art. 9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. Art. 10 – QUOTAZIONE Entro 6 mesi dalla data di godimento sarà richiesta alla Commissione Nazionale per le Socie tà e la Borsa (CONSOB) l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato italiano “TLX” gestito da TLX S.p.A. o su altro mercato regolamentato domestico. Art. 11 – VARIE. FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni di UniCredit agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Il possesso delle obbligazioni, anche tramite intermediario depositario delle stesse, comporta la conoscenza e la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge, amministrative, regolamentari previste per i titoli obbligazionari. Le Obbligazioni non sono garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e UniCredit relativa al prestito obbligazionario sarà decisa in via esclusiva dall’autorità giudiziaria di Milano ovvero, ove l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il Codice del Consumo) , il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. Art. 12 – AGENTE PER IL CALCOLO L’agente per il calcolo per il presente prestito obbligazionario è UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (l'Agente per il Calcolo ). 41