Azione ex art.148 cda: Inammissibilità intervento assicurazione dell

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Azione ex art.148 cda: Inammissibilità intervento assicurazione dell
Azione ex art.148 cda: Inammissibilità intervento assicurazione dell'attore (M.Cuomo)
Lunedì 09 Gennaio 2012 00:00
Il Giudice di Pace, nella sentenza che segue, ha ritenuto che, in caso di azione di
risarcimento promossa ai sensi degli artt. 144 e 148 del D.Lgsl. 209/2005, nei confronti
del responsabile civile e della propria compagnia di assicurazione, non è ammissibile,
per mancanza di interesse, l’intervento volontario della compagnia di assicurazione
dell'attore (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 09.12.2011)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1740/11 RGNR assegnata a sentenza il 5/12/11
promossa da
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AAA Michele, nato il <...> a <...> (NA) C.F.<...> , rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine della citazione, dall’ avv. Mmm Rrr Ccc (...), presso lo studio della quale elett.te
domicilia in Terzigno (NA) al
<...> ; - parte
attrice -
CONTRO
ASSICURAZIONE S.p.A. (P.I. ....), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in
(0000) <...> , alla via <...> ; - parte convenuta contumace –
NONCHE’
DDD SILVIO (C.F. .....), residente in (80040) <...> (NA), alla via Rrr;
- parte convenuta contumace -
NONCHE’
ASSICURAZIONEATTORE Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore
Dott.ssa Sss Ccc ed elett.te dom.ta in Napoli alla via Rrr Ccc presso lo studio dell’Avv. Ppp Vvv
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura ad lilem in calce alla comparsa di intervento; parte interventrice volontaria-
OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico .
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CONCLUSIONI: Come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del
processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrato in vigore
il 4/7/09.
La domanda proposta da AAA MICHELE con l’atto di citazione ritualmente notificato alle
parti, volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del
veicolo FIAT MULTIPLA tg. XX 000 XX di proprietà di DDD SILVIO , nella determinazione
del sinistro occorso in data 25/9/2010 alle ore 11.30 circa, in Striano, alla Piazza DDD e,
quindi, la condanna dei convenuti in solido, al pagamento della somma che sarebbe stata
quantificata in corso di causa oltre al danno da fermo tecnico, interessi, svalutazione
monetaria e spese processuali, a titolo di risarcimento per i danni riportati dalla propria
vettura FORD FOCUS tg YY 000 YY è fondata e, per quanto di ragione, deve essere
accolta.
La legittimazione delle parti è stata idoneamente provata e non è stata contestata per la qual
cosa deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato ( agli atti risultano
depositate la copia del libretto di circolazione del veicolo dell’AAA e la visura del veicolo del
DDD; la titolarità a resistere della spa ASSICURAZIONE non è stata espressamente
disconosciuta).
Vanno, quindi, chiarite le ragioni della declaratoria di inammissibilità dell’intervento volontario
spiegato dalla spa ASSICURAZIONEATTORE ASS.NI .
Parte attrice ha agito in giudizio senza invocare l’applicazione delle disposizioni dell’art. 149
del dlgvo 209/05 sull’indennizzo diretto, avendo richiesto, ai sensi dell’art. 148 del dlgvo
209/05, il risarcimento nelle forme ordinarie e, quindi, l’accertamento della responsabilità del
conducente del veicolo antagonista ed il risarcimento del danno alla compagnia che, ai sensi e
per gli effetti di legge, garantiva quel veicolo per la R.C.A..
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Così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180 del 19/6/2009 ,
l’azione di risarcimento con le forme dell’indennizzo diretto non è obbligatoria, bensì facoltativa
e, l’intervento nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennizzo diretto,
della società del veicolo antagonista, è giustificato dal fatto che,
le somme corrisposte
dalla società assicuratrice del veicolo danneggiato devono essere, poi, rimborsate dalla
compagnia di assicurazione del veicolo responsabile , nella cd. “Camera di Compensazione”.
Ed in effetti, solo l’art. 149 del nuovo codice delle assicurazioni dispone che : “……… In
caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di
mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o
di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma
2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del
veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra
impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la
successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto
nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.”
Considerato quanto innanzi, nella ipotesi dell’azione proposta ex art. 148 del codice delle
assicurazioni, l’intervento nel giudizio della compagnia del veicolo danneggiato non trova
alcuna giustificazione, a meno che tra le due compagnie non esista un documentato accordo
sottostante .
Ne consegue che, solo l’eventuale intervenuta cessione del credito ovvero l’esistenza di una
convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione
del risarcimento , potrebbe giustificare un intervento nel processo di un terzo, perché in
mancanza, non si ravvisa alcun interesse all’intervento nel giudizio.
Tanto è quanto è dato di desumere anche dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di
Milano, X sezione civile n. 13052/11 pubblicata in data 28/10/11 depositata dalla spa
ASSICURAZIONEATTORE nella propria produzione per giustificare il proprio intervento nel
processo.
Nel caso che ci occupa nulla è stato depositato dal procuratore della spa
ASSICURAZIONEATTORE per giustificare il proprio interesse alla lite, per la qual cosa,
mancando tale prova, l’intervento spiegato in questo giudizio dalla società assicuratrice, deve
ritenersi inammissibile.
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Ciò posto, sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda proposta dall’AAA
MICHELE deve ritenersi procedibile e proponibile in quanto la stessa risulta essere stata
preceduta da regolare lettera di costituzione in mora contenente i requisiti di cui al dlgvo
209/05 e più precisamente, i requisiti di cui all’art. 148 del menzionato decreto (cfr copia della
lettera raccomandata depositata in atti, ricevuta dalla spa ASSICURAZIONE in data
18/10/010 ).
Preso atto della data di presentazione per la notifica della citazione; della data di prima
comparizione e della data di ricevimento dell’atto introduttivo del giudizio deve ritenersi
rispettato anche disposto dall’art. 163 bis del codice di procedura civile per cui dei convenuti
va dichiarata la contumacia.
Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che, dalla istruttoria espletata,
risultano pienamente provate le ragioni rappresentate dalla parte attrice nell’atto introduttivo
del giudizio.
Invero, la dinamica del sinistro , come descritta dal testimone AAA FRANCESCA, della cui
attendibilità non è dato di dubitare sia per la precisione che per la enunciazione chiara di
dettagli che solo una persona veramente presente sul posto avrebbe potuto descrivere (in
particolare la signora AAA ha specificato le modalità dell’impatto, ha indicato i punti d’urto
ed i danni ), porta ad affermare la esclusiva responsabilità del conducente dell’auto FIAT
MULTIPLA nella produzione del sinistro.
Più precisamente, il teste ha riferito che la Multipla “ ha improvvisamente ed
imprevedibilmente effettuato una manovra di inversione a “U” ed ha colpito con il suo lato
anteriore destro il lato sinistro posteriore della FOCUS . La Fiat Multipla proveniva dal senso
opposto di marcia rispetto al nostro ovvero noi procedevamo verso il centro di Striano mentre
la Multipla proveniva dal centro di Striano. Noi procedevamo lentamente e mio fratello ha
cercato di evitare l’impatto suonando il clacson e fermandosi del tutto ma tutto ciò è stato
vano in quanto il conducente della Fiat Multipla ha continuato nella sua manovra… la Fiat
Multipla nell’effettuare l’inversione ad “U” ivi non consentita in quanto vi è l’obbligo di
rotatoria attorno ad una quercia, ha invaso la nostra corsia di marcia… nessuno ha riportato
lesioni…”.
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In mancanza di prove contrarie, la linearità delle dichiarazioni consente di poter ritenere
provato che , il conducente dell’auto FIAT MULTIPLA, nell’eseguire la manovra di inversione,
non si è attenuto alla segnaletica stradale ed all’obbligo di percorrere la “rotatoria” e, non ha
usato la dovuta prudenza per aver omesso di assicurarsi di poter compiere quella manovra
in condizioni di sicurezza.
Tenuto conto del fatto che, alcuna manovra poteva essere adottata dal proprietario dell’auto
investita (cfr deposizione del teste il quale ha dichiarato che questi, addirittura, aveva
arrestato la marcia); Preso atto del fatto che non è stata fornita alcuna prova contraria dalla
controparte la quale , perché citata , per contrastare le pretese attoree, ben avrebbe potuto
costituirsi in giudizio per dimostrare l’infondatezza del suo assunto; Considerato che il giudice
deve decidere “iuxta alligata et probata”; ritiene questo Magistrato che possa ritenersi
superata in favore della parte attrice la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. .
Dal riconoscimento della responsabilità nella determinazione del sinistro in capo al conducente
del veicolo di proprietà del convenuto DDD, discende la condanna dei convenuti in solido, al
risarcimento dei danni in favore di AAA MICHELE .
Per quel che concerne il quantum, sulla scorta della documentazione esibita (le fotografie e
preventivo per euro 1.571,70 escluso IVA e del preventivo per euro 660,00 escluso IVA );
tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo (28/11/2005); Considerato che il
preventivo non costituisce documento probante della spesa, ma può essere tenuto in
considerazione qualora contenga una stima analitica delle riparazioni supportata da altre
circostanze (quali i rilievi fotografici, descrizione dei danni etc.); Tenuto conto anche di altre
pronunce di merito ( ad es. Giudice di pace di Frosinone 31/3/04 il quale ha ritenuto che “
Nell’ipotesi in cui non vi siano questioni sulla dinamica del sinistro – e quindi sull’an del
risarcimento - il preventivo può assolvere alla funzione di parametro per quantificare i danni
materiali relativi al veicolo incidentato, nel senso che può essere preso in esame dal Giudice
come elemento utile per la formazione del proprio convincimento, così come anche potrà
discostarsi dallo stesso se ritiene che i prezzi riportati siano superiori a quelli del mercato “;
Condividendo quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno nella sentenza del 02/01/2008 n. 3 ,
e cioè che “In tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il
preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui
costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto
trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal
compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la
prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario
della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la
possibilità di ogni verifica sulla congruità”; Tenuto conto della pronuncia della Corte di
Cassazione Sezione 3 civile del 18.04.2005, n. 8004 nella quale si legge che “Qualora sia
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provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione
equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche
quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia
difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una
dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi
esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia
scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata”. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai
fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un
sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie , in
ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali), questo
Giudice, visti i prezzi notoriamente correnti sul mercato, per non incidere ulteriormente sui
costi processuali, non ritiene di disporre la CTU e ritiene giusto quantificare i danni subiti
dall’AAA in euro 1.500,00,
all’attualità.
Oltre alla somma di cui innanzi va riconosciuto il danno derivante dal fermo tecnico che alla
luce della sentenza n. 1688 del 27/1/010 resa dalla corte di cassazione III SEZ. CIVILE può
essere liquidato equitativamente in euro 80,00 corrispondenti ad euro 40,00 giornalieri per n.
2 giorni ritenuti sufficienti per le riparazioni. La corte, infatti, nella pronuncia richiamata ha
espressamente chiarito che “Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito
dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il
tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione
equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a
tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo,
anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche
durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione)
comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di
valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916)”.
Sulla somma complessiva, liquidata all’attualità, vanno calcolati gli interessi, che giusta
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge
che l’orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far
tempo dal dì dell’evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del
danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità
del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all’inizio è
rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma
liquidata all’attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché
sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell’evento dannoso ed il momento della
decisione, rivalutate in base agli indici medi.
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Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata
all’attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del
fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella
della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all’attualità,
devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombenti e sulla scorta del DM
127/2004, tenuto conto della attività effettivamente espletata dal procuratore , vanno liquidate
come da dispositivo; stante, poi, la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice,
esse gli vanno attribuite per averle anticipate e per averne chiesto l’attribuzione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AAA MICHELE
contro SPA ASSICURAZIONE ASS.NI SPA e DDD SILVIO nonché sull’intervento volontario
spiegato dalla spa ASSICURAZIONEATTORE ASS.NI così provvede:
Dichiara la contumacia di DDD SILVIO e della spa ASSICURAZIONE ASS.NI;
Dichiara la inammissibilità dell’intervento della ASSICURAZIONEATTORE ASS.NI SPA ;
Accoglie la domanda e per l’effetto dichiara la responsabilità esclusiva del conducente il
veicolo tg. XX 000 YY d proprietà di DDD SILVIO nella produzione del sinistro;
Conseguentemente, condanna i convenuti in solido, al pagamento in favore dell’attore della
somma, all’attualità, di Euro 1.580,00 ( in essi compresi anche euro 80,00 per il fermo tecnico),
oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come in motivazione.
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Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che, tenuto conto
delle tariffe attualmente vigenti, liquida in complessivi € 1.360,00, di cui € 110,00 per spese;
€ 630,00 per diritti ed € 620,00 per onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario ex art.
15 L.P. che vanno attribuite all’AVV. Ccc
stante la richiesta di distrazione.
Così deciso in Ottaviano il 9/12/011 .
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