perizia di stima
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PERIZIA DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI COMUNE DI DRIZZONA , PROVINCIA DI CREMONA 1. INQUADRAMENTO GENERALE Prima di procedere alla valutazione della aree edificabile, si ritiene di illustrare brevemente il Comune di Drizzona. Il Comune di Drizzona misura una superficie pari a 11,74 Kmq, altezza s.l.m. 34 mt, abitanti n° 559, densità 47,61 ab./Kmq Situata nella parte sud-orientale del territorio provinciale, in prossimità del fiume Oglio, a confine con la provincia di Mantova, è compresa tra i comuni di Canneto sull'Oglio (MN), Piadena, Voltido, Torre de' Picenardi e Isola Dovarese. Gode di un'ottima posizione rispetto alle reti stradali di maggiore importanza: un chilometro la separa, infatti, dalla strada statale n. 19 Padana Inferiore e 2 km dalla strada statale n. 343 Asolana; il casello di Cremona, che consente l'accesso al tracciato autostradale dell'A21 Torino-Brescia, è a 23 km; appena fuori dall'abitato, a soli 2 km, si trova lo scalo ferroviario di riferimento, sulle linee CodognoMantova e S. Zeno-Parma. Le strutture dell'aerostazione "Enrico Forlanini", importante scalo per il traffico aereo nazionale e internazionale, sono a 120 km; a 172 km si trova, invece, l'aeroporto di Milano/Malpensa, a cui si fa riferimento per i voli intercontinentali diretti; il terminale marittimo, commerciale e turistico, dista 201 km. Inserita nel Parco dell'Oglio sud, gravita prevalentemente su Cremona, Casalmaggiore, Piadena e Viadana (MN) per accedere alle strutture non presenti sul posto. La popolazione dei drizzonesi, il cui indice di vecchiaia è superiore alla media, risiede quasi tutta nel capoluogo comunale e, in minor misura, nelle località Castelfranco d'Oglio e Pontirolo Capredoni. Il profilo geometrico del territorio comunale presenta un andamento estremamente regolare con variazioni altimetriche quasi irrilevanti. L'abitato ha un andamento plano-altimetrico pianeggiante. Lo stemma comunale, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, raffigura uno scudo troncato semipartito sulla cui troncatura spicca una fascia rossa. Un'aquila dal volo abbassato risalta su sfondo azzurro; sulla linea di partizione, in campo argenteo e azzurro, è posto un torrione smaltato di rosso e merlato alla guelfa. L'economia locale si fonda principalmente sul settore primario: l'agricoltura assicura la produzione di cereali, ortaggi, uva e foraggi; la zootecnia contribuisce all'incremento e allo sviluppo economico con allevamenti di bovini. Il settore industriale, ancora poco sviluppato, annovera aziende operanti in un numero piuttosto limitato di comparti produttivi: si contano pochi stabilimenti specializzati nella lavorazione del legno e nella produzione di mobili, cui si affiancano poche imprese edili. Molto modesto è il contributo del terziario. 1 Non ospita uffici di particolare interesse pubblico, fatta eccezione per quelli deputati al funzionamento dei consueti servizi municipali e postali. Poiché manca sul posto una stazione dei carabinieri, il sindaco, all'occorrenza, è chiamato a svolgere anche le funzioni di autorità di pubblica sicurezza. Mancano strutture sociali, ricreative o sportive di particolare rilievo. Le strutture scolastiche si limitano alla presenza dei soli istituti di istruzione primaria; si può, tuttavia, usufruire del servizio di biblioteca locale. Non dispone di strutture ricettive in grado di assicurare possibilità di ristorazione e soggiorno. Nella nuova Programmazione 2007-2013 della politica di coesione economica e sociale dell'Unione Europea il comune rientra nell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione". A partire dall'1 gennaio 2007 nelle aree rientranti in tale obiettivo l'impiego dei "fondi strutturali" europei punta a rafforzare la competitività, l'occupazione e l'attrattiva delle regioni, ad anticipare i cambiamenti socioeconomici, a promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente, l'accessibilità, l'adattabilità dei lavoratori e lo sviluppo dei mercati. L' Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona si è formalmente costituita in data 27/11/1998 (con denominazione Unione dei Comuni di Piadena e Drizzona) e ha rappresentato la prima Unione creatasi in provincia di Cremona ed una delle prime in Lombardia, esempio successivamente seguito da innumerevoli altre. Ogni Comune conserva intatta la propria municipalità poichè "UNIONE" non significa "fusione di più enti in uno solo", piuttosto gestione associata di funzioni e servizi da attuare attraverso uno specifico organismo istituzionale appositamente creato. 2. INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI STIMA Ubicazione dell’area: Comune di Drizzona (CR). Destinazione d’uso: Area edificabile. Caratteristiche sommarie e Destinazione Urbanistica: L’area ha una superficie effettiva pari a mq 4.713,00 ed è compresa nel Piano di Zona di Espansione (D) soggetta a Piano per Insediamenti Produttivi interna ad un’iniziativa di Lottizzazione pubblica (P.I.P.), parte nella zona produttiva di espansione e parte nella zona di rispetto delle ferrovie. Di forma regolare. Buona posizione rispetto alle reti stradali di maggiore importanza. Dati catastali: E’ censita nel Catasto Terreni come segue: Fg 11 Mapp. 312 di ettari 00.45.65 Fg 11 Mapp. 318 di ettari 00.01.10 Fg 11 Mapp. 303 di ettari 00.00.19 Fg 11 Mapp. 305 di ettari 00.00.19 2 Confini: Da nord all’ingiro in senso orario: ragioni al Mapp. 309, 310, 313, fine del Fg 11, Mapp. 81, 319, 304, 302, 314, 315 e per chiudere ancora Mapp. 309. Provenienza: Il bene è pervenuto dal Comune di Drizzona con atto rep. 6042 racc. 1875 “Convenzione ex art. 27 della Legge 22.10.1971 n° 865 per cessione area in proprietà” rogitato dal Notaio Dott. Giovanni Corioni, Notaio in Cremona, il 14.12.2007. 3. PRESCRIZIONI URBANISTICHE Si riporta di seguito la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi che regolano l’edificazione e l’urbanizzazione del territorio comunale, dedotti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T (art. 5): (Slp) Superficie lorda complessiva di pavimento Si misura in metri quadrati (mq) ed è definita dalla somma delle superfici dei singoli piani o soppalchi, misurate al lordo delle murature, ivi compresi anche i piani interrati o seminterrati, qualora adibiti a locali agibili con significativa permanenza, anche se discontinua, di persone (tavernette, uffici, laboratori, magazzini, sale da riunione ecc.) o comunque sporgenti dal terreno per più di 1,20 metri lineari (ml), misurati tra lo spiccato del marciapiede stradale e l’intradosso della soletta soprastante. Sono escluse dal computo le sole superfici relative agli aggetti aperti (quali cornicioni di gronda, mensole, balconi aperti, pensiline ecc.), ai sottotetti comunque non trasformabili in locali abitabili, ai volumi tecnici emergenti al di sopra dell’intradosso dell’ultimo solaio e destinati ad impianti tecnologici e ad altre opere di servizio necessarie per il funzionamento dell’edificio, ma non abitabili neppure in via transitoria, ai lastrici solari, alle terrazze non coperte, ai balconi, nonché agli sfondati di uso privato, quali logge rientranti e porticati, per le porzioni non profonde oltre i 1,20 ml. Nel caso di sfondati aventi profondità superiore a 1,20 ml, la relativa superficie verrà computata integralmente. Non si computano inoltre le superfici, anche se coperte e chiuse, che, poste al piano terreno, o seminterrato, vengano riservate a funzioni accessorie di edifici principali (autorimesse, cantine, legnaie, pollai, canili, locali caldaia e simili) e sempre che non abbiano altezza media ponderale maggiore di 2,40 ml, nonché le superfici che vengano destinate all’uso pubblico (porticati, cabine elettriche ecc.). (V) Volume convenzionale urbanistico Si misura in metri cubi (mc) e si ottiene moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento (Slp) per l’altezza convenzionale di ml. 3,00, indipendentemente dalla maggiore o minore effettiva altezza di piano o di interpiano. Solo nel caso di edifici di antico impianto nei quali l’inserimento di nuove superfici di calpestio non sia visibile dall’esterno e non alteri la sagoma della costruzione, salvaguardando nella loro originale altezza gli eventuali spazi porticati, tali superfici non verranno conteggiate ai fini volumetrici. 3 (St) Superficie territoriale Si misura in ettari (ha) ed è definita dalla superficie complessiva oggetto di intervento pubblico o privato mediante piano attuativo. La superficie territoriale può comprendere sia terreni edificabili che terreni destinati a strade e servizi o altro, esistenti o di progetto. Salvo più articolate disposizioni dettate dalle specifiche norme di ambito, ai fini del calcolo di fabbricabilità o di utilizzabilità verranno di norma computate solamente le porzioni di superficie territoriale che nelle tavole di previsioni urbanistiche risultino coperte da apposita campitura indicante edificabilità a scopo residenziale o produttivo. (Ift) Indice di fabbricabilità territoriale Si misura in metri cubi su ettaro (mc/ha) e definisce il massimo volume convenzionale urbanistico costruibile per ogni unità di superficie territoriale. (Iut) Indice di utilizzabilità territoriale Si misura in metri quadrati su ettaro (mq/ha) e definisce la massima superficie lorda complessiva di pavimento costruibile per ogni unità di superficie territoriale. (Sf) Superficie fondiaria Si misura in metri quadrati (mq) ed è definita dalla parte residua della superficie territoriale, una volta detratte le aree non edificabili, destinate all’urbanizzazione primaria e secondaria o ad altro uso. (Iff) Indice di fabbricabilità fondiaria Si misura in metri cubi su metro quadrato (mc/mq) e definisce il massimo volume convenzionale urbanistico costruibile per ogni unità di superficie fondiaria. (Iuf) Indice di utilizzabilità fondiaria Si misura in metri quadrati su metro quadrato (mq/mq) e definisce la massima superficie lorda complessiva di pavimento costruibile per ogni unità di superficie fondiaria. Si riporta di seguito la definizione dei parametri e indici edilizi e urbanistici ed edilizi regolanti la conformità delle costruzioni, dedotti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T (art. 6): (Sc) Superficie coperta Si misura in metri quadrati (mq) ed è definita dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, con esclusione delle sole porzioni delle strutture aperte e sporgenti delle murature perimetrali, aggettanti non più di 1,20 ml, quali cornicioni di gronda, mensole, balconi aperti, pensiline ecc. Nel caso di aggetti superiori a 1,20 dovrà essere conteggiato l’intero aggetto e non solo la porzione eccedente. (Rc) Rapporto di copertura Si indica in termini percentuali e definisce la massima superficie copribile (Sc), in rapporto alla superficie fondiaria (Sf). Ai soli fini del calcolo di tale rapporto, la superficie fondiaria potrà essere integrata con le superfici di pertinenza destinate a rispetto o a verde privato, anche se alle stesse, in prescrizioni urbanistiche, non fosse sovrapposta la campitura indicante edificabilità. (Np) Numero dei piani fuori terra Definisce il numero massimo delle superfici di calpestio edificabili fuori terra e va computato sul prospetto più alto dell’edificio, a partire dal piano stradale o cortilizio contiguo più depresso. 4 (H) Altezza Si misura in metri lineari (ml) e definisce l’altezza massima delle costruzioni edificabile fuori terra e va computata sul prospetto più alto dell’edificio a partire dal piano stradale o cortilizio contiguo più depresso. Per altezza si intende il dislivello topografico, esistente o di progetto, tra la quota dello spiccato del marciapiede stradale (quota inferiore) e la quota di intradosso della soletta di copertura dell’ultimo piano (quota superiore). Nel caso di solette di copertura non disposte secondo un solo piano orizzontale, il riferimento superiore va fatto al punto di quota media ponderale. Nel caso di coperture di edifici a destinazioni residenziale o per uffici, come riferimento superiore verrà assunto l’estradosso di gronde o parapetti qualora eccedenti la quota di intradosso della soletta di copertura dell’ultimo piano. Nel caso di coperture di edifici a destinazione produttiva realizzate con strutture prefabbricate, il riferimento superiore verrà assunto all’intradosso delle travi o capriate reggenti la copertura. Nel caso di strade in pendenza il riferimento inferiore va fatto alla quota marciapiede che si ha nel punto di mezzo della facciata o del cortile. Nel caso che il lotto edificabile risulti contiguo a più di una sola strada, o a più di un solo cortile, si assumerà come riferimento la quota marciapiede più depressa. Nel caso in cui manchi il marciapiede e non si abbia comunque una sicura quota di riferimento, tale quota inferiore dovrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune, il quale assumerà, in generale, come riferimento la quota della mezzeria stradale o altra quota che meglio possa garantire l’uniformità del tessuto edilizio. (D) Distanza Si misura in metri lineari (ml) e definisce la profondità della fascia di rispetto che deve essere lasciata inedificata tra il riferimento e l’edificio. Per distanza si intende la distanza topografica (cioè misurata in orizzontale) minima intercorrente tra gli elementi considerati, esistenti o di progetto, esclusi i corpi aggettanti non più di 1,20 ml, quali balconi aperti, mensole, pensiline, cornicioni di gronda, ecc. Le costruzioni completamente interrate e le costruzioni accessorie parzialmente o completamente fuori terra quali autorimesse, rustici, lavanderie, ecc. con altezza interna media non superiore a 2,40 ml ed altezza esterna, misurata rispetto al marciapiede stradale, comunque non superiore a 3,00 ml, nonché le altre costruzioni accessorie prive di copertura e non sporgenti dal piano di campagna come piscine realizzate in opera, vasche, trincee, campi da gioco, ecc. non costituiscono edificio, salvo che il riferimento sia costituito dal ciglio di una strada carrabile esistente o di progetto o da un confine. Solo in presenza di convenzione sottoscritta dal confinante Tali costruzioni potranno essere ammesse, nel rispetto delle norme del Codice Civile, anche in confine con spazi pubblici e privati non destinati a strade e piazze, a condizione che mantengano, se fuori terra, un distacco minimo pari a 3,50 ml rispetto agli edifici principali ed osservino, rispetto alle strade, le distanze prescritte dalle norme di ambito. Non costituiscono edificio neppure i silos, le ciminiere, i tralicci, gli elevatori e gli altri impianti tecnologici che, in ambito produttivo o agricolo, si accostino a edifici destinati a produzione, magazzino o allevamento di bestiame, salvo che il riferimento sia costituito dal ciglio di una strada carrabile esistente o di progetto, da un confine privato o da una parete finestrata di locali abitabili. (Df) Distanza da parete finestrata Si misura in metri lineari (ml) e definisce la distanza minima che deve intercorrere tra due edifici che si fronteggino con pareti, una almeno delle quali sia finestrata. Le luci, se realizzate in conformità ai dettati del Codice Civile, non costituiscono finestra. Due pareti si considerano fronteggianti tra di loro quando abbiano tra di loro allineamenti paralleli o determinanti un angolo inferiore a 90° sessagesimali. 5 (Dc) Distanza dal confine Si misura in metri lineari (ml) e definisce la distanza minima ammissibile tra l’edificio e il confine di proprietà. (Ds) Distanza dalla strada Si misura in metri lineari (ml) e definisce la distanza minima ammissibile tra l’edificio e il confine stradale. Ai soli fini di tale definizione si considerano “edifici” anche le costruzioni coperte o scoperte, principali o accessorie di qualsiasi altezza, nonché le costruzioni anche completamente interrate. Per “strada” si intende qualsiasi arteria carrabile, pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico transito. (Rhd) Rapporto altezza – distanza Definisce il rapporto massimo ammissibile tra l’altezza del fabbricato e la distanza intercorrente tra lo stesso e gli altri edifici circostanti. Al rispetto di tale rapporto non sono soggette le costruzioni accessorie e gli impianti tecnologici più sopra indicati alla voce “distanza”. (Rhs) Rapporto altezza – strada Definisce il rapporto massimo ammissibile tra l’altezza del fabbricato e la larghezza stradale, quest’ultima integrata dagli eventuali arretramenti degli edifici fronteggianti la strada stessa. (Sp) Superficie permeabile È la parte di Superficie fondiaria (Sf) di ogni intervento edilizio ed urbanistico che non deve risultare compromesso da costruzioni, neppure in sottosuolo o da pavimentazioni impermeabili all’acqua piovana. Tale parte dovrà essere sistemata a verde oppure essere pavimentata con materiali drenanti. (Ri) Rapporto di impermeabilità Si indica in termini percentuali e definisce la massima superficie impermeabilizzabile (Sp) in rapporto alla superficie fondiaria (Sf). Le tavole delle previsioni del Piano di Governo del Territorio suddividono il territorio comunale nei seguenti ambiti territoriali omogenei per caratteristiche ambientali e previsioni urbanistiche: A) nuclei di antica formazione A1R - ambito storico urbano di recupero; A2R - ambito storico agricolo di recupero; AS - attrezzature urbane in ambito storico . B) altri ambiti del tessuto urbano consolidato B1 - ambito residenziale di vecchio impianto; B2 - ambito residenziale di recente impianto; BD - ambito produttivo esistente; BS - attrezzature urbane in ambito di completamento. Ai sensi e per gli effetti del titolo IV della L. 457/78 si intendono Zone di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente gli ambiti A1R, A2R, AS e B1. C) e D) ambiti di trasformazione C - ambito residenziale di espansione; CS - Attrezzature urbane in ambito residenziale di espansione; D - ambito produttivo di espansione; DS - attrezzature urbane in ambito produttivo di espansione. 6 Si riportano di seguito specifiche sulla destinazione urbanistica, dedotti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T (art. 24): AMBITO PRODUTTIVO DI ESPANSIONE (D) Il Piano di Governo del Territorio indica i terreni riservati, previa l’opportuna urbanizzazione dei luoghi, all'insediamento di attività produttive artigianali, o industriali. Le destinazioni principali sono quelle produttive cosiddette secondarie (industria e artigianato di produzione). Le destinazioni compatibili sono gli uffici, l’artigianato di servizio, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia di Esercizi di Vicinato ed anche alle Medie Strutture di Vendita, sino al limite di 400 mq di Superficie di Vendita nel settore alimentare e di 1.000 mq nel settore non alimentare, attività commerciali di vendita all’ingrosso, le attività di gioco, di spettacolo e di culto, i magazzini e i depositi, i pubblici esercizi, le autorimesse pubbliche e private, le attività di pubblico interesse, nonché le abitazioni collegate con l’attività produttiva. Sono compatibili con la destinazione principale anche i magazzini e depositi a carattere commerciale e ciò a condizione che gli spazi riservati alla vendita all’ingrosso non superino il 50% delle superfici lorde complessive di pavimento edificabili. Rispetto alle fonti di possibile inquinamento dovranno essere osservate particolari distanze sia da parte delle attività di somministrazione alimenti che dalle attività di produzioni alimentari. Le residenze sono compatibili solamente nel limite di una abitazione per ogni attività produttiva occupante almeno 500 mq di superficie lorda di pavimento. Le abitazioni non potranno occupare una superficie lorda complessiva di pavimento superiore a 150 mq (misurati con i criteri del D.M. 801/77) per alloggio e non potranno essere né costruite preventivamente, né usate separatamente dall’edificio produttivo al servizio del quale furono progettate. La stessa tipologia edilizia dovrà risultare, di norma, coerente per forma e materiali impiegati con quella dell’edificio produttivo. Dovranno essere utilizzate particolari attenzioni per ridurre al minimo il rischio di disturbi acustici provenienti dal contesto produttivo. Le destinazioni non ammissibili sono quelle residenziali non collegate con l’attività produttiva, le attività di vendita al dettaglio eccedenti la dimensione sopra indicata come consentita, il ricovero e l’allevamento di animali, le Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, le industrie petrolchimiche, le industrie nocive in genere che producano rumori, esalazioni, scarichi nocivi e molesti e tutte quelle che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, dovessero essere ritenute pregiudizievoli alle zone residenziali vicine o al territorio. Non sarà, in ogni caso, ammissibile l’insediamento di attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale, mentre saranno compatibili, con precise e identificate cautele e prescrizioni, le attività rientranti nell’ambito delle lavorazioni insalubri di prima e seconda classe di cui all’art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie e quelle soggette alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale di cui all’Elenco n. 1 dell’art. 3.1.6. del Regolamento Locale di Igiene. Gli insediamenti non potranno superare i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici di seguito indicati: Iut = 8.000 mq/ha Iuf = da definirsi in sede di piano attuativo e comunque non superiore a 0,90 mq/mq Df = 10,00 ml Rhd = 2/1 Rc = 50% Dc = 5,00 ml Rhs = 1/1 Np = 3,00 Ds = 5,00 ml Ri = 80% 7 H = 9,00 ml (salvo che dimostrate esigenze tecniche. impongano altezze maggiori e che le stesse vengano riconosciute ambientalmente compatibili dalla Commissione Edilizia). La distanza dal confine con altre proprietà potrà ridursi a 0 ml. nel caso e nei limiti di accostamento a costruzioni preesistenti o nel caso di apposita convenzione sottoscritta con il confinante, registrata e trascritta. Ai fini del rilascio dei Permessi di Costruire dovrà essere garantito il rispetto di tutte le previsioni vigenti in materia di scarichi e di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico. In tale zona il rilascio di Permessi di Costruire, o, comunque, l’inizio di attività edilizie, è subordinato alla preventiva approvazione di idoneo Piano Particolareggiato, in sostituzione del quale potranno redigersi, il Piano di Lottizzazione Convenzionato o il Piano degli Insediamenti Produttivi. Qualora l'insediamento produttivo risulti contiguo a residenze o ad altre funzioni che ne potrebbero ricavare disturbo, i progetti di Piano Attuativo dovranno indicare anche le relative zone di rispetto da tenersi inedificate e debitamente piantumate. I Piani Attuativi dovranno, inoltre evitare che i singoli insediamenti abbiano accesso diretto dalle strade extraurbane principali e secondarie, nonché dalle strade urbane di scorrimento, prevedendo, laddove necessario, l’opportuna viabilità di servizio. I Piani Attuativi dovranno, di norma, prevedere una dotazione di standard urbanistici almeno pari al 10% della Superficie Lorda Complessiva di Pavimento edificabile. Laddove il perimetro minimo del Piano Attuativo prescritto dalle tavole di azzonamento non comprenda terreni che l’azzonamento stesso riserva alla destinazione di standard urbanistici, sarà ammessa la monetizzazione parziale di questi ultimi, imponendo comunque la realizzazione di almeno il 50% dello standard e la sua destinazione a parcheggi. Nel caso di insediamenti relativi ad aree per le quali siano già state stipulate Convenzioni di Lottizzazione o approvati Piani Attuativi prima dell’adozione della presente Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, continueranno ad applicarsi, i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici previsti dalla Lottizzazione Convenzionata o dal Piano Attuativo approvato, salvo specifica variante dei Piani Attuativi stessi. La presenza di un Piano Attuativo regolarmente approvato non esonera il rilascio dei Permessi di Costruire dal preventivo ottenimento, nei comparti soggetti a tutela ambientale, dei necessari nulla-osta preventivi da parte delle autorità competenti. Sia nel caso di destinazioni d’uso produttive che extraproduttive dovranno essere garantite le dotazioni di parcheggi prescritte al successivo art.74, e dovrà inoltre comunque darsi dimostrazione tecnica della effettiva adeguatezza delle dotazioni di parcheggi in relazione ai fabbisogni ragionevolmente prevedibili. Sul contorno, sia verso campagna che verso le strade perimetrali, di tali zone dovrà essere, ove possibile, eseguita la messa a dimora di adeguate fasce alberate inframmezzate da essenze arbustive di origine autoctona, di profondità non inferiore a 10 mt, così da creare una buona mascheratura e rendere meno disarmonico l’inserimento dei nuovi insediamenti nel paesaggio agricolo. A garanzia dell’attecchimento dovranno essere, da parte degli interessati, assunti precisi impegni e prestate idonee fideiussioni. Tutti i comparti previsti a mezzogiorno della ex-statale Padana Inferiore dovranno, una volta completata la strada di servizio localmente denominata “via Platani”, dismettere gli accessi diretti dalla strada provinciale attualmente esistenti. Nel comparto indicato con asterisco dovrà essere realizzata la sede per la nuova piazzola di raccolta dei rifiuti. Si completano gli indirizzi sopra esposti con le prescrizioni fornite dalla Provincia di Cremona: 8 COMPARTO N. 4 1. l’azzonamento del comparto dovrà essere adeguato recependo la fascia di rispetto stradale nella misura di 30 metri a partire dal confine stradale; 2. la vodagione del comparto e del limitrofo insediamento esistente (prevalentemente commerciale) dovrà essere garantita da una strada di servizio, da realizzarsi preventivamente e/o contestualmente all’attuazione del comparto e che si immetta nell’attuale rotatoria posta tra la ex S.S. n. 10 e la ex S.P. n. 70 lato Nord o lungo la ex. S.P. n. 70 lato Nord; in aggiunta, come riportato nel PGT (elaborato n. DP.2.6) la posizione della strada di servizio dovrà essere preceduta da uno studio tecnicamente approfondito, che valuti le due possibili soluzioni: strada di servizio a monte degli insediamenti, adeguando la Strada Vicinale delle Stradelle, oppure a valle degli stessi, in fascia di rispetto della ex S.S. n. 10; 3. Tutti gli accessi esistenti posti in lato Nord della ex. S.S. n. 10, tra il confine con il Comune di Torre dè Picenardi e la rotatoria di cui al punto 1, inclusa la strada carraia posta al km 248+460 in sinistra della es. S.S. n. 10, dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi utilizzando idonei dispositivi e sistemi (esempio: guardrail). Quanto sopra al fine di favorire una completa ed organica riorganizzazione delle immissioni laterali in termini di sicurezza stradale ai sensi dell’art. 102 bis, c. 2, L.R. 12/2005. COMPARTO N. 5 1. L’attuazione del comparto sarà subordinata ad uno specifico Accordo di Programma con la Provincia e la destinazione funzionale del comparto sarà univocamente limitata all’uso logistico ferroviario. COMPARTO N. 6 1. L’azzonamento dovrà essere adeguato recependo la fascia di rispetto stradale (40 ml dal confine stradale); 2. la vodagione del comparto dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità comunale esistente o di nuova previsione senza alcun accesso diretto dalla ex S.S. n. 10; con l’attuazione del comparto medesimo dovrà, altresì, essere realizzato il prolungamento della strada di servizio parallela alla ex S.S. n. 10 in direzione Ovest, al fine di garantire l’accessibilità in sicurezza allo scalo ferroviario di Pontirolo Capredoni. COMPARTI N. 7 E 8 Preventivamente e/o contestualmente all’attuazione di uno dei comparti n. 7 e 8: 1. dovrà essere completata la strada di servizio “Via dei Platani” nel tratto compreso tra le due rotatorie (ad Est in corrispondenza della rotatoria della nuova Circonvallazone di Piadena,posta sulla S.P. CR ex S.S. n. 343 “Asolana” e ad Ovest nella rotatoria realizzata fra la ex S.S. n. 10 e la ex S.P. n. 70 lato Nord); 2. nel tratto stradale compreso tra le rotatorie sopramenzionate dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi, utilizzando idonei dispositivi e sistemi (esempio: guard-rail), tutti gli accessi presenti, di qualunque tipologia, diretti alla ex S.S. n. 10. L’azzonamento dovrà essere inoltre adeguato recependo la fascia di rispetto stradale (40 ml dal confine stradale). COMPARTO N. 9 In relazione alla particolare vicinanza del comparto ad un preesistente quartiere residenziale di Piadena, si raccomanda particolare attenzione alle condizioni di clima acustico e di impatto acustico nonchè la realizzazione di una fascia filtro sul confine orientale. 9 4. IMPEGNI IN ATTO 10 Sull’area ricadono i seguenti impegni a carico della proprietà, da non sottovalutare. Si precisa che i tempi entro i quali alcuni di questi impegni dovevano essere rispettati sono già decaduti. Ad ogni modo, vista l’importanza di tali impegni ed indirizzi specifici da parte dell’Amministrazione Comunale indicati in atto, non possono non essere considerati ai fini della stima. Realizzare e mantenere in piena efficienza un complesso produttivo nel rispetto delle vigenti regolamentazioni comunali e delle norme tecniche di attuazione del Piano vigente in particolare nonché delle particolari prescrizioni che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno fornire in sede di rilascio del relativo permesso di costruire; Adempiere agli impegni sopra descritti concretandoli in opere compiute entro due anni dalla stipula del presente atto: Richiedere, entro tre mesi dalla stipula dell’atto le necessarie autorizzazioni edilizie; Non porre in atto lavorazioni che determinano disagi di ordine ambientale, igienico ed ecologico; Versare all’atto del rilascio dei permessi ed autorizzazioni edilizi i diritti di segreteria ed i contributi previsti dalle vigenti leggi e conseguenti deliberazioni di Consiglio Comunale per oneri di urbanizzazione secondaria, per oneri ecologici e sul costo di costruzione, intendendosi esonerata la ditta per il solo versamento degli oneri di urbanizzazione primaria; Accettare in ogni caso le eventuali modifiche allo schema viabilistico ed all’azzonamento di piano che il Consiglio Comunale di Drizzona dovesse adottare attraverso le necessarie varianti alla vigente strumentazione urbanistica; Inoltre in atto sono state fatte le seguenti precisazioni importanti ai fini della stima: L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di negare autorizzazioni o permessi edilizi in tutti i casi di nuova edificazione, completamento, ristrutturazione e modifica di destinazione d’uso che potessero, a suo insindacabile giudizio, risultare pregiudizievoli alla situazione ecologica o ambientale dell’insediamento; La Proprietà si deve impegnare a realizzare l’insediamento per almeno 1/3 (un terzo) della superficie coperta insediabile a termini di strumenti urbanistici vigenti entro il termine di due ani citato precedentemente; In caso di mancato rispetto dei tempi sopra descritti l’area tornerà in piena disponibilità del Comune il quale restituirà la sola quota versata per l’acquisto del terreno, dedotta una penale convenzionale del 20% (venti percento). Nessuna restituzione verrà invece operata sulle somme anticipate a titolo di contributi sugli oneri di urbanizzazione e nessun compenso sarà dovuto per gli edifici o manufatti eventualmente realizzati sull’area; È fatto in generale divieto alla ditta di vendere per intero o frazionato il terreno e le relative costruzioni o di costituirvi sopra qualsiasi forma di diritto reale di godimento a favore di terzi prima che le costruzioni abbiano ottenuto la licenza comunale d’uso. Assolto a tale adempimento la vendita e l’affitto potranno avvenire solamente ai prezzi di vendita ed ai canoni d'affitto che l'amministrazione comunale avrà preventivamente approvato sulla base dei seguenti criteri: A) Il prezzo iniziale di prima cessione delle unità immobiliari e delle relative pertinenze è stabilito in Euro al mq.: per destinazione artigianale o industriale edifici ad un piano - fino a 4 m. di altezza Euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero) - fino a 6 m. di altezza Euro 380,00 (trecentoottanta virgola zero zero) - fino a 8 m. di altezza Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) - oltre 8 m. di altezza Euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero); edifici a due piani, per ogni piano euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per destinazione commerciale o direzionale - edifici ad un piano - fino a 4 m. di altezza Euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero) - fino a 6 m. di altezza Euro 480,00 (quattrocentoottanta virgola zero zero) - fino a 8 m. di altezza Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zero zero) - oltre 8 m. di altezza Euro 550,00 (cinquecentocinquanta virgola zero zero) - edifici a due piani, per ogni piano euro 260,00 (duecentosessanta virgola zero zero) per destinazione abitativa Euro 650,00 (seicentocinquanta virgola zero zero) Dal rilascio del permesso di costruire alla effettiva prima cessione e delle successive il prezzo massimo di vendita sarà quello iniziale, come sopra indicato, aggiornato attraverso la seguente formula: Qf = Qi (1 + 0,50 x If - Ii) dove: " If " indica l'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferiti alla data della vendita. " Ii " indica lo stesso indice alla data del rilascio della concessione edilizia. " Qf " indica il valore finale della quota revisionale. " Qi " indica il valore iniziale della quota revisionale. Il prezzo come sopra determinato viene diminuito di una percentuale di deprezzamento relativa allo stato dell'edificio così definita: da 0 a 3 anni nessun deprezzamento. Da 4 a 7 anni 0.050% per ogni anno. Da 8 a 25 anni 1.25% per ogni anno. Da 26 a 30 anni 1.50% per ogni anno. Da 31 anni in poi 33% fisso. Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese documentate e non rivalutabili di manutenzione straordinaria o di modifica come definite dalla legge n. 457/78, regolarmente autorizzate dal Comune. In caso di locazione o vendita il Comune resta titolare del diritto insindacabile di darne autorizzazione o meno, in base alla valutazione del rispetto delle condizioni stabilite dalla presente convenzione nonchè in base alla valutazione di compatibilità dell'attività svolta dalla ditta che si andrà ad insediare con le prescrizioni consentite dagli strumenti urbanistici vigenti e nei Regolamenti Comunali. Il contratto di vendita o di locazione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, pena la nullità dell'atto. Il canone di locazione per ogni unità 11 immobiliare è determinato nella misura del 6,00% del prezzo risultato, in caso di cessione, al momento della stipula del contratto di locazione. Gli aggiornamenti ISTAT annuali saranno effettuati e determinati ai sensi de legge. Al Comune spetterà comunque il diritto di Prelazione nella vendita o nell'affitto che potrà esercitare entro novanta giorni dalla intervenuta notifica dell'intenzione di alienare o affittare la proprietà e delle relative condizioni da parte dell'interessato. In caso di ingiustificata sospensione dell'attività produttiva per più di cinque anni consecutivi ed in caso di inosservanza delle leggi urbanistiche sanitarie ed ecologiche, l'amministrazione comunale riacquisterà automaticamente la disponibilità dei terreni indennizzando la ditta del solo valore degli immobili costruiti al prezzo che verrà definito con perizia giurata da un Tecnico qualificato nominato dall'Amministrazione. 5. ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE Il mercato immobiliare sta vivendo una fase riflessiva, iniziata da più di tre anni, che sta producendo un rallentamento nel numero delle transazioni eseguite e un ridimensionamento dei prezzi delle compravendite. La minor propensione ad investire nel mattone è causata alle difficoltà connesse all’economia generale e alla difficoltà legate alla mancanza di opportunità lavorative; è causata inoltre dalle difficoltà nella locazione, dovute all’allungamento dei tempi medi richiesti per affittare l’eventuale immobile, all’inasprimento della pressione fiscale sugli immobili che hanno colpito la redditività dell’investimento e alla diminuzione dei canoni. Si è confermato l’allungamento dei tempi di compravendita degli immobili e delle aree produttive, la tendenza ad aumentare lo sconto rispetto al prezzo richiesto dal venditore e un ritocco verso il basso dei prezzi di alcuni segmenti di immobili, necessari per collocare l’offerta in esubero. In assenza di statistiche ufficiali aggiornate riferibili al numero degli scambi in corso, le previsioni di mercato possono essere costruite sulla base dei sentimenti espressi dagli operatori immobiliari, che confermano – a conclusione - la stasi del mercato per quanto riguarda il numero di operazioni concluse. 6. CRITERI DI STIMA Per la stima del bene in oggetto, si considera lo stato attuale del mercato immobiliare, gli impegni presi in atto, la constatazione che il valore commerciale non è più basato sulla presunta rendita effettiva, ma sull’ubicazione, consistenza e sulla commerciabilità della zona in cui si trova il bene, nonché dalla offerta e dalla richiesta di beni simili che il mercato esprime in quel dato momento. In dipendenza di ciò la stima è basata sulla comparazione che “consiste nella determinazione del valore di un immobile sulla base dei prezzi riscontrabili in transazioni di beni aventi simili caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone limitrofe, venduti considerando le condizioni di mercato ed eventuali riflessioni specifiche. Il criterio si basa sul seguente assunto: «un acquirente razionale non è disposto a pagare un prezzo superiore al costo di acquisto di proprietà similari che abbiano lo stesso grado di utilità». 12 7. STIMA Dopo tutte le attente valutazioni ritengo che il valore del terreno oggetto di stima sia pari a € 150.000,00 (centociquantamila euro), con una possibile variazione in più e/o in meno di € 5.000,00 (cinquemila euro). Allegati: - Atto di provenienza; - Estratto di mappa catastale. Botticino lì, 21 ottobre 2010 IL TECNICO (Geom. Samanta Capra) 13 INDICE 14 1. Inquadramento generale Pag. 1 2. Inquadramento dell’area oggetto di stima Pag. 2 3. Prescrizioni urbanistiche Pag. 3 4. Impegni in atto di provenienza Pag. 10 5. Andamento del mercato Pag. 12 6. Criteri di stima Pag. 12 7. Stima Pag. 13 8. Indice Pag. 14