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Edizione di sabato 11 marzo 2017
CONTABILITÀ
Stampa dei registri Iva entro il termine “ordinario”?
di Paolo Bagli, Viviana Grippo
Lo scorso 6 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione 26/E con la quale
ha chiarito che le dichiarazioni Iva inviate entro il 3 marzo 2017 sono comunque da
considerarsi tempestive.
In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che il termine entro cui inviare la dichiarazione
non è stato prorogato, ma che, solo a causa di problemi di trasmissione, è stato consentito di
inoltrare le dichiarazioni entro il 3 marzo 2017.
L’immediata conseguenza della non proroga è che non si intendono prorogati, e quindi
scadranno nei termini ordinari, tutti gli adempimenti fiscali la cui scadenza è connessa al
“termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale Iva.
Al riguardo, sottolinea l’Agenzia, ai fini della compensazione orizzontale del credito Iva
annuale, la data a partire dalla quale si potrà procedere resta il 16 marzo 2017 anche se la
dichiarazione annuale è stata presentata tra il 28 febbraio e il 3 marzo 2017 compreso.
Sollecitati dalla risoluzione commentata siamo tornati a chiederci quando scada il termine per
la stampa dei registri Iva, posto che buona parte della dottrina ha affermato che, per effetto
dell’anticipo al 28 febbraio 2017 della presentazione delle dichiarazioni Iva per il 2016, la
stampa dei registri Iva e l’archiviazione elettronica delle fatture emesse lo scorso anno, debba
essere fissata al prossimo 30 maggio.
Ma siamo proprio certi di questo? Siamo certi che per il 2016 la stampa dei registri Iva e del
libro giornale avranno diverse scadenze? Il 30 maggio 2017 i primi ed il 31 dicembre 2017 i
secondi?
Per poter rispondere alla questione occorre fare riferimento alle norme cui discende l’obbligo
della stampa dei registri.
In particolare la prima fonte è rappresentata dall’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 il
quale prevede che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi
meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di
legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni
annuali non siano scaduti da oltre tre mesi ...”.
Il termine è stato introdotto nel 2000 ad opera dell’articolo 3, comma 4 della Legge 342 che
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ha sostituito la parola "corrente", contenuta nel comma 4-ter D.L. 357/1994, con le parole "per
il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.”
È chiaro qui il riferimento alle dichiarazioni annuali senza che sia specificato quali di esse.
Successivamente la C.M. 207/E/2000, al punto 1.1.3, ha chiarito che i registri contabili tenuti
con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti
cartacei, sino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative
dichiarazioni dei redditi.
Ecco quindi che il riferimento alle dichiarazioni diviene più netto e ancorato alle dichiarazioni
dei redditi il cui termine di presentazione scade, per i soggetti solari, al 30 settembre (fatta
eccezione per il 2017, a seguito della proroga di 15 giorni prevista dal decreto milleproroghe).
Se quindi il termine di regolarità della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici
è regolato con la scadenza delle dichiarazioni dei redditi, ad avviso di chi scrive, il termine
entro cui stampare i registri contabili è, anche per il 2016, il 31 dicembre 2017.
L’interpretazione ministeriale citata è infatti molto chiara laddove àncora il termine di stampa
non alla data di presentazione della dichiarazione Iva, ma a quella della presentazione delle
dichiarazioni dei redditi.
Alcuni potrebbero obbiettare che tale interpretazione non teneva conto del fatto che, con
l’anticipo al 28 febbraio 2017 della presentazione della dichiarazione Iva, si è di fatto prevista
anche la definitiva separazione di questa dalla dichiarazione dei redditi, facendo venir meno il
concetto di dichiarazione unificata.
Non è così, si ricorda, infatti, che per l’anno di imposta 2000, periodo di imposta in corso
all’atto della emanazione della circolare interpretativa, le dichiarazioni Iva furono presentate
in forma cartacea in data 31 maggio 2001 e quelle dei redditi, per lo stesso anno di imposta, al
30 giugno 2001; le telematiche, invece, rispettivamente al 30 giugno 2001 e 31 ottobre 2001.
Ciò non comportò alcun cambio nella data delle stampe dei registri che restò ancorata al
maggior termine per la spedizione delle dichiarazioni dei redditi.
Va inoltre ricordato anche che una diversa interpretazione sarebbe contraria alla ratio della
norma che regola la contabilizzazione meccanizzata, la quale per sua natura ha valenza
unitaria anche se produce output diversi, ovverosia la stampa dei registri Iva e la stampa del
libro giornale.
Sul tema si auspica comunque un intervento da parte dell’Amministrazione che permetta al
professionista, in un periodo di intenso lavoro, di non sprecare tempo e risorse in attività che
potrebbero essere procrastinate a periodi lavorativi più tranquilli.
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