Procedura classificazione rifiuti

Transcript

Procedura classificazione rifiuti
AQUABA di Boz Antonella
Via San Carlo 38/A
San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 328.7610612
BOZ SEI Srl
Viale Zuccherificio 25
San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 0434.842411
28.03.2015 - NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Dal 18 febbraio sono in vigore nuove istruzioni per l’assegnazione dei codici CER e la classificazione dei
rifiuti, introdotte come premessa all’allegato D della Parte IV del DLGS 152/2006, elenco codici CER, dal Dl
Competitività n. 91/2014 e dalla Legge di conversione n.116 in vigore dal 21 agosto 2014.
Le nuove regole rivoluzionano la classificazione dei rifiuti speciali con “codici a specchio”, cioè quelli che
potevano essere considerati pericolosi o non pericolosi a seconda delle loro caratteristiche.
Per procedere correttamente:
1. la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di
produzione”;
rimane sempre a carico del produttore l’attribuzione del competente codice CER al rifiuto;
2. se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna
ulteriore specificazione. In tale caso le classi di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono
essere determinate al fine di procedere alla sua gestione;
3. se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza
ulteriore specificazione;
4. se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per
stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso
possiede.
Per caratterizzare il rifiuto è necessario:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto mediante
a. la scheda informativa (dei prodotti e/o materiali che generano il rifiuto),
b. la conoscenza del processo produttivo e chimico,
c. il campionamento e analisi;
b) determinare i pericoli connessi attraverso
a. la normativa,
b. le fonti informative,
c. la scheda di sicurezza dei prodotti;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche
di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite
soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare
se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).
Tenendo conto che:
5. se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono
perciò noti i composti specifiche che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo
vanno presi a riferimento i “composti peggiori”;
6. quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità
stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
Necessariamente gli effetti della nuova procedura ricadono anche sulle scritture ambientali quali registri di
carico/scarico, formulari di trasporto e schede SISTRI.
Le problematiche creatisi e l’inopportunità di questa nuova normativa sono stati manifestati al Ministro
dell’Ambiente tenendo conto anche delle nuove modifiche alla procedura che si avranno dal 1° giugno 2015,
quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze chimiche, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei
rifiuti e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer).