Procedura classificazione rifiuti
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Procedura classificazione rifiuti
AQUABA di Boz Antonella Via San Carlo 38/A San Vito al Tagliamento (PN) Tel. +39 328.7610612 BOZ SEI Srl Viale Zuccherificio 25 San Vito al Tagliamento (PN) Tel. +39 0434.842411 28.03.2015 - NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Dal 18 febbraio sono in vigore nuove istruzioni per l’assegnazione dei codici CER e la classificazione dei rifiuti, introdotte come premessa all’allegato D della Parte IV del DLGS 152/2006, elenco codici CER, dal Dl Competitività n. 91/2014 e dalla Legge di conversione n.116 in vigore dal 21 agosto 2014. Le nuove regole rivoluzionano la classificazione dei rifiuti speciali con “codici a specchio”, cioè quelli che potevano essere considerati pericolosi o non pericolosi a seconda delle loro caratteristiche. Per procedere correttamente: 1. la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”; rimane sempre a carico del produttore l’attribuzione del competente codice CER al rifiuto; 2. se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le classi di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione; 3. se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione; 4. se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso possiede. Per caratterizzare il rifiuto è necessario: a) individuare i composti presenti nel rifiuto mediante a. la scheda informativa (dei prodotti e/o materiali che generano il rifiuto), b. la conoscenza del processo produttivo e chimico, c. il campionamento e analisi; b) determinare i pericoli connessi attraverso a. la normativa, b. le fonti informative, c. la scheda di sicurezza dei prodotti; c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo). Tenendo conto che: 5. se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifiche che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i “composti peggiori”; 6. quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. Necessariamente gli effetti della nuova procedura ricadono anche sulle scritture ambientali quali registri di carico/scarico, formulari di trasporto e schede SISTRI. Le problematiche creatisi e l’inopportunità di questa nuova normativa sono stati manifestati al Ministro dell’Ambiente tenendo conto anche delle nuove modifiche alla procedura che si avranno dal 1° giugno 2015, quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer).