CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL
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CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL
EnnaEuno S:p.A CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ATO - ENNA Premesso: - Che tutte le competenze in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono state trasferite alle Società di Ambito costituite ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia N. 1069 del 28 Novembre 2002; - Che in attuazione delle disposizioni in materia, con atto stipulato ad Enna il 31/12/2002, Notaio Grazia Fiorenza Rep. N. 21466 è stata costituita la Società di Ambito “Ennaeuno S.p.A., con sede in Enna P.zza Garibaldi n. 1 per la gestione integrata dei rifiuti Nell’Ambito territoriale Ottimale denominato “EN 1” comprendente i tutti i comuni della Provincia di Enna e la Provincia Regionale; - Che fanno parte della Società di Ambito “Ennaeuno S.p.A.” la Provincia di Enna e tutti i Comuni della stessa Provincia; - Che in ottemperanza ai disposti di legge, tutti i Comuni della Provincia con delibera di C.C. hanno trasferito le proprie competenze in materia di rifiuti alla Società Enna Euno S.p.A.; - Che la Società Ennaeuno ha avviato, a partire da Gennaio 2004, la propria attività subentrando gradualmente nella gestione dei rifiuti in tutti i Comuni della Provincia; - Che in ottemperanza al D.Lgs. 22/97 e s.m.i. la Società Enna Euno, in relazione al sistema di riscossione del corrispettivo dagli utenti, ha operato il passaggio da ‘Tassa” a “Tariffa”; - Che è intendimento della Società di Ambito riorganizzare i servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti nell’ottica di una omogeneizzazione, razionalizzazione di ambito in modo tale da pervenire, quanto prima possibile, alla determinazione della tariffa unica; - Che per lo svolgimento delle attività di propria competenza la Società di Ambito intende avvalersi del soggetto che opera nel territorio della Provincia di Enna, Sicilia Ambiente S.p.A.; - Che la Società Ennaeuno, come deliberato dall’assemblea dei soci nelle sedute del 28/12/2005 e 02/10/2006, ha individuato nella Società “Sicilia Ambiente”, con sede in Enna via Roma 353, il soggetto a cui affidare la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’Ambito Territoriale Ottimale denominato “EN 1”; - Che Sicilia Ambiente è una società a capitale interamente pubblico di cui fanno parte la Società di Ambito “EnnaEuno S.p.A” che detiene il 51 % delle quote azionarie, oltre che la Provincia di Enna e tutti i Comuni della Provincia di Enna, ad eccezione del Comune di Catenanuova che detengono il rimanente 49 %; 1 - Che Sicilia Ambiente opera da circa 15 anni nel settore dei servizi di igiene urbana, svolgendo tali servizi per molti Comuni della Provincia tra cui: Villarosa, Agira, Troina, Aidone, Enna; - Che Sicilia Ambiente ha gestito le discariche dei Comuni di Agira, Troina e Centuripe; - Che Sicilia Ambiente ha redatto, per conto della Provincia di Enna, il Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 22/97, oltre che la redazione del progetto di un impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata; - Che Sicilia Ambiente ha acquisito la necessaria esperienza sia sotto il profilo organizzativo che tecnico per affrontare problematiche relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani nell’Ambito Territoriale Ottimale denominato “EN 1”; - Che la stessa Società Enna Euno ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Siciliana per l’acquisto di mezzi ed attrezzature, finalizzato a potenziare la raccolta differenziata; - Che ad oggi EnnaEuno svolge la propria attività avvalendosi anche di mezzi e personale appartenenti ai Comuni facenti parte dell’A.T.O. e per i quali svolge i servizi di igiene urbana; Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Affidamento del servizio 1. La Società di Ambito Enna Euno S.p.A. costituita ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia N. 1069 del 28 Novembre 2002, affida alla propria Società (affidamento in House) ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 in concessione la gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti dell’Ambito di Enna per la durata indicata nel successivo art. 7, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. La Società di Ambito è rappresentata dal Presidente della stessa ai fini della stipula della presente convenzione. 2. Sicilia Ambiente (in prosieguo denominata Gestore) accetta di gestire il Servizio Integrato dei Rifiuti, dei Comuni dell’Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. Sicilia Ambiente è rappresentata dal Presidente del C.d.A. _. 2 Art. 2 Definizioni Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui ai Regolamenti Comunali già approvati per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini della presente Convenzione, ed a scopo esclusivamente indicativo, si definiscono: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto; h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto; i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti; l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta; m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. 3 n) sottoprodotto: i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazione preliminare s’intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive; o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico; q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’art. 181; r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo. 4 s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica il successivo art. 229; t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale; v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo; z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente; cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d); dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada. Art. 3 Definizione dell’Affidamento Enna Euno S.p.A., nell’affidare a Sicilia Ambiente la gestione dei servizi relativi al Ciclo Integrato dei Rifiuti dell’ATO 1 di Enna, si impegna a mettete a disposizione i beni e le opere afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Gestore espleterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, la tariffa indicata nel successivo art. 19. 5 Art. 4 Oggetto della Convenzione Sicilia Ambiente riceve in affidamento in via esclusiva la gestione dei servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti dell’A.T.O. di Enna costituito dall’insieme dei servizi pubblici di raccolta e trasporto RSU spazzamento stradale manuale e meccanizzato, diserbo, scerbamento, pulizia caditoie, lavaggio strade, lavaggio e disinfezioni contenitori stradali, raccolta rifiuti ingombranti, raccolta e pulizia e lavaggio aree di mercato, rimozione discariche abusive, rimozione rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, urbane ed extraurbane, raccolta differenziata dei RSU, la gestione delle discariche e degli impianti strumentali al servizio, oltre che l’applicazione e la riscossione della tariffa. Il suddetto servizio sarà svolto oltre che con mezzi di Sicilia Ambiente anche con l’utilizzo degli impianti, attrezzature e mezzi concesse in comodato d’uso dall’ATO a Sicilia Ambiente. Rapporti con il CONAI 1. Il Gestore conferisce i rifiuti da imballaggi raccolti o comunque conferiti al servizio pubblico anche da Terzi attraverso i propri centri di raccolta, se non utilizzati o recuperati e/o riciclati direttamente dal gestore, al CONAI, ovvero ai singoli Consorzi istituiti ai sensi del Titolo II artt. 217 e ss. Del decreto legislativo 152/06, secondo le modalità contenute nell’accordo quadro fra ANCI e CONAI del 12 febbraio 1998 e succ. mod. e integrazioni. 2. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione annuale alla Società d’Ambito delle quantità, della qualità e del ricavato della cessione dei materiali conferiti al CONAI e/o recuperati direttamente. 3. I corrispettivi CONAI percepiti dal Gestore a sostegno della raccolta differenziata sono convenzionalmente portati a diminuzione della quota della tariffa di riferimento relativa allo smaltimento. Art. 5 Servizi Aggiuntivi Il Gestore sarà altresì obbligato alla prestazione di ogni altra attività che nel corso dell’affidamento venga di volta in volta deliberata dalla Società d’Ambito, nonché ogni altro servizio straordinario che si renda necessario in occasione di eventi eccezionali od in caso di pubblica calamità. I compensi spettanti al Gestore per le attività ed i servizi previsti nel presente articolo saranno determinati sulla base di apposito progetto tecnico economico. Art. 6 Caratteri dell’affidamento I servizi affidati in forza della presente convenzione sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici. 6 Art. 7 Modalità di consegna del servizio Il servizio oggetto della presente convenzione verrà consegnato alla società Sicilia Ambiente previa sottoscrizione di un verbale di consegna che dovrà contenere l’elenco delle opere, mezzi ed attrezzature di proprietà dell’ATO con relativo stato di consistenza provvisorio. Entro un anno dalla consegna, Sicilia Ambiente e l’ATO dovranno procedere ad una analisi puntuale delle opere, mezzi ed attrezzature consegnate per la redazione dell’inventario e stato di consistenza definitivo che sarà sottoscritto dalle parti. Lo stato di consistenza definitivo dovrà inoltre contenere l’indicazione della durata di vita residua del bene al momento del consegna. Resta inteso che tutte le infrastrutture concesse in comodato d’uso alla Sicilia Ambiente, previo accordo fra le parti e in funzione delle esigenze operative, potranno essere utilizzate dalla Società di Ambito concordando modalità e termini dell’utilizzo. Art. 8 Durata della Convenzione La durata della presente convenzione è stabilita, ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs. 152/06 in anni quindici (15) a decorrere dal 1/1/2007 previa sottoscrizione del verbale di cui all’art. 7 Art. 9 Conoscenza delle condizioni dell’Affidamento L’assunzione dell’Affidamento di cui alla presente Convenzione, implica la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e ai servizi quali la disponibilità ed il costo della manodopera, la natura dei luoghi, con particolare riferimento alla viabilità, nonché gli impianti che la riguardano, la consistenza del personale in atto impiegato nel servizio di igiene pubblica nel territorio d’ambito che transiterà al gestore del servizio, la conoscenza dello stato di consistenza dei mezzi che verranno consegnati dal committente, con appositi verbali, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire circa la convenienza di assumere l’Affidamento. Il Gestore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme della presente convenzione) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni e contemplate nella presente convenzione e relativi allegati. 7 Art. 10 Responsabilità del Gestore Il Gestore, nell’espletamento del servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto e relativi allegati, Progetto Tecnico Economico e Disciplinare Tecnico, nonchè da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Autorità di Ambito e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi. Art. 11 Responsabilità, competenze e obblighi dell’ATO L’ATO è titolare unico di tutti i servizi oggetto delta presente convenzione. Compete dunque all’ATO la valutazione dello stato di bisogno, la formulazione degli obiettivi da perseguire e la definizione delle caratteristiche dei servizi da erogare; pur riconoscendo a Sicilia Ambiente il ruolo di interlocutore privilegiato nei procedimenti istruttori e progettuali preventivi alle decisione e ferme restando le rispettive competenze in ordine ai patti del contratto di servizio, ivi compresi gli aspetti concernenti la revisione dell’entità dei corrispettivi. La Società di Ambito si impegna a supportare la Società Sicilia Ambiente in tutta l’attività di pianificazione e progettazione. Art. 12 Assunzione del personale 1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore federambiente, (nel prosieguo, anche se non espressamente specificato, sarà inteso l’applicazione del contratto di settore federambiente) inerente l’attività di smaltimento dei rifiuti; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare le vigenti norme con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e al D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 8 Sicilia Ambiente, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, si impegna ad assumere, nell’ambito delle attività afferenti il servizio oggetto della presente convenzione, tutto il personale in servizio al 31/12/2005, fatto salvo quello necessario per lo svolgimento dei compiti di competenza dell’ATO che rimane allo stesso, che alla stessa data abbia almeno espletato sei mesi consecutivi di lavoro ivi compresi i soci lavoratori (della categoria operaia) delle cooperative di produzione del lavoro che siano stati utilizzati nei servizi di igiene ambientali nell’ATO EN1. Si impegna altresì ad impiegare il personale comunale in posizione di comando all’ATO, purché idoneo al servizio, stipulando apposita convenzione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali e l’Autorità di Ambito, che disciplina le forme e modalità con l’ente di provenienza. Viene stabilito, altresì, che eventuale altro personale da assumere presso Sicilia Ambiente, sarà individuato tra coloro che hanno svolto servizio presso l’ATO e le Ditte in data successiva. Tutto il personale in servizio presso Sicilia Ambiente sarà impiegato secondo la migliore organizzazione e pianificazione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti dell’intero Ambito di Enna. Art. 13 Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in comodato d’uso al Gestore sono quelli di cui allo specifico elenco descrittivo, consegnato al Gestore al momento della sottoscrizione del verbale di consegna. Dalla data di presa in consegna di mezzi, attrezzature, opere ed impianti, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dall’ATO ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi. Eventuali opere attinenti il ciclo integrato dei rifiuti realizzate direttamente dagli Enti Locali e/o dall’ ATO successivamente alla data di efficacia della convenzione, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l’utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime previa sottoscrizione dei apposito verbale di consegna ad integrazione del verbale di cui all’art 7. Il Gestore si impegna ad effettuare sulle opere, gli impianti, mezzi ed attrezzature consegnate la manutenzione necessaria al fine di mantenerle in buono stato di conservazione e di funzionalità. Art. 14 Esclusività del servizio 9 Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all’interno del perimetro amministrativo di tutti i comuni della Provincia Regionale di Enna. L’ATO si impegna a non consentire a terzi il collocamento di impianti e di attrezzature per l’esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa e previo accordo con Sicilia Ambiente. Art. 15 Livelli di qualità del prodotto e del servizio Gli obiettivi di qualità del servizio, le caratteristiche qualitative e quantitative delle gestione, le modalità di traduzione operativa degli indirizzi e delle priorità proposte dall’ATO, nonché singoli standards prestazionali afferenti ai servizi affidati, troveranno compiuta definizione attraverso gli elaborati tecnici allegati alla presente, da sottoscrivere tra Società e ATO. Art. 16 Continuità dei servizi Sicilia Ambiente si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1218 C.C.. In caso di interruzione dei servizi per causa di forza maggiore, Sicilia Ambiente dovrà attivare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il disagio degli utenti e dell’ATO e a minimizzare l’impatto sull’ambiente. Art. 17 Variazione dei servizi •Nel caso di mancata esecuzione di uno o più servizi il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società d’Ambito le circostanze che impediscono o suggeriscono la non esecuzione del o dei servizi ed è tenuto comunque a recuperarli successivamente in uno o più turni suppletivi di lavoro concordati con la stessa Società d’Ambito. Art. 18 Corrispettivo del servizio Il corrispettivo è costituito dalla tariffa applicata agli utenti e riscossa direttamente dal soggetto gestore per lo svolgimento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO di Enna, secondo forme e modalità previste negli allegati alla presente convenzione. Il corrispettivo dovrà coprire interamente i costi del servizio garantendone l’equilibrio economico finanziario. La tariffa e le relative articolazioni sono determinate in base al Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e s.m.i.. 10 Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall’applicazione dell’articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e che, dunque nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del medesimo servizio. Il corrispettivo sarà adeguato annualmente tenendo conto delle variazioni del C.N.L. applicato per il personale addetto ai servizi di igiene urbana e al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF per la restante parte degli elementi di costi sostenuti della Società per lo svolgimento del servizio. Inoltre si procederà all’adeguamento del corrispettivo, e quindi delle tariffe applicate all’utente, per sopravvenute esigenze legate alla variazione numerica e alla posizione contrattuale giuridica ed economica del personale addetto ai servizi del ciclo integrato dei rifiuti. Pertanto, entro il primo mese di ogni anno il soggetto gestore procederà alla rideterminazione e applicazione del nuovo corrispettivo risultante dalla riformulazione del piano economico finanziario, previa approvazione dell’ATO sentite le organizzazioni sindacali. Nel corso del primo anno di gestione, Sicilia Ambiente si impegna, anche sulla scorta dell’esperienza maturata nel corso dell’esercizio e dell’acquisizione di dati più puntuali, ad elaborare uno studio sulla riorganizzazione dei servizi finalizzato a superare la logica dell’organizzazione comunale per giungere alla determinazione ed applicazione della tariffa unica provinciale a partire dal 1 Gennaio 2008. Eventuali risorse finanziarie previste dal fondo perequativo saranno trasferite alla Società Sicilia Ambiente. Art. 19 Principi e modalità per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti Sicilia Ambiente si impegna, ad uniformare l’organizzazione e la conduzione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alle prescrizioni previste dal D.Lgs 152/06 e dai provvedimenti attuativi di esso, agli atti ed indirizzi di competenza regionale e provinciale conseguenti a detto decreto legislativo nonché alle prescrizioni ed indirizzi dell’ATO. Si impegna, altresì, al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Sicilia Ambiente dovrà ispirare la propria attività in materia di rifiuti ai seguenti principi: 11 a) minimizzazione dell’impatto ambientale prodotto sull’ambiente delle diverse fasi del ciclo integrato dei rifiuti; b) progressiva differenziato, perequazione da parte degli delle opportunità utenti, di tenendo conferimento, conto delle ordinario e caratteristiche urbanistico/insediative delle diverse parti del territorio da servire; c) massima accessibilità da parte degli utenti alle strutture per il conferimento differenziato dei rifiuti; d) progressiva estensione dell’area servita, tenuto conto della distribuzione, allo stato di fatto e di progetto degli insediamenti da cui derivi la produzione d rifiuti urbani da avviare allo smaltimento o possibili di recupero; e) particolare attenzione alle condizioni igienico sanitarie delle strutture e attrezzature impiegate nel servizio, in particolare dei contenitori per la raccolta; f) progressiva organizzazione del sistema di differenziazione dei conferimenti da riferire alla natura e alla caratterizzazione merceologica delle frazioni recuperabili o da sottrarre dagli ordinari flussi di conferimento, tenuto conto delle soluzioni tecnologiche e operative disponibili per la fase di gestione dei rifiuti successive alla raccolta differenziata. Oltre che ispirata ai principi sopra indicati, la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: a) pianificazione e collocazione sulla più vasta area del territorio dei contenitori per l’ordinario conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento; b) pianificazione e collocazione delle strutture e contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti passibili di recupero e valorizzazione, nonchè dei rifiuti da sottrarre al normale ciclo di gestione in quanto potenzialmente pericolosi per l’ambiente o incompatibili con le caratteristiche tecniche dei mezzi di raccolta e/o degli impianti di successivo trattamento intermedio o definitivo; c) organizzazione ed effettuazione di raccolte porta a porta funzionali al recupero di determinate frazioni e predisposizione di impianti di selezione e/o pretrattamento funzionali all’ottimizzazione delle potenzialità di recupero; d) precisa programmazione operativa delle attività di asporto e di trasporto dei rifiuti conferiti dagli utenti del servizio verso i siti di stoccaggio, di eventuale trattamento intermedio, di smaltimento definitivo o di recupero, ivi compreso il conferimento a terzi che gestiscono i relativi trattamenti di recupero e di smaltimento; 12 e) esecuzione di attività di pulizia ed igienizzazione dei contenitori, delle piazzole, delle strutture per la raccolta e dei mezzi operativi per il trasporto; f) manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovo programmato di attrezzature e strutture esistenti, nonché dei veicoli per il trasporto dei rifiuti; g) costante monitoraggio dei rendimenti della raccolta differenziata per tipologia di materiali e di analisi quantitativa dei rifiuti conferiti per lo smaltimento, articolate per zona urbana; h) monitoraggio dei dati qualitativi e quantitativi necessari per l’assunzione delle determinazioni tariffarie. Art. 20 Controllo da parte della Società di Ambito L’Autorità svolge attività di vigilanza e controllo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. L’attività di controllo è svolta, in particolare, al fine di: a) assicurare il corretto svolgimento dei servizi affidati a Sicilia Ambiente; b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dagli allegati alla presente convenzione. c) valutare l’andamento economico-finanziario della gestione; d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Progetto Tecnico ed Economico approvato fra le parti. L’ATO si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l’osservanza degli obblighi assunti da Sicilia Ambiente con il presente atto, con il Progetto Tecnico ed Economico e con il Disciplinare Tecnico oltre che effettuare un controllo specifico sulla gestione amministrativa e delle risorse umane attraverso gli organismi statutari previsti. Qualora Sicilia Ambiente non dovesse mettere a disposizione la propria struttura tecnica e amministrativa per consentire all’ATO l’attività di cui sopra, saranno applicate le penali di cui al disciplinare tecnico, allegato alla presente convenzione. Art. 21 Obblighi del Gestore 1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico. Art. 22 Divieto di subconcessione 13 1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, i servizi affidati oggetto della presente convenzione, sotto pena dell’immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l’incameramento da parte dell’Autorità delle garanzie prestate dal Gestore. Art. 23 Canone di Concessione A fronte dell’affidamento del servizio e per le immobilizzazioni materiali e immateriali consegnate, il gestore è tenuto a versare annualmente all’ATO un canone di concessione. Detto canone sarà utilizzato dall’ATO per la copertura di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento di tutte le attività di propria competenza. Il canone di concessione è per il primo anno pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) oltre IVA. Detto canone sarà corrisposto in rate mensili entro la fine del mese in corso. L’importo deve essere aggiornato annualmente tenendo conto delle variazione del C.N.L. di settore e al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF per la restante parte degli elementi di costo sostenute dalla Società di Ambito. Art. 24 Integrazione ed adeguamento della convenzione Le parti si riservano di procedere di comune accordo all’integrazione e, occorrendo, all’adeguamento della presente convezione dopo il primo anno di affidamento, qualora ciò dovesse risultare necessario per la migliore realizzazione degli scopi. Inoltre, l’adeguamento della convenzione potrà derivare dalla necessità di uniformarsi a nuove disposizioni normative. Art. 25 Continuità del servizio dopo la scadenza L’Autorità avrà la facoltà di prolungare di 1 (uno) anno la convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore che dovrà garantire la continuità del servizio. Art. 26 Restituzione delle opere 14 Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa tutte le opere, mezzi ed attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell’ATO e parimenti affidate in concessione al soggetto gestore, devono essere restituite gratuitamente all’ATO in normale stato di manutenzione, in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione compatibilmente con la durata di vita del bene, indicato nel verbale di consegna di cui all’art. 7, e del normale stato di usura. La restituzione dei beni potrà avvenire anticipatamente prima della scadenza della presente convenzione qualora detti beni avranno esaurito la durata residua del bene dal momento della consegna indicata nel verbale di consegna di cui all’art. 7. In tal caso si provvederà alla sostituzione del bene determinando eventuali costi derivanti da tale sostituzione. Art. 27 Garanzia di buona esecuzione della convenzione A garanzia delle obbligazioni assunte da Sicilia Ambiente con il presente atto l’ATO potrà richiedere in qualunque momento che sia prestata una fideiussione assicurativa pari al 10 % del corrispettivo annuo. Art. 28 Carta del servizio Il Gestore, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, dovrà adottare la Carta del servizio del ciclo integrato dei rifiuti approvata dall’ATO. Art. 29 Regolamento Il Gestore, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, dovrà adottare il Regolamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti approvata dall’ATO. Art. 30 Penali In caso di inadempienze o di ritardi di Sicilia Ambiente nell’assolvere agli obblighi assunti con la presente convenzione, si procederà all’applicazione di penali le cui entità e modalità di comminazione sono definite nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione. Art. 31 Finanziamenti pubblici 15 Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici in conto capitale percepiti dal Gestore inerenti le attività oggetto del presente contratto, sono contabilizzati dal Gestore in modo separato e concorrono alla definizione della tariffa di riferimento. Art. 32 Obblighi contabili del Gestore Il Gestore si obbliga a redigere il conto economico della gestione del servizio separatamente da ogni altra gestione, anche dello stesso genere. La Società d’Ambito verificherà l’adeguatezza del sistema di controllo di gestione del Gestore concordando con il Gestore stesso le eventuali modifiche. Art. 33 Piano della Sicurezza Il Gestore uniforma la propria attività ad un Piano della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/94 e dalle eventuali successive disposizioni legislative. Art. 34 Sistema di qualità Il Gestore si obbliga ad adottare entro un anno dall’Affidamento, un sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme ISO EN UNI 9001:2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 35 Clausola compromissoria 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Autorità e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l’obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.U.. 2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Enna. 3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.. Art. 36 Elezione di domicilio 1. Le parti dichiarano di eleggere a proprio domicilio le rispettive sedi legali e si impegnano a comunicare prontamente ogni variazione o modifica del domicilio eletto. 16 Art. 37 Disposizioni fiscali Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti oggetto della presente convenzione, è soggetto a IVA come per legge. Art. 38 Disposizioni finali e transitorie 1. Fermo restando l’inizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’intero Ambito Territoriale EN1, a decorrere dal 01/01/2007, si procederà gradatamente al subentro operativo nei diversi cantieri previa definizione e formalizzazione di tutti gli atti propedeutici e necessari. Nelle more EnnaEuno continuerà a condurre il servizio ribaltando a Sicilia Ambiente i relativi costi effettivamente sostenuti fino al subentro operativo. 2. EnnaEuno assume l’onere, sotto forma di anticipazione, dei costi di gestione del servizio fino all’emissione del primo ruolo di riscossione della TIA 2007. Allegati 1. Sono allegati alla presente convenzione a) Progetto Tecnico - Economico; b) Disciplinare Tecnico 17