turismo e attivita` ricettive

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turismo e attivita` ricettive
La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio,
della modifica, della sospensione o della
cessazione dell'attività
Il numero di copie dei modelli da fornire al SUAP (es. “ da consegnare in duplice copia o in triplice
copia”) è da considerarsi unicamente per coloro che trasmettono la modulistica in formato cartaceo
e non per coloro che trasmettono la modulistica in modalità telematica.
Una copia della SCIA resta agli atti del SUAP, una seconda copia protocollata per ricevuta
dal Comune, va consegnata a cura dell’utente, al Registro Imprese della CCIAA e una
terza copia va tenuta a disposizione presso l’unità produttiva.
ATTENZIONE
E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la dichiarazione. Le
false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili
conseguenza penali a carico del dichiarante.
Ai modelli A - B – DAA deve essere sempre allegata l'attestazione dell'avvenuto
pagamento:
- dei diritti di istruttoria così come indicato nel documento “diritti di istruttoria” pubblicato nel
sito nella sezione Suap;
- dei diritti sanitari così come indicato nel documento “diritti di istruttoria” pubblicato nel sito
nella sezione Suap.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Luino.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita, con
riferimento alle definizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998.
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare.
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale deve essere richiesta, qualora
si configuri una media o una grande struttura di vendita, per l’apertura e per la
modificazione di un esercizio commerciale esistente.
Per apertura si intende la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante
nuova superficie di vendita.
1
Per modificazione si intende la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante
variazione del settore merceologico, ampliamento di superficie, accorpamento,
concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione
dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta
degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L’area di vendita del
singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali
altri esercizi commerciali, anche se contigui.
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna
differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di
legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della
superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute
merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si
chiedano ed ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998.
Esercizio di Vicinato
Per il Comune di Luino, dato il numero di abitanti residenti, gli esercizi di vicinato sono
quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.
L'apertura, il trasferimento della sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di
vicinato (fino a 250 mq) sono soggetti a SCIA (avvio/modifica attività) da presentare allo
SUAP (con efficacia dal momento del rilascio della ricevuta SUAP).
Per l'apertura, il trasferimento della sede e l'ampliamento della superficie di un
esercizio di vicinato (avvio o modifica dell'attività) va presentata la SCIA modello A
allegando la scheda 1 e la scheda 2, oltre alla Planimetria dei locali (tutto in triplice
copia)
.
In caso di sub ingresso e/o modifica dell’assetto societario va presentata in triplice
copia la SCIA modello B allegando la scheda 2.
In caso di cessazione, sospensione o cambiamento della ragione sociale dell'attività,
va presentata in triplice copia la SCIA modello B.
Forme Speciali di Vendita (Spaccio Interno, Apparecchi Automatici, Vendita per
corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione, Vendita presso il
domicilio del consumatore)
Spacci interni: la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o
privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a dichiarazione di inizio di
attività SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive, e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Apparecchi automatici: la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi
automatici di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a SCIA da presentare allo
sportello unico per le attività produttive.
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Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: la vendita
al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui
all’art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per
le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende
avviare l'attività.
Vendite presso il domicilio dei consumatori: la vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare
allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona
fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
Per avviare o modificare una di tali attività va presentata in triplice copia la SCIA
modello A, allegando la scheda 1 e la scheda 2.
In caso di sub ingresso e/ modifica dell’assetto societario va presentata in triplice
copia la SCIA modello B allegando la scheda 2.
In caso di cessazione, sospensione o cambiamento della ragione sociale dell'attività,
va presentata in triplice copia la SCIA modello B.
Medie strutture di vendita
Per media struttura di vendita si intende l’esercizio commerciale avente superficie
superiore ai 250 mq. e fino a 2.500 mq.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite
massimo di 2.500 mq., nonché l'estensione e la modifica del settore merceologico di una
media struttura sono soggetti ad autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata secondo i criteri e le norme procedurali previste dalla
normativa Regionale di settore e dai Regolamenti comunali in vigore.
Per avviare, trasferire, variare e ampliare la superficie di vendita dell’attività di media
struttura di vendita va presentata richiesta di autorizzazione utilizzando il modello COM
2.
Al termine dell’istruttorie e, comunque, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda,
verrà rilasciata l’autorizzazione.
Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, prima dell’attivazione dell’esercizio, deve
essere presentata la SCIA modello A, in duplice copia, solo per il settore alimentare o
misto.
In caso di subingresso, cessazione, variazioni o riduzione della superficie di vendita
va fatta richiesta presentato il modello COM 3 e, successivamente la SCIA modello B in
duplice copia, solo per il settore alimentare o misto.
Grandi strutture di vendita
Per grande struttura di vendita si intende l’esercizio commerciale avente superficie
superiore ai 2.500 mq.
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L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di tali
strutture, nonché l'estensione e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad
autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata secondo i criteri e le norme procedurali previste dalla
normativa Regionale di settore.
Commercio all'ingrosso:
dovrà essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Luino la
SCIA:
- Per avviare o trasferire l’attività va presentata la SCIA modello A, allegando la scheda 1
e la scheda 2, tutto in triplice copia.
- In caso di subingresso, va presentata, la SCIA modello B allegando la scheda 2 tutto in
triplice copia.
In caso di cessazione, sospensione o cambiamento della ragione sociale dell'attività, va
presentata la SCIA modello B allegando la scheda 2 tutto in triplice copia.
Altre Attività Commerciali Vendita funghi epigei, Vendita diretta di alimenti prodotti
in proprio da agricoltori, Vendita di Cose Usate "Presa d'Atto", Agenzia d'Affari
Vedi tabella riepilogativa qui sotto riportata.
ATTIVITA' COMMERCIALI
PROCEDIMENTO ITER
TITOLO
ABILITATIVO
NORMATIVA
DI
RIFERIMENTO
Esercizio di
Vicinato
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Spaccio Interno
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Apparecchi
automatici
Nuova Apertura
Subingresso
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
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Vendita per
corrispondenza
televisione o altri
sistemi di
comunicazione
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Vendita presso il
domicilio del
consumatore
Nuova Apertura
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Richiesta
autorizzazione
Medie e Grandi COM 2 medie
strutture di
strutture
vendita
SCIA (Solo per
Nuova Apertura
alimentari o misti)
Trasferimento
Modulistica SCIA:
Ampliamento
superficie vendita modello A
modello B
Medie e Grandi
strutture di
vendita
SubingressoVariazioni,
Riduzioni
superficie vendita
Cessazione
Commercio
all'ingrosso
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
Vendita funghi
apigei
Avvio attività
Autorizzazzione
rilasciata entro
90 giorni Medie
Strutture.
Tempi
Conferenza di
servizi per
Grandi
Strutture
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Richiesta
autorizzazione
COM 3 medie
strutture
Ricevuta
SCIA (Solo per
rilasciata dal
alimentari o misti) SUAP
Modulistica SCIA:
modello A
modello B
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.P.R.
376/1995
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R. 31/2009
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Vendita diretta di
alimenti
prodotti in
proprio da
agricoltori
Avvio attività
SCIA
Modulistica SCIA:
Ricevuta
modello A
rilasciata dal
modello B
SUAP
scheda 1
scheda 2
D.P.R.
376/1995
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R. 31/2009
Vendita di cose
usate
Presa d'atto
Nuova apertura
MODELLO
COMUNICAZIONE Ricevuta
modello presa
rilasciata dal
d’atto vendita cose SUAP
antiche ed usate
R.D. 773/1931
Agenzia d'affari
Nuova apertura
SCIA
modello Agenzia
d’affari
R.D. 773/1931
Ricevuta
rilasciata dal
SUAP
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Laboratori artigianali, industrie, depositi, ecc.)
Le normative di disciplina dello Sportello Attività Produttive hanno per oggetto la
localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività
produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.
Sono «attività produttive» le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività
agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle
banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
Chiunque nel territorio del Comune di Luino intenda adibire od usare costruzioni o parti di
esse per iniziare, trasferire, modificare, ampliare una qualunque attività produttiva,
apportare modifiche ai locali, alle strutture o agli impianti, subentrare in un’attività
precedentemente autorizzata o istituire un deposito di materiali, deve presentare una SCIA
allo SUAP del Comune di Luino, ai sensi della L.R. n. 1/2007 e della L.R. n. 8/2007.
La SCIA - deve essere presentata anche nel caso di ampliamento o trasferimento, nel
caso in cui l'attività venga iniziata per subingresso, qualora vengano apportate modifiche
sostanziali alla società titolare dell'attività o ai locali, impianti o attrezzature destinate al
processo produttivo.
Per avviare o modificare l'attività, va preventivamente presentata la SCIA modello A,
allegando la scheda 4, la Planimetria dei locali e la Relazione Tecnica (tutto in tre
copie). Nel caso in cui l'attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale deve
essere allegata anche la scheda 5 e tutta la documentazione dovrà essere presentata in
quattro copie.
In caso di subingresso - cessazione - cambiamento di ragione sociale va presentata la
dichiarazione utilizzando la SCIA modello B in tre copie.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
PROCEDIMENTO ITER
Attività
produttive in
genere
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
NORMATIVA
TITOLO
DI
ABILITATIVO
RIFERIMENTO
SCIA
Modulistica
Ricevuta
SCIA:
modello A rilasciata dal
modello B SUAP
scheda 4
scheda 5
D.Lgs 114/98
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
MERCATO SETTIMANALE
Il mercato settimanale di Luino si svolge nella giornata di mercoledì dalle ore 8,00 alle ore
17,00 nel periodo estivo e natalizio – dalle ore 8,00 alle ore 16,00 nel periodo invernale
La concessione decennale di un posteggio, in uno dei nostri mercati settimanali, è
subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche su posteggio.
L'autorizzazione viene richiesta al Comune in base alla disponibilità di posteggi e come
conseguenza della pubblicazione di apposito bando per l'assegnazione degli eventuali
posteggi liberi.
L’autorizzazione comunale abilita:
- alla vendita sul posteggio (nel mercato o posteggio isolato);
- all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica presente in questa sezione.
NB: ATTUALMENTE NON CI SONO POSTEGGI DISPONIBILI NEL COMUNE DI LUINO
Il subingresso nel commercio su aree pubbliche svolto in occasione dei mercati
settimanali, così come le variazioni o la cessazione dell'attività, devono essere comunicati
utilizzando la modulistica pubblicata nel sito
NB: Chi vende prodotti alimentari deve utilizzare la modulistica SCIA (Mod. A) per
segnalare l'avvio dell'attività. La segnalazione assolve agli adempimenti igienico sanitari e
va accompagnata dal versamento di diritti del Comune di Luino e dell’Asl di Varese, così
come indicato nel tariffario consultabile alla sezione modulistica del sito di Luino Nei casi
di variazione, subingresso o cessazione va presentato il Mod. B della SCIA con le stesse
modalità sopra indicate.
Commercio su area pubblica - itinerante
L'esercizio dell'attività di commercio svolto in forma itinerante è subordinato alla richiesta e
all'ottenimento di apposita autorizzazione, cha abilita:
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a svolgere l’attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente
necessario per effettuare le operazioni di vendita, sul territorio nazionale;
alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di
lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Al medesimo operatore commerciale (persona fisica, società o cooperativa) non può
essere rilasciata più di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante.
L’esercente, in possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, non è
tenuto a chiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico quando la vendita è
effettuata in forma itinerante con soste limitate al tempo strettamente necessario per
effettuare le operazioni di vendita. Diversamente è tenuto a chiedere la concessione di
suolo pubblico riferito alle aree di sosta individuate dall'Amministrazione comunale.
ATTENZIONE: gli operatori itineranti che vendono prodotti alimentari, e che utilizzano
automezzi o autonegozi prima dell'inizio dell'attività devono presentare la Scia Mod. A per
assolvere agli adempimenti igienico sanitari (purché, per gli stessi automezzi o autonegozi
la SCIA, non sia già stata presentata in occasione del rilascio di precedenti autorizzazioni).
La dichiarazione deve essere accompagnata dal versamento dei diritti dovuti al Comune di
Luino e all’Asl di Varese così come indicato nel tariffario consultabile nella sezione
modulistica del sito di Luino.
N.B.: Sempre ed in ogni caso di subingresso, variazioni o cessazione, la vecchia
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve essere restituita al Comando
Polizia Locale di Luino.
Carta di esercizio
Al fine di contrastare l’abusivismo nei mercati e nelle fiere, tutti gli operatori ambulanti che
operano in Lombardia hanno l’obbligo di munirsi di:
CARTA DI ESERCIZIO entro il 07 dicembre 2010 per chi ha già iniziato l'attività (art. 21,
comma 10 della L.R. 06/2010) – sanzione pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00;
ATTESTAZIONE ANNUALE entro il 31 ottobre di ogni anno (art. 21, comma 10 della L.R.
06/2010) – sanzione: revoca autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
PROCEDIMENTO ITER
subingresso
mercato
settimanale
settore non
alimentare
modello
richiesta di
subingresso
subingresso
modello
NORMATIVA
TITOLO
DI
ABILITATIVO
RIFERIMENTO
L.R. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Ricevuta
rilasciata dal
SUAP
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mercato
settimanale
settore
alimentare
richiesta
autorizzazione
commercio su
aree pubbliche
in forma
itinerante settore
non alimentare
richiesta
autorizzazione
commercio su
aree pubbliche
in forma
itinerante settore
alimentare
richiesta di
subingresso
SCIA
modello B
scheda 2
modello
richiesta di
autorizzazione
modello
richiesta
autorizzazione
SCIA
modello A
scheda 2
L.R. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Ricevuta
rilasciata dal
SUAP
Ricevuta
rilasciata dal
SUAP
Ricevuta
rilasciata dal
SUAP
L.R. 6/2010
D.Lgs 59/2010
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA
Attività di Acconciatore
Nuova Apertura, Subingresso, Trasferimento, Modifica
Sono soggette alla SCIA di Acconciatore quelle imprese, individuali o aventi forma
societaria di persone e capitali, che intendono:
- iniziare una nuova attività;
- trasferire la propria attività;
- subentrare ad un'attività già esistente.
Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di Acconciatore,
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. qualifica professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore
d'azienda. Tale qualificazione professionale è rilasciata dalla Commissione Provinciale per
l'Artigianato presso la Camera di Commercio;
2. conformità dei locali ai requisiti urbanistici (agibilità dei locali e destinazione d'uso dei
locali);
3. conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali.
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Per avviare, trasferire o modificare l'attività va presentata preventivamente la SCIA
modello A allegando la scheda 3, e la Planimetria dei locali tutto in triplice copia. In
caso di subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento di ragione sociale,
modifica soggetti titolari dei requisiti va presentata preventivamente la SCIA modello
B, allegando la scheda 3 tutto in triplice copia.
Attività di Estetista e Centri di Abbronzatura
Nuova Apertura, Subingresso, Trasferimento, Modifica
Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività di Estetista quelle imprese, individuali o
aventi forma societaria di persone e capitali, che intendono:
- iniziare una nuova attività;
- trasferire la propria attività;
- subentrare ad un'attività già esistente.
Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di Estetista e
Centri di Abbronzatura, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. qualifica professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore
d'azienda. Tale qualificazione professionale è rilasciata dalla Commissione Provinciale per
l'Artigianato presso la Camera di Commercio;
2. conformità dei locali ai requisiti urbanistici (agibilità dei locali e destinazione d'uso dei
locali);
3. conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali.
Per avviare, trasferire o modificare l'attività va presentata preventivamente la SCIA
modello A allegando la scheda 3, e la Planimetria dei locali tutto in triplice copia. In
caso di subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento di ragione sociale,
modifica soggetti titolari dei requisiti va presentata preventivamente la SCIA modello
B, allegando la scheda 3 tutto in triplice copia.
La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’art. 17 del
D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività
produttive.
Attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing
Nuova Apertura, Subingresso, Trasferimento, Modifica
Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing quelle
imprese, individuali o aventi forma societaria di persone e capitali, che intendono:
- iniziare una nuova attività;
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- trasferire la propria attività;
- subentrare ad un'attività già esistente.
Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di Esecutore di
Tatuaggi e Piercing, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. conformità dei locali ai requisiti urbanistici (agibilità dei locali e destinazione d'uso dei
locali);
2. conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali.
3. il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti professionali per poter
svolgere l’attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing.
Per avviare, trasferire o modificare l'attività va presentata preventivamente la SCIA
modello A allegando la scheda 3, e la Planimetria dei locali tutto in triplice copia. In
caso di subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento di ragione sociale,
modifica soggetti titolari dei requisiti va presentata preventivamente la SCIA modello
B, allegando la scheda 3 tutto in triplice copia.
ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA
NORMATIVA
TITOLO
DI
ABILITATIVO
RIFERIMENTO
L. 161/1963
SCIA
L.174/2005
Modulistica
D.L. 7/2007
Ricevuta
SCIA:
L.R. 1/2007
rilasciata dal
modello A
L.R. 8/2007
SUAP
modello B
D.Lgs 59/2010
scheda 3
Regolamento
comunale
PROCEDIMENTO ITER
Attività di
acconciatore
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
Attività di
estetista
e centri di
abbronzatura
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
Attività di
esecutore
tatuaggi e
SCIA
Modulistica
Ricevuta
SCIA:
rilasciata dal
modello A
SUAP
modello B
scheda 3
L 1/1990
L.R.48/1989
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
D.Lgs 59/2010
Regolamento
comunale
Ricevuta
SCIA
rilasciata dal
Modulistica SUAP
D. Direttoriale
Regione
Lombardia n.
11
piercing
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA:
modello A
modello B
scheda 3
6932/2004
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
La Legge Regionale n. 6/2010 – Testo Unico delle leggi in materia di commercio e fiere,
che tra l’altro riunisce le disposizioni previgenti in materia di pubblici esercizi, ed il D.Lgs n.
59/2010 definiscono “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” la vendita per il
consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei
locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Pubblico Esercizio: Nuova Apertura, Trasferimento
L’apertura o il trasferimento di un Pubblico Esercizio avviene mediante la
presentazione del modello di richiesta autorizzazione in duplice copia (una delle quali in
marca da bollo) e della SCIA modello A con allegate la scheda 1 e la scheda 2 oltre alla
Planimetria dei locali, tutto in triplice copia.
Pubblico Esercizio: Subingresso, Modifica Attività
Il subingresso nell’attività di un Pubblico Esercizio senza modifica dei locale avviene
mediante la presentazione della SCIA modello B allegando la scheda 2.
In caso di subingresso con modifica dei locali, oltre alla SCIA modello B dovrà essere
presentata anche la SCIA modello A, allegando la scheda 1, la scheda 2 e la Planimetria
dei locali . Se si tratta di sola modifica dei locali dovrà essere presentata unicamente la
SCIA modello A allegando la scheda 1, la scheda 2 e la Planimetria dei locali.
Pubblico Esercizio “fuori programmazione” (ex C): Nuova Apertura, Subingresso,
Trasferimento, Modifica Attività
L’apertura, il trasferimento e la modifica di un Pubblico Esercizio al di fuori della
programmazione di cui alla L.R. n. 6/2010 ed all’art. 64 comma 7 del D.Lgs. n. 59/2010,
avviene mediante la presentazione della SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la
scheda 2 oltre alla Planimetria dei locali tutto in triplice copia.
Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni
Per effettuare l’Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande in occasione di Feste
temporanee, occorre presentare la SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la scheda 2,
tutto in triplice copia).
12
Somministrazione all'interno di un CIRCOLO PRIVATO aderente ad enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (art. 2 D.P.R. 4 aprile 2001 n.
235)
Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi (approvato con D.P.R. n. 917/1986), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le
cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere
direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi
associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano una
comunicazione di inizio attività allo Sportello Unico Attività Produttive.
Per l’esercizio dell’attività di Somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad
enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'Interno si deve trasmettere il modello di Comunicazione Somministrazione alimenti e
bevande in circoli privati “aderenti” e la SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la
Planimetria dei locali tutto in triplice copia. Se l'attività di somministrazione è affidata in
gestione a un soggetto terzo, questo, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali
per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. Tali requisiti dovranno
essere autocertificati dal soggetto terzo attraverso la compilazione della scheda 2 da
allegare alla SCIA.
Somministrazione all'interno di un CIRCOLO PRIVATO NON aderente ad enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n.
235)
Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi (approvato con D.P.R. n. 917/1986), NON aderenti ad enti o organizzazioni
nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che
intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali,
presentano una richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
Somministrazione di Alimenti e Bevande, allo Sportello Unico Attività Produttive.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in
possesso dei requisiti professionali.
Per l’esercizio dell’attività di Somministrazione all'interno di un circolo privato NON
aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'Interno si deve trasmettere il modello di richiesta di autorizzazione alla
somministrazione di alimenti in circoli privati “non aderenti e la SCIA modello A, allegando
la
scheda
1
e
Planimetria
dei
locali
tutto
in
triplice
copia.
Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis
del citato D.P.R. n. 917/1986, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande è subordinato possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di
un suo delegato.
Tali requisiti dovranno essere autocertificati attraverso la compilazione della scheda 2 da
allegare alla SCIA.
In ogni caso, i locali dove si intende svolgere l'attività di somministrazione devono essere
conformi alle norme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai
criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235legge ed avere le caratteristiche conformi al Decreto
Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564.
13
Consumo Immediato sul posto (Gastronomie, Gelaterie, Pizzerie d’Asporto e simili)
L’Avvio di un’attività produttiva alimentare con consumo immediato sul posto
(Gastronomie, Gelaterie, Pizzerie d’Asporto e simili), avviene attraverso la presentazione
della SCIA per apertura Attività Produttive in tre copie utilizzando il modello A allegando la
scheda 4, la Planimetria dei locali e la Relazione Tecnica e duplice copia del modello
comunicazione di avvio attività con consumo immediato sul posto (Gastronomie, Gelaterie,
Pizzerie d’Asporto e simili).
Per scaricare la modulistica vedi prospetto qui sotto riportato
ATTIVITA' COMMERCIALI
PROCEDIMENTO ITER
NORMATIVA
TITOLO
DI
ABILITATIVO
RIFERIMENTO
Pubblico
Esercizio
Nuova Apertura
Trasferimento
modello
L.287/1991
richiesta
L.R. 1/2007
autorizzazione
L.R. 8/2007
SCIA
Autorizzazione LR. 6/2010
rilasciata entro D.Lgs 59/2010
Modulistica
Disposizioni
45 giorni
SCIA:
Regionali
modello A
Regolamento
scheda 1
comunale
scheda 2
Pubblico
Esercizio
Subingresso
Modifica Attività
modello
richiesta
autorizzazione
SCIA
Ricevuta
rilasciata dal
Modulistica
SUAP
SCIA:
B B
modello A
scheda 1
scheda 2
L.287/1991
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Disposizioni
Regionali
Regolamento
comunale
modello
richiesta
Pubblico
autorizzazione
Esercizio fuori
programmazione SCIA
Ricevuta
(ex C)
Modulistica
rilasciata dal
Nuova Apertura SCIA:
SUAP
Subingresso
modello A
Trasferimento
scheda 1
Modifica attività
scheda 2
L.287/1991
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Disposizioni
Regionali
Regolamento
comunale
Somministrazione
di alimenti e
bevande
in occasione di
SCIA
Modulistica
SCIA:
modello A
Ricevuta
rilasciata dal
Suap
L.287/1991
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
14
scheda 1
scheda 2
manifestazioni
modello di
comunicazione
Somministrazione SCIA
Ricevuta
di alimenti
Modulistica
rilasciata dal
in circoli privati SCIA:
SUAP
aderenti
modello A
scheda 1
scheda 2
modello di
comunicazione
SCIA
Somministrazione
Ricevuta
Modulistica
di alimenti
rilasciata dal
in circoli privati SCIA:
SUAP
modello A
NON aderenti
scheda 1
scheda 2
Comunicazione di
avvio
attività con
consumo
Immediata sul
posto
(Gastronomie,
Gelaterie,
Pizzerie d’Asporto
e simili)
Dopo aver
presentato
SCIA per
Ricevuta
attività
rilasciata dal
produttive
Suap
compilare
il modello di
comunicazione
D.Lgs 59/2010
Disposizioni
Regionali
Regolamento
comunale
D.P.R.
235/2001
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Disposizioni
Regionali
Regolamento
comunale
D.P.R.
235/2001
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
LR. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Disposizioni
Regionali
regolamento
comunale
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
Art. 2 comma 4
della L.R. 30
aprile 2009,
n.8
ATTIVITÀ RICETTIVE
Attività ricettive Alberghiere di cui all'art. 23 L.R. 15/07 alla luce dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 59/2010 e della D.G.R. n. IX/1062 del 22.12.2010.
Sono “aziende alberghiere” le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione
unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo
di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e
ristorante.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
15
1. alberghi: quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
2. residenze turistico alberghiere (R.T.A.): quando offrono alloggio in appartamenti costituti
da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. In relazione alle caratteristiche
strutturale ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi nelle seguenti
tipologie: motel - villaggio albergo - albergo meublè - albergo dimora storica - albergo
centro benessere.
L'iscrizione al Registro delle Imprese, da effettuarsi presso la Camera di Commercio,
costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
La classificazione dell'esercizio alberghiero da parte dell'Amministrazione Provinciale
costituisce condizione obbligatoria ed indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.
Nel caso in cui sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico non solo
per i clienti dell’albergo ma anche per gli esterni, è necessario richiedere al Comune la
specifica autorizzazione.
In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 6/2010. Ogni
variazione avvenuta dopo il rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al
Comune.
Attività ricettive Alberghiere di cui all'art. 23 L.R. 15/07
Nuova Apertura, Trasferimento, Subingresso, Cessazione, Modifica Attività
L’art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010 prevede che l’apertura, il trasferimento e le modifiche
concernenti l’operatività delle strutture turistico – ricettive siano soggetti alle
disposizioni di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 (SCIA). L’avvio e l’esercizio delle
attività esercitate nelle strutture turistico – ricettive restano soggetti al rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di
lavoro.
- per apertura nuova attività, per trasferimento o per la modifica di una attività va
presentata la SCIA modello A allegando la scheda 6 e la planimetria locali, tutto in
triplice copia;
- per il subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento ragione sociale o
modifica soggetti con requisiti, va presentata la SCIA modello B in triplice copia;
Nel caso in cui vi sia somministrazione al pubblico e non solo limitatamente ai soli
alloggiati, bisogna provvedere alla compilazione anche della scheda 2 e ad allegare la
planimetria locali.
Attività Ricettive NON Alberghiere di cui all'art. 32 L.R. 15/07
B&B – Affittacamere - Case per Ferie Case - Appartamenti per vacanze
Case per ferie
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Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone
o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o
enti religiosi operanti senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.
Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un
arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno
scomparto armadio per persona ed un cestino porta rifiuti.
Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti
dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Affittacamere
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una
capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari ai clienti.
L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto
all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal
medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in
calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività
complementare di affittacamere svolta dal titolare.
Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande
limitatamente alle persone alloggiate. In questo caso è necessario il possesso dei requisiti
professionali e morali (art. 71 D.Lgs. n. 59/2010).
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali
ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio
igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da
bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese
le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Alle camere da letto destinate agli
ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi
destinati alla famiglia o ad altro ospite. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi
della normale organizzazione familiare, i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo
dell'alloggio.
Case ed appartamenti per vacanze
Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo
unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti
aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità
abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e
collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale
quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti
situati nel medesimo territorio comunale.
Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed
edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione
d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
17
In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il
minimo di mq. 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.
Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni
essenziali:
a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi
impianti tecnologici;
c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del
cliente;
d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.
Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere
preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile. Per
speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari
periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al
limite minimo di sette giorni.
Bed & Breakfast
È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano
parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di
alloggio e prima colazione.
La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può
essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale
del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa
vigente. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea
dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il
cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto;
qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due
servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter
accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro
ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento
edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno
tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve
avvenire quotidianamente.
Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale
autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento
degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla Provincia competente.
La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast
comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del
18
numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione
turistica. L'elenco è comunicato alla Regione. Il responsabile dell'attività è tenuto a
sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di
eventuali danni agli ospiti.
Attività Ricettive NON Alberghiere di cui all'art. 32 L.R. 15/07
B&B – Affittacamere - Case per Ferie Case - Appartamenti per vacanze
Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività
L’art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010 prevede che l’apertura, il trasferimento e le modifiche
concernenti l’operatività delle strutture turistico – ricettive (anche quelle NON alberghiere)
siano soggetti alle disposizioni di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 (SCIA).
L’avvio e l’esercizio delle attività esercitate nelle strutture turistico – ricettive restano
soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- per apertura nuova attività, per trasferimento o per la modifica di una attività deve
essere presentata la SCIA modello A allegando la scheda 6 e la planimetria locali, tutto
in triplice copia;
- per il subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento ragione sociale o
modifica soggetti con requisiti, deve essere presentata la SCIA modello B in triplice
copia;
Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata
l'attività e deve essere inviata alla Provincia di Varese.
Attività di Agriturismo (D.A.A.)
Per avviare l’attività di Agriturismo occorre presentare l’apposita modulistica D.A.A. in
quattro copie.
Per la modulistica vedi prospetto qui sotto riportato
ATTIVITA' RICETTIVE
PROCEDIMENTO ITER
Attività ricettive
Alberghiere
di cui all'art. 23
L.R. 15/07
Nuova Apertura
Subingresso
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA
Modulistica
SCIA:
Modello
A/Modello B
scheda 2 e
scheda 6
TEMPI GG.
NORMATIVA
DI
RIFERIMENTO
45 giorni
vincolati alla
classificazione
Provinciale
TESTO UNICO
L.32/2001
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R.15/2007
D.Lgs 59/2010
19
Cessazione
Attività Ricettive
non Alberghiere
(B&B,
Affittacamere,
Case per Ferie)
di cui all'art. 32
L.R. 15/07
Nuova Apertura
Trasferimento
Modifica Attività
Attività di
agriturismo
(D.A.A.)
Nuova Apertura
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA
Modulistica
SCIA:
Modello A/ Immediata
Modello B
scheda 6
D.A.A.
Attività
Immediata
agrituristica
L.32/2001
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R.15/2007
D.Lgs 59/2010
L.R. 1/2007
L.R. 8/2007
L.R.31/2008
D.Lgs 59/2010
EDICOLE
Regolamentazione della vendita di giornali e riviste
La diffusione della stampa di quotidiani e periodici è regolata da norme nazionali e
regionali. La normativa statale detta alcuni principi per la disciplina, da parte delle Regioni,
delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. Regione
Lombardia, in relazione alle esigenze presenti sul territorio, con la deliberazione n.
VII/0549 del 10 luglio 2002, ha stabilito le indicazioni per il riordino della vendita di giornali
e riviste, allo scopo di indirizzare i Comuni verso una razionale ed efficiente
organizzazione dell’esistente rete di vendita. L’obiettivo principale del governo regionale è
il raggiungimento di un adeguato equilibrio tra le aspettative degli operatori e le esigenze
dei cittadini, per cui gli indirizzi regionali, oltre a criteri e parametri, stabiliscono la
predisposizione da parte dei Comuni di appositi piani di localizzazione dei punti vendita al
fine di ottenere uno sviluppo armonico delle nuove esigenze.
Normativa di riferimento
- Legge 13 aprile 1999, n. 108 – “Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa
quotidiana e periodica”
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – “Riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n. 108”
- Deliberazione Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. VII/549 – “Indirizzi regionali in
attuazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del
sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della Legge
13 aprile 1999, n. 108”
- Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere" ( art. 119).
20
Definizioni:
a) sono punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione,
sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) sono punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in
aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri
quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di
stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti,
rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari
a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla
vendita delle riviste di identica specializzazione.
Esenzione dall'autorizzazione
Non é necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati
associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano
all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei
giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori,
distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al
pubblico che ha accesso a tali strutture.
Edicole esclusive
Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività
Al momento i principi di liberalizzazione derivanti dalla Normativa Servizi e recepiti nel
D.Lgs. n. 59/2010, non sono direttamente applicabili a questa materia.
Stante la programmazione esistente nel vigente documento di pianificazione, si potrà
prevedere l’ipotesi di Nuova Apertura solo se varieranno i criteri del Piano o nel
momento in cui sarà liberalizzata l’attività.
Il trasferimento e la modifica dell’attività di Edicola Esclusiva sono soggette alla richiesta di
Autorizzazione da presentarsi in duplice copia mediante l’utilizzo di apposita Modulistica.
Qualora, in caso di nuova attività o di trasferimento si voglia, contestualmente all’attività
di edicola, attivare il commercio di vicinato, comunque non superiore al 30% della
superficie adibita alla rivendita di giornali e riviste, è necessaria la preventiva consegna
della SCIA modello A in triplice copia, allegando la scheda 1 e la scheda 2.
21
Qualora nell’iter di subingresso in una edicola, si voglia subentrare anche nell’esercizio di
commercio di vicinato, serve la SCIA modello B in triplice copia, allegando la scheda 2.
Edicole NON esclusive
Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività
Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Edicola NON Esclusiva è soggetta alla
richiesta di Autorizzazione da presentarsi in duplice copia mediante l’utilizzo di apposita
Modulistica.
Qualora, in caso di nuova attività o di trasferimento si voglia, contestualmente all’attività
di edicola, attivare il commercio di vicinato, comunque non superiore al 30% della
superficie adibita alla rivendita di giornali e riviste, è necessaria la preventiva consegna
della SCIA modello A in triplice copia, allegando la scheda 1 e la scheda 2.
Qualora nell’iter di subingresso in una edicola, si voglia subentrare anche nell’esercizio di
commercio di vicinato, serve la SCIA modello B in Triplice Copia, allegando la scheda 2.
EDICOLE
PROCEDIMENTO ITER
NORMATIVA
TITOLO
DI
ABILITATIVO
RIFERIMENTO
modello
richiesta
autorizzazione
SCIA
(solo nel caso
Edicole
di contestuale
esclusive
attivazione
Autorizzazione L. 108/1999
Nuova Apertura
commercio)
rilasciata entro L. 170/2001
(con le specifiche
30 giorni
sopra indicate)
Modulistica
Trasferimento
SCIA:
Modifica Attività
modello a/B
modello
richiesta di
autorizzazione
Edicole NON
esclusive
Nuova
Autorizzazione
Trasferimento
Modifica Attività
SCIA
(solo nel caso
di contestuale
attivazione
Autorizzazione L. 108/1999
commercio)
rilasciata entro L. 170/2001
Modulistica
30 giorni
SCIA:
modello A/B
scheda 1
scheda 2
22
LOTTERIE E MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
L’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento in ambito locale di:
a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli
enti stessi;
b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti
politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni
locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni
locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Ai fini delle citate disposizioni:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti
staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di
estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della
provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia
frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro
51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle
portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle
nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si
estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione
progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni
tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di
lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate
con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la
emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche
o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del
comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire
100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri
sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate,
consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori
bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
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Almeno trenta giorni prima del suo inizio, l'organizzatore della manifestazione di sorte
locale deve presentare l'apposita comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326.
Una copia della comunicazione suddetta deve essere allegata alla comunicazione al
Comune (senza marca da bollo) da presentare all’Ufficio SUAP Luino Commercio e al
Prefetto almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione di sorte locale.
PROCEDIMENTO ITER
NORMATIVA
TITOLO
DI
ABILITATIVO
RIFERIMENTO
modello di
comunicazione Trascorsi 30
Lotterie e
giorni dal Art. 13 e 14
Manifestazioni di al Ministero
rilascio
della D.P.R.
sorte locali
Comunicazione di modello di
ricevuta dal 430/2001
svolgimento
SUAP
comunicazione
al Ministero
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