esposizione agenti chimici
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (D. Lgsl. 81/08 e s.m.i.) ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE Castelnovo ne Monti aggiornato al Marzo 2014 1 RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI (TITOLO IX - D.Lgs. 81/08 ) Prima stesura a cura di (ai sensi del D.Lgs 626/94): Ing. Curzio Bonini prof. Mauro Ferrarini prof. ing. Paola Piolanti Revisione e aggiornamento a cura di: ing. Francesco Colli (ai sensi del D.Lgs 81/08) Contenuto: 1 DOCUMENTO ANAGRAFICO ................................................................................................... 1.1 Dati Sede Legale............................................................................................... 1.2 Funzioni per la protezione dai rischi............................................................ 1.3 Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione: ............................................................................................................ 1.4 Dichiarazione del datore di lavoro ............................................................... 1.5 Dichiarazione dei lavoratori e/o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ...................................................................................................... 2 RELAZIONE TECNICA ............................................................................................................... 2.1 Metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi di esposizione agli agenti chimici pericolosi ....................................................................................... 2.1.1 Modello per la valutazione del rischio derivante da agenti chimici pericolosi………………………………………………………………………… 2.2 Descrizione del ciclo di lavorazione ............................................................. 2.3 Individuazione degli agenti chimici pericolosi ai sensi dell’art. 72 ter D. Lgs. 626/94 ........................................................................................................ 2.3.1 Agenti chimici presenti ............................................................................ 2.4 Analisi del rischio mansionale .......................................................................... 3 NOTE PER LA SCUOLA ............................................................................................................. 3.1 VALUTAZIONE DELL' ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI - art. 63............. 4. NUOVA VALUTAZIONE - art. 72 quater, comma 7 ............................................ 4.1 MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI - art. 72 quinquies ........................................................................................................... 4.2 MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE - Art. 72 sexies ....................................................................................................................... 4.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI - Art. 72 octies ........ 4.4 DIVIETI - Art. 72 novies .................................................................................. 4.5 SORVEGLIANZA SANITARIA - Art. 72 decies ................................................ 4.6 CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO - Art. 72 undecies .............................. 2 4.7 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Art. 72 duodecies ................................................................................................................ 4.8 ADEGUAMENTI NORMATIVI - Art. 72 terdecies ...................................... ALLEGATI 3 1 1.1 DOCUMENTO ANAGRAFICO Dati Sede Legale Ragione Sociale Ist. d’Istruzione Superiore Castelnovo ne Monti Sede Legale Indirizzo Via Morandi, 4 C.A.P. Comune 42035 Castelnovo ne Monti Prov. Reggio Emilia Tel. Fax 0522 812347 0522 812347 Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Giovanelli indirizzo Alberghiero Indirizzo Via Impastato C.A.P. Comune 42035 Castelnovo né Monti Prov. Reggio Emilia Tel. Fax 0522 812347 0522 812347 Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Giovanelli Indirizzo Agrario Indirizzo Via Sozzi 1/1 C.A.P. Comune 42035 Castelnovo né Monti Prov. Reggio Emilia Tel. Fax // 0522 812111 Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Giovanelli Sede Coordinata Sede Coordinata 1.2 Funzioni per la protezione dai rischi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: ing. Francesco Colli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: prof. Angelo Del Rio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: sig. Francesco Gigli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi: vedere documentazione specifica (Piano Emergenza) Addetti al Servizio di Pronto Soccorso: vedere documentazione specifica (Piano Emergenza) 4 1.3 Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione: Ing. Curzio Bonini prof. Mauro Ferrarini, prof. ing. Paola Piolanti: consulenti esterni (2007) Aggiornamento: ing. Francesco Colli (RSPP- 2014) 1.4 Dichiarazione del datore di lavoro Il sottoscritto prof.ssa Monica Giovanelli, Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Castelnovo ne Monti con sede legale in via Morandi 4, 42035 Castelnovo ne Monti , prende atto dei dati espositivi definiti nell'allegata relazione tecnica, e DICHIARA Di aver fornito al tecnico competente l'elenco di tutte le mansioni esistenti nella scuola unitamente all'informazione sui precisi compiti che compongono ciascuna mansione, alle posizioni di lavoro, ai tempi di esposizione riferiti a ciascun compito, nonchè pianta dello stabilimento con lay out aggiornato. Castelnovo ne Monti li, Il Legale rappresentante 1.5 Dichiarazione dei lavoratori e/o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Dichiarano di essere a conoscenza dei livelli personali di esposizione (propri e/o del complesso dei dipendenti) documentati dall'indagine. in qualità di R.L.S. Firma _________________ Castelnovo ne Monti li, 5 2 RELAZIONE TECNICA Titolo IX DLgs 81/08 Il presente documento analizza l’attività di pulizia svolta dal personale scolastico delle diverse sedi. Attività svolta: Istituto Tecnico Professionale 6 2.1 Metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi di esposizione agli agenti chimici pericolosi Il modello di calcolo utilizzato, soggetto a validazione operativa, è stato adottato in via sperimentale dalla Regione Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto e dalle Marche. Esso è una modalità di analisi, che consente di effettuare la valutazione del rischio chimico secondo quanto previsto dall’articolo 72-quater del D.Lgs. 626/94 (Titolo VII bis: “Protezione da agenti chimici) nella prima stesura successivamente adeguato al titolo IX del DLgs 81/08; nel modello, infatti, è prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere. 2.1.1 Modello per la valutazione del rischio derivante da agenti chimici pericolosi. Il rischio R per la valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E. R=PxE Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi di rischio R che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/ 548/CEE e successive modifiche. Ad ogni frase R, singola o combinata, è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze pericolose, indicati nei Decreti Legislativi 52/97, 285/98 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. In assenza di classificazione ufficiale, poiché coloro che immettono sul mercato sostanze non classificate, da sole o contenute in preparati, possono procedere a classificazioni provvisorie differenti, è necessario utilizzare la classificazione provvisoria adottata da fabbricanti, importatori o distributori di prodotti chimici che prevede lo score P più alto. I coefficienti (score) attribuiti alle proprietà intrinseche degli agenti chimici sono riportati nella Tabella allegata (2). Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca), mentre l’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. Che tiene in considerazione il tipo, la durata, le modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: Rinal = P x Einal Rcute = P x Ecute 7 Gli indici di esposizione cutanea ed inalatoria vengono calcolati utilizzando degli algoritmi basati sulla determinazione di alcuni sub-indici; questi ultimi vengono calcolati utilizzando un calcolo matriciale che tiene conto di: Proprità chimico-fisiche Quantità in uso Tipologia d’uso Tipologia di controllo Tempo di esposizione Distanza di utilizzo. Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo: Rcum = Rinal2+Rcute2 Gli intervalli di valutazione di R sono: 0,1 Rinal 100 1 Rcute 100 1 Rcum 141 Per una migliore interpretazione si rimanda all’allegato con le frasi di rischio R e il relativo score (P) per il calcolo del rischio inalatorio e c/o cutaneo. TIPOLOGIA DI RISCHIO RISCHIO MODERATO RISCHIO SUPERIORE AL MODERATO VALORI CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO 0,1 < R < 15 Rischio moderato 15 < R < 21 Intervallo di incertezza. E’ necessario, prima della classificazione in rischio moderato, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi e rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate. 21 < R < 40 Rischio superiore al moderato. Applicare gli articoli 72-sexies, septies, decies e undecies. 40 < R < 80 Zona di rischio elevato R > 80 Zona di grave rischio. Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione. 8 A questo punto è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 25/2002, tra: RISCHIO Moderato Riferimento normativo D.Lgs. 626/94 art. 72-quinquies comma 2 Non moderato D.Lgs. 626/94 art. 72-quinquies comma 2 Obblighi Valutazione dei rischi Informazione e formazione Valutazione dei rischi Informazione e formazione Misure specifiche di protezione e prevenzione Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Sorveglianza sanitaria L’analisi è stata effettuata elencando i fattori di rischio presenti nell’edificio scolastico. La classificazione e la definizione dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro della scuola, in conseguenza allo svolgimento delle attività lavorative, sono stati suddivisi in: Rischi per la salute dovuti a: (rischi di natura igienico ambientali) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: procedure (rischi di tipo cosiddetto traversale) agenti chimici organizzazione del lavoro, mansioni e 9 2.2 Descrizione del ciclo di lavorazione La valutazione del rischio chimico riguarda le attività di pulizia, sanificazione e disinfezione svolte nei locali della scuola, da parte dei collaboratori scolastici a scadenze precise. All’inizio di ogni anno scolastico viene affidato ad ogni unità di personale (collaboratori scolastici) un proprio ambito di intervento, consistente in un certo numero di aule, corridoi, bagni, palestre, laboratori di cui è responsabile. In accordo con il RSPP e il RLS, si individuano, inoltre, i responsabili del materiale, si danno istruzioni per una corretta gestione dello stesso, si informa e si forniscono i D.P.I. adeguati. I materiali e i prodotti sono omogenei per qualità e utilizzo nelle diverse sedi. 10 2.3 2.3.1 Individuazione degli agenti chimici pericolosi ai sensi del Titolo IX del DLgs 81/08 Agenti chimici 2.3.1.1 Materie prime Nome del prodotto Impiego Frasi di Consigli Quantita rischio di prud. tivo R S annuo utilizzato Frequenza d’uso 1. CLOROSAN forte CANDEGGINA Sanificazione di superfici R31, R3638 S2, 4l Tutti i giorni 2. CLEANER WC Disincrostante bagni R363738 S2, S26 5l 1 volta/ mese 3. DECER SUPER Decerante / / 1l 1 volta/anno 4. SPLENDIVETRO Detergente vetri R202122 R37 / 10 l 5. SPLENDIFORTE Detergente arredi R202122 R37 / 10 l 6. FLOOR Cera per pavimenti / / 1l 7. ECO CER Detergente per pavimenti / / 10 l 8. SANIGEN PINO Detergente / / 10 l 9. SOAP SPECIAL N Sapone mani R3638 / Modalità e luogo di stoccaggio In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 1 volta/anno In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. Tutti i giorni In apposito contenitore chiuso, lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. Quotidianamen In apposito contenitore chiuso, te lontano da fonti di calore e in armadio chiuso a chiave. 11 2.4 Analisi del rischio mansionale Mansione Collabora tore scolastico Numero Attività specifica Agenti con di addetti cui è a contatto 23 Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti scolastici Modalità di esposizione (contatto, durata, frequenza) Prodotti di Per inalazione e per pulizia. contatto. Frequenza e Quantitativ durata o utilizzato Turno di dell’esposizione per ogni lavoro esposizione In media Vedi dati 6 ore un’ora al sui consumi giornalie giorno ripartita re tra gli addetti. 12 3 3.1 VALUTAZIONE E CONTROLLI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI - Dalla valutazione effettuata, dall’analisi delle sostanze presenti e dall’analisi mansionale possiamo arrivare alle seguenti conclusioni: L’attività di pulizia, sanificazione e disinfezione svolta dai collaboratori scolastici presenta un indice di rischio moderato. Infatti, le schede di seguito allegate presentano valori di rischio inalatorio e/o cutaneo inferiori a 15. Pertanto la scuola non risulta soggetta all’applicazione degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies DLgs 626/94 e successivi aggiornamenti al Titolo IX del DLgs 81/08. Si riportano di seguito le schede specifiche delle sostanze analizzate ottenute con gli algoritmi impiegati.. 13 Identificazione dei lavoratori esposti Si riporta di seguito una tabella con i lavoratori presenti nella scuola e il livello di rischio raggiunto per mansione. La mansione A è stata oggetto di analisi del presente documento; per quanto riguarda le restanti mansioni, si può concludere che non presentano alcun rischio relativamente alle attività analizzate. Infatti, l’attività di pulizia, sanificazione e disinfezione non coinvolge in nessun modo le mansioni B, C, D ed E che, pertanto, risultano giustificate. Mansione A. B. C. D. E. Collaboratore scolastico Docenti Insegnanti tecnico pratici Applicati di segreteria Studenti Rischio Moderato Giustificati Giustificati Giustificati Giustificati 14 4 NOTE PER LA SCUOLA Si riportano ad uso della Scuola gli articoli del D.Lgs. 81/08 Titolo IX. Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 111 di 166 contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. Richiami all’Art. 224: - Art. 223, co. 2 - Art. 229, co. 1 - Art. 232, co. 3 - Art. 232, co. 4 Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione 1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali. 3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 15 5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 112 di 166 vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.82 Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 225: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto • Art. 225: arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)] Richiami all’Art. 225: - Art. 223, co. 2 - Art. 224, co. 2 Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza. 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal Decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; 16 b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 226: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto • Art. 226: arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)] Richiami all’Art. 226: - Art. 224, co. 2 Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52(N) , e 14 marzo 2003, n. 65(N) , e successive modificazioni. 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: 82 Comma modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63); TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 113 di 166 a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 4. Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52(N) , e 14 marzo 2003, n. 65(N) , e successive modificazioni. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 227, co. 1, 2, 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)] 17 Note all’Art. 227 Articolo 228 - Divieti 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’ALLEGATO XL. 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’ALLEGATO stesso. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 228, co. 1, 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto • Art. 228, co. 1, 3, 4, 5: arresto sino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)] Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Pagina 114 di 166 c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. 5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari 18 per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42. 6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile. 8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente. Sanzioni Penali Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente • Art. 229, co. 1, 2, 3, 5: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)] • Art. 229, co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] Sanzioni per il preposto • Art. 229, co. 1, 2, 3, 5: arresto fino a un mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro [Art. 263, co. 1, lett. b)] Sanzioni per il medico competente • Art. 229, co. 3, primo periodo e 6: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 264, co. 1, lett. a)] Richiami all’Art. 229: - Art. 224, co. 2 - Art. 225, co. 1, lett. d) - Art. 230, co. 1 Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. 2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1. Sanzioni Penali Sanzioni per il medico competente • Art. 230: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 264, co. 1, lett. a)] Richiami all’Art. 230: - Art. 224, co. 2 - Art. 225, co. 1, lett. d) Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 50. Articolo 232 - Adeguamenti normativi 1. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e 19 della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Pagina 115 di 166 tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati ALLEGATO XXXVIII, ALLEGATO XXIX, ALLEGATO XL e ALLEGATO XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. 3. Con i Decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza. 4. Nelle more dell’adozione dei Decreti di cui al comma 2, con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro. ALLEGATI ALLEGATO 1: elenco DPI ALLEGATO 2: frasi di rischio e attribuzione punteggi (score) ALLEGATO 3: consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolose ALLEGATO 4: istruzioni di pulizia ALLEGATO 5: schede di sicurezza dei materiali analizzati 20 ALLEGATO 1 ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ANNO SCOLASTICO 2013/2014 LAVORAZIONE: pulizia degli ambienti scolastici NB.: indicare il tipo di DPI necessario PARTI DEL CORPO MANSIONI Docente I.T.P. Ass.Tecnico Collaborat. scolastico Studente Altro cranio udito occhi occhiali vie respirato rie volto mascherina mani guanti braccia piedi gambe pelle tronco addome 21 ALLEGATO 2: frasi di rischio e attribuzione punteggi (score) Ad ogni frase R, singola o combinata, è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze pericolose, indicati nei Decreti Legislativi 52/97, 285/98 e nei Decreti Ministeriali 28/04/1997 e 14/06/2002. FRASI R 20 20.21 20.21.22 20.22 21 21.22 22 23 23.24 23.24.25 23.25 24 24.25 25 26 26.27 26.27.28 26.28 27 27.28 28 29 31 32 33 34 35 36 36.37 36.37.38 36.38 37 37.38 38 39 39.23 39.23.24 39.23.24.2 5 39.23.25 39.24 TESTO Nocivo per inalazione Nocivo per inalazione e contatto con la pelle Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione Nocivo per inalazione e ingestione Nocivo a contatto con la pelle Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione Nocivo per ingestione Tossico per inalazione Tossico per inalazione e contatto con la pelle Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione Tossico per inalazione e ingestione Tossico e contatto con la pelle Tossico a contatto con la pelle e per ingestione Tossico per ingestione Molto tossico per inalazione Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione Molto tossico per inalazione e per ingestione Molto tossico a contatto con la pelle Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione Molto tossico per ingestione A contatto con l’acqua libera gas tossici A contatto con acidi libera gas tossico A contatto con acidi libera gas molto tossico Pericolo di effetti cumulativi Provoca ustioni Provoca gravi ustioni Irritante per gli occhi Irritante per gli occhi e le vie respiratorie Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle Irritante per gli occhi e la pelle Irritante per le vie respiratorie Irritante per le vie respiratorie e la pelle Irritante per la pelle Pericolo di effetti irreversibili molto gravi Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione a contatto con la pelle Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a SCORE 4,00 4,35 4,50 4,15 4,25 4,40 1,75 7,00 7,75 8,00 7,25 6,00 6,25 2,50 8,50 9,25 9,50 8,75 7,00 7,25 3,00 3,00 3,00 3,50 4,75 4,85 5,85 2,50 3,30 3,40 2,75 3,00 3,20 2,25 8,00 7,35 8,00 8,25 7,50 6,25 22 39.24.25 39.25 39.26 39.26.27 39.26.27.2 8 39.26.28 39.27 39.27.28 39.28 40 41 42 42.43 43 48 48.20 48.20.21 48.20.21.2 2 48.20.22 48.21 48.21.22 48.22 48.23 48.23.24 48.23.24.2 5 48.23.25 48.24 contatto con la pelle Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle per ingestione Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione a contatto con la pelle Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle per ingestione Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti Rischio di gravi lesioni oculari Può provocare sensibilizzazione per inalazione Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle 6,50 2,75 9,35 9,50 9,75 9,00 7,25 7,50 3,25 7,00 3,40 6,50 6,90 4,00 6,50 4,35 4,60 4,75 4,40 3,50 3,60 2,00 7,35 8,00 8,25 7,50 6,25 23 48.24.25 48.25 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68.20 68.20.21 68.20.21.2 2 68.20.22 68.21 68.21.22 68.22 71 72 73 74 76 77 78 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione Può ridurre la fertilità Può danneggiare i bambini non ancora nati Possibile rischio di ridotta fertilità Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati Possibile rischio per i bambini allattati al seno Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini Possibilità di effetti irreversibili Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle e per ingestione Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score a 6,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e a 4,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e a 3,00 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e a 2,10 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score a 6,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 6,50 e a 4,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui 6,50 2,75 10,00 10,00 6,90 6,90 5,00 3,50 2,10 3,50 7,00 4,35 4,60 4,75 4,40 3,50 3,60 2,00 5,00 3,00 2,10 1,50 3,00 2,10 1,75 24 79 81 82 83 84 90 91 92 93 94 95 100 impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 4,50 e a 3,00 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 3,00 e a 2,10 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score a 6,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e a 4,50 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e a 3,00 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e a 2,10 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo diversa dall’irritante Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa 1,50 2,10 1,75 1,50 1,25 1,25 3,00 2,10 3,00 4,00 2,10 1,00 ALLEGATO 3 – Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolose 25 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 30 S 33 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 40 S 41 S 42 S 43 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 50 S 51 S 52 S 53 S 56 S 57 S 59 S 60 S 61 S 62 S 63 Conservare sotto chiave. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco. Conservare lontano da locali di abitazione. Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare al riparo dall'umidità. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Non chiudere ermeticamente il recipiente. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore). Conservare lontano dal calore. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Tenere lontano da sostanze combustibili. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Non versare acqua sul prodotto. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi adatti. Usare guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Proteggersi gli occhi/la faccia. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare «Non usare acqua»). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare a temperatura non superiore a ... °C Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). Conservare soltanto nel recipiente originale. Non mescolare ... (da specificare da parte del fabbricante). Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo 26 S 64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente) 27 ALLEGATO 4: ISTRUZIONI DI PULIZIA AZIENDA UNITË SANITARIA LOCALE REGGIO EMI LIA DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA Coordinamento Provinciale Servizi Igiene Pubblica DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA PULIZIA E DISINFEZIONE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ANNO 2003-2004 28 1 INTRODUZIONE Nell’ultimo secolo la diffusione dell’igiene ha avuto un impatto fondamentale sulla riduzione della morbosità e della mortalità causata da malattie infettive. Tuttavia, nonostante tale progresso, le malattie infettive rimangono una preoccupazione significativa. Quando ci si preoccupa dell’igiene come prevenzione della trasmissione di malattie contagiose si pensa all’igiene ospedaliera, all’igiene nella produzione degli alimenti, ma poca attenzione viene data all’igiene degli ambienti di vita nella trasmissione di infezioni comunitarie. Nella strategia di prevenzione delle malattie contagiose oltre all’utilizzo razionale degli antibiotici e l’importanza dei vaccini, è necessario includere le norme comportamentali igieniche individuali e la “prevenzione attraverso l’igiene degli ambienti di vita”, includendo la vita in collettività. Uno dei punti critici nel raggiungimento della corretta igiene nell’ambiente di vita è l’adeguata formazione del personale coinvolto, affinché vi sia un approccio responsabile all’utilizzo di detergenti e disinfettanti, evitando l’uso indiscriminato di tali prodotti che potrebbe risultare pericoloso e inefficace. Un ambiente visibilmente pulito non significa necessariamente sicuro dal punto di vista igienico. L’obiettivo deve essere quello di pulire “igienicamente” un ambiente al fine di prevenire la trasmissione di germi patogeni attraverso oggetti e superfici contaminate. 2 PULIZIA Per PULIZIA si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico da superfici, oggetti, cute e mucose. E’ eseguita di norma con l’impiego di acqua, con o senza detergenti. I DETERGENTI sono sostanze che modificano la tensione superficiale. Il grasso e lo sporco in genere sono adesi alle superfici con forze di tensione superficiale: il detergente, diminuendo la tensione superficiale fra sporco e superficie, favorisce l’asportazione dello sporco stesso. La pulizia accurata, effettuata con l’uso di detergenti, abbassa notevolmente la carica batterica: alcuni studi condotti in ospedale hanno dimostrato che la pulizia dei pavimenti con detergenti non è meno efficace, per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, del lavaggio completato da disinfezione. MODALITA’ Le operazioni di pulizia comprendono : rimozione meccanica dello sporco lavaggio con acqua detersione con idoneo detergente risciacquo abbondante Il processo di risciacquo è fondamentale: affinché la pulizia porti ad una riduzione della carica infettante per rimozione meccanica dei batteri, l’acqua e il sapone non sono sufficienti se non sono combinati ad un’azione di abbondante risciacquo. La pulizia dei locali e degli arredi deve essere effettuata in assenza degli alunni. Il locale deve essere abbondantemente aerato durante le procedure e al termine delle stesse per permettere la dispersione delle sostanze potenzialmente irritanti che si sprigionano con l’utilizzo dei prodotti. Qualora i locali scolastici siano utilizzati anche per attività diverse da quella didattica, si dovrà provvedere ad una approfondita pulizia prima di riammettere la scolaresca. PRODOTTI DI PULIZIA Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili i seguenti prodotti: Detergente per superfici. Detergente per pavimenti. Crema detergente abrasiva per i sanitari. Disincrostante. Per la disinfezione di alcuni "punti critici" si utilizza l'ipoclorito di sodio. 2.1.1 USO DEI PRODOTTI I prodotti per la pulizia annoverano, fra i loro componenti, un certo numero di sostanze (fragranze, solventi) che, se inalate o manipolate senza guanti, possono causare irritazione alle mucose respiratorie o alla pelle, fino a conseguenze più gravi nelle persone (sia operatori che alunni) allergiche a tali sostanze. Il rischio di raggiungere concentrazioni pericolose per la salute non si può escludere in specifiche condizioni ambientali, quali un inadeguato ricambio dell'aria sia naturale che artificiale, le ridotte dimensioni degli ambienti, gli utilizzi impropri (dosi eccessive, uso di più prodotti miscelati ecc.). Non bisogna sottovalutare infine, il problema della diffusione di detergenti e disinfettanti che finiscono nell'ambiente con possibili ripercussioni nell'ecosistema. Evitare dosi eccessive di prodotto. Evitare usi impropri (simultanei di prodotti diversi). Seguire le istruzioni del produttore. La diluizione dei prodotti deve essere effettuata seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica. Scegliere preferibilmente detergenti privi di cere (per rischio di scivolamento) e prodotti senza solventi e profumi aggiunti. Se queste sostanze sono presenti, è preferibile che, in etichetta o sulla scheda tecnica, siano indicate la tipologia della sostanza e la sua concentrazione, privilegiando l'utilizzo di prodotti alla più bassa concentrazione. Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione degli operatori a prodotti irritanti e per non incorrere nella corrosione delle superfici trattate che favorirebbe il ristagno della sporcizia al pari della presenza delle incrostazioni. A questo proposito è importante usare acidi tamponati e non mescolare il disincrostante con altri prodotti (detergenti o disinfettanti). Può eventualmente essere preso in considerazione l'adozione di disincrostanti "ecologici", formulati tramite l'impiego di acidi organici deboli (acido acetico, acido citrico). ATTREZZATURE PER LA PULIZIA Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature: Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili dai germi). Scope trapezoidali e scope tradizionali. Asta pulivetro, vello lavavetro. Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e di uno per la cucina. Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo). Macchina lavapavimenti. Lavatrice. 2.1.1.1.1 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di infezioni crociate. Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con acqua calda e disinfettati. Si consiglia di utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (> 60° C) che consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore. L'uso della lavatrice presenta alcuni vantaggi: si evita l'uso di disinfettanti chimici, si abbreviano le procedure di pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a materiale monouso. In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti (cfr. capitolo Disinfezione), avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno. Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (l0-20 minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine ed altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature. Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con annesse schede tecniche e di sicurezza facilmente consultabili. Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto ed i rischi associati. Dopo l'uso, richiudere disinfettante. E' fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell' utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le accuratamente le confezioni del detergente e del sostituzioni. TECNICHE DI PULIZIA 1. SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente. Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). Passarlo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli ed a S. Girare spesso il telo. Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso. Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo. Cambiare spesso la soluzione detergente. 2. SCOPATURA AD UMIDO Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a depositarsi. Avvolgere la frangia dell' aliante con l'apposita garza inumidita. Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S. Sostituire spesso la garza. Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare ed asciugare sia le frange che le garze. 3. DETERSIONE PAVIMENTI E' consigliato il sistema MOP perché: - permette all'operatore di mantenere una posizione eretta; - consente di evitare il contatto con l'acqua sporca; - diminuisce la possibilità di allergie, rendendo superfluo il contatto delle mani con il detergente. Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente. Iniziare dalla parte opposta della porta. Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S. Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente. Per ambienti ampi (corridoi, palestre) si possono utilizzare le macchine lavapavimenti. 4. RISCIACQUO Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole: secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio; l'acqua deve essere calda ed abbondante; in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua. 3 DISINFEZIONE Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione dei microrganismi patogeni e non patogeni. La disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma solo una percentuale notevolmente variabile, che dipende da vari fattori: quantità e resistenza dei microrganismi presenti presenza di materiale organico o sporco, che può inattivare i disinfettanti o proteggere i microrganismi concentrazione del disinfettante. Deve essere quella raccomandata perché una concentrazione inferiore può essere inefficace, una concentrazione superiore è inutile o può essere addirittura meno efficace, creando forme di resistenza ai disinfettanti, oltre ad essere svantaggiosa economicamente e tossica per l'ambiente e per l'operatore tempi di contatto: devono essere quelli raccomandati perché tempi inferiori rendono inefficace la disinfezione geometria e rugosità della superficie da disinfettare: una superficie irregolare può rendere difficoltoso il contatto con il disinfettante. I disinfettanti si distinguono in: Disinfettanti fisici: calore (secco o umido), radiazioni ultraviolette. Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc. La disinfezione ambientale routinaria è consigliata solo per alcuni "punti critici" a rischio infettivo elevato: superfici dei sanitari, pavimenti attigui alla turca e superfici critiche (maniglie delle porte dei bagni, corda/pulsante dello sciacquone, rubinetteria ed erogatori del sapone), piani di lavoro della cucina, fasciatoi, pavimenti delle sezioni di scuole dell'infanzia. Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta lo si renda necessario (ad esempio imbrattamento di superfici con sangue o materiale fecale ). Normalmente una semplice ma corretta detersione determina una riduzione marcata di tutti i tipi di microrganismi presenti, comprese le spore batteriche, per tutti gli ambienti e le superfici . Per questo motivo gli interventi corretti di pulizia: sono idonei da soli a garantire un'azione antimicrobica efficace in situazioni a basso rischio infettivo; sono premessa necessaria a garantire il successo delle procedure di disinfezione: con l'allontanamento del materiale organico, si favorisce il necessario contatto tra l'agente biocida ed i microrganismi residui sulla superficie. I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida, sia per facilità d'uso che per il basso costo sono i composti del CLORO. I prodotti a base di cloro sono disponibili in diverse formulazioni e con diverse caratteristiche: prodotti per la pulizia (candeggina e prodotti ad uso professionale a base di ipoclorito di sodio) disinfettanti registrati Amuchina e Milton come “presidi medico chirurgici” quali, ad esempio, La candeggina è generalmente più concentrata dei “presidi medico chirurgici” (dal 5% di cloro attivo nei prodotti di uso comune al 10 % in quelli di uso professionale); un’alternativa alla candeggina è costituita da prodotti solidi che sciolti in acqua liberano cloro attivo. I disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” sono generalmente più diluiti e presentano caratteristiche di purezza e stabilità superiori. I prodotti a base di cloro, sulla base delle loro differenti caratteristiche, risultano pertanto consigliati per utilizzi diversificati: Candeggina per la disinfezione di pavimenti, pareti lavabili, sanitari, fasciatoi, arredi in genere. Disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” per la disinfezione di tettarelle, giocattoli per neonati. Per la disinfezione di superfici e oggetti in situazioni di rischio infettivo è opportuno evitare l'utilizzo di prodotti commerciali che siano associazioni detergente-disinfettante in quanto è fondamentale far precedere l'intervento di pulizia a quello di disinfezione. L'uso eccessivo di questi prodotti può inoltre associarsi alla selezione di ceppi batterici resistenti. INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISINFETTANTI Per una ottimale efficacia dei disinfettanti si deve prestare particolare attenzione a: Concentrazione. Dovrà essere quella indicata sulle istruzioni di uso presenti sulla confezione e sulla scheda tecnica. Tempo di contatto. Va tenuto conto che il non rispetto dei tempi può inficiare il risultato del processo di disinfezione, dal momento che i tempi non sufficientemente lunghi possono dare luogo ad una minore azione, mentre i tempi troppo lunghi non aumentano l'attività di disinfezione. Per la disinfezione di superfici ed oggetti a maggior rischio la candeggina deve essere utilizzata alla concentrazione di cloro attivo pari allo 0,5 % che si ottiene: con una candeggina che riporti in etichetta una concentrazione del 5% (come risulta frequentemente nei prodotti per la pulizia) diluendo una parte di disinfettante in 9 parti d'acqua (es: l bicchiere di candeggina in 9 bicchieri d'acqua). Negli altri casi può essere utilizzata una soluzione più diluita (0,05% che equivale a 500 ppm di cloro attivo) che si ottiene diluendo 0,1 litri di candeggina al 5% di cloro attivo in 10 litri di acqua. E' importante che il prodotto acquistato indichi in etichetta la concentrazione precisa di cloro presente (*) così da permettere di raggiungere la concentrazione dello 0,5%. A questa concentrazione il tempo di contatto minimo consigliato è di 10 minuti. (*) Prima di procedere all'uso dell'ipoclorito di sodio occorre consultare la scheda tecnica: per motivi che riguardano il trasporto e lo stoccaggio non sempre le concentrazioni riportate in etichetta risultano chiare e precise. 3.1.1.1.1.1.1.1.1 AVVERTENZE PER L'USO Usare sempre il prodotto diluito. Diluire il prodotto poco prima dell'uso perché il disinfettante perde rapidamente efficacia, il prodotto rimanente alla fine della giornata deve essere quindi eliminato. Non diluire con acqua calda (liberazione vapori tossici). Non usare in presenza di acidi (liberazione di vapori tossici). Non mescolare mai i prodotti tra di loro o con detergenti. Risciacquare abbondantemente le superfici metalliche dopo la disinfezione con cloro per evitarne la corrosione. Aerare gli ambienti durante l'utilizzo. Indossare durante l'utilizzo dispositivi individuali di sicurezza (DPI) adeguati per le mani (guanti protettivi). L'utilizzo di DPI per le vie respiratorie (mascherine con filtri specifici per vapori di cloro) va riservato solo al personale addetto che dovesse presentare intolleranza ai vapori di cloro anche a debole concentrazione. Tenere fuori i prodotti dalla portata dei bambini. La scheda tecnica va accuratamente conservata a cura del personale e consultata prima dell'utilizzo. 4 IGIENE DELLE MANI Le mani rappresentano un veicolo per la trasmissione delle infezioni da un soggetto all'altro. Sulla cute umana sono presenti: microrganismi residenti: costituiscono la normale flora cutanea dell'individuo e causano infezioni solo raramente. Essi non vengono rimossi dal semplice lavaggio delle mani; microrganismi transitori: possono essere causa di infezioni e sono acquisiti tramite il contatto diretto con secrezioni o materiale organico contaminato. Sopravvivono meno di 24 ore sulla cute e possono essere facilmente rimossi dal lavaggio o dallo strofinamento. Il lavaggio corretto delle mani Riduce la carica microbica presente Previene la trasmissione di infezioni da soggetto a soggetto QUANDO LAVARE LE MANI Prima di iniziare i lavori di pulizia o di preparazione pasti, dopo ogni pausa e al termine del turno di lavoro. Dopo essere andati al bagno. Dopo il cambio di ciascun pannolino. Dopo aver aiutato un bambino ad andare al bagno. Dopo aver toccato la spazzatura. Dopo aver toccato animali. Prima, dopo e durante la preparazione degli alimenti. Dopo aver toccato alimenti crudi. Prima e dopo la distribuzione degli alimenti. Prima e dopo aver mangiato o aver aiutato un bambino a mangiare. Dopo aver tossito, starnutito, essersi soffiati il naso, toccato foruncoli o altre lesioni della pelle. Prima di indossare i guanti (per le attività che prevedono il loro uso) e dopo averli tolti. Quando sono visibilmente sporche. COME LAVARE LE MANI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bagnare le mani con acqua calda. Applicare il sapone nel cavo delle mani. Insaponare bene. Frizionare, strofinare le mani tra loro per almeno 10-15 secondi, senza dimenticare gli spazi tra le dita e attorno alle unghie. Sciacquare bene con acqua corrente calda. Asciugare le mani con salviette di carta monouso. Chiudere il rubinetto con la salvietta di carta. Dopo il contatto con probabili fonti di germi (ferite, secrezioni e materiale organico) anche se si sono usati i guanti è consigliato proseguire il lavaggio con un antisettico. Sapone: è da preferirsi l'utilizzo di sapone liquido a pH neutro con dispenser. Qualora si utilizzino erogatori a muro, prima di ricostituire con nuovo sapone, lavare la vaschetta di contenimento sotto acqua corrente e disinfettare con ipoclorito di sodio allo 0,5%. Antisettici consigliati: clorexidina soluzione acquosa o alcolica iodopovidone soluzione acquosa o alcolica composto del cloro soluzione acquosa triclosan ammonici quaternari in soluzione acquosa o alcolica Il lavaggio con antisettico deve durare per circa 2 minuti. Dopo l'uso del prodotto occorre risciacquare abbondantemente con acqua fredda corrente e asciugare con salvietta di carta monouso. RICORDARSI CHE: Bracciali, anelli e orologi possono essere di impedimento ad un accurato lavaggio; occorre toglierli sempre prima di lavare le mani. Le unghie vanno tagliate corte perché gli spazi sottoungueali possono raccogliere un'alta concentrazione batterica. L’utilizzo dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. LA PULIZIA DEI PAVIMENTI Per la pulizia dei pavimenti è necessario procedere inizialmente alla scopatura ad umido, seguita da lavaggio, detersione e risciacquo con dispositivo MOP ed eventuale disinfezione in caso di necessità (imbrattamento con materiale organico). Atrio e corridoi: lavaggio quotidiano con detergente. Aule: lavaggio quotidiano con detergente. LA PULIZIA DEGLI ARREDI Spolveratura ad umido a giorni alterni di tutti gli arredi e lavaggio una volta alla settimana. Aule: l. Scaffalature aperte e materiale didattico nelle aule: spolveratura ad umido almeno tre volte alla settimana; 2. Banchi e altri arredi: spolveratura ad umido quotidiana. Lavaggio con acqua e detergente seguito da risciacquo almeno tre volte la settimana per i banchi e almeno una volta la settimana per gli altri arredi. LA PULIZIA DI ALTRE SUPERFICI Vetri: lavaggio dei vetri interni ed esterni, davanzali interni ed esterni, intelaiature, tapparelle e cassonetti, con idonei prodotti detergenti. La frequenza dell' intervento dovrà essere in ogni caso idonea a contrastare quelle condizioni ambientali (pioggia, polvere..) che possano favorire l'accumularsi di sporco sui vetri, anche al fine di garantire una buona illuminazione naturale degli ambienti ed in particolare dell'aula scolastica. Sedie, veneziane, caloriferi, lampadari, apparecchiature informatiche: spolveratura a secco con panno antistatico per le apparecchiature elettroniche (computer, lampade…), per tutte le altre spolveratura ad umido o lavaggio ogni qualvolta la presenza di sporco lo renda necessario. Cestini portarifiuti: cambio frequente, accurato lavaggio, detersione e abbondante risciacquo. LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI Deve avvenire alla fine delle attività ed ogni qual volta si renda necessario. Qualora le attività proseguono anche al pomeriggio (es. rientri pomeridiani nelle scuole elementari) si rileva la necessità di effettuare le pulizie sia al termine della mattinata che alla fine del turno pomeridiano. Le attrezzature per la pulizia dei bagni devono essere utilizzate solo in questi locali. Le attrezzature (scope, MOP, spugne, tubi di gomma...) non devono essere accessibili agli alunni Per il lavaggio dei sanitari è opportuno utilizzare panni monouso o panni-spugna diversificati per codice-colore a seconda che vengano utilizzati per lavandini/docce o wc. I guanti per la pulizia dei wc devono essere riservati solamente a questo uso. La detersione di wc e lavandini deve essere effettuata con creme abrasive liquide, seguita da un efficace risciacquo possibilmente con acqua calda. Occorre procedere prima alla pulizia dei vasi e successivamente a quella dei lavandini. Qualora la struttura sia dotata di turche occorre procedere alla pulizia delle stesse sempre con crema abrasiva utilizzando una scopa apposita. Questa scopa deve essere usata solo per il lavaggio (non per il risciacquo), successivamente detersa e disinfettata per immersione e fatta asciugare in ambiente aerato. Il risciacquo della turca può essere effettuato tramite l'utilizzo del tubo di gomma o con secchi di acqua preferibilmente calda. L'eccesso di acqua deve infine essere rimosso con una scopa pulita. Si consiglia di lavare il pavimento con sistema MOP. Gli erogatori di sapone liquido vanno lavati con detergente tutte le volte che si esauriscono, evitare quindi di aggiungere sapone prima che sia terminato. Si consiglia di effettuare periodicamente il lavaggio delle superfici verticali (pareti piastrellate, porte e docce delle palestre). E' opportuno che la pulizia sia seguita dalla disinfezione, con i prodotti e le modalità precedentemente indicati, per: 1-pavimenti dei locali wc sciacquone 2-maniglia della porta 3-pulsante erogatore di sapone 4-corda/pulsante 5-sanitari 6-rubinetteria Prima di disinfettare è opportuno lasciare asciugare le superfici. dello 5 LA PULIZIA DELLA PALESTRA La pulizia deve essere quotidiana. In caso di uso della palestra al di fuori dell’attività scolastica è necessario ripetere le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche al termine della giornata. Tutti i locali devono essere abbondantemente aerati durante e dopo la pulizia. 1-Pavimenti: è necessario procedere alla scopatura ad umido, seguita da lavaggio, con detergente privo di cere, e risciacquo con dispositivo MOP. Si dovrà provvedere alla disinfezione in caso di imbrattamento con materiale organico. 2-Spogliatoi: occorre eseguire quotidianamente la scopatura ad umido, la detersione e il risciacquo dei pavimenti. E’ necessaria una spolveratura ad umido quotidiana degli arredi (panche, appendiabiti, interno armadietti). Si raccomanda di effettuare il lavaggio con acqua e detergente, seguito da risciacquo, almeno tre volte la settimana per le panche e periodicamente per gli armadietti. 3-Servizi igienici annessi: vedi paragrafo “La pulizia dei servizi igienici” pag. 15. 4-Docce: la detersione delle docce deve essere effettuata quotidianamente ed ogni volta si renda necessario con creme abrasive liquide e/o detergente per piastrelle, seguita da un efficace risciacquo con acqua calda. Almeno una volta al giorno è necessario far asciugare le docce e procedere alla disinfezione dei rubinetti e del piatto doccia. 4-Attrezzature sportive: per tutte le superfici che possono entrare a stretto contatto con il capo o con le scarpe degli utenti (panche inclinate, tappetini..) è necessario procedere quotidianamente alla detersione con idoneo prodotto per superfici. Per tutte le altre attrezzature (spalliere, pesi..), che sono regolarmente utilizzate nella palestra la detersione con idoneo prodotto per superfici verrà effettuata settimanalmente o più frequentemente a seconda dell’intensità del loro uso. Gli attrezzi riposti, il cui utilizzo è occasionale, devono comunque essere spolverati periodicamente, in modo da allontanare lo sporco e la polvere che può essersi accumulato. I tappetini per gli esercizi a terra devono essere costituiti da materiale facilmente lavabile, lavati periodicamente ed al bisogno. Se riposti a terra, sarebbe necessario utilizzare una protezione per la superficie che entra a contatto con il pavimento. Al termine dell'utilizzo i materassini devono essere impilati a facce contrapposte, in modo che le superfici che vengono adagiate al pavimento non tocchino quelle destinate al contatto con il corpo. Vetrate, tendaggi…: vedi il paragrafo “Pulizia di altre superfici”. E' importante che gli utenti utilizzino: scarpe destinate al solo uso in palestra, asciugamani personali per gli esercizi sulle panche ed i tappetini, ciabatte in gomma apposite nei locali doccia. E’ inoltre opportuno che l’accesso alla palestra avvenga esclusivamente dallo spogliatoio, in modo da creare una zona filtro tra il pavimento esterno (“sporco”) e quello della palestra (pulito).