Documento unitario conferimento spezzoni dalle scuole

Transcript

Documento unitario conferimento spezzoni dalle scuole
Ai DS delle Scuole Secondarie di I e II grado
e p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana
e al Dirigente dell' Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze
Oggetto: conferimento spezzoni dalle scuole
Risulta a queste OO.SS. che in alcune istituzioni scolastiche si sono verificate le seguenti situazioni:
spacchettamento di spezzoni superiori a 6 ore e conferimento dei vari gruppi di ore a docenti di ruolo
con orario già completo “ con contratti di ore eccedenti”;
conferimento di spezzoni fino a 6 ore “ con contratti di ore eccedenti” a docenti di ruolo con orario già
completo titolari di organico diverso ( ad es. in Istituti Superiori dove sono presenti Licei, tecnici
assegnazione di ore eccedenti presenti nel tecnico a Insegnanti titolari del Liceo o viceversa; ad
Insegnanti titolari dell’organico del mattino assegnazione di ore eccedenti al serale anche su classi di
concorso diverse da quelle di titolarità )
conferimento di spezzoni fino a 6 ore “ con contratti di ore eccedenti” a docenti di ruolo, con orario già
completo, su materie per le quali non sono in possesso della specifica abilitazione, ma solo il titolo
di studio di accesso.
A parere delle scriventi OO.SS. tali assegnazioni oltre a non rispettare le disposizioni previste dalle
norme vigenti ledono i diritti del personale precario inserito nelle graduatorie di istituto e recano un
aggravio di spesa per l’erario. Infatti, anche in sede ministeriale i contratti per le ore eccedenti
conferiti al personale di ruolo comportano una retribuzione maggiore in quanto le ore eccedenti
vengono pagate in base allo stipendio in godimento del docente di ruolo che normalmente occupa
una posizione stipendiale più alta per anzianità del docente precario che è retribuito al livello
iniziale. Inoltre al personale di ruolo il contratto delle ore eccedenti è sottoscritto fino al 31 agosto
mentre al supplente, trattandosi di spezzone orario viene conferito fino al 30 giugno.
Sulla questione si è pronunciata la Sezione Civile del Tribunale di Ravenna con Sentenza 16
aprile 2012 n.211, che ha respinto il ricorso di un docente che richiedeva l’assegnazione di 4 ore
aggiuntive della classe A058, poiché queste ore erano relative al corso serale dell’istituto
mentre il ricorrente insegnava presso l’istituto diurno.
Tale Sentenza riafferma l’interpretazione che per “docenti in servizio nella scuola” vadano
intesi soltanto quelli dell’organico della scuola stessa e non anche quelli appartenenti ad altro
organico come nei casi di Istituto Superiori aggreganti varie tipologie di istituti con codici
diversi.
Ci permettiamo pertanto di riportare di seguito le modalità di assegnazione degli spezzoni fino a 6
ore e soltanto quelli, come richiamato anche dalla nota Miur 1878 del 30-08-2013 in applicazione
della Legge Finanziaria 448/2001:
Ordine di assegnazione degli spezzono orario non superiori a 6 ore settimanali.
L’assegnazione degli spezzoni non superiori a 6 ore settimanali deve essere effettuata secondo le seguenti
priorità:
a) ai fini del completamento obbligatorio dell’orario, ai docenti titolari (di ruolo) totalmente o
parzialmente con ore a disposizione (in “esubero”), in possesso di abilitazione corrispondente (o
affine) e in subordine ai docenti (sempre se in situazione di “esubero”) in possesso di idoneo titolo di studio;
b) ai fini del diritto al completamento dell’orario (quindi non in termini obbligatori), ai docenti supplenti
con contratto fino al 30/6, già in servizio nella medesima scuola con orario ridotto, forniti di
abilitazione per l’insegnamento cui si riferisce lo spezzone (anche se non coincidente con l’insegnamento relativo
al contratto stipulato ad orario ridotto). Ovviamente sono esclusi quei supplenti che, nominati inizialmente ad
orario pieno hanno poi ottenuto la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a “part-time”. Ad
esempio ad un docente supplente fino al 30/6 con contratto di 9 ore settimanali (NON di part-time) sulla cl. A052,
deve essere proposto il completamento dell’orario con l’attribuzione di spezzoni orario (fino ad un massimo di
ulteriori 9 ore settimanali) anche se riferiti alla cl. A051, giacché il supplente risulta abilitato anche su tal classe di
concorso. In presenza di più supplenti, aventi titolo al completamento dell’orario, si attribuirà la precedenza a quel
supplente che, nella graduatoria provinciale riferita all’insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una
migliore posizione, dando la precedenza, a nostro avviso, ai docenti supplenti che già insegnano sulla stessa
tipologia di posto o sulla stessa classe di concorso;
c) docenti titolari di ruolo in quella scuola (e in subordine ai docenti di ruolo titolari in altre scuole ma
utilizzati/assegnati nella scuola dove sono presenti gli “spezzoni orario”) che hanno richiesto l’attribuzione di ore
aggiuntive di insegnamento (fino ad un massimo di ulteriori 6 ore settimanali). In presenza di più docenti titolari
si procederà tramite l’ordine della graduatoria interna, dando la precedenza, a nostro avviso, ai docenti di ruolo
che già insegnano sulla stessa tipologia di posto o classe di concorso. Ovviamente, anche per i docenti titolari,
vale il principio del possesso della specifica abilitazione sull’insegnamento da completare, che può
anche non coincidere con quella della classe di concorso di titolarità. In questo caso, per ottenere le ore
aggiuntive, non è sufficiente il solo possesso dell’idoneo titolo di studio (criterio che si applica solamente
ai docenti titolari di ruolo in situazione di “esubero”, totalmente o parzialmente a disposizione);
d) docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al 31/8, ovviamente con gli stessi criteri, riguardo
all’abilitazione e al numero massimo di ore, sopra ricordati – vedi lettera c) e, alla presenza di più aventi titolo,
sulla base della migliore posizione nella graduatoria provinciale corrispondente alla tipologia/classe di concorso
dell’insegnamento da ricoprire;
e) idem come sopra, con riferimento ai docenti con contratto a tempo pieno fino al 30/6;
f) se, completate le operazioni precedenti, risultassero ancora disponibili frazioni di orario non superiori a 6 ore
settimanali, queste andranno ricoperte tramite l’individuazione dei supplenti dalle corrispondenti graduatorie
d’istituto e con la stipula di contratti fino al 30 giugno, trattandosi di posti orario disponibili in organico di fatto
per l’intero anno scolastico.
Si precisa che i docenti supplenti di cui al punto b), nella prima fase hanno diritto al solo completamento
dell’orario e non all’attribuzione delle ore aggiuntive oltre l’ordinario orario settimanale.
Qualora, successivamente alle operazioni di cui al punto c) - docenti di ruolo – e al punto d) - supplenti annuali
fino al 31/8 -, residuino degli spezzoni orario, questi possono essere offerti anche ai supplenti con contratto fino
al 30/6, con le modalità delineate nel punto e) e che, prioritariamente, hanno completato l’orario settimanale.
Il personale (di ruolo o non) che è in regime orario a P-T (per trasformazione dell’originario contratto a tempo
pieno), non può, in nessun caso, ottenere ore aggiuntive d’insegnamento (art. 38, comma 8, CCNL
29/11/2007).
Le ore aggiuntive sono poste in liquidazione dal MEF per tutto l’anno scolastico ( 31 agosto) per i docenti di ruolo
e da inizio contratto fino a termine contratto per i docenti supplenti, quindi dalla decorrenza del contratto (1/9 o
posteriore) e fino al 31/8 o fino al 30/6 (o fino al termine degli esami di maturità per i docenti della scuola
secondaria di II grado se impegnati per tali adempimenti).
Si deve precisare che le norme sopra richiamate sono chiare nelle definizione della “natura” di tali disponibilità:
sono ore unicamente derivanti dai “resti” che residuano dopo l’operazione, di competenza degli
uffici scolastici provinciali, di formazione delle cattedre interne e delle cattedre orario esterne (c.d.
ore di “classi collaterali”) e, quindi, “restituite” alla competenza dei Dirigenti scolastici ai fini dell’assegnazione dei
docenti. Pertanto, un’eventuale cattedra intera non assegnata dall’Ufficio scolastico, per esaurimento
delle graduatorie provinciali, non potrà essere suddivisa in “spezzoni” per effettuare le operazioni
descritte.
Infine, sempre a nostro avviso, le ore aggiuntive potrebbero essere assegnate anche ai docenti della
scuola primaria (fino ad un massimo di ulteriori 6 ore settimanali), con le stesse modalità sopra
descritte.
Queste operazioni si devono portare a termine entro i primi di settembre (comunque entro l’inizio delle lezioni),
subito dopo la restituzione degli “spezzoni” da parte degli uffici scolastici provinciali e delle nomine dei supplenti
con orario ridotto e con contratto fino al 30 giugno.
Docenti supplenti e diritto al completamento dell’orario.
Da quanto sopra emerge chiaramente che l’unica situazione da cui si prescinde dallo scorrimento delle
graduatorie, al fine di attribuire le ore per il completamento dell’orario al supplente, attiene al caso b):
supplente nominato ad orario ridotto, fino al 30 giugno, in una scuola dove è presente uno spezzone
orario non superiore a 6 ore settimanali, anche appartenente a classe di concorso diversa, purché il
supplente sia in possesso di specifica abilitazione.
Quindi, il supplente, deve essere in servizio nella stessa scuola sede di organico ! Non è possibile il
completamento dell’orario con detta procedura prioritaria, qualora lo “spezzone” risulti disponibile (per la
scuola secondaria di I e II grado) in altra sede con distinto separato organico, ancorché appartenente alla stessa
istituzione scolastica (sedi staccate, sedi associate, ecc.).
Per tutte le ore disponibili, derivanti da situazioni diverse da quelle individuate dal “Regolamento” (già citato DM
n. 131/2007), il supplente ha diritto a completare il proprio orario settimanale, solo ed unicamente per
diritto di graduatoria, come ben precisa il comma 1 dell’articolo 4 di detto “Regolamento”:
<< Articolo 4 (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno
scolastico)
1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei
casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo
parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie
graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola
provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale
di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità,
salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da
svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali
risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di
ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per
tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima
classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre
sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento
d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei
relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti,
le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo
anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.>>.
Pertanto, il supplente, ancorché con contratto fino al 30 giugno su posto parziale disponibile in organico di fatto,
non può reclamare un diritto assoluto al completamento dell’orario, qualora nella stessa scuola ove presta
servizio si rendessero disponibili altre ore (anche frazionando l’orario delle cattedre) per una qualsiasi ragione,
come ad esempio, l’assenza temporanea di un titolare, diverse da quella contemplata dall’articolo 1, comma 4
dello stesso “Regolamento” (ore derivanti dalle c.d. “classi collaterali”).
Se così non fosse verrebbe, tra l’altro, leso il principio del diritto di graduatoria, degli aspiranti collocati nella
graduatoria d’istituto, per quella tipologia d’insegnamento o classe di concorso, meglio posizionati rispetto al
supplente già in servizio con orario ridotto !.
In tali casi, il diritto al completamento dell’orario del supplente già in servizio in detta scuola, si
esplica solamente qualora spettante in base all’utile posizione occupata dallo stesso nella relativa
graduatoria d’istituto.
FLC CGIL
(P. Pisano)
CISL Scuola
(A. Velani)
UIL Scuola
(C. Di Donna)
SNALS Confsal
(G. Guarducci)
GILDA-Unams
(S. Boccara)