testo atto - Comune di Senigallia
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COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 71 Seduta del 24/04/2013 OGGETTO: RICHIESTA DI MANTENIMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SENIGALLIA, CON COMPETENZA SUI TERRITORI DEI COMUNI DI SENIGALLIA, CASTEL COLONNA, CORINALDO, MONTERADO, OSTRA, OSTRA VETERE, RIPE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 156 L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 14,30 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale. Sono presenti i Signori: Presenti Assenti Mangialardi Maurizio Sindaco * - Campanile Gennaro Assessore - * Ceresoni Simone Assessore * - Curzi Paola Assessore * - Meme' Maurizio Assessore * - Paci Francesca Michela Assessore - * Schiavoni Stefano Assessore * - Volpini Fabrizio Assessore - * Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare. LA GIUNTA Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003; Udita la relazione di Maurizio Mangialardi; Premesse: Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” dispone la soppressione degli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al decreto stesso, che annovera tra gli altri l’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia, e l’attribuzione delle competenze territoriali degli uffici soppressi ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al decreto; Per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 156/2012 e delle conseguenti modifiche apportate dal medesimo decreto alla legge 21 novembre 1991, n. 374 recante “Istituzione del giudice di pace”, è attualmente previsto che l’Ufficio del Giudice di Pace abbia sede nel Comune di Ancona per l’intero circondario di Ancona, che comprende i mandamenti di Senigallia, Fabriano, Jesi e Osimo; L’articolo 3 del decreto legislativo n. 156/2012 detta inoltre le seguenti disposizioni: - entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle tabelle allegate al decreto sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi (articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 156/2012); - entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della Giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma 2, apporta con proprio decreto le modifiche alle tabelle allegate al decreto (articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 156/2012); - qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso (articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 156/2012); Ricordato che il Consiglio Comunale di Senigallia, già a seguito dell’approvazione in prima lettura dello schema di decreto legislativo sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie in relazione al giudice di pace, approvava con deliberazione n. 8 del 25/01/2012 un ordine del giorno per il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia; Dato atto inoltre che, in attuazione della citata deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco del Comune di Senigallia promuoveva in data 31/01/2012 un incontro con i Sindaci dei Comuni ricompresi nel mandamento di Senigallia, dal quale sono emerse la contrarietà di tutti gli Enti alla soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia e la richiesta di mantenimento dell’Ufficio stesso con costi a carico dello Stato, come da verbale depositato agli atti degli Enti; Ricordato che l’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia ha sede in edificio di proprietà del Comune di Senigallia; Ritenuto che la soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia comporterebbe gravissimi disagi ai cittadini del Comune di Senigallia e di tutti i Comuni del relativo mandamento, costringendoli a recarsi nel Comune di Ancona per esercitare la tutela dei propri diritti in sede sia penale sia civile, comprese le frequenti opposizioni a sanzioni amministrative; Ribadita pertanto la più convinta e forte contrarietà del Comune di Senigallia alla soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia; Ritenuto di richiedere il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156/2012; Preso atto che hanno espresso la volontà di mantenere l’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156/2012, i seguenti Comuni ricompresi nel mandamento di Senigallia, con gli atti a fianco di ciascuno riportati: - Comune di Castel Colonna: deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23/04/2013; - Comune di Corinaldo: deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 6/12/2012; - Comune di Monterado: deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 19/04/2013; - Comune di Ostra: deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 7/12/2012; - Comune di Ostra Vetere: deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 22/11/2012; - Comune di Ripe: deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2013; Precisato che, con i sopra richiamati atti, i suddetti Comuni si impegnano a farsi carico delle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia nell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, ciascuno per la propria quota percentuale, che viene individuata sulla base del criterio del numero degli abitanti; Preso atto della contrarietà del Comune di Castelleone di Suasa ad adottare qualsiasi atto con il quale si prendono in carico, per la propria quota di competenza, le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia, coma da nota del Sindaco acquisita al protocollo n. 14926 del 12/03/2013; Preso atto inoltre della impossibilità per il Comune di Barbara di aderire alla richiesta di mantenimento, come da comunicazione del Sindaco acquisita al protocollo n. 23101 del 24/04/2013; Precisato che: - le spese annuali di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nell’Ufficio del Giudice di Pace, incluso il fabbisogno di personale amministrativo, sono previste in complessivi € 142.000,00 da ripartire tra i Comuni come da prospetto che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; - il suddetto importo non comprende alcun costo in relazione all’utilizzo, per la sede dell’ufficio, dei locali di proprietà del Comune di Senigallia, che questo Comune metterà gratuitamente a disposizione di tutto il mandamento; - nella ripartizione di cui al prospetto allegato, la quota del Comune di Senigallia, calcolata sulla base del numero degli abitanti, è maggiorata delle quote che sarebbero spettate ai Comuni di Barbara e Castelleone di Suasa; Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’articolo 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267 sull’Ordinamento degli Enti Locali: - dal Dirigente dell’Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione; Con votazione palese ed unanime DELIBERA 1. DI RICHIEDERE il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, con competenza sui territori dei Comuni di Senigallia, Castel Colonna, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe; 2. DI FARSI CARICO, per la propria quota, delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella sede del Giudice di Pace di Senigallia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo; 3. DI DARE ATTO che ciascun Comune richiedente provvederà ad assumere impegno di spesa in relazione alla propria quota dei costi di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia nell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia, come da prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, nonché all’assegnazione del personale amministrativo successivamente all’accoglimento della richiesta di cui al presente atto ed alla conseguente modifica delle tabelle allegate al d. lgs. n. 156/2012 ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto stesso; 4. DI DARE MANDATO al Sindaco di presentare al Ministero della Giustizia la richiesta di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Senigallia in esecuzione del presente atto; 5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 mediante separata ed unanime votazione palese.- Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco Il Segretario Comunale Mangialardi Maurizio Morganti Stefano Per copia conforme ad uso amministrativo. Lì, La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 29 aprile 2013 al 14 maggio 2013 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. Lì, 15 maggio 2013 Il Segretario Comunale La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data 10 maggio 2013, essendo stata pubblicata il 29 aprile 2013. Lì, 13 maggio 2013 Il Segretario Comunale Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267: Per copia conforme ad uso amministrativo. Lì,