LA CROAZIA ENTRA NELL`UNIONE EUROPEA Dal 1
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LA CROAZIA ENTRA NELL`UNIONE EUROPEA Dal 1
LA CROAZIA ENTRA NELL’UNIONE EUROPEA Dal 1° luglio 2013 la Croazia entra nell’Unione Europea. Pertanto il commercio con tale Paese è ora disciplinato sotto il profilo Iva dal D.l. 331/93. Le operazioni con la Croazia non saranno più considerate operazioni di import/export, bensì cessioni/acquisti intracomunitari. Acquisti dalla Croazia Fino al 30/06/2013 gli acquisti di beni provenienti dalla Croazia sono qualificabili come importazioni e l’Iva è assolta in dogana ai sensi dell’articolo 67 dPR 633/1972. Dal 1/07/2013 tali operazioni, qualora a titolo oneroso, sono acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38 D.l. 331/93. Qualora fossero a titolo non oneroso, tali operazioni sono assoggettate a imposta in Croazia. Gli acquisti da parte di soggetti privati stabiliti in Italia dal 1/07/2013 sono pertanto assoggettati all’imposta in Croazia. Operazioni a cavallo tra i due momenti Esempio: acquisto di beni con trasporto in Italia successivo al 30/06/2013 ma con fatturazione o pagamento di acconti antecedente. L’operazione deve essere qualificata come acquisto intracomunitario per l’intero importo e rilevata in Intrastat per l’intero importo. Cessioni da Italia a Croazia Fino al 30/06/2013 sono qualificabili come esportazioni ai sensi dell’articolo 8 Dpr 633/1972. A partire dal 1/07/2013 sono considerate cessioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 41 D.l. 331/93 qualora siano effettuate a titolo oneroso nei confronti di soggetti identificati a fini Iva in Croazia. Operazioni a cavallo tra i due momenti Esempio 1: cessione di beni nei confronti di soggetto passivo di imposta identificato ai fini Iva in Croazia con spedizione successiva al 30/06/2013 per la quale è stata emessa fattura in data antecedente al 1/07/2013 in articolo 8 Dpr 633/1972. Rimane valida l’applicazione dell’articolo 8, sempre che la cessione sia non imponibile anche a norma dell’articolo 41 D.l. 331/93. Tale operazione deve essere rilevata nel modello Intrastat per l’intero ammontare. Esempio 2: cessione all’esportazione antecedente a 1/07/2013 con uscita della merce dal territorio comunitario successivamente al 30/06/2013. L’operazione rimane qualificabile come cessione all’esportazione, articolo 8 Dpr 633/1972. Prestazioni di servizi Prestazioni generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Croazia Per le operazioni effettuate fino al 30/06/2013 è previsto l’obbligo di emettere autofattura da parte del committente italiano. Per le operazioni effettuate dal 1/07/2013 è previsto l’obbligo di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario ai sensi degli articoli 46 e 47 D.l. 331/93. Ne consegue l’obbligo di rilevazione nei modelli Intrastat servizi. Prestazioni generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in Croazia Tali operazioni continuano ad essere considerate fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972. Nella fattura emessa fino al 30/06/2013 è necessario indicare la dicitura: “operazione non soggetta”. Dal 1/07/2013 tale dicitura è sostituita da: “inversione contabile”. Dal 1/07/2013 tali operazioni sono oggetto di rilevazione nei modelli Intrastat servizi. Note di variazione Le note di variazione, non essendo operazioni autonome sotto profilo Iva, seguono il regime Iva dell’operazione principale alla quale si riferiscono. Esempio: cessione all’esportazione effettuata anteriormente al 1/07/2013 e nota a credito relativa a tale cessione emessa successivamente al 1/07/2013. In questo caso, la nota a credito è emessa in articolo 8, essendo riferita a una cessione all’esportazione, nonostante sia stata emessa successivamente all’ingresso della Croazia nell’UE. Ricordiamo che il codice Iso della Croazia è “HR” e che le partite Iva sono formate da 11 caratteri