LA CROAZIA ENTRA NELL`UNIONE EUROPEA Dal 1

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LA CROAZIA ENTRA NELL`UNIONE EUROPEA Dal 1
LA CROAZIA ENTRA NELL’UNIONE EUROPEA
Dal 1° luglio 2013 la Croazia entra nell’Unione Europea. Pertanto il
commercio con tale Paese è ora disciplinato sotto il profilo Iva dal D.l.
331/93. Le operazioni con la Croazia non saranno più considerate
operazioni di import/export, bensì cessioni/acquisti intracomunitari.
Acquisti dalla Croazia
Fino al 30/06/2013 gli acquisti di beni provenienti dalla Croazia sono
qualificabili come importazioni e l’Iva è assolta in dogana ai sensi
dell’articolo 67 dPR 633/1972. Dal 1/07/2013 tali operazioni, qualora a
titolo oneroso, sono acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38 D.l.
331/93. Qualora fossero a titolo non oneroso, tali operazioni sono
assoggettate a imposta in Croazia.
Gli acquisti da parte di soggetti privati stabiliti in Italia dal 1/07/2013 sono
pertanto assoggettati all’imposta in Croazia.
Operazioni a cavallo tra i due momenti
Esempio: acquisto di beni con trasporto in Italia successivo al 30/06/2013
ma con fatturazione o pagamento di acconti antecedente. L’operazione
deve essere qualificata come acquisto intracomunitario per l’intero
importo e rilevata in Intrastat per l’intero importo.
Cessioni da Italia a Croazia
Fino al 30/06/2013 sono qualificabili come esportazioni ai sensi
dell’articolo 8 Dpr 633/1972. A partire dal 1/07/2013 sono considerate
cessioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 41 D.l. 331/93 qualora siano
effettuate a titolo oneroso nei confronti di soggetti identificati a fini Iva in
Croazia.
Operazioni a cavallo tra i due momenti
Esempio 1: cessione di beni nei confronti di soggetto passivo di imposta
identificato ai fini Iva in Croazia con spedizione successiva al 30/06/2013
per la quale è stata emessa fattura in data antecedente al 1/07/2013 in
articolo 8 Dpr 633/1972. Rimane valida l’applicazione dell’articolo 8,
sempre che la cessione sia non imponibile anche a norma dell’articolo 41
D.l. 331/93. Tale operazione deve essere rilevata nel modello Intrastat per
l’intero ammontare.
Esempio 2: cessione all’esportazione antecedente a 1/07/2013 con uscita
della merce dal territorio comunitario successivamente al 30/06/2013.
L’operazione rimane qualificabile come cessione all’esportazione, articolo
8 Dpr 633/1972.
Prestazioni di servizi
Prestazioni generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Croazia
Per le operazioni effettuate fino al 30/06/2013 è previsto l’obbligo di
emettere autofattura da parte del committente italiano. Per le operazioni
effettuate dal 1/07/2013 è previsto l’obbligo di integrazione della fattura
ricevuta dal prestatore comunitario ai sensi degli articoli 46 e 47 D.l.
331/93. Ne consegue l’obbligo di rilevazione nei modelli Intrastat servizi.
Prestazioni generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti
passivi stabiliti in Croazia
Tali operazioni continuano ad essere considerate fuori campo Iva ai sensi
dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972. Nella fattura emessa fino al 30/06/2013 è
necessario indicare la dicitura: “operazione non soggetta”. Dal 1/07/2013
tale dicitura è sostituita da: “inversione contabile”. Dal 1/07/2013 tali
operazioni sono oggetto di rilevazione nei modelli Intrastat servizi.
Note di variazione
Le note di variazione, non essendo operazioni autonome sotto profilo Iva,
seguono il regime Iva dell’operazione principale alla quale si
riferiscono.
Esempio: cessione all’esportazione effettuata anteriormente al 1/07/2013 e
nota a credito relativa a tale cessione emessa successivamente al
1/07/2013. In questo caso, la nota a credito è emessa in articolo 8, essendo
riferita a una cessione all’esportazione, nonostante sia stata emessa
successivamente all’ingresso della Croazia nell’UE.
Ricordiamo che il codice Iso della Croazia è “HR” e che le partite Iva
sono formate da 11 caratteri