Causa T-195/12: Ricorso proposto il 9 maggio 2012 - EUR-Lex

Transcript

Causa T-195/12: Ricorso proposto il 9 maggio 2012 - EUR-Lex
14.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42 del regolamento
n. 207/2009 del Consiglio.
Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Nuna International/
UAMI — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)
(Causa T-195/12)
C 209/9
marchio denominativo «NANA»; registrazione tedesca n.
1054703 del marchio denominativo «NANU-NANA»; registra­
zione internazionale n. 557176 del marchio denominativo
«NANU-NANA».
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della deci­
sione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto della
domanda di marchio comunitario.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
(2012/C 209/14)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Metropolis
Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI — MIP Metro
(METRO)
Ricorrente: Nuna International BV (Erp, Paesi Bassi) (rappresen­
tante: avv. A. Alpera Plazas)
(Causa T-197/12)
Parti
(2012/C 209/15)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana
Joachim Hoepp GmbH & Co. (Brema, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcel­
lona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli).
— annullare la decisione della prima commissione di ricorso
dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar­
chi, disegni e modelli), del 15 febbraio 2012, nel procedi­
mento R 476/2011-1;
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro
Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf,
Germania)
— accogliere la domanda avente ad oggetto il marchio comu­
nitario controverso per tutti i prodotti designati nella stessa.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «nuna»,
per prodotti delle classi 12, 18, 20, 21, 25 e 28 — domanda di
marchio comunitario n. 6239743.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la
controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: domanda di marchio
comunitario n. 6218879 relativa al marchio denominativo «NA­
NU»; registrazione comunitaria n. 6218945 del marchio deno­
minativo «NANA» per prodotti e servizi delle classi 4, 6, 8, 11,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34 e 35; registrazione
comunitaria n. 6217814 del marchio denominativo «NANUNANA» per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28 e 35; registrazione tedesca n. 36647710 del marchio
denominativo «NANU»; registrazione tedesca n. 39804075 del
— modificare la decisione della prima commissione di ricorso
dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar­
chi, disegni e modelli), del 1o marzo 2012, nel procedi­
mento R 2440/2010-1;
— in subordine, e soltanto in caso di rigetto della conclusione
precedente, annullare la decisione della prima commissione
di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato in­
terno (marchi, disegni e modelli), del 1o marzo 2012, nel
procedimento R 2440/2010-1;
— condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla
commissione di ricorso alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla
commissione di ricorso.

Documenti analoghi

Causa T-163/10: Ricorso proposto il 7 aprile 2010 - EUR-Lex

Causa T-163/10: Ricorso proposto il 7 aprile 2010 - EUR-Lex TIMIZE TECHNOLOGIES», per prodotti della classe 9 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comu­ ni...

Dettagli

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (domanda di

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (domanda di 1) La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’acco...

Dettagli

dei singoli, e che le istituzioni coinvolte hanno superato - EUR-Lex

dei singoli, e che le istituzioni coinvolte hanno superato - EUR-Lex Lingua di deposito del ricorso: l'italiano Parti Ricorrente:Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe (Mansuè, Italia) (rappresentanti: G. Massa, avvocato, P. Massa, avvocato) Convenuto:...

Dettagli

Causa C-339/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio - EUR-Lex

Causa C-339/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio - EUR-Lex l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’...

Dettagli