Dott. Marcello Di Nicola - Commercialista
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Dott. Marcello Di Nicola - Commercialista Via Anton da Noli, 14 00154 ROMA Tel. 06-5758380 Dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), l’articolo 50 lett. f) del Tuir (già art. 47) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 annovera tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato". Il problema è quello di individuare il corretto trattamento tributario dei compensi corrisposti a determinate categorie di magistrati onorari non indicati dall'art. 50, lett. f), del Tuir, quali i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale, i giudici onorari aggregati, i giudici popolari e gli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte d'appello per minorenni. Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di magistrati onorari espressamente individuate dal richiamato articolo 50 (membri delle commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di tribunale di sorveglianza), diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni. La risoluzione n. 68/E del 10.5.04 precisa che compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni sono sempre qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente soltanto per i membri delle commissioni tributarie, i Dott. Comm. Marcello Di Nicola - Via Anton Da Noli 14 Roma giudici di pace e gli esperti del tribunale di sorveglianza; negli altri casi (giudici onorari di tribunale, giudici popolari, eccetera), per coloro i quali esercitano un'arte o professione, vengono attratti nel reddito di lavoro autonomo In conclusione, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre pubbliche funzioni (giudici onorari di tribunale, giudici popolari, eccetera), non espressamente individuate dall'art. 50, lettera f), del Tuir, saranno qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente salvo che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir. In tal caso, i compensi percepiti saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo. Si evidenzia che, poiché in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione risulterà rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione del 2% quale contributo integrativo da versare alla C.P.A e dell'Iva, nella misura ordinaria del 20% calcolata sulla somma dei compensi e del contributo. La ritenuta d’acconto viene calcolata sui soli compensi percepiti. Se il professionista non supera per l’anno 2004 € 7.140 di reddito netto professionale e/o € 10.710 di volume d’affari dichiarato ai fini I.V.A.. non ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa. In questo caso se si avvale della facoltà di non iscriversi alla C.P.A... dovrà iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps e versare per l’anno 2004 in sede di dichiarazione dei redditi una ritenuta pari al 17,80% del proprio reddito netto. In questo caso egli potrà aggiungere al totale dei compensi percepiti un 4% a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. .4 D.L. 295/96 Questo importo non è fiscalmente considerato un onere previdenziale e pertanto sarà assoggettato ad IVA e ritenuta d’acconto. Vi è infine una terza ipotesi., ovvero quella del professionista, non iscritto alla Cassa , ma ad un’altra gestione pensionistica (si pensi ad esempio ad un Dott. Comm. Marcello Di Nicola - Via Anton Da Noli 14 Roma avvocato titolare di cattedra ). Questo caso è simile al precedente, ma la ritenuta Inps da liquidare in sede di Dichiarazione dei Redditi è pari al 10%. Se il magistrato onorario non è un professionista i compensi percepiti saranno assimilati ai redditi di lavoro dipendente e su tali compensi all'atto del pagamento delle indennità giornaliere di funzione, dovrà essere operata la ritenuta a titolo di acconto Irpef (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73). Inoltre, sempre secondo le indicazioni del Ministero delle Finanze, ad essi non si applica il contributo previdenziale previsto dalla legge n. 335/1995, né l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Infine, i redditi in questione vanno dichiarati nel quadro RC, sezione II, del modello Unico, in quanto non godono delle detrazioni per lavoro dipendente. Dott. Marcello Di Nicola Commercialista in Roma Dott. Comm. Marcello Di Nicola - Via Anton Da Noli 14 Roma Professionista iscritto alla propri Cassa di Previdenza Totale compensi € 100,00 TOTALE 2% Cass di Previd. Imponibile IVA 20% Totale fattura - Rit.d'acc. TOTALE A PAGARE € € € € € -€ € 100,00 2,00 102,00 20,40 122,40 20,00 102,40 Professionista iscritto alla Gestione Separata dell'INPS Totale compensi Maggiorazione 4% art.4 D.L. 295/96 TOTALE 2% Cass di Previd. Imponibile IVA 20% Totale fattura - Rit.d'acc. TOTALE A PAGARE Dott. Comm. Marcello Di Nicola - Via Anton Da Noli 14 € 100,00 € 4,00 € € € € € -€ € 104,00 2,08 106,08 21,22 127,30 20,80 106,50 Roma