Dott. Marcello Di Nicola - Commercialista

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Dott. Marcello Di Nicola - Commercialista
Dott. Marcello Di Nicola
- Commercialista Via Anton da Noli, 14
00154 ROMA
Tel. 06-5758380
Dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 36, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), l’articolo 50 lett. f) del Tuir (già
art. 47) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 annovera tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente "le indennità, i gettoni di presenza e gli
altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, e non
siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti
del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato".
Il problema è quello di individuare il corretto trattamento tributario dei
compensi corrisposti a determinate categorie di magistrati onorari non indicati
dall'art. 50, lett. f), del Tuir, quali i vice procuratori onorari, i giudici onorari di
tribunale, i giudici onorari aggregati, i giudici popolari e gli esperti dei tribunali e
delle sezioni di corte d'appello per minorenni.
Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso riservare un
trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di magistrati
onorari espressamente individuate dal richiamato articolo 50 (membri delle
commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di tribunale di sorveglianza),
diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per
l'esercizio di pubbliche funzioni.
La risoluzione n. 68/E del 10.5.04 precisa che compensi percepiti per
l'esercizio di pubbliche funzioni sono sempre qualificati come redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente soltanto per i membri delle commissioni tributarie, i
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giudici di pace e gli esperti del tribunale di sorveglianza; negli altri casi (giudici
onorari di tribunale, giudici popolari, eccetera), per coloro i quali esercitano
un'arte o professione, vengono attratti nel reddito di lavoro autonomo
In conclusione, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre
pubbliche funzioni (giudici onorari di tribunale, giudici popolari, eccetera), non
espressamente individuate dall'art. 50, lettera f), del Tuir, saranno qualificati quali
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente salvo che le pubbliche funzioni
non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi
dell'art. 53, comma 1, del Tuir. In tal caso, i compensi percepiti saranno
considerati quali redditi da lavoro autonomo.
Si evidenzia che, poiché in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene
attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto
incaricato, l'operazione risulterà rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in
relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione del 2% quale contributo
integrativo da versare alla C.P.A e dell'Iva, nella misura ordinaria del 20%
calcolata sulla somma dei compensi e del contributo. La ritenuta d’acconto viene
calcolata sui soli compensi percepiti.
Se il professionista non supera per l’anno 2004 € 7.140 di reddito netto
professionale e/o € 10.710 di volume d’affari dichiarato ai fini I.V.A.. non ha
l’obbligo di iscrizione alla Cassa. In questo caso se si avvale della facoltà di non
iscriversi alla C.P.A... dovrà iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps e versare
per l’anno 2004 in sede di dichiarazione dei redditi una ritenuta pari al 17,80% del
proprio reddito netto. In questo caso egli potrà aggiungere al totale dei compensi
percepiti un 4% a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. .4 D.L. 295/96 Questo importo
non è fiscalmente considerato un onere previdenziale e pertanto sarà assoggettato
ad IVA e ritenuta d’acconto.
Vi è infine una terza ipotesi., ovvero quella del professionista, non iscritto
alla Cassa , ma ad un’altra gestione pensionistica (si pensi ad esempio ad un
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avvocato titolare di cattedra ). Questo caso è simile al precedente, ma la ritenuta
Inps da liquidare in sede di Dichiarazione dei Redditi è pari al 10%.
Se il magistrato onorario non è un professionista i compensi percepiti
saranno assimilati ai redditi di lavoro dipendente e su tali compensi all'atto del
pagamento delle indennità giornaliere di funzione, dovrà essere operata la ritenuta
a titolo di acconto Irpef (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73). Inoltre, sempre
secondo le indicazioni del Ministero delle Finanze, ad essi non si applica il
contributo previdenziale previsto dalla legge n. 335/1995, né l'imposta sul valore
aggiunto (IVA). Infine, i redditi in questione vanno dichiarati nel quadro RC,
sezione II, del modello Unico, in quanto non godono delle detrazioni per lavoro
dipendente.
Dott. Marcello Di Nicola
Commercialista in Roma
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Roma
Professionista iscritto alla propri Cassa di Previdenza
Totale compensi
€ 100,00
TOTALE
2% Cass di Previd.
Imponibile
IVA 20%
Totale fattura
- Rit.d'acc.
TOTALE A PAGARE
€
€
€
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-€
€
100,00
2,00
102,00
20,40
122,40
20,00
102,40
Professionista iscritto alla Gestione Separata dell'INPS
Totale compensi
Maggiorazione 4% art.4 D.L. 295/96
TOTALE
2% Cass di Previd.
Imponibile
IVA 20%
Totale fattura
- Rit.d'acc.
TOTALE A PAGARE
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€ 100,00
€
4,00
€
€
€
€
€
-€
€
104,00
2,08
106,08
21,22
127,30
20,80
106,50
Roma