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ESPERTI RIFERME SERRATURE ITALIA - 20090 FIZZONASCO (MI) - V.LE UMBRIA 2 TEL. 02/90724526 – FAX 02/90725558 E-mail: [email protected] Web Site: www.ersi.it AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI EDILIZIE - 2016 Le informazioni si riferiscono in modo particolare al lavoro svolto dai serraturieri. Non sono esaustive dell’argomento. Potete trovare la legislazione completa sul sito dell’Agenzia delle Entrate. IVA AGEVOLATA 10% E’ prevista l’applicazione dell’IVA agevolata del 10% in due casi: LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE In tutti i casi cioè in cui viene fatta una ristrutturazione edilizia che prevede il rifacimento anche parziale della casa e/o degli impianti Per esempio: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. L'aliquota Iva del 10 per cento si applica anche alle forniture dei beni finiti che anche se inglobati nella costruzione o ristrutturazione conservano la propria individualità (porte, infissi esterni, serrature, eccetera). L’agevolazione IVA al 10% spetta sia alla ditta che esegue i lavori, sia al committente. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA In tutti i casi in cui vengono eseguiti lavori di manutenzione presso abitazioni adibite a dimora di privati L’aliquota agevolata si applica anche nel caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie per interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi come per esempio: • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione • porte blindate o rinforzate • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti • apposizione di saracinesche • tapparelle metalliche con bloccaggi • vetri antisfondamento • casseforti a muro • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Il decreto del 29 dicembre 1999 individua inoltre i prodottti a cui applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% e li definisce beni significativi ceduti nell’ambito dell’intevento di manutenzione. Tra questi sono elencati gli impianti di sicurezza. L’aliquota agevolata del 10% si applica sia alla prestazione (costo dell’intervento), che al prodotto fornito (costo della serratura sostituita) a condizione che il costo del prodotto fornito non superi quello della prestazione. Reg.Atti Pubblici Milano n. 10964 – 17.5.1985 - C.F. 97039070152 - REA MI 2003945 - P.I. IT08056250965 Sulla differenza di valore del prodotto fornito dovrete applicare l’aliquota ordinaria del 22% Per esempio: Caso A Fattura emessa per sostituzione serratura per un totale di € 600,00 di cui Costo serratura € 200,00 Costo uscita e intervento € 400,00 In questo caso l’IVA al 10% si applica sull’intera fattura in quanto il valore del prodotto fornito (€ 200,00) non supera il valore della prestazione (€ 400,00) Caso B Fattura emessa per sostituzione impianto sicurezza per un totale di € 1000,00 di cui Costo parti ricambio impianto sicurezza € 600,00 Costo uscita e intervento € 400,00 In questo caso l’IVA al 10% si applica sul costo di intervento (€ 400,00) e una parte di uguale valore per il costo del prodotto fornito. Sulla differenza di € 200,00 del prodotto fornito si applica l’IVA al 21%. Per applicare l’IVA agevolata al 10% non è necessario alcun adempimento come previsto invece per le detrazioni fiscali. E’ semplicemente necessario assicurarsi che ricorrano i termini per poterla applicare. DETRAZIONE DALL’IMPONIBILE IRPEF DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI E’ prevista una detrazione fiscale dall’imponibile IRPEF, da applicare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati fino a dicembre 2016. Riferendosi all’IRPEF e ovviamente usufruibile solo da persone fisiche. Se i lavori vengono eseguiti su parti comuni del condominio si può usufruire della detrazione sia per nuove installazioni che per manutenzione ordinaria degli impianti esistenti. Se vengono eseguiti su parti private (lavori in singole abitazioni) bisogna fare un po’ di attenzione, perché si possono detrarre solo lavori relativi a nuove installazioni, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. Ci sono alcune deroghe a questo principio generale che riguardano anche i prodotti trattati dai serraturieri. Una delle deroghe riguarda l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Rientrano in questa categoria tutti gli interventi finalizzati a rafforzare le difese dell’abitazione. In questo caso, per gli interventi in singole unità abitative si può usufruire delle detrazioni anche in caso di manutenzione e non solo per nuove installazioni o ristrutturazioni. Per ciò che riguarda i serraturieri i lavori sono i seguenti: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. fattura comprovante le spese sostenute Eventuale domanda di accatastamento (quando richiesta) Eventuale comunicazione all’ASL (quando richiesta) ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi Eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Nel caso in cui non siano previsti , dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Copia del bonifico di pagamento da cui risultino causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16bis del Dpr 917/1986) codice fiscale del beneficiario della detrazione codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo). Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori pari all’8%.