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POLIZZA DI ASSICURAZIONE
"INVALIDITÀ PERMANENTE E DECESSO DA INFORTUNIO"
STIPULATA DA PARTE DI CREDITRAS VITA A FAVORE
DELL'ASSICURATO DI "UNIPLAN"
NOTA INFORMATIVA ED ESTRATTO
S o c i e t à
Società rientrante nell'area di consolidamento del Bilancio del Gruppo RAS
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminari alla
conclusione del Contratto (Contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 209 del 7 settembre 2005.
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà di richiederne la redazione in altra
lingua.
Parte A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)
L’impresa assicuratrice è la CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede legale
Corso Italia 23 - 20122 MILANO (Italia).
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni.
L’impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19 marzo 1990,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
Parte B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Contratto di assicurazione
L’assicurazione è il Contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Legislazione applicabile al Contratto
La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della
conclusione del Contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto
Ai sensi dell’art.2952 C.C. i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il Contratto)
derivanti dal Contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il
diritto.
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Reclami in merito al Contratto
Qualora le parti scelgano di applicare al Contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti
il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A.
Corso Italia 23 - 20122 MILANO (Italia)
Telefono 027216.1
Fax 0272165726
Inoltre è attivo il SERVIZIO CLIENTI telefonico CREDITRAS ON LINE al numero verde
800 11 66 33.
La Centrale operativa è sempre pronta a fornire al cliente tutte le informazioni inerenti la denuncia
del sinistro nonché verificare lo stato di avanzamento del sinistro stesso.
E' possibile richiedere il modulo per la denuncia del sinistro direttamente presso lo sportello bancario dove è
appoggiato UNIPLAN.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l’esposto della documentazione relativa al
reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti.
Via del Quirinale, 21,
00187 ROMA
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi, ove esistenti.
Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al Contratto una legislazione diversa da quella
italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il
suddetto Organo di Vigilanza straniero.
Parte C. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni
relative alla Società e/o a quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente,
nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenze
La presente Nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale.
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ESTRATTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE
"INVALIDITA' PERMANENTE E DECESSO DA INFORTUNIO"
N°10006183 ABBINATA A “UNIPLAN”
Il presente documento contiene una sintesi delle condizioni assicurative della Polizza suindicata, la cui
versione integrale si trova depositata presso la sede del Contraente CREDITRAS VITA S.p.A. ed ha
quindi un valore esclusivamente informativo e non contrattuale.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
•
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la persona indicata quale
Assicurato di UNIPLAN;
•
Assicurazione: il presente Contratto di assicurazione;
•
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione e cioè CreditRas Vita S.p.A.;
•
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
•
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili;
•
Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi
lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato;
•
Invalidità Permanente Totale: l’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%;
•
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione;
•
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
•
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;
•
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
•
Società: CreditRas Assicurazioni S.p.A.;
•
UNIPLAN: la polizza Unit Linked, che consente ai sottoscrittori del prodotto di investire i
premi su due Fondi Interni Assicurativi contemporaneamente, distribuita dal Contraente alla quale è
abbinata la presente Assicurazione.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. .
Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento
del Rischio assicurato dal presente Contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al
momento della conclusione del Contratto, la Società non avrebbe stipulato il Contratto. Gli aggravamenti di
Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.1898 C.C.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero
quello del luogo ove ha sede la Società.
Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca:
a) nell’esercizio delle attività professionali principali e secondarie;
b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune
e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni
manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies anche se a carattere continuativo; e
che abbiano come conseguenza la morte o l’Invalidità Permanente Totale.
Novero degli Assicurati
L’Assicurazione è operante per tutti le persone che assumano la qualifica di assicurato in UNIPLAN
sottoscritte da clienti del Contraente.
Persone non assicurabili
L’Assicurazione non vale per le persone:
a) che abbiano un’età superiore ai settantacinque anni alla data di decorrenza di UNIPLAN;
b) che abbiano un’età inferiore a diciotto anni alla data di decorrenza di UNIPLAN;
c) con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti;
d) affette da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%. Per le persone per cui si verifichi tale
circostanza in corso di Contratto, non a causa di un Infortunio indennizzabile in base alla presente
Polizza, l’Assicurazione verrà a cessare relativamente al caso di Invalidità Permanente e rimarrà quindi
operante per il solo caso morte;
e) indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, affette da epilessia, alcoolismo,
tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco–depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'Assicurazione cessa al manifestarsi di tali
affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.
Persone di età superiore ad ottanta anni in corso di garanzia
Relativamente alle persone che raggiungano l’età di ottanta anni in corso di garanzia, l’Assicurazione
cesserà la sua validità a decorrere da tale data.
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Somma assicurata
Per ciascun Assicurato la relativa somma assicurata per morte è pari al controvalore in Euro del capitale
espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo di riferimento e collegato a UNIPLAN.
Per il caso di Invalidità Permanente Totale la somma assicurata è pari al doppio di quella suindicata.
Le quote del Fondo Interno Assicurativo di riferimento saranno valorizzate in base al valore unitario delle
quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data del Sinistro.
Massimo Indennizzo
Fermo restando quanto disciplinato dall’articolo “Somma assicurata”, il massimo esborso a carico della
Società per ciascun Assicurato non potrà superare:
a) € 75.000,00 per la prestazione prevista in caso di morte dell’Assicurato;
b) € 150.000,00 per la prestazione prevista in caso di Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato;
c) € 150.000,00 complessivamente in caso di più polizze UNIPLAN esistenti in capo al medesimo
Assicurato.
Rischi compresi e precisazioni
La garanzia è estesa anche ai seguenti casi:
a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempre che
l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di
alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa;
e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi
movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia partecipato in modo
volontario;
f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo
massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti
sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in
conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo;
g) asfissia non di origine morbosa;
h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria,
eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze
stupefacenti o di allucinogeni;
i) avvelenamento del sangue e infezione - escluso il virus H.I.V. - sempre che il germe infettivo si sia
introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi
della lesione stessa;
j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
k) annegamento;
l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali
o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia;
m) folgorazione;
n) colpi di sole o di calore;
o) assideramento o congelamento;
p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei
tendini.
Rischio volo
L’Assicurazione è estesa agli Infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo
stesso effettuati in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e
non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di
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ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro
aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati
su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non
dichiarata, o da insurrezioni (salvo quanto previsto dall’articolo “Rischi compresi e precisazioni”).
Resta altresì inteso che l’operatività della presente garanzia non si estende all’eventuale assicurazione
complementare Infortuni dei quali sia civilmente responsabile il Contraente.
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati:
a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e
nelle relative prove;
b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e
simili), salvo quanto disposto al precedente articolo “Rischio volo”;
c) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie
forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football
americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente,
alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo,
canoa fluviale, hockey sul ghiaccio;
d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia
diretta che indiretta;
e) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
f) da proprie azioni delittuose o da partecipazione di imprese temerarie;
g) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, salvo quanto previsto dall’articolo “Rischi
compresi e precisazioni”;
h) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo,
come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da
immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).
Non sono considerati Infortuni:
j) le ernie;
k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto dal precedente articolo “Rischi compresi e precisazioni” e le
infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di
Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
l) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
m) quelli subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di
carattere eccezionale.
Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero.
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente, l’Assicurato ovvero, in caso di decesso dell’Assicurato, i beneficiari,
devono farne denuncia alla Società entro cinque giorni da quello in cui l’Infortunio si è verificato o in cui
essi ne abbiano avuto conoscenza.
Tali soggetti devono inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni
necessarie per l’accertamento del danno.
L’inadempimento all’obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall’art.1913 C.C., determina le
conseguenze previste dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione
dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione dell’Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società,
in caso di omissione colposa di tale obbligo.
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Grado di Invalidità Permanente
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed
esclusive dell’Infortunio. Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse
colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
previste dalla “Tabella” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
Prestazioni per il caso morte
Se l’Infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente
alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida la
somma assicurata ai beneficiari designati (che devono coincidere con i beneficiari designati in UNIPLAN)
ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato.
L’Indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per Invalidità Permanente Totale. Tuttavia, se
dopo il pagamento di un’Indennità per Invalidità Permanente Totale, ma entro un anno dal giorno
dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad
alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennità per morte - se
superiore - e quella già pagata per l’Invalidità Permanente Totale.
Qualora a seguito di Infortunio, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il
decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi
dell’Assicurato, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano
trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli
artt.60 e 62 del C.C.. Resta inteso che, se successivamente al pagamento dell’Indennizzo risulterà che
l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta
l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente Totale eventualmente subita.
Prestazione per il caso di Invalidità Permanente Totale
L’Indennità per il caso di Invalidità Permanente Totale è dovuta se l’invalidità stessa si verifica - anche
successivamente alla scadenza della Polizza - entro dodici mesi dal giorno dell’Infortunio.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado
d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato
destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come
perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le
percentuali previste dalla “Tabella” contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della
funzionalità perduta. In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o
articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo
il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale, anatomica o
funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma
delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella”, il grado di Invalidità Permanente è stabilito
in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva
diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Valutazione del grado di Invalidità Permanente - Ricorso all’arbitrato
Il grado di Invalidità Permanente è concordato direttamente dalla Società - o da una persona da questa
incaricata - con l’Assicurato o con una persona da lui designata.
In caso di disaccordo, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da
nominare con apposito atto.
In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da
essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
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Prova
È a carico di chi domanda l’Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il
suo diritto a termini di polizza.
Liquidazione dell’Indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’Indennità
che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati ed avuto notizia dell’accettazione, provvede al
pagamento.
L’Indennità verrà corrisposta in Italia, in Euro.
Ai sensi dell’art.1919 C.C., in caso di Sinistro il Contraente si impegna ad esibire alla Società la
documentazione attestante il consenso dell’Assicurato alla conclusione della presente Polizza.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui
all’art.1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
Effetto e cessazione della garanzia nei confronti degli Assicurati
La garanzia ha effetto dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione di UNIPLAN ed
ha una durata pari alla durata contrattuale di UNIPLAN anche in caso di risoluzione del Contratto.
La garanzia cesserà comunque di avere effetto alle ore 24 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti
eventi:
a) riscatto di UNIPLAN;
b) raggiungimento dell’ottantesimo anno di età;
c) decesso dell’Assicurato;
d) liquidazione del capitale relativo al caso di Invalidità Permanente Totale.
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TABELLA PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita totale, anatomica o funzionale di
Percentuale
un arto superiore
una mano o un avambraccio
un pollice
un indice
un medio
un anulare
un mignolo
la falange ungueale del pollice
una falange di altro dito della mano
anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole,
ma con immobilità della scapola
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con
prono–supinazione libera
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono–supinazione
libera)
paralisi completa del nervo radiale
paralisi completa del nervo ulnare
amputazione di un arto inferiore
- al di sopra della metà della coscia
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di
gamba
amputazione di un piede
amputazione di ambedue i piedi
amputazione di un alluce
amputazione di un altro dito del piede
amputazione della falange ungueale dell'alluce
anchilosi dell'anca in posizione favorevole
anchilosi del ginocchio in estensione
anchilosi della tibio–tarsica ad angolo retto con anchilosi della
sotto astragalica
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno
perdita totale della facoltà visiva di un occhio
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi
sordità completa di un orecchio
sordità completa di entrambi gli orecchi
stenosi nasale assoluta monolaterale
stenosi nasale assoluta bilaterale
esiti di frattura scomposta di una costa
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12° dorsale
- una vertebra lombare
esiti di frattura di un metamero sacrale
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e
limitazione dei movimenti del capo e del collo
perdita anatomica di un rene
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative
della crasi ematica
Destro
70%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
Sinistro
60%
50%
16%
12%
6%
6%
10%
8%
1/3 del dito
25%
20%
20%
15%
10%
8%
35%
20%
30%
17%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
15%
15%
25%
100%
10%
40%
4%
10%
1%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
2%
15%
8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato
destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
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Data ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2006
codice modello: UCBCI21206
F
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