polizza di assicurazione "invalidità permanente e
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polizza di assicurazione "invalidità permanente e
L:\PACTUM\LOGO2008\ L:\PACTUM\LOGO2008\LG000001.BMP POLIZZA DI ASSICURAZIONE "INVALIDITÀ PERMANENTE E DECESSO DA INFORTUNIO" STIPULATA DA PARTE DI CREDITRAS VITA A FAVORE DELL'ASSICURATO DI "UNIPLAN" NOTA INFORMATIVA ED ESTRATTO S o c i e t à Società rientrante nell'area di consolidamento del Bilancio del Gruppo RAS UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 1 di 12 UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 2 di 12 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del Contratto (Contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà di richiederne la redazione in altra lingua. Parte A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice) L’impresa assicuratrice è la CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede legale Corso Italia 23 - 20122 MILANO (Italia). Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni. L’impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990. Parte B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Contratto di assicurazione L’assicurazione è il Contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del Contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell’art.2952 C.C. i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il Contratto) derivanti dal Contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 3 di 12 Reclami in merito al Contratto Qualora le parti scelgano di applicare al Contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. Corso Italia 23 - 20122 MILANO (Italia) Telefono 027216.1 Fax 0272165726 Inoltre è attivo il SERVIZIO CLIENTI telefonico CREDITRAS ON LINE al numero verde 800 11 66 33. La Centrale operativa è sempre pronta a fornire al cliente tutte le informazioni inerenti la denuncia del sinistro nonché verificare lo stato di avanzamento del sinistro stesso. E' possibile richiedere il modulo per la denuncia del sinistro direttamente presso lo sportello bancario dove è appoggiato UNIPLAN. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti. Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al Contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione. Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero. Parte C. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o a quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. Avvertenze La presente Nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 4 di 12 ESTRATTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE "INVALIDITA' PERMANENTE E DECESSO DA INFORTUNIO" N°10006183 ABBINATA A “UNIPLAN” Il presente documento contiene una sintesi delle condizioni assicurative della Polizza suindicata, la cui versione integrale si trova depositata presso la sede del Contraente CREDITRAS VITA S.p.A. ed ha quindi un valore esclusivamente informativo e non contrattuale. DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: • Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la persona indicata quale Assicurato di UNIPLAN; • Assicurazione: il presente Contratto di assicurazione; • Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione e cioè CreditRas Vita S.p.A.; • Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; • Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; • Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato; • Invalidità Permanente Totale: l’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%; • Polizza: il documento che prova l’Assicurazione; • Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; • Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro; • Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; • Società: CreditRas Assicurazioni S.p.A.; • UNIPLAN: la polizza Unit Linked, che consente ai sottoscrittori del prodotto di investire i premi su due Fondi Interni Assicurativi contemporaneamente, distribuita dal Contraente alla quale è abbinata la presente Assicurazione. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 5 di 12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Dichiarazioni inesatte e reticenti Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. . Aggravamento del Rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio assicurato dal presente Contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del Contratto, la Società non avrebbe stipulato il Contratto. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.1898 C.C. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Oggetto dell’Assicurazione L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca: a) nell’esercizio delle attività professionali principali e secondarie; b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies anche se a carattere continuativo; e che abbiano come conseguenza la morte o l’Invalidità Permanente Totale. Novero degli Assicurati L’Assicurazione è operante per tutti le persone che assumano la qualifica di assicurato in UNIPLAN sottoscritte da clienti del Contraente. Persone non assicurabili L’Assicurazione non vale per le persone: a) che abbiano un’età superiore ai settantacinque anni alla data di decorrenza di UNIPLAN; b) che abbiano un’età inferiore a diciotto anni alla data di decorrenza di UNIPLAN; c) con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti; d) affette da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%. Per le persone per cui si verifichi tale circostanza in corso di Contratto, non a causa di un Infortunio indennizzabile in base alla presente Polizza, l’Assicurazione verrà a cessare relativamente al caso di Invalidità Permanente e rimarrà quindi operante per il solo caso morte; e) indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco–depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata. Persone di età superiore ad ottanta anni in corso di garanzia Relativamente alle persone che raggiungano l’età di ottanta anni in corso di garanzia, l’Assicurazione cesserà la sua validità a decorrere da tale data. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 6 di 12 Somma assicurata Per ciascun Assicurato la relativa somma assicurata per morte è pari al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo di riferimento e collegato a UNIPLAN. Per il caso di Invalidità Permanente Totale la somma assicurata è pari al doppio di quella suindicata. Le quote del Fondo Interno Assicurativo di riferimento saranno valorizzate in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data del Sinistro. Massimo Indennizzo Fermo restando quanto disciplinato dall’articolo “Somma assicurata”, il massimo esborso a carico della Società per ciascun Assicurato non potrà superare: a) € 75.000,00 per la prestazione prevista in caso di morte dell’Assicurato; b) € 150.000,00 per la prestazione prevista in caso di Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato; c) € 150.000,00 complessivamente in caso di più polizze UNIPLAN esistenti in capo al medesimo Assicurato. Rischi compresi e precisazioni La garanzia è estesa anche ai seguenti casi: a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempre che l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo; g) asfissia non di origine morbosa; h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; i) avvelenamento del sangue e infezione - escluso il virus H.I.V. - sempre che il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; k) annegamento; l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; m) folgorazione; n) colpi di sole o di calore; o) assideramento o congelamento; p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Rischio volo L’Assicurazione è estesa agli Infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 7 di 12 ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni (salvo quanto previsto dall’articolo “Rischi compresi e precisazioni”). Resta altresì inteso che l’operatività della presente garanzia non si estende all’eventuale assicurazione complementare Infortuni dei quali sia civilmente responsabile il Contraente. Esclusioni Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati: a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto disposto al precedente articolo “Rischio volo”; c) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio; d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; e) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; f) da proprie azioni delittuose o da partecipazione di imprese temerarie; g) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, salvo quanto previsto dall’articolo “Rischi compresi e precisazioni”; h) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati Infortuni: j) le ernie; k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto dal precedente articolo “Rischi compresi e precisazioni” e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; l) gli infarti da qualsiasi causa determinati; m) quelli subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Estensione territoriale L’Assicurazione vale per il mondo intero. Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro il Contraente, l’Assicurato ovvero, in caso di decesso dell’Assicurato, i beneficiari, devono farne denuncia alla Società entro cinque giorni da quello in cui l’Infortunio si è verificato o in cui essi ne abbiano avuto conoscenza. Tali soggetti devono inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni necessarie per l’accertamento del danno. L’inadempimento all’obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall’art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione dell’Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 8 di 12 Grado di Invalidità Permanente Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Prestazioni per il caso morte Se l’Infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati (che devono coincidere con i beneficiari designati in UNIPLAN) ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato. L’Indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per Invalidità Permanente Totale. Tuttavia, se dopo il pagamento di un’Indennità per Invalidità Permanente Totale, ma entro un anno dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennità per morte - se superiore - e quella già pagata per l’Invalidità Permanente Totale. Qualora a seguito di Infortunio, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt.60 e 62 del C.C.. Resta inteso che, se successivamente al pagamento dell’Indennizzo risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente Totale eventualmente subita. Prestazione per il caso di Invalidità Permanente Totale L’Indennità per il caso di Invalidità Permanente Totale è dovuta se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro dodici mesi dal giorno dell’Infortunio. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella” contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella”, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Valutazione del grado di Invalidità Permanente - Ricorso all’arbitrato Il grado di Invalidità Permanente è concordato direttamente dalla Società - o da una persona da questa incaricata - con l’Assicurato o con una persona da lui designata. In caso di disaccordo, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 9 di 12 Prova È a carico di chi domanda l’Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. Liquidazione dell’Indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’Indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati ed avuto notizia dell’accettazione, provvede al pagamento. L’Indennità verrà corrisposta in Italia, in Euro. Ai sensi dell’art.1919 C.C., in caso di Sinistro il Contraente si impegna ad esibire alla Società la documentazione attestante il consenso dell’Assicurato alla conclusione della presente Polizza. Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all’art.1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’Infortunio. Effetto e cessazione della garanzia nei confronti degli Assicurati La garanzia ha effetto dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione di UNIPLAN ed ha una durata pari alla durata contrattuale di UNIPLAN anche in caso di risoluzione del Contratto. La garanzia cesserà comunque di avere effetto alle ore 24 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: a) riscatto di UNIPLAN; b) raggiungimento dell’ottantesimo anno di età; c) decesso dell’Assicurato; d) liquidazione del capitale relativo al caso di Invalidità Permanente Totale. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 10 di 12 TABELLA PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita totale, anatomica o funzionale di Percentuale un arto superiore una mano o un avambraccio un pollice un indice un medio un anulare un mignolo la falange ungueale del pollice una falange di altro dito della mano anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono–supinazione libera anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono–supinazione libera) paralisi completa del nervo radiale paralisi completa del nervo ulnare amputazione di un arto inferiore - al di sopra della metà della coscia - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba amputazione di un piede amputazione di ambedue i piedi amputazione di un alluce amputazione di un altro dito del piede amputazione della falange ungueale dell'alluce anchilosi dell'anca in posizione favorevole anchilosi del ginocchio in estensione anchilosi della tibio–tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica paralisi completa dello sciatico popliteo esterno perdita totale della facoltà visiva di un occhio perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi sordità completa di un orecchio sordità completa di entrambi gli orecchi stenosi nasale assoluta monolaterale stenosi nasale assoluta bilaterale esiti di frattura scomposta di una costa esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale - una vertebra dorsale - 12° dorsale - una vertebra lombare esiti di frattura di un metamero sacrale esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo perdita anatomica di un rene perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica Destro 70% 60% 18% 14% 8% 8% 12% 9% Sinistro 60% 50% 16% 12% 6% 6% 10% 8% 1/3 del dito 25% 20% 20% 15% 10% 8% 35% 20% 30% 17% 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% 35% 25% 15% 15% 25% 100% 10% 40% 4% 10% 1% 12% 5% 10% 10% 3% 5% 2% 15% 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 11 di 12 Data ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2006 codice modello: UCBCI21206 F UNIPLAN- ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 12 di 12