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SINTESI NORMATIVA (Aggiornata al 15/10/2009) OBBLIGHI RELATIVI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI SU NUOVI EDIFICI O SU EDIFICI ESISTENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE NELLA REGIONE PIEMONTE 1) In quali casi è necessario installare sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria Ai sensi dell’articolo 18 della L.r. 13/2007 e della DGR del 4 Agosto 2009, n. 45‐11967, IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2009 (vedi sezione download del sito www.studioproeco.it), per soddisfare il fabbisogno energetico annuale di acqua calda sanitaria il proprietario o chi ne ha titolo deve installare sistemi solari termici integrati nella struttura edilizia dimensionati in modo tale da coprire il 60% del suddetto fabbisogno (di seguito denominato fabbisogno standard). Salvi i casi di deroga successivamente indicati (vedi punto 3), devono essere installati sistemi solari termici nei seguenti casi: à edifici di nuova costruzione in cui è prevista l’installazione dell’impianto idricosanitario; à edifici sottoposti a ristrutturazione qualora questa sia accompagnata dalla ristrutturazione dell’impianto termico1; à ristrutturazione di impianti termici; à realizzazione di porzioni di volumetria conseguenti ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti in cui sia previsto un fabbisogno di acqua calda sanitaria con riferimento alla sola quota di fabbisogno derivante dall’ampliamento; à nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti. Le destinazioni d’uso interessate dall’obbligo di installazione di sistemi solari termici sono tutte tranne le seguenti: E.4 (1) cinema e teatri, E.4 (2) luoghi di culto, E.4 (3) sale da ballo, E.8 attività produttive. 2) Come deve essere calcolato il fabbisogno energetico annuale di acqua calda sanitaria Il fabbisogno annuale si calcola applicando la norma tecnica UNI/TS 11300‐2 (riportata in estratto nell’Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45‐11967). Qualora all’interno di un edificio siano svolte attività che richiedono differenti fabbisogni energetici relativamente dell’acqua calda sanitaria, le stesse devono essere considerate separatamente. Per quanto riguarda gli edifici destinati ad uso ufficio e ad uso commerciale, qualora non diversamente previsto dalla normativa tecnica UNI/TS 11300‐2, il fabbisogno deve essere determinato sulla base delle effettive necessità identificate in sede di progettazione degli impianti. 3) Casi in cui non vige l’obbligo di installare un sistema solare termico Oltre che per gli edifici aventi destinazioni d’uso indicate nel punto 1, l’obbligo di installare un sistema solare termico non sussiste nei seguenti casi: a) edifici in cui non sia prevista l’installazione di impianto idrico‐sanitario; 1
Ai sensi dell’allegato A della Legge Regionale n. 13 del 28 Maggio 2007, per “ristrutturazione di un impianto termico” si intende un insieme di opere che
comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore.
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b) strutture temporanee; c) edifici adibiti ad attività sportive con periodi di utilizzo annuale inferiore ai tre mesi, ad esclusione delle piscine; d) edifici in cui il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria risulti inferiore a 65 litri/giorno; e) immobili ricadenti nellʹambito della disciplina della parte seconda e dellʹarticolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellʹarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica unʹalterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; f) fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; Inoltre, non sussiste l’obbligo di soddisfare il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria mediante l’installazione di sistemi solari termici o facendo ricorso ad altra fonte rinnovabile nel caso di installazione di impianto termico in edificio esistente o di ristrutturazione di impianto termico qualora l’installazione comporti l’impossibilità tecnica di collegarsi o integrarsi con la rete idrico – sanitaria già in opera. Tra i casi in cui l’obbligo non sussiste si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti casi: à condominio sprovvisto di impianto di riscaldamento ma dotato di rete idrico‐sanitaria per acqua calda sanitaria presso le singole utenze prodotta mediante scaldabagni individuali o boiler elettrici; à condominio provvisto di impianto di riscaldamento centralizzato e dotato di rete idrico‐sanitaria per acqua calda sanitaria, presso le singole utenze, prodotta mediante scaldabagni individuali o boiler elettrici; à condominio dotato di impianto centralizzato nel quale il sottotetto viene recuperato ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti2); à ristrutturazione di impianto termico in condomini dotati prevalentemente di impianti termici autonomi; à edifici dotati di sistema di generazione centralizzata di acqua calda sanitaria già alimentato da fonti rinnovabili. 4) Edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento o utilizzo di cascami termici Il fabbisogno standard può essere ridotto della quota di calore utilmente impiegabile nella produzione di acqua calda sanitaria nei casi in cui: a) sia utilizzata energia proveniente da geotermia ad alta entalpia (non adatta ad essere utilizzata dalle pompe di calore); b) sia utilizzato calore proveniente dalla rete di teleriscaldamento; c) esista la possibilità di utilizzare cascami termici derivanti da processi anche esterni all’edificio (esempio: recupero di energia termica da gruppo frigoriferi o altre apparecchiature). 5) Casi in cui, a causa dell’orientamento o ombreggiamento delle falde, non risulta possibile coprire interamente il fabbisogno standard mediante l’installazione di un sistema solare termico Quando i fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento costituiscono limite tecnologico e ambientale al completo soddisfacimento del requisito mediante impianto solare termico, è necessaria l’integrazione con unʹaltra fonte energetica rinnovabile, al fine di soddisfare il fabbisogno standard. Deve comunque essere realizzato un impianto solare in modo tale da soddisfare la quota massima possibile, tenendo conto dei fattori di orientamento, inclinazione e ombreggiamento. Se ciò non è possibile, è necessario coprire l’intero fabbisogno standard attraverso l’utilizzo di un’altra fonte energetica rinnovabile. 2
Al momento sembrerebbe dunque che, nel caso di recupero di sottotetto a fini abitativi in un condominio dotato di impianti termici autonomi, qualora il
nuovo sottotetto sia dotato di un nuovo impianto termico, sussista l’obbligo di installazione del sistema solare termico.
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Nel caso in cui non siano disponibili fonti rinnovabili devono essere utilizzate le migliori tecnologie per la generazione del calore (pompe di calore, caldaie a condensazione, ecc.). 6) Ulteriori prescrizioni normative in merito da soddisfare contestualmente all’installazione del sistema solare termico Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45‐11967, per gli impianti a circolazione forzata, di superficie inferiore o uguale ai 20 m2 o di superficie inferiore o uguale a 15 m2 se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovrà essere presente uno strumento rilevatore, come contalitri, contabilizzatore di calore o contatore. Per i sistemi di superficie superiore ai 20 m2 o a 15 m2 se i pannelli sono a tubi sottovuoto, dovranno essere montati sull’impianto due contabilizzatori di calore per misurare rispettivamente l’energia estratta dai pannelli e quella fornita all’utilizzatore. 7) Requisiti normativi specifici in merito all’integrazione architettonica e tecnologica dei pannelli solari Nei punti 3.5, 3.6, 3.7 della DGR n. 45‐11967 del 4 agosto 2009 sono indicati i criteri di installazione dei sistemi solari termici, mentre nell’Allegato B della stessa Delibera sono riportate le schede rappresentative di alcune tipologie di inserimento delle superfici captanti. Tali schede consentono una valutazione del livello di integrazione architettonica e delle condizioni ottimali di orientamento e inclinazione. Inoltre, per la Città di Torino, l’articolo 39 bis del Regolamento Edilizio del Comune di Torino disciplina l’installazione e l’integrazione architettonica di pannelli solari all’interno del territorio comunale (vedi sezione download del sito www.studioproeco.it). 8) Riepilogo sintetico Esiste una scala di priorità circa l’obbligo di installazione dei sistemi solari termici, così come previsto dalla normativa vigente: 1° ‐ si installa il sistema solare termico nei casi previsti al punto 1). 2° ‐ se esiste la possibilità di utilizzare in parte o in toto la rete di teleriscaldamento o cascami termici per produrre acs, si può adottare tale soluzione in alternativa al solare termico. 3° ‐ se non si riesce a coprire il 60% del fabbisogno con il solare termico, per l’esposizione o lo spazio disponibile sulle falde, si deve integrare il sistema solare termico con altra fonte rinnovabile. Deve comunque essere realizzato un impianto solare in modo tale da soddisfare la quota massima possibile. 4° ‐ se non è possibile coprire neanche in minima parte il 60% del fabbisogno con il solare termico o con altra fonte rinnovabile, si possono usare le migliori tecnologie per la produzione del calore (pompe di calore, apparecchiature a condensazione, ecc.) 5° ‐ se si deve installare anche un impianto solare fotovoltaico sullo stesso tetto, la precedenza va data al sistema solare termico.