Raccolta e trasporto carcasse animali da compagnia

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Raccolta e trasporto carcasse animali da compagnia
Sottoprodotti di origine animale in
ambito urbano
Angela Soriani
Azienda USL di Ferrara
S.O.A. in ambito urbano
Raccolta e smaltimento carcasse/resti di
animali da compagnia e sinantropi
Crematori per animali da compagnia
Cimiteri
“
“
“
“
Utilizzo S.O.A. per alimentazione di animali
ricoverati presso canili, gattili o altre strutture
similari (asili, rifugi)
Animali da compagnia - definizione
Reg.1069/2009/CE – art. 3 – punto 8)
“un animale appartenente a una specie abitualmente
nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a
fini diversi dall’allevamento”
Gli equidi non rientrano in tale definizione ma in
quella di animali da allevamento - art. 3 punto 6)
lettera b)
Animali da compagnia
Materiali di categoria 1
Reg.1069/2009/CE – art.8- lett. iii)
Smaltimento –
incenerimento
sotterramento – deroga ex art. 19 Reg. 1069/2009 - alle
condizioni descritte nell’Allegato 6 – Capo III – Sez. I - lett.c del
Reg. 142/2011
Sarebbe opportuno che le Linee Guida chiarissero se i
proprietari di animali da compagnia sono derogati dagli obblighi
previsti per il trasporto S.O.A. (oneri aggiuntivi)
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n.133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.(GU n. 163 del
15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa
o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento,
con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono
compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei
rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la
pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le
sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La
definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le
linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e
lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di
alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di
combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento,
movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti
dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli
effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie
operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di
incenerimento;
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n.133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.(GU n. 163 del
15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)
e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la
cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di
materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio
o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello
smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi
le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo
stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i
sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria
di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di
trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e
dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature
di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi
di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio
delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in
modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella
produzione di energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai
fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di
incenerimento ai sensi della lettera d);
Crematori per animali da compagnia
L’impianto di incenerimento deve essere Riconosciuto ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento 1069/2009
Requisiti strutturali e gestionali descritti nell’Allegato III Regolamento n. 142/2011
Manuale autocontrollo (HACCP)
Obblighi tracciabilità (Registro carico/scarico, archiviazione
documenti di smaltimento ceneri e di trasporto se le spoglie non
venissero conferite direttamente dal proprietario)
Deroga per impianti a bassa capacità (capacità < kg.50/ora):
non necessita bruciatore ausiliario.
sotterramento animali da compagnia
In terreni di privati ( proprietario o altri previo
consenso)
In aree autorizzate allo scopo ( cimiteri per
animali da compagnia)
in caso di inumazione in cimitero necessita
una certificazione veterinaria che attesti che
la causa di morte non è riferibile a forme
morbose trasmissibili all’uomo o agli animali
Seppellimento in terreno di privati
cittadini
Secondo la nota del Servizio Veterinario Regionale (P.G.
/2010/116710 del 28/04/2010) con parere relativo alla applicazione
della D.G.R. 13/12/2004 n. 2544, ora non più applicabile:
Il certificato veterinario non è richiesto
Il proprietario dell’animale deceduto può avvalersi del terreno di
altro privato a condizione che tale inumazione sia formalizzata
Non possono essere seppelliti in terreni di privati spoglie animali
provenienti da attività commerciali registrate ai sensi della L.R. n.
5/2005 (negozi, allevamenti, pensioni, ecc..) oppure spoglie
animali provenienti da strutture di ricovero pubbliche o private
(canili, gattili) che potranno essere avviate esclusivamente
all’incenerimento
LE INDICAZIONI RESTERANNO LE STESSE?
Sotterramento equidi
Consentita solo previo rilascio di apposita
autorizzazione dell’Autorità competente unitamente
ai seguenti documenti:
• denuncia di decesso dell’animale effettuata presso
gli uffici dell’Autorità competente
• Certificato veterinario che attesti le cause di morte
• Rimozione del microchip su equidi D.P.A. da parte di
un Veterinario Ufficiale al fine di impedirne il riutilizzo
illecito (Linee Guida e principi per l’organizzazione e gestione dell’anagrafe equina da
parte dell’UNIRE- G.U. n. 65 del 19/03/2010)
Animali sinantropi
La gestione delle carcasse e dei sottoprodotti di animali
sinantropi non viene definita in maniera chiara in quanto gli
animali selvatici diversi dalla selvaggina,” non sospettati di
essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli
animali” sono esclusi dagli ambiti di applicazione del
Regolamento 1069/2009.
Resta il fatto che:
non sempre si può escludere a priori l’assenza di patogeni
Considerazione della percezione di pericolo da parte della
popolazione
Aspetti igienici non trascurabili in alcuni casi (cospicuo numero
carcasse presenti)
Raccolta spoglie animali da compagnia e
sinantropi
Registrazione degli Operatori
Raccolta e trasporto carcasse animali
da compagnia
PRIMA: autorizzazione sanitaria veicoli e/o
contenitori
ORA:Notifica di Registrazione (art. 23 – Reg.
1069/2009) degli Operatori per :
Apertura- Variazione titolarità o attivitàCessazione di attività
Attribuzione di Official Number
Elenco nazionale (SINTESI)
Raccolta e trasporto carcasse animali
da compagnia
Sede di archiviazione della documentazione
di interesse sanitario: registri carico/scarico
e/o certificati veterinari e documenti di
trasporto
Veicoli e contenitori identificati con codice di
identificazione assegnato da SVET
Sede autorimessa dove vengono effettuati i
lavaggi e le disinfezioni
I cimiteri per animali da compagnia
L.R. 29/07/2004 n. 19- Disciplina in materia funeraria e di Polizia mortuaria (testo coordinato
con modifiche apportate dal L.R. 27/07/2005 n. 14)
Art.7 REGOLAMENTI COMUNALI
1.“Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente Legge i Comuni, singoli o
associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria
attraverso apposito regolamento…omissis….Il regolamento di cui al comma 1 può altresì
prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d’affezione, da parte di
soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L’autorizzazione alla costruzione dei
cimiteri per gli animali d’affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole
espresso dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
I cimiteri per animali da compagnia
Regolamenti Comunali di Igiene Veterinaria
Possono riportare requisiti minimi per l’inumazione,
la tumulazione e l’incenerimento
Devono tenere conto delle norme generali in materia
(“Regolamento di Polizia Mortuaria” –
D.P.R.10/09/1990 n. 285 e succ. modifiche ed
integrazioni- norme sui S.O.A.- norme ambientali)
Utilizzo di S.O.A. per alimentazione
cani e gatti presso canili o rifugi
Art.18- Reg.1069/2009” …in deroga agli artt.13 e 14 e nel rispetto di
condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute
pubblica e degli animali, l’A.C. può consentire la raccolta e l’uso di
materiali di cat. 2(salvo a a.morti o abbattuti per malattie trasmissibili)
e di materiali di cat.3 ..”
Utilizzo di S.O.A. per alimentazione
cani e gatti presso canili o rifugi
Art.13 - Reg.142/2011”Norme particolari sui
mangimi”.
gli operatori possono utilizzare materiali di cat. 2 o
cat. 3 per l’alimentazione di :
Cani provenienti da canili o da mute riconosciuti
Cani e gatti in rifugi
purchè rispettino le prescrizioni generali di cui
all’Allegato VI, capo II, sezione 1 e ogni altra
condizione stabilita dall’A.C.
Utilizzo di S.O.A. per alimentazione
cani e gatti presso canili o rifugi
Prescrizioni generali:
L’operatore che effettua il trasporto ha l’obbligo di
comunicare al Serv. Vet. l’elenco dei veicoli e
contenitori che verranno utilizzati
raccolta e trasporto con veicoli e contenitori idonei
se riutilizzabili, i contenitori dovrebbero essere
“dedicati” nella misura necessaria ad evitare la
contaminazione crociata
l’A.C. deve autorizzare un tale uso
Obbligo di adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione
Utilizzo di S.O.A. per alimentazione
cani e gatti presso canili o rifugi
Prescrizioni generali:
Registrazione dei “centri di raccolta”(canili/gattili)
Rispetto dei requisiti strutturali descritti nell’Allegato IX -Sezioni
1-2-3
Predisposizione di modalità di smaltimento dei S.O.A. non
utilizzati
Obbligo di trattamento dei S.O.A. prima dell’utilizzo:consentita
la sterilizzazione mediante bollitura o esposizione a vapore
sotto pressione fino a completa cottura di ciascun pezzo di
materiale
Utilizzo di S.O.A. per alimentazione
cani e gatti presso canili o rifugi
Rintracciabilità:
Obbligo tenuta Registro per canile/gattile
Obbligo archiviazione documenti di trasporto
Se lo speditore invia da negozio per la vendita al
minuto ed ha un contratto formalizzato in esclusiva
con la struttura di ricovero è esonerato dalla tenuta
del registro
Se il trasportatore è un operatore del canile/gattile è
esonerato dalla tenuta del registro
Utilizzo di S.O.A. per alimentazione
cani e gatti presso canili o rifugi
Per le strutture già riconosciute all’uso in
deroga ai sensi dell’art. 23 – Reg.1774/2002
si prevede la revoca del riconoscimento ed il
mantenimento del codice attribuito come da
Sistema SINTESI ai fini della Registrazione
Grazie per l’attenzione…