Raccolta e trasporto carcasse animali da compagnia
Transcript
Raccolta e trasporto carcasse animali da compagnia
Sottoprodotti di origine animale in ambito urbano Angela Soriani Azienda USL di Ferrara S.O.A. in ambito urbano Raccolta e smaltimento carcasse/resti di animali da compagnia e sinantropi Crematori per animali da compagnia Cimiteri “ “ “ “ Utilizzo S.O.A. per alimentazione di animali ricoverati presso canili, gattili o altre strutture similari (asili, rifugi) Animali da compagnia - definizione Reg.1069/2009/CE – art. 3 – punto 8) “un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento” Gli equidi non rientrano in tale definizione ma in quella di animali da allevamento - art. 3 punto 6) lettera b) Animali da compagnia Materiali di categoria 1 Reg.1069/2009/CE – art.8- lett. iii) Smaltimento – incenerimento sotterramento – deroga ex art. 19 Reg. 1069/2009 - alle condizioni descritte nell’Allegato 6 – Capo III – Sez. I - lett.c del Reg. 142/2011 Sarebbe opportuno che le Linee Guida chiarissero se i proprietari di animali da compagnia sono derogati dagli obblighi previsti per il trasporto S.O.A. (oneri aggiuntivi) DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n.133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.(GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122) d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento; DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n.133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.(GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122) e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d); Crematori per animali da compagnia L’impianto di incenerimento deve essere Riconosciuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 1069/2009 Requisiti strutturali e gestionali descritti nell’Allegato III Regolamento n. 142/2011 Manuale autocontrollo (HACCP) Obblighi tracciabilità (Registro carico/scarico, archiviazione documenti di smaltimento ceneri e di trasporto se le spoglie non venissero conferite direttamente dal proprietario) Deroga per impianti a bassa capacità (capacità < kg.50/ora): non necessita bruciatore ausiliario. sotterramento animali da compagnia In terreni di privati ( proprietario o altri previo consenso) In aree autorizzate allo scopo ( cimiteri per animali da compagnia) in caso di inumazione in cimitero necessita una certificazione veterinaria che attesti che la causa di morte non è riferibile a forme morbose trasmissibili all’uomo o agli animali Seppellimento in terreno di privati cittadini Secondo la nota del Servizio Veterinario Regionale (P.G. /2010/116710 del 28/04/2010) con parere relativo alla applicazione della D.G.R. 13/12/2004 n. 2544, ora non più applicabile: Il certificato veterinario non è richiesto Il proprietario dell’animale deceduto può avvalersi del terreno di altro privato a condizione che tale inumazione sia formalizzata Non possono essere seppelliti in terreni di privati spoglie animali provenienti da attività commerciali registrate ai sensi della L.R. n. 5/2005 (negozi, allevamenti, pensioni, ecc..) oppure spoglie animali provenienti da strutture di ricovero pubbliche o private (canili, gattili) che potranno essere avviate esclusivamente all’incenerimento LE INDICAZIONI RESTERANNO LE STESSE? Sotterramento equidi Consentita solo previo rilascio di apposita autorizzazione dell’Autorità competente unitamente ai seguenti documenti: • denuncia di decesso dell’animale effettuata presso gli uffici dell’Autorità competente • Certificato veterinario che attesti le cause di morte • Rimozione del microchip su equidi D.P.A. da parte di un Veterinario Ufficiale al fine di impedirne il riutilizzo illecito (Linee Guida e principi per l’organizzazione e gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE- G.U. n. 65 del 19/03/2010) Animali sinantropi La gestione delle carcasse e dei sottoprodotti di animali sinantropi non viene definita in maniera chiara in quanto gli animali selvatici diversi dalla selvaggina,” non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali” sono esclusi dagli ambiti di applicazione del Regolamento 1069/2009. Resta il fatto che: non sempre si può escludere a priori l’assenza di patogeni Considerazione della percezione di pericolo da parte della popolazione Aspetti igienici non trascurabili in alcuni casi (cospicuo numero carcasse presenti) Raccolta spoglie animali da compagnia e sinantropi Registrazione degli Operatori Raccolta e trasporto carcasse animali da compagnia PRIMA: autorizzazione sanitaria veicoli e/o contenitori ORA:Notifica di Registrazione (art. 23 – Reg. 1069/2009) degli Operatori per : Apertura- Variazione titolarità o attivitàCessazione di attività Attribuzione di Official Number Elenco nazionale (SINTESI) Raccolta e trasporto carcasse animali da compagnia Sede di archiviazione della documentazione di interesse sanitario: registri carico/scarico e/o certificati veterinari e documenti di trasporto Veicoli e contenitori identificati con codice di identificazione assegnato da SVET Sede autorimessa dove vengono effettuati i lavaggi e le disinfezioni I cimiteri per animali da compagnia L.R. 29/07/2004 n. 19- Disciplina in materia funeraria e di Polizia mortuaria (testo coordinato con modifiche apportate dal L.R. 27/07/2005 n. 14) Art.7 REGOLAMENTI COMUNALI 1.“Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente Legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento…omissis….Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d’affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L’autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d’affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio I cimiteri per animali da compagnia Regolamenti Comunali di Igiene Veterinaria Possono riportare requisiti minimi per l’inumazione, la tumulazione e l’incenerimento Devono tenere conto delle norme generali in materia (“Regolamento di Polizia Mortuaria” – D.P.R.10/09/1990 n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni- norme sui S.O.A.- norme ambientali) Utilizzo di S.O.A. per alimentazione cani e gatti presso canili o rifugi Art.18- Reg.1069/2009” …in deroga agli artt.13 e 14 e nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l’A.C. può consentire la raccolta e l’uso di materiali di cat. 2(salvo a a.morti o abbattuti per malattie trasmissibili) e di materiali di cat.3 ..” Utilizzo di S.O.A. per alimentazione cani e gatti presso canili o rifugi Art.13 - Reg.142/2011”Norme particolari sui mangimi”. gli operatori possono utilizzare materiali di cat. 2 o cat. 3 per l’alimentazione di : Cani provenienti da canili o da mute riconosciuti Cani e gatti in rifugi purchè rispettino le prescrizioni generali di cui all’Allegato VI, capo II, sezione 1 e ogni altra condizione stabilita dall’A.C. Utilizzo di S.O.A. per alimentazione cani e gatti presso canili o rifugi Prescrizioni generali: L’operatore che effettua il trasporto ha l’obbligo di comunicare al Serv. Vet. l’elenco dei veicoli e contenitori che verranno utilizzati raccolta e trasporto con veicoli e contenitori idonei se riutilizzabili, i contenitori dovrebbero essere “dedicati” nella misura necessaria ad evitare la contaminazione crociata l’A.C. deve autorizzare un tale uso Obbligo di adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione Utilizzo di S.O.A. per alimentazione cani e gatti presso canili o rifugi Prescrizioni generali: Registrazione dei “centri di raccolta”(canili/gattili) Rispetto dei requisiti strutturali descritti nell’Allegato IX -Sezioni 1-2-3 Predisposizione di modalità di smaltimento dei S.O.A. non utilizzati Obbligo di trattamento dei S.O.A. prima dell’utilizzo:consentita la sterilizzazione mediante bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a completa cottura di ciascun pezzo di materiale Utilizzo di S.O.A. per alimentazione cani e gatti presso canili o rifugi Rintracciabilità: Obbligo tenuta Registro per canile/gattile Obbligo archiviazione documenti di trasporto Se lo speditore invia da negozio per la vendita al minuto ed ha un contratto formalizzato in esclusiva con la struttura di ricovero è esonerato dalla tenuta del registro Se il trasportatore è un operatore del canile/gattile è esonerato dalla tenuta del registro Utilizzo di S.O.A. per alimentazione cani e gatti presso canili o rifugi Per le strutture già riconosciute all’uso in deroga ai sensi dell’art. 23 – Reg.1774/2002 si prevede la revoca del riconoscimento ed il mantenimento del codice attribuito come da Sistema SINTESI ai fini della Registrazione Grazie per l’attenzione…