2 05 04 Sardaleasing_pegnotitoli

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FOGLIO INFORMATIVO
PER PEGNO DI TITOLI
Sezione 1 - Informazioni su SARDALEASING S.p.A.
La Sardaleasing S.p.A. è una Società di Locazione Finanziaria per Azioni con Sede in Sassari, via IV Novembre, 27,
capitale sociale di Euro 51.650.000,00= interamente versato e riserve pari a Euro 15.344.028,00= (al 31.12.2006);
Registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale e partita IVA n. 00319850905; Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di
Sassari al n. 61925; Iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993: n° 15790 e all’elenco speciale ex
art. 107: n° 19257.5; Società del Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna, iscritto all’Albo dei Gruppi Creditizi
presso la Banca d’Italia Cod. 5387.6; indirizzo di posta elettronica: [email protected].
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
Dati e qualifica del soggetto convenzionato:
La Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c. è una Banca con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, capitale sociale
Euro 757.457.556= i.v. al 31.12.2007, riserve Euro 1.486.245.855 al 31/12/2007; iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di
Modena, Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e partita IVA n. 01153230360, iscritta all’Albo delle Banche
n. 4932 e all’Albo dei Gruppi Creditizi presso la Banca d’Italia cod. 5387.6 Gruppo Banca Popolare dell’Emilia
Romagna.
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a
quelli indicati nel presente foglio informativo.
Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici del pegno di titoli
Il pegno è una garanzia, in base alla quale il garante assicura alla società di leasing il soddisfacimento di un determinato
credito derivante da un contratto di leasing, con preferenza rispetto ad altri creditori.
Il pegno su crediti si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno, oppure con
l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.
Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata e sul valore dell’insieme di strumenti
finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso
la banca, secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.LGS. n. 213/1998 T.U. finanza).
I rischi tipici del pegno sono legati all’inadempimento dell’obbligazione garantita.
A questo proposito, si deve evidenziare che:
il pegno garantisce (oltre che tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, imposte, tasse, spese ed
ogni altro accessorio, derivanti dal contratto di locazione finanziaria) anche quanto fosse stato incassato dalla
società di leasing in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di
annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
la garanzia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o denaro, azioni e obbligazioni ed a quant’altro possa
spettare sui titoli;
in caso di conversione dei titoli dati in pegno, la garanzia si trasferisce sui nuovi titoli;
in casa di inadempimento, la società di leasing può far vendere, con preavviso, i titoli costituiti in pegno.
Sezione 3 - Condizioni economiche del pegno
Il pegno garantisce (per l’imp orto pari al valore dei titoli indicati nella lettera di costituzione del pegno stesso) tutto
quanto dovuto alla società di leasing per capitale, interessi, imposte, tasse, spese ed ogni altro accessorio relativi ad un
determinato contratto di locazione finanziaria, anche in dipendenza di cessioni o proroghe del contratto stesso.
Poiché il pegno si riferisce ad un contratto di leasing, si rimanda ai fogli informativi relativi allo specifico contratto di
leasing al quale la garanzia si riferisce.
Sezione 4 – Principali clausole caratterizzanti il pegno di titoli
Di seguito si riporta, in sintesi, il contenuto delle più significative clausole contrattuali.
Permanenza della garanzia: il pegno garantisce (per l’importo pari al valore dei titoli indicati nella lettera di
costituzione del pegno stesso) tutto quanto dovuto alla società di leasing per capitale, interessi, imposte, tasse, spese ed
ogni altro accessorio relativi ad un determinato contratto di locazione finanziaria, anche in dipendenza di cessioni o
proroghe del contratto stesso.
I titoli che, con il consenso della società di leasing, fossero depositati, in sostituzione di quelli inizialmente depositati
e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all’originario vincolo di pegno
nei limiti del valore risultante all’epoca della costituzione del pegno.
Estensione e trasferimento della garanzia: la garanzia pignoratizia di estende agli interessi, dividendi, premi in natura
o in denaro, azioni e obbligazioni ed a quant’altro possa spettare sui titoli. Il pegno si estende, inoltre, alle azioni e
obbligazioni a pagamento ritirate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione per un valore corrispondente alla
differenza tra il valore del titolo ante opzione e quello dei titoli optati. In caso di conversione dei titoli dati in pegno –
ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni – la garanzia pignoratizia si trasferisce sui nuovi titoli.
Nelle ipotesi di estensione e di trasferimento della garanzia viene escluso ogni effetto novativo.
Modalità di escussione della garanzia: in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la società di leasing può
far vendere, con preavviso scritto, in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in
pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti ovvero, in mancanza, di un ufficiale
giudiziario.
Sezione 5 – Legenda
Gestione accentrata: modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società
autorizzate.
Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli, rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comu ni di investimento; titoli normalmente negoziabili
sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in
precedenza ed i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di
scambio a pronti ed a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a
tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le
combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere
scritturazioni contabili.
2 Gennaio 2008
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