- Area Gestione del Territorio

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ALLEGATO 2
PROVINCIA DI BOLOGNA
- Area Gestione del Territorio GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA CON
SOVRASTANTE CHIOSCO PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE SITO NELL’ AREA VERDE DI PIAZZA MERCATO NEL COMUNE
DI CASTELLO D’ARGILE.
CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione.
1. Oggetto del presente bando è l’assegnazione in concessione di un’area pubblica con sovrastante
chiosco per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sito nell’area verde di Piazza Mercato;
2. L’attività di gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata per un periodo minimo di sei mesi
decorrenti dal 1° aprile.
Art. 2 - Decorrenza e durata della concessione.
1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo
contratto;
2. La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto non
rinnovabile tacitamente. La concessione potrà essere rinnovata al massimo per una volta sola e per un
periodo di 6 (sei) anni su espressa richiesta del concessionario pervenuta via PEC o raccomandata A/R
entro e non oltre il 30/11/2021. L’amministrazione Comunale, previa valutazione economica, si
riserverà il diritto di autorizzare l’eventuale rinnovo;
3. E’ consentita la proroga (“proroga tecnica”) per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) in seguito a
formale richiesta dell’Amministrazione Comunale, per assicurare la prosecuzione del servizio senza
soluzione di continuità, nelle more dell’ indizione di una nuova gara.
4. Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto dei beni immobili, al termine della
concessione e della relativa gestione del chiosco-bar, la ditta concessionaria non potrà rivendicare in
alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell’avviamento
commerciale.
Art. 3 - Obblighi del concessionario.
1. II Concessionario, con la stipula del contratto di concessione, avrà l’obbligo di:
a. Non avere pendenze di alcun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con
l’Amministrazione Comunale;
b. Provvedere all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
c. Provvedere a sua cura e spese alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni necessarie alla
gestione del chiosco-bar;
d. Garantire la custodia, gestione e pulizia dell’area affidata in concessione, meglio definita
negli elaborati allegati (Allegati 3 e 4) e del chiosco-bar;
e. Esercitare l’attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale;
f. Riconsegnare al termine della concessione l’immobile in buono stato di conservazione
generale, il quale rientrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, compresa ogni
eventuale incorporazione o miglioria. Nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi
titolo potrà essere vantato dal concessionario;
g. Provvedere allo sfalcio del prato, con raccolta e smaltimento dell’erba, ed alla manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo, allo svuotamento dei cestini presenti ed
eventualmente procedere all’integrazioni di tali attrezzature, oltre alla pulizia dei luoghi, dovrà
inoltre provvedere alla corretta manutenzione delle attrezzature date in concessione, compresa
l’eventuale ricostruzione di quanto danneggiato, oltre alla normale vetustà. Per quanto attiene i
platani presenti sul confine con via Provinciale Sud, si richiede che entro 3 mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto di concessione venga prodotta documentazione, comprovata da
ditta specializzata, attestante lo stato di salute delle essenze arboree corredata da piano di
intervento per la manutenzione straordinaria in cui sia indicata la cadenza degli interventi
necessari per il mantenimento delle piante.
h. La struttura dovrà restare aperta per il periodo dichiarato in sede di gara, con esclusione del
giorno di riposo settimanale;
i. Non dovranno essere installate macchine automatiche per il gioco d’azzardo;
l. Dovranno essere eseguiti gli interventi oggetto di offerta tecnica migliorativa entro il termine
indicato nella documentazione allegata all’offerta di gara;
j. E’ vietata la cessione o sub concessione totale o parziale a terzi, anche gratuita, del chiosco
pena la risoluzione del contratto;
Art. 4 - Destinazione dell’area e del chiosco-bar.
1. L’area concessa è destinata a verde pubblico attrezzato ed all’interno del parco non dovranno entrare
automezzi di nessun tipo con la sola esclusione dei mezzi destinati alla manutenzione del parco e del
chiosco e scarico e carico merci esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni. Ogni altro
comportamento verrà sanzionato ai sensi del codice della strada.
2. Il chiosco-bar insistente sulla stessa dovrà essere destinato esclusivamente all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande. L’autorizzazione per l’attività di somministrazione non sarà
trasferibile in spazi diversi da quelli dati in concessione.
Art. 5 - Manutenzione dell’area e del chiosco-bar.
1. II soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell’area
concessa e del chiosco-bar garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e
spese per tutta la durata della concessione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ed in
particolare tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti.
Art. 6 - Risoluzione del contratto e recessione.
Determineranno la risoluzione del contratto ipso iure salvo il risarcimento del maggior danno i seguenti
accadimenti:
1. mutamento della destinazione d’uso dell’area concessa del chiosco-bar insistente sulla stessa;
2. cessione a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, della concessione;
3. il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini contrattuali previsti, del canone di concessione
e degli oneri accessori;
4. il mancato esercizio, anche parziale, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel
chiosco-bar nei termini previsti in convenzione;
5. la mancata realizzazione degli interventi di miglioria proposti in sede di aggiudicazione o nel termine
indicato nel crono programma allegato all’offerta;
6. l’amministrazione comunale ha facoltà di recedere dal contratto secondo la disciplina di legge
vigente al momento di esercizio di diritto.
Il conduttore potrà recedere dal contratto con preavviso di mesi 3 (tre), in tale caso nulla sarà dovuto al
concessionario.
Art. 7 - Canone di concessione.
1. Il canone annuo a base d’asta viene fissato in € 5.000,00 (cinquemila). Il canone annuo indicato
come base d’asta è stato determinato a corpo e non a misura. Il concessionario verserà il canone annuo
in due rate di pari importo, entro il 30 giugno e 30 settembre di ogni anno in seguito alla ricezione di
apposita comunicazione da parte dell’Area Economico Finanziaria del Comune.
2. Detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT (tenendo come mese di riferimento
quello di stipula del contratto).
3. Oltre al canone concessorio sarà dovuta all’amministrazione anche l’ importo relativo
all’occupazione di suolo pubblico (COSAP).
Art. 8 - Spese utenze (acqua, luce, gas, nettezza urbana, ecc.).
Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas,
tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa) sia l’attivazione/intestazione delle stesse.
Art. 9 - Responsabilità del concessionario.
1. II concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati
per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell’esercizio dell’attività, nonché dei danni
causati per sua colpa da incendi, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e
trascuratezza nell’uso della cosa concessa;
2. II concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia e dalla negligenza
propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell’impiego di
materiali e attrezzature tecniche;
3. II concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza
assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività per un
massimale pari almeno ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Art. 10 - Svolgimento attività e ulteriori prescrizioni.
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco-bar dovrà essere esercitata tutto per
un minimo di sei mesi l’anno con la sola esclusione del giorno di riposo settimanale e feste religiose o
nazionali (Natale, Pasqua, ect), a pena di risoluzione della concessione ;
2. II concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e fiscale;
3. Gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia.
Art. 11 - Ispezione del chiosco-bar.
II Comune potrà in qualunque momento procedere all’ispezione del chiosco-bar e dell’area data in
concessione.
Art. 12 - Garanzie.
1. Entro la data di stipula del contratto il concessionario dovrà presentare la documnetazione attestante
la sottoscrizione di polizza fideiussoria nella misura di 2 (due) canoni annui di concessione;
2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi
derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente
l’Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionari, a
causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi fatto salvo il maggior danno;
3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e
giustificato motivo chiedere l’interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione
o comunque di fatto interrompere l’erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo,
ovvero come nei casi di risoluzione del contratto indicati all’art. 6 del presente Capitolato;
4. II concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione abbia dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta
dell’Amministrazione.
Art. 13 - Spese contrattuali e di registrazione.
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione.