Francia procure, forme

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Francia procure, forme
Francia procure, forme
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Mercoledì 07 Ottobre 2015 05:56 -
FRANCIA – PROCURE: PROCURA SCRITTA INTERAMENTE IN ITALIANO RECANTE
CERTIFICATION DES SIGNATURES E PRIVA DI APOSTILLE
Si chiedono chiarimenti in ordine all’idoneità di una procura a vendere immobili autenticata nella
firma da notaio francese, scritta interamente in italiano e priva di Apostille.
***
L’idoneità della procura va esaminata alla luce dell’art. 60 della legge 31 maggio 1995, n. 218
(d.i.p.), che disciplina la legge regolatrice della procura, dispone quanto segue: "La
rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la
propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta
o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il
rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto" (primo comma).
"L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato
tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in
essere" (secondo comma)”.
Particolarmente rilevante, per l'attività notarile, è il secondo comma dell'art. 60, il quale, in punto
di forma della procura estera, stabilisce un duplice criterio per affermare la validità della
procura: a) conformità alla legge che regola la sostanza del rapporto rappresentativo, vale a
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dire i criteri segnati dal primo comma dell'art. 60; b) conformità alla lex loci, cioè alla legge del
luogo in cui la procura si è formata.
Nel caso di specie è, quindi, sufficiente che la procura sia conforme al diritto francese, il quale,
peraltro, non prevede particolari requisiti di forma al riguardo, in quanto non esiste, in Francia,
un principio analogo a quello dell’art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve rivestire la stessa
forma dell’atto da compiere.
Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza francesi hanno elaborato un principio di parallélisme
des formes
, in
virtù del quale si ritiene che la procura debba rivestire la forma dell’atto pubblico qualora vi
siano motivi di pubblico interesse da soddisfare ovvero vi sia l’esigenza di tutelare l’interesse
dei contraenti e di proteggere la loro indipendenza (Marzi,
Brevi appunti in tema di procure provenienti dalla Francia
, in
Studi e materiali
, 2004, 1059 ss.; Id.,
In tema di procura autenticata proveniente dalla Francia
, nota a Cass. sez. II civ. 12 luglio 2004 n. 12821, in
Notariato,
2005, 128 ss.; Le Tourneau,
Mandat
, in
Enc. Dalloz
, vol. V, Paris, 1992, 136; Montoux, oce
Procuration,
in
Juris-classeur notarial. Formules commentées
, Parigi, 2002, Fasc. 10).
Ne consegue che, secondo il predetto orientamento, debbano essere redatte per atto pubblico:
le procure a donare e ad accettare donazioni (in ogni caso senza l’assistenza dei testimoni); le
procure per contrarre mutui ed acconsentire a iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, tranne che si
tratti di ipoteche su beni di una società, nel qual caso è sufficiente la forma della scrittura privata
(vedi art. 1844-2 Code Civil); le procure per la costituzione di società di capitali quando vi è
conferimento di beni immobili situati in Francia ovvero quando il mandante conferisce il potere
di sottoscrivere e versare il capitale per una società anonima; le procure a revocare testamenti,
per le quali l’art. 9 della legge del 25 ventoso, anno XI richiede la presenza di un secondo
notaio, o di due testimoni (Petrelli,
Formulario notarile commentato,
III, 2, Milano, 2003, 530, nonché
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Texte Uniforme de Procurations
, Unione Internazionale del Notariato Latino, Commissione Affari Europei, O.N.P.I., Milano,
maggio 1981, confermato dal
Conseil Supérieur du Notariat
in data 11 marzo 2003).
Nonostante, poi, il diritto francese richieda obbligatoriamente, per l’esecuzione di qualsiasi
formalità nei registri immobiliari, la forma pubblica del titolo, non occorre che la procura rivesta
la medesima forma solenne e, quindi, la procura a vendere o a comprare beni immobili può
essere validamente rilasciata anche nella forma della scrittura privata (acte sous seing privé; in
tal senso, Marzi,
Brevi appunti in tema di procure provenienti dalla Francia
, cit., 1059 ss.).
Laddove, però, la procura venga utilizzata da un notaio italiano per il ricevimento di un atto di
trasferimento di beni immobili, non sembra possibile prescindere dalla forma minima della
scrittura privata autenticata: si è, infatti, rilevato che l’applicazione della regola di conflitto di cui
all’art. 60 d.i.p. deve essere coordinata con le norme di applicazione necessaria del diritto
interno, quali l’art. 51, n. 3, l. not., che impone l’allegazione della procura, e l’art. 54 reg. not.,
che impone l’accertamento della legittimazione ad agire del rappresentante. Quest’ultima, in
particolare, non sarebbe sufficientemente garantita dalla sola esibizione di una scrittura privata
intercorsa tra le parti (Carrabba, Obbligazioni non contrattuali, in La condizione di reciprocità.
La Riforma del sistema del diritto internazionale privato
, Milano, 2201, 365; Visconti,
Rappresentanza volontaria
, in
Atti notarili, diritto comunitario e internazionale
a cura di Preite – Gazzanti – Pugliese di Crotone,
Vol. 1,
Torino, 2011, 1154; Aricò,
Procure poste in essere in un ordinamento straniero
, in
Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit.
,
Vol. 2
, 514, secondo cui si dovrebbe ritenere che «nonostante la valida applicazione della
lex auctoris
che preveda, nel caso di specie, la assoluta sufficienza della forma scritta, tale documento non
sia dotato neppure della minima sicurezza giuridica (anche per la mancanza di legalizzazione)
tale da consentire allo stesso di circolare nel nostro ordinamento e di essere posto alla base di
altre contrattazioni che richiedono una forma più solenne o meglio il requisito dell’autenticità
documentale per la loro pubblicità nei registri immobiliari o commerciali; e ciò anche sul piano
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della diligenza media»).
Occorre, quindi, che la sottoscrizione della procura sia autenticata, in base al procedimento
della certification des signatures, che tuttavia non richiede particolari formalità: non vi è numero
di repertorio, non è richiesta la menzione della certezza dell’identità personale di chi ha apposto
la sottoscrizione, né la data di nascita dello stesso, neppure è necessaria l’indicazione del
collegio notarile di appartenenza, né, in generale, le altre formalità richieste per l’autentica in
Italia ed è, inoltre, ammessa l’autentica delle sottoscrizioni conosciute dal notaio, anche se non
apposte alla sua presenza (Marzi,
Brevi appunti in tema di
procure provenienti dalla Francia
, cit., 1059 ss.; Petrelli,
Formulario notarile commentato
, cit., 544).
Quanto alla lingua degli atti, il Décret du 2 thermidor an II prescrive che tutti gli atti pubblici
debbano essere redatti in lingua francese. Tuttavia, il successivo
Réponse du 3 juilliet 1989 relative aux actes juridiques an langue française
prevede che, se i comparenti sono stranieri e il notaio conosce la lingua straniera, l’atto può
essere ricevuto in quella lingua, ma – in caso di atto soggetto a registrazione – la pubblica
amministrazione può esigere l’allegazione di una traduzione in lingua francese.
Infine, non essendo più richiesta né la legalizzazione né l'Apostille (Convenzione di Bruxelles
del 25 maggio 1987 e, già prima, Convenzione bilaterale del 12 gennaio 1955) degli atti
provenienti dalla Francia, può ritenersi sufficiente la
certification des signatures
da parte della pubblica autorità.
Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
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