analisi privilegi richiesti da equitalia e corretta classificazione in fallco

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analisi privilegi richiesti da equitalia e corretta classificazione in fallco
 ANALISI PRIVILEGI RICHIESTI DA EQUITALIA E CORRETTA CLASSIFICAZIONE IN FALLCO Gentile Cliente, Le trasmettiamo la tabella di raffronto dei privilegi richiesti da Equitalia nelle domande di insinuazione allo stato passivo Creditori, con l’indicazione del privilegio da assegnare in Fallco . Cordiali saluti Zucchetti Software Giuridico Vicenza, 18 novembre ’13 Tipologia credito 1 Contributi INPS 2 Rate premio INAIL 3 Imposta di Registro 4 Sanzioni INAIL 5 Tributi erariali diretti 6 Tributi erariali indiretti 7 Imposte comunali 8 Imposte indirette immob. 9 Sanzioni INPS 10 Imposte enti vari per fitti Classificazione Equitalia Artt. 2753 e 2749 c.c., n. 1 art. 2778 c.c. Artt. 2754 c.c. e 4,p.3 d.l. n. 339/1989 n. 1 art. 2778 c.c. Artt. 2758 e 2749 c.c., n. 7 art. 2778 c.c. Artt. 2754 e 2749 c.c., n. 8 art. 2778 c.c. (50%) Artt. 2752 e 2749 c.c., n. 18 art. 2778 c.c. Artt. 2752 e 2749 c.c., n. 19 art. 2778 c.c. Artt. 2752 e 2749 c.c., n. 20 art. 2778 c.c. Art. 2772 e 2749 c.c., DPR 643/72, n 4 e 5 art. 2780 c.c. Artt. 2754 e 2749 c.c., n. 8 art. 2778 c.c. (100%) Art. 2764 c.c., n. 16 art. 2778 c.c. Classificazione Privilegi Fallco Priv G1.1 -­‐ Prg 20 Priv G1.2 -­‐ Prg 20 Priv G7.1 -­‐ Prg 28 Priv G8.2 -­‐ Prg 29 Priv G18.1b -­‐ Prg 44 Priv G19.1 -­‐ Prg 45 Priv G20.1 -­‐ Prg 46 Priv Gi4.1 -­‐ Prg 6 e Priv Gi5.1 -­‐ Prg 7 Priv G8.2 -­‐ Prg 29 Priv G16.1 -­‐ Prg 38 1-­‐Trattasi dei crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti normalmente gestita dall’Inps e previsti dall’art. 2753 c.c., che occupano il grado primo nella graduatoria, e, quindi, vanno collocati dopo i crediti di cui all’art. 2751bis c.c. e i crediti considerati dalla legge preferiti ad ogni altro. Il privilegio ha carattere generale e trova anche collocazione sussidiaria. Equitalia richiama anche l’art. 2749 c.c., che è la norma che regola la collocazione degli interessi e delle spese per l’intervento nel processo esecutivo per tutti i crediti privilegiati, per cui la stessa trova applicazione per tutti i crediti che godono della collocazione privilegiata. 2-­‐Trattasi dei crediti per contributi per l’assicurazione obbligatoria per l'infortunio sul lavoro e per malattie professionali gestita dall’INAIL e previsti dall’art. 2754 c.c.. Tale previsione faceva collocare il privilegio in esame , di carattere generale, al grado ottavo, ma il legislatore, con l'art. 4 n. 3 della legge 7 dicembre 1989 n. 389 (di conversione, con modifiche, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338), ha disposto che "i crediti per premi dovuti all'INAIL di cui al n. 8 del primo comma dell'art. 2778 c.c., sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1 del primo comma del predetto articolo". Ossia il credito per contributi dell'INAIL-­‐ chiaramente rientrante nella previsione dell'art. 2754 c.c., con conseguenziale collocazione privilegiata al grado ottavo-­‐ è stato spostato al grado primo, ferma restando la precedente regolamentazione per gli accessori 3-­‐Trattasi dei crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c. che sono assistiti dal privilegio di carattere speciale di grado settimo. In realtà tali crediti finisce per trovare sempre collocazione chirografaria (o essere declassati a chirografaria al momento del riparto) perché manca un bene materiale (che sarebbe l’atto oggetto di registrazione) su cui esercitare il privilegio. 4-­‐ Trattasi dei crediti per accessori, tra cui rientrano le sanzioni, limitatamente al 50% del loro ammontare, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, come disposto dall'art. 2754 c.c.. Tale norma, infatti, stabilisce che gli accessori relativi ai crediti per omesso versamento dei contributi dovuti per le forme assicurative indicate nello stesso articolo e in quello precedente (sostanzialmente tutti i contributi previdenziali ed assistenziali) sono assistiti da privilegio generale "limitatamente al 50% del loro ammontare"; a sua volta l'art. 2778 c.c., nell'indicare la graduatoria dei privilegi, ribadisce espressamente, al n. 8, la collocazione in tale posizione, oltre che dei crediti per contributi di cui all'art. 2754, dei crediti per detti accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, dal che si deduce chiaramente che il restante 50% del credito per accessori non gode di alcun privilegio e trova collocazione chirografaria. 5-­‐Trattasi dei crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi, di cui al primo comma dell’art. 2752 c.c., che godono del privilegio generale di grado diciottesimo, con collocazione sussidiaria sugli immobili. Questa è la nuova formulazione del primo comma dell’art. 2752 c.c. dovuta all’art. 23, comma 37, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito la precedente dizione, che attribuiva il privilegio ai crediti “per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente”. 6-­‐Trattasi dei crediti dello Stato per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 3, c.c. (ora comma secondo a seguito della abrogazione dell’originario comma secondo). Privilegio generale, con collocazione sussidiaria sugli immobili. 7-­‐ Trattasi dei crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 2752, co. 4, c.c. (ora comma terzo). Privilegio generale. Con l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito dalla l. 22.12.2011, n. 214 è stato disposto che “Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. 8-­‐Trattasi dei crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA sugli immobili in caso di responsabilità solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente ex art. 2772 c.c. e dei crediti derivanti dall'applicazione dell'INVIM. Privilegio speciale. 9-­‐ Trattasi dei crediti per accessori, tra cui rientrano le sanzioni, limitatamente al 50% del loro ammontare, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, come disposto dall'art. 2754 c.c.. Equitalia calcola le sanzioni in privilegio al 100%. Si richiama quanto detto al punto 4. 10-­‐Trattasi dei crediti del locatore di immobili per pigioni e fitti di cui all'art. 2764, co. 1, c.c. e per mancate riparazioni ed altre voci di cui all'art. 2764, co. 3, c.c. Privilegio speciale.