Sentenza n. 486/2015 pubbl. il 05/10/2015 RG n. 654/2014

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Sentenza n. 486/2015 pubbl. il 05/10/2015
RG n. 654/2014
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il giorno 5 ottobre 2015 alle ore 12:54, di fronte al G.O.T. dott. Paolo Sconocchia, viene
chiamata la causa iscritta al n. 654/2014 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
EDILRAMACCI DI Ramacci Massimo (avv. Filippo Maria Clemente)
- opponente contro
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (avv. Alessandro Sirleo)
- convenuto Per parte ricorrente è presente l’avv. Filippo Maria Clemente.
Per parte convenuta è presente l’avv. Alessandro Sirleo.
I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e,
comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi
contenute.
Il G.O.T.
udite le conclusioni delle parti, sospende l’udienza fino alle ore 17:00, invitando le stesse a
ricomparire alla suddetta ora per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.c. . Il
verbale viene chiuso alle ore 12:57.
Il G.O.T.
Alle ore 17.40 riprende l’udienza assenti le parti ed il Giudice, al termine della sua redazione,
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con cui definisce il giudizio dando lettura del
dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il verbale viene chiuso alle ore
18.26.
Il G.O.T.
Paolo Sconocchia
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Firmato Da: SCONOCCHIA PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84921
Paolo Sconocchia
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RG n. 654/2014
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.T. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile n. 654/2014 Ruolo
G. Lav. Prev. Ass., promossa da
EDILRAMACCI DI Ramacci Massimo (avv. Filippo Maria Clemente)
- opponente contro
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (avv. Alessandro Sirleo)
- convenuto ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art. 429 c.p.c, all’udienza del giorno 5 ottobre 2015,
leggendo la motivazione e il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Oggetto del presente giudizio è l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/14 emesso
dal Tribunale di Perugia, sezione lavoro, in data 18/03/2014, con il quale è stato ingiunto
all’opponente il pagamento in favore della opposta Cassa Edile dell’importo complessivo di
ritardato versamento ex art. 4 del regolamento della Cassa in relazione alle denunce dei
lavoratori occupati dall’opponente nel periodo da ottobre 2012 a settembre 2013.
L'opposizione si fonda su tre motivi.
Con il primo motivo, l’opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della Cassa Edile,
ritenendo che l'azione per il versamento degli accantonamenti, in quanto avente funzione
retributiva, spetta ai lavoratori e non alla Cassa che, quale mandataria, è mera depositaria e non
ha funzioni di previdenza ed assistenza: richiama a proprio sostegno alcune pronunce sia di
legittimità che di merito.
In secondo luogo, eccepisce l’avvenuto pagamento del debito, evidenziando a conferma
dell’assunto che nessuno dei dipendenti ha esperito azioni nei propri confronti; che, inoltre, il
pagamento è stato quietanzato in calce alle buste paga (che menzionano sempre la voce "Cassa
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euro 9.038,54 asseritamente dovuto a titolo di accantonamenti, contributi e maggiorazioni per
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edile"). Conclude, pertanto, che il pagamento ai lavoratori di tali somme comporterebbe il
venir meno della legittimazione ad agire della Cassa. A dimostrazione dell’avvenuto
pagamento, l’opponente formula appositi capitoli di prova chiedendo l’escussione dei testi.
Infine, contesta comunque l’erroneità della somma ingiunta, sostenendo che le somme dovute
ammontano ad euro 8.809,00 e non a 9.038,54.
Si è costituita in giudizio la Cassa Edile la quale ha evidenziato che la ditta opponente, pur
avendo rimesso alla Cassa Edile, delegata alla riscossione ed al successivo versamento di vari
contributi (compresi quelli relativi alla percentuale di accantonamento per gratifica natalizia,
ferie e festività), la specifica degli importi dovuti a titolo di accantonamenti e contributi rispetto
ai lavoratori dalla stessa occupati alle proprie dipendenze, non aveva provveduto al versamento
delle relative somme nonché di quelle aggiuntive di cui all’art. 4 del Regolamento della Cassa
Edile della Provincia di Perugia.
Evidenzia che la ditta opponente è iscritta alla Cassa Edile, con conseguente espresso
conferimento ad essa della delega di pagamento (implicitamente confermato anche dalla
trasmissione delle denunce relative al credito oggetto del giudizio ed anche successive al
medesimo).
Afferma la propria legittimazione attiva alla riscossione dei contributi e degli accantonamenti
dei lavoratori dipendenti della ditta opponente, evidenziando che con l’iscrizione alla Cassa la
ditta conferisce alla medesima mandato per la riscossione e che, come risulta dall’art. 6 dello
Statuto della Cassa Edile (che ha fatto propria la previsione contenuta nell’art. 36 lett. b bis del
CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini), con la stessa iscrizione alla Cassa Edile i
lavoratori conferiscono alla stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di
di questo stesso tribunale e pronunce di legittimità.
Contesta che il presunto avvenuto pagamento dei contributi direttamente ai lavoratori (di cui
l’impresa non ha fornito prova) possa avere effetto liberatorio nei confronti della Cassa Edile,
essendo le imprese ivi iscritte tenute (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento) al versamento degli
accantonamenti e dei contributi direttamente alla Cassa e non potendo tale versamento
comportare l’automatica revoca del datore di lavoro della delega alla Cassa Edile di pagare
quanto dovuto ai lavoratori.
Contesta, infine, l’eccezione sollevata dall’impresa edile di un’erronea indicazione della somma
ingiunta, evidenziando che in essa è contenuta anche la somma di euro 224,54 dovuta ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento della Cassa Edile della Provincia di Perugia, che prevede una
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versamenti dovuti dall’impresa e non versati; richiama a sostegno precedenti giurisprudenziali
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maggiorazione per interessi di mora in caso di ritardato pagamento di quanto risultante dalla
denuncia nominativa dei lavoratori.
Chiede di conseguenza il rigetto dell’opposizione e la condanna della ditta opponente ai sensi
dell’art. 96 c.p.c., stante la natura meramente dilatoria dell’opposizione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L’opposizione ha carattere palesemente dilatorio e deve, pertanto, essere rigettata, con la
conseguente conferma del decreto opposto e l’accoglimento della domanda, formulata dalla
Cassa Edile, di condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma,
c.p.c. .
Passando infatti ad analizzare i tre motivi posti a fondamento della opposizione a decreto
ingiuntivo si osserva quanto segue.
1.
Legittimazione attiva della Cassa Edile
Come più volte deciso da questo stesso Tribunale, con riguardo ai crediti pretesi a titolo di
accantonamenti (che hanno natura retributiva, essendo destinati a specifici emolumenti quali le
ferie, la gratifica natalizia, et cetera), secondo la più recente e convincente giurisprudenza del
S.C. (Cass., sez. lav. 5257/98; 14658/03; 13300/05) i rapporti tra Cassa Edile, impresa edile
aderente e dipendenti della stessa sono sussumibili nella fattispecie della delegatio promittendi
prevista dagli artt. 1269 e ss. c.c.; in particolare, l’impresa edile (delegante), nel momento in cui
aderisce alla Cassa edile, trasferisce stabilmente alla stessa (delegata) le proprie obbligazioni
relative alla corresponsione ai lavoratori dipendenti (delegatari) delle somme che questi hanno
diritto di percepire a titolo di indennità per ferie, gratifica natalizia, eccetera. Ne consegue che
la Cassa Edile è pienamente legittimata ad agire per il recupero di tali somme in caso di omesso
proprio e che, nel merito, effettivamente le appartiene. In caso di omesso versamento delle
somme accantonate, infatti, il datore di lavoro-delegante non può (come sostenuto dall’impresa
opponente) effettuare un pagamento liberatorio erogando direttamente le provvidenze ai
lavoratori – delegatari, perlomeno sino a quando permane in vigore la delegazione che lo stesso
ha permanentemente attribuito alla Cassa con l’iscrizione alla medesima.
Due argomentazioni militano nel senso sopra indicato.
Da un lato, la legge permette al delegante di revocare la delegazione (art. 1270 c.c.) ma solo “…
fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non
abbai eseguito il pagamento a favore di questo”. Nella fattispecie in esame, l’assunzione, da
parte delle Casse edili, dell’obbligazione nei confronti dei lavoratori avviene per il solo fatto
dell’iscrizione dell’impresa, fatto al quale – per effetto delle disposizioni collettive che regolano
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versamento da parte del datore di lavoro, azionando un diritto che la stessa asserisce essere
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la materia (il CCNL di settore è stato versato in atti dalla Cassa opponente) – consegue, fra
l’altro, l’obbligo della Cassa, in qualità di mandataria dei lavoratori, di “agire per il recupero
delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati “.
Si ritiene, pertanto che la delega rilasciata dall’impresa alla Cassa Edile sia irrevocabile sino a
quando la prima permanga iscritta alla seconda. Dall’altro, non appare sostenibile che lo stesso
datore possa revocare la delega in modo estemporaneo ed occasionale perché, come già
affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 301/2009 sopra accennata “…se il pagamento
diretto costituisse una revoca della delega i suoi effetti dovrebbero logicamente riguardare non
soltanto il rateo per il quale tale pagamento vi sia stato, ma anche i ratei successivi: in
mancanza di delega (ormai revocata) la Cassa non sarebbe più tenuta ad erogare le
prestazioni corrispondenti agli accantonamenti ed il datore di lavoro non sarebbe più tenuto ad
effettuare ed a versare tali accantonamenti. Una conseguenza del genere sarebbe però in
radicale contrasto con gli obblighi che l’imprenditore ebbe a suo tempo ad assumere a seguito
dell’adesione (implicita od esplicita) alla normativa collettiva e dell’iscrizione alla Cassa.”.
Tale affermazione trova ulteriore conforto nella previsione contenuta nei già citati articolo 5
dello Statuto della Cassa Edile della Provincia di Perugia (doc. 5 del fasc. di parte opposta) ed
art. 36, lett. b)-bis del CCNL (doc. 6 del fascicolo di parte opposta) in base alla quale “Con
l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per
il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati, dando atto e
convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il
pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda,
…”.
ottenere dalla società opponente, il pagamento delle somme pretese a titolo di accantonamenti
destinati ai lavoratori nonché di contributi e che – in mancanza dell’allegazione e della prova
della cancellazione dell’impresa dagli elenchi della Cassa – l’eventuale pagamento diretto
effettuato dall’opponente non libera la medesima dai propri obblighi verso l’opposta,
conservando semmai un diritto di ripetizione delle somme indebitamente versate ai lavoratori.
Per quanto poi concerne i contributi destinati al funzionamento ed al finanziamento delle Casse
e delle Scuole edili ed alle quote di adesione contrattuale alla Cassa Edile (il cui onere è posto a
carico, pro quota, delle imprese e dei lavoratori) trattasi di un credito di cui è titolare
esclusivamente la Cassa Edile, con conseguente sua legittimazione a pretenderne il pagamento.
2. Avvenuto pagamento del debito direttamente ai lavoratori
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Alla luce delle considerazioni che precedono può concludersi che la Cassa Edile ha diritto di
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L’eccezione di avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa
Edile con il decreto ingiuntivo opposto, risulta infondata sia sotto il profilo probatorio sia sotto
quello sostanziale.
Infatti, sotto il primo profilo, va rilevato che l’eccezione si affida all’offerta di una prova
testimoniale inidonea non solo dal punto di vista processuale per la mancata individuazione
delle circostanze di fatto oggetto della prova costituenda, ma perché si pretende
inammissibilmente (ai sensi dell’art. 2726 c.c.) di dimostrare, in maniera del tutto generica, il
pagamento di somme di denaro attraverso i testimoni.
Quanto all’aspetto di merito, si osserva poi che, come più volte ribadito da questo stesso
Tribunale, l’indimostrato pagamento delle somme in questione non avrebbe liberato
l’imprenditore opponente dai suoi obblighi verso la Cassa. Per quanto concerne i crediti per
contributi e le quote di adesione contrattuale alla Cassa Edile, come già anticipato, si tratta di
prestazioni destinate a finanziare per lo più l’erogazione di prestazioni lato sensu previdenzialiassistenziali e quindi il pagamento diretto ai lavoratori non è suscettibile di produrre alcun
effetto. Per quanto concerne, invece, le somme accantonate dalla Cassa a titolo di ferie, gratifica
natalizia, festività, et cetera, come già detto, il consolidato orientamento giurisprudenziale del
S.C. (ex multis cfr Cass., sez. lav. 5257/98; 14658/03; 13300/05) insegna che, sino a che
l’imprenditore edile-delegante (ai sensi degli artt. 1269 e ss. c.c.) non revochi l’iscrizione alla
Cassa (e di tale revoca, manca in ricorso la minima allegazione e prova), quest’ultima, nella
qualità di delegata, mantiene l’obbligazione debitoria verso i lavoratori-delegatari.
Peraltro, la mancanza di una revoca implicita della delega risulta confermato non solo dal fatto
che l’impresa opponente risulta essere tuttora iscritta alla Cassa Edile, ma anche dal fatto che
deduzione di parte opposta (non contestata dall’opponente) che abbia continuato a trasmettere
anche le denunce successive a quelle oggetto del presente giudizio, comportamenti
incompatibili con la revoca del mandato.
Tali considerazioni assorbono la deduzione relativa alla prova dell’avvenuto pagamento
direttamente ai lavoratori della voce “Cassa edile” menzionata nelle singole buste paga; in ogni
caso, per dovere di completezza, si osserva sul punto che, a prescindere dal fatto che solo in
alcune buste paga prodotte dall’opponente risulta apposta la firma del dipendente, quest’ultima
non può avere alcun valore di quietanza dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo
di “Cassa edile” in quanto la stessa non risulta apposta sotto la dicitura “per quietanza” od altra
equivalente e, tutt’al più, può avere valore di semplice attestazione dell’avvenuta consegna al
dipendente della busta paga.
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essa abbia trasmesso le denunce relative al credito oggetto del giudizio alla Cassa Edile e dalla
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3. Erroneità delle somme ingiunte
La contestazione della quantificazione del credito ingiunto è effettuata a fronte di
documentazione redatta dallo stesso opponente (denunce dei lavoratori occupati nel periodo
ottobre 2012 a settembre 2013) che costituisce riconoscimento di debito. La differenza di euro
224,54 trova la sua giustificazione nell’art. 4 del Regolamento della Cassa Edile della Provincia
di Perugia, in virtù del quale, in caso di ritardato pagamento delle somme esposte nella
denuncia nominativa mensilmente inviata alla Cassa, è prevista la applicazione “degli interessi
di mora calcolati in ragione d’anno nella misura del 50% di quella minima individuata
dall’INPS nei casi di omissione contributiva”. In mancanza di contestazione circa la correttezza
dei calcoli sugli interessi di mora, l’eccezione risulta del tutto infondata.
4. Responsabilità aggravata
Va, infine, accolta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata dall’opposta ai
sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. . Come reso evidente dalle considerazioni sopra esposte,
l’opposizione, fondata su motivi privi di qualunque consistenza fattuale e giuridica, è stata
proposta in mala fede, all’evidente scopo di dilazionare l’adempimento di una pretesa creditoria
fondata su una documentazione proveniente e sottoscritta dalla stessa parte opponente: pertanto,
la presente opposizione è un caso emblematico di abuso del processo commesso ad opera di una
parte che, volendo ad ogni costo dilazionare l’adempimento delle proprie obbligazioni, non ha
esitato a proporre un’opposizione sprovvista di ogni presupposto giuridico e fattuale,
impegnando inutilmente l’amministrazione della Giustizia.
Sotto il profilo della quantificazione del danno ritiene questo Giudice, conformemente a quanto
stabilito dalla più recente giurisprudenza del S.C. (Cass., sez. lav., 24645/2007, sez. III,
avversa, costretta ad approntare un’attività difensiva impegnativa e stressante, un pregiudizio di
per sé risarcibile. Tale conclusione appare esito obbligato di un interpretazione sistematica
dell’art. 96 c.p.c. alla luce della giurisprudenza del principio in tema di ragionevole durata del
processo Detti spunti giurisprudenziali sono stati, peraltro, pienamente recepiti dal legislatore
che, nel coniare il nuovo comma III dell’art. 96 c.p.c., ha previsto una condanna d’ufficio ad un
risarcimento del danno che ha una eccezionale connotazione punitiva del comportamento delle
parti che facciano abusivo ricorso alla tutela giurisdizionale cagionando danni alle controparti e
rallentando l’amministrazione della Giustizia.
Per quanto sopra detto, si stima equo riconoscere all’opposta, in considerazione della durata del
procedimento, del valore credito azionato e del fatto che si tratta di una persona giuridica che,
quindi, non patisce alcun danno per l’ansia e lo stress che connotano il coinvolgimento
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10606/2010) che l’abusivo ricorso di una parte alla tutela giurisdizionale cagiona alla parte
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processuale di una persona fisica, un risarcimento del danno pari a euro 2.000,00, (somma
basata sull’importo di euro 1.500,00 per ciascun anno di durata del giudizio, come da
giurisprudenza di questo stesso tribunale), con interessi legali dalla data odierna al saldo.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’opposizione va respinta, con conferma del
decreto opposto.
Le spese di lite della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-
condanna l’opponente a rifondere all’opposta, a titolo di risarcimento del danno ex art.
96, primo comma, c.p.c., l’importo di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data
odierna al saldo;
-
condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese di lite, che qui si liquidano in
euro 2.100,00, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come
per legge.
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