CAPITOLATO DI APPALTO FORNITURA DI RICAMBI BOSCH O

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CAPITOLATO DI APPALTO FORNITURA DI RICAMBI BOSCH O
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia
CAPITOLATO DI APPALTO
FORNITURA DI RICAMBI BOSCH O
EQUIVALENTI
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(timbro e firma per esteso del legale rappresentante)
Ricambi Bosch o equivalenti
capitolato di appalto
INDICE
1.
OGGETTO DEL CAPITOLATO ......................................................................................... 3
2.
DURATA............................................................................................................................. 3
3.
DEFINIZIONI ...................................................................................................................... 3
4.
CORRISPETTIVI................................................................................................................ 4
5.
REVISIONE PREZZI .......................................................................................................... 4
6.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO .................................................................................. 4
7.
CONDUZIONE DELLA FORNITURA .............................................................................. 5
8.
CONTESTAZIONE DEL MATERIALE ............................................................................... 7
9.
PENALI............................................................................................................................... 8
10.
GARANZIA ......................................................................................................................... 9
11.
CAUZIONE DEFINITIVA .................................................................................................. 10
12.
FATTURAZIONE E PAGAMENTO .................................................................................. 11
13. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA,
CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE....................................................................................... 11
14.
COSTI INTERFERENZE ................................................................................................. 12
15.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI SUBAPPALTO............... 12
16.
RISOLUZIONE ................................................................................................................. 12
17.
FORO COMPETENTE ..................................................................................................... 13
18.
RISERVATEZZA .............................................................................................................. 13
19.
CODICE ETICO ............................................................................................................... 14
20.
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ ........................................................................................ 14
21.
NORME FINALI ................................................................................................................ 14
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1.
OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di ricambi originali Bosch o equivalenti da
utilizzarsi nella manutenzione del parco mezzi Actv come da allegato 1) .
L’importo totale della fornitura è quello risultante dall’offerta aggiudicataria e riportato in
contratto.
Tale somma è comunque una mera stima, indicata ai soli fini del rispetto delle procedure
amministrative di gara. Si precisa, infatti, che le quantità presunte per tipologia di articolo di cui
all’allegato A sono puramente indicative e non sono pertanto vincolanti. L’importo effettivo del
corrispettivo verrà determinato dalla sommatoria degli importi dei singoli articoli moltiplicati per
le quantità richieste da Actv. Nessun obbligo sussiste, quindi, per Actv e nessuna richiesta di
possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le prestazioni richieste
non raggiungano le quantità riportate.
2.
DURATA
La durata del contratto è prevista in 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula.
L’eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d’appalto, prima della
scadenza temporale del contratto, darà luogo alla conclusione del contratto medesimo, salvo i
casi previsti dall’art. 221, comma 1.
Nel caso inverso, cioè di scadenza del termine contrattuale prima dell’esaurimento del valore
contrattualmente stimato, Actv avrà facoltà di prorogare il termine temporale del contratto sino
al raggiungimento del predetto valore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.
3.
DEFINIZIONI
3.1
Ricambio originale
Per «pezzi di ricambio originali» si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di
quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati secondo
le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di
componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio
prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. (art.1, paragrafo 1, lettera t,
del regolamento (CE) n. 1400/2002).
3.2
Ricambio equivalente (o di qualità corrispondente)
Si definiscono “equivalenti” i ricambi fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in
qualunque momento che la qualità di detti ricambi corrisponde alla medesima o è addirittura
superiore rispetto a quella dei componenti che sono stati utilizzati per l’assemblaggio degli
autoveicoli ma che non sono prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di
produzione di questi ultimi (art.1, paragrafo 1, lettera u, del regolamento (CE) n. 1400/2002).
3.3
Ricambio a LCC (Life cycle cost) garantito
Trattasi di ricambi, di alto costo o il cui mancato corretto funzionamento può, nel tempo,
danneggiare gli organi a monte o a valle degli stessi. Per questi il fornitore si dovrà far carico
di garantire, per un periodo di 36 (trentasei mesi) dalla data di consegna ed in caso di
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accertato malfunzionamento, la loro sostituzione con ricambi nuovi senza alcun addebito di
ulteriori costi.
4.
CORRISPETTIVI
Il corrispettivo riconosciuto per ogni singolo articolo oggetto di fornitura sarà quello
determinato in sede di aggiudicazione.
5.
REVISIONE PREZZI
Il presente appalto verrà sottoposto alla revisione periodica del prezzo.
Il calcolo degli aggiornamenti avverrà annualmente tramite l’indice Istat FOI del mese oggetto
di richiesta di revisione prezzi rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell’anno
precedente (a titolo di esempio: Indice Istat FOI mese marzo 2016/marzo 2015).
In ogni caso la revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di
durata contrattuale e non avrà efficacia retroattiva.
La richiesta di revisione prezzi dovrà pervenire entro e non oltre 2 mesi dalla data di
pubblicazione dell’ultimo bollettino necessario per la valutazione della variazione. Trascorso
tale termine senza che sia pervenuta la suddetta richiesta, si intenderà che l’aggiudicatario
abbia rinunciato tacitamente ad avvalersi della clausola.
6.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Di seguito viene indicata la documentazione di corredo che dovrà essere fornita:
6.1
Ricambio originale
L’offerente dovrà presentare, in sede di offerta:
a) una dichiarazione di Bosch che certifichi l’autorizzazione all’offerente alla
commercializzazione dei propri ricambi.
ovvero
b) una dichiarazione di impegno a produrre in fase di esecuzione del contratto, a
semplice richiesta di Actv ed entro un termine di 5 giorni lavorativi, copia della
documentazione (ddt, fattura, packing list etc..) che comprovi che il materiale
originale fornito ed indicato è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della
casa costruttrice.
ovvero
c) una dichiarazione di impegno a produrre in fase di esecuzione del contratto, a
semplice richiesta di Actv ed un termine di 5 giorni lavorativi, le certificazioni del
produttore dei pezzi di ricambio che attestino che la qualità dei ricambi originali
offerti corrisponde a quella dei componenti usati per l’assemblaggio
dell’autoveicolo/i oggetto della fornitura e che detti pezzi di ricambio sono stati
fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del
costruttore degli autoveicoli.
6.2
Ricambio di qualità equivalente
L’offerente dovrà presentare, in sede di offerta:
a) una dichiarazione di impegno a produrre in fase di esecuzione del contratto, a
semplice richiesta di Actv ed un termine di 5 giorni lavorativi i certificati, attinenti
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tutti i ricambi offerti, redatti dai costruttori che attestino che la qualità di detti pezzi
di ricambio corrisponde a quella dei componenti originali Bosch.
6.3
Contenuto dei certificati
Ogni certificato richiesto ai punti 6.1 lettera c) e 6.2 lettera a) dovrà descrivere
l’applicazione del ricambio ai veicoli oppure fare riferimento a cataloghi in forma
controllata che riportino gli stessi dati e in tal caso oltre il certificato del produttore
dovrà essere consegnat o, nei termini previsti, il relativo catalogo.
Per quanto concerne le guarnizioni frenanti, il fornitore dovrà presentare oltre a
quanto sopra descritto, il certificato attestante l’omologazione comunitaria al
regolamento ECE R90, identificata con lettera “e” o ECE/ONU identificata con
lettera “E” (entrambe seguite da un numero indicante il paese dove tale
omologazione è avvenuta).
6.4
Riconoscimento dei Ricambi
I ricambi oggetto delle fornitura dovranno sempre riportare la marcatura (ovvero chiara
indicazione) della marca e del part number degli stessi. La stessa dovrà essere apposta o
sul ricambio o sulla scatola di confezionamento, nel caso sia tecnicamente impossibile.
6.4.1 Riconoscimento per i ricambi “a LCC (Life cycle cost) garantito”
Al fini di rendere riconoscibile e tracciabile la provenienza, tutti i ricambi definiti come
da art. 3.3 del presente Capitolato “a LCC garantito” ed indicati al successivo art. 10,
dovranno essere contrassegnati con un sistema di identificazione permanente e non
deteriorabile nel tempo su ogni singolo ricambio. Il contrassegno non dovrà arrecare
alcun impedimento al montaggio ed al normale funzionamento dello stesso e dovrà
riportare le seguenti informazioni:
a. il codice Actv del fornitore (quello della lettera di assegnazione della gara) o, in
alternativa, la denominazione o il logo ufficiale del fornitore stesso;
b. il codice Actv (od in alternativa quello proprio del fornitore) del ricambio;
c. gli estremi (numero e data) del DDT di consegna del materiale.
7.
CONDUZIONE DELLA FORNITURA
7.1
Ricambi non disponibili
L’aggiudicatario garantisce ad Actv la fornitura dei ricambi oggetto del presente capitolato e
per le quantità previste indipendentemente dallo stato di questi (esauriti, ad esaurimento, etc.)
definito dalla casa Costruttrice, In caso contrario verrà applicato quanto previsto al punto 9 del
presente capitolato.
7.2
Formulazione degli ordini e tempi di consegna
Actv trasmetterà all’aggiudicatario gli ordini di approvvigionamento, anticipandoli a mezzo fax
o posta elettronica, con consegna, decorrente dalla data dell’invio dell’ordine, stabilita in 5
(cinque) giorni lavorativi, per le forniture normali, e 2 (due) giorni lavorativi per quelle urgenti.
In caso di previsto mancato rispetto dei tempi di consegna, l’aggiudicatario è tenuto, entro 48
(quarantotto) ore dal ricevimento dell’ordine, a dare comunicazione scritta ad Actv della nuova
data di prevista consegna.
Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di
effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la
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concessione di una proroga dei termini alla stazione appaltante, la quale potrà concedere, a
propria discrezione, la proroga richiesta.
I numeri d’ordine dovranno essere riportati sui DDT e sulle fatture
All’atto del ricevimento dell’ordine, l’aggiudicatario provvederà a comunicare via fax o posta
elettronica conferma dello stesso indicando eventuali variazioni di quanto espressamente
riportato nello stesso. Non verranno prese in considerazione le eventuali variazioni
comunicate informalmente.
Per i ricambi non disponibili o senza alternativa di fornitura che rivestono carattere d’urgenza a
causa di fermo veicolo (ORDINI URGENTI), l’aggiudicatario dovrà indicare entro 2 giorni dal
ricevimento dell’ordine il possibile fornitore alternativo del ricambio.
A proposito di quanto sopra esposto il fornitore dovrà indicare un riferimento (nominativo,
numero di fax, telefono ed email) che gestirà i rapporti con Actv.
7.3
Modalità di consegna e resa della merce
La consegna della merce avverrà, a cura, spese e rischio dell’aggiudicatario, presso il
magazzino Actv di Via Martiri della Libertà 396 - Mestre (VE) che vidimerà i DDT con timbro a
datario e firma dell’addetto al ricevimento. Per i conteggi sulla regolarità delle consegne farà
fede la data di ricevimento.
L’aggiudicatario dovrà indicare nel documento di trasporto l’ordine di riferimento emesso da
Actv.
Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non
riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
La messa a terra dei materiali sarà a cura dell’ aggiudicatario; i materiali dovranno risultare
all’interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del materiale
ed a preservarlo da urti accidentali.
Actv non accetterà consegne di materiali che risultino danneggiati a seguito di non corretto
confezionamento; per facilitare la movimentazione e lo stoccaggio di ciascun collo, il cui peso
complessivo superi i 25 kg., l’aggiudicatario si impegna ad effettuare la consegna su pallet
standard.
Le spese per l’imballaggio ed il trasporto dei ricambi sono a carico dell’ aggiudicatario.
In caso di resa, i beni dovranno essere ritirati dall’appaltatore, franco di ogni spesa, presso
Actv.
Infine Actv si riserva, in accordo con il fornitore, di identificare modalità di marchiatura
indelebile su determinati componenti della data di consegna degli stessi.
7.4
Gestione ordini inevasi
Actv settimanalmente, ordinariamente nella giornata del lunedì, invierà a mezzo fax o posta
elettronica la situazione degli ordini non evasi dal fornitore con data ordine nella settimana
precedente. Il fornitore è tenuto a rispondere, con le stesse modalità (fax o posta elettronica)
ed entro il termine di 3 giorni lavorativi, indicando i tempi previsti di consegna di detti ordini.
Actv per tutta la durata della fornitura provvederà a valutare le effettive risposte circa i tempi di
consegna, sulla base del seguente Indice Ordini Inevasi “ O. I.” così calcolato:
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O.I . 
R.I .
100
I .I .
Dove:
R.I. = totale numero settimane di risposte del fornitore ad inevasi Actv
I. I. = totale numero settimane di invio ordini inevasi da parte di Actv al fornitore
L’indice O.I. dovrà risultare ≥ 90.
Actv provvederà a monitorare trimestralmente il rispetto dei termini di risposta sopra indicati
con facoltà, nel caso di mancata o tardiva risposta, di abbassare il valore minimo dell’indice di
qualità “Iq”, di cui al successivo paragrafo 9.1, dal valore di 1,0% a quello di 0,8%. Nel caso in
cui nel trimestre successivo le comunicazioni avvengano con i tempi e le modalità previste al
capoverso precedente tale indice verrà riportato al valore originario.
8.
CONTESTAZIONE DEL MATERIALE
8.1
Contestazione per accettazione
Tutti i materiali forniti che risulteranno non conformi per difetti di costruzione, spedizione o
d’identificazione (vedi art. 6.4 e 6.4.1 del presente capitolato), saranno resi, previa
comunicazione di Actv indicante la natura della non conformità, tramite fax o posta elettronica.
L’aggiudicatario provvederà alla sostituzione dei materiali contestati; in tal caso, questi non si
intenderanno consegnati fino alla effettiva normalizzazione dell’ordine (consegna ed
accettazione del ricambio).
Il conteggio dei tempi di penale per ritardata consegna verrà calcolato come indicato nei punti
di cui al successivo art. 9.
8.2
Contestazione per non conformità materiale (“inidoneità materiale”)
I ricambi di tipo “equivalente”, in ragione della supposta e dichiarata qualità corrispondente al
materiale originale, dovranno possedere caratteristiche dimensionali, prestazionali e funzionali
identiche all’originale come specificato al punto 6.2 del presente capitolato.
Qualora, quindi, il materiale equivalente fornito, in ordine alla predette caratteristiche, dovesse
essere difforme dall’originale tanto da pregiudicarne il montaggio e/o il corretto funzionamento
del gruppo, Actv richiederà all’aggiudicatario, attraverso comunicazione a mezzo fax o e-mail,
una verifica congiunta da eseguirsi entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data della
comunicazione stessa.
La mancata risposta alla richiesta di verifica e/o la non presentazione dell’aggiudicatario entro
i suddetti 5 (cinque) giorni verrà considerata e computata come 1 (una) “non conformità del
materiale”. In tal caso, comunque, Actv sarà libera di effettuare l’acquisto del ricambio di tipo
originale da altri fornitori addebitandone la differenza di prezzo all’aggiudicatario.
Se, in sede di verifica con il rappresentante dell’aggiudicatario, il materiale risulterà
effettivamente non conforme, il fornitore dovrà provvedere alla sua sostituzione, entro 2 (due)
giorni a partire dalla data della verifica stessa, con un altro di tipo esclusivamente “originale”,
allo stesso prezzo di quello di qualità equivalente non conforme.
Trascorso tale termine Actv sarà libera di effettuare l’acquisto del ricambio da altri fornitori
addebitandone la differenza di prezzo all’aggiudicatario.
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8.3
Contestazione per “carenza presentazione documentazione e certificati”
La mancata presentazione, su richiesta Actv e nei termini previsti, della documentazione e dei
certificati di cui agli artt. 6.1 lettera c) e 6.2 lettera a) comporterà la mancata accettazione del
materiale consegnato. In tal caso, il fornitore avrà 5 giorni per reperire sul mercato altro
ricambio equivalente, dotato delle prescritte certificazioni, ovvero ricambio originale
proveniente dalla rete ufficiale del costruttore dell’autoveicolo.
In ogni caso, vista la mancanza di conformità tra quanto dichiarato in sede di offerta e quanto
effettivamente fornito, Actv provvederà ad addebitare la sanzione prevista al punto 9.
Ove il fornitore non provvedesse alla sostituzione di cui al paragrafo precedente, Actv sarà
libera di effettuare l’acquisto del ricambio da altri fornitori addebitandone la differenza di
prezzo all’aggiudicatario.
9.
PENALI
Actv avrà diritto ad applicare penalità, salvo comunque la richiesta di risarcimento per il
maggior danno, nelle fattispecie di seguito riportate:
9.1
Penali per ritardo sul termine di consegna e superamento indice di qualità (Iq)
In caso di comunicata ritardata consegna imputabile all’aggiudicatario, verrà applicata la
seguente penale:
a) 1% (uno per cento) per ogni settimana o frazione di settimana, per le prime due settimane
di ritardo;
b) 2% (due per cento) per ognuna delle quattro settimane successive.
Dette percentuali sono da calcolarsi sull'importo dei materiali consegnati dopo i termini pattuiti,
salvo prova di maggior danno.
Ai fini dell'applicazione della penale, la consegna dei materiali che siano stati dichiarati non
conformi da Actv sarà considerata come non avvenuta.
Il Fornitore s’impegna a comunicare ad Actv, senza ritardo e con atto scritto, il ricorrere di
circostanze di forza maggiore che possano ritardare i termini di consegna; Actv, riconosciuta a
suo insindacabile giudizio la presenza della causa di forza maggiore, disporrà la proroga dei
termini di consegna. In tal caso il fornitore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi
di qualsiasi natura, escluso l'onere della penalità.
L’applicazione delle penali avverrà con cadenza trimestrale a partire dalla data di decorrenza
del contratto di fornitura, sulla base dell’ ”Indice di Qualità del Fornitore” (Iq), come di seguito
specificato:
Iqi 
 P 100
i
Ri
dove
Iqi = Indice di Qualità del Fornitore nel periodo iesimo considerato
Pi = penalità (€) calcolate nel periodo iesimo considerato
Ri = importo (€) del materiale ricevuto nel periodo iesimo considerato
Se al termine del trimestre l’indice Iq sarà >= 1,0%, verranno applicate le penali di cui ai punti
a) e b).
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Dopo due trimestri qualsiasi di superamento dell’ Iq >= 1,0% sarà facoltà di Actv di risolvere il
contratto. Actv inoltre si riserva la facoltà di escludere il Fornitore per la successiva gara di
fornitura ricambi della stessa tipologia per il superamento dell’ Iq >= 1,0% avvenuto anche per
un solo trimestre di fornitura.
Il valore trimestrale dell’ Iq potrà essere abbassato da 1,0% a 0,8% qualora si verifichino le
condizioni descritte al paragrafo 7.4.
9.2
Penalità per mancata consegna del materiale o della documentazione
Le righe d'ordine che, senza alcun valido motivo e comunicazione, rimarranno parzialmente o
totalmente inevase dopo un periodo pari a 6 (sei) settimane di ritardo saranno considerate
inevase e sarà addebitata sul loro valore la penalità del 10% (dieci per cento), che andrà a
concorrere nella definizione del l’indice Iq di cui sopra.
In caso di mancata consegna della prescritta documentazione di cui ai punt1 6.1 lettere b) e c)
e 6.2 lettera a), sarà addebitata una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni singola
contestazione.
9.3
Modalità di applicazione delle penali
Il valore delle penali sarà oggetto di fattura emessa da Actv semestralmente nei confronti
dell’aggiudicatario stesso per precedenti forniture eseguite o per quelle in corso.
In tutti i casi in cui Actv richieda il risarcimento del danno ulteriore, essa potrà comunque
trattenere la cauzione definitiva a titolo di acconto sulla liquidazione del danno.
10.
GARANZIA
L’aggiudicatario assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel
presente capitolato, l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il
buon funzionamento dei medesimi per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di
consegna.
Per quanto riguarda altresì i ricambi a “LCC garantito”, elencati nella successiva tabella 1 e
definiti all’art. 3.3 del presente documento, tale periodo è incrementato a 36 (trentasei) mesi.
Tabella 1
Codice ACTV
Descrizione articolo
2310247
123-ALTERNATORE 140A BOSCH 0120689562*CN94
2890912
123-ALTERNAT.140A 28V BOSCH 0120689569**B8-550-321-IS2
2310108
123-MOTORINO AVVIAMENTO BOSCH 0001368316*CN94
2670570
123-ALTERNATORE 120A BOSCH 0.120.689.538*491-240
2440296
123-MOTORINO AVV.BOSCH 0001416002**NG313/NG313O
2350120
123-MOTORINO AVVIAM. 24V 0001417001*550-AG300
2453077
123-MOTORINO AVVIAMENTO BOSCH 0001372005*550E3
2490040
123-ALTERNATORE 140A BOSCH 0120689571*530
Durante il periodo di garanzia il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese,
tutti i difetti sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti.
Il fornitore è tenuto a adempiere tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di Actv con
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cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli. Entro lo stesso termine deve
sostituire le parti non conformi, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere
a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi.
A garanzia di tali obblighi l'Actv può applicare le penalità secondo gli importi e le modalità di
cui all’art. 9.
Actv si riserverà, a propria discrezione, di richiedere all’aggiudicatario, prima dell’avvio della
fornitura, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti, con eventuale
estensione a favore di Actv, anche ai sensi del DPR 224 del 24/05/88, con un massimale pari
almeno a € 1.000.000,00 esteso a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da
prodotti difettosi, comprese quelle oggettive. Dovranno essere compresi anche gli eventuali
danni al veicolo, dovuti al “fermo veicolo”, provocati dall’uso dei ricambi forniti. Tale garanzia
assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza
richieste nel presente capitolato e dalle vigenti norme in materia.
L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione
Europea.
L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà industriale dei beni
oggetto della fornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi.
L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti corrispondono alle esigenze di Actv e che per la
loro progettazione, configurazione e realizzazione sono state accuratamente applicate le
specifiche indicate in capitolato e le regole dell’arte, impiegando tecniche e metodologie di
controllo in linea con le conoscenze più aggiornate. Inoltre garantisce che i beni rispettano
tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore.
11.
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni contrattuali, l’affidatario è tenuto a costituire, entro quindici giorni
dalla richiesta di Actv, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% dell’importo
dell’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà
contenere formale rinuncia alle facoltà previste dall’art. 1945 c.c., al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo
restare obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del periodo di garanzia,
nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma III. La Banca o l'Istituto
assicurativo devono impegnarsi a versare, a semplice richiesta senza riserva alcuna, entro 15
giorni, l'importo della fideiussione o parte di essa.
Qualora il committente si avvalga della cauzione durante l’esecuzione del contratto,
l’aggiudicatario è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il
committente tratterrà la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino
ad avvenuta reintegrazione ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia.
La cauzione definitiva, che dovrà avere una scadenza pari alla durata complessiva
dell’affidamento aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di
richiesta scritta dell’appaltatore, fatte salve eventuali ragioni di credito di Actv ancora pendenti.
È facoltà, come previsto all’art. 75 del D.Lgs 163/2006, di ridurre l’importo della cauzione del
50% se la stessa viene accompagnata da copia della Certificazione di Qualità ISO 9001 in
corso di validità.
In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore, oltre all’incameramento della
cauzione, Actv si riserva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
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12.
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo da parte di Actv è effettuato, sulla base di emissione di fatture
posticipate, nel termine di 60 giorni fine mese d.f. .
Actv corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata
solo dopo il collaudo/verifica delle conformità da parte del direttore lavori/responsabile
dell’esecuzione. In tal senso, le fatture relative al contratto di appalto, anche se emesse
contestualmente ai vari stadi di realizzazione ovvero in caso di ultimazione dell’opera, del
servizio o della fornitura, non potranno essere liquidate se non previo l’accertamento di cui
sopra.
Nel caso in cui Actv vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’appaltatore, potrà
operare la compensazione prima di effettuare il pagamento dovuto.
In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto
2010 n. 136, previo verifica da parte di Actv della regolarità contributiva dell’appaltatore ai
sensi dell’art. 6 DPR 207/10.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente
a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge
136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati.
A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla
stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire ad Actv la verifica
dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
13.
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA,
CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE
L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le norme
inerenti la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del T.U. sulla
sicurezza 81/2008, assumendosi quindi tutte le responsabilità dell’adempimento delle norme
vigenti in materia ed esonerando, di conseguenza, Actv da ogni e qualsiasi responsabilità in
merito, sia di origine contrattuale che extra-contrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi
anche per norme entrate in vigore dopo il conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di
possedere attrezzature e macchinari conformi alle vigenti leggi, sottoposte a periodica e
regolare manutenzione.
Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato, il personale dipendente
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori devono essere muniti di apposita tessera di
riconoscimento, conforme alla normativa vigente.
L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.
L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione
appaltante, di aver adempiuto:
(i)
al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e
assistenza, per ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;
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(ii)
al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal
contratto collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente
dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.);
(iii)
agli oneri per la sicurezza, fornendo -ove previsto- copia del documento di
valutazione dei rischi, estratto del registro degli infortuni degli ultimi tre anni,
eventuali attestati di formazione dei propri dipendenti, elenco dei DPI forniti ai
medesimi, dichiarazione CE o attestazioni dei requisiti essenziali di sicurezza
dei macchinari/attrezzature impiegate nell’appalto.
In caso di ritardato o mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni dovute al
personale dipendente, si applicheranno, anche per gli appalti di importo inferiore alle soglie
comunitarie, gli artt. 4 (comma 1 e 2), 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del codice degli
appalti (DPR 207/10).
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche,
resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun
genere nei riguardi della società committente.
14.
COSTI INTERFERENZE
Ai sensi dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, i costi da interferenze relativi alla sicurezza
del lavoro sono stati valutati da Actv pari a zero.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI SUBAPPALTO
15.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione immediata del medesimo, salvo
quanto disposto dall’art. 116 del Dlgs. 163/06.
Il subappalto è ammesso con le modalità previste dall’art. 118 del Dlgs. 163/06.
16.
RISOLUZIONE
16.1
Risoluzione ope legis
Il contratto si intenderà risolto ope legis, con conseguente incameramento della eventuale
cauzione e salva ogni azione di Actv per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei
seguenti eventi, oltre a quelli previsti dalle singole norme di legge applicabili:
a) in caso di subappalto non autorizzato;
b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall’art. 116 del
Dlgs. 163/06;
c) qualora non vengano rispettate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni;
d) qualora l’appaltatore commetta un reato previsto dal D.lgs 231/01 ovvero gli sia
irrogata, anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l’interdizione
all’esercizio dell’attività;
e) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato da Actv.
16.2
Risoluzione ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)
Il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa dell’appaltatore, senza necessità di diffida e di
messa in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della eventuale
cauzione e salva ogni azione di Actv per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei
seguenti eventi:
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capitolato di appalto
f)
16.3
in caso di mancata effettuazione delle prestazioni nei termini e con le modalità previste
in contratto, qualora espressamente richiamato.
Risoluzione previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
Inoltre, Actv avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della società
aggiudicataria, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al verificarsi delle seguenti
circostanze:
g) in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all’appaltatore rispetto
al valore dell’appalto;
h) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell’aggiudicatario degli emolumenti
retributivi, contributivi ed assistenziali e quant’altro previsto dalle vigenti normative.
16.4
Risoluzione per factum principis
Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con lettera
raccomandata a.r. o pec, puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun
risarcimento e/o onere accessorio, ma solo previo pagamento all’appaltatore degli importi
relativi a quanto sino ad allora somministrato e/o corrisposto alla committente, nei seguenti
casi:
i)
in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di
trasporto pubblico locale;
j)
in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi.
16.5
Altre cause di risoluzione
Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto, puramente e semplicemente, tramite invio di
comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec, nei seguenti casi:
k) al verificarsi di almeno 3 episodi, per anno di validità del contratto, di “inidoneità
ricambio” (art. 8.2) e/o “carenza documentazione e certificazioni” (art. 8.3);
l) nei casi previsti all’art. 9.1 “Penalità per superamento indice di qualità (Iq)”;
17.
FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di
Venezia.
18.
RISERVATEZZA
È fatto assoluto divieto alla società aggiudicataria divulgare i dati forniti per l’effettuazione
dell’appalto e tutti quelli, comunque, collegati all’attività di Actv, di cui dovesse venire a
conoscenza in relazione al presente contratto.
Per quanto riguarda le informazioni riservate, l’aggiudicatario si impegna:
a)
a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le
misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza;
b)
ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è
oggetto del contratto;
c)
a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche
solo pregiudizio ad Actv;
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d)
a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per
qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale.
L’aggiudicatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della
presente clausola.
19.
CODICE ETICO
Con riferimento a quanto previsto dal D.lgs 231/01, Actv spa ha adottato un proprio Codice
Etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet www.actv.it, sotto la voce “Società
Trasparente”, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali
si ispira nella conduzione degli affari ed in tutte le attività.
L’appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice
Etico e si obbliga al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti.
20.
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Actv si attiene al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9
gennaio 2012, dalla Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI
Veneto.
In ottemperanza al protocollo di legalità, è vietato il subappalto o il subaffidamento a favore di
imprese che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento di cui al presente capitolato
d’appalto.
21.
NORME FINALI
Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura, registrazione e qualsiasi altra inerente il
contratto sono a carico dell’affidatario. Il contratto, soggetto all’imposta sul valore aggiunto, è
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e spese della
parte richiedente.
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