(sent.), est. Ferrari, G. (avv.ti Guariso e Neri)

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(sent.), est. Ferrari, G. (avv.ti Guariso e Neri)
RG
GULISANO VINCENZO (GLSVCN65L09I754F), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alberto Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliato presso la CISL di Pavia, ivi
in Via Rolla 3
CONTRO
FISCATECH SPA ( C.F./P.IVA 00176980183), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv ti Carlo Fossati, Francesca Bussotti e
Flavio Pedrazzini ed elett. domiciliato in Pavia c.so Cavour 40 presso ORVWXGLRGHOO¶avv
Pedrazzini
OHWWLJOLDWWLHXGLWHOHFRQFOXVLRQLGHOOHSDUWLDOO¶XGLHQ]DGHO a scioglimento della riserva
assunta alla citata udienza osserva quanto segue.
*****
Con ricorso depositato in data 7.11.2014 VINCENZO GULISANO, dipendente della
)LVFDWHFK VSD GDO KD FKLHVWR GLFKLDUDUVL OD QXOOLWj HR O¶LOOHJLWWLPLWj H
conseguentemente annullare il licenziamento disciplinare intimatogli con comunicazione
del 22.9.2014 per inesistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo e,
SHU O¶HIIHWWR FRQGDQQDUH OD UHVLVWHQWH D UHLQWHJUDUOR QHO SRVWR GL ODYRUR FRQ WXWWe le
FRQVHJXHQ]HSUHYLVWHGDOO¶DUWFRPPD/QƒVuFRPHPRGLILFDWRGDOOD/Qƒ
92/12, in subordine invocava le conseguenze ex art. 18 comma 5.
$ VRVWHJQR GHOOD GRPDQGD OD ULFRUUHQWH KD GHGRWWR O¶DVVROXWD LQVXVVLVWHQ]D GHL IDWWL
FRQWHVWDWLHLQVXERUGLQHO¶LQLGRQHLWjGHJOLDGGHELWLFRQWHVWDWLDFRVWLWXLUHJLXVWDFDXVDR
giustificato motivo soggettivo di licenziamento sotto il profilo della proporzionalità.
La Fiscatech spa, ritualmente costituitasi, ha chiesto rigettarsi integralmente il ricorso.
Firmato Da: FERRARI FEDERICA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d1289 - Firmato Da: TOSCANI MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15aa
Tribunale Ordinario di PAVIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 1808 /2014
promosso ex art. 1 commi 47 e 48 della L. 92/2012 da
(VSHULWRO¶LQWHUURJDWRULRGHOOHSDUWLHVFXVVLDOFXQLLQIRUPDWRULDOO¶XGLHQ]DGHO
i procuratori delle parti hanno discusso la causa, e il giudice si è riservato la decisione.
Il ricorrente assunto nel 1995, era inquadrato, al momento del licenziamento, come
intermedio nel Livello A del C.C.N.L. gomma, plastica industria.
Con lettera del 5 settembre 2014 (doc. 2 all ricorso), la società ha contestato al ricorrente
quanto segue:
XQ FRPSRUWDPHQWR JUDYHPHQWH LQVXERUGLQDWR H FHQVXUDELOH SUHVVR O¶DUHD GL SDXVD
urlando a più riprese frasi ingiuriose e minacci RVHQHLFRQIURQWLGHOO¶$]LHQGDHGHL6XRL
responsabili.
In particolare, Lei - alla presenza di numerosi altri colleghi ed utilizzando un tono di
voce urlato, chiaramente udibile da tutti i presenti - KD WUD O¶DOWUR ULSHWXWDPHQWH
DIIHUPDWRFKH)LVFDWHFKqXQ¶³D]LHQGDGLPHUGD´H - riferendosi univoca mente a nostri
responsabili, alcuni dei quali erano presenti sul posto - FKHVRQR³XRPLQLGLPHUGD´
LQILQH DVVXPHQGR XQ DWWHJJLDPHQWR PLQDFFLRVR /HL KD DJJLXQWR FKH ³JOLHO¶DYUHEEH
IDWWDSDJDUH´
In sede di audizione personale il ricorrente ha negato in toto i fatti contestati.
Con lettera del 22 settembre 2014 (doc. 3 all ricorso) la società ha comminato il
licenziamento per giusta causa e in subordine per giustificato motivo, dando atto che il
ricorrente aveva negato in radice i fatti contestati, ma asserendo comunque di avere
³DPSL HXQLYRFLULVFRQWULFKH DWWHVWDQRODSLHQD YHULGLFLWjGLWXWWH OH FLUFRVWDQ]H D OHL
DGGHELWDWH´
La società nella memoria di costituzione (punto 18 pag 4) ha affermato che il ricorrente
in data 1.9.2014 aveva pronunciato le espressioni offensive e volgari riportate alla
presenza dei seguenti dipendenti: Simone Silvani, responsabile tecnico di produzione,
Valerio Quartara capo reparto rifilatori, Aldo Castiglioni, capo reparto sala mescole,
Vincenzo Bartiromo, capo reparto calandre.
In sede di interrogatorio delle parti il procuratore speciale della società ha affermato che
JOL HUD VWDWR ULIHULWR FKH HUDQR VWDWL SUHVHQWL DOO¶HSLVRGLR DQFKH L GLSHQGHQWL 7DWWROR H
Ceroni.
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³,QGDWDDOOHRUHFDSULPDGLLQL]LDUHODJLRUQDWDODYRUDWLYD/HLKDWHQXWR
$OO¶XGLHQ]D GHO VRQR VWDWL VHQWLWL L GLSHQGHQWL 6LOYDQL &eroni e Quartara e
DOO¶XGLHQ]DGHO&DVWLJOLRQLH%DUWLURPR
Queste le loro deposizioni:
6LOYDQL 6LPRQH ³, UDSSRUWL FRQ LO *XOLVDQR HUDQR XQ SR¶ WHVL SHU PDQFDQ]D GL
collaborazione da parte sua nei miei confronti.
Io dovevo controllare il suo operato.
Preciso che presso il precedente datore di lavoro eri responsabile della produzione con
professionale che mi porterà ad arrivare ad essere responsabile della produzione.
QuHVWLHUDQRJOLDFFRUGLDOPRPHQWRGHOO¶DVVXQ]LRQH
Il giorno 1.9.2014 alle ore 8.00 meno qualche minuto stavo transitando da un
FDSDQQRQH DG XQ DOWUR KR YLVWR *XOLVDQR QHOOD ]RQD VRVWD RYH VL DVSHWWD O¶LQL]LR GHO
turno lavorativo insieme ai seguenti operai: Matienzo, Bartiromo, Quartara, Busoni e
altri che non ricordo.
Mi stavo avvicinando a loro quando ho sentito il Gulisano pronunciare le seguenti
SDUROH ³8RPR GL PHUGD´ QHOOD PLD GLUH]LRQH ,R PL VRQR XOWHULRUPHQWH DYYLFLQDWR
passando ho salutato tutti anche il Gulisano che mi ha guardato con disprezzo.
+RSRLFRQWLQXDWRLOPLRSHUFRUVRYHUVRLUHSDUWLSURGXWWLYL´
Ceroni Donatello: ³LOJLRUQRPLWURYDYRYHUVROHPHQRDOODPDFFKLQHWWD
del caffè insieme ad altri operai.
7UDJOLRSHUDLF¶HUDDQFKH*XOLVDQR$XQFHUWRSXQWRqDUULYDWRDQFKH6LOYDQLFKHVLq
fer mato vicino a noi. Io ero a circa a tre metri da loro i quali tra loro erano distanti
cica tre metri. Non ho sentito parole proferite da Gulisano nei confronti di S ilvani. Io
alle otto meno cinque me ne sono andato. Non ricordo se Silvani e Gulisano siano
rimasti dove erano o siano entrati in reparto.
1RQ KR VHQWLWR *XOLVDQR SURQXQFLDUH SDUROH RIIHQVLYH QHL FRQIURQWL GHOO¶D]LHQGD R GL
Silvani.
Dopo circa due giorni Marco Ferrari mi fece le medesime domande e io gli diedi circa
le stesse risposte. Ricordo quella mattina vicino alla macchina del caffè anche
%DUWLURPR &¶HUDQR DQFKH DOWUL RSHUDL PD QRQ ULFRUGR FKL $VSHWWDYDPR O¶LQL]LR GHO
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inquadramento come impiegato liv A. In Fiscatech ho intrapreso un percorso
turno. Io di norma vado in reparto al suono della campanella delle 7.55, senza aspettare
TXHOODGHOOHRWWR&¶qLQYHFHFKLDVSHWWDTXHOODGHOOH´
4XDUWDUD9DOHULR³Il 1.9.2014 verso le 7.45 mi trovavo nella zona della macchinetta del
caffè per prendere un caffè prima di andare in reparto.
Incontrai vari operai tra i quali Gulisano, Ceroni, Berzovini, Bartiromo.
Silvani arrivò poco prima che io me ne andassi. Io stavo parlando con Berzovini di
Vidi che Silvani si era fermato nella zona macchina del caffè.
Non ho sentito parole offensive di Gulisano nei confronti di chicchessia. Nego di aver
VHQWLWR *XOLVDQR SURQXQFLDUH OH SDUROH ³XRPR GL PHUGD )LVFDWHFK q XQ¶D]LHQGD GL
PHUGDHFKHJOLHODDYUHEEHIDWWDSDJDUH´*XOLVDQRSDUODYDDGDOWDYRFHFRPHDOVROLWR
ma nego di aver sentito parole offensive pronunciate da lui. Posso dire che solitamente
non presto attenzione a quello che dice perché parla molto e ad alta voce.
Io poi mi sono allontanato tra le 7.50 e le 7.55. Non ricordo se Silvani fosse ancora alla
PDFFKLQHWWDTXDQGRLRPHQHDQGDL*XOLVDQRPLSDUHIRVVHDQFRUDOL´
Qualche giorno dopo fui sentito da Marco Ferrari che mi fece le medesime domande e
al quale io diedi le medesime risposte
&DVWLJOLRQH$OGR«³Il giorno 1.9.2014 arrivai alla macchinetta del caffè verso le 750.
Io ero insieme a Bartiromo con il quale ero entrato. A circa dieci metri vi era il
ricorrente con un gruppo di colleghi: ricordo un collega filippino, forse Castellaneta.
Io mi trattenni fino alle 755.
Mentre stavo parlando di calcio con Bartiromo sentivo Gulisano che parlava a voce
alta, con parole in siciliano. Non ho sentito nessuna parola ingiuriosa nei confronti
della società. Come al solito parlava a voce alta, ma non so se ce la avesse con
qualcuno, se stesse parlando di calcio in modo animato o altro. Ho visto Silvani che
passava per andare alla macchinetta del caffè mentre io stavo tornando al reparto. Non
sentii il Gulisano pronunciare parole nei confronti di Silvani.
Fui sentito qualche giorno dopo dal dr Marco Ferrari al quale riferii ciò che ho oggi
ULIHULWR´
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ELFLFOHWWHHYLGL6LOYDQLFRQODFRGDGHOO¶RFFKLRHPLOLPLWDLDVDOXWDUOR
,QILQH%DUWLURPR9LQFHQ]R³Il 1.9.201SULPDGHOO¶LQL]LRGHOODYRURYHUVROHHUR
alla macchinetta del caffè con Castiglione.
Sentii Gulisano entrare con la sua voce squillante. Non ricordo con quali colleghi
parlasse.
1HJRGLDYHUVHQWLWRSDUROHLQJLXULRVHGDSDUWHGL*XOLVDQRQHLFRQIURQWLGHOO¶D]LHQGDR
di colleghi.
/¶D]LHQGDKDFRQWHVWDWRDO*XOLVDQRGLDYHUGHILQLWR)LVFDWHFK³XQ¶D]LHQGDGLPHUGD´ i
responsabili, alFXQLGHLTXDOLSUHVHQWLVXOSRVWR³uomini di merda ´HGLDYHUDJJLXQWR
FKH³JOLHO¶DYUHEEHIDWWDSDJDUH´FRQDWWHJJLDPHQWRPLQDFFLRVR
/¶XQLFR FKH KD SDU]LDOPHQWH FRQIHUPDWR L IDWWL q VWDWR LO 6LOYDQL FKH KD ULIHULWR FKH
mentre stava passando vicino al gruppo di operai di cui faceva parte il Gulisano,
TXHVW¶XOWLPRDYHYDSURIHULWRQHOODVXD direzione OHSDUROH³XRPRGLPHUGD´HTXDQGRJli
era passato di fianco lo aveva guardato con disprezzo.
Nulla di più, nessuna frase ingiuriosa nei confronti della azienda, nessuna minaccia, ma
solo disprezzo.
Il ricorrente sostiene di non aver mai pronunciato alcuna delle frasi addebitategli.
Peraltro QHOODFRQWHVWD]LRQHVLOHJJHFKHLOULFRUUHQWHDYHYDSURQXQFLDWR³ULSHWXWDPHQWH´
WDOLIUDVL³XWLOL]]DQGRXQWRQRGLYRFHXUODWRFKLDUDPHQWHXGLELOHGDWXWWLLSUHVHQWL´ .
Nonostante ciò nessuno dei colleghi presenti ha riferito di aver sentito tali parole.
Considerato lo stato di tensione e di conflitto tra Silvani e il ricorrente riconosciuto dalla
stessa convenuta, la isolata testimonianza del Silvani, che ha parzialmente confermato i
fatti, non si ritiene sufficiente a ritenere provato il fatto addebitato.
Peraltro, stante il tenore delle deposizioni dei testi escussi, compresi quelli indicati da
parte convenuta (QuarWDUD &DVWLJOLRQL H %DUWLURPR TXHVW¶XOWLPR LQGLFDWR DQFKH GDO
ricorrente) non si comprende quali fossero gli ³a mpi e univoci riscontri che attestano la
piena veridicità di tutte le circostanze a Lei addebitate ´cui viene fatto riferimento nella
lettera di licenziamento, stante, da un lato, il tenore della testimonianza del Silvani e
GDOO¶DOWUR ULOHYDWR FKH tutti gli altri testi hanno affermato in udienza di aver riferito a
Marco Ferrari, direttore delle risorse umane della società, QHOO¶DPELWR GHOOD LVWUXWWRULD
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&RVuULIHULLD0DUFR)HUUDULTXDQGRPLVHQWu´ .
interna dallo stesso condotta, ciò che hanno riferito al giudice, cioè nulla sulle parole di
cui alla contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non si ritiene dunque provato il fatto ±
addebitato al lavoratore dalla Fiscatech spa ± di aver pronunciato frasi ingiuriose,
denigratorie e minacciose nei confronti della società e dei suoi responsabili.
Si ritiene dunque che nel caso in esame non ricorrano gli estremi della giusta causa o del
giustificato motivo per insussistenza del fatto contestato.
deve essere annullato, con diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro
e a vedersi risarcito il danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal
licenziamento alla reintegrazione effettiva ed a veder regolarizzata la posizione
contributiva per il medesimo arco di tempo.
/H FRQVLGHUD]LRQL ILQ TXL VYROWH GHWHUPLQDQR DOWUHVu O¶LQDFFRJOLELOLWj GHOOD SUHWHVD,
invocata in subordine, dal convenuto di ottenere la conversione del licenziamento per
giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo: rammentato, infatti, che
il procedimento di conversione si risolve in una diversa qualificazione giuridica del
PHGHVLPRIDWWRFRQWHVWDWRqFKLDURFKHODPDQFDWDSURYDGHOO¶DVFULYLELOLWjDOULFRUUHQWH
delle condotte addebitategli impedisce di formulare il giudizio di minore gravità
GHOO¶LQDGHPSLPHQWRULPSURYHUDWRFRQOHVXSHULRULFRQVHJXHQ]H
Confermata pertanto la conclusione cui si è sopra giunti e rammentato che il comma 4 in
applicazione impone di verificare se dal risarcimento di legge sia o meno detraibile
O¶DOLXQGHSHUFHSWXPHSHUFLSLHQGXPRVVHUYDDOORUDLO*LXGLFHFKHQHOFDVRGLVSHFLHQRQ
può essere detratto il primo, non emergendo dagli atti che il Gulisano abbia svolto nelle
more altra attività lavorativa, né il secondo, non potendo ritenersi verosimile, viepiù in
GLIHWWR GHOOD SURYD FRQWUDULD FKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶HWj H QHOO¶DWWXDOH PRPHQWR
storico, egli, anche attivandosi, potesse trovare altra occupazione, stante peraltro il breve
tempo trascorso dal licenziamento (avvenuto il 22.9.2014).
Sul risarcimento così individuato spettano poi al lavoratore ex art. 429 cpc la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il licenziamento intimato dal resistente in data 22.9.2014 va annullato e la società va
condannata a reintegrare il Gulisano nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a
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/¶LSRWHVLqGXQTXHDVFULYLELOHDOO¶DUWFRFRQODFRQVHJXHQ]DFKHLOOLFHQ]LDPHQWR
risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, non contestata nel
suo ammontare mensile (euro 3215,79), maturata dalla data del licenziamento fino a
quella della effettiva reintegrazione, con gli accessori dalla maturazione del credito al
saldo e con il versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Da accogliere la domanda della convenuta di restituzione della somma netta
corrispondente alla somma lorda di euro 19.486,49 (doc 7 conv.) erogata a titolo di TFR,
credito funzionalmente collegato al recesso e, come tale, costituente indebito oggettivo
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma, la soccombenza.
P.Q.M.
Annulla il licenziamento intimato al resistente in data 22.9.2014 e condanna la società
ricorrente a reintegrare il Gulisano nel posto di lavoro precedentemente occupato e a
risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3215,79
lorde mensili, maturata dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva
reintegrazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del
credito al saldo, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
dichiara tenuta e condanna parte ricorrente a restituire alla convenuta la somma netta
corrispondente alla somma lorda di euro 19486,49, ricevuta a titolo di TFR, oltre
interessi legali;
condanna la società ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di
JLXGL]LRFKHOLTXLGDLQFRPSOHVVLYL¼ROWUHVSHVH% generali iva e cpa che
distrae a favore dei difensori attorei anticipatari.
Si comunichi alle parti.
Pavia 4.2.2015
Il Giudice
Federica Ferrari
Firmato Da: FERRARI FEDERICA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d1289 - Firmato Da: TOSCANI MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15aa
in seguito alla riattivazione della funzionalità del rapporto.