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CONVENZIONE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'AUSTRALIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO,
CON PROTOCOLLO
CANBERRA, 14 DICEMBRE 19821.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo australiano, desiderosi di concludere una
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1 - I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Articolo 2 - L'oggetto
1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto
di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'Australia: l'imposta australiana sul reddito (the Australian income tax)
ivi compresa l'imposta supplementare sull'ammontare non distribuito degli utili distribuibili di
una società privata;
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le
Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle
rispettive legislazioni relativamente alle imposte cui si applica la presente Convenzione.
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Ratificata con L. 27 maggio 1985, n. 292 (G.U. 21 giugno 1985, n. 145, S.O). Scambio degli strumenti di ratifica: 5
novembre 1985. Entrata in vigore: il 5 novembre 1985 (G.U. 22 novembre 1985, n. 275).
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Capitolo II - Definizioni
Articolo 3- Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine «Australia» designa il Commonwealth di Australia e, se adoperato in senso
geografico, comprende:
i) il territorio dell'isola di Norfolk;
ii) il territorio dell'isola di Natale;
iii) il territorio dell'isola del Cocco (Keeling);
iv) il territorio delle isole Ashmore e Cartier;
v) il territorio delle isole del Mar dei Coralli;
vi) le zone adiacenti ai limiti territoriali dell'Australia o dei predetti territori rispetto ai quali sia
al momento in vigore una legge australiana, o di uno Stato o di parte dell'Australia o di uno dei
predetti territori, in materia di sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo
della piattaforma continentale;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può
esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse
naturali;
c) le espressioni «Stato contraente», «uno degli Stati contraenti» e «altro Stato contraente»
designano, come il contesto richiede l'Australia o l'Italia;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di
persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
società o persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno degli Stati contraenti» e «impresa dell'altro Stato contraente»
designano un'impresa esercitata da un residente dell'Australia o un'impresa esercitata da un
residente dell'Italia, come il contesto richiede;
g) il termine «imposta australiana» designa l'imposta prelevata dall'Australia, cui si applichi la
presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2;
h) il termine «imposta italiana» designa l'imposta prelevata dall'Italia, cui si applichi la presente
Convenzione ai sensi dell'articolo 2;
i) il termine «Autorità competente» designa, per quanto concerne l'Australia, il «Commissioner
of taxation» o il suo rappresentante autorizzato, e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle
finanze.
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2. Nella presente Convenzione, i termini «imposta australiana» e «imposta italiana» non
comprendono le penalità o gli interessi applicati in conformità della legislazione di ciascuno degli
Stati contraenti relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2.
3. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, una persona è residente di uno degli Stati contraenti:
a) per quanto riguarda l'Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2), se essa è residente
dell'Australia ai fini dell'imposta australiana; e
b) per quanto riguarda l'Italia, se essa è residente dell'Italia ai fini dell'imposta italiana.
2. Relativamente ai redditi di fonte italiana, una persona assoggettata ad imposizione in Australia
per i redditi di fonte australiana non è considerata residente dell'Australia salvo il caso in cui il
reddito di fonte italiana sia assoggettato all'imposta australiana o, se tale reddito è esente
dall'imposta australiana, sia esente solo perché assoggettato all'imposta italiana.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente;
b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha
una abitazione permanente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato
contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel
quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello
Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
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2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) una proprietà agricola, pastorale o forestale;
h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici
mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere
informazioni, per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di attività che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario, come la pubblicità o la ricerca scientifica.
4. Si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti ed ivi
esercita la propria attività per mezzo di detta stabile organizzazione se:
a) svolge per più di dodici mesi in detto Stato attività di controllo su un cantiere di costruzione,
d'installazione o di montaggio aperto in detto Stato; o
b) viene utilizzata in detto Stato per più di dodici mesi da, per o sotto contratto con l'impresa,
una notevole attrezzatura per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali, o per attività
connesse con tale ricerca o sfruttamento.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - è considerata
«stabile organizzazione» di detta impresa nel primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome
dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
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b) nell'ambito di tale attività, essa fabbrica oppure trasforma in detto Stato per l'impresa merci
appartenenti all'impresa stessa, a condizione che la presente disposizione si applichi soltanto alle
merci così fabbricate o trasformate.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività di mediatore o di
agente.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
8. I princìpi esposti nei paragrafi dall'1 al 7 incluso si applicano per stabilire ai fini della presente
Convenzione se esista una stabile organizzazione al di fuori di entrambi gli Stati contraenti e se
un'impresa, che non sia un'impresa di uno degli Stati contraenti, abbia una stabile organizzazione in
uno degli Stati contraenti.
Capitolo III - Imposizione dei redditi
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui tali beni sono
situati.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto vigente nello
Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso i diritti
relativi a canoni e ad altri compensi dovuti per lo sfruttamento di miniere o cave nonché di ogni
risorsa naturale e tali diritti si considerano localizzati ove è situato il terreno. Le navi, i battelli e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. I redditi derivanti dall'affitto di terreni e quelli derivanti da qualsiasi altro interesse diretto in o su
terreni valorizzati o non sono considerati redditi derivanti da beni immobili situati ove sono situati i
terreni.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di
un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Articolo 7 - Utili dell'impresa
1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno
che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione oppure da altre imprese con le quali
essa intrattiene rapporti commerciali.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute dall'impresa per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione (comprese le spese
di direzione e quelle generali di amministrazione), che sarebbero state deducibili qualora la stabile
organizzazione fosse stata un soggetto indipendente che come tale avesse pagato tali spese, sia che
le spese stesse siano state sostenute nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'operatività delle leggi di uno Stato
contraente in materia di tassazione degli utili derivanti da contratti di assicurazione stipulati con
non residenti, restando inteso che se le leggi in questione, vigenti in ciascuno degli Stati all'atto
della firma della presente Convenzione, venissero modificate (e le modifiche non fossero di tale
trascurabile importanza da non snaturarne le caratteristiche generali) gli Stati contraenti si
consulteranno tra di loro allo scopo di pervenire ad un accordo sulle modifiche da apportare al
presente paragrafo.
6. Ai fini del presente articolo, gli utili di un'impresa non comprendono elementi di reddito
considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione e le disposizioni di tali articoli
non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Se un residente di uno degli Stati contraenti ritrae utili dall'esercizio di navi e la sede della
direzione effettiva dell'impresa di navigazione è situata in detto Stato, i predetti utili sono
imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i predetti utili sono imponibili nell'altro Stato
contraente qualora costituiscano utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra
località situate in detto altro Stato.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla quota parte degli utili derivanti dall'esercizio
di navi da parte di residenti di uno degli Stati contraenti mediante la partecipazione a un fondo
comune («pool»), a un esercizio di trasporto in comune o ad un organismo internazionale di
esercizio.
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4. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dal trasporto per mare di passeggeri, animali, posta
e merci imbarcati in uno degli Stati contraenti e trasportati verso un'altra località di detto Stato,
sono considerati utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra località situate in
detto Stato.
5. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una
nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'operatività dell'Accordo tra i
Governi degli Stati contraenti diretto ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti
dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, firmato a Canberra il 13 aprile 1972.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente; e,
nell'uno e nell'altro caso, le relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono vincolate da
condizioni diverse da quelle che sarebbero intervenute tra imprese indipendenti, gli utili che in
mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette
condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in
conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società, residente di uno degli Stati contraenti ai fini delle proprie
imposte, ad un residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi
è residente ai fini delle proprie imposte, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma
l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni nonché
gli altri redditi assimilati ai redditi da azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è
residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
dividendi, residente in uno degli Stati contraenti, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata,
e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i
dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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5. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad una persona non
residente dell'altro Stato contraente, beneficiario effettivo dei dividendi stessi, sono esenti da
imposta in detto altro Stato eccettuato il caso in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro
Stato. Il presente paragrafo non si applica, tuttavia, ai dividendi pagati da una società che sia
residente dell'Australia ai fini delle imposte australiane e residente dell'Italia ai fini delle imposte
italiane.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato contraente
è il beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma la imposta così applicata non può eccedere il 10 per
cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi ricevuti dal Governo di uno degli Stati
contraenti oppure da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, da un
qualsiasi altro ente che svolga pubbliche funzioni, in uno Stato contraente o entro una sua zona,
nonché da una banca che svolga compiti di banca centrale in uno Stato contraente, sono esenti da
imposta nell'altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» include i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, gli interessi derivanti da ogni altra forma di indebitamento nonché ogni
altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi
provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli
interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono
gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata ed il debito che ha
dato origine al pagamento degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli
interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o una persona residente di
detto Stato ai fini delle sue imposte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o
no di uno degli Stati contraenti, ha in uno degli Stati contraenti, oppure al di fuori di entrambi gli
Stati contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il
debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli
interessi o tra entrambi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito
per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dell'ammontare degli interessi è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
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Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente dei quali un residente dell'altro Stato contraente è il
beneficiario effettivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per
cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i pagamenti, anche periodici, e
comunque descritti o contabilizzati, corrisposti esclusivamente per l'uso o la concessione in uso di
un diritto di autore, di un brevetto, di disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, di
marchi di fabbrica o di commercio, o di altri beni o diritti similari, di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche nonché per cognizioni o informazioni di carattere scientifico, tecnico,
industriale o commerciale, e per assistenza di carattere ausiliario e sussidiario dirette a facilitare
l'applicazione o lo sfruttamento di dette cognizioni o informazioni o di ogni altra proprietà o diritto
cui si applica il presente articolo, e comprende i pagamenti corrisposti esclusivamente per l'uso o la
concessione in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o nastri magnetici per trasmissioni
televisive o radiofoniche.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i
canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro
Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati contraenti quando il debitore è lo Stato
contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o una persona
residente di detto Stato contraente ai fini delle proprie imposte. Tuttavia, quando il debitore dei
canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati contraenti, ha in uno degli Stati contraenti o al di
fuori di entrambi gli Stati contraenti, una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità
è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo dei canoni
o tra entrambi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dei motivi per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dell'ammontare dei canoni pagati è imponibile in
conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 13 - Alienazione di beni
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui
detti beni sono situati.
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2. Ai fini del presente articolo:
a) l'espressione «beni immobili» comprende:
i) le locazioni di terreni o qualsiasi altro interesse diretto in o sopra terreni;
ii) i diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali;
iii) le azioni o le partecipazioni similari in società il cui patrimonio è costituito interamente o
principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati contraenti o da diritti di
sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti;
b) i beni immobili si considerano situati:
i) qualora siano costituiti da interessi diretti in o sopra terreni - nello Stato contraente in cui i
terreni sono situati;
ii) qualora siano costituiti da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali - nello Stato
contraente in cui sono situate tali risorse naturali o in cui viene condotta la ricerca: e
iii) qualora siano costituiti da azioni o da partecipazioni similari in società il cui patrimonio sia
costituito interamente o principalmente da interessi diretti in o sopra terreni di uno degli Stati
contraenti o da diritti di sfruttamento o di ricerca di risorse naturali in uno degli Stati contraenti
- nello Stato contraente in cui è situato il patrimonio della società o la sua parte consistente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote di partecipazione in società residenti
dell'Italia, ai fini dell'imposta italiana, realizzati da una persona fisica residente dell'Australia, sono
imponibili in Italia.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una
libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in
detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa
per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate mediante detta base
fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare i servizi prestati nell'esercizio di
attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché
nell'esercizio delle attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga
svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo
sono imponibili in questo altro Stato.
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2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che una persona fisica residente di
uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato
contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso, a seconda del caso, dell'anno di produzione del reddito o dell'anno
fiscale di detto altro Stato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente di detto
altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è deducibile nella determinazione degli utili tassabili di una
stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha in detto altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un
residente di uno degli Stati contraenti e relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di
aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno degli Stati contraenti riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una
società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un artista dello spettacolo (quale
artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o un musicista, nonché uno sportivo)
ritrae dalle sue prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui
dette attività sono esercitate.
2. Quando il reddito proveniente dalle prestazioni personali di un artista in tale qualità è attribuito
ad una persona diversa dall'artista medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente
dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18 - Pensioni e annualità
1. Le pensioni (comprese quelle pubbliche) e le annualità pagate ad un residente di uno degli Stati
contraenti sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine «annualità» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural
durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione
dell'onere di effettuare tali pagamenti contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni
valutabili in denaro.
3. Gli alimenti od altre sovvenzioni di carattere alimentare provenienti da uno Stato contraente e
pagate ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto primo Stato.
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Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni (diverse dalle pensioni o dalle annualità) pagate da uno degli Stati contraenti o
da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato
che:
i) abbia la cittadinanza o la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di
servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati
contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In tal caso si
applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16.
Articolo 20 - Professori e insegnanti
Un professore o un insegnante che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non
superiore a due anni allo scopo di insegnare o di condurre studi superiori o ricerche presso una
università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto stato e che era, immediatamente
prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto
primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento, di studi
superiori o di ricerca in considerazione dei quali egli sia, o lo sarà in applicazione del presente
articolo, assoggettato ad imposizione nell'altro Stato.
Articolo 21 - Studenti
Se uno studente di uno degli Stati contraenti, o che era tale immediatamente prima di soggiornare
nell'altro Stato contraente, e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di
compiervi i suoi studi, riceve somme da fonti situate al di fuori dell'altro Stato per sopperire alle
spese di mantenimento o di istruzione, le predette somme sono esenti da imposizione nell'altro
Stato.
Articolo 22 - Redditi della persone con doppia residenza
Se una persona che, in forza delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 4 è residente di entrambi
gli Stati contraenti ma che in forza delle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 di detto articolo è
considerata, ai fini della presente Convenzione, residente di uno solo degli Stati contraenti, ritrae
redditi da fonti situate in questo Stato contraente o al di fuori di entrambi gli Stati contraenti, detti
redditi sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
12
Articolo 23 - Fonte dei redditi
I redditi realizzati da un residente di uno Stato contraente i quali, ai sensi di uno o più articoli dal 6
all'8 e dal 10 al 17, sono imponibili nell'altro Stato contraente, si considerano, ai fini dell'articolo 24
e della legislazione sull'imposizione dei redditi di detto altro Stato, redditi derivanti da fonti situate
in detto altro Stato.
Capitolo IV - Metodi per evitare le doppie imposizioni
Articolo 24
1. Fatte salve le disposizioni della legislazione australiana di volta in volta in vigore, concernenti la
concessione di una deduzione dall'imposta australiana dell'imposta prelevata in un Paese diverso
dall'Australia (senza che ne siano modificati i princìpi generali), l'imposta italiana prelevata, sia
direttamente che per detrazione, sui redditi provenienti dall'Italia ad una persona residente
dell'Australia, è ammessa in deduzione dall'imposta australiana dovuta sugli stessi redditi.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Australia, l'Italia,
nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione,
può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta australiana sul reddito, ma l'ammontare della
deduzione non può eccedere la quota dell'anzidetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi
di reddito nella proporzione di cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.
Capitolo V - Disposizioni particolari
Articolo 25 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da
entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme
alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima
notificazione della misura adottata.
2. L'Autorità competente, se il reclamo del contribuente le appare fondato e se essa non è in grado
di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso con l'Autorità
competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente
Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere le difficoltà o i
dubbi inerenti all'applicazione della presente Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di
rendere applicabili le disposizioni della presente Convenzione.
13
Articolo 26 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare la presente Convenzione o le leggi interne degli Stati contraenti concernenti le imposte
previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria alla presente Convenzione, o per prevenire le evasioni fiscali di tali imposte. Lo scambio
di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente
saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di
detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria
e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste
dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali
informazioni soltanto per questi fini.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 27 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi
particolari.
Articolo 28 - Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di
dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato
ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizione dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del
presente articolo.
14
Capitolo VI - Disposizioni finali
Articolo 29 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non
appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica (4) e le sue
disposizioni avranno effetto:
a) in Australia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per
i redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 1976;
ii) con riferimento alle altre imposte australiane, per gli anni di produzione dei redditi che
iniziano il, o successivamente al, 1° luglio 1976;
b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio 1976.
3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti per i redditi che siano
stati realizzati prima della entrata in vigore della presente Convenzione ed assoggettati ad
imposizione ed ai quali si applica la presente Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente
articolo, devono essere presentate entro tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione
o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Articolo 30 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti.
Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima di cinque
anni dalla sua entrata in vigore notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine
dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) in Australia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati da un non residente, per
i redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio dell'anno solare successivo a quello di notifica;
ii) con riferimento alle altre imposte australiane, per ogni anno di produzione del reddito che
inizia il, o successivamente al, 1° luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica;
b) in Italia:con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° luglio dell'anno solare successivo a quello della notifica.
15
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Canberra il 14 dicembre 1982 in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i
testi aventi eguale valore.
Per il Governo della Repubblica italiana
SERGIO ANGELETTI
Per il Governo australiano
JOHN HOWARD
16
PROTOCOLLO
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo australiano, all'atto della firma della presente
Convenzione tra i due Governi per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte
integrante della Convenzione. Resta inteso che:
1) con riferimento agli articoli 7 e 9 - Quando le informazioni utilizzabili dalle competenti Autorità
di uno degli Stati contraenti sono inadeguate per la determinazione degli utili di un'impresa,
imponibili in detto Stato in conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 9 della Convenzione, le
disposizioni di tali articoli non pregiudicano in alcun modo il diritto di detto Stato di applicare la
propria legislazione per determinare l'assoggettamento ad imposta di una persona purché detta legge
sia applicata, per quanto le informazioni utilizzabili dalle competenti Autorità lo consentano, in
conformità ai principi applicabili ai sensi degli articoli 7 e 9;
2) con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 8 - Le imposte italiane cui si applica, a decorrere dalla
loro entrata in vigore, l'Accordo ivi richiamato, sono le seguenti:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta locale sui redditi.
Se in Australia verrà applicata un'imposta (diversa da quelle elencate all'articolo 1 di detto
Accordo) sugli utili realizzati da una impresa italiana in dipendenza dell'esercizio di aeromobili in
traffico internazionale, l'imposta locale sui redditi non sarà più compresa fra le imposte cui si
applica l'Accordo in Italia;
3) con riferimento all'articolo 9 - Nonostante le disposizioni dell'articolo 9, una impresa di uno degli
Stati contraenti può essere tassata da questo Stato contraente come se detto articolo non fosse
entrato in vigore, ma, nei limiti in cui ne sia possibile l'attuazione, conformemente ai principi
applicabili ai sensi dell'articolo stesso;
4) con riferimento all'articolo 12 - Il termine "pagamenti" comprende i crediti o le somme
accreditate e il riferimento ai canoni pagati comprende i canoni accreditati. Il termine "canoni"
comprende i pagamenti od i crediti per la totale o parziale dilazione per l'uso dei beni o dei diritti di
cui al paragrafo 3.
5) con riferimento all'articolo 24 - L'imposta pagata in uno degli Stati contraenti sui redditi aventi
natura di dividendi da ammettere in deduzione dall'imposta dovuta per lo stesso reddito nell'altro
Stato contraente non comprende l'imposta pagata sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi;
6) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 - All'espressione "indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni
caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione non conforme
alla Convenzione delle imposte italiane;
17
7) con riferimento all'articolo 28 - Le disposizioni del paragrafo 3 non pregiudicano il diritto degli
Stati contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste
dalla presente Convenzione;
8) qualora l'Australia convenga di limitare, in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni
che venisse in futuro conclusa tra l'Australia stessa e un terzo Stato, membro al momento della
firma del presente Protocollo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici,
l'aliquota d'imposizione:
i) dei dividendi pagati da una società residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana e di
cui sia beneficiaria effettiva una società residente di uno Stato terzo, ad una percentuale minore
di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 10; o
ii) degli interessi provenienti dall'Australia e di cui sia beneficiario effettivo un residente di uno
Stato terzo, ad una percentuale minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 11; o
iii) dei canoni provenienti dall'Australia e di cui sia beneficiario effettivo un residente di uno
Stato terzo, ad una percentuale minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 12, il
Governo australiano, ne darà immediatamente comunicazione scritta al Governo della
Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici ed aprirà un nuovo negoziato con il Governo
della Repubblica italiana per la revisione delle disposizioni previste nei precedenti sottoparagrafi
i), ii), iii), al fine di estendere all'Italia lo stesso trattamento previsto per lo Stato terzo.
Fatto in duplice esemplare a Canberra il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre 1982, in
lingua inglese e italiana, entrambi i testi aventi eguale valore.
Per il Governo della Repubblica italiana
SERGIO ANGELETTI
Per il Governo australiano
JOHN HOWARD
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