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Dottrina – banca e finanza ____________________________________________________________________________________________________________ La commissione di massimo scoperto e l’elemento soggettivo nel reato di usura bancaria Nota a Cassazione penale, sez. II, 10 febbraio 2010, n. 12028. Dott. ott. Gianni Frescura* Frescura* Una recente sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione penale, datata 10 febbraio 2010 (n. 12028), ha eliminato dal vivace dibattito in corso sull’usura nel settore del credito “legale” uno dei principali ostacoli all’affermazione della corretta interpretazione della normativa contro l’usura prevista nell’art. 644 del c.p., con le relative sanzioni penali (fino a vent’anni di galera. per il caso dell’usura bancaria) e civili (applicazione del tasso zero ai prestiti usurari). Finora, secondo la maggioranza dei giuristi (avvocati e magistrati) e dei consulenti tecnici (commercialisti), nel calcolo del tasso (annuo) effettivo globale [t(a)eg] delle aperture di credito e dei castelletti non si doveva comprendere la commissione di massimo scoperto (cms) perché le “Istruzioni” della Banca d’Italia1 la escludevano dagli elementi della formula, in esse prevista, per la verifica del t(a)eg ed anche nei decreti ministeriali era indicata separatamente dal tasso medio, rendendo pertanto impossibile un confronto omogeneo tra il tasso soglia (tasso medio + ½ tasso medio) con il tasso che risultava da calcoli che includevano la cms. Questa sentenza ha affermato però che “il chiaro tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurarlo si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del eredito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo Indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.” Fin dall’inizio le “Istruzioni” della Banca d’Italia avevano escluso dagli elementi da utilizzare nella formula di matematica finanziaria per il calcolo del t(a)eg la commissione di massimo scoperto, la quale veniva rilevata separatamente e poi pubblicata come una nota nella tabella allegata al trimestrale decreto ministeriale contenente l’indicazione del tassi medi per le varie categorie di credito. 1 La Banca d’Italia (ente di proprietà delle stesse banche su cui dovrebbe vigilare) aveva indirizzato alle banche delle “Istruzioni” per la raccolta dei dati allo scopo (previsto dall’art. 2, comma 1 della legge 108/96 antiusura) di determinare il tasso medio da pubblicare trimestralmente affinché gli operatori professali potessero conoscere il tasso di interesse massimo applicabile alle varie operazioni di credito; le “Istruzioni” dapprima sono state inviate con una comunicazione riservata, datata 1° ottobre 1996 (prot. n. 47429) e solo successivamente sono state rese note a tutti con la loro pubblicazione, come supplemento al decreto trimestrale “tassi”, nella G.U. 30 settembre 1998, n. 228; sono state poi pubblicate in gazzetta ufficiale sia le istruzioni indirizzate dall’Ufficio italiano cambi agli altri intermediari del credito (le finanziarie) vigilate da questo ente (controllato dalla Banca d’Italia) che le modifiche alle “Istruzioni” introdotte nel 2001 per la rilevazione dell’interesse di mora, nel 2 03 per l’introduzione della categoria delle “carte revolving” e nel 2006 per l’ampliamento dei finanziamenti “contro cessione del quinto”, ma la modifica più rilevante c’è stata nel 2009, a seguito della regolamentazione della commissione di massimo scoperto disposta dell’art. 2 bis, comma 2 legge 2/2009. ____________________________________________________________________________________________________________ Almaiura srl, centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari [email protected] – www.almaiura.it Dottrina – banca e finanza ____________________________________________________________________________________________________________ Le banche, unanimemente, vista questa impostazione avevano deciso che la cms non rientrasse nel calcolo del tasso effettivo ed una circolare della Banca d’Italia del 20052 ha tentato di salvare questo “furbesco” comportamento (da essa incoraggiato), perché consentiva che il tasso soglia previsto dalla legge (tasso medio + ½ tasso medio) si potesse superare aggiungendo anche il tasso soglia della cms (cms media + ½ cms media), da considerare separatamente dal limite “ordinario”. La sentenza che si annota fa piazza pulita di questo tentativo, autorevolmente avvallato, di scavalcare i limiti imposti dalla legge antiusura ai tassi praticabili per tutti i tipi di prestiti (anche quelli bancari). Le conseguenze pratiche sono facilmente immaginabili sul piano strettamente civilistico, ma la Corte, in questa sentenza, offre uno spiraglio alle banche sotto il profilo penale (e del connesso risarcimento danni). La sentenza infatti affronta anche l’aspetto “soggettivo” del reato di usura, cioè dell’intenzione di coloro che predispongono, concludono e/o chiedono l’esecuzione dell’accordo usurario, essendo l’usura un reato-contratto.3 La maggior parte degli interpreti, riguardo quest’aspetto, ritiene sia sufficiente il dolo generico, generico cioè la coscienza dei soggetti che agiscono di obbligare la parte offesa a corrispondere interessi oltre il limite di legge o sproporzionati.4 Il fatto che degli elementi del reato (le “operazioni” ed il tasso soglia) non siano indicati direttamente dalla norma penale ha poi fatto sì che, secondo una (finora maggioritaria) corrente interpretativa che si richiama al principio di legalità5, il metodo per la verifica del tasso usurario, dovrebbe sempre essere quello previsto nelle “Istruzioni” della Banca d’Italia, recepite nei decreti ministeriali che pubblicano il tasso medio. Questo metodo, come abbiamo visto escludeva dal calcolo del tasso effettivo la commissione di massimo scoperto. Chi seguiva questa metodo però non considerava che le “Istruzioni” erano state dettate per la rilevazione del tasso medio e non per il calcolo del t(a)eg in sede giudiziaria e pertanto, avendo un valenza solo interna al sistema bancario, non vincolano certo magistrati e c.t.u. i quali, correttamente (come stabilito con la sentenza in esame), ritengano che la norma del comma 4 dell’art. 644 imponga di inserire la cms nel calcolo del t(a)eg, anche se la formula indicata nelle suddette ”Istruzioni” non lo prevede. Nessuno inoltre verifica che la formula prevista nelle “Istruzioni” sia concretamente applicata alle operazioni di credito, cioè all’apertura di credito o al castelletto e non al conto corrente, effettuando Circolare n. 1166966 del 2 dicembre 2005 (in Italia oggi del 18 febbraio 2006 con nota di Apicerni Ferri Rischio usura, allarme nelle banche) dove si rileva che l’interpretazione di alcuni operatori non è conforme al contenuto della 2 legge 108/96 e che in ogni caso l’usurarietà del rapporto va desunta dalla valutazione complessiva delle condizioni applicate. 3 Per un approfondimento mi permetto di rinviare a Frescura L’accertamento dell’usura nei finanziamenti bancari in www.altalex.com marzo 2010. 4 Magistratura e dottrina sono praticamente d’accordo sulla sufficienza del dolo generico nella nuova disciplina dell’usura; vedi Catania Usura, profili penali e civili Torino 2006, pagg. 58 - 60 per un ampio panorama delle posizioni dei vari autori. 5 Capoti Usura presunta nel credito bancario ed usura della legalità penale in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2007, n. 3 pagg. 631 e ss. e Borsari Il delitto di usura “bancaria” come figura “grave” esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici in Riv. trim. diritto penale dell'economia, 2009, n. 1/2, pag. 33 e ss ____________________________________________________________________________________________________________ Almaiura srl, centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari [email protected] – www.almaiura.it Dottrina – banca e finanza ____________________________________________________________________________________________________________ così un confronto tra elementi disomogenei: il tasso medio/soglia di un’operazioni di credito, con il tasso effettivo del conto corrente, che di per sé non è un prestito.6 Si sottolinea poi che il problema del supero del tasso soglia ha scarsa rilevanza nella fattispecie di usura “soggettiva”7, che si verifica anche se il t(a)eg non supera il tasso soglia, ma è sufficiente sussista una sproporzione tra il t(a)eg ed il tasso medio. Nell’esaminare l’aspetto soggettivo del reato, nel caso di usura bancaria, è rilevante anche il problema dell’errore errore sulla norma penale perché i responsabili dei crediti bancari eventualmente usurari, avendo seguito le “Istruzioni” della Banca d’Italia nel controllo del tasso effettivo credevano che la cms non dovesse essere inclusa e pertanto non sarebbero punibili, a causa della mancanza del dolo, ai sensi dell’art. 5 del c.p., cioè per l’errore (soggettivo) sul metodo del calcolo del limite del tasso stabilito dalla legge penale. La pronuncia della suprema corte che si annota ha però (indirettamente) precisato che l’osservanza delle “Istruzioni” non garantisce che l’eventuale usura bancaria, derivata dall’applicazione della cms, configuri un errore scusabile per la poca chiarezza delle norme relative ai metodi di calcolo per la verifica del superamento del limite legale, perchè il quarto comma dell’art. 644 c.p. (norma non certo oscura), prevedendo espressamente l’inclusione di tutte le commissioni nel tasso usurario, non giustifica tale (grossolano) errore.8 Ciononostante, secondo la Cassazione che si commenta, il dolo può ancora essere escluso, considerati anche gli altri elementi, quando il superamento del tasso soglia è di “minima minima entità” entità ed “episodico episodico” episodico perché, in questi casi, non ci sarebbe alcuna volontarietà nella condotta oggettivamente usuraria.9 Su questa linea in effetti ci sono state finora archiviazioni in fase di indagini preliminari e alcune assoluzioni nei (pochi) procedimenti penali per usura bancaria finora tenuti.10 Tenuto conto però che l’usura è un reato contratto contratto e un reato di pericolo11, sembrerebbe più corretto sostenere che la 6 Per effettuare un confronto omogeneo si dovrebbero ricalcolare i “numeri” (capitale x giorni) utilizzati dalla banca per il calcolo trimestrale degli interessi passivi, perché questo dato include la capitalizzazione degli interessi scaduti e degli oneri (tra i quali è compresa la cms) non ancora pagati e non il solo capitale relativo alle operazioni di credito; su questo tema per maggiori informazioni mi permetto di rinviare a Frescura L’accertamento dell’usura cit. 7 L’usura “soggettiva” si ha quando c’è l’approfittamento di una situazione di difficoltà economica o finanziaria di un soggetto e per il suo accertamento si ha riguardo soprattutto al “tasso medio”, come prevede espressamente la legge (art. 644 c.p. terzo comma seconda parte); sul punto vedi Sinesio Gli interessi usurari Napoli 1999, pag. 56 il quale, in particolare, sottolinea che, in questa ipotesi, “le esigue differenze dovute al [calcolo del t(a)eg con la formula della Banca d’Italia e con altre formule] risulterebbero di fatto irrilevanti nel complesso di una valutazione (volta ad accertare l’usurarietà in questa seconda accezione) sicuramente ampia e discrezionale”. La Cassazione in questo caso ha ritenuto corretta la conclusione cui era pervenuto il giudice dell’udienza preliminare (gup) che aveva escluso la configurabilità dell’errore di diritto scusabile ai sensi dell’art. 5 c.p. come modificato dalla sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale. 9 La suprema corte, anche per questo aspetto, ha fatto propria la motivazione del gup il quale aveva osservato che “la minima entità del superamento del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità nel superamento degli stessi nel corso dei rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (ben sei anni), la presenza di una normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d’Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione delle contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell’elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria” 10 Non risultano decisioni pubblicate di questo tipo, ma si veda, ad esempio, da ultimo Tolettini Tasso non usuraio alla Banca di Roma. Assolti i funzionari Il Giornale di Vicenza, 21 ottobre 2009 e Neri Non ci fu alcuna usura. Prosciolti i vertici Bav Il Giornale di Vicenza, 26 marzo 2010. 11 Cfr. Fiorella Appunti sulla struttura del delitto di usura in “Mercato del credito ed usura”, Milano 2002, pag. 232 e Mancuso Disposizioni anti-usura: progresso o involuzione? in www.jei.it 1997; la dott.ssa Navazio ne Le usure cit. pag. 126, ha precisato che si tratterebbe di fattispecie di reato di pericolo presunto nel caso di usura oggettiva e di pericolo concreto nel caso di usura soggettiva. 8 ____________________________________________________________________________________________________________ Almaiura srl, centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari [email protected] – www.almaiura.it Dottrina – banca e finanza ____________________________________________________________________________________________________________ consapevolezza dell’antigiuridicità del comportamento, più che al pagamento o alla richiesta più o meno episodica di interessi usurari, deve essere rivolta all’utilizzo di clausole dei contratti di finanziamento che impongono all’altro contraente l’obbligo di versare interessi (effettivi e globali) che complessivamente possano superare il limite di legge (usura oggettiva) o possano essere sproporzionati, rispetto al tasso medio corrente ed avuto riguardo alla condizione economica o finanziaria del debitore (usura soggettiva). E’ da escludere, nel reato di usura come riformato nel 1996, il dolo diretto, diretto richiesto con la precedente normativa, considerato che manca ogni riferimento all’approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo e pertanto nell’usura moderna è sufficiente aver consapevolezza dell’esistenza di un tasso medio per le specifiche operazioni di credito e del relativo tasso soglia, previsto dalla legge come limite massimo per il corrispettivo di finanziamento.12 A mio avviso, in particolare nelle indagini che vedono coinvolti gli amministratori ed i dirigenti bancari che stabiliscono le clausole ed i tassi per i contratti di credito ed i funzionari e/o professionisti terzi che li gestiscono (concessione, recupero ed eventuale contenzioso), si dovrebbe anche considerare il dolo eventuale (accettazione consapevole del rischio di obbligare la vittima a corrispondere interessi oltre il limite legale o in modo sproporzionato, con l’utilizzo di contratti che prevedono tale possibilità).13 Una particolare responsabilità (penale), a mio avviso, hanno i dirigenti di banca che dichiarano la veridicità e la liquidità del credito, derivato dal saldo di un conto corrente, ai sensi dell’art. art. 50 Tub, Tub senza aver effettuato alcun (serio) accertamento sul tasso (annuo) globale ed effettivo applicato alle operazioni finanziarie di cui il saldo indicato nelle scritture contabili (estratti conto) è una conseguenza perché, come abbiamo visto, l’eventuale verifica del tasso effettivo del conto corrente con il metodo dettato dalla Banca d’Italia nelle sue “Istruzioni”, secondo la Corte di Cassazione, non può essere una causa esimente ex art. 5 c.p.. Nei finanziamenti che durano nel tempo mediate ripetuti rinnovi/proroghe, come le aperture di credito ed i castelletti in conto corrente, chiedendo i corrispettivi (interessi effettivi e globali), per il capitale prestato in varie forme, talvolta anche in modo occulto o indebito (ad esempio capitalizzazione/anatocismo, commissioni di massimo scoperto non contrattualmente determinate, ecc…), a mio avviso, il dolo eventuale dei responsabili delle operazioni di questo tipo nei confronti delle clientela, è conseguente al fatto che la banca può facilmente sforare il tasso soglia o richiedere un tasso “sproporzionato” (logicamente considerando anche gli oneri e non il solo tasso nominale), approfittando di regola sia dell’ignoranza, in materia di contabilità bancaria, che della difficoltà economica o finanziaria del debitore. Escludono espressamente la necessità del dolo diretto sia Bonora L’usura Padova 2007, pag. 70 che Catania Catania Usura cit., pag. 53 ed è da considerare anche la disposizione dell’art. 3 dei dd.mm. che trimestralmente pubblicano i tassi medi, la quale obbliga banche ed intermediari finanziari “ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella [delle operazioni e dei tassi medi] riportata in allegato”; quest’obbligo, a mio avviso, è logicamente diretto a far si che la parte “forte” del contratto (la banca) si ricordi di non oltrepassare il limite, non certo ad agevolare un impossibile controllo da parte del normale cliente (parte “debole”). 13 Ammettono il dolo eventuale Manzione Usura e mediazione creditizia Milano 1998, pag. 39, Bonora L’usura cit., pag. 70, Navazio Le usure - Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime Bari 2008, pag. 160 ed Esposito C. Se l’interesse bancario è a rischio usura. Capitalizzazione trimestrale nel mirino in Diritto e giustizia 2006, n. 8 p. 53 e ss. il quale, esaminando il caso dell’usura finanziaria determinata dall’anatocismo, ritiene sufficiente il dolo eventuale, in quanto non si può parlare di errore (di diritto) scusabile in questo caso, essendo la questione dell’anatocismo/usura ben nota nell’ambiente bancario quantomeno fin dal 1999 (anno del revirment sulla questione dell’uso normativo/contrattuale nel contratto di conto corrente); si deve peraltro considerare che l’usura è un reato-contratto e che la ricerca dei responsabili penali del fatto (giuridico) all’interno di una banca si dovrebbe svolgere nell’ambito delle rispettive responsabilità decisionali, con la conseguenza che ciascun funzionario risponderà per quanto di sua competenza. 12 ____________________________________________________________________________________________________________ Almaiura srl, centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari [email protected] – www.almaiura.it Dottrina – banca e finanza ____________________________________________________________________________________________________________ E’ infatti ricorrente nella costante prassi bancaria aumentare il tasso, cioè far pagare di più il danaro, quando il soggetto è economicamente o finanziariamente bisognoso (con il “pretesto” che il rischio è più elevato).14 A questo proposito si sottolinea che l’(eventuale) applicazione (anche lecita15) della clausola anatocistica (il calcolo degli interessi sugli interessi scaduti), dimostra, in modo evidente, la volontà di chiedere interessi (potenzialmente) usurari, visto che l’interesse composto (matematicamente parlando) tende ad un tasso infinito, che è sicuramente usuraio.16 *Dott. Gianni Frescura, Frescura, Consulente Tecnico Valdagno (VI), Via Bellini 6 Tel/fax 0445.412545 – [email protected] 14 Si tratta di una pseudo giustificazione, in quanto è noto che le banche, nell’attività di credito, in realtà rischiano molto poco, perché praticamente non prestano della moneta (il tantundem da restituire del contratto di mutuo), non essendo previsto alcun rapporto tra il capitale (proprio o di terzi) detenuto dalla banca ed il capitale dato in prestito (non vera moneta, ma in realtà, nella maggior parte dei casi, solo moneta-scritturale, cioè un capitale virtuale, non reale). La stessa Cassazione, nella sentenza che si commenta, come si è visto sottolinea che la commissione di massimo scoperto “trova giustificazione quale parziale ristorno per per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide oltre l’affidamento concesso”. 15 Sulla dubbia legittimità dell’anatocismo, anche dopo la “sanatoria” del primo decreto salvabanche (decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342) che, modificando il T.U. Bancario, ha permesso di emanare una normativa speciale (delibera Cicr del 9 febbraio 2000) per dare validità alla clausola anatocistica, si veda Marcelli L'anatocismo dopo la delibera CICR del 9/2/00: fatta la pentola il diavolo c'è cascato dentro in www.studiomarcelli.it, 2009 e Giuffrida L’anatocismo che era uscito dalla porta rientra dalla finestra in www.diritto.it, gennaio 2010. 16 Che l’anatocismo anatocismo (cioè la capitalizzazione di interessi e oneri/spese scadute senza limiti) sia usura è però indubbio, come ha sancito anche la Suprema corte (vedi ad es. Cassazione civ. 16 marzo 1999 n. 2374, la sentenza del revirment, in cui si dice espressamente che “Le finalità della norma [art. 1283 c.c.] sono state identificate, da una parte, nell'esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari e, dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito) e può essere definito un esempio di moderna usura “palliata palliata”, palliata cioè una forma di usura nascosta, perché non è percepibile all’esterno. ____________________________________________________________________________________________________________ Almaiura srl, centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari [email protected] – www.almaiura.it