Certificati di Stato Civile

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Certificati di Stato Civile
Tutti i certificati di Stato Civile vengono rilasciati in carta libera con esenzione di oneri (marca
da bollo / diritti di segreteria.
Dal 1° Gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce la legge di
stabilità del novembre 2011 che attua una completa de-certificazione cioè eliminazione dei
certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi.
AREE TEMATICHE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO
Cittadinanza
Cambiamento nome e cognome
Matrimonio
Nascita
Morte
CITTADINANZA
Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita o per discendenza
(acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge).
La domanda va compilata e firmata presso l'Ufficio di Stato Civile (presentarsi con un
documento di identità valido).
Diventa cittadino italiano:
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a) chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o
se non segue la cittadinanza dei genitori;
b) il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano;
c) il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne;
d) il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al
compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il
18° e 19° anno di età;
e) il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla
cittadinanza italiana (jure sanguinis);
f) il cittadino discendente di cittadini italiani residenti nei territori dell'ex impero austro-ungarico;
g) il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.
Documentazione richiesta:
• certificazione originale del paese d'origine, tradotta e legalizzata in lingua italiana da nostra
Ambasciata o da Consolato all'estero;
• Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza (Decreto Ministeriale o
Decreto del Presidente della Repubblica).
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La DOMANDA va presentata alla Prefettura di Catania (Le istanze e le dichiarazioni di
acquisto, riacquisto, concessione o rinuncia alla cittadinanza italiana sono subordinate al
pagamento del contributo di Euro 200,00).
Può presentare la richiesta:
a) il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno 2 anni in Italia, oppure dopo 3 anni se residente all'estero, se al
momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana non sia
intervenuto il divorzio o se non vi sia separazione personale dei coniugi;
b) il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino
italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica, e vi risiede legalmente da almeno tre
anni;
c) il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di
residenza successivi all'adozione;
d) una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia;
e) il cittadino dell'Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
f) il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia.
Documentazione per i cittadini dell'Unione Europea:
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• estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità;
• in caso di impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del paese
di emigrazione, tradotta in lingua italiana ed opportunamente legalizzata, salvo che non sia
previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia
L'attestazione dovrà indicare le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita),
paternità e maternità.
Documenti per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea:
• estratto di nascita;
• certificati penali del paese d'origine e degli eventuali paesi terzi di residenza, tradotti in lingua
italiana ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione
in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
I decreti di concessione della cittadinanza hanno effetto solo se le persone prestano giuramento
di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle Leggi dello Stato, entro sei mesi dalla
notifica.
Per prenotare il GIURAMENTO DI FEDELTÀ occorre presentarsi personalmente presso
l'Ufficio di Stato Civile.
Documenti necessari per la prenotazione:
• decreto di concessione della cittadinanza;
• documento di identità.
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Normativa di riferimento: Legge 13 giugno 1912 n° 555 Circolare K 28 1 della Direzione
Generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale dell'8.4.1991 Legge n. 91
del 5/2/1992, nota come Legge Martelli.
CAMBIAMENTO NOME E COGNOME
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere
autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in
presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da
significative motivazioni. L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque
tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente
note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua
residenza.
NOTA. Art. 36, 1° comma, D.P.R. 3/11/2000, n°396.
Qualora, in sede di registrazione del proprio atto di nascita, avvenuta prima dell'entrata in vigore
del nuovo ordinamento dello stato civile, sia stato attribuito un nome composto da più elementi,
la norma suindicata prevede che il cittadino (se del caso, anche attraverso i propri legali
rappresentanti / tutori) possa precisare l'esatta indicazione con la quale devono essere riportati
gli elementi del proprio nome negli estratti e nei certificati da rilasciarsi dagli uffici dello Stato
Civile e dell'Anagrafe del Comune.
La relativa istanza va presentata al Comune presso il quale è avvenuta la registrazione di
nascita.
MATRIMONIO
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Pubblicazioni di matrimonio (procedura necessaria sia per il rito civile che religioso)
Per potere celebrare un matrimonio civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di
pubblicazioni presso il Comune ove una delle due parti è residente. Le pubblicazioni restano
affisse per 8 giorni consecutivi on line su apposito archivio. Il matrimonio deve essere celebrato
entro 6 mesi (180 gg). (Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione
o dispensa della stessa, deve essere prodotto il relativo decreto).
Possono farne richiesta
Le cittadine e i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè non legati da un precedente
matrimonio civile o religioso con effetti civili. (Se uno dei due interessati non ha compiuto 18
anni ma ne ha già almeno 16, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni). Oltre
allo stato libero è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da
vincoli di parentela, di affinità di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile. I
cittadini e le cittadine che avevano già contratto matrimonio ed hanno ottenuto la cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio.
Modalità
La coppia deve recarsi presso l'ufficio di Stato Civile, per la compilazione di una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (Per il matrimonio religioso, tale dichiarazione è sostituita dalla
richiesta sottoscritta dal parroco / ministro del culto). La documentazione necessaria viene
acquisita d'ufficio - i certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di 6 mesi. Una
volta acquisita, la coppia dovrà recarsi all'ufficio di Stato Civile munita di documento d'identità
valido per presentare la formale richiesta di pubblicazioni. L'Atto di pubblicazione è gravato
dall'onere della marca da bollo di 14,62 Euro (in numero di due, qualora uno dei richiedenti non
risieda a Mascalucia)
Requisiti per i Cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari): Dichiarazione di nulla-osta,
prevista dall'art. 116 del C.C., rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (consolato o
Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta deve essere legalizzato o
presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Catania,
sempre che non si tratti di paese esente da legalizzazione; in mancanza del nulla-osta occorre
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una sentenza del Tribunale Italiano.
Responsabile procedimento Ufficiale di Stato Civile
Matrimonio: regime patrimoniale dei beni
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della Comunione dei beni
(Comunione Legale). I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia al momento della
celebrazione del matrimonio sia dopo. Se ci si sposa con rito religioso, la comunicazione va
fatta al Parroco. Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione verbale all'Ufficiale di
Stato Civile al momento della celebrazione del matrimonio. Dopo il matrimonio, per qualsiasi
cambiamento del regime patrimoniale la competenza è del notaio, poi il cambiamento viene
annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Matrimonio civile: celebrazione
La celebrazione del matrimonio civile viene effettuata nella Casa Comunale dall'Ufficiale di
Stato Civile.
A Mascalucia i locali destinati a tale utilizzo sono:
• Antico Palazzo Municipale (Salone al 1° piano) – via Etnea 123
• Auditorium Comunale (Ex-chiesa San Nicolò) - via Etnea 162
• Delegazione Municipale di Massannunziata (Vecchio Palmento annesso alla Biblioteca
di Massannunziata) – via Del Bosco 19.
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Indicazioni sulle modalità di fruizione del servizio sono fornite dall'Ufficio di Stato Civile all'atto
della prenotazione.
NASCITA
Denuncia di nascita
Chi può effettuare la denuncia:
uno dei genitori, se legittimamente coniugati; entrambi se non legittimamente coniugati.
Dove:
• Nel comune di residenza dei genitori
• Nell'ospedale dove è avvenuto il parto
• Nel comune dove è avvenuta la nascita.
Modalità:
La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto. Essa, in
particolare, va resa: - entro 3 giorni dalla nascita se la denuncia è fatta direttamente in ospedale
- entro 10 giorni dalla nascita se la denuncia viene fatta presso il comune di nascita o di
residenza (se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo).
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Documentazione:
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto 2)
documento di identità del o dei dichiaranti Responsabile del procedimento Ufficiale di Stato
Civile
MORTE
Denuncia di morte
È obbligatorio presentare la denuncia di morte entro 24 ore dal decesso.
Modalità:
In genere si occupa di tutto l'Agenzia di onoranze funebri incaricata dai familiari.
Occorrono comunque i seguenti documenti, da consegnare all'ufficiale di Stato Civile:
• Se il decesso è avvenuto nella abitazione, scheda ISTAT compilata dal medico di famiglia.
• Se il decesso è avvenuto in ospedale, in luogo di cura o in struttura per anziani,
comunicazione di avvenuto decesso predisposta dalla struttura, oltre alla scheda ISTAT.
Occorre altresì produrre:
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• certificato necroscopico a cura del medico legale dell'ASP (la relativa richiesta va sottoscritta
dell'ufficiale di Stato Civile);
• in caso si provveda al seppellimento nel cimitero di un diverso comune, occorre altresì munirsi
di nulla-osta sanitario al trasporto della salma rilasciato dall'Ufficio Igiene dell'ASP.
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