schema delle sanzioni ridotte del 30%

Transcript

schema delle sanzioni ridotte del 30%
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
REPARTO LOGISTICA E SUPPORTO
U.O. Contenzioso e Supporto Giuridico
Via G. Mazzini, 65 – 59100 Prato
tel ufficio 0574.1837871
fax ufficio 0574.1837386
tel. centralino 0574.1837878
e. mail: [email protected]
[email protected]
http://pm.comune.prato.it
1. Calcolo della riduzione del 30% - sanzioni in genere
Schema dell’aggiornamento delle sanzioni e indicazione delle norme alle quali
si riferiscono (indicazioni fornite con circolare 300/A/9362/12/101/3/3/14 del
31.12.2012) con il calcolo del minimo edittale ridotto del 30%
Minimo
ordinario
€ 24
Minimo
ridotto
16,8
€ 25
17,5
€ 40
€ 40
€ 40
28
28
28
€ 41
28,7
€ 51
€ 76
€ 80
€ 82
€ 83
€ 84
35,7
53,2
56
57,4
58,1
58,8
€ 99
€ 105
€ 126
€ 154
69,3
73,5
88,2
107,8
Articoli ai quali si riferisce la sanzione
158/6 (per violazioni commesse con
ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10
primo periodo (limitatamente alle violazioni
del comma 9-bis dello stesso articolo)
6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 99/3,
100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2,
175/16, 180/7, 181/3, 182/10, 183/5, 190/10
174/4 primo periodo, 178/4 1° periodo
172/11
158/5 (per violazioni commesse con
ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10
secondo periodo (limitatamente alle violazioni
del comma 9-bis dello stesso articolo)
6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3,
65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7,
104/12, 109/5, 110/8, e 5, 141/11, 142/7,
143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2,
153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6
(escluse le violazioni commesse con
ciclomotori e motoveicoli a due ruote),
161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11,
169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10,
184/8, 188/5
179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
97/8 e 13
7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3
97/10, 115/1-quater, 189/9-bis 4° periodo
85/4-bis, 86/3
6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6,
70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4,
93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7,
111/6, 112/4, 115/3, 118/13, 122/8 e 9, 132/5,
133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5,
153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni
commesse con ciclomotori e motoveicoli
a due ruote),164/8, 165/3, 167/2 lett. b),
167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4,
189/9, 192/6
179 (L. 727/78 art. 17)
15/3-bis
179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
97/7, 9 DLG 144/2008
€ 155
€ 156
€ 160
€ 162
108,5
109,2
112
113,4
€ 163
€ 163
114,1
114,1
€ 168
117,6
€ 211
€ 216
€ 264
€ 284
€ 294
147,7
151,2
184,8
198,8
205,8
€ 316
€ 318
€ 324
€ 331
€ 353
€ 369
221,2
222,6
226,8
231,7
247,1
258,3
€ 385
€ 403
€ 410
269,5
282,1
287
€ 419
293,3
€ 422
295,4
€ 527
€ 662
€ 705
€ 765
€ 769
€770
€ 772
€ 802
€ 808
€ 821
368,9
463,4
493,5
535,5
538,3
539
540,4
561,4
565,6
574,7
€ 841
588,7
€ 841
588,7
€ 895
€ 939
€ 1.054
€ 1.054
€ 1.174
€ 1.324
€ 1.761
626,5
657,3
737,8
737,8
821,8
926,8
1232,7
10/19
115/1-quinquies
117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,
143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter,
191/4
174/8
7/13-bis, 77/3-bis 1° periodo, 128/2, 186bis/2
6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3,
31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9,
98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, , 118/11 e
12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/
7, 167/11, 169/7, 176/18
174/4 2° periodo, 178/4 2° periodo
157/7-bis
174/7 1° periodo, 178/7 1° periodo, 178/8
126-bis/2
189/5 (se con gravi danni non ammessa
riduzione del 30%)
174/5 1° periodo, 178/5 1° periodo
143/12, 148/16
174/9, 174/14, 178/9, 178/13
10/25-ter
94/4
174/5 2° periodo, 174/7 2° periodo, 178/5 2°
periodo, 178/7 2° periodo
97/12
168/9 e 9-bis
38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1septies, 189/9-bis 2° periodo
6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7,
25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17,
82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5,
104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5,
167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15,
176/17 e 20, 180/8
174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 3°
periodo
94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)
62/7
94/3, 94/4-bis
7/15-bis
179/3 (rif. 142/11, 2° periodo)
214/1 214/8
10/18
45/9-ter
179/3
77/3-bis 2° periodo, 97/5 2° periodo, 142/9bis
9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3,
171/4, 172/12, 179/2, 193/2
9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3,
171/4, 172/12, 179/2, 193/2 (ipotesi 4-bis)
179/2-bis (rif. 142/11, 2° periodo)
179/2-bis
120/6
97/5 1° periodo
79/4
192/7
86/2
Pag. 2
€ 1.818
€ 1.865
€ 1.941
€ 1.988
1272,6
1305,5
1358,7
1391,6
€ 2.650
€ 4.696
€ 10.793
1855
3287,2
7555,1
97/9 e 11, 213/2-ter
174/11, 178/11
80/14 5° periodo
100/12,168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6,
218/6
74/6
23/13-bis
123/11, 123/11-bis
Non si applica la riduzione del 30%:
------ Prevista la sospensione della patente alla prima violazione
------ prevista la confisca alla prima violazione
------ Prevista la confisca in caso di violazioni successive alla prima, per cui in tale circostanza
non trova applicazione la riduzione del 30%
------ Non ammesso il pagamento in misura ridotta
------ Alla seconda violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente per cui in tale
circostanza non trova applicazione la riduzione del 30%
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE
DALL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI
Articolo
Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma
7(ciclomotori e motoveicoli a due ruote)
Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma 7 (per tutti
gli altri veicoli)
Articolo 23, comma 12 (mod. D.I.98/2011 conv. L. 111/2011)
Articolo 115, comma 1-ter (L.35/2012, art. 11-bis)
Articolo 122, comma 5-bis (L.35/2012, art. 11-bis)
Articolo 167,comma 2-bis (L. 27/2012) eccedenza di carico
fino a 1 tonn.
eccedenza di carico fino a 2 tonn.
eccedenza di carico fino a 3 tonn.
eccedenza di carico oltre 3 tonn.
Articolo 167, comma 2-ter (L. 27/2012) eccedenza di carico
fino al 10%
eccedenza di carico fino al 20%
eccedenza di carico fino al 30%
eccedenza di carico oltre il 30%
Articolo 167,comma 5 sec. periodo (L.27/2012) eccedenza
di carico fino a 1 tonn.
eccedenza di carico fino a 2 tonn.
eccedenza di carico fino a 3 tonn.
eccedenza di carico oltre 3 tonn.
Min. ordinario
€ 38
Min. ridotto
€ 26,6
€ 80
€ 56
€ 1.376,55
€80
€80
€ 39
€ 963,59
€ 56
€ 56
€ 27,3
€ 80
€ 159
€ 398
€ 39
€ 56
€ 111,3
€ 278,6
€ 27,3
€ 80
€ 159
€ 398
€ 39
€ 56
€ 111,3
€ 278,6
€ 27,3
€ 80
€ 159
€ 398
€ 56
€ 111,3
€ 278,6
SANZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 59/2011
Articolo
Min. ordinario
Min. ridotto
Articolo 115, comma 3
€ 155
€ 108,5
Articolo 115, comma 4
€ 38
€ 26,6
Articolo 116, comma 14
€ 389
€ 272,3
Articolo 116, comma 15-bis
€ 1.000
€ 700
Articolo 116, comma 16
€ 400
€ 280
Articolo 125, comma 3
€ 155
€ 108,5
Articolo 125, comma 4
€ 78
€ 54,6
Pag. 3
Articolo 126, comma 11
€ 155
€ 108,5
Articolo 126, comma 12 in relazione al comma 3
€ 1.000
€ 700
Articolo 135, comma 8
€ 400
€ 280
Articolo 135, comma 9
€ 78
€ 54,6
Articolo 135, comma 10
€ 400
€ 280
Articolo 135, comma 12
€ 400
€ 280
Articolo 135, comma 13
€ 155
€ 108,5
Articolo 135, comma 14
€ 155
€ 108,5
Articolo 136, comma 7
€ 400
€ 280
Articolo 136, comma 8
€ 155
€ 108,5
Articolo 136, comma 9
€ 155
€ 108,5
e all’articolo 115, comma 2-bis
2. Calcolo della riduzione del 30% - sanzioni derivanti dal raddoppio e casi
particolari
Articolo 80
c. 14
Al
31.12.2012
Dal
01.01.2013
Ridotto
Minimo
normale
Da
€
Da
€
Articolo
179 c. 2
bis
Al
31.12.2012
Dal
01.01.2013
Ridotto
Articolo
186 c. 2,
lett. a) e c.
2 bis
Al
31.12.2012
Dal
01.01.2013
Ridotto
168,00
A
€
A
€
639,00
Metà del
massimo
normale
319,50
674,00
337,00
Minimo
raddoppio
Da
€
Da
€
117,6
Articolo
179 c. 2
Al
31.12.2012
Dal
01.01.2013
Ridotto
159,00
Massimo
normale
798,00
841,00
336,00
A
€
A
€
1278,00
Metà del
massimo
raddoppio
639,00
1.348,00
674,00
Massimo
raddoppio
6.388,00
Metà del
massimo
raddoppio
3.194,00
6.732,00
3.366,00
235,2
Minimo
normale
Da
€
Da
€
318,00
Massimo
raddoppio
Massimo
normale
A
€
A
€
3.194,00
Metà del
massimo
normale
1.597,00
3.366,00
1.683,00
Minimo
raddoppio
Da
€
Da
€
1.596,00
1.682,00
A
€
A
€
Non si applica perché è prevista la sospensione della patente
Minimo
normale
Da
€
Da
€
891,00
939,00
Massimo
normale
A
€
A
€
3.565,00
Metà del
massimo
normale
1.782,50
3.758,00
1.879,00
Minimo
raddoppio
Da
€
Da
€
1.782,00
1.878,00
Massimo
raddoppio
A
€
A
€
7.130,00
Metà del
massimo
raddoppio
3.565,00
7.516,00
3.758,00
Non si applica perché è prevista la sospensione della patente
Minimo
normale
Da
€
Da
€
500,00
527,00
A
€
A
€
Massimo
normale
Metà del
massimo
normale
2.000,00
1.000,00
2.108,00
1.054,00
Minimo
raddoppio
Da
€
Da
€
1.000,00
1.054,00
A
€
A
€
Massimo
raddoppio
Metà del
massimo
raddoppio
4.000,00
2.000,00
4.216,00
2.108,00
Non si applica perché è prevista la sospensione della patente
Pag. 4
Articolo
186 c. 2
lett. a), c. 2
bis e 186
bis, c.3
Al
31.12.2012
Dal
01.01.2013
Ridotto
Articolo
186 bis c.
2
Al
31.12.2012
Dal
01.01.2013
Ridotto
Minimo
normale
Da
€
Da
€
1333,33
702,67
A
€
A
€
Massimo
normale
Metà del
massimo
normale
2.666,67
1.333,34
2.810,67
1.405,34
Minimo
raddoppio
Da
€
Da
€
2.666,66
1.405,34
A
€
A
€
Massimo
raddoppio
Metà del
massimo
raddoppio
5333,34
2.666,67
5.621,34
2.810,67
Non si applica perché è prevista la sospensione della patente
Minimo
normale
Da
€
Da
€
155,00
163,00
Massimo
normale
A
€
A
€
624,00
Metà del
massimo
normale
312,00
658,00
329,00
114,1
Minimo
raddoppio
Da
€
Da
€
310,00
326,00
Massimo
raddoppio
A
€
A
€
1.248,00
Metà del
massimo
raddoppio
624,00
1.316,00
658,00
228,2
Riduzione ad un quarto della sanzione di cui all’art. 193, nei casi previsti dal comma 3
Articolo
Minimo
Massimo Metà del
Minimo
Massimo
Metà del
193 c. 3
normale
normale massimo
ridotto
ridotto ad
massimo
normale
ad un
un quarto ridotto ad
quarto
un quarto
Da 798,00 A 3194,00 1.597,00 Da 199,50 A
Al
798,50
399,25
31.12.2012 €
€
€
€
Da 841,00 A 3.366,00 1.683,00 Da 210,25 A
841,50
420,75
Dal
€
01.01.2013 €
€
€
588,7
147,18
Ridotto
3. Calcolo della riduzione del 30% - sanzioni risultanti dall’aumento di un
terzo dei limiti edittali, ai sensi dell’articolo 195, comma 2-bis
Descrizione
della violazione
Commi 1 e 11
Non regolava la
velocità in modo
tale da evitare
pericolo
o
disordine per la
circolazione
(esclusi
conducenti
di
animali da tiro,
soma o sella)
Commi 2 e 11
Non conservava
il controllo del
veicolo e/o non
era in grado di
arrestare
il
veicolo davanti
ad un ostacolo
prevedibile
(esclusi
conducenti
di
Min.
PMR
41,00
28,7
41,00
28,70
ARTICOLO 141 – VELOCITÀ
(1)
Ruolo
Ord.
Min.
Nott.
PMR
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
Max
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
(1)
Max
Nott.
Ruolo
Nott.
Ord.
Nott.
224,00
112,00
109,34
224,00
112,00
109,34
Pag. 5
animali da tiro,
soma o sella)
Commi 3 e 8
84,00
335,00 167,50 168,00
112,00
446,67
223,34 224,00
78,40
Non moderava 58,80
la velocità in
casi particolari,
come
forti
discese,
nei
centri abitati, di
notte,
etc.
(esclusi
conducenti
di
animali da tiro,
soma o sella)
Commi 4 e 11
168,00
84,00
82,00
54.67
224,00
112,00 109,34
41,00
38,27
Non riduceva la 28,70
velocità
sino
anche
a
fermarsi in caso
di
incrocio
malagevole, in
prossimità degli
attraversamenti
pedonali, se i
pedoni tardano
a scansarsi o
danno segni di
incertezza o vi
sono
animali
che danno segni
di
spavento.
(esclusi
conducenti
di
animali da tiro,
soma o sella)
Commi 5 e 9
168,00
674,00 337,00 336,00
224,00
898,67
449,34 448,00
156,80
Gareggiava in 117,60
velocità
con
veicoli non a
motore (esclusi
conducenti
di
animali da tiro,
soma o sella)
Commi 6 e 11
41,00
168,00
84,00
82,00
54.67
224,00
112,00 109,34
38,27
Circolava
a 28,70
velocità
così
ridotta
da
causare pericolo
o
intralcio
(esclusi
conducenti
di
animali da tiro,
soma o sella)
Comma 7
25,00
99,00
49,50
50,00
33,33
132,00
66,00
66,66
23,33
Violazione dei 17,50
commi 1, 2, 3,
4,
5
e
6
commesse dai
conducenti
di
animali da tiro,
soma o sella
(1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il
ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione.
Pag. 6
Descrizione
della
violazione
Comma 7
Non
osservare i
limiti minimi
o superare
quelli
massimi di
non più di
10 km/h.
Commi 7 e
11
Veicoli di
cui
al
comma 3,
lettere b),
e), f), g), h),
i e l)
Comma 8
Superare il
limite
massimo di
oltre
10
km/h, ma di
non oltre 40
km/h
Commi 8 e
11-Veicoli
di cui al
comma 3,
lettere b),
e), f), g), h),
i e l)
Comma 9
Superare il
limite
massimo di
oltre
40
km/h, ma di
non oltre 60
km/h
Commi 9 e
11
Veicoli di
cui
al
comma 3,
lettere b),
e), f), g), h),
i e l)
Comma 9bis
Superava il
limite
massimo di
oltre
60
km/h
Min.
PMR
41,00
28,70
82,00
57,40
168,00
117,60
ARTICOLO 142 – LIMITI DI VELOCITÀ
(1)
Max
Ruolo
Ord.
Min.
Max
Nott.
Nott.
PMR
168,00
84,00
82,00
54.67
224,00
38,27
336,00
674,00
168,00
337,00
(1)
Ruolo
Nott.
Ord.
Nott.
112,00
109,34
164,00
109,33
76,53
448,00
224,00
336,00
224,00
156,80
898,67
449,34
218,66
448,00
336,00
235,20
1348,00
674,00
672,00
448,00
313,60
1797,33
898,67
896,00
527,00
(*)
2108,00
1054,00
1054,00
702,67
(*)
2810,67
1405,34
1405,34
1054,00
(*)
4216,00
2108,00
2108,00
1405,33
(*)
5621,33
2810,67
2810,66
821,00
(*)
3287,00
1643,50
1642,00
1094,67
(*)
4382,67
2191,34
2189,34
Pag. 7
Commi 9bis e 11
Veicoli di
cui
al
comma 3,
lettere b),
e), f), g), h),
i e l)
Commi 4 e
10
Non
indicava
nella parte
posteriore
del veicolo
le velocità
massime
consentite
1642,00
(*)
6574,00
3287,00
3284,00
25,00
17,50
99,00
49,50
50,00
2189,33
(*)
8765,33
4382,67
4378,66
33,33
23,33
132,00
66,00
66,66
(1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il
ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione.
(*) Non si applica la riduzione del 30% in quanto per tale violazione è prevista la sospensione della
patente
Descrizione
della
violazione
Commi 1 e
10
Massima
prudenza
nell’approssi
marsi
all’intersezio
ne
Commi 2 e
10
Precedenza
a destra
Commi 3 e
10
Precedenza
ai veicoli su
rotaie
nell’attravers
amento delle
linee
ferroviarie e
tramviarie
Commi 4 e
10
Inosservanz
a
del
segnale
“DARE
PRECEDEN
ZA”
Commi 5 e
10
Min.
PMR
162,00
113,40*
ARTICOLO 145 – PRECEDENZA
(1)
Ruolo
Ord.
Min.
Nott.
PMR
646,00 323,00 324,00
216,00
151,20*
Max
(1)
Max
Nott.
Ruolo
Nott.
Ord.
Nott.
861,33
430,67
432,00
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
Pag. 8
Inosservanz
a segnale di
“STOP”
Commi 6 e
10
Inosservanz
a
di
arrestarsi e
dare
precedenza
provenendo
da luogo non
soggetto a
pubblico
passaggio
Commi 7 e
10
Impegno
dell’intersezi
one
o
attraversame
nto di linee
tranviarie o
ferroviarie
senza avere
la possibilità
di sgombrare
l’area
in
modo da non
causare
intralcio
Commi 8 e
10
Inottempera
nza
all’obbligo di
cedere
la
precedenza
provenendo
da sentieri,
tratturi,
mulattiere e
piste ciclabili
Commi 9 e
10
Inosservanz
a
dei
conducenti
di veicoli su
rotaia
di
rispettare i
segnali
negativi della
precedenza
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
162,00
113,40*
646,00
323,00
324,00
216,00
151,20*
861,33
430,67
432,00
(1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il
ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione.
(*) Solo se non si tratta della seconda violazione nel biennio
Pag. 9
ARTICOLO 146 – VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
(1)
Min.
Max
Ruolo
Ord.
Min.
Max
Ruolo
PMR
Nott.
Nott.
Nott.
PMR
Commi 1 e 2
41,00
168,00
84,00
82,00
54.67
224,00
112,00
38,27
Non osservare 28,70
la
segnaletica
stradale
o
i
comportamenti
indicati
dagli
agenti
del
traffico, al di
fuori dei casi
speciali
Commi 1 e 3
162,00
646,00 323,00 324,00
216,00
861,33
430,67
*
151,20*
Non osservare il 113,40
divieto
di
proseguire
la
marcia imposto
dal semaforo o
dall’agente del
traffico
Descrizione
della violazione
(1)
Ord.
Nott.
109,34
432,00
(1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il
ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione.
(*) Solo se non si tratta della seconda violazione nel biennio
Descrizione
della
violazione
Commi 1 e 4
Non
mantenere la
distanza
di
sicurezza
Commi 2 e 4
Nelle
strade
con meno di
due corsie di
marcia
per
carreggiata,
con divieto di
sorpasso per
talune
categorie
di
veicoli,
non
mantenere la
distanza
di
100 metri
Commi 3 e 4
Omissione
delle
necessarie
cautele
in
presenza
di
sgombraneve
o
spargitrici,
dell’obbligo di
ARTICOLO 149 – DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI
(1)
Min.
Max
Ruolo
Ord.
Min.
Max
Ruolo
PMR
Nott.
Nott.
Nott.
PMR
41,00
168,00
84,00
82,00
54.67
224,00
112,00
28,70
38,27
(1)
Ord.
Nott.
109,34
41,00
28,70
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
224,00
112,00
109,34
41,00
28,70
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
224,00
112,00
109,34
Pag. 10
mantenere
una distanza
di almeno 20
metri e se
necessario di
fermarsi
per
non
intralciarne il
lavoro
Commi 1,2, 3
e5
Stessi
casi
previsti
nei
singoli commi,
quando deriva
una collisione
con danni ai
veicoli tali da
determinarne
la
revisione
straordinaria
Commi 1,2, 3
e6
Stessi
casi
previsti
nei
singoli commi,
quando deriva
una collisione
con danni ai
veicoli tali da
determinare
lesioni
gravi
alle persone
84,00
58,80*
335,00
167,50
168,00
112,00
78,40*
446,67
223,34
224,00
419,00
293,30
1.682,00
841,00
838,00
558,67
391,07
2242,67
1121,34
1117,34
(1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il
ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione.
(*) Solo se non si tratta della seconda violazione nel biennio
ARTICOLO 154 - CAMBIAMENTO DI DIREZIONE O DI CORSIA
(1)
Descrizione
Min.
Max
Ruolo
Ord.
Min.
della violazione
PMR
Nott.
PMR
Commi 1 e 8
41,00
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
Omissione delle 28,70
prescrizioni
nell’esecuzione
delle manovre
di immissione
nel flusso della
circolazione,
cambio
direzione
o
corsia,
inversione,
retromarcia,
svolta, fermata,
immissione in
luogo non di
pubblico
passaggio
Commi 2 e 8
41,00
168,00
84,00
82,00
54.67
O ALTRE MANOVRE
(1)
Max
Ruolo
Ord.
Nott.
Nott.
Nott.
224,00
112,00
109,34
224,00
112,00
109,34
Pag. 11
Omissione
o
irregolarità delle
segnalazioni
per
il
cambiamento di
direzione,
il
rallentamento o
la fermata
Commi 3 e 8
Inosservanza
delle
prescrizioni in
caso di svolta a
destra
o
a
sinistra, ovvero
dell’obbligo di
dare
la
precedenza in
fase
di
retromarcia
o
immissione nel
flusso
della
circolazione
Commi 4 e 8
Utilizzo
improprio delle
segnalazioni di
cambio
di
direzione
Commi 5e 8
Esecuzione di
brusche frenate
o rallentamenti
improvvisi
nell’effettuare le
manovre
Commi 6 e 7
Effettuare
l’inversione in
prossimità
di
intersezioni,
curve o dossi
28,70
38,27
41,00
28,70
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
224,00
112,00
109,34
41,00
28,70
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
224,00
112,00
109,34
41,00
28,70
168,00
84,00
82,00
54.67
38,27
224,00
112,00
109,34
84,00
58,80
335,00
167,50
168,00
112,00
78,40
446,67
223,34
224,00
(1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il
ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione.
ARTICOLO 174
DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE
Prontuario sinottico delle violazioni (*)
Articolo e
comma
Articolo
174, comma
4
Max. guida giornaliera
Superamento tempi di
guida giornalieri (1) (2)
(3) (4)
Percentuale di
superamento
Fino al 10% della
durata massima
prevista
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Da € 40,00 a €
160,00
PMR € 40,00
PMR € 28,00
Sanzione
dopo le 22 e
prima delle 7
Da € 53,33 a
€ 213,33
PMR € 53,33
PMR € 37,33
Ruolo/O.I.
€ 80,00
Ruolo.
€ 106,67
O.I. € 106,66
Punti
---
Pag. 12
Articolo
174, comma
5 (a)
Superamento tempi di
guida giornalieri (1) (2)
(3) (4)
Superiore al 10%,
fino al 20% della
durata massima
prevista
Da € 316,00 a €
1.265,00
PMR € 316,00
PMR € 221,2
Ruolo
€ 632,50
O.I.
€ 632,00
Articolo
174, comma
6 (a)
Superamento tempi di
guida giornalieri (1) (2)
(3) (4)
Superiore al 20%
della durata massima
prevista
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Ruolo
€ 843,00
O.I.
€ 844,00
Articolo e
comma
Articolo
174,
comma 4
Articolo
174,
comma 5
(a)
Articolo
174,
comma 6
(a)
Articolo e
comma
Articolo
174,
comma 4
Superiore al 10%, fino
al 20% in meno
rispetto alla durata del
riposo previsto
Ruolo.
€ 421,50
O.I
€ 422,00
Da € 369,00 a €
1.476,00
PMR € 369,00
PMR € 258,30
Ruolo
€ 562,00
O.I.
€ 562,66
Da € 492,00 a
€ 1.968,00
PMR € 492,00
PMR € 344,40
Superiore al 20% in
meno rispetto alla
durata del riposo
previsto
Ruolo/O.I.
€ 738,00
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Ruolo/O.I.
€ 984,00
Da € 562,67 a
€ 2.248,00
PMR € 562,67
PMR € 393,87
Ruolo
€ 843,00
O.I.
€ 844,00
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Da € 40,00 a €
160,00
PMR € 40,00
PMR € 28,00
Ruolo
€ 1124,00
O.I.
€ 1125,34
Sanzione
dopo le 22 e
prima delle 7
Da € 53,33 a
€ 213,33
PMR € 53,33
PMR € 37,33
Ruolo/O.I.
€ 80,00
Ruolo
€ 106,67
O.I. € 106,66
Omesso riposo
giornaliero nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Fino al 10% in meno
rispetto alla durata del
riposo previsto
Max. guida
settimanale
Superamento tempi di
guida settimanali (1) (2)
(3) (4)
10
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Da € 211,00 a €
843,00
PMR € 211,00
PMR € 147,70
Percentuale di
minore fruizione
Omesso riposo
giornaliero nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Ruolo
€ 843,34
O.I.
€ 842,66
Da € 562,67
a € 2.248,00
PMR €
562,67
PMR €
393,87
Ruolo
€ 1124,00
O.I.
€ 1125,34
Sanzione
dopo le 22 e
prima delle 7
Da € 281,33 a
€ 1.124,00
PMR € 281,33
PMR € 196,93
Min. riposo giornaliero
Omesso riposo
giornaliero nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
2
Da € 421,33
a € 1.686,67
PMR €
421,33
PMR €
294,93
Percentuale di
superamento
Fino al 10% della
durata massima
prevista
Punti
---
5
10
Punti
---
Pag. 13
Articolo
174,
comma 7,
primo
periodo (a)
Articolo
174,
comma 7,
terzo
periodo (a)
Superamento tempi di
guida settimanali (1) (2)
(3) (4)
Superiore al 10%, fino
al 20% della durata
massima prevista
Ruolo
€ 527,00
O.I.
€ 528,00
Superamento tempi di
guida settimanali (1) (2)
(3) (4)
Superiore al 20%
della durata massima
prevista
Min. riposo
settimanale
Percentuale di
minore fruizione
---
Omesso riposo
settimanale nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Omesso riposo
settimanale nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Fino al 10% della
durata massima
prevista
Superiore al 10%, fino
al 20% in meno
rispetto alla durata del
riposo previsto
Articolo
174,
comma 7,
terzo
periodo (a)
Articolo e
comma
Articolo
174,
comma 8
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Ruolo
€ 843,00
O.I.
€ 844,00
Articolo e
comma
Articolo
174,
comma 7,
secondo
periodo (a)
Da € 264,00 a €
1.054,00
PMR € 264,00
PMR € 184,80
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
----
Da € 369,00 a €
1.476,00
PMR € 369,00
PMR € 258,30
Ruolo/O.I.
€ 738,00
Omesso riposo
settimanale nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Superiore al 20% in
meno rispetto alla
durata del riposo
previsto
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Ruolo
€ 843,00
O.I.
€ 844,00
Interruzione
Omesso rispetto delle
interruzioni (2) (3) (4)
Note
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Da € 163,00 a €
653,00
PMR € 163,00
PMR € 114,10
Ruolo
€ 326,50
O.I.
€ 326,00
1
Da € 352,00 a
€ 1.405,33
PMR €
352,00
PMR €
246,40
Ruolo
€ 702,67
O.I.
€ 704,00
Da € 562,67 a
€ 2.248,00
PMR €
562,67
PMR €
393,87
Ruolo
€ 1124,00
O.I.
€ 1125,34
Sanzione
dopo le 22 e
prima delle 7
---
2
punti
---
Da € 492,00 a
€ 1.968,00
PMR €
492,00
PMR €
344,40
3
Ruolo/O.I.
€ 984,00
Da € 562,67 a
€ 2.248,00
PMR €
562,67
PMR €
393,87
Ruolo
€ 1124,00
O.I.
€ 1125,34
Sanzione
dopo le 22 e
prima delle 7
Da € 217,33
a € 870,67
PMR €
217,33
PMR €
152,13
5
Punti
2
Ruolo
€ 435,34
O.I.
€ 434,66
Pag. 14
Articolo e
comma
Articolo
174,
comma 9
Articolo e
comma
Articolo
174,
comma 11
Estratto del registro di
servizio
Copia dell’orario di
servizio
Mancanza dell’estratto
del registro di servizio o
di copia dell’orario di
servizio (2) (3) (4)
Circolazione nel
periodo di
interdizione
Circolazione durante il
periodo in cui è stato
intimato di non
proseguire il viaggio (2)
Note
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Sanzione
dopo le 22 e
prima delle 7
Punti
La stessa sanzione si
applica a chiunque
non ha con sé o tiene
in modo incompleto o
alterato l’estratto del
registro di servizio o
copia dell’orario di
servizio, fatta salva
l’applicazione
delle
sanzioni previste dalla
legge penale ove il
fatto costituisca reato.
Da € 324,00 a €
1.294,00
PMR € 324,00
PMR € 226,80
Da € 432,00
a € 1.725,33
PMR €
432,00
PMR €
302,40
---
Note
Ruolo
€ 647,00
O.I.
€ 648,00
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Da € 1.865,00 a
€ 7.460,00
PMR € 1.865,00
PMR € 1305,50
Ritiro immediato
della patente di
guida (da notare
l’incongruenza,
perché la
patente era già
stata ritirata, né
si comprende se
in questo caso si
debba ritenere
sanzione
accessoria)
Ruolo
€ 3730,00
O.I.
€ 3730,00
Ruolo
€ 862,67
O.I.
€ 864,00
Sanzione
dopo le 22 e
prima delle 7
Da € 2.486,67
a € 9.946,67
PMR €
2.486,67
PMR € 1740,67
Punti
---
Ritiro
immediato
della patente di
guida (da
notare
l’incongruenza,
perché la
patente era già
stata ritirata, né
si comprende
se in questo
caso si debba
ritenere
sanzione
accessoria)
Ruolo
€ 4973,34
O.I.
€ 4973,34
a) Pagamento in misura ridotta - Quando la violazione è commessa da un conducente titolare di
patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o
cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. L’agente trasmette al proprio
Comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il
trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta, è tenuto a versare all’agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione (del minimo dopo la riforma dell’articolo 202). Del versamento della cauzione è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al Comando o ufficio da
cui l’agente accertatore dipende. In mancanza del pagamento in misura ridotta, ovvero, del
versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo
Pag. 15
sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad
uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.
(*) Concorso di persone - Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
se il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con
cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del codice della strada o di
mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto
legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente,
o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità
delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di
trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga
fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre responsabili in concorso con
l'autore della violazione. Si ricorda, inoltre, che la scheda di trasporto prevista come obbligatoria
dall’articolo 7-bis del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sostituisce il contratto scritto
di cui all’articolo 7, se contiene anche le istruzioni per il conducente.
(1) l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede
al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e
dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta,
ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e
dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il
Comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le
interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la
restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il
percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il Comando o l’ufficio
restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il
viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte.
(2) L’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
(3) Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri
dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
(4) Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo
commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di
cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia,
salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per
l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si
considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
Articolo e
comma
Articolo
174,
comma 14
Violazioni dell’impresa
Note
Sanzioni
Punti
L’impresa che
nell’esecuzione dei
trasporti non osserva le
disposizioni contenute nel
regolamento (CE) n.
561/2006, ovvero non
tiene i documenti prescritti
o li tiene scaduti,
incompleti o alterati. (5)
Fatta salva
l’applicazione delle
sanzioni previste dalla
legge penale ove il
fatto costituisca reato.
Da € 324,00 a €
1.294,00 per
ciascun
dipendente cui
la violazione si
riferisce.
PMR € 324,00
PMR € 226,80
---
Ruolo
€ 647,00
O.I.
€ 648,00
(5) Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa
che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83
incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o
dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a
seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la
sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l’impresa, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni,
Pag. 16
anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella
revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono. La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte
dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di
decadenza sono atti definitivi. Quando le ripetute inadempienze di cui sopra sono commesse
con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni
del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
ARTICOLO 176 - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE
STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI LIMITATAMENTE AI COMMI 19 E 20
(1)
(1)
Descrizione
Min.
Max
Ruolo
Ord.
Min.
Max
Ruolo
Ord.
della
PMR
Nott.
Nott.
Nott.
Nott.
violazione
PMR
Commi 1 lett. 1.988,00 7.953,00 3.976,50
3976,00
2650,67 10604,00 5302,00 5301,34
a) e 19
1391,60
1855,47
Effettuare
l’inversione e
attraversare lo
spartitraffico,
ovvero
percorrere la
carreggiata in
senso
opposto, sulle
rampe e sugli
svincoli delle
autostrade o
extraurbane
principali
o
eventuali altre
strade
indicate
Commi
1, 419,00
1.682,00 841,00
838,00
2242,67
1121,34 1117,34
558,67
lett. b) e 20
293,30
391,07
Effettuare la
retromarcia,
anche
nelle
corsie
di
emergenza,
eccetto
che
per
le
manovre
di
parcheggio o
in area di
servizio
Commi
1, 419,00
1.682,00 841,00
838,00
2242,67
1121,34 1117,34
558,67
lett. c) e 20
(*)
(*)
Circolare nelle
corsie
di
emergenza
eccetto
che
per arrestarsi
o riprendere la
marcia
Commi
1, 419,00
1.682,00 841,00
838,00
2242,67
1121,34 1117,34
558,67
lett. d) e 20
(*)
(*)
Circolare nelle
corsie
di
variazione di
velocità
se
non
per
entrare
o
Pag. 17
uscire
dalla
carreggiata
Commi 6 e
20
Effettuava la
sosta
di
emergenza
oltre il tempo
strettamente
necessario,
ovvero
comunque
oltre tre ore
Commi 7 e
20
Fermo
restando
quanto
disposto
dall’articolo
162, durante
la sosta o la
fermata
notturna,
in
caso
di
visibilità
limitata, non
mantenere
accese le luci
di posizioni e i
dispositivi di
segnalazione
visiva
419,00
293,30
1.682,00
841,00
838,00
558,67
391,07
2242,67
1121,34
1117,34
419,00
293,30
1.682,00
841,00
838,00
558,67
391,07
2242,67
1121,34
1117,34
(1) Si indica la somma minima, al di sotto della quale il prefetto non può scendere quando rigetta il
ricorso e adotta la relativa ordinanza ingiunzione.
(*) Non si applica la riduzione del 30% in quanto per tale violazione è prevista la sospensione della
patente
ARTICOLO 178
DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI PROFESSIONALI CON VEICOLI NON MUNITI DI
CRONOTACHIGRAFO
Prontuario sinottico delle violazioni
Articolo e
comma
Articolo
178,
comma 4
Max. guida giornaliera
Superamento tempi di
guida giornalieri (1) (2)
(3) (4)
Percentuale di
superamento
Fino al 10% della
durata massima
prevista
Sanzione
Sanzione dopo
dalle 7 fino alle le 22 e prima
22
delle 7
Da € 40,00 a €
Da € 53,33 a €
160,00
213,33
PMR € 40,00
PMR € 53,33
PMR € 28,00
PMR € 37,33
Ruolo/O.I.
€ 80,00
Articolo
178,
comma 5
(a)
Superamento tempi di
guida giornalieri (1) (2)
(3) (4)
Superiore al 10%,
fino al 20% della
durata massima
prevista
Da € 316,00 a €
1.265,00
PMR € 316,00
PMR € 221,2
Ruolo.
€ 106,67
O.I. € 106,66
Da € 421,33 a
€ 1.686,67
PMR € 421,33
PMR € 294,93
Ruolo
€ 632,50
O.I.
€ 632,00
Ruolo
€ 843,34
O.I.
€ 842,66
Punti
---
2
Pag. 18
Articolo
178,
comma 6
(a)
Articolo e
comma
Articolo
178,
comma 4
Articolo
178,
comma 5
(a)
Articolo
178,
comma 6
(a)
Articolo e
comma
Articolo
178,
comma 4
Articolo
178,
comma 7,
primo
periodo (a)
Superamento tempi di
guida giornalieri (1) (2)
(3) (4)
Min. riposo giornaliero
Omesso riposo
giornaliero nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Omesso riposo
giornaliero nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Omesso riposo
giornaliero nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Max. guida
settimanale
Superamento tempi di
guida settimanali (1) (2)
(3) (4)
Superamento tempi di
guida settimanali (1) (2)
(3) (4)
Superiore al 20%
della durata massima
prevista
Percentuale di
minore fruizione
Fino al 10% in meno
rispetto alla durata
del riposo previsto
Superiore al 10%,
fino al 20% in meno
rispetto alla durata
del riposo previsto
Superiore al 20% in
meno rispetto alla
durata del riposo
previsto
Percentuale di
superamento
Fino al 10% della
durata massima
prevista
Superiore al 10%,
fino al 20% della
durata massima
prevista
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Da € 562,67 a
€ 2.248,00
PMR € 562,67
PMR € 393,87
10
Ruolo
Ruolo
€ 843,00
€ 1124,00
O.I.
O.I.
€ 844,00
€ 1125,34
Sanzione
Sanzione dopo
dalle 7 fino alle le 22 e prima
22
delle 7
Da € 211,00 a € Da € 281,33 a
843,00
€ 1.124,00
PMR € 211,00
PMR € 281,33
PMR € 147,70
PMR € 196,93
Ruolo.
€ 421,50
O.I
€ 422,00
Da € 369,00 a €
1.476,00
PMR € 369,00
PMR € 258,30
Punti
---
Ruolo
€ 562,00
O.I.
€ 562,66
Da € 492,00 a
€ 1.968,00
PMR € 492,00
PMR € 344,40
Ruolo/O.I.
€ 738,00
Ruolo/O.I.
€ 984,00
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Da € 562,67 a
€ 2.248,00
PMR € 562,67
PMR € 393,87
5
10
Ruolo
Ruolo
€ 843,00
€ 1124,00
O.I.
O.I.
€ 844,00
€ 1125,34
Sanzione
Sanzione dopo
dalle 7 fino alle le 22 e prima
22
delle 7
Da € 40,00 a €
Da € 53,33 a €
160,00
213,33
PMR € 40,00
PMR € 53,33
PMR € 28,00
PMR € 37,33
Ruolo/O.I.
€ 80,00
Ruolo
€ 106,67
O.I. € 106,66
Da € 264,00 a €
1.054,00
PMR € 264,00
PMR € 184,80
Da € 352,00 a
€ 1.405,33
PMR € 352,00
PMR € 246,40
Ruolo
€ 527,00
O.I.
€ 528,00
Ruolo
€ 702,67
O.I.
€ 704,00
Punti
----
1
Pag. 19
Articolo
178,
comma 7,
terzo
periodo (a)
Superamento tempi di
guida settimanali (1) (2)
(3) (4)
Articolo e
comma
Min. riposo
settimanale
---
Omesso riposo
settimanale nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Omesso riposo
settimanale nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Articolo
178,
comma 7,
secondo
periodo (a)
Articolo
178,
comma 7,
terzo
periodo (a)
Omesso riposo
settimanale nella misura
prevista (1) (2) (3) (4)
Articolo e
comma
Interruzione
Articolo
178,
comma 8
Articolo e
comma
Articolo
178,
comma 9
Superiore al 20%
della durata massima
prevista
Percentuale di
minore fruizione
Fino al 10% della
durata massima
prevista
Superiore al 10%,
fino al 20% in meno
rispetto alla durata
del riposo previsto
Superiore al 20% in
meno rispetto alla
durata del riposo
previsto
Note
Omesso rispetto delle
interruzioni (2) (3) (4)
Libretto individuale,
estratto del registro di
servizio, copia
dell’orario di servizio
Note
Mancanza del libretto
individuale di controllo,
dell’estratto del registro
di servizio o di copia
dell’orario di servizio (2)
(3) (4)
La stessa sanzione si
applica a chi non ha
con sé o tiene in
modo incompleto o
alterato il libretto
individuale di
controllo, l’estratto
del registro di servizio
o copia dell’orario di
servizio, salva
l’applicazione delle
sanzioni previste
dalla legge penale in
caso di reato.
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Da € 562,67 a
€ 2.248,00
PMR € 562,67
PMR € 393,87
2
Ruolo
Ruolo
€ 843,00
€ 1124,00
O.I.
O.I.
€ 844,00
€ 1125,34
Sanzione
Sanzione dopo
dalle 7 fino alle le 22 e prima
22
delle 7
------
Da € 369,00 a €
1.476,00
PMR € 369,00
PMR € 258,30
Da € 492,00 a
€ 1.968,00
PMR € 492,00
PMR € 344,40
Ruolo/O.I.
€ 738,00
Da € 422,00 a €
1.686,00
PMR € 422,00
PMR € 295,40
Ruolo/O.I.
€ 984,00
Da € 562,67 a
€ 2.248,00
PMR € 562,67
PMR € 393,87
Ruolo
€ 843,00
O.I.
€ 844,00
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Da € 264,00 a €
1.054,00
PMR € 264,00
PMR € 184,80
Ruolo
€ 1124,00
O.I.
€ 1125,34
Sanzione dopo
le 22 e prima
delle 7
Da € 352,00 a €
1.405,33
PMR € 352,00
PMR € 246,40
Ruolo
€ 527,00
O.I.
€ 528,00
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Ruolo
€ 702,67
O.I.
€ 704,00
Sanzione dopo
le 22 e prima
delle 7
Da € 324,00 a €
1.294,00
PMR € 324,00
PMR € 226,80
Da € 432,00 a €
1.725,33
PMR € 432,00
PMR € 302,40
Ruolo
€ 647,00
O.I.
€ 648,00
Ruolo
€ 862,67
O.I.
€ 864,00
Punti
---
3
5
Punti
2
Punti
Pag. 20
---
Articolo e
comma
Circolazione nel
periodo di interdizione
Note
Articolo 178
comma 11
Circolare durante il
periodo in cui è stato
intimato di non
proseguire il viaggio (2)
Ritiro immediato della
patente di guida (da
notare
l’incongruenza,
perché la patente era
già stata ritirata, né si
comprende se in
questo caso si debba
ritenere sanzione
accessoria)
Sanzione
dalle 7 fino alle
22
Da € 1.865,00 a
€ 7.460,00
PMR € 1.865,00
PMR € 1305,50
Sanzione dopo
le 22 e prima
delle 7
Da € 2.486,67 a
€ 9.946,67
PMR € 2.486,67
PMR € 1740,67
Ritiro immediato
della patente di
guida (da notare
l’incongruenza,
perché la
patente era già
stata ritirata, né
si comprende
se in questo
caso si debba
ritenere
sanzione
accessoria)
Ritiro immediato
della patente di
guida (da notare
l’incongruenza,
perché la
patente era già
stata ritirata, né
si comprende se
in questo caso si
debba ritenere
sanzione
accessoria)
Ruolo
€ 3730,00
O.I.
€ 3730,00
Punti
Ruolo
€ 4973,34
O.I.
€ 4973,34
a) Pagamento in misura ridotta - Quando la violazione è commessa da un conducente titolare di
patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o
cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. L’agente trasmette al proprio
Comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il
trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta, è tenuto a versare all’agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione (del minimo dopo la riforma dell’articolo 202) . Del versamento della cauzione è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al Comando o ufficio da
cui l’agente accertatore dipende. In mancanza del pagamento in misura ridotta, ovvero, del
versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad
uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.
(1) l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede
al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e
dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta,
ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e
dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il
Comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le
interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la
restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il
percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il Comando o l’ufficio
restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il
viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte.
(2) L’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
(3) Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri
dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’Accordo AETR.
Pag. 21
---
Articolo e
comma
Articolo
178,
comma 13
Violazioni dell’impresa
Note
Sanzioni
Punti
L’impresa che
nell’esecuzione dei trasporti
non osserva le disposizioni
contenute dell’Accordo
AETR, ovvero non tiene i
documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati.
(4)
Fatta salva
l’applicazione delle
sanzioni previste dalla
legge penale ove il fatto
costituisca reato.
Da € 324,00 a €
1.294,00 per ciascun
dipendente cui la
violazione si
riferisce.
PMR € 324,00
PMR € 226,80
---
Ruolo
€ 647,00
O.I.
€ 648,00
(4) Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa
che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83
incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o
dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a
seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la
sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l’impresa, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni,
anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella
revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono. La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte
dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di
decadenza sono atti definitivi. Quando le ripetute inadempienze di cui sopra sono commesse
con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni
del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Quando le
ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la
revoca si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente
di effettuare trasporti internazionali.
IL COMANDANTE
Dott. Andrea Pasquinelli
Pag. 22