Comune di Mantova - SUAP Grande Mantova

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Comune di Mantova
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Rif. Prat. 23085/2006
Prot.n. 27631/2006
Ordinanza n.138 del 17 ottobre 2006
Limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in
occasione delle partite di calcio disputate allo Stadio “D. Martelli”
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- in occasione delle partite di calcio disputate nello scorso campionato dalla locale squadra dell’A.C.
Mantova, presso lo Stadio Comunale “D.Martelli”, si è riscontrata la presenza di numerosi esercenti
il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che svolgevano la suddetta attività, nonchè la
vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, nei confronti dei fruitori
dello stadio;
- tali operatori hanno occupato in modo disomogeneo ed indistinto i vari spazi posti nei pressi del
suddetto stadio comunale, creando situazioni di pericolo ed intralcio per la corretta gestione della
viabilità e per il mantenimento della sicurezza pubblica;
DATO ATTO che l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante e la
somministrazione, in qualunque forma, sono comunque vietati nelle vie sottoindicate e nelle zone
dalle stesse circoscritte:
Via Porto, Via XXV Aprile, Piazza d’Arco, Via Scarsellini, Piazza S.Francesco, Via Solferino,
Piazza don Leoni, Viale T. Nuvolari, Via Camerlenghi, Viale Piave, P.le Gramsci, Viale della
Repubblica, Largo XXIV Maggio, Viale Risorgimento, P.le Porta Cerese, V.le Allende, Riva del
Lago Inferiore, Via S.Giorgio, Piazza Sordello, Via Cairoli, Piazza Virgiliana, Via Trento;
CONSIDERATO che sussistono i motivi di ordine pubblico atti a garantire il normale ed ordinato
svolgimento delle manifestazioni sportive, sia durante l’accesso del pubblico agli impianti sportivi, sia
durante lo svolgimento delle partite, sia in occasione del deflusso al termine delle stesse;
CONSTATATO che, per assicurare le condizioni sopra descritte, è opportuno:
- identificare uno specifico spazio, nelle immediate vicinanze dello stadio di calcio “D.Martelli”, in
cui, in occasione dei suddetti eventi, possano collocarsi gli esercenti il commercio sulle aree
pubbliche in forma itinerante;
- individuare tale spazio nel tratto di Viale Te (ambo lati carreggiata) compreso tra la recinzione del
campo di calcio inserito nel circuito ippico più prossima allo stadio “D.Martelli” e la rotatoria posta
in corrispondenza dell’edificio della Bocciofila;
SENTITO il parere favorevole della locale Questura;
RITENUTO che, fatte salve le specifiche disposizioni e prescrizioni che potranno essere
eventualmente impartite dalle Autorità Competenti in occasione del Luna Park di S.Anselmo,
sussistano i presupposti per individuare un’area idonea per la sistemazione degli esercenti il
commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione delle partite presso lo stadio di calcio
“D. Martelli”;
VISTO l’art. 3, comma 2, della Legge Regionale 21.03.2000 n.15, nonché il punto V.1, comma 1,
dell'Allegato A) alla legge medesima;
VISTO l’art.30, comma 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
DISPONE
1. Agli operatori commerciali su area pubblica in forma itinerante, in occasione delle partite di
calcio disputate allo Stadio Comunale “D. Martelli”, è consentito l’esercizio del commercio su
aree pubbliche in forma itinerante esclusivamente nel tratto di Viale Te (ambo lati carreggiata)
compreso tra la recinzione del campo di calcio inserito nel circuito ippico più prossima allo
stadio e la rotatoria posta in corrispondenza dell’edificio della Bocciofila. Sono fatte salve le
specifiche disposizioni e prescrizioni che potranno essere eventualmente impartite dalle Autorità
Competenti in occasione del Luna Park di S.Anselmo.
2. Agli operatori commerciali su area pubblica in forma itinerante di cui sopra è fatto divieto:
a) di vendere, ancorché per asporto, o, comunque, di somministrare, in qualunque forma,
bevande di qualsiasi gradazione alcoolica, inclusa la birra;
b) di vendere per asporto o, comunque, di somministrare, ogni e qualsiasi alimento o bevanda
in contenitori di latta o vetro, ed in ogni caso, se sigillati e non aperti, anche in contenitori di
plastica o cartone, in quanto oggettivamente costituenti corpo contundente, suscettibile di
essere lanciato in danno a persone.
3. Per l'attività di vendita e/o di somministrazione devono essere inoltre osservate tutte le
disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie e fiscali.
4. I divieti sono limitati ai giorni di svolgimento delle partite in parola ed entrano in vigore a
partire dalle ore 8.00 antimeridiane e sino a manifestazione ultimata, e comunque fino a cessate
esigenze d’ordine e sicurezza pubblica.
5. E’ comunque sempre fatto divieto, in tutti i giorni della settimana, di esercitare il commercio su
area pubblica in forma itinerante e la somministrazione, in qualunque forma, nelle vie
sottoindicate e nelle zone dalle stesse circoscritte:
Via Porto, Via XXV Aprile, Piazza d’Arco, Via Scarsellini, Piazza S.Francesco, Via
Solferino, Piazza don Leoni, Viale T. Nuvolari, Via Camerlenghi, Viale Piave, P.le
Gramsci, Viale della Repubblica, Largo XXIV Maggio, Viale Risorgimento, P.le Porta
Cerese, V.le Allende, Riva del Lago Inferiore, Via S.Giorgio, Piazza Sordello, Via Cairoli,
Piazza Virgiliana, Via Trento.
6. Il Comune, per comprovati motivi di pubblico interesse, può sempre derogare ai limiti e ai
divieti di cui al presente provvedimento, adottando, se del caso, le correlate misure per la
disciplina della viabilità.
7. Per l’inosservanza alle disposizioni del presente provvedimento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, come previsto dall’art.7-bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Gli organi di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.
RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Brescia entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971
n°1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
f.to IL DIRIGENTE
Avv. Ildebrando Volpi