Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d
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Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d
Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d’impresa Avv. Edoardo Courir Partner, Bird & Bird Sommario ● Modelli di corporate governance • Ordinario • Dualistico • Monistico ● Compiti degli amministratori – obblighi – diversità di ruoli – interazione con altri organi societari ● Responsabilità – azioni ● Altri ruoli societari: direttore generale – CFO ● Responsabilità della holding ● Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza © Bird & Bird LLP 2010 page 2 1 Modelli di corporate governance a) Modello ordinario b) Modello “dualistico” c) Modello “monistico” Il modello ordinario si applica automaticamente in assenza di una diversa previsione statutaria, mentre l’adozione del modello dualistico o del modello monistico deve essere contenuta in un’apposita clausola statutaria. © Bird & Bird LLP 2010 page 3 Modello ordinario Assemblea Nomina: Amministratore unico o consiglio di amministrazione Collegio sindacale Revisore contabile o società di revisione Nella società “chiuse” non tenute alla redazione del bilancio consolidato lo statuto può rinunciare al revisore esterno ed attribuire il controllo contabile al collegio sindacale (art. 2409 bis, terzo comma, c.c.) © Bird & Bird LLP 2010 page 4 2 Modello ordinario - Poteri dell’Assemblea ordinaria Spetta all’assemblea ordinaria, tra l’altro: • Approvare il bilancio; • Nominare e revocare gli amministratori; • Nominare e revocare i sindaci e il presidente del collegio sindacale; • Nominare e revocare il revisore esterno • Determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; • Deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; • Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalle legge all’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; • Approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. © Bird & Bird LLP 2010 page 5 Modello ordinario Poteri dell’Assemblea straordinaria ● All’assemblea straordinaria è attribuita la competenza, tra l’altro, a deliberare su: • le modificazioni dello statuto; • la nomina/sostituzione e poteri dei liquidatori; • ogni altra materia attribuitale dalla legge. ● Viene inoltre espressamente attribuita all’assemblea straordinaria la competenza per l’assegnazione di azioni speciali o altri strumenti finanziari ai prestatori di lavoro. © Bird & Bird LLP 2010 page 6 3 Modello ordinario Poteri degli amministratori ● Agli amministratori spetta in esclusiva la gestione dell’impresa. ● Lo statuto può attribuire all’organo amministrativo la competenza a deliberare in merito a: • • • • l’aumento del capitale e l’emissione di obbligazioni; la fusione di società possedute al 90%; l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l’indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza; • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; • gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ● Se lo statuto lo prevede, è consentita l’attribuzione di deleghe a singoli amministratori o la costituzione di un comitato esecutivo. ● Poteri non delegabili, quali, ad esempio, emissione di obbligazioni convertibili e approvazione dei progetti di fusione e scissione. © Bird & Bird LLP 2010 page 7 Composizione dell’organo amministrativo nel modello ordinario ● Amministratore unico o CdA (in questo caso lo statuto stabilisce il numero massimo e minimo di amministratori). ● Nomina assembleare. ● Durata in carica: 3 anni con possibilità, salva diversa disposizione dello statuto, di rielezione. © Bird & Bird LLP 2010 page 8 4 Modello ordinario Collegio sindacale Doveri: ● vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; ● vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare su: • adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; • concreto funzionamento dell’assetto; ● partecipazione alle riunioni di tutti gli organi sociali; ● pareri (ad es. congruità del prezzo di emissione nel caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione); ● relazione al bilancio. © Bird & Bird LLP 2010 page 9 Modello ordinario Collegio Sindacale Poteri: ● Atti di ispezione e controllo, anche individualmente; ● Richiesta di notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; ● Convocazione dell’assemblea qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere; ● Proposizione della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. in caso di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società. © Bird & Bird LLP 2010 page 10 5 Modello ordinario Revisore o società di revisione Nomina e revoca: nomina assembleare e revoca (solo per giusta causa) da parte dell’assemblea previo parere del collegio sindacale e approvazione con decreto del Tribunale. Funzioni: ● Verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità; ● Verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato alle scritture contabili e alle norme che li disciplinano; ● Relazione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato; ● Pareri e relazioni (ad esempio, fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). Poteri: ● Ispezioni; ● Richiesta di informazioni agli amministratori; ● Scambio di informazioni con i sindaci. © Bird & Bird LLP 2010 page 11 Modello “dualistico” Assemblea Consiglio di Sorveglianza Revisore contabile o società di revisione Consiglio di gestione © Bird & Bird LLP 2010 page 12 6 Modello “dualistico” Poteri dell’assemblea Ordinaria: ● Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e ne determina il compenso; ● Nomina il revisore; ● Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; ● Delibera sulla distribuzione degli utili; ● Delibera l’assunzione di partecipazioni in società di persone comportante responsabilità illimitata; ● Altre attribuzioni previste dalla legge. Straordinaria: ● sostanzialmente gli stessi poteri che sono attribuiti all’assemblea straordinaria nel sistema “ordinario”. © Bird & Bird LLP 2010 page 13 Modello “dualistico” Consiglio di gestione Poteri: Gestione esclusiva dell’impresa. Composizione: Numero di componenti non inferiore a 2. Nomina del consiglio di sorveglianza. Revoca in ogni momento da parte del consiglio di sorveglianza, salvo diritto al risarcimento dei danni in assenza di giusta causa. Durata in carica: 3 anni con possibilità, salva diversa disposizione dello statuto, di rielezione. E’ espressamente prevista la possibilità per il consiglio di gestione di page 14 delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. © Bird & Bird LLP 2010 7 Modello “dualistico” Consiglio di sorveglianza Poteri: ●Nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti; ●Approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio consolidato; ●Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ●Può denunciare al Tribunale gravi irregolarità dei consiglieri di gestione ex art. 2409 c.c.; ●Riferisce annualmente all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta ●Se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione Composizione: almeno 3 componenti, anche non soci; Nomina assembleare. Revoca con delibera assembleare presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale. Durata in carica: 3 anni con possibilità, salvo diversa disposizione dello © Bird & Bird di LLP rielezione. 2010 page 15 statuto, Modello “dualistico” Consiglio di sorveglianza Requisiti per la nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza: ● Un componente effettivo deve essere iscritto al registro dei revisori contabili. ● Non possono essere eletti componenti del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall’ufficio, tra l’altro: • I componenti del consiglio di gestione; • Coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza. ● Lo statuto può prevedere requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza per tutti i componenti. I consiglieri di sorveglianza devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. © Bird & Bird LLP 2010 page 16 8 Modello”dualistico” Poteri del revisore o società di revisione ● Disciplina sostanzialmente eguale a quella prevista nel caso di nomina del revisore o della società di revisione nel modello ordinario. © Bird & Bird LLP 2010 page 17 Modello “monistico” Assemblea Consiglio di amministrazione Revisore contabile o società di revisione Comitato per il controllo sulla gestione © Bird & Bird LLP 2010 page 18 9 Modello “monistico” Assemblea Poteri dell’Assemblea: Attribuzioni identiche a quelle del sistema ordinario, eccetto quelle riguardanti la nomina e la revoca dei sindaci. © Bird & Bird LLP 2010 page 19 Modello “monistico” Consiglio di amministrazione Poteri del CdA: ●Stessi poteri del CdA nel sistema ordinario; ●Nomina e revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Requisiti: almeno 1/3 dei componenti del CdA deve avere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede, quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Nomina e revoca: assembleare. Durata in carica: 3 anni con possibilità, salvo diversa disposizione dello statuto, di rielezione. © Bird & Bird LLP 2010 page 20 10 Modello “monistico” Comitato per il controllo sulla gestione Composizione: Composto da almeno 2 amministratori (nelle società “aperte” devono essere almeno 3). Compiti: ●Vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; ●Gli altri compiti affidatigli da CdA. Nomina e revoca: CdA, salvo diversa disposizione dello statuto. In caso di morte, rinunzia, revoca di un componente, il CdA provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio scegliendo persone provviste dei predetti requisiti. © Bird & Bird LLP 2010 Durata in carica: 3 anni. page 21 Modello “monistico” Il comitato per il controllo sulla gestione Requisiti: ● Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Inoltre, almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. ● Non possono essere nominati componenti del comitato per il controllo sulla gestione i membri del comitato esecutivo, nonché gli amministratori ai quali sono state attribuite deleghe o particolari cariche o che comunque svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate. © Bird & Bird LLP 2010 page 22 11 Modello “monistico” Revisore o società di revisione Poteri del revisore o società di revisione: Sostanzialmente eguali a quelli del revisore o della società di revisione nel sistema ordinario. © Bird & Bird LLP 2010 page 23 L’impatto dei modelli ● Giugno 2008: • 27.000 società per azioni con il sistema tradizionale • 312 con modello monistico • 169 con il modello duale ● Modello dualistico sembra riscuotere maggior interesse rispetto al monistico, che appare invece in controtendenza © Bird & Bird LLP 2010 page 24 12 La gestione della società ● Agli amministratori (membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione) spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa. ● Gli amministratori sono quindi l’unico centro motore dell’attività di gestionale ● L’attività di gestione si sostanzia nel compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. © Bird & Bird LLP 2010 page 25 L’intervento dell’assemblea nella gestione ● Casi di intervento dell’assemblea nella gestione della società: • Competenze attribuite dalla legge; • Competenze attribuite dallo statuto; • Approvazione di atti richiesta dallo Statuto per il compimento di atti degli stessi amministratori ● Valore limitato dell’intervento assembleare ● Iniziativa ed esecuzione restano agli amministratori ● Approvazione dell’assemblea non esonera gli amministratori da responsabilità © Bird & Bird LLP 2010 page 26 13