La formazione della posizione italiana nel CIACE
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La formazione della posizione italiana nel CIACE
La formazione della posizione italiana nel CIACE: ruolo e contributo delle Regioni a cura di Min. Plen. Massimo Gaiani Coordinatore dell’Ufficio di Segreteria del CIACE 1 Organi competenti alla formazione della posizione italiana • Presidente del Consiglio e Presidenza del Consiglio dei Ministri coordinamento di carattere generale • Ministro per le politiche comunitarie delega da parte del Presidente del Consiglio • Ministero degli affari esteri – DGIE (Art. 11, DPR 18/67) – Rappresentanza permanente presso l’UE • Tutte le amministrazioni centrali per i settori di competenza • Le amministrazioni regionali per i settori di competenza Canali di comunicazione della posizione italiana • Partecipazione al Consiglio europeo ed ai Consigli dei Ministri; • Partecipazione ai comitati della commissione e gruppi di lavoro del consiglio; • Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE; • Delegazione dei parlamentari italiani al PE; • Regioni (Uffici di collegamento e Comitato delle Regioni); • Lobbismo. Presenza dell’Italia in Europa • Ruolo del consiglio europeo e dei Consigli dei Ministri; • Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE; • Partecipazione ai comitati della commissione e gruppi di lavoro del consiglio; • Ruolo dei comitati previsti dai trattati; • Delegazione dei parlamentari italiani al PE; • Regioni; • Lobbismo. Perché il coordinamento Il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) costituisce lo strumento di coordinamento per la definizione della posizione italiana in sede europea (fase ascendente), su questioni intersettoriali che riguardano più Amministrazioni. Gli obiettivi del CIACE sono: 1. acquisizione in maniera sistematica delle valutazioni delle amministrazioni coinvolte sui temi in discussione; 2. conseguimento di un ampio consenso sulla posizione da tenere; 3. intervento tempestivo dell’Italia nel sempre più complesso e articolato processo normativo comunitario; 4. messa a punto di una strategia negoziale da perseguire in tutti i fori interessati; 5. riduzione dell’attuale discrasia tra la fase ascendente e fase discendente. Struttura e funzionamento del coordinamento Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei: coordinamento a livello politico; Comitato tecnico permanente: coordinamento a livello tecnico; Gruppi di lavoro tematici; Ufficio di segreteria del CIACE Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei • Presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e vi partecipano i Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno (alcuni Ministri sempre presenti: Affari Esteri, Politiche Europee e Affari Regionali); • Partecipazione a geometria variabile; • Frequenza delle riunioni determinata in funzione dell’agenda europea. Comitato tecnico permanente • Prepara i lavori del Comitato interministeriale • È composto da un rappresentante ed un supplente designato da ciascun membro di Governo (partecipano anche un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome ed un rappresentante della Regione capofila per il dossier in trattazione; • Partecipazione a geometria variabile; • Per la trattazione di particolari dossier può decidere la costituzione di Gruppi di lavoro ad hoc; • Quando si trattano questioni che interessano le regioni e le province autonome, il comitato si riunisce nella forma integrata, composto da un rappresentante ed un supplente per ogni Regione e Provincia autonoma. Ufficio di Segreteria del CIACE • Istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie in virtù della non derivazione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica stabilita dalla legge n. 11/2005; • Espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del Comitato tecnico permanente; Attività e modalità di lavoro • CIACE: riunioni trimestrali (e quando ritenuta opportuna la trattazione di dossier specifici); • Comitato tecnico permanente: riunioni mensili; • Sia il Comitato tecnico che il Comitato interministeriale operano per consenso (in caso di disaccordo, si sale a livello superiore); • Meccanismo dei “mandati generali” • L’attività riguarda sia gli esercizi a carattere permanente (Strategia di Lisbona, Strategia europea per lo sviluppo sostenibile), sia i principali temi dell’agenda europea (quali energia e ambiente, innovazione). Partecipazione delle Regioni Le regioni sono strettamente associate al processo di formazione della posizione italiana in Europa. Base giuridica: • • • • • art. 117 della Costituzione; art. 5 della legge 11/2005; art. 6 legge n. 131/2003 (La Loggia); art. 3 legge n. 3/2001; accordo generale tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (16 marzo 2006). Presenza delle regioni ai tavoli di coordinamento nazionali • Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei: – Ministro per gli Affari regionali; – Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano • Comitato tecnico permanente: – A tutte le riunioni del comitato tecnico permanente sono invitati i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province Autonome e della regione capofila per il tema in trattazione; – Quando si trattano questioni di interesse per le regioni e le province autonome, il comitato tecnico si riunisce in forma integrata dai rappresentanti di tutte le regioni Comitato tecnico permanente integrato • composto dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione; • convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; • individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea; • il suo funzionamento assume rilevanza in considerazione dell’accordo recentemente raggiunto, in sede di Conferenza Stato-Regioni, relativamente alla partecipazione delle Regioni e Province autonome al processo di formazione degli atti comunitari. Presenza delle regioni ai gruppi e comitati UE L’accordo generale tra Governo e Regioni e Province autonome per la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari prevede che le delegazioni italiane che parteciperanno ai Consigli dei Ministri dell’UE, ai gruppi di lavoro ed ai comitati del Consiglio e della Commissione, siano integrate da rappresentanti delle Regioni. • Art. 2: partecipazione all’attività del Consiglio dell’UE (in materie di competenza legislativa regionale); • Art. 3: partecipazione all’attività dei gruppi di lavoro e comitati (in materie di competenza legislativa regionale). Alcuni ulteriori strumenti di raccordo nella fase ascendente La legge n. 11 del 2005 ha rafforzato il ruolo della Conferenza permanente Stato -Regioni affinché potesse diventare un luogo di coordinamento ed interazione effettivo tra Governo ed enti territoriali nella fase ascendente. Ciò in un’ottica di ulteriore sviluppo del contributo delle Regioni alla formazione della posizione nazionale relativi ai dossier europei rientranti in ambiti di competenza regionale. • Art. 5, comma 4, legge n. 11 del 2005 Una o più Regioni posso chiedere di convocare, su progetti di atti che rientrino nella loro competenza, la Conferenza Stato-Regioni per raggiungere una intesa entro un termine di 20 giorni, trascorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza di intesa. • Tale dispositivo, già previsto e disciplinato dall’art. 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è stato ulteriormente rafforzato dalla “RISERVA D’ESAME”. • Art. 5, comma 5, legge n. 11 del 2005 Riserva d’esame: dopo aver ricevuto un progetto di atto europeo, le Regioni, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni riunita in sessione comunitaria, possono chiedere di apporre una riserva in sede di Consiglio dell’UE. Ciò entro 20 giorni. Trascorso tale termine, il Governo – in assenza del pronunciamento della Conferenza - potrà procedere alle attività dirette alla formazione degli stessi. Con il nuovo strumento, le regioni sono state messe in grado di esercitare la loro “influenza” intervenendo su specifici progetti di atti e non più esprimendo orientamenti generici su linee di azione generali. Ciò produce una serie di effetti positivi: 1) una maggiore garanzia percepita a Bruxelles del rispetto del principio di sussidiarietà da parte nazionale; 2) una maggiore garanzia di comportamento virtuoso in sede di attuazione da parte delle Regioni dell’atto adottato a Bruxelles, in quanto “in teoria” corrispondente agli orientamenti da loro espressi in fase discendente. Trasmissione atti comunitari • In adempimento alla legge n. 11 del 2005, il Dipartimento per le politiche comunitarie ha messo a punto la procedura informatica (E-urop@) che consente di trasmettere i progetti di atti comunitari e dell’Unione europea alle Camere, al CNEL, alle Regioni e agli Enti locali (per il tramite delle rispettive Conferenze). • Dalla sua attivazione (6 aprile 2006) fino ad oggi, il portale Europ@ ha trasmesso alle Regioni ben 142 mila e 796 documenti. • Inoltre, in base all’art. 5 comma 3 della Legge n. 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome”. • Alcune regioni si sono avvalse di tale facoltà trasmettendo le proprie osservazioni. Dialogo Governo – Regioni • Recentemente, Il Ministro per le Politiche Europee ha sottoscritto con la Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome un accordo interistituzionale che stabilisce le modalità di trasmissione di atti comunitari dal Governo alla Conferenza. • Obiettivi: – rafforzare il canale di comunicazione e collaborazione con le Regioni e Province autonome – migliorare i criteri di selezione dei documenti trasmessi attraverso una più precisa individuazione degli atti comunitari di interesse di Regioni e Province autonome e creando in tal modo i migliori presupposti per un più incisivo ruolo nel processo normativo comunitario – garantire alle Regioni e Province autonome una informazione più qualificata per favorire una loro sempre maggiore partecipazione al processo di formazione della legislazione comunitaria. Alcune osservazioni conclusive sul ruolo delle Regioni nella fase ascendente • Informativa qualificata; osservazioni • Ricerca di una intesa (Conferenza Stato-Regioni); • Fino ad arrivare allo strumento della riserva d’esame (Conferenza Stato-Regioni). • L’azione informativa trova, infine, il suo completamento nella previsione che stabilisce un dovere di informazione da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni, di quelle proposte di atto che ricadono in ambiti di competenza regionale e che sono inserite egli odg del Consiglio dell’UE (art. 5 comma 9 della legge n.11 del 2005). Il Trattato di Lisbona e le Regioni Il Trattato di Lisbona rafforza la partecipazione delle Regioni nella fase ascendente attraverso previsioni che attribuiscono all’elemento territoriale un maggior peso. Si osserva quindi un ampliamento del ruolo delle regioni per il tramite di una maggior ruolo attribuito al concetto di governance decentrata. Questo si esplica attraverso le previsioni relative al controllo del principio di sussidiarietà e del relativo meccanismo di early warning disciplinati dal Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, sia attraverso un rafforzamento del ruolo del Comitato delle Regioni. Tale impianto trova una ulteriore conferma in relazione a due importanti principi che vengono richiamati nella parte relativa alle disposizioni comuni del Trattato sull’Unione Europea. 1) L’Unione promuove la coesione economica, sociale e territoriale tra gli SM (art.3 TUE). 2) L’Unione rispetta l’uguaglianza degli SM davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali (art. 4 TUE). Il principio di sussidiarietà • La Commissione europea nella fase di preparazione di una proposta di direttiva, relativamente alla predisposizione della scheda di impatto, sarà chiamata a valutare le conseguenze sulla regolamentazione che sarà attuata dagli SM ivi inclusa, se del caso, la legislazione regionale (art. 5 Protocollo n.2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ) • Il protocollo sul principio di sussidiarietà e proporzionalità prevede inoltre che ogni Parlamento nazionale possa consultare, oltre agli esecutivi regionali, i parlamenti regionali, qualora necessario nell’attivazione della procedura di early warning (art. 6 Protocollo n.2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità). Il Comitato delle Regioni Organo consultivo costituito dai rappresentanti regionali dell’Unione, deve essere consultato quando un atto dell’UE tocca interessi regionali, rimane in carica 5 anni e non più 4. Può essere consultato da Commissione, Consiglio e Parlamento europeo nei casi previsti dai Trattati e in tutti gli altri casi ritenuti necessari, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera (TFUE, parte sesta, capo 3, sezione 2). Viene inoltre attribuito al CdR, per quegli atti dove è richiesta la sua consultazione ai sensi del Trattato, il diritto di adire la Corte di Giustizia dell’UE avverso quegli atti normativi che siano ritenuti in violazione del principio di sussidiarietà. Per approfondire … Per ulteriori approfondimenti si può visitare il sito internet del Dipartimento per le politiche comunitarie: www..politichecomunitarie www politichecomunitarie..it dove, nella sezione “Attività” è possibile reperire tutte le informazioni relative al lavoro del Comitato interministeriale e del Dipartimento per le politiche comunitarie GRAZIE [email protected]