normale tollerabilità - Laboratorio di Acustica Applicata
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normale tollerabilità - Laboratorio di Acustica Applicata
CAMBIA LA NORMALE TOLLERABILITA’ DELL'ART.844 DEL CODICE CIVILE SULLE IMMISSIONI RUMOROSE ??? MARIO NOVO – LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA - LIMBIATE Il parlamento italiano ha ritenuto di intervenire per “porre un freno” all’applicazione “indiscriminata” del criterio della normale tollerabilità elaborato per giurisprudenza costante in applicazione dell’art. 844.CC, ma solo per quanto riguarda le immissioni di rumore. Un trattamento speciale per il disturbato da rumore ??. Pare proprio di si. Con la legge 27.02.2009 n°13 pubblicata in GU (serie Generale) n° 49 del 28.02.2009 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n° 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente – il parlamento ha messo mano alla regolamentazione dell’applicazione del criterio giurisprudenziale della normale tollerabilità per le immissioni ed emissioni di rumore limitando di fatto la discrezionalità del Giudice nella gestione dell’applicazione dell’art. 844. C.C. L’articolo della Legge 13/2009 che introduce i criteri di applicazione della normale tollerabilità per le immissione ed emissioni di rumore per specifiche sorgenti così recita: Art. 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Ora cosa succede??. Prima di tutto bisognerà approfondire l’osservazione del testo e capire le intenzioni del legislatore perché il testo della legge non è proprio di facile ed immediata comprensione. La lettura non porta certo ad una interpretazione univoca. I detrattori del “criterio della normale tollerabilità” hanno già strillato, con non poco (intollerabile) rumore, che il criterio giurisprudenziale non si applica più: con l’art. 6-ter della legge 13/2009 il legislatore lo ha cancellato definitivamente. Dopo anni di frustrazioni, i soloni del limite assoluto di zona e del limite differenziale, applicato con selvaggia disinvoltura, ritengono sia giunto il momento della rivincita. Obbiettivamente nel testo della legge non vi è certezza ne di tale interpretazione ne di tale intenzione del legislatore. LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA di NOVO MARIO - 20051 LIMBIATE - Via 2 Giugno 13 02.99054495 - 02.99482199 - WEBSITE: www.acustica.it - E-mail: [email protected] P.IVA 00806860128 - C.F. NVO MRA 45E13 L727U - REA n. 0940413 1 La situazione applicativa non è chiara: siamo in una situazione decisamente sfumata che richiederà, ad avviso di chi scrive, in sede tecnica, un approfondimento ed allargamento di indagini ed in sede di giudizio una dilatazione di considerazioni applicative; da questa considerazione emerge il fallimento del legislatore che aveva pomposamente dichiarato di muoversi nella prospettiva di ridurre l’incidenza del contenzioso che invece sarà da gestire in condizioni ancor più complesse. LA “NORMALE TOLLERABILITA’” ANTE LEGGE 13/2009 Partendo dal testo dell’articolo del Codice civile, tutt’ora in vigore, si legge: Art 844 C.C.: IMMISSIONI 1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. Innanzitutto, dunque, si nota che l’articolo in questione considera tutte le tipologie di “immissioni” e non solo le immissioni di rumore. Il ragionamento di base dell'articolo 844 del codice civile è quello di rendere possibile al giudice un ampio margine di discrezionalità nel valutare se il livello delle immissioni, di qualsiasi specie siano, provenienti dall'altrui proprietà, sia da considerarsi superiore alla normale tollerabilità, sulla base della considerazione che «la normale tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va soppesato attentamente in relazione agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte. La norma in questione, l’art 844 CC, nella sua stesura originaria è infatti strutturata per fornire uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare liti in tema di immissioni tra proprietari strettamente confinanti. Essa si applica anche ai casi di fondi non proprio confinanti. Nella prospettiva sopra richiamata, la struttura dell'articolo 844 C.C. non sembra disponibile a vincoli applicativi confinati in parametri definiti a priori: conseguirebbe il concreto impoverimento della considerazione dei numerosi contemperamenti previsti, resta comunque intoccabile ed indisponibile il non superamento in assoluto di alcuni limiti, per i quali le immissioni risulterebbero nocive alla salute. Nella valutazione delle immissioni con riferimento alla normale tollerabilità, infatti, si deve avere anche riguardo alla condizione dei luoghi, essendo pacifico che, anche all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale, possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse; questo principio il codice lo ha voluto ancorare alla interpretazione giurisprudenziale resa nella massima libertà. I restanti contemperamenti sono poi considerati nel secondo comma dell'articolo 844 C.C. che pone 2 relazione tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, e considera che l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso. L’art.844 CC ha sopperito per molto tempo alla mancanza di una normativa adeguata ed articolata, ed in particolare nel campo del rumore, e, per molti versi, continuerà ancor oggi a svolgere una valida funzione di effettivo controllo delle immissioni rumorose. Questo è stato ed è tuttora possibile proprio grazie ai suoi contenuti di norma in bianco, cioè al fatto che l’esame della normale tollerabilità di un determinato rumore è lasciata alla attenta, ponderata e personale valutazione del giudice della causa, con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che viene (dovrebbe essere) normalmente affidata a tecnici esperti in acustica, doverosamente formati ed informati sui vari aspetti da considerare nell’ambito del giudizio civile ed a conoscenza della giurisprudenza di merito e di legittimità maturata nel tempo e non solo superficialmente indottrinati sulla esistenza di disposizioni regolamentari (Tecnici competenti). I criteri per valutare la tollerabilità o meno di un rumore si sono quindi formati sulla base dello scambio di nozioni tra Tecnici e Giudici che ha portato a consulenze tecniche sulle quali si è formato il convincimento del giudice che si esprime attraverso la sentenza. Le regole si sono adeguate man mano la giurisprudenza si è consolidata su alcune considerazioni e conclusioni. All’inizio, considerati i descrittori e le dotazioni strumentali di tipo analogico in uso all’epoca, per individuare la normale tollerabilità si è fatto riferimento a limiti assoluti misurati per es. nella camera da letto (20 phon) e nel soggiorno (30 phon). Poi, con l’adozione del “dBA” sull’intera scala dei livelli sonori, con orientamento giurisprudenziale ormai indirizzato al criterio comparativo basato sulla differenza tra il livello della sorgente in esame ed il rumore di fondo, il limite di intollerabilità ha preso in considerazione il periodo di attività della sorgente: se i rumori si svolgevano durante le ore diurne, le immissioni non potevano superare i 5 dB, per le ore notturne il limite è di 3 dB. In successiva evoluzione, negli ultimi 20 anni almeno, il criterio comparativo si è concretizzato attraverso costante giurisprudenza che ritiene non tollerabile una immissione rumorosa prodotta dalla sorgente oggetto di esame che incrementi di oltre 3 dB il rumore di fondo. Nel 1991 con la emanazione del DPCM 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - e poi nel 1995 con la emanazione della Legge quadro 447/95 e dei decreti collegati ed in particolare con l’emanazione del DPCM 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. si è erroneamente ritenuto che il legislatore avesse recepito nella disposizione di regolamentazione dell’inquinamento acustico il criterio comparativo di estrazione giurisprudenziale normandone di fatto l’applicazione con l’introduzione del limite differenziale attraverso il quale si vorrebbe regolamentare la valutazione della normale tollerabilità. L’equivoco nasce proprio dalla scarsa conoscenza in tema di molti Tecnici Competenti, i quali hanno fatto confusione sia con i termini sia con i descrittori riportati nel DPCM 14.11.97. 3 Si vorrebbe fraintendere che le indicazioni ed espressioni riportate da alcune sentenze abbiano trovato espressione nella normativa nazionale attraverso il cosiddetto "limite differenziale di immissione", tuttavia è evidente che non c’è completa coincidenza con il metodo di misura seguito dalle CTU chiamate nel giudizio, rispetto a quello dettato dal D.P.C.M. 14.11.2007. Così, in tutti questi anni la divergenza è divenuta sempre più evidente, e, la stessa giurisprudenza ha ritenuto di puntualizzare la non influenza, ai fini del giudizio in sede civile, della normativa nazionale in quanto questa "persegue esclusivamente interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Infatti, le disposizioni anzidette attengono ai rapporti cd. verticali tra la P.A., preposta alla tutela dell’interesse collettivo della salvaguardia della salute in generale, ed i privati esercenti le attività contemplate, prescindendo da qualunque collegamento con i diritti civilistici ricollegati alla tutela del diritto alla salute e della proprietà fondiaria." In effetti il criterio comparativo formatosi in costanza di giurisprudenza di merito e di legittimità prescinde dalla differenziazione dell’entità del disturbo all’interno dei locali abitativi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 invece, all’art.4, comma 2, ritiene non applicabile il limite differenziale considerando trascurabile il rumore: - se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante quello notturno - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante quello notturno. Dunque nella realtà è un criterio assoluto mascherato da differenziale per apparire ad una superficiale ed interessata valutazione iniziale sufficientemente tutelante il soggetto disturbato. Non esiste per la giurisprudenza formatasi sull’art.844 C.C. un rumore trascurabile, il criterio comparativo, di incremento di 3 dB sul rumore di fondo, si applica sempre in ogni zona ed in ogni ora del giorno e della notte. Il risultato è ovviamente meno favorevole per il disturbante, rispetto a quello che sarebbe potuto essere se i Giudici avessero accolto, anche per la normale tollerabilità, l’applicazione delle disposizioni dettate dal DPCM 14.11.1997 (alias limite differenziale). E’ altrettanto evidente che l’impegno per rientrare nel limite della tollerabilità in termini di abbattimento del rumore alla fonte è tecnicamente ed economicamente più rilevante. Giusto o non giusto che sia, c’è da chiedersi se questi aspetti possono incidere sul diritto alla salute riconosciuto indisponibile per esplicito dettato costituzionale. E’ giusto considerare eccessive le pretese dei cittadini che vogliono salvaguardare questo diritto??? E’ evidente che, per l’attuale legislatore, la salvaguardia della salute è solo una pretesa !!!!!. 4 Ed ecco che compare l’art 6-ter della Legge 13/2009, e che di certo non è di facile interpretazione. LA “NORMALE TOLLERABILITA’” POST LEGGE 13/2009 La legge 13/209, con l’art 6-ter, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria operatività alla sola considerazione dei rumori, creando così una diversità di disciplina applicativa tra questa tipologia di immissioni, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844 CC, e quindi fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina applicativa non ha subito variazioni, mantengono corsia di trattazione diversa. Viene in pratica a crearsi una inammissibile divergenza, all'interno dell'articolo 844 C.C., mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma, che impedisce di trattare le immissioni come una categoria unitaria. La prima domanda che ci si deve porre investe gli aspetti di correttezza della procedura di adozione e della costituzionalità della disposizione introdotta che rende le immissioni di rumore soggette a trattamento diverso e diversificato rispetto alle altre immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, gli scuotimenti e simili propagazioni, ma, soprattutto, riserva ai soggetti esposti a immissioni di rumore trattamento diverso rispetto ai soggetti esposti ad altre immissioni, per questi ultimi non vi è limite applicativo della normale tollerabilità e tale limite non è condizionato da limiti applicativi assoluti, dalla tipologia della sorgente e dai funzionamenti della stessa. A livello interpretativo appare subito poco praticabile l’interpretazione che vuole la “nuova normale tollerabilità” regolata dalla applicazione senza condizioni del DPCM 14.11.97 in ogni suo aspetto ed in particolare dall’applicazione del limite differenziale in sostituzione totale del criterio comparativo dell’incremento di 3 dB sul rumore di fondo. Gli ostacoli e le dicotomie applicative sono molte e forse neppure l’attuale legislatore vuole che si arrivi a questo punto, ben conscio che, in tema di inquinamento acustico, l’adozione ed applicazione del limite differenziale sul territorio è ben lontana dall’essere a regime. E’ bene ricordare che il DPCM 14.11.97 costituisce la “regola generale” e tratta i limiti delle zone e dell’ambiente abitativo con riferimento a generiche sorgenti, anticipando diverso trattamento per le “specifiche sorgenti” (infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali per le quali già si anticipa l’inapplicabilità del limite differenziale). Inoltre è bene ricordare che i T.A.R si sono quasi concordemente pronunciati, ed il Consiglio di Stato ha dato conferma, per l’inapplicabilità “senza eccezione” del limite differenziale dettato dall’art.4 del DPCM 14.11.1997 in tutti i casi in cui il comune non abbia provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio. Infatti, le imprese che sono a conoscenza di questa linea valutativa dei Tribunali amministrativi regionali ricorrono in questa sede contro le ordinanze del Sindaco portando a sostegno la motivazione della mancanza della zonizzazione. Dunque, se l’applicazione del limite differenziale di cui al DPCM 14.11.97 trova già ostacoli nel campo principale in cui dovrebbe essere vigente, se non si applicherà il limite 5 differenziale laddove manca la zonizzazione acustica (nella gran parte dei comuni), se non si applicherà il criterio differenziale laddove il rumore è definito, ex legis, trascurabile: non si applicherà di conseguenza neppure il limite della “nuova normale tollerabilità”. Cosa resta da fare al cittadino per la tutela della salute? A voler applicare, senza discrezione e discernimento, i contenuti del DPCM 14.11.97 a tutti i casi di contenzioso in sede civile si rischia poi di incappare in un ulteriore aspetto di poca chiarezza e foriero di confusione. In primo luogo va considerato che il DPCM 14.11.97 non è norma definitiva neppure nei valori assoluti riferibili ai limiti di emissione per ambiente esterno che sono “provvisori”, come pure, a ben vedere, nel decreto non ci sono i riferimenti per considerare il livello di immissione della sorgente specifica (nb: sorgente specifica non “specifica sorgente”), valutazione che in sede di giudizio civile è esplicitamente richiesta. Su questa carenza e disarticolazione strutturale, sino ad ora maliziosamente sottaciuta, sarà bene cominciare a dibattere. In sintesi, il DPCM 14.11.97 comporta la valutazione delle immissioni ed emissioni in ambiente esterno in base a “limite assoluto” riferito alla zona, in ambiente abitativo secondo il seguente schema: “limite assoluto” poi al superamento del valore di “trascurabilità” scatta il “limite differenziale”. FINESTRE APERTE FINESTRE CHIUSE LIMITE ASSOLUTO 06.00-22.00 22.00-06.00 ≥ 50 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 25 LIMITE DIFFERNZIALE 06.00-22.00 22.00-06.00 5 3 5 3 Aspetto questo che oltre a comportare complicanze tecniche, implica discriminazioni giuridiche che non possono sfuggire in fase di applicazione della disposizione contenuta nella Legge 13/2009. Per la valutazione della “nuova normale tollerabilità”, secondo “i tifosi” dei decreti a tutti costi, ci si dovrebbe rifare, in ogni caso, alla verifica di applicabilità del limite differenziale riferito all’art 4 comma 2 del DPCM 14.11.1997 tenendo presente che: “tale comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale, contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina applicativa, nella sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato.” (tratto dal Parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia sulla proposta di legge 5951 in tema di modifica dell’art 844 C.C.). Per concludere per il DPCM 14.11.97 si può dire che trattasi di una raccolta di deroghe e di limiti provvisori. 6 Tutto considerato il parere negativo della Commissione Giustizia espresso per una proposta di modifica dell’ART 844 C.C. resta valido anche per l’attuale testo dell’art 6_ter della legge 13/2009 ove si ritenesse che il DPCM 14.11.97 debba diventare lo strumento applicativo generalizzato nella valutazione della “nuova normale tollerabilità”. Dunque i disposti dell’art. 6-ter della Legge 13/2009, vanno letti tenendo conto della volontà dell’attuale legislatore che, in tutta evidenza, vuole limitarsi a regolamentare la valutazione della normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni delle “specifiche sorgenti” cioè di quelle sorgenti di cui si trovano disponibili i regolamenti ed i DPCM in presenza di considerazione obbligatoria della priorità di un determinato uso. Il fatto poi che dai lavori parlamentari si evidenzi che l’ipotesi di specifica sorgente viene esemplificato in quanto accaduto con l’Autodromo di Monza per il quale si è applicato il criterio della normale tollerabilità di estrazione giurisprudenziale (quello vecchio non condizionato da limiti applicativi assoluti), senza tenere conto della esistenza di decreto specificatamente dedicato, peraltro anch’esso superato nei limiti previsti, porta a valutare l’intenzione dell’attuale legislatore ad evidenziare all’attenzione dei giudici l’esistenza di detti decreti e regolamenti, vincolando il giudice a commisurare la valutazione ai disposti di questi decreti e regolamenti, obbligando altresì il giudice a considerare la priorità di un determinato uso visto, non solo nell’ottica di una facilmente determinabile priorità temporale di insediamento, ma, anche e soprattutto in termini di importanza per la collettività dell’uso della specifica sorgente. Così tornando proprio all’esempio riferito nei lavori parlamentari, la priorità (importanza, valenza a carattere di servizio pubblico ecc.) d’uso, secondo l’attuale legislatore, è facilmente riconoscibile alle manifestazioni motoristiche di livello internazionale che si svolgono all’autodromo di Monza; come pure va considerata la priorità d’insediamento dell’Autodromo rispetto a molte abitazioni inserite nel territorio in epoca recente sul cui insediamento proprio ci si attendeva maggior sorveglianza da parte delle autorità locali. Valutare la legittimità d’insediamento in fase di autorizzazioni amministrative avrebbe potuto bloccare sul nascere l’insorgere della vertenza. Invece la deroga è regola generale e generalizzata per tutto il territorio nazionale. Si deve capire, e forse era bene considerarlo dall’inizio, se quest’indirizzo dato con l’art 6-ter della legge 13/2009, sia costituzionalmente compatibile con l’indirizzo valutativo sin qui dato in relazione alla tutela del bene salute condizionato a subire delle immissioni di rumore dichiarate tollerabili per legge. Dunque a giudizio dello scrivente l’intenzione dell’attuale legislatore va proprio nella direzione di fare salvi, anche nella valutazione della normale tollerabilità, le disposizioni ed i regolamenti vigenti che disciplinano appunto la trattazione di queste specifiche sorgenti: generalizzare l’applicazione del DPCM 14.11.97 va oltre lo spirito della legge ed al contenuto dell’art 6-ter. LA “CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO” PER LE IMMISSIONI DI RUMORE POST LEGGE 13/2009 Ritornando agli aspetti tecnici, cosa cambia nella prestazione professionale del Tecnico che il Giudice chiamerà affidandogli l’incarico di valutare le immissioni di rumore in sede di procedimento civile ??? 7 Nulla. Il Tecnico dovrà continuare a fare il Tecnico, certamente con maggiore competenza, e lasciare che il Giudice prenda le decisioni del caso. Purtroppo, il più delle volte, i CTU vogliono sostituirsi ai Giudici ed esprimono loro un giudizio, non dovuto, invece di portare al Giudice tutti gli elementi utili a che questi si formi il giudizio. Da qui le prese di schieramento quasi istantanee e di giubilo che alcuni tecnici vanno strombazzando a destra ed a manca asserendo che per la “nuova normale tollerabilità” l’unico riferimento è il DPCM 14.11.97. Più sopra si è scritto che i criteri per valutare la tollerabilità o meno di un rumore si sono quindi formati, nel tempo passato, sulla base dello scambio di nozioni tra Tecnici e Giudici che ha portato a consulenze tecniche sulle quali si è formato il convincimento del giudice che si è espresso poi attraverso la sentenza. Dunque una sana constatazione di fattiva collaborazione tra soggetti che mantengono i rapporti nel rispetto dei propri ruoli inderogabili e non delegabili e che non può e non deve essere stravolta con giudizi (vere e proprie sentenze di tecnici), basate su schieramenti di comodo o preconcetti, quasi si trattasse di una missione da concludere con la conversione dei dissidenti. Ad analizzare con serenità e discernimento, la nuova situazione non deve spostare il comportamento del Tecnico chiamato a collaborare con il Giudice. Il primo lavoro da fare è dunque eseguire la selezione delle disposizioni che individuano le specifiche sorgenti. Nell’ordinamento troviamo: DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO SPECIFICHE SORGENTI NEL CONTESTO DELLA LQ 447/1995 DMA 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" in GU n. 52 del 4/3/97; DMA 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" in GU n. 267 del 15/11/97; DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" in GU n. 297 del 22/12/97; DPR 11/12/97 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" in GU n. 20 del 26/1/97; DPR 8/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 8 inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” in G.U. n. 2 del 4/1/1999; DPCM 16/4/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” in G.U. n. 152 del 2/7/99. Decreto 20/5/1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico” in G.U. del 24/9/1999. Decreto Min. Amb. 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”in G.U. 258 - 06/12/2000. Decreto del Presidente della Repubblica 03.04.2001 n° 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art 11 della legge 26.11.1995 n° 447” in G.U. n° 172 – 26/07/200. Decreto del presidente della Repubblica 30.03.2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447” A questi si dovranno aggiungere le disposizioni regionali, provinciali e comunali per la regolamentazione di “specifiche sorgenti” quali attività temporanee quali ad esempio feste patronali e di partito, concerti, manifestazioni di spettacoli all’aperto, manifestazioni di giostrai ecc., apertura e gestione di cantieri edili o simili attività ecc. Individuata la tipologia della sorgente, il Tecnico dovrà verificare se si può trattare di “specifica sorgente” ed individuare la disposizione che a questa tipologia si applica e quale limite e procedura valutativa questa prevede. Determinata la “specificità” o meno della sorgente, il Tecnico porterà al Giudice tutti, nessuno escluso, i dati utili a che si possa formare il giudizio senza operare selezioni aprioristiche che possano condizionare l’indirizzo del giudizio. Dunque il Tecnico svolgerà i confronti con tutti, nessuno escluso, i criteri di valutazione previsti dalle consuetudini di giudizio. Così ci si attende che la relazione del CTU contenga il riferimento a: - Descrizione ed individuazione della specifica sorgente 9 - Individuazione della disposizione nazionale o locale che regolamenta l’attività della specifica sorgente. In presenza di tipologia di “specifica sorgente” - valutazione della immissione e/o emissione in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l’attività di emissione della specifica sorgente - valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l’attività di emissione della specifica sorgente - valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale – incremento di 3 dB sul rumore di fondo. In assenza di tipologia di “specifica sorgente” - valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l’attività di emissione della sorgente specifica (DPCM 14.11.97) - valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale – incremento di 3 dB sul rumore di fondo. Sarà il Giudice a valutare la congruità applicativa di questo o quel criterio, riportato nell’elaborato del CTU, svolgendo tutti i contemperamenti facoltativi ed obbligatori che restano in capo al proprio ruolo, proprio nell’ottica applicativa dell’art 844 C.C. di cui il Giudice è e resta destinatario. 10