normale tollerabilità - Laboratorio di Acustica Applicata

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normale tollerabilità - Laboratorio di Acustica Applicata
CAMBIA LA NORMALE TOLLERABILITA’ DELL'ART.844 DEL CODICE CIVILE SULLE IMMISSIONI
RUMOROSE ???
MARIO NOVO – LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA - LIMBIATE
Il parlamento italiano ha ritenuto di intervenire per “porre un freno” all’applicazione
“indiscriminata” del criterio della normale tollerabilità elaborato per giurisprudenza costante
in applicazione dell’art. 844.CC, ma solo per quanto riguarda le immissioni di rumore.
Un trattamento speciale per il disturbato da rumore ??.
Pare proprio di si.
Con la legge 27.02.2009 n°13 pubblicata in GU (serie Generale) n° 49 del
28.02.2009 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008 n° 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente – il parlamento ha messo mano alla regolamentazione dell’applicazione del
criterio giurisprudenziale della normale tollerabilità per le immissioni ed emissioni di
rumore limitando di fatto la discrezionalità del Giudice nella gestione dell’applicazione
dell’art. 844. C.C.
L’articolo della Legge 13/2009 che introduce i criteri di applicazione della normale
tollerabilità per le immissione ed emissioni di rumore per specifiche sorgenti così recita:
Art. 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale
tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del
codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Ora cosa succede??.
Prima di tutto bisognerà approfondire l’osservazione del testo e capire le intenzioni
del legislatore perché il testo della legge non è proprio di facile ed immediata
comprensione. La lettura non porta certo ad una interpretazione univoca.
I detrattori del “criterio della normale tollerabilità” hanno già strillato, con non poco
(intollerabile) rumore, che il criterio giurisprudenziale non si applica più: con l’art. 6-ter
della legge 13/2009 il legislatore lo ha cancellato definitivamente. Dopo anni di frustrazioni,
i soloni del limite assoluto di zona e del limite differenziale, applicato con selvaggia
disinvoltura, ritengono sia giunto il momento della rivincita.
Obbiettivamente nel testo della legge non vi è certezza ne di tale interpretazione ne
di tale intenzione del legislatore.
LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA di NOVO MARIO - 20051 LIMBIATE - Via 2 Giugno 13
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La situazione applicativa non è chiara: siamo in una situazione decisamente
sfumata che richiederà, ad avviso di chi scrive, in sede tecnica, un approfondimento ed
allargamento di indagini ed in sede di giudizio una dilatazione di considerazioni
applicative; da questa considerazione emerge il fallimento del legislatore che aveva
pomposamente dichiarato di muoversi nella prospettiva di ridurre l’incidenza del
contenzioso che invece sarà da gestire in condizioni ancor più complesse.
LA “NORMALE TOLLERABILITA’” ANTE LEGGE 13/2009
Partendo dal testo dell’articolo del Codice civile, tutt’ora in vigore, si legge:
Art 844 C.C.: IMMISSIONI
1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino,
se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.
2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le
esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità
di un determinato uso.
Innanzitutto, dunque, si nota che l’articolo in questione considera tutte le tipologie di
“immissioni” e non solo le immissioni di rumore.
Il ragionamento di base dell'articolo 844 del codice civile è quello di rendere
possibile al giudice un ampio margine di discrezionalità nel valutare se il livello delle
immissioni, di qualsiasi specie siano, provenienti dall'altrui proprietà, sia da considerarsi
superiore alla normale tollerabilità, sulla base della considerazione che «la normale
tollerabilità» è un concreto criterio oggettivo che va soppesato attentamente in relazione
agli specifici luoghi, ai tempi ed alle attività svolte.
La norma in questione, l’art 844 CC, nella sua stesura originaria è infatti strutturata
per fornire uno strumento a tutela del godimento della proprietà e non a disciplinare liti in
tema di immissioni tra proprietari strettamente confinanti. Essa si applica anche ai casi di
fondi non proprio confinanti.
Nella prospettiva sopra richiamata, la struttura dell'articolo 844 C.C. non sembra
disponibile a vincoli applicativi confinati in parametri definiti a priori: conseguirebbe il
concreto impoverimento della considerazione dei numerosi contemperamenti previsti,
resta comunque intoccabile ed indisponibile il non superamento in assoluto di alcuni limiti,
per i quali le immissioni risulterebbero nocive alla salute.
Nella valutazione delle immissioni con riferimento alla normale tollerabilità, infatti, si
deve avere anche riguardo alla condizione dei luoghi, essendo pacifico che, anche
all'interno di una medesima tipologia di abitazioni, quale ad esempio quella residenziale,
possono ravvisarsi differenze significative tra le stesse; questo principio il codice lo ha
voluto ancorare alla interpretazione giurisprudenziale resa nella massima libertà. I restanti
contemperamenti sono poi considerati nel secondo comma dell'articolo 844 C.C. che pone
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relazione tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, e considera che
l'autorità giudiziaria possa tenere conto della priorità di un determinato uso.
L’art.844 CC ha sopperito per molto tempo alla mancanza di una normativa
adeguata ed articolata, ed in particolare nel campo del rumore, e, per molti versi,
continuerà ancor oggi a svolgere una valida funzione di effettivo controllo delle immissioni
rumorose. Questo è stato ed è tuttora possibile proprio grazie ai suoi contenuti di norma in
bianco, cioè al fatto che l’esame della normale tollerabilità di un determinato rumore è
lasciata alla attenta, ponderata e personale valutazione del giudice della causa, con
l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che viene (dovrebbe essere)
normalmente affidata a tecnici esperti in acustica, doverosamente formati ed informati sui
vari aspetti da considerare nell’ambito del giudizio civile ed a conoscenza della
giurisprudenza di merito e di legittimità maturata nel tempo e non solo superficialmente
indottrinati sulla esistenza di disposizioni regolamentari (Tecnici competenti). I criteri per
valutare la tollerabilità o meno di un rumore si sono quindi formati sulla base dello scambio
di nozioni tra Tecnici e Giudici che ha portato a consulenze tecniche sulle quali si è
formato il convincimento del giudice che si esprime attraverso la sentenza. Le regole si
sono adeguate man mano la giurisprudenza si è consolidata su alcune considerazioni e
conclusioni.
All’inizio, considerati i descrittori e le dotazioni strumentali di tipo analogico in uso
all’epoca, per individuare la normale tollerabilità si è fatto riferimento a limiti assoluti
misurati per es. nella camera da letto (20 phon) e nel soggiorno (30 phon).
Poi, con l’adozione del “dBA” sull’intera scala dei livelli sonori, con orientamento
giurisprudenziale ormai indirizzato al criterio comparativo basato sulla differenza tra il
livello della sorgente in esame ed il rumore di fondo, il limite di intollerabilità ha preso in
considerazione il periodo di attività della sorgente: se i rumori si svolgevano durante le ore
diurne, le immissioni non potevano superare i 5 dB, per le ore notturne il limite è di 3 dB.
In successiva evoluzione, negli ultimi 20 anni almeno, il criterio comparativo si è
concretizzato attraverso costante giurisprudenza che ritiene non tollerabile una immissione
rumorosa prodotta dalla sorgente oggetto di esame che incrementi di oltre 3 dB il rumore
di fondo.
Nel 1991 con la emanazione del DPCM 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - e poi nel 1995 con la
emanazione della Legge quadro 447/95 e dei decreti collegati ed in particolare con
l’emanazione del DPCM 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore. si è erroneamente ritenuto che il legislatore avesse recepito nella disposizione di
regolamentazione dell’inquinamento acustico il criterio comparativo di estrazione
giurisprudenziale normandone di fatto l’applicazione con l’introduzione del limite
differenziale attraverso il quale si vorrebbe regolamentare la valutazione della normale
tollerabilità.
L’equivoco nasce proprio dalla scarsa conoscenza in tema di molti Tecnici
Competenti, i quali hanno fatto confusione sia con i termini sia con i descrittori riportati nel
DPCM 14.11.97.
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Si vorrebbe fraintendere che le indicazioni ed espressioni riportate da alcune
sentenze abbiano trovato espressione nella normativa nazionale attraverso il cosiddetto
"limite differenziale di immissione", tuttavia è evidente che non c’è completa coincidenza
con il metodo di misura seguito dalle CTU chiamate nel giudizio, rispetto a quello dettato
dal D.P.C.M. 14.11.2007.
Così, in tutti questi anni la divergenza è divenuta sempre più evidente, e, la stessa
giurisprudenza ha ritenuto di puntualizzare la non influenza, ai fini del giudizio in sede
civile, della normativa nazionale in quanto questa "persegue esclusivamente interessi
pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, i livelli di accettabilità delle immissioni
sonore, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Infatti, le
disposizioni anzidette attengono ai rapporti cd. verticali tra la P.A., preposta alla tutela
dell’interesse collettivo della salvaguardia della salute in generale, ed i privati esercenti le
attività contemplate, prescindendo da qualunque collegamento con i diritti civilistici
ricollegati alla tutela del diritto alla salute e della proprietà fondiaria."
In effetti il criterio comparativo formatosi in costanza di giurisprudenza di merito e di
legittimità prescinde dalla differenziazione dell’entità del disturbo all’interno dei locali
abitativi.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 invece,
all’art.4, comma 2, ritiene non applicabile il limite differenziale considerando trascurabile
il rumore:
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo
diurno e 40 dB(A) durante quello notturno
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante quello notturno.
Dunque nella realtà è un criterio assoluto mascherato da differenziale per apparire
ad una superficiale ed interessata valutazione iniziale sufficientemente tutelante il soggetto
disturbato.
Non esiste per la giurisprudenza formatasi sull’art.844 C.C. un rumore
trascurabile, il criterio comparativo, di incremento di 3 dB sul rumore di fondo, si
applica sempre in ogni zona ed in ogni ora del giorno e della notte.
Il risultato è ovviamente meno favorevole per il disturbante, rispetto a quello che
sarebbe potuto essere se i Giudici avessero accolto, anche per la normale tollerabilità,
l’applicazione delle disposizioni dettate dal DPCM 14.11.1997 (alias limite differenziale). E’
altrettanto evidente che l’impegno per rientrare nel limite della tollerabilità in termini di
abbattimento del rumore alla fonte è tecnicamente ed economicamente più rilevante.
Giusto o non giusto che sia, c’è da chiedersi se questi aspetti possono incidere sul
diritto alla salute riconosciuto indisponibile per esplicito dettato costituzionale.
E’ giusto considerare eccessive le pretese dei cittadini che vogliono salvaguardare
questo diritto???
E’ evidente che, per l’attuale legislatore, la salvaguardia della salute è solo una
pretesa !!!!!.
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Ed ecco che compare l’art 6-ter della Legge 13/2009, e che di certo non è di facile
interpretazione.
LA “NORMALE TOLLERABILITA’” POST LEGGE 13/2009
La legge 13/209, con l’art 6-ter, dunque, innanzitutto, circoscrive la propria
operatività alla sola considerazione dei rumori, creando così una diversità di disciplina
applicativa tra questa tipologia di immissioni, rispetto alle altre ipotesi di cui all'articolo 844
CC, e quindi fumo, calore, esalazioni, scuotimenti e propagazioni simili, la cui disciplina
applicativa non ha subito variazioni, mantengono corsia di trattazione diversa.
Viene in pratica a crearsi una inammissibile divergenza, all'interno dell'articolo 844
C.C., mettendo in discussione l'intera portata della stessa norma, che impedisce di trattare
le immissioni come una categoria unitaria.
La prima domanda che ci si deve porre investe gli aspetti di correttezza della
procedura di adozione e della costituzionalità della disposizione introdotta che rende le
immissioni di rumore soggette a trattamento diverso e diversificato rispetto alle altre
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, gli scuotimenti e simili propagazioni, ma,
soprattutto, riserva ai soggetti esposti a immissioni di rumore trattamento diverso rispetto
ai soggetti esposti ad altre immissioni, per questi ultimi non vi è limite applicativo della
normale tollerabilità e tale limite non è condizionato da limiti applicativi assoluti, dalla
tipologia della sorgente e dai funzionamenti della stessa.
A livello interpretativo appare subito poco praticabile l’interpretazione che vuole la
“nuova normale tollerabilità” regolata dalla applicazione senza condizioni del DPCM
14.11.97 in ogni suo aspetto ed in particolare dall’applicazione del limite differenziale in
sostituzione totale del criterio comparativo dell’incremento di 3 dB sul rumore di fondo.
Gli ostacoli e le dicotomie applicative sono molte e forse neppure l’attuale
legislatore vuole che si arrivi a questo punto, ben conscio che, in tema di inquinamento
acustico, l’adozione ed applicazione del limite differenziale sul territorio è ben lontana
dall’essere a regime.
E’ bene ricordare che il DPCM 14.11.97 costituisce la “regola generale” e tratta i
limiti delle zone e dell’ambiente abitativo con riferimento a generiche sorgenti, anticipando
diverso trattamento per le “specifiche sorgenti” (infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime
ed aeroportuali per le quali già si anticipa l’inapplicabilità del limite differenziale).
Inoltre è bene ricordare che i T.A.R si sono quasi concordemente pronunciati, ed il
Consiglio di Stato ha dato conferma, per l’inapplicabilità “senza eccezione” del limite
differenziale dettato dall’art.4 del DPCM 14.11.1997 in tutti i casi in cui il comune non
abbia provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio. Infatti, le imprese
che sono a conoscenza di questa linea valutativa dei Tribunali amministrativi regionali
ricorrono in questa sede contro le ordinanze del Sindaco portando a sostegno la
motivazione della mancanza della zonizzazione.
Dunque, se l’applicazione del limite differenziale di cui al DPCM 14.11.97 trova già
ostacoli nel campo principale in cui dovrebbe essere vigente, se non si applicherà il limite
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differenziale laddove manca la zonizzazione acustica (nella gran parte dei comuni), se non
si applicherà il criterio differenziale laddove il rumore è definito, ex legis, trascurabile: non
si applicherà di conseguenza neppure il limite della “nuova normale tollerabilità”.
Cosa resta da fare al cittadino per la tutela della salute?
A voler applicare, senza discrezione e discernimento, i contenuti del DPCM
14.11.97 a tutti i casi di contenzioso in sede civile si rischia poi di incappare in un ulteriore
aspetto di poca chiarezza e foriero di confusione.
In primo luogo va considerato che il DPCM 14.11.97 non è norma definitiva neppure
nei valori assoluti riferibili ai limiti di emissione per ambiente esterno che sono “provvisori”,
come pure, a ben vedere, nel decreto non ci sono i riferimenti per considerare il livello di
immissione della sorgente specifica (nb: sorgente specifica non “specifica sorgente”),
valutazione che in sede di giudizio civile è esplicitamente richiesta. Su questa carenza e
disarticolazione strutturale, sino ad ora maliziosamente sottaciuta, sarà bene cominciare a
dibattere.
In sintesi, il DPCM 14.11.97 comporta la valutazione delle immissioni ed emissioni
in ambiente esterno in base a “limite assoluto” riferito alla zona, in ambiente abitativo
secondo il seguente schema: “limite assoluto” poi al superamento del valore di
“trascurabilità” scatta il “limite differenziale”.
FINESTRE APERTE
FINESTRE CHIUSE
LIMITE ASSOLUTO
06.00-22.00 22.00-06.00
≥ 50
≥ 40
≥ 35
≥ 25
LIMITE DIFFERNZIALE
06.00-22.00 22.00-06.00
5
3
5
3
Aspetto questo che oltre a comportare complicanze tecniche, implica
discriminazioni giuridiche che non possono sfuggire in fase di applicazione della
disposizione contenuta nella Legge 13/2009.
Per la valutazione della “nuova normale tollerabilità”, secondo “i tifosi” dei decreti a
tutti costi, ci si dovrebbe rifare, in ogni caso, alla verifica di applicabilità del limite
differenziale riferito all’art 4 comma 2 del DPCM 14.11.1997 tenendo presente che: “tale
comma si limita a prevedere che le disposizioni di cui al comma precedente non si
applicano nei casi ivi indicati. Si tratta cioè di una deroga alla regola generale,
contenuta nel comma 1. Si arriverebbe in sostanza alla conclusione che la disciplina
applicativa, nella sola ipotesi dei rumori, contenuta nell'articolo 844 del codice civile
quale una delle varie fattispecie di immissioni, sarebbe contenuta in una deroga ad
una regola generale contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, complessivamente emanato in attuazione della legge quadro
sull'inquinamento acustico, senza che l'articolo 844 venga ad essere modificato.”
(tratto dal Parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia sulla proposta di legge
5951 in tema di modifica dell’art 844 C.C.).
Per concludere per il DPCM 14.11.97 si può dire che trattasi di una raccolta di
deroghe e di limiti provvisori.
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Tutto considerato il parere negativo della Commissione Giustizia espresso per una
proposta di modifica dell’ART 844 C.C. resta valido anche per l’attuale testo dell’art 6_ter
della legge 13/2009 ove si ritenesse che il DPCM 14.11.97 debba diventare lo strumento
applicativo generalizzato nella valutazione della “nuova normale tollerabilità”.
Dunque i disposti dell’art. 6-ter della Legge 13/2009, vanno letti tenendo conto della
volontà dell’attuale legislatore che, in tutta evidenza, vuole limitarsi a regolamentare la
valutazione della normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni delle “specifiche
sorgenti” cioè di quelle sorgenti di cui si trovano disponibili i regolamenti ed i DPCM in
presenza di considerazione obbligatoria della priorità di un determinato uso.
Il fatto poi che dai lavori parlamentari si evidenzi che l’ipotesi di specifica sorgente
viene esemplificato in quanto accaduto con l’Autodromo di Monza per il quale si è
applicato il criterio della normale tollerabilità di estrazione giurisprudenziale (quello vecchio
non condizionato da limiti applicativi assoluti), senza tenere conto della esistenza di
decreto specificatamente dedicato, peraltro anch’esso superato nei limiti previsti, porta a
valutare l’intenzione dell’attuale legislatore ad evidenziare all’attenzione dei giudici
l’esistenza di detti decreti e regolamenti, vincolando il giudice a commisurare la
valutazione ai disposti di questi decreti e regolamenti, obbligando altresì il giudice a
considerare la priorità di un determinato uso visto, non solo nell’ottica di una facilmente
determinabile priorità temporale di insediamento, ma, anche e soprattutto in termini di
importanza per la collettività dell’uso della specifica sorgente. Così tornando proprio
all’esempio riferito nei lavori parlamentari, la priorità (importanza, valenza a carattere di
servizio pubblico ecc.) d’uso, secondo l’attuale legislatore, è facilmente riconoscibile alle
manifestazioni motoristiche di livello internazionale che si svolgono all’autodromo di
Monza; come pure va considerata la priorità d’insediamento dell’Autodromo rispetto a
molte abitazioni inserite nel territorio in epoca recente sul cui insediamento proprio ci si
attendeva maggior sorveglianza da parte delle autorità locali. Valutare la legittimità
d’insediamento in fase di autorizzazioni amministrative avrebbe potuto bloccare sul
nascere l’insorgere della vertenza. Invece la deroga è regola generale e generalizzata per
tutto il territorio nazionale.
Si deve capire, e forse era bene considerarlo dall’inizio, se quest’indirizzo dato con
l’art 6-ter della legge 13/2009, sia costituzionalmente compatibile con l’indirizzo valutativo
sin qui dato in relazione alla tutela del bene salute condizionato a subire delle immissioni
di rumore dichiarate tollerabili per legge.
Dunque a giudizio dello scrivente l’intenzione dell’attuale legislatore va proprio nella
direzione di fare salvi, anche nella valutazione della normale tollerabilità, le disposizioni ed
i regolamenti vigenti che disciplinano appunto la trattazione di queste specifiche sorgenti:
generalizzare l’applicazione del DPCM 14.11.97 va oltre lo spirito della legge ed al
contenuto dell’art 6-ter.
LA “CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO” PER LE IMMISSIONI DI RUMORE POST
LEGGE 13/2009
Ritornando agli aspetti tecnici, cosa cambia nella prestazione professionale del
Tecnico che il Giudice chiamerà affidandogli l’incarico di valutare le immissioni di rumore
in sede di procedimento civile ???
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Nulla.
Il Tecnico dovrà continuare a fare il Tecnico, certamente con maggiore
competenza, e lasciare che il Giudice prenda le decisioni del caso.
Purtroppo, il più delle volte, i CTU vogliono sostituirsi ai Giudici ed esprimono loro
un giudizio, non dovuto, invece di portare al Giudice tutti gli elementi utili a che questi si
formi il giudizio.
Da qui le prese di schieramento quasi istantanee e di giubilo che alcuni tecnici
vanno strombazzando a destra ed a manca asserendo che per la “nuova normale
tollerabilità” l’unico riferimento è il DPCM 14.11.97.
Più sopra si è scritto che i criteri per valutare la tollerabilità o meno di un rumore si
sono quindi formati, nel tempo passato, sulla base dello scambio di nozioni tra Tecnici e
Giudici che ha portato a consulenze tecniche sulle quali si è formato il convincimento del
giudice che si è espresso poi attraverso la sentenza.
Dunque una sana constatazione di fattiva collaborazione tra soggetti che
mantengono i rapporti nel rispetto dei propri ruoli inderogabili e non delegabili e che non
può e non deve essere stravolta con giudizi (vere e proprie sentenze di tecnici), basate su
schieramenti di comodo o preconcetti, quasi si trattasse di una missione da concludere
con la conversione dei dissidenti.
Ad analizzare con serenità e discernimento, la nuova situazione non deve spostare
il comportamento del Tecnico chiamato a collaborare con il Giudice.
Il primo lavoro da fare è dunque eseguire la selezione delle disposizioni che
individuano le specifiche sorgenti.
Nell’ordinamento troviamo:
DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO SPECIFICHE SORGENTI
NEL CONTESTO DELLA LQ 447/1995

DMA 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a
ciclo produttivo continuo" in GU n. 52 del 4/3/97;

DMA 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" in GU n.
267 del 15/11/97;

DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici" in GU n. 297 del 22/12/97;

DPR 11/12/97 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" in GU n. 20
del 26/1/97;

DPR 8/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione
dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di
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inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” in G.U. n. 2 del
4/1/1999;

DPCM 16/4/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi” in G.U. n. 152 del 2/7/99.

Decreto 20/5/1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico” in G.U. del
24/9/1999.

Decreto Min. Amb. 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore”in G.U. 258 - 06/12/2000.

Decreto del Presidente della Repubblica 03.04.2001 n° 304
“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art 11 della legge
26.11.1995 n° 447” in G.U. n° 172 – 26/07/200.

Decreto del presidente della Repubblica 30.03.2004
n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art 11 della legge
26 ottobre 1995 n° 447”
A questi si dovranno aggiungere le disposizioni regionali, provinciali e
comunali per la regolamentazione di “specifiche sorgenti” quali attività temporanee
quali ad esempio feste patronali e di partito, concerti, manifestazioni di spettacoli
all’aperto, manifestazioni di giostrai ecc., apertura e gestione di cantieri edili o
simili attività ecc.
Individuata la tipologia della sorgente, il Tecnico dovrà verificare se si può trattare di
“specifica sorgente” ed individuare la disposizione che a questa tipologia si applica e quale
limite e procedura valutativa questa prevede.
Determinata la “specificità” o meno della sorgente, il Tecnico porterà al Giudice tutti,
nessuno escluso, i dati utili a che si possa formare il giudizio senza operare selezioni
aprioristiche che possano condizionare l’indirizzo del giudizio.
Dunque il Tecnico svolgerà i confronti con tutti, nessuno escluso, i criteri di
valutazione previsti dalle consuetudini di giudizio.
Così ci si attende che la relazione del CTU contenga il riferimento a:
-
Descrizione ed individuazione della specifica sorgente
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-
Individuazione della disposizione nazionale o locale che regolamenta l’attività
della specifica sorgente.
 In presenza di tipologia di “specifica sorgente”
-
valutazione della immissione e/o emissione in base ai dettati della disposizione
nazionale e locale che regolamenta l’attività di emissione della specifica
sorgente
-
valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile
in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l’attività
di emissione della specifica sorgente
-
valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale –
incremento di 3 dB sul rumore di fondo.
 In assenza di tipologia di “specifica sorgente”
-
valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile
in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l’attività
di emissione della sorgente specifica (DPCM 14.11.97)
-
valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale –
incremento di 3 dB sul rumore di fondo.
Sarà il Giudice a valutare la congruità applicativa di questo o quel criterio, riportato
nell’elaborato del CTU, svolgendo tutti i contemperamenti facoltativi ed obbligatori che
restano in capo al proprio ruolo, proprio nell’ottica applicativa dell’art 844 C.C. di cui il
Giudice è e resta destinatario.
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