Codice di Condotta - UniCredit Leasing
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Codice di Condotta - UniCredit Leasing
Allegato n. 1 Codice di Condotta Global Policy Funzione Competente: Global Compliance Data: Settembre 2013 Unit: Global Compliance Policy Coordination Versione: 2 Codice di Condotta Argomento: Funzione responsabile del documento: Global Compliance Policy Coordination Prima Versione: Gennaio 2011 Versione Corrente: Settembre 2013 Global Compliance Global Regulatory Counsel Global CAMP Global Compliance Staff Global Compliance Education Global AML Compliance Italy Corporate Law Global Legal Attori coinvolti nel processo di condivisione: Security Governance Audit & LC Organization Group ICS Initiatives Accounting HR Strategy Corporate Sustainability Group Risk Management Tax Affairs Società del Gruppo Approvato da: Destinata a: UniCredit Bank AG UniCredit Bank Austria AG Bank Pekao SA UniCredit Leasing SpA PGAM Consiglio di Amministrazione Tutte le Società del Gruppo Indice 1 CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO UNICREDIT ...................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 FINALITA' E CONTENUTO............................................................................................................................................3 DESTINATARI......................................................................................................................................................................................3 RISPETTO DEL CODICE E RESPONSABILITA’ DI COMPLIANCE ...................................................................3 CONTATTI ...................................................................................................................................................... 3 2 REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI................................................................................................. 4 2. 1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 CONFORMITÀ ALLA LEGGE ...................................................................................................................................... 4 TRATTARE GLI ALTRI CON DIGNITA’ E RISPETTO ......................................................................................... 4 PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI, SEGRETO BANCARIO E PROTEZIONE DEI DATI ....................... 4 TRASPARENZA E STANDARD DI COMUNICAZIONE ..................................................................................... 4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE........................................................................................................ 4 SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI (WHISTLEBLOWING)................................................. 5 FORMAZIONE ............................................................................................................................................... 5 3 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI INTERNI .......................................................................... 5 3. 1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 RESPONSABILITÀ DI SUPERVISIONE................................................................................................................ 5 PROTEZIONE E UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI ............................................................................................... 5 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ................................................................................................. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ................................................................................................................ 6 DISCLOSURE DEGLI INTERESSI PERSONALI O DI ALTRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE .................... 6 SICUREZZA PERSONALE NEI VIAGGI DI LAVORO .......................................................................................... 6 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON L'ESTERNO..............................................................6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 RAPPORTI CON IL PUBBLICO, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON LE AUTORITA’ E CON I MEDIA .......................................................................................................................................................................................6 RAPPORTI CON I CLIENTI, I FORNITORI E I CONSULENTI ............................................................................. 6 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE .......................................................................................... 7 DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE O POLITICHE ...................................................... 7 DELEGA DI POTERI ............................................................................................................................................................... 7 DISCIPLINA ANTICORRUZIONE..................................................................................................................................7 DONAZIONI .................................................................................................................................................... 7 OMAGGI ED INTRATTENIMENTI.................................................................................................................................7 DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI FINANZIARIE ............................................................................. 7 PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO ..................................................................................... 8 PERSONAL TRADING ........................................................................................................................... 8 TUTELA DELLA CONCORRENZA ................................................................................................ 8 5 CONTABILITA' E CONTROLLO ................................................................................................................ 9 6 TASSAZIONE.................................................................................................................................................... 9 7 REVISIONE DEL CODICE DI CONDOTTA ..................................................................................................... 9 2 1 CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO UNICREDIT 1.1 FINALITA' E CONTENUTO Il presente Codice, che sostituisce la precedente versione emessa nel 2011, integra la Carta d’Integrità e declina i principi cui tutti i dipendenti devono uniformarsi per garantire i più elevati standard di comportamento nello svolgimento delle proprie attività lavorative. Il presente Codice deve essere letto congiuntamente alle altre policy e procedure, emanate dalla propria società, che forniscono maggiori dettagli sui principi delineati nello stesso. Il Codice, la Carta d’Integrità nonché le menzionate policy e procedure costituiscono un elemento fondamentale per assicurare che i dipendenti siano a conoscenza delle aspettative che il Gruppo, la società di appartenenza nonché gli Stakeholder (clienti, investitori, regulator, ecc.) ripongono sui loro comportamenti. Il Codice non intende essere una guida esaustiva di tutti gli obblighi normativi vigenti, ma ha lo scopo di diffondere la cultura della compliance, offrendo una panoramica del contesto in cui opera. 1.2 DESTINATARI Il Codice si applica a tutte le società del Gruppo, a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con il Gruppo o che siano legati contrattualmente allo stesso (ad esempio, fornitori, consulenti, agenti monomandatari, ecc.), nonché a tutti i membri degli organi di gestione, supervisione strategica e controllo (di seguito, congiuntamente i “Dipendenti”). Una volta ricevuto il Codice, le società devono adottarlo adeguandolo, ove necessario, al contesto locale e, successivamente, sono tenute a portarlo a conoscenza dei Dipendenti e degli Stakeholder. Data l’importanza di una forte e globale cultura della compliance, ciascuna società è tenuta a chiedere ai propri Dipendenti conferma di ricezione del Codice. 1.3 RISPETTO DEL CODICE E RESPONSABILITA’ DI COMPLIANCE L’osservanza delle previsioni del Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali di ciascun Dipendente; qualsiasi violazione dello stesso, delle normative interne o di qualsiasi altra disposizione normativa applicabile, può dar corso ad azioni disciplinari poste in essere da ciascuna società o a sanzioni poste in essere dai local regulator. Le azioni disciplinari interne intraprese dalle società sono gestite dalla funzione Risorse Umane locale, conformemente alla normativa giuslavoristica applicabile. L’osservanza e la violazione del Codice costituiscono uno dei fattori da tenere in considerazione per la valutazione manageriale delle prestazioni individuali. Ciascun Dipendente deve essere consapevole delle responsabilità connesse alle proprie mansioni all’interno del Gruppo e delle disposizioni normative interne ed esterne applicabili. Nei Dipendenti viene riposta l’aspettativa che questi osservino i più elevati standard professionali di condotta, evitando qualsiasi azione che sia o che possa apparire poco corretta. I Dipendenti devono sempre tener presente che le loro azioni od omissioni potrebbero essere rese pubbliche e, pertanto, devono valutare con attenzione come queste potrebbero essere percepite. In caso di dubbio, i Dipendenti sono tenuti a rivolgersi ai propri responsabili e/o alle altre funzioni locali competenti. 1.4 CONTATTI Per chiarimenti sul contenuto del Codice e/o sulle disposizioni normative di volta in volta richiamate, si faccia riferimento alla funzione locale competente (ad esempio, la funzione di Compliance per le normative di compliance e per altre questioni generiche relative al Codice; la funzione Risorse Umane per questioni attinenti profili giuslavoristici ecc.). 3 2 REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI 2.1 CONFORMITÀ ALLA LEGGE Il Gruppo opera in diversi Paesi e, conseguentemente, è soggetto a molti obblighi legali e regolamentari. Pertanto, anche i Dipendenti sono soggetti ai menzionati obblighi, che variano sulla base delle relative mansioni, responsabilità e dell’area geografica in cui operano. 2.2 TRATTARE GLI ALTRI CON DIGNITA’ E RISPETTO Il Gruppo promuove un ambiente di lavoro accogliente e non discriminatorio, in cui tutti i suoi Dipendenti siano trattati con dignità e rispetto. Il Gruppo non accetta discriminazioni o molestie basate sulla razza, sul colore della pelle, sulla nazionalità, sullo stato di cittadinanza, sulle opinioni politiche, sulla religione, sull’età, sullo stato civile, sul sesso, sull’orientamento e/o identità sessuale, sulla diversa abilità e su qualsiasi altra condizione non specificamente citata. Il Gruppo non tollera altresì atti di bullismo e di mobbing. 2.3 PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI, SEGRETO BANCARIO E PROTEZIONE DEI DATI Il Gruppo tutela la riservatezza e la corretta gestione e conservazione delle informazioni relative o appartenenti al Gruppo, ai suoi Dipendenti e agli Stakeholder. I Dipendenti sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o comunque sul posto di lavoro e ad utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento della stessa. I Dipendenti sono tenuti a gestire dette informazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed alle indicazioni che il Gruppo fornisce per la tutela o l’utilizzo di tali informazioni. 2.4 TRASPARENZA E STANDARD DI COMUNICAZIONE Il Gruppo garantisce i più elevanti standard nelle comunicazioni, sia interne che nei confronti degli Stakeholder. Tutti i Dipendenti devono assicurare che le proprie comunicazioni interne ed esterne siano veritiere, accurate e corrette ed avvengano in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare i Dipendenti non devono: • fornire informazioni poco precise in merito ad una richiesta di investimento oppure alle sue caratteristiche fondamentali; • omettere da una comunicazione dati o elementi che la rendano potenzialmente ingannevole; • fare affermazioni o dichiarazioni ingannevoli, esagerate, ingiustificate o false; • fare promesse o dare garanzie su risultati o rendimenti futuri; • diffondere all’esterno (per esempio a concorrenti, tramite i social media, ai giornalisti ecc.) qualsiasi materiale o corrispondenza, contrassegnato per esclusivo uso interno o comunque da intendersi ad uso interno o destinato esclusivamente alla distribuzione interna; e • fornire materiale che contenga informazioni statistiche, commenti o informazioni provenienti da terze parti senza rivelare la fonte dell’informazione stessa e senza che vi sia un apposito disclaimer che assicuri che siano state tenute in debita considerazione problematiche relative al copyright. 2.5 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Il Gruppo e i suoi Dipendenti sono esposti a numerosi casi di conflitti di interesse, reali e potenziali, in considerazione dell’ampio spettro delle attività svolte dal Gruppo, delle diverse tipologie di rapporti in essere e dei differenti interessi degli Stakeholder. L'eventuale carenza nella gestione degli stessi può danneggiare la reputazione del Gruppo, esponendolo ad azioni legali o ad azioni da parte delle Autorità di Vigilanza ed a pubblicità negativa. I Dipendenti devo sempre prestare attenzione ai conflitti di interesse, reali o potenziali, i quali devono essere gestiti in conformità alle normative ed ai sistemi di Gruppo idonei ad identificarli, valutarli e gestirli. 4 2.6 SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI (WHISTLEBLOWING) Il Gruppo garantisce un ambiente di lavoro caratterizzato da comportamenti etici, conformi ed improntati alla dignità ed al rispetto. Laddove un Dipendente abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato, o che possa verificarsi, un comportamento illegittimo, è tenuto a segnalarlo, in conformità alle procedure locali. Ciò al fine di consentire di effettuare le opportune verifiche e di adottare i necessari rimedi per fermarne la commissione ed evitarne la reiterazione. Per comportamento illegittimo si intende qualsiasi azione od omissione, commessa nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno al Gruppo o ai suoi Dipendenti, e che sia: • illecita, scorretta o immorale; • violi disposizioni normative e regolamentari; o • non sia conforme alle normative interne. Il Gruppo tratta le segnalazioni in maniera appropriata e corretta ed in conformità alla normativa locale. 2.7 FORMAZIONE Il Gruppo promuove, attraverso piani di formazione, la crescita professionale e una sempre maggiore comprensione, da parte dei Dipendenti, delle normative interne ed esterne a questi applicabili. Ai Dipendenti viene richiesto di partecipare attivamente e di completare i programmi di formazione a loro offerti, nel rispetto delle tempistiche indicate. 3 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI INTERNI 3.1 RESPONSABILITÀ DI SUPERVISIONE I Dipendenti che rivestono la posizione di “responsabili” sono tenuti ad adottare misure appropriate per assicurare che le attività sotto la loro supervisione siano svolte in conformità alle disposizioni di legge, alle normative interne ed al presente Codice. Essi devono altresì assicurare che i Dipendenti sottoposti alla loro supervisione adempiano ai propri obblighi. Inoltre essi devono avere la sensibilità di identificare i rischi legali, regolamentari e reputazionali e devono gestire in maniera risoluta ed appropriata qualsiasi problematica ad essi relativa. 3.2 PROTEZIONE E UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI I Dipendenti possono utilizzare i beni del Gruppo (ad esempio, il capitale, le strutture, l’equipaggiamento, le informazioni societarie, la tecnologia, i business plan, i segreti industriali, le invenzioni, le liste dei clienti ecc.) esclusivamente per legittime finalità lavorative. E’ pertanto vietato l'utilizzo degli stessi per inviare o archiviare materiale illegale, discriminatorio, molesto, diffamatorio o inappropriato. Nel caso in cui, per l’archiviazione o la trasmissione di informazioni sensibili e confidenziali, fosse necessario l’uso della crittografia, dovranno essere rispettate le normative locali, interne ed esterne. Le caselle di posta elettronica, sia di tipo nominativo sia di servizio, sono strumenti di lavoro; pertanto, le comunicazioni elettroniche a scopo personale, non inerenti l’attività lavorativa, devono essere limitate al minimo indispensabile e non devono in alcun modo pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa stessa. I Dipendenti non possono accedere, senza le previste autorizzazioni, a luoghi o a sistemi protetti che non siano correlati alle proprie attività lavorative e responsabilità e sono tenuti a segnalare ogni sospetto di utilizzo improprio o di furto dei beni aziendali. 5 3.3 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Molti paesi tutelano giuridicamente la proprietà intellettuale, inclusi i diritti d’autore, le licenze, i marchi e i segreti industriali. Tale tutela si estende alle terze parti ed al materiale che i Dipendenti possono sviluppare o creare nel periodo lavorativo. I Dipendenti sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di proprietà intellettuale. 3.4 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Il Gruppo intende promuovere una cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ed intende svolgere le proprie attività in conformità alle relative disposizioni normative. Anche i Dipendenti sono tenuti al rispetto di dette disposizioni. 3.5 DISCLOSURE DEGLI INTERESSI PERSONALI O DI ALTRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE Ai Dipendenti viene richiesto di informare la propria società, attraverso i relativi responsabili, la funzione HR, la funzione di Compliance o la funzione locale ritenuta più idonea (in conformità alle disposizioni locali), in merito a qualsivoglia interesse personale o in merito ad altre informazioni che possano essere significative per il Gruppo, ai fini della gestione dei conflitti di interesse e del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge locali (ad esempio, la nomina quale membro di un organo aziendale presso una società non appartenente al Gruppo potrebbe comportare un conflitto di interessi). Ciascuna società assicura che tali informazioni siano conservate ed utilizzate esclusivamente per le finalità per cui siano state richieste. 3.6 SICUREZZA PERSONALE NEI VIAGGI DI LAVORO I Dipendenti temporaneamente ubicati all’estero, così come quelli che viaggiano per lavoro, devono rispettare le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le procedure e le raccomandazioni legate ai viaggi stabilite dal Gruppo. 4 R E GO LE DI C OM PO R T AM E N T O N E I R AP PO R T I CO N L'ESTERNO 4.1 RAPPORTI CON IL PUBBLICO, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON LE AUTORITA’ E CON I MEDIA Il Gruppo garantisce che i rapporti e le comunicazioni con il pubblico, la pubblica amministrazione, le autorità e i media siano gestiti in conformità alle disposizioni normative interne ed esterne. Tali rapporti e comunicazioni devono essere improntati al rispetto dei principi di veridicità, accuratezza, correttezza e trasparenza. 4.2 RAPPORTI CON I CLIENTI, I FORNITORI E I CONSULENTI Nell’ottica del costante orientamento ai clienti, il Gruppo intende fermamente garantire che i relativi rapporti siano gestiti, oltre che in conformità alle normative interne ed esterne, nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, disponibilità e riservatezza. Gli stessi principi guidano il Gruppo nelle proprie relazioni con i fornitori e con i consulenti, che devono essere selezionati sulla base di regole e processi finalizzati a valutazioni obiettive di professionalità, competenza, economicità, correttezza e trasparenza. A tal proposito, i Dipendenti che fanno ricorso a soggetti terzi devono conoscere e rispettare le indicazioni di Gruppo in materia. 6 4.3 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E’ vietato erogare, in nome e/o per conto del Gruppo, contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti politici, movimenti, comitati od organizzazioni politiche ed ai loro rappresentanti e candidati. Da tale divieto sono esclusi eventuali contributi dovuti in base alla legge locale. 4.4 DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE O POLITICHE I Dipendenti che ricoprono cariche pubbliche o politiche, che possano incidere sull'attività lavorativa, sono tenuti ad informare la propria società e a concordare con la stessa le modalità più opportune per la gestione di detta carica, affinché la stessa non interferisca o sia in conflitto con l'attività prestata a favore del Gruppo in termini di tempo, impegno ed uso dei beni e delle informazioni aziendali. 4.5 DELEGA DI POTERI I Dipendenti possono agire per conto del Gruppo nei limiti consentiti dalla legge, dalle disposizioni statutarie, dalle decisioni degli organi di supervisione strategica e di gestione (ad esempio, tramite la delega di poteri) e dalle normative interne a ciascuna società. I Dipendenti sono tenuti a conoscere i limiti delle proprie facoltà di rappresentanza e non possono intraprendere azioni che eccedano tali limiti. La delega di poteri deve essere chiara, specifica, nonché autorizzata dagli organi competenti della società e soggetta ad un periodico controllo e a supervisione. 4.6 DISCIPLINA ANTICORRUZIONE Il Gruppo non tollera atti di corruzione e, pertanto, non è consentito dare, offrire, promettere, ricevere, accettare, richiedere o sollecitare denaro o altre utilità al fine di ottenere o mantenere un indebito vantaggio nello svolgimento delle attività lavorative; ciò indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale atto sia un pubblico ufficiale o un privato cittadino e a prescindere dalla sua nazionalità, dal luogo in cui tale atto è compiuto o dal fatto che il risultato di tale atto comporti un effettivo indebito vantaggio o una prestazione impropria da parte di una funzione o di un’attività. I Dipendenti possono segnalare gli atti di corruzione anche attraverso i canali istituiti per la segnalazione dei comportamenti illegittimi o attraverso gli altri canali istituiti dalla propria Società. 4.7 DONAZIONI Le disposizioni di legge applicabili spesso vietano o limitano i contributi aziendali diretti in moneta o in natura. Qualsiasi donazione aziendale deve, pertanto, essere conforme alle disposizioni normative interne ed esterne. 4.8 OMAGGI ED INTRATTENIMENTI Gli omaggi e gli intrattenimenti, pur essendo tesi a promuovere, mantenere e rafforzare relazioni d'affari, potrebbero essere percepiti come atti di corruzione specialmente qualora il valore o la natura degli stessi non siano proporzionati o ragionevoli rispetto alle circostanze in cui sono elargiti. I Dipendenti sono tenuti a prestare attenzione sia quando ricevono sia quando offrono omaggi e intrattenimenti nonché a rispettare le procedure locali per la relativa approvazione e registrazione. 4.9 DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E SANZIONI FINANZIARIE Il riciclaggio di denaro è il processo con il quale persone o società mirano a nascondere l’origine e la titolarità di proventi di attività illegali, in modo da far apparire la loro origine come lecita. Il finanziamento del terrorismo può altresì implicare il riciclaggio di denaro. Il rischio di incorrere in attività di riciclaggio può essere presente non solo nei rapporti con nuovi clienti ma anche nei rapporti con quelli già acquisiti. Costituiscono reato sia il concorso in attività di riciclaggio che il fornire informazioni a persone sospettate di riciclaggio. In alcuni paesi, costituisce altresì reato la man 7 mancata segnalazione del ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro. Il Gruppo è impegnato nella lotta al riciclaggio ed al crimine finanziario e, attraverso un programma antiriciclaggio, intende gestire i potenziali rischi legali e reputazionali ad esso connessi. In aggiunta ai Dipendenti vengono richiesti la conoscenza ed il rispetto dei programmi in materia di sanzioni finanziarie applicabili. Il Gruppo intente rispettare le disposizioni di legge in materia di sanzioni finanziarie applicando, laddove appropriato, le restrizioni definite per le attività di business che coinvolgano determinati paesi, organizzazioni, individui, società o beni. I Dipendenti sono altresì tenuti a rispettare le procedure in materia “Know Your Customer” della propria società e le altre indicazioni di Gruppo in materia di antiriciclaggio e di sanzioni finanziarie, emanate per soddisfare i requisiti normativi e per ridurre al minimo il rischio per il sistema finanziario globale, per il Gruppo e per i Dipendenti. 4.10 PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO Generalmente l’abuso di mercato si configura come qualsiasi comportamento posto in essere in relazione a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato (o la cui richiesta di ammissione alla negoziazione sia già stata avanzata) e che prevede l’abuso di informazione privilegiata (insider trading), l’impropria diffusione di informazione privilegiata, l’uso improprio di informazioni, la manipolazione del mercato attraverso operazioni simulate, la manipolazione del mercato attraverso altri artifizi, la diffusione di informazioni false o fuorvianti o qualsiasi comportamento fuorviante o distorsione del mercato. L’abuso di mercato può costituire sia reato sia illecito amministrativo. Il Gruppo proibisce la commissione di abusi di mercato e si impegna a prevenirli; a tal fine, si è dotato di sistemi volti alla loro identificazione. 4.11 PERSONAL TRADING Il Gruppo raccomanda ai Dipendenti di evitare investimenti personali che possano comportare rischi reputazionali o confliggere con un interesse del Gruppo o che implicano l’uso, l’abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni. Il Gruppo, inoltre, ricorda ai Dipendenti di svolgere, entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge locali e dalla normativa interna di Gruppo, attività di negoziazione in maniera responsabile e ragionevole, secondo le proprie disponibilità finanziarie, incoraggiando investimenti di lungo termine e disincentivando negoziazioni di carattere speculativo. 4.12 TUTELA DELLA CONCORRENZA La normativa in materia di concorrenza disciplina l’esercizio del potere di mercato, nel rispetto del principio di un’economia di mercato aperta e di libera concorrenza, incoraggiandone altresì efficienza e innovazione. Sono proibite le attività commerciali tra società, governi o altre entità economiche e/o gli accordi volti a prevenire, restringere o distorcere la concorrenza. La normativa in questione disciplina, inter alia, gli accordi che violano la concorrenza, l’abuso di posizione dominante, le concentrazioni e gli aiuti di stato. Gli accordi che violano la normativa in materia di concorrenza sono nulli e non tutelabili in giudizio e, in alcune circostanze, costituiscono reato. Detti accordi possono altresì comportare responsabilità nei confronti dei soggetti che abbiano subito perdite e comportare l’applicazione di pesanti ammende. Il Gruppo, pertanto, proibisce quelle attività che violano la normativa in materia di concorrenza e richiede ai Dipendenti di conoscere e rispettare dette normative; pertanto, è fatto loro divieto di: • negoziare accordi su prezzi, prodotti o servizi o spartizioni di quote di mercato con i concorrenti; • divulgare, al di fuori del Gruppo, l’identità dei clienti effettivi o potenziali, i loro dati di business o qualsiasi altra informazione trattata dal Gruppo relativa ai clienti stessi; 8 • stringere accordi che costringano un cliente/controparte ad avere una relazione con il Gruppo in forma esclusiva o che limitino la sua possibilità di fare operazioni con la concorrenza; • stringere accordi con terze parti che implichino limitazioni di prezzo; oppure • partecipare a incontri con i concorrenti in cui vengano scambiate informazioni che potrebbero rivelare condotte o strategie future o in cui potrebbero acquisire, in maniera illegale o impropria, informazioni in relazione al mercato o alla concorrenza. 5 CONTABILITA' E CONTROLLO La presenza di libri e registri accurati e completi è fondamentale per l’integrità e il funzionamento dell’attività di Gruppo. Il Gruppo si è dotato di regolamenti interni e procedure per i controlli contabili interni e per la conservazione dei registri, al fine di adempiere ai requisiti legali e di business per mantenere libri e registri accurati e completi per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Tale principio si applica a qualsiasi registrazione richiesta dalla normativa fiscale. E’ proibita la falsificazione di libri, registri o dati contabili inerenti il business del Gruppo, i suoi clienti o i suoi fornitori (compresa la presentazione di qualsiasi falsa richiesta di rimborso spese fatte a titolo personale). Errori, omissioni e falsificazioni devono essere tempestivamente riportati al proprio responsabile, al CFO della propria società e, se appropriato, alla funzione Compliance della propria società. I documenti o i registri che possono essere di rilievo per procedimenti legali, fiscali o regolamentari (in corso o minacciati), devono essere accuratamente conservati; la loro distruzione infatti può comportare sanzioni penali e civili. E’ importante che l’archiviazione della documentazione inerente le Autorità di Vigilanza, da parte del Gruppo, avvenga in maniera accurata e tempestiva. Le informazioni fornite ai soggetti coinvolti nella predisposizione delle comunicazioni di Gruppo alle Autorità di Vigilanza e agli investitori devono essere complete, accurate e puntuali. 6 TASSAZIONE Il Gruppo non può intraprendere operazioni, investimenti, prodotti e altre iniziative con l’intento di evitare e/o di eludere le tasse, oppure di ottenere vantaggi fiscali indebiti in violazione della legge. Le attività intraprese dal Gruppo devono essere fondate su motivazioni economiche significanti (scopi di business leali). E’ severamente vietato intraprendere operazioni aventi come fine quello di aggirare le previsioni fiscali, oppure di ottenere una riduzione o un reintegro delle tasse, altrimenti non dovuto. I Dipendenti non posso acquistare o offrire, sia in forma scritta che verbale, investimenti, prodotti e altre operazioni che abbiano quale fondamento un mero beneficio fiscale per i clienti e per altre controparti. Le informazioni fornite alle autorità fiscali e agli altri organi rilevanti devono essere complete, corrette e veritiere. E’ vietato ritardare e ostacolare le attività poste in essere da dette autorità nel corso di attività di audit in materia fiscale o durante le ispezioni. Le dichiarazioni dei redditi e qualsiasi altro modulo richiesto dalla normativa fiscale devono essere presentati entro le scadenze al fine di evitare multe. 7 REVISIONE DEL CODICE DI CONDOTTA Il Codice è gestito ed aggiornato con regolarità dalla Funzione Global Compliance Policy Coordination di Capogruppo relativamente ad eventuali mutate circostanze e sottoposto a revisione con cadenza biennale. 9