REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN

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REGOLAMENTO PER L`ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN
COMUNE DI FILIGNANO
REGOLAMENTO
PER L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN
MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE, INDUSTRIALI, METEORICHE
ED URBANE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE
(D. Lgs. n. 152/06)
( Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.06)
REGOLAMENTO
per l’esercizio delle competenze in
materia di scarichi di acque reflue
domestiche, industriali, meteoriche ed urbane
nelle pubbliche fognature
TITOLO I
NORME GENERALI E DEFINIZIONI
CAPO I
GENERALITÀ
Art. 1
Ambito ed efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di scarichi di
acque reflue domestiche, industriali, meteoriche ed urbane, in pubblica fognatura per i Comuni (di
seguito amministrazione competente) appartenenti all’Unione Alto Volturno.
Il presente Regolamento viene emanato in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, del
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio così come modificato dal
Regolamento (CE) n. 808/2003, della L.R. n. 34 del 29 settembre 1999 e della Direttiva Regionale
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 10.07.2000.
Fatti salvi i diritti già maturati da parte di terzi, il presente Regolamento, limitatamente all’oggetto dei
propri contenuti, sostituisce e/o integra tutte le norme regolamentari dei comuni appartenenti
all’Unione Alto Volturno così come previsto dall’art. 44 dello Statuto dell’Unione Alto Volturno.
Art. 2
Oggetto del Regolamento
In attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio così come modificato dal Regolamento (CE) n. 808/2003, della
L.R. n. 34 del 29 settembre 1999 e della Direttiva Regionale, approvata con deliberazione della Giunta
Regionale n. 894 del 10.07.2000 il presente Regolamento ha per oggetto:
l’applicazione delle leggi comunitarie, statali e regionali delle principali norme di riferimento vigenti
in materia;
la disciplina per il controllo e monitoraggio degli scarichi;
la disciplina generale amministrativa ed operativa relativa all’accettabilità degli scarichi di acque
reflue domestiche, industriali, meteoriche ed urbane in pubblica fognatura;
la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane ed
industriali in pubblica fognatura;
la determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione degli scarichi di acque reflue
industriali in pubblica fognatura;
il regime sanzionatorio.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge
comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente, igiene e sanità pubblica e di tutela della
qualità delle acque.
Art. 3
Finalità del Regolamento.
Le presenti norme sono finalizzate ad uniformare la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura
delle acque reflue domestiche, industriali, meteoriche ed urbane nei Comuni appartenenti all’Unione
Alto Volturno, al fine di:
promuovere l’adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in
funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori per il controllo e la tutela delle acque
dall’inquinamento;
tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di
depurazione;
promuovere un corretto e razionale uso delle acque.
CAPO II
DEFINIZIONI
Art. 4
Impianto
Per impianto si intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui
all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e qualsiasi altra attività accessoria, che
siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. Nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina
della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
Art. 5
Scarichi domestici ed assimilati
Per acque reflue domestiche si intendono acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale
e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per
insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre, per
servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti
scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Sono considerate assimilate alle acque reflue domestiche gli scarichi provenienti da uno o più edifici o
installazioni, collegati tra loro in un’area determinata e adibiti a:
alberghi, pensioni e campeggi;
circoli ricreativi, luoghi di convegno o di riunioni;
insediamenti scolastici;
impianti sportivi;
cucine, mense e servizi igienici anche facenti parte di stabilimenti industriali e prestazioni di servizi,
purchè dotati di condotte fognanti e scarichi terminali distinti da quelli derivanti da processi produttivi
e tecnologici in genere.
Sono, inoltre, assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di
allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla
base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006,
e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso alle attività di
allevamento e coltivazione, per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 Allegato 5 alla parte
terza del D.Lgs n. 152/2006;
provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di
trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente
in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilità;
provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio
d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale.
Art. 6
Scarichi industriali
Per acque reflue industriali si intendono qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente
dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.
Sono, inoltre, definite come acque reflue industriali gli scarichi di acque reflue provenienti da
allevamenti zootecnici che hanno recapito diverso dal suolo agricolo.
Art. 7
Scarichi meteorici
Si definisce scarico meteorico qualsiasi tipo di acque reflue provenienti esclusivamente dal
dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti diverse da quelle definite nell’art. 6 del
presente Regolamento e comprese quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti,
non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
Art. 8
Scarichi urbani
Per acque reflue urbane si intende il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali,
e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato.
Art. 9
Altre definizioni
1. Agli effetti del presente Regolamento s’intende per:
- amministrazione competente: il Comune;
- abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a
5 giorni (BODs) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere
considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
- acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura
tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue
urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con
gli strati superficiali, iniezione, interramento;
- utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari,
dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo,
finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di
bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di
piscicoltura;
- fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane;
- inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore
nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi
acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando,
deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
- rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla
raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di
dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla
raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima
pioggia;
- scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/2006;
- acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue che alla data si entrata in vigore del presente
Regolamento erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; sono comunque
considerati nuovi tutti quegli scarichi derivanti da insediamenti che siano soggetti a diversa
destinazione, a interventi di ristrutturazione, ad ampliamenti e cambiamenti tali da dare origine ad uno
scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l’ipotesi in cui
l’attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico
terminale;
- trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un
sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai
relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella
quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione
e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico,
misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in
massa per unità di tempo;
- fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere
parzialmente sotterraneo;
- sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre
sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
- sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni
comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
- inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla
parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività
economica:
- valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di
tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi
indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di
garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente;
- controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad
esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in
merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni.
TITOLO II
IMPIANTI, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI
CAPO I
IMPIANTI ED OBBLIGHI
Art. 10
Costruzione impianti: generalità
L'impianto di fognatura nell’interno della proprietà privata, individuabile a monte del sifone o del
pozzetto prelievo campioni (anche pozzetto di ispezione) per le utenze industriali, è eseguito a cura e
spese del cliente in conformità alle seguenti prescrizioni:
- i reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di
innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento;
gli impianti sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta
idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti; la portata deve essere comunque
compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui;
l’impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di
mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici;
nel caso i reflui provengano anche da cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, ecc.)
dovranno essere sottoposti, prima della immissione in rete fognaria, a trattamento di separazione dei
grassi;
eventuali decantatori prescritti in fase autorizzativi dall’autorità competente dovranno generalmente
essere ubicati all'interno delle proprietà private e dovranno essere manutenuti, a cura del titolare, a
regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità; il materiale separato dovrà essere smaltito
in modo corretto, senza provocare danni, e dell’avvenuta pulizia dovrà essere conservata la
documentazione;
i dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze separatori dovranno essere
vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità; il
materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell’avvenuta
pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
gli impianti a uso meteorico devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire
l’immissione nella pubblica fognatura meteorica di rifiuti domestici, assimilati e industriali;
i pozzetti di ispezione devono essere inseriti immediatamente a monte della immissione nelle
pubbliche fognature, salvo diversa prescrizione in fase autorizzativa e, ad eccezione degli scarichi
domestici e di quelli ad essi assimilati, devono essere sempre accessibili agli organi di controllo per il
campionamento;
è vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura acque meteoriche
ed altre tipologie di reflui; le acque meteoriche dovranno essere raccolte in tubazioni separate dalle
acque di scarico industriali e/o domestiche e convogliate, ove esistente, nella rete fognaria della stessa
natura; la rete pubblica per acque domestiche o industriali non potrà in ogni caso, essere destinata alla
raccolta delle acque meteoriche senza espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione
competente;
i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che possano
dar luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare appositi
separatori;
i laboratori di analisi dovranno provvedere alla gestione di appositi contenitori di adeguata capacità per
lo stoccaggio e conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo che non rientri nei limiti di accettabilità
o di cui sia vietato lo scarico in fognatura ai sensi del presente Regolamento;
è assolutamente vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque
meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
Art. 11
Impianti di insediamenti adibiti ad attività sanitarie
Gli impianti di insediamenti adibiti ad attività sanitarie (es. case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case
a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc., esclusi studi dentistici e medici
e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane
(cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e
di un idoneo sistema di disinfezione.
La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi, di cui al punto 1, deve rispettare i limiti
di accettabilità previsti per l’impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura.
Idoneo trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per
malattie infettive, prima della loro immissione nella rete industriale.
Art. 12
Impianti di trasformazione sottoprodotti di origine animale
Gli impianti di trasformazione di categoria 1 così definiti dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 808/2003, gli altri locali in cui
vengono rimossi materiali specifici a rischio, i macelli e gli impianti di trasformazione di categoria 2
dovranno prevedere un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere i materiali di origine
animale come fase iniziale del trattamento delle acque reflue. L'attrezzatura utilizzata nel processo di
pretrattamento consterà di sifoni intercettatori o vagli di scolo con aperture o maglie di non oltre 6 mm
nell'estremità a valle del processo oppure di sistemi equivalenti che consentono il passaggio delle sole
particelle solide presenti nelle acque reflue che non superino i 6 mm.
Le acque reflue dei locali di cui al punto 1, devono subire il processo di pretrattamento in modo che
tutte le acque reflue siano state filtrate attraverso il processo prima, di essere scaricate dai locali. Non
dovrà essere effettuata nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiali
di origine animale attraverso il processo di pretrattamento.
Tutti i materiali di origine animale trattenuti nel processo di pretrattamento effettuato nei locali di cui
al c. 1 saranno raccolti e trasportati, a seconda dei casi, come materiali di categoria 1 o di categoria 2
ed eliminati in conformità al Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo, così come
modificato dal Regolamento (CE) n. 808/2003.
I fanghi provenienti da detti processi/impianti di pretrattamento non potranno essere utilizzati per
attività di spandimento e/o potranno essere ammessi agli impianti di compostaggio e/o biogas.
Le acque reflue pretrattate nei locali di cui al punto 1 e le acque reflue di locali che ricevono soltanto
materiali di categoria 3 saranno gestite in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 13
Immissioni provvisorie
Ad evitare l’inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, o qualsiasi volta si
installi un cantiere mobile, l’Amministrazione competente, può consentire l’uso di una o più
immissioni nella fognatura comunale, ove esista, a scarico provvisorio delle acque di aggottaggio o dei
servizi igienici per gli operai addetti alle nuove costruzioni.
La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta.
Il proprietario deve allacciarvi suddetti servizi prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per
la scelta degli scarichi, il proprietario dello stabile deve fornire in tempo utile all’Amministrazione
competente le necessarie indicazioni. Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente
sufficiente ad evitare l’arresto delle deiezioni nei canali utilizzati.
Qualora per fatto del proprietario dello stabile e con consenso dell’Amministrazione competente si
debbano introdurre modificazioni agli attacchi nella fognatura pubblica di cui sopra, esse saranno
eseguite dai proprietari con le modalità concordate con i tecnici dell’Amministrazione competente e
previo il versamento di una cauzione anch’essa preventivamente concordata.
L’utente resta comunque obbligato, una volta terminati i lavori di costruzione a richiedere
l’autorizzazione definitiva relativa allo scarico dei liquami del nuovo fabbricato, secondo le modalità
riportate nel presente Regolamento.
Per le immissioni provvisorie, su richiesta dell’Amministrazione competente, l’utente, dovrà apporre
apposito misuratore di portata al fine di stabilire l’esatta quantità dell’acqua scaricata.
CAPO II
APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 14
Apparecchi di misura e controllo degli scarichi
I volumi di scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono corrispondenti ai volumi di
consumo prelevati dal servizio acquedotto come risultanti dalla lettura del contatore; nei casi in cui
l’utente si approvvigioni, in tutto o in parte, da fonti idriche autonome, i volumi dovranno essere
quantificati mediante installazione di idonei misuratori, e comunque dovranno essere comunicati al
gestore annualmente, a cura dell’utente, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono.
Per volumi di scarico di acque reflue industriali, ricordato anche quanto disposto dall'art. 131 D.Lgs n.
152/2006 e ai fini del conteggio, l’Amministrazione potrà richiedere l'installazione di misuratori di
portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi, nonché per
l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze
pericolose dagli scarichi.
L’installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell’utente.
L’Amministrazione si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze
tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto
dall’Amministrazione competente.
L’utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei
sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore,
assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. E’ tenuto a preservare da manomissioni
il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per
danneggiamento, dolo o incuria.
CAPO III
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI
Art. 15
Criteri di ammissibilità delle acque reflue domestiche
Lo scarico di acque reflue domestiche ovvero di quelle assimilate è sempre ammesso nelle reti
fognarie pubbliche nel rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
Nel caso che essi provengano anche da cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, ecc.)
dovranno essere sottoposti a trattamento così come previsto al Titolo II capo I del presente
Regolamento.
L’Amministrazione competente potrà prescrivere l'adozione di decantatori dei reflui (vasche tipo
imhoff a tenuta) od altri dispositivi nel caso in cui il sistema fognario locale oggetto degli scarichi, non
presenti caratteristiche fisiche tali da supportare un buon deflusso dei reflui.
È fatto divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori, ad eccezione
di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili,
trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicati al soggetto competente al rilascio
dell’autorizzazione, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle
sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del soggetto addetto alla manutenzione
degli impianti di depurazione.
Art. 16
Criteri di ammissibilità delle acque reflue
Gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura devono essere conformi ai limiti di accettabilità
indicati nella Tabella 3 Allegato 5 parte III del D. Lgs.14 aprile 2006, n. 152 .
È fatto divieto conseguire i limiti di accettabilità richiamati e/o individuati nel presente Regolamento
mediante diluizione con acque prelevate a tale scopo.
Conformemente a quanto stabilito dal d.Lgs. 14 aprile 2006, n.152 è facoltà dell’Amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione stabilire, in fase istruttoria, limiti diversi rispetto a quanto
riportato nel punto 1.
I titolari degli scarichi di acque contenenti scarti solidi e liquidi di lavorazione rientranti nella
definizione di rifiuto (es. la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione, gli olii esausti o
emulsionati, i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei
metalli, i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, ecc.) devono essere raccolti e smaltiti a parte
come rifiuto conformemente alla normativa vigente.
Art. 17
Scarichi tassativamente vietati
1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento è
tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale
addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido e solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di
animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli e carnicci), anche
se triturati;
benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze
liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di
esplosività o infiammabilità nel sistema fognario o risultino non compatibili con il sistema di
trattamento acque reflue primario o secondario;
ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano
formare emulsioni stabili con l'acqua;
sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca,
ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo
per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del
processo depurativo degli scarichi;
reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie
e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti
sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire
gelatinose;
reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli
animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone
esposte durante il trattamento;
fanghi e sedimenti di impianti per il trattamento di acque di prima pioggia.
L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere dei danni causati a persone e
cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui
al titolo V del presente Regolamento.
Art.18
Sversamenti accidentali ed anomalie
Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione, prima telefonica e quindi scritta, nel
caso di:
sversamenti accidentali al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati o comunque non
conformi alla normativa in materia, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati,
pervengano o possano pervenire in rete fognaria,
disattivazione di impianti di trattamento accidentali o dovuti a lavori di manutenzione,
alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate.
Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali
provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione
terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o
verbalmente, dagli organi tecnici dell’Amministrazione competente.
Art. 19
Scarichi di sostanze pericolose
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività
che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A
e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.Lgs. 14 aprile 2006, n.152 e nei cui scarichi sia accertata la
presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche
di rilevamento in essere.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella
medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in
unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per
unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3.
dell'Allegato 5 alla parte terza del d.Lgs. 14 aprile 2006, n.152.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla
parte III del D.Lgs. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.Lgs 59/2005. L'autorità competente, acquisto il
parere tecnico vincolante dell’A.R.P.A.M. e sentito il gestore del servizio di fognatura e depurazione,
può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5
siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l'impianto di trattamento
di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato
5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in
sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione
indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose
indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque
reflue.
TITOLO III
IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI
CAPO I
ITER PROCEDURALI
Art. 20
Aspetti generali
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, in reti fognarie sono sempre ammessi
nell’osservanza del presente regolamento e non necessitano di autorizzazione.
L’autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura è rilasciata al titolare dell’attività da cui
origina lo scarico.
Le autorizzazioni sono valide per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne
deve essere richiesto il rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di
autorizzazione allo scarico.
Art. 21
Autorità competente
Le funzioni amministrative riflettenti le acque reflue in pubblica fognatura, sulla base di quanto
stabilito dalla L.R. n. 34 del 29 settembre 1999, spettano ai Comuni competenti per territorio. Tale
competenza è esercitata, attraverso forme di collaborazione tecnica ed amministrativa, con
l’A.R.P.A.M. e con il gestore del servizio.
Art. 22
Disciplina degli scarichi domestici e assimilati
Per gli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti da nuovi insediamenti che recapitano in rete
fognarie, il rilascio del permesso di costruire è comprensivo dell’autorizzazione allo scarico.
Al fine di verificare ed accertare la correttezza della parte di progetto relativa agli scarichi domestici e
loro, eventuale, assimilabilità, compresi eventuali sistemi di abbattimento del carico inquinante
previsti, in rapporto alle caratteristiche quantitative e quantitative dello scarico, l’interessato deve
presentare istanza all’Amministrazione competente tramite l'apposito modulo (Allegato n.1) di
richiesta di allaccio debitamente compilato e sottoscritto.
Le stesse informazioni potranno essere inserite e, pertanto, desunte dalla documentazione tecnica
presentata per il rilascio del permesso di costruire di cui al punto 1.
È compito dell’ Amministrazione competente richiedere documentazione e informazioni integrative al
fine di verificare ed accertare la correttezza del progetto da approvare.
5.
L’Amministrazione competente si può avvalere del parere tecnico consultivo dell’A.R.P.A.M.
e, qualora necessario, disporre gli accertamenti necessari per la verifica della rispondenza di quanto
dichiarato.
Art. 23
Procedura per il rilascio delle autorizzazioni
E’ obbligatorio, prima dell’attivazione dello scarico, presentare la domanda di autorizzazione allo
scarico (domanda di nuova autorizzazione, rinnovo o variazione dell’autorizzazione) allo Sportello
Unico (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive), laddove esistente, ovvero al Comune di
competenza, utilizzando la modulistica predisposta nel presente Regolamento (Allegato n.2).
La domanda di autorizzazione allo scarico, in caso di nuova autorizzazione o variazione della
preesistente, deve essere corredata da relazione tecnica ed elaborati tecnici redatti da personale
abilitato e riportanti:
la descrizione dettagliata del processo produttivo e dei mezzi tecnici impiegati;
la descrizione delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti che entrano in gioco nel
ciclo produttivo e la loro quantità;
la quantità di acqua da prelevare nel corso dell’anno;
la descrizione del sistema complessivo di scarico ed il punto previsto per il prelievo al fine del
controllo la descrizione, corredata da elaborati tecnici, dei sistemi di depurazione utilizzati per
conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
attestazione di versamento delle spese.
Nel caso di scarichi di sostanze di cui di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del d.Lgs. 14 aprile
2006, n.152 la domanda dovrà altresì contenere:
la capacità di produzione del singolo impianto industriale che comporta la produzione ovvero la
trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di
tali sostanze nello scarico;
la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo.
L’Amministrazione competente, acquisito il parere tecnico vincolante dell’A.R.P.A.M., provvede al
rilascio dell’autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Qualora l’Amministrazione
risulti inadempiente nei tempi indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i
successivi 60 giorni, salvo revoca.
In caso di richiesta di rinnovo lo scarico, non contenente sostanze pericolose, può essere
provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza della autorizzazione, purché siano rispettate le
prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata avanzata istanza. Per gli
scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla
scadenza dell’autorizzazione. Decorso quest’ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Qualora l’insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o
ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico il titolare è tenuto ad
avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare
nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell’attività da cui ha origine lo scarico.
In considerazione dell’indice di pericolosità, l’Amministrazione competente potrà concedere una
autorizzazione provvisoria allo scarico definendo una specifica disciplina di gestione dello scarico, con
una validità massima di mesi tre, subordinando il rilascio dell’autorizzazione definitiva al pieno
conseguimento dei valori limite di emissioni. Il titolare della autorizzazione provvisoria dovrà, non
oltre 10 giorni prima dell’attivazione, dare comunicazione, con lettera inviata a mezzo fax, posta racc.
o consegnata a mano, all’Amministrazione competente, della data ed ora in cui lo scarico verrà
attivato.
Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il
rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
(CE) CE 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e/o certificate
UNI EN ISO 14001 da un organismo accreditato Sincert per il settore di riferimento, saranno agevolate
nello svolgimento dell’’iter amministrativo.
TITOLO IV
CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ONERI
Art. 24
Oneri a carico dell’utente
Si rinvia a quanto definito dalle singole amministrazioni competenti.
TITOLO V
REGIME SANZIONATORIO
CAPO I
RIFERIMENTI NORMATIVI E DIFFIDE
Art. 25
Illeciti. Rinvio
Per la disciplina degli illeciti amministrativi e penali in materia di scarichi di acque reflue in pubblica
fognatura si rinvia a quanto definito e dettagliato nel Titolo V della Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e
collegati.
Art. 26
Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate al presente Titolo, in caso di
inosservanza di quanto definito e dettagliato nel presente Regolamento e delle prescrizioni
dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente, su segnalazione dei soggetti preposti al
controllo procede secondo la gravità dell’infrazione:
alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida
e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 27
Disposizioni finali e transitorie.
Il presente Regolamento sarà pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entrerà in vigore
il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.
Ulteriori ed eventuali modifiche al presente Regolamento o a singoli allegati al medesimo saranno
approvate ed entreranno in vigore nei modi e nei tempi di cui al precedente comma.
Fino all’entrata in vigore dei nuovi atti di regolamentazione di cui al comma precedente e per quanto
non definito nel presente Regolamento, rimangono in vigore i Regolamenti preesistenti adottati dai
Comuni.